Il Collegio di Milano
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1 composto dai signori: Il Collegio di Milano - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d Italia - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d Italia (Estensore) - Dott. Mario Blandini Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario, convocato ai sensi del Provvedimento della Banca d Italia del Avv. Emilio Girino Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato nella seduta del 5 giugno 2012 dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario; la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica. FATTO In data la società ricorrente stipulava un contratto di leasing immobiliare con l Intermediario. Il contratto prevedeva il pagamento di un canone, alla sottoscrizione dell accordo, pari a Lire , nonché il pagamento di n. 119 canoni mensili di importo pari a Lire , con opzione di acquisto al termine della locazione. Con reclamo del la società ricorrente esponeva di aver presentato, in data , domanda di sospensione del pagamento della quota capitale dei canoni dovuti ai sensi del contratto, secondo quanto previsto dall Avviso Comune firmato il 3 agosto 2009 dall ABI e dai rappresentanti delle piccole e medie imprese. La ricorrente lamentava che, nonostante l accoglimento della richiesta di sospensione, le fosse stato addebitato un importo complessivo, a titolo di interessi, pari a Euro 6.952,84 richiesto con fattura n. 02/ del ritenuto eccessivo, in quanto alla data di presentazione della domanda la società doveva corrispondere soltanto l ultimo dei canoni e, quindi, nel periodo di sospensione, avrebbe dovuto pagare esclusivamente gli interessi su tale debito residuo. Sosteneva altresì che, in caso di sospensione del pagamento delle rate, ai sensi dell Avviso Comune, avrebbe dovuto ritenersi postergato anche l esercizio dell opzione di riscatto. Chiedeva chiarimenti e documentazione in ordine agli interessi applicati, nonché la restituzione dell importo di Euro 6.848,17 corrisposto all Intermediario. In mancanza di riscontro la richiesta veniva reiterata con lettera del L intermediario replicava il , dichiarando che l importo contestato era stato applicato ai sensi dell art. 19 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria Pag. 2/7
2 e precisando che gli interessi erano stati calcolati dalla scadenza naturale del contratto alla data effettiva del rogito di riscatto dell immobile, perfezionato il L intermediario si dichiarava, inoltre, disponibile, per motivi di carattere commerciale, a restituire l importo di Euro 2.848,17, derivante dall applicazione degli interessi, anziché al tasso convenzionale di mora, al tasso del contratto. La società ricorrente accettava la restituzione dell importo proposto e insisteva nel chiedere chiarimenti sui criteri di calcolo degli interessi in discorso - attesa la concessione della sospensione del pagamento dei canoni per 12 mesi - e invitando l intermediario a chiarire se oggetto del beneficio siano stati esclusivamente i canoni di locazione o anche il valore della quota di riscatto. L intermediario, nella sua risposta, ribadiva che gli interessi di mora applicati ai sensi dell art. 19 delle condizioni generali di contratto erano stati calcolati dalla data di scadenza naturale del contratto alla data effettiva del rogito di riscatto e sosteneva che - al contrario di quanto affermato dalla ricorrente - la moratoria non si fosse mai perfezionata. Nel ricorso sono state chiarite alcune circostanze inerenti alla richiesta di moratoria. In particolare la ricorrente ha dichiarato: - di aver presentato domanda di adesione al beneficio della sospensione delle rate di leasing con raccomandata del ; - che, con del , l Intermediario evidenziava la necessità di formulare la richiesta avvalendosi di un apposito modulo; - di aver reiterato la richiesta con raccomandata del , avvalendosi del modulo indicato dall intermediario. La ricorrente ha sostenuto di aver confidato nel positivo tacito accoglimento dell istanza di moratoria, non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell intermediario nei trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta. Ha, inoltre, evidenziato di essersi successivamente vista addebitare la somma di Euro 6.848,17 a titolo di interessi moratori, somma in parte rimborsata dall Intermediario all esito della fase di reclamo. Ha precisato di non aver compreso a che titolo le siano stati addebitati tali interessi, non avendo l intermediario fornito alcun chiarimento in ordine ai criteri adottati per il calcolo degli interessi in discorso. La società ha concluso chiedendo il rimborso della somma di Euro 4.000,00 (pari alla differenza tra quanto addebitato dall intermediario e quanto già restituito in fase di reclamo) o, in subordine, di quella diversa maggior o minor somma addebitata a titolo di interessi non dovuti. Nelle controdeduzioni l Intermediario ha escluso l accoglimento da parte sua della richiesta di moratoria formulata dalla società ricorrente, evidenziando la necessità di una sua espressa adesione alla richiesta de qua. A sostegno di quanto affermato ha argomentato che: - la richiesta di moratoria non poteva trovare applicazione nel caso di specie, in quanto residuava soltanto il pagamento del prezzo per l esercizio eventuale dell opzione di riscatto; - la ricorrente avrebbe, comunque, rinunciato per fatti concludenti alla richiesta di moratoria, procedendo all acquisto dell immobile con atto del ; - ai sensi dell art. 6 dell Avviso comune la società non avrebbe in alcun modo potuto beneficiare della moratoria, in quanto aveva maturato ritardi nell esecuzione dei pagamenti previsti dal piano di ammortamento finanziario, tali da generare la maturazione di interessi di mora per Euro 104,67; - la ricorrente ha omesso di corrispondere anche la quota del prezzo di riscatto dovuta a titolo di interessi (pari ad Euro 836,10), che avrebbe dovuto essere corrisposta Pag. 3/7
3 anche in caso di esito positivo della richiesta di moratoria (in quanto relativa alla sola quota in linea capitale); - con fax del la ricorrente era stata avvisata dell applicazione di interessi di mora (nella misura di Euro 43,81 per ogni giorno di ritardo) a seguito del mancato pagamento del prezzo di riscatto entro il , in conformità a quanto previsto dagli artt. 11 e 19 delle condizioni contrattuali; - in ogni caso, procedendo all acquisto dell immobile, la ricorrente avrebbe rinunciato per fatti concludenti alla (peraltro inaccoglibile) richiesta di sospensione; - la ricorrente ha provveduto volontariamente al pagamento degli interessi - come quantificati nella fattura oggetto di contestazione sull importo del prezzo previsto per l esercizio del diritto d opzione scaduto e non pagato (Euro ,07) per un ritardo complessivo di 156 giorni - di cui chiede la restituzione. L intermediario ha evidenziato, inoltre, di aver già provveduto, in sede di reclamo e per finalità meramente commerciali, a restituire parte degli interessi ricevuti alla ricorrente. Ha concluso chiedendo all Arbitro di respingere le richieste avanzate dalla società ricorrente per i motivi esposti in narrativa. La Segreteria Tecnica ha trasmesso le controdeduzioni al legale del ricorrente via mail il In data si è proceduto ad un nuovo invio, a mezzo PEC, a causa del mancato recapito della prima . Sono pervenute successivamente delle memorie dalle parti. DIRITTO Prima di esaminare nel merito la controversia sembra, tuttavia, opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. È pacifico che l istanza di sospensione formulata dalla ricorrente non sia stata riscontrata dall intermediario. L intermediario sostiene che, alla data di presentazione della richiesta di sospensione, residuava soltanto il pagamento del prezzo per l esercizio eventuale dell opzione di riscatto del bene. Di seguito si riporta un estratto della domanda di adesione prodotta agli atti dalla società ricorrente, che contiene un aggiunta a penna coerente con quanto sostenuto dall intermediario: Tale circostanza coincide altresì con le indicazioni ricavabili dal piano di ammortamento, dal quale risulta che la rata in scadenza al corrisponde al prezzo per l esercizio dell opzione di acquisto del bene. L intermediario sostiene che la società ricorrente, alla data di richiesta della sospensione, aveva maturato ritardi nell esecuzione dei pagamenti previsti dal piano di ammortamento finanziario, tali da generare l applicazione di interessi di mora per Euro 104,67. Tali importi sono rintracciabili nella fattura contestata dalla società ricorrente. Il dato appare in netto contrasto con quanto si può rilevare dall estratto conto al , prodotto dall intermediario, nel quale emerge un importo a credito della società ricorrente di Euro 500,00, generato dalle indicizzazioni (cfr. all. 2 alle controdeduzioni), al netto delle decurtazioni dell importo dovuto a titolo di interessi di mora pari ad Euro 104,67. Pag. 4/7
4 L intermediario ha prodotto una lettera che sarebbe stata inviata alla società ricorrente in data con la quale invitava quest ultima a procedere al pagamento del prezzo pattuito per l esercizio dell opzione di riscatto, disponendo un bonifico con valuta non superiore al e a comunicare i dati del notaio per la stipula del rogito. Tale comunicazione è tuttavia antecedente alla richiesta di sospensione della ricorrente (formulata per la prima volta il e successivamente riproposta sull apposito modulo il ). L addebito di interessi di mora per un importo di Euro 6.848,17 (cfr. fattura sub punto C) deriverebbe - secondo le affermazioni dell intermediario - dall applicazione dell art. 19, punto V. delle condizioni generali di contratto in ragione del ritardo nel pagamento del prezzo pattuito per l esercizio dell opzione di riscatto (che avrebbe dovuto essere pagato entro il ed invece è stato corrisposto in data (data di stipula del rogito notarile). Più precisamente, l intermediario dichiara di aver applicato un tasso del 10,27% sul prezzo previsto per l esercizio del diritto d opzione scaduto e non pagato (Euro ,07) per un ritardo complessivo di 156 giorni. Evidenzia che l applicazione degli interessi di mora per il ritardo nel pagamento era stata annunciata alla ricorrente con fax del Inoltre a fronte dei reclami della ricorrente, l Intermediario ha restituito la somma di Euro 2.848,17 (quindi la somma residua oggetto di contestazione nel ricorso è di Euro 4.000,00). Ciò premesso e venendo all esame del merito della controversia, deve ricordarsi che l Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio sottoscritto in data 3 agosto 2009 dal Ministero dell Economia e delle Finanze, dall ABI e dalle altre Associazioni di rappresentanza delle imprese, al punto 2 (OPERAZIONI OGGETTO DELL AVVISO), ha previsto [ ] Operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente immobiliare ovvero mobiliare. Il successivo Punto 3, nello specificare i destinatari di tale iniziativa, statuiva che [ ] sono ammissibili le imprese che alla data del 30 settembre 2008 avevano esclusivamente posizioni classificate dalla banca "in bonis" e che al momento della presentazione della domanda per l'attivazione di una delle operazioni di cui al punto 2 non hanno posizioni classificate come "ristrutturate" o "in sofferenza" ovvero procedure esecutive in corso. Così come previsto dal successivo Punto 4, ( ) Nel caso del leasing, verrà coerentemente postergato anche l esercizio dell opzione di riscatto, secondo la procedura indicata dal Punto 6 (ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSPENSIONE) e qui di seguito riportata: La banca, nell effettuare l istruttoria, si attiene al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure. ( ) Le banche saranno tenute a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste. Per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono ancora classificate "in bonis" e che non hanno ritardati pagamenti, la richiesta si intende ammessa dalla banca che ha aderito al presente Avviso, salvo esplicito e motivato rifiuto. Ulteriori chiarimenti all Accordo de quo possono trarsi dalla Lettera circolare dell Abi del 23 ottobre 2009, nella quale si esplicitava che: ( ) occorre tenere nettamente distinte la fase della valutazione di ammissibilità dell impresa da quella successiva di valutazione di merito nell accoglimento della domanda anche per permettere un adeguato monitoraggio delle operazioni oggetto dell Avviso comune. Pertanto la banca o l intermediario finanziario è tenuto a seguito della presentazione della domanda da parte dell impresa a verificare preliminarmente i requisiti di ammissibilità dell impresa previsti dall Avviso comune e solo Pag. 5/7
5 successivamente potrà richiedere informazioni integrative rispetto a quelle già in suo possesso o che acquisisce ai fini della gestione del rapporto di credito per consentire la verifica della continuità aziendale. l ammissione dell impresa all iniziativa si intende accolta dalla banca in base alla tempistica prevista dal Punto 6 dell Avviso, cioè di norma 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda - salvo esplicito e motivato rifiuto scritto, nel caso in cui l impresa è ancora classificata in bonis e non presenta ritardi di pagamento al momento della presentazione della domanda. Negli altri casi di domande ammissibili ai sensi del Punto 3 la banca valuterà la richiesta secondo il principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure. I risultati della verifica effettuata dalla banca sono comunicati tempestivamente all impresa. Così chiarito il quadro di riferimento e prescindendo non essendo essenziale ai fini della decisione del presente ricorso dall esame della questione circa il fatto se l istanza di sospensione dei debiti comporti o meno qualche automatismo, può seriamente dubitarsi, sulla base della documentazione agli atti, che la società ricorrente non fosse in bonis al momento della presentazione dell istanza di sospensione, risalente alla fine del mese di maggio del 2010 e poi riproposta sul modulo apposito il mese seguente. Al di là di questa seppur non marginale osservazione deve aggiungersene una ulteriore e sicuramente più dirimente, ovvero che il mancato riscontro alla richiesta di moratoria formulata dalla società ricorrente rileva sotto il profilo della correttezza dei comportamenti. Infatti, anche volendo prescindere dalla già segnalata questione dell operatività di un automatismo in relazione all accoglimento delle richieste di moratoria, non può in alcun modo dubitarsi della ricorrenza della necessità che gli intermediari forniscano sollecito riscontro ai clienti in merito agli esiti delle istruttorie relative alle loro richieste, ferma restando di regola l insindacabilità delle valutazioni relative al merito di credito dei clienti. Seppure in merito a una vicenda dai profili non coincidenti con quella all origine del presente procedimento, questo Collegio ha avuto modo di sottolineare (cfr. decisione n. 144 del ) che sugli intermediari grava un obbligo di clare loqui con riguardo alle determinazioni assunte. Ora, è evidente che il perdurante silenzio dell intermediario resistente in merito all esito dell istanza di sospensione formulata dalla società ricorrente, oltre ad integrare una palese violazione dell obbligo di correttezza e buona fede che presidia l esecuzione dei rapporti con la clientela, può complice anche il tenore letterale dell Accordo sopra riportato aver generato un legittimo affidamento meritevole di protezione in capo alla società resistente, la quale ben potrebbe aver potuto confidare nell esito positivo della propria richiesta, ignorando in buona fede che l intermediario resistente non aveva inteso accogliere la sua domanda e che la considerava conseguentemente in mora. Per i motivi ora esposti le istanze restitutorie della società ricorrente appaiono degne di pieno accoglimento. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di 4.000,00. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00 quale contributo alle spese Pag. 6/7
6 della procedura e alla ricorrente la somma di 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7
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