Tributi comunali: le novità della legge di stabilità 2015 e degli altri recenti provvedimenti. Verona 2 luglio 2015 Luigi Giordano

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1 Tributi comunali: le novità della legge di stabilità 2015 e degli altri recenti provvedimenti Verona 2 luglio 2015 Luigi Giordano

2 Il differimento del termine per l approvazione del bilancio di previsione 2015

3 Differimento del termine per l approvazione del previsione 2015 bilancio di il bilancio di previsione si approva entro il 31 dicembre dell anno precedente (art. 151, c. 1, d.lgs. n. 267/00) le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l annualità precedente (art. 1, c. 169, l. n. 296/06) i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione (art. 52 d.lgs. n. 446/97) le tariffe, le aliquote ed i regolamenti se approvati successivamente all inizio dell esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1 gennaio (art. 53, c.16, l. n. 388/00) 3

4 Differimento del termine per l approvazione del previsione 2015 bilancio di Differimento (decreto 13 maggio 2015): al 30 luglio 2015 Applicabilità: bilancio di previsione 2015 aliquote e tariffe 2015 regolamenti tributari

5 I diversi termini per l approvazione e la pubblicazione delle aliquote e delle tariffe 2015

6 Anno 2015 Tributo Approvazione aliquote e tariffe Modifica aliquote e tariffe ICP, PPAA e TOSAP 30 luglio luglio 2015 (art. 1, c.444, legge n. 228 del 2012) IMU 30 luglio luglio 2015 (art. 1, c.444, legge n. 228 del 2012) Efficacia Dall adozione della delibera comunale Dalla pubblicazione sul sito del Mef Effetti Dal 1 gennaio dell anno di adozione Dal 1 gennaio dell anno di adozione se pubblicata prima del 28/10 TARI 30 luglio luglio 2015 (art. 1, c.444, legge n. 228 del 2012) TASI 30 luglio luglio 2015 (art. 1, c.444, legge n. 228 del 2012) Dall adozione della delibera comunale Dalla pubblicazione sul sito del Mef Dal 1 gennaio dell anno di adozione Dal 1 gennaio dell anno di adozione se pubblicata prima del 28/10 Addizionale comunale all Irpef 30 luglio luglio 2015 (art. 1, c.444, legge n. 228 del 2012) Dalla pubblicazione sul sito del Mef Dal 1 gennaio dell anno di adozione se pubblicata prima del 20/12 Imposta di soggiorno e imposta di sbarco 30 luglio luglio 2015 (art. 1, c.444, legge n. 228 del 2012) Imposta di scopo 30 luglio luglio 2015 (art. 1, c.444, legge n. 228 del 2012) Immediata Dall adozione della delibera comunale Dall efficacia Dal 1 gennaio dell anno di adozione 6

7 La modifica del tasso legale di interesse

8 La modifica del tasso annuo di interessi legali Dal Al Tasso Norma Fino al 15/12/1990 5% Art. 1284, comma 1, regio decreto n. 262 del /12/ /12/ % Art.1, comma 1, legge n.353 del /01/ /12/1998 5% Art.2, comma 185, legge n.662 del /01/ /12/2000 2,5% Decreto ministeriale 10 dicembre /01/ /12/2001 3,5% Decreto ministeriale 11 dicembre /01/ /12/2003 3% Decreto ministeriale 11 dicembre /01/ /12/2007 2,5% Decreto ministeriale 01 dicembre /01/ /12/2009 3% Decreto ministeriale 12 dicembre /01/ /12/2010 1% Decreto ministeriale 04 dicembre /01/ /12/2011 1,5% Decreto 07 dicembre /01/ /12/2013 2,5% Decreto 12 dicembre /01/ /12/2014 1% Decreto 12 dicembre /01/2015 Ad oggi 0,5% Decreto 11 dicembre

9 La modifica del tasso legale di interesse Applicabilità: ravvedimento operoso accertamento rimborso legge n. 296 del 2006 Art. 1, comma 165 la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell eseguito versamento. Attuazione: non è stato determinato lo scostamento: nessun problema gestionale è stato stabilito lo scostamento rispetto al saggio legale (ad es.: tasso legale aumentato di 3 punti): nessun problema gestionale è stato stabilito il saggio applicabile (ad es.: tasso del 4%): il Comune dove adeguare il proprio regolamento qualora il tasso stabilito non sia più compatibile con i limiti previsti dal ricordato comma 165; in mancanza si applica il tasso legale 9

10 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina

11 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 Art. 7, comma 1 Sono esenti i: h) terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell art.15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (vedi circolare Ministero delle finanze 14 giugno 1993, n. 9) 11

12 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina Circolare Ministero delle finanze 14 giugno 1993, n. 9 Elenca i Comuni totalmente o parzialmente montani o di collina Nei Comuni totalmente montani o di collina l esenzione spetta per tutti i terreni Nei Comuni parzialmente delimitati (PD) l esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; per l esatta individuazione bisogna rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici Scau (Servizio Contributi Agricoli Unificati) Per i Comuni compresi nei territori delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette Province o Regione che delimitino le zone agricole in modo diverso da quello risultante dall elenco allegato alla circolare 12

13 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 art. 4, comma 5bis Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base della altitudine riportata nell elenco dei comuni italiani predisposto dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni 13

14 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina Decreto legge 24/04/2014 n. 66 convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89 (art. 22, commi 2 e 2bis La disposizione apporta le seguenti modifiche: l individuazione dei Comuni nei quali si applica l esenzione non è più facoltativa bensì obbligatoria con apposito decreto (da emanare entro il 21 settembre 2014); è prevista l applicazione dal 2014; è prevista la diversificazione per i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli iap, rispetto agli altri terreni; non è più previsto l eventuale criterio della redditività dei terreni; è previsto che ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al nuovo decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l esenzione dall IMU; è previsto che bisogna ottenere un maggiore gettito Imu annuo, a decorrere dal 2014, non inferiore a 350 milioni di euro 14

15 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina Altitudine al centro Decreto interministeriale 28 novembre 2014 Terreni agricoli esenti Terreni a immutabile destinazione agro-silvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile Da 601 metri Tutti Esenti Da 281 a 600 metri Quelli posseduti da coltivatori diretti o iap, anche se concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti o iap. Esenti Fino a 280 metri Nessuno Esenti Il versamento per l anno d imposta 2014 è effettuato in una unica soluzione, entro il 16 dicembre

16 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina Decreto legge 16 dicembre 2014, n. 185, in corso di conversione (NON CONVERTITO) Art. 1 Differisce al 26 gennaio 2015 il termine per il versamento dell Imu dovuta per l anno d imposta 2014 In assenza di una specifica aliquota deliberata dal Comune per i terreni agricoli, si applica l aliquota del 7,6 per mille Per effetto del predetto differimento del termine di versamento, i Comuni provvedono all accertamento convenzionale, a titolo di (presunto) maggior gettito Imu, dell importo della riduzione del fondo di solidarietà comunale 2014, come risultante dallo stesso decreto interministeriale 28 novembre 2014 È disposto, altresì, il maggiore accertamento del fondo di solidarietà comunale per lo stesso anno 2014 relativamente alla perdita Imu per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, ai quali è riconosciuta l esenzione dall Imu 16

17 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Art. 1, commi 692 e 693 Ripropongono le medesime disposizioni contenute nell art. 1 del decreto legge 16 dicembre 2014, n. 185, ossia: è differito al 26 gennaio 2015 il termine (prima fissato al 16 dicembre 2014) per il versamento dell Imu dovuta per l anno d imposta 2014 relativa ai terreni agricoli che, a seguito dell approvazione del decreto interministeriale 28 novembre 2014, non sono più considerati esenti relativamente alla aliquota da applicare per il calcolo dell imposta dovuta per i predetti terreni, in assenza di una specifica aliquota deliberata dal Comune per i terreni agricoli, si applica l aliquota del 7,6 per mille 17

18 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Art. 1, commi 692 e 693 Ripropongono le medesime disposizioni contenute nell art. 1 del decreto legge 16 dicembre 2014, n. 185, ossia: per effetto del predetto differimento del termine di versamento, i Comuni provvedono all accertamento convenzionale (senza, però, risolvere il problema di cassa), a titolo di (presunto) maggior gettito Imu, dell importo della riduzione del fondo di solidarietà comunale 2014, come risultante dallo stesso decreto interministeriale 28 novembre

19 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina Tar Lazio, sez. II, decreto del Presidente del 22 dicembre 2014, n Sospende, fino al 21 gennaio 2015 (data della trattazione collegiale), l efficacia del decreto Interministeriale 28 novembre 2014 per la assoluta incertezza dei criteri applicativi, con particolare riguardo a quello dell altitudine, ben potendo essere assoggettato a imposizione un terreno posto a più di 600 metri in agro di comune posto notevolmente al di sotto di tale altezza. Nella trattazione collegiale del 21 gennaio 2015 non è stata confermata la sospensione e si è fissato il merito al 17 giugno

20 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 convertito dalla legge 24 marzo 2015, n Art. 1 DALL ANNO 2015 Comuni (elenco ISTAT) Totalmente montani (3.456) Parzialmente montani (655) Non montani (3.937) L esenzione ex lettera h) del comma 1 dell art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 si applica: A tutti i terreni agricoli nonché a quelli non coltivati Ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o iap, anche se concessi dagli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti o iap. Nessun terreno 20

21 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina Comuni montani secondo l Istat Legge n. 991 del % del territorio comunale sopra i 600 metri ovvero dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non minore di 600 metri ovvero redditività media per ettero dei terreni inferiore a ovvero Comune considerato montano dal catasto agrario ovvero Comune danneggiato da eventi bellici ovvero Comune appartenente a comprensori di bonifica montana 21

22 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina Decreto legge 24/01/15, n. 4 convertito dalla legge 24/03/15, n Art. 1 DALL ANNO 2015 (inserito in sede di conversione) L esenzione ex lettera h) del comma 1 dell art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 si applica, altresì: - ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all allegato A della legge n. 448 del ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile già esenti per l annualità

23 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina Decreto legge 24/01/15, n. 4 convertito dalla legge 24/03/15, n Art. 1 DALL ANNO 2015 (inserito in sede di conversione) È stabilita una detrazione di 200 euro per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali possessori e conduttori di terreni nella cosiddetta «collina svantaggiata», cioè in quei Comuni (di cui all allegato 0A) che erano esenti secondo la circolare n. 9 del 1993, ma che sono «non montani» in base alla classificazione Istat. L agevolazione si applica anche in caso di comodato o affitto ad altro coltivatore diretto o IAP Se il Comune è parzialmente delimitato (PD), l esenzione spetta solo ai terreni ricadenti nella parte montana secondo la circolare n. 9 del

24 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina D.L. 24/01/ 2015, n. 4 convertito dalla L.24/03/ 2015, n Art. 1 PER L ANNO 2014 Comuni (elenco ISTAT) Totalmente montani (3.456) Parzialmente montani (655) Non montani (3.937) Con altitudine al centro da 601 metri Con altitudine al centro da 281 a 600 metri Tutti L esenzione ex lettera h) del comma 1 dell art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 si applica: A tutti i terreni agricoli nonché a quelli non coltivati Ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o iap, anche se concessi dagli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti o iap Nessun terreno Ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all allegato A della legge n. 448 del 2001 A tutti i terreni agricoli nonché a quelli non coltivati Ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o iap, anche se concessi dagli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti o iap Terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà 24 collettiva indivisibile e inusucapibile

25 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 convertito dalla legge 24 marzo 2015, n Art. 1 Il versamento dell Imu 2014 è dovuto entro il 10 febbraio 2015 Non sono applicate sanzioni ed interessi per i versamenti 2014 effettuati entro il 31 marzo 2015 È dovuto il rimborso (ovvero la compensazione, qualora il Comune abbia previsto la facoltà con il proprio regolamento) per i terreni esenti ai sensi del decreto legge n. 4 del 2015 e imponibili ai sensi del decreto ministeriale 28 novembre 2014 La verifica del gettito effettivo per i diversi Comuni, fermo restante i saldi, è effettuata entro il 30 settembre 2015 (data modificata al 30 giugno 2015 dal comma 13 dell art. 8 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78) 25

26 I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 convertito dalla legge 24 marzo 2015, n Art. 1 Provvedimento Importo a debito Importo a credito Saldo Decreto 28 novembre 2014 (Allegato A) , , ,25 Decreto legge n. 4 del 2015 (Allegato A) , , ,44 Decreto legge n. 4 del 2015 (Allegato B) , , ,33 Decreto legge n. 4 del 2015 (Allegato C) ,92 26

27 Calcolo della base imponibile per i terreni agricoli

28 Calcolo della base imponibile per i terreni agricoli Art. 13, comma 5, del decreto legge n. 201 del 2011 Reddito dominicale (rivalutato del 25%) moltiplicato per uno dei seguenti coefficienti Classificazione ICI IMU IMU Terreno agricolo Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola

29 Calcolo della base imponibile per i terreni agricoli Art. 13, comma 8bis, del decreto legge n. 201 del 2011 I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro e con le seguenti riduzioni: a) del 70% dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti e fino a ; b) del 50% dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente e fino a ; c) del 25% dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente e fino a Riduzioni ICI Riduzioni IMU 100% fino a ,84 100% fino a % da ,84 a ,83 70% da a % da ,83 a ,38 50% da a % da ,38 a ,22 25% da a % oltre ,22 0% oltre

30 Calcolo della base imponibile per i terreni agricoli Circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF La riduzione è di natura soggettiva; pertanto, si applica per intero sull imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo Se il terreno è posseduto e condotto da più soggetti passivi, la riduzione spetta da ognuno di essi proporzionalmente alla relativa quota di possesso Se non tutti i contitolari conducono il fondo, l agevolazione si applica soltanto a chi conduce il fondo ed è ripartita proporzionalmente alle quote di possesso di ciascuno di essi Se il fondo è coltivato da una sola persona, gli spetta l intera agevolazione indipendentemente dalla sua quota di possesso 30

31 Calcolo della base imponibile per i terreni agricoli Terreno con un valore di Esempio di calcolo della riduzione della base imponibile Possesso A 30% (valore pro quota 7.500) Possesso B 60% (valore pro quota ) Possesso C 10% (valore pro quota 2.500) Caso 1: il terreno è coltivato da tutti Riduzione della base imponibile per A ( 6.000*0,3*1) + ( 9.500*0,3*0,7) + ( 9.500*0,3*0,5) = Riduzione della base imponibile per B ( 6.000*0,6*1) + ( 9.500*0,6*0,7) + ( 9.500*0,6*0,5) = Riduzione della base imponibile per C ( 6.000*0,1*1) + ( 9.500*0,1*0,7) + ( 9.500*0,1*0,5) = Totale riduzione

32 Calcolo della base imponibile per i terreni agricoli Esempio di calcolo della riduzione della base imponibile Caso 2: il terreno è coltivato solo da A Riduzione della base imponibile per A ( 6.000*1*1) + ( 9.500*1*0,7) + ( 9.500*1*0,5) = Riduzione della base imponibile per B 0 Riduzione della base imponibile per C 0 Caso 3: il terreno è coltivato da A e da B Riduzione della base imponibile per A ( 6.000*0,3333*1) + ( 9.500*0,3333*0,7) + ( 9.500*0,3333*0,5) = Riduzione della base imponibile per B ( 6.000*0,6666*1) + ( 9.500*0,6666*0,7) + ( 9.500*0,6666*0,5) = Riduzione della base imponibile per C 0 Totale riduzione

33 Calcolo della base imponibile per i terreni agricoli Circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF In caso di possesso di più terreni, deve essere calcolata proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e deve essere rapportata al periodo dell anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso La modalità di applicazione della suddetta riduzione disciplinata con la circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF è inventata, in quanto la norma, a differenza dell ICI, non la prevede 33

34 Calcolo della base imponibile per i terreni agricoli Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 Art I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire; b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire; c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire. 2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell articolo 4. 34

35 Calcolo della base imponibile per i terreni agricoli Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 Art bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purche dai medesimi condotti, sono soggetti all imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro e fino a euro ; b) del 50 per cento dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro e fino a euro ; c) del 25 per cento dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro e fino a euro

36 La limitazione della leva fiscale Tasi per l anno 2015

37 La limitazione della leva fiscale Tasi per l anno 2015 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 1, comma 677 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Art. 1, comma 679 Tipologia Aliquote Tasi 2014 Aliquote Tasi 2015 a) Aliquota di base 1 per mille 1 per mille b) Possibilità di riduzione fino a zero Si Si c) Tasi + Imu non superiore al max Imu 2013 Si Si d) Aliquota massima 2,5 per mille Possibilità di derogare le lettere c) e d) nella misura massima complessiva dello 0,8 per mille Nessuna 2,5 per mille e) Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille 1 per mille Si No Si 37

38 La limitazione della leva fiscale Tasi per l anno 2015 Circolare 29 luglio 2014, n. 2/DF L extra aliquota Tasi 2014 (e 2015) può superare, per tutte le tipologie di immobili, i seguenti 2 limiti complessivamente dello 0,8 per mille: primo limite: Imu 2014 (2015) + Tasi 2014 (2015) non superiore al massimo previsto dalla legge per l Imu 2013; secondo limite: aliquota Tasi 2014 (2015) non superiore a 2,5 per mille. 38

39 La limitazione della leva fiscale Tasi per l anno 2015 Circolare 29 luglio 2014, n. 2/DF Opzione 1: utilizzo tutto 0,8 per aumentare 1 solo dei 2 limiti Ipotesi 1: se il comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il primo limite e porta, quindi, la somma IMU+TASI a 11,4 per mille per gli altri immobili e a 6,8 per mille l abitazione principale, non potrà fissare un aliquota TASI superiore al 2,5 per mille Ipotesi 2: se, invece, il comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il secondo limite, portando quindi l aliquota TASI al 3,3 per mille, la somma IMU+TASI non potrà superare il 10,6 per mille per gli altri immobili e il 6 per mille l abitazione principale 39

40 La limitazione della leva fiscale Tasi per l anno 2015 Circolare 29 luglio 2014, n. 2/DF Opzione 2: distribuzione dello 0,8 per aumentare i 2 limiti Si può ipotizzare che lo stesso comune aumenti: dello 0,4 per mille, il primo limite del 10,6 per mille, portando quindi la somma IMU+TASI all 11 per mille per gli altri immobili e al 6,4 per mille per l abitazione principale del restante 0,4 per mille il secondo limite del 2,5 per mille, arrivando quindi ad aumentare l aliquota TASI al massimo al 2,9 per mille 40

41 La limitazione della leva fiscale Tasi per l anno 2015 Circolare 29 luglio 2014, n. 2/DF Aliquote conformi alla norma Esempio 1 IMU TASI SOMMA (Secondo limite) (Primo limite) Aliquota ordinaria 10,6 0 10,6 Immobili locati 9,0 1 10,0 Fabbricati merce 0 3,3 3,3 (2,5+0,8) Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9 0 3,3 3,3 (2,5+0,8) Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/ In questo caso il comune ha utilizzato la maggiorazione solo per aumentare il secondo limite (vedi aliquota TASI a 3,3 per mille) e correttamente non ha effettuato alcun aumento del primo limite relativo alla somma IMU+TASI che non supera il 10,6 per mille per gli immobili diversi dall abitazione principale e il 6 per l abitazione principale 41

42 La limitazione della leva fiscale Tasi per l anno 2015 Esempio 2 Circolare 29 luglio 2014, n. 2/DF Aliquote conformi alla norma IMU TASI (Secondo limite) SOMMA (Primo limite) Aliquota ordinaria 10,6 0,8 11,4 (10,6+0,8) Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9 0 2,5 2,5 Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 6 0,8 6,8 (6+0,8) In questo caso il comune ha utilizzato la maggiorazione solo per aumentare il primo limite e ha pertanto lasciato invariato il secondo limite relativo all aliquota TASI 42

43 La limitazione della leva fiscale Tasi per l anno 2015 Circolare 29 luglio 2014, n. 2/DF Aliquote conformi alla norma Esempio 3 IMU TASI (Secondo limite) SOMMA (Primo limite) Aliquota ordinaria 10,1 0,9 11 (10,6+0,4) Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9 0 2,9 2,9 (2,5+0,4) Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 5 1,4 6,4 (6+0,4) In questo caso il comune ha utilizzato la maggiorazione per aumentare il primo limite di 0,4 per mille e il secondo limite di 0,4 per mille. Ovviamente, la maggiorazione può essere ripartita in misura non uguale tra i due limiti e può essere anche non utilizzata per alcune fattispecie, come è avvenuto nell esempio per l aliquota TASI fissata per l abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 e per l aliquota ordinaria 43

44 La limitazione della leva fiscale Tasi per l anno 2015 Esempio 1 Circolare 29 luglio 2014, n. 2/DF Aliquote non conformi alla norma IMU TASI (Secondo limite) SOMMA (Primo limite) Aliquota ordinaria 8,3 2,8 (2,5+0,3) 11,1 (10,6+0,5) Immobili locati 9,9 1 10,9 (10,6+0,3) Immobili tenuti a disposizione 10,6 0,5 11,1 (10,6+0,5) Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/ (2,5+0,5) Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 4,6 1,7 6,3 (6+0,3) In questo caso il comune ha utilizzato la maggiorazione solo per aumentare il secondo limite (vedi aliquota TASI a 3,3 per mille) e correttamente non ha effettuato alcun aumento del primo limite relativo alla somma IMU+TASI che non supera il 10,6 per mille per gli immobili diversi dall abitazione principale e il 6 per l abitazione principale 44

45 La limitazione della leva fiscale Tasi per l anno 2015 Il comune se volesse mantenere il secondo limite (aliquota TASI) al 3 per mille dovrebbe necessariamente ridurre il primo limite al 10,9 agendo sulle aliquote dei tributi previste per gli immobili ad aliquota ordinaria e per quelli tenuti a disposizione, fermo restando il limite massimo dell aliquota TASI al 3 per mille. Si può ipotizzare il seguente intervento correttivo: IMU TASI (Secondo limite) SOMMA (Primo limite) Aliquota ordinaria 8,1 2,8 (2,5+0,3) 10,9 (10,6+0,3) Immobili locati 9,9 1 10,9 (10,6+0,3) Immobili tenuti a disposizione 10,6 0,3 10,9 (10,6+0,3) Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/ (2,5+0,5) Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 4,6 1,7 6,3 (6+0,3) In questo modo, l ammontare complessivo della maggiorazione è distribuito correttamente tra i due limiti, in quanto il primo limite risulta aumentato di 0,3 per mille e il secondo di 0,5 per mille. 45

46 La limitazione della leva fiscale Tasi per l anno 2015 Esempio 2 Circolare 29 luglio 2014, n. 2/DF Aliquote non conformi alla norma IMU TASI SOMMA (Secondo limite) (Primo limite) Aliquota ordinaria 10,6 0 10,6 Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9 0 3,3 (2,5+0,8) Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 3,5 3,3 (2,5+0,8) 3,3 6,8 (6+0,8) In questo caso, la maggiorazione è stata utilizzata nella misura dello 0,8 per mille per ciascun limite, in quanto il secondo limite relativo alla TASI è stato elevato dal 2,5 al 3,3 per mille e contestualmente il primo limite, relativo alla somma TASI + IMU, è stato elevato, seppure limitatamente all abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9, dal 6 al 6,8 per mille. 46

47 La limitazione della leva fiscale Tasi per l anno 2015 Qualora il comune voglia mantenere il secondo limite (aliquota TASI) al 3,3 per mille, utilizzando quindi tutta la maggiorazione, deve mantenere il primo limite relativo all abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 al 6 per mille agendo sulle aliquote dei tributi previste per tale tipologia di immobili. Si può ipotizzare il seguente intervento correttivo: IMU TASI SOMMA (Secondo limite) (Primo limite) Aliquota ordinaria 10,6 0 10,6 Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9 0 3,3 3,3 (2,5+0,8) Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 3,5 2,5 6 In questo modo, la maggiorazione è distribuito correttamente tra i due limiti, in quanto il primo limite risulta aumentato di 0,3 per mille e il secondo di 0,5 per mille. 47

48 L invio dei modelli di pagamento Tasi compilati

49 L invio dei modelli di pagamento Tasi compilati Art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Come modificato dall art. 4, comma 12quater, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 a decorrere dall anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli 49

50 Il modello di dichiarazione Tasi

51 Il modello di dichiarazione Tasi Risoluzione 25 marzo 2015, n. 3/DF Il modello di dichiarazione Tasi deve essere approvato con decreto ministeriale (e non dai singoli Comuni) Il modello deve essere unico per tutti i Comuni Il Comune deve solo metterlo a disposizione dei contribuenti Circolare 3 giugno 2015, n. 2/DF non sarà approvato un modello specifico ma si deve utilizzare quello previsto per l Imu, approvato con decreto ministeriale 30 ottobre

52 Termini per l adozione dei regolamenti e delle tariffe Tari 2014

53 Termini per l adozione dei regolamenti e delle tariffe Tari 2014 Decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 Convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 (in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2015) Art. 10 Proroga di termini in materia economica e finanziaria 12-quinquiesdecies. In deroga all articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l anno 2014 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre I comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro il 30 novembre 2014 procedono alla riscossione degli importi dovuti a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per l'anno Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio sono recuperate nell anno successivo. 53

54 L accatastamento dei fabbricati a destinazione speciale

55 L accatastamento dei fabbricati a destinazione speciale Fonti legislative: art. 10 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 Contenuto: La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche 55

56 L accatastamento dei fabbricati a destinazione speciale Fonti legislative: art. 1, commi 244 e 245, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 Contenuto: nelle more dell attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, ai sensi e per gli effetti dell articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012 ai fini dell applicazione delle predette disposizioni, non sono prese in considerazione dagli uffici dell Agenzia delle entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale difformi dalle istruzioni di cui alla circolare n. 6/

57 L accatastamento dei fabbricati a destinazione speciale Circolare del 30/11/2012 n. 6 - Agenzia del Territorio - Direzione Centrale Catasto e cartografia Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi Sintesi: tra le componenti oggetto della stima catastale, per le unità immobiliari a destinazione speciale e particolare, rilevano, oltre alle strutture edilizie, anche le installazioni connesse od incorporate ai fabbricati o comunque stabilmente infisse ad essi tutte quelle componenti che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare, ad una unità immobiliare, una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, sono da considerare elementi idonei a descrivere l'unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale. in sintesi, al fine di valutare quale impianto debba essere incluso o meno nella stima catastale, deve farsi riferimento non solo al criterio dell essenzialità dello stesso per la destinazione economica dell unità immobiliare, ma anche alla circostanza che lo stesso sia fisso, ovvero stabile (anche nel tempo), rispetto alle componenti strutturali dell unità immobiliare 57

58 L imposta municipale secondaria (Imus)

59 L imposta municipale secondaria (Imus) Fonti legislative: artt. 7 e 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 Contenuto: è istituita a decorrere dal 1 gennaio 2014 (il termine è stato differito al 1 gennaio 2015 dal comma 714 dell art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successivamente al 1 gennaio 2016 dal comma 11bis dell art. 10 del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11) è introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale, per sostituire: Tosap Cosap Icp e diritti sulle pubbliche affissioni il canone per l autorizzazione all installazione dei mezzi pubblicitari addizionale ex-eca (già abrogata dal comma 46 dell art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011) 59

60 L imposta municipale secondaria (Imus) Contenuto: con regolamento ministeriale è dettata la disciplina generale in base ai seguenti criteri: - il presupposto del tributo è l occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari (non sono previste: l occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, quelle di suolo pubblico su tratti di strada statale e provinciale nei centri abitati con popolazione superiore a abitanti e le fattispecie dell imposta sulla pubblicità) - il soggetto passivo è colui che effettua l occupazione. Se l occupazione è effettuata con impianti pubblicitari è obbligato in solido il soggetto che utilizza l impianto per diffondere il messaggio pubblicitario 60

61 L imposta municipale secondaria (Imus) Contenuto: con regolamento ministeriale è dettata la disciplina generale in base ai seguenti criteri: - l imposta è determinata in base ai seguenti elementi: durata dell occupazione entità dell occupazione, espressa in metri quadrati o lineari fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell occupazione ed alla classe demografica del Comune - le modalità di pagamento, i modelli della dichiarazione, l accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati con le medesime regole dell imposta municipale propria 61

62 L imposta municipale secondaria (Imus) Contenuto: con regolamento ministeriale è dettata la disciplina generale in base ai seguenti criteri: - l istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all affissione di manifesti, per l adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale - i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni nonché ulteriori modalità applicative del tributo 62

63 L imposta municipale secondaria (Imus) Risoluzione 12 gennaio 2015, n. 1/DF I Comuni non possono introdurre l imposta municipale secondaria (Imus) in assenza del regolamento governativo. Mancano, infatti, disposizioni normative fondamentali per la compiuta disciplina dell Imus; in particolare devono essere definite le tariffe massime applicabili per tipologia e finalità dell occupazione, per zona del territorio comunale oggetto dell occupazione e per classe demografica del Comune. Le stesse devono essere necessariamente stabilite con regolamento governativo altrimenti si violerebbero la riserva di legge, ex art. 23 della Costituzione, e i limiti della potestà regolamentare, ex art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, con riferimento alle aliquote massime dei singoli tributi 63

64 L imposta municipale secondaria (Imus) Risoluzione 12 gennaio 2015, n. 1/DF Fino alla emanazione del regolamento governativo rimangono in vigore le entrate che l Imus deve sostituire. Ciò si desume dal comma 2 dell art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 relativo all imposta di soggiorno. Anche questo tributo avrebbe dovuto essere disciplinato con regolamento governativo che, comunque,non è mai stato emanato. Tuttavia i Comuni hanno potuto istituire l imposta di soggiorno con proprio regolamento in virtù della norma di salvaguardia recata all ultimo periodo del comma 2 dell art. 4, la quale stabilisce espressamente che nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto dal primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo. 64

65 La legittimità degli incrementi delle tariffe dell Icp adottati prima del 26 giugno 2012

66 Le tariffe Icp Legge 27 dicembre 1997, n Art. 11, comma 10 Le tariffe Icp e i diritti sulle PP.AA., per le superfici superiori al metro quadrato, possono essere aumentate: a decorrere dal 1 gennaio 1998, fino ad un massimo del 20% a decorrere dal 1 gennaio 2000, fino ad un massimo del 50% Decreto legge 27 maggio 2008, n Art. 1, comma 7 Blocca il potere dei Comuni di aumentare le aliquote e le tariffe dei propri tributi Conferma il blocca per il triennio Decreto legge 25 giugno 2008, n Art. 77bis, comma 30 Legge 13 dicembre 2010, n Art. 1, comma 123 Conferma il blocca senza termini 66

67 Le tariffe Icp Decreto legge 2 marzo 2012, n Art. 4, comma 4 Elimina il blocco del potere dei Comuni di aumentare le aliquote e le tariffe dei propri tributi Effetti: dal 2008 al 2011: blocco dal 2012: sblocco Decreto legge 22 giugno 2012, n Art. 23, comma 7 Abroga l art. 11 della legge n. 449 del 2007 Effetti: dal 26/06/2012: non è più possibile aumentare le tariffe Icp e i diritti sulle PP.AA. 67

68 Le tariffe Icp Che succede alle deliberazioni assunte prima del 22 giugno 2012 e fuori dal periodo di blocco? Consiglio di giustizia amministrativa delle Regione Siciliana, parere n. 368 del 2015: sono valide Consiglio di Stato, sez. V, 21 ottobre 2014, n. 6201: è illegittima la delibera confermativa delle tariffe 2013 (già a suo tempo aumentate) adottata dopo l abrogazione dell art. 11 della legge n. 449 del

69 Le modifiche al ravvedimento operoso

70 Ravvedimento operoso Riferimenti legislativi: art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 Condizioni: mancata contestazione della violazione non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza Conseguenze: regolarizzazione della violazione Adempimenti: pagamento del tributo pagamento degli interessi pagamento della sanzione ridotta 70

71 Ravvedimento operoso Perfezionamento: pagamento sia del tributo sia degli interessi sia della sanzione Corte di Cassazione, sez. trib., 09 giugno 2011, n il pagamento parziale non perfeziona il ravvedimento e, quindi, è applicabile la sanzione intera Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza 8 agosto 2012, n l errato calcolo e versamento degli interessi non perfeziona il ravvedimento e, quindi, è applicabile la sanzione intera ed il recupero degli interessi non versati. A nulla rileva l entità dell importo non versato ed il richiamo ai principi di tutela ed affidamento della buona fede, previsti dall art. 10 della legge n. 212 del 2000, dimostrando che si è trattato di un mero errore di calcolo e che era palese la volontà di ricorrere al ravvedimento operoso Applicazione ai Comuni: ex lege 71

72 Ravvedimento operoso Misura del premio : VIOLAZIONI COMMESSE FINO AL 28 NOVEMBRE 2008 Omesso o parziale versamento Omessa dichiarazione Entro 30 gg. 1/8 del minimo (1/8 del 30% pari al 3,75%) Entro il termine per la presentazione della dichiarazione ovvero entro un anno se non è prevista la dichiarazione periodica 1/5 del minimo (1/5 del 30% pari al 6%) Entro 90 gg. 1/8 del minimo (1/8 del 100% pari al 12,50%) VIOLAZIONI COMMESSE DAL 29 NOVEMBRE 2008 AL 31 GENNAIO 2011 Omesso o parziale versamento Omessa dichiarazione Entro 30 gg. 1/12 del minimo (1/12 del 30% pari al 2,50%) 72 Entro il termine per la presentazione della dichiarazione ovvero entro un annose non è prevista la dichiarazione periodica 1/10 del minimo (1/10 del 30% pari al 3%) Entro 90 gg. 1/12 del minimo (1/12 del 100% pari al 8,33%)

73 Ravvedimento operoso Legge 13 dicembre 2010, n. 220 Art. 1, c. 20 e c. 22 VIOLAZIONI COMMESSE DAL 1 FEBBRAIO 2011 Omesso o parziale versamento Omessa dichiarazione Entro 30 gg. 1/10 del minimo (1/10 del 30% pari al 3%) Entro il termine per la presentazione della dichiarazione ovvero entro un annose non è prevista la dichiarazione periodica 1/8 del minimo (1/8 del 30% pari al 3,75%) Entro 90 gg. 1/10 del minimo (1/10 del 100% pari al 10%) 73

74 Ravvedimento operoso Art. 1, comma 637, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 RAVVEDIMENTI DAL 1 GENNAIO 2015 Entro 30 gg. Entro 90 giorni Entro un anno Entro 90 gg. Omesso/parziale versamento Omessa dichiarazione 1/10 del minimo (1/10 del 30% pari al 3%) 1/9 del minimo (1/9 del 30% pari al 3,33%) 1/8 del minimo (1/8 del 30% pari al 3,75%) 1/10 del minimo (1/10 del 100% pari al 10%) 74

75 Tardivo versamento Riferimenti legislativi: art. 23, comma 31, del decreto legge 06 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 Contenuto: reintroduce il tardivo versamento prevedendo che se il versamento è eseguito entro 15 giorni la sanzione (30%) è ridotta ad 1/15 (2%) per ciascun giorno di ritardo Adempimenti: si deve effettuare il pagamento del tributo non pagato Convenienza: se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a 14 giorni Decorrenza: per le violazioni commesse a partire dal 6 luglio 2011 per il principio del favor rei anche per i tardivi pagamenti effettuati prima del 6 luglio 2011 salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo (circolare 05 agosto 2011, n. 41/E) 75

76 Tardivo versamento Ravvedimento operoso: la riduzione della sanzione si aggiunge al beneficio del ravvedimento operoso breve Esempio: importo dovuto entro il 16 giugno 2014 ( 1.000,00) il 20 giugno 2014 il contribuente paga 1.000,00 a titolo di tributo e non effettua il ravvedimento operoso (con il pagamento della sanzione e degli interessi legali) entro il 16 luglio 2011 il 20 giugno 2014 il contribuente paga 1.000,00 a titolo di tributo ed entro il 16 luglio effettua il ravvedimento operoso (con il pagamento della sanzione e degli interessi legali) la sanzione irrogabile è pari ad 80,00 (8% di 1.000,00 ossia 30%*4/15) la sanzione dovuta è pari ad 8,00 (0,8% di 1.000,00 ossia 30%*4/15*1/10) 76

77 La riscossione delle entrate comunali

78 Tipologie di riscossione 1) Riscossione volontaria: Imu e Tasi: autoliquidazione Tari: liquidazione d ufficio La riscossione volontaria comprende anche il ravvedimento operoso 2) Accertamento 3) Riscossione coattiva: Strumenti: ruolo (Equitalia) ingiunzione fiscale (tutti gli altri soggetti) Fasi: Cautelare: fermo amministrativo ipoteca Esecutiva: pignoramento presso terzi espropriazione mobiliare espropriazione immobiliare 78

79 Possibili forme di gestione Art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche disgiuntamente a)gestione diretta b)gestione associata c)società in house d)società miste (socio privato iscritto all albo ed affidamento con procedura ad evidenza pubblica) e) concessionari minori f)operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese UE Affidamento diretto ad Equitalia fino al 31 dicembre 2014 legge 27 dicembre 2013, n Articolo 1, comma 610 Affidamento diretto ad Equitalia fino al 30 giugno 2015 legge 23 dicembre 2014, n Articolo 1, comma 642 Affidamento diretto ad Equitalia fino al 31 dicembre 2015 decreto legge 19 giugno 2015, n Articolo 7, comma 7 79

80 La riscossione a mezzo ruolo 80

81 Riscossione a mezzo ruolo Riscossione volontaria a mezzo ruolo Riscossione coattiva a mezzo ruolo Avviso bonario Cartella Azioni cautelari Azioni esecutive 81

82 Il rimborso delle spese delle procedure 82

83 Rimborso spese procedura esecutiva Fonti legislative: art. 17, commi 6-7ter, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 Casistica In caso di riscossione In caso di discarico In caso di diniego del discarico Chi paga le spese Il debitore L ente creditore Equitalia 83

84 Rimborso spese procedura esecutiva Decreto legge 06 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 Art. 23, commi dal 1 gennaio 2011 rimborso delle spese anche prima della trasmissione della comunicazione di inesigibilità richiesta di Equitalia entro il 30 marzo dell anno successivo rimborso erogato entro il 30 giugno dell anno di richiesta in caso di mancata erogazione l Agente è autorizzato a compensare le somme a titolo di rimborso con i riversamenti da effettuare se successivamente si riscuote: restituzione delle spese, maggiorate degli interessi legali, all Ente entro il 30 novembre di ciascun anno se successivamente si nega il discarico: l Ente richiede la restituzione delle spese, maggiorate degli interessi legali, all Agente che le restituisce entro il 10 giorno successivo alla richiesta 84

85 Rimborso spese procedura esecutiva Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Art. 1, comma 685 Spese maturate negli anni per le procedure poste in essere per conto dei Comuni: a carico del bilancio dello Stato Pagamento: in 20 rate annuali di pari importo, a partire dal 30 giugno 2018 Istanza di Equitalia al Mef entro il 31 marzo 2015 In caso di diniego di discarico: riversamento da parte di Equitalia all entrata del bilancio dello Stato 85

86 Il discarico per inesigibilità 86

87 Il discarico per inesigibilità Fonti legislative: art. 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 art. 36, comma 4-sexies, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 art. 1, comma 682, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 Contenuto: 1) Equitalia trasmette, anche in via telematica, la comunicazione di inesigibilità secondo le disposizioni del contenute nel decreto ministeriale 22 ottobre 1999 entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. La comunicazione è trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensi dell articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In tale caso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell anno di chiusura delle attività in corso ove la quota non sia integralmente riscossa (le parole in azzurro sono state aggiunte dalla lettera a) del comma 682 dell art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) 87

88 Il discarico per inesigibilità Contenuto: 2) Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico: a) la mancata notifica, imputabile al Concessionario, della cartella di pagamento nei seguenti termini: Ruoli consegnati Termine Fino al 31 luglio dicembre 2002 Dal 1 agosto 2002 al 30 giugno 2005 dal 1 luglio 2005 al 09 agosto 2005 dal 10 agosto 2005 al 31 ottobre 2009 dal 1 novembre Entro il 5 mese successivo alla consegna del ruolo entro il 12 mese successivo alla consegna del ruolo (ordinario) ovvero entro il 6 mese successivo alla consegna del ruolo (straordinario) entro l 11 mese successivo alla consegna del ruolo (ordinario) ovvero entro il 6 mese successivo alla consegna del ruolo (straordinario) entro il 9 mese successivo alla consegna del ruolo

89 Il discarico per inesigibilità Contenuto: 2) Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico: b) la mancata comunicazione, anche telematica, con cadenza annuale, dello stato della riscossione. La prima comunicazione deve essere effettuata entro il 18 mese successivo alla consegna del ruolo (la disposizione è stata eliminata dalla lettera b) del comma 682 dell art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) c) la mancata presentazione, entro il 3 anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilità. La comunicazione è successivamente integrata se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al Concessionario la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1 entro i termini stabiliti dalla legge (la disposizione è stata così sostituita dalla lettera b) del comma 682 dell art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) 89

90 Il discarico per inesigibilità Contenuto: 2) Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico: d) il mancato svolgimento dell azione esecutiva, diversa dalla espropriazione mobiliare (la esclusione della espropriazione mobiliare è stata introdotta dal comma 34 dell art. 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) su tutti i beni del contribuente risultanti, al momento del pignoramento, dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza viene comunicata dall Ente d-bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall Ente e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo per vizi ed irregolarità compiute dal Concessionario nell attività di notifica della cartella di pagamento e nell ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi Concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull esito della procedura o che non pregiudicano, in ogni caso, l azione di recupero (parole aggiunte dalla lettera b) del comma 682 dell art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) 90

91 Il discarico per inesigibilità Contenuto: 3) decorsi 3 anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota il concessionario è automaticamente discaricato, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, l agente della riscossione è automaticamente discaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, fatte salve quelle per le quali l ente creditore abbia, entro tale termine, avviato l attività di controllo ai sensi dell articolo 20. I crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell ente creditore (la disposizione è stata così sostituita dalla lettera c) del comma 682 dell art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) 91

92 Il discarico per inesigibilità Contenuto: 4) l Ente può, fino al discarico automatico, comunicare al Concessionario l esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione nonché segnalare azioni cautelari, esecutive e conservative 5) il Concessionario deve conservare, fino al discarico, la documentazione cartacea relativa alla procedura 6) l Ente, fino al discarico automatico, può richiedere al Concessionario la trasmissione, entro 120 giorni, (parole aggiunte dalla lettera d) del comma 682 dell art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il Concessionario. Se entro 30 giorni dalla richiesta entro tale termine, (parole sostituite dalla lettera d) del comma 682 dell art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) il Concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota 92

93 Il termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità 93

94 Termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità Fonti legislative: art. 3, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito dalla legge 02 dicembre 2005, n. 248 art. 29, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 art. 1, comma 530, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 art. 1, commi , della legge 23 dicembre 2014, n

95 Termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità Contenuto: Ruoli consegnati 95 Trasmissione delle comunicazioni di inesigibilità Entro il 31 dicembre 2011 Entro il 31 dicembre 2014 Dal 2012 Comunicazioni di inesigibilità trasmesse Entro il 31 dicembre del 3 anno successivo alla consegna del ruolo Discarico automatico Entro il 31 dicembre dicembre 2017 Dal 2015 Entro 3 anni dalla presentazione della comunicazione di inesigibilità

96 Termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Art. 1, comma 684 Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, sono presentate, per i ruoli consegnati nell anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al

97 Termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità Ruoli consegnati Trasmissione delle comunicazioni di inesigibilità Nell anno 2014 Entro il 31 dicembre 2017 Nell anno 2013 Entro il 31 dicembre 2018 Nell anno 2012 Entro il 31 dicembre 2019 Nell anno 2011 Entro il 31 dicembre 2020 Nell anno 2010 Entro il 31 dicembre 2021 Nell anno 2009 Entro il 31 dicembre 2022 Nell anno 2008 Entro il 31 dicembre 2023 Nell anno 2007 Entro il 31 dicembre 2024 Nell anno 2006 Entro il 31 dicembre 2025 Nell anno 2005 Entro il 31 dicembre 2026 Nell anno 2004 Entro il 31 dicembre 2027 Nell anno 2003 Entro il 31 dicembre 2028 Nell anno 2002 Entro il 31 dicembre Nell anno 2001 Entro il 31 dicembre 2030

98 Termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Art. 1, comma 687 Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere integrate entro i termini previsti dallo stesso comma 684 In tale caso, il controllo di cui all articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma 683 del presente articolo, può essere avviato solo decorsi i termini previsti dal citato comma

99 Termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Art. 1, comma 686 Fino alla data di presentazione delle comunicazioni previste dal comma 684, l agente della riscossione resta legittimato a effettuare la riscossione delle somme non pagate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Art. 1, comma 688 Alle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684 del presente articolo si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo rispettivamente modificato e sostituito dai commi 682 e 683 del presente articolo. Le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a 300 euro, non sono assoggettate al controllo di cui al citato articolo 19 99

100 Procedure di discarico per inesigibilità 100

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