Correzione degli errori contabili: aspetti procedurali e fiscali
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- Ignazio Nicoletti
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1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Correzione degli errori contabili: aspetti procedurali e fiscali Giancarlo Dello Preite 14 Maggio Auditorium San Fedele
2 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO COMPETENZA ECONOMICA: TRATTAMENTO CONTABILE DELLA CORREZIONE DI ERRORI E DEI CAMBIAMENTI DI STIMA
3 1. Nozione di errore contabile 2. Trattamento contabile della correzione di errori 3. Rilevanza fiscale della correzione di errori (cenni) 4. Riconoscimento fiscale e implicazioni contabili 3
4 1. NOZIONE DI ERRORE CONTABILE Mancata o impropria applicazione di un principio contabile nonostante la disponibilità, nel momento in cui viene commesso, di informazioni e di dati necessari per il suo corretto trattamento La correzione dell errore deve avvenire Nell immediato, non appena individuato e nel contempo siano disponibili le informazioni per la corretta applicazione 4
5 Diverso da Errore contabile Cambiamento di Principi contabili Cambiamenti di stime contabili Criteri di valutazione, metodi di valutazione, classificazione ed esposizione in bilancio, principi che regolano l individuazione delle operazioni Rimanenze Iniziali Rimanenze Finali LIFO FIFO Variazione rimanenze (rimanenze iniziali) a Proventi straordinari (E20) 30 5
6 Errore contabile Diverso da Cambiamento di Principi contabili Cambiamenti di stime contabili Es: Riduzione di un fondo rischi in quanto eccedente Metodi per la determinazione dei valori di attività, passività, costi e ricavi Fondo rischi a Sopravvenienza attiva (A5). 6
7 La correzione di errori contabili comporta Effetti contabili Effetti fiscali OIC 29 versione attuale OIC 29 versione in bozza (Circolare 31/E/2013 Agenzia entrate) 7
8 2. TRATTAMENTO CONTABILE DELLA CORREZIONE DI ERRORI Regola Generale Rettifica della voce patrimoniale Componenti straordinari nel C.E. Attività (o riduzione passività) a Componenti positivi di reddito (E20 CE) Componenti negativi di reddito (E21 CE) a Passività (o riduzione di attività) 8
9 Eccezione (bozza OIC 29, 50) Fatti che non hanno mai avuto influenza diretta sul C.E. Rettifica della voce patrimoniale Posta di patrimonio netto Attività (o riduzione passività) a Riserve Riserve a Passività (o riduzione di attività) 9
10 3. RILEVANZA FISCALE DELLA CORREZIONE DI ERRORI (CENNI) Circolare 31/E/2013 Agenzia delle Entrate Il componente di reddito non può assumere immediato rilievo fiscale Inderogabilità del principio di competenza temporale dei componenti di reddito Deroga al rispetto formale del principio di «le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al Conto Economico relativo all esercizio di competenza» (art. 109, co.4 TUIR) 10
11 ERRATA CONTABILIZZAZIONE DI COMPONENTI NEGATIVI Riconoscimento fiscale dei componenti negativi di reddito nel periodo d imposta di competenza (con riferimento ai periodi d imposta ancora oggetto di accertamento c.d. aperti alla data di rilevazione dell errore) Variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta in cui l errore è stato corretto (RF rigo 31 codice 37 del Modello Unico 2014) Annualità emendabile Annualità non emendabile ma accertabile Dichiarazione integrativa (rigo 54 con codice 99 del Modello Unico 2013) - anche in caso di perdita fiscale Riliquidazione autonoma della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d imposta di competenza in cui l errore è stato commesso; Riliquidazione autonoma delle annualità successive, fino ad arrivare alla dichiarazione dei redditi emendabile 11
12 4. RICONOSCIMENTO FISCALE E ASPETTI CONTABILI Presentazione dichiarazione integrativa Riconoscimento fiscale del componente di reddito nel periodo di competenza Credito tributario/debito tributario (IRES, IRPEF e IRAP) connesso al riconoscimento fiscale componente di reddito Crediti tributari a Sopravvenienza attiva non imponibile oppure.. Sopravvenienza passiva (imponibile) a Debiti tributari.. 12
13 4. RICONOSCIMENTO FISCALE E ASPETTI CONTABILI Caso operativo Alfa corregge nel 2013 un errore di competenza del periodo d imposta 2012 (1): 1. Ipotizziamo che Alfa non abbia rilevato in contabilità una fattura di acquisto di 150 di competenza del Componenti di reddito riferiti ad esercizi precedenti (E21 CE) a Debiti verso fornitori 150 Dal punto di vista fiscale, essendo ancora emendabile la dichiarazione dei redditi 2012 (entro il 30/09/2014) la società può modificare a proprio favore la dichiarazione dei redditi per il 2012 (Unico 2013 integrativa). ( 1 ) Nell esempio non si considerano le problematiche IVA 13
14 Anni di imposta Risultato ante area straordinaria (HP) Testo normale Componente negativo di reddito (modifica imponibile 2012) Punto elenco primo livello Sopravvenienza attiva per recupero CNR (non imponibile) 47,10 Risultato ante imposte ,10 Punto elenco secondo livello DICHIARAZIONE DEI REDDITI Risultato ante imposte ,10 Variazioni in diminuzione ,10 Variazione in aumento (fattura di vendita) +150 Reddito imponibile Come conseguenza della dichiarazione integrativa per il 2012 (Unico 2013), la società Alfa iscriverà nel bilancio d esercizio 2013 un credito d imposta di 47,10 (150*31,4% IRES 27,5%+IRAP 3,9%) 14
15 La scrittura contabile che Alfa dovrà effettuare nel bilancio d esercizio 2013 in conseguenza del maggior credito d imposta derivante dalla dichiarazione integrativa a favore è la seguente: Crediti tributari a Sopravvenienza attiva 47,10 S.P. attivo C.II.4.bis) Crediti tributari C.E. E.20. Proventi straordinari 15
16 ERRATA CONTABILIZZAZIONE DI COMPONENTI POSITIVI Bisogna tenere in considerazione i seguenti aspetti: è sempre necessario sterilizzare l effetto tributario della correzione dell errore contabile, quindi occorre apportare la relativa variazione in diminuzione della sopravvenienza attiva; la mancata indicazione in dichiarazione di un componente positivo di reddito dà luogo alla violazione di dichiarazione infedele ex art. 1 co. 2 del DLgs. 471/97, per cui, ove possibile, è necessario procedere al ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97 (1/8 della sanzione minima del 100%, vale a dire 12,5%) Ove non fosse possibile usufruire del ravvedimento operoso (errore commesso in un periodo d imposta non più emendabile) la sanzione applicata sarà pari ad 1/3 del minimo, vale a dire 30% 16
17 Attenzione!!! La sezione prevista nel quadro RS del Modello Unico 2014, che accoglie i dati per la correzione degli errori contabili dovrà essere compilata se la rilevazione dell errore avviene in data successiva al termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta 2013 (per i contribuenti con periodo d imposta coincidente con l anno solare, 30/09/2014). 17
18 Testo normale Punto elenco primo livello Punto elenco secondo livello 18
19 Vi ringrazio per l attenzione e resto a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti 19
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