Regolamento per l'erogazione di sussidi economici a sostegno della maternità e a famiglie economicamente disagiate con minori

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1 1 ODG/PRG: 101 PG: 45008/2001 Data Seduta: 07/05/01 Data inizio vigore: 17/05/01 Regolamento per l'erogazione di sussidi economici a sostegno della maternità e a famiglie economicamente disagiate con minori Art. 1 (Oggetto, finalità ed elementi generali di riferimento) 1. Il presente regolamento disciplina i criteri per l'erogazione in via sperimentale di sussidi economici a madri o padri soli con figli minori o a donne sole in gravidanza, individuati come famiglie monogenitoriali, nonché a famiglie con minori in disagiate condizioni socioeconomiche. 2. Gli interventi assistenziali disciplinati dal presente regolamento sono erogati al fine di garantire adeguate condizioni di vita a famiglie con minori, le quali si trovino in stato di estremo bisogno. Le finalità specifiche per le singole tipologie di intervento sono meglio precisate negli articoli 2, 5, 8 e 9 del presente regolamento. 3. Gli interventi oggetto del presente regolamento costituiscono prestazioni sociali agevolate e sono attuati come misure ed iniziative a carattere sperimentale, eventualmente da consolidarsi ad avvenuta definizione del quadro normativo di riferimento in ordine all'esercizio delle competenze in materia socio-assistenziale da parte del Comune, sulla base di quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n Gli interventi vengono comunque attuati ad integrazione delle logiche di assistenza definite dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n Ai sensi del presente regolamento per famiglia si intende quella anagrafica. Titolo I Sussidi per madri o padri soli con figli minori e per donne sole in gravidanza Art. 2 (Finalità specifiche e definizione dell'intervento) 1. Il sostegno economico per madri o padri soli con figli minori o per donne sole in gravidanza, individuate come famiglie monogenitoriali è un intervento di sostegno alla genitorialità con le seguenti finalità: a) creare le condizioni affinché la maternità e la paternità anche in condizioni di difficoltà non siano condizionate da vincoli di natura socio economici; b) sostenere il genitore in difficoltà economica favorendo la costruzione di un progetto di vita autonoma anche attraverso percorsi di formazione e di inserimento/reinserimento lavorativo;

2 2 c) favorire la crescita serena di bambini/bambine che si trovino a vivere all'interno di un nucleo monogenitoriale in difficoltà. 2. L'intervento consiste nell'erogazione di un sussidio economico dell'ammontare e con le modalità previste dal presente regolamento, congiuntamente alla definizione di un progetto sociale finalizzato alla soluzione delle difficoltà del nucleo familiare. Art. 3 (Destinatari degli interventi) 1. Possono accedere al contributo di cui al precedente art. 2, comma 1 le donne sole in gravidanza e i nuclei monogenitoriali con uno o più figli minorenni residenti nel Comune di Bologna. Art. 4 (Criteri di accesso e limiti quantitativi degli interventi) 1. Possono fruire del sussidio economico i soggetti e i nuclei individuati al precedente art. 3 il cui reddito mensile, calcolato a partire dal reddito imponibile e al netto delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle spese per l'affitto effettivamente a carico, sia inferiore agli importi di riferimento di seguito riportati. L'importo mensile del sussidio è pari alla differenza tra il reddito mensile del nucleo, come inteso sopra, e gli importi di riferimento di seguito riportati: Numero figli/condizione Reddito mensile di riferimento al netto dell' IRPEF e dell'affitto in lire e in euro 1 ( o gravidanza) ,38 2. Il sussidio mensile non può comunque superare gli importi di seguito riportati: Numero figli/condizione Massimo erogabile 1 (o gravidanza)

3 3 3. Per ogni ulteriore figlio minore, oltre ai 6 di cui al punto 2, i parametri del reddito mensile di riferimento e del massimo erogabile vanno aumentati del 15%. In caso di presenza nel nucleo di un componente con grave inabilità psicofisica o malattia cronica invalidante il reddito mensile di riferimento al netto delle imposte sul reddito delle persone fisiche e dell'affitto, e il massimo erogabile sono incrementati dal 20%. 4. In caso di gravidanza, il calcolo del sussidio deve essere sviluppato avendo come parametro dei componenti del nucleo monogenitoriale quello dello scaglione immediatamente successivo a quello corrispondente alla situazione anagrafica rilevabile al momento della richiesta. 5. Il sussidio mensile è erogato per il tempo definito nel progetto d'intervento formulato dal Servizio competente e comunque per un periodo non superiore a 8 mesi, e prorogabile per un altro periodo non superiore a 8 mesi. In caso di nuove nascite il sussidio può essere reiterato. Il periodo massimo d'erogazione del sussidio al medesimo nucleo non può superare complessivamente 3 anni. Rinnovi e reiterazioni sono comunque subordinati alla verifica del raggiungimento degli obiettivi dell'ipotesi progettuale di cui all'art.2, comma L'importo massimo detraibile per l'affitto non può essere superiore alle lire mensili. Non sono erogabili assegni d'entità inferiore a mensili. Gli arrotondamenti sono effettuati alle lire superiori. 7. Sono esclusi dall'erogazione del sussidio continuativo i possessori di beni immobili con un valore catastale superiore a di lire. Sono altresì esclusi i possessori di beni mobili (depositi bancari, titoli, ecc.) d'importo superiore a 4 milioni complessivi, con esclusione dal computo dei beni di uso comune. Titolo II Sussidi di protezione Art. 5 (Finalità specifiche e definizione dell'intervento) 1. Il sostegno economico ai nuclei familiari è finalizzato ad aiutare le famiglie con reddito significativamente insufficiente ad assolvere il compito di mantenimento, cura, educazione dei figli minori o dei minori presenti nel nucleo. In linea di principio, l'intervento economico è finalizzato al superamento di difficoltà temporanee e ad aiutare il nucleo assistito a ritrovare la propria autonomia sociale. Altra finalità del sostegno economico è quella di prevenire il rischio d'allontanamento dei minori dal nucleo familiare d'origine e la loro istituzionalizzazione. L'intervento economico va considerato anche quale strumento a disposizione degli operatori del Servizio per attuare interventi di sostegno della famiglia e protezione dei minori. Art. 6 (Destinatari dell'intervento) 1. Sono destinatari dell'intervento d'aiuto economico di cui all'art. precedente i nuclei familiari con minori residenti nel Comune di Bologna nelle condizioni di assistibilità previste nel seguente articolo 7.

4 4 Art. 7 (Elementi determinanti l'intervento, criteri di accesso e limiti quantitativi) 1. Possono fruire del sussidio economico i nuclei familiari il cui reddito mensile, calcolato a partire dal reddito imponibile e al netto delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle spese per l'affitto effettivamente a carico, sia inferiore agli importi di riferimento di seguito riportati. L'importo mensile del sussidio è pari alla differenza tra il reddito mensile del nucleo, come inteso sopra, e gli importi di riferimento di seguito riportati: N_. Componenti il nucleo Reddito mensile di riferimento al netto dell'irpef e dell'affitto in lire e in euro 2 ( e gravidanza in atto) o Il sussidio mensile non può comunque superare gli importi di seguito indicati: Numero figli Massimo erogabile Per ogni ulteriore componente o figlio minore i parametri del reddito mensile di riferimento e del massimo erogabile vanno aumentati del 15%. In caso di presenza nel nucleo di un componente con grave inabilità psicofisica o malattia cronica invalidante il reddito mensile di riferimento al netto delle imposte sul reddito delle persone fisiche e dell'affitto effettivamente a caricoe il massimo erogabile sono incrementati del 20%. 4. In caso di gravidanza, il calcolo del sussidio deve essere sviluppato avendo come parametro dei componenti del nucleo familiare quello dello scaglione immediatamente successivo a quello corrispondente alla situazione anagrafica rilevabile al momento della richiesta. 5. L'importo massimo detraibile per l'affitto non può essere superiore alle lire mensili. Il sussidio mensile può essere erogato per un periodo non superiore a sei mesi consecutivi e prorogato per un altro periodo non superiore di sei mesi. Non sono erogabili assegni d'entità inferiore a mensili. Gli arrotondamenti sono effettuati alle lire superiori.

5 5 6. In caso d'inefficacia degli interventi sociali messi in atto dal servizio, compresa l'erogazione dei sussidi secondo le modalità sopra indicate e di permanente dipendenza assistenziale del nucleo familiare, al fine di proteggere i minori dai rischi d'allontanamento, carenze educative e di cura, l'amministrazione può continuare a erogare sussidi economici o buoni acquisti di generi alimentari d'importo anche ridotto rispetto a quanto determinabile con l'applicazione dei parametri sopra indicati. 7. Sempre a fini esclusivi di protezione dei minori, sussidi di protezione possono essere erogati anche in deroga a quanto previsto all'art.6 o per utenti per i quali vi sia una situazione pregressa di lunga assistenza e cronicità assistenziale. 8. Sono esclusi dall'erogazione del sussidio continuativo i possessori di beni immobili con un valore catastale superiore a di lire. Sono altresì esclusi i possessori di beni mobili (depositi bancari, titoli, ecc.) d'importo superiore a 4 milioni complessivi, con esclusione dal computo dei beni di uso comune. Titolo III Ulteriori misure per la protezione dei nuclei familiari con minori in stato di bisogno Art. 8 (Sussidi di protezione "una tantum") 1. Il sussidio di protezione "una tantum" è erogabile per aiutare i nuclei familiari, nelle condizioni di reddito di cui all'art.7, costretti a far fronte a spese eccezionali e/o contingenti documentabili (libri scolastici, traslochi, spese sanitarie ecc.) o altri eventi tali da poter incidere e modificare negativamente l'equilibrio del ménage familiare. 2. I sussidi di protezione "una tantum" sono compatibili con la contestuale erogazione di altri sussidi e possono essere erogati al massimo tre volte in un anno per un importo complessivo annuo non superiore a due milioni. Art. 9 (Sussidi di protezione temporanei) 1. Può essere erogato un sussidio integrativo e/o sostitutivo di servizio a quei nuclei familiari con buona autonomia gestionale che, a causa di particolari eventi negativi quali incidenti, malattie o sussistendo condizioni particolari, quale ad esempio la disabilità, a carico del minore o di uno o più componenti il nucleo, abbiano la necessità di interventi di aiuto finalizzati al mantenimento delle capacità educative e di cura verso i minori e il cui costo influisca significativamente sull'equilibrio economico familiare. 2. In ragione delle caratteristiche sociali ed economiche del nucleo familiare nonché dei problemi cui essa deve far fronte, l'amministrazione può optare o per l'erogazione diretta dei servizi o per l'erogazione di un sussidio finalizzato a coprire i costi dell'aiuto eventualmente necessario ( fino al concorso del 50% delle spese fino ad un massimo di L ).

6 6 Titolo IV Disposizioni generali e finali Art. 10 (Procedure per l'erogazione dei contributi) 1. Le procedure per l'erogazione dei contributi e per la realizzazione degli interventi disciplinati dal presente regolamento sono definite con provvedimenti degli organi competenti, tenendo conto dei principi di semplificazione dell'attività amministrativa individuati dall'art. 120 della legge n. 59/1997 e nel rispetto di quanto indicato nei commi successivi. 2. Le richieste per l'attivazione degli interventi disciplinati dal presente regolamento sono presentate dagli interessati presso le sedi dell'articolazione organizzativa competente. Sulla base degli elementi prodotti gli operatori addetti espletano un'istruttoria sociale. 3. A fronte di ogni richiesta è predisposta una relazione sociale con valutazione di merito dell'operatore responsabile del caso, nella quale devono essere esplicitati gli elementi giustificativi dell'intervento, qualificati secondo i criteri rappresentati negli articoli precedenti. 4. L'operatore redige per ogni intervento un contratto d'aiuto (programma di percorso reintegrativo) con il quale le due parti si assumono reciprocamente impegni, in forma scritta e da verificarsi nel tempo, finalizzati al conseguimento di obiettivi di autonomia e di emancipazione dall'assistenza. Il rifiuto alla sottoscrizione del contratto può essere motivo del diniego del sussidio. 5. In caso di urgenza, sulla base di una relazione sociale immediata e motivata, il Dirigente dell'articolazione organizzativa competente per la realizzazione degli interventi può disporre l'erogazione immediata del sussidio di base di lire. Art. 11 (Controlli) 1. In ogni momento l'amministrazione può disporre accertamenti e controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal soggetto richiedente gli interventi disciplinati dal presente regolamento. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'autorità competente anche accertamenti fiscali in ordine alle condizioni reddituali indicate dai richiedenti. Art. 12 (Disposizioni finali) 1. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'avvenuta esecutività della deliberazione approvativa. 2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali incompatibili con esso.

7 3. A fronte della non completa definizione del quadro di riferimento per l'applicazione dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) derivante dal d.lgs. 31 marzo 1998, n, 109, come modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000, n. 130, sino alla conclusione dello sviluppo sperimentale degli interventi disciplinati da presente regolamento ai soggetti beneficiari degli stessi non è applicato l'isee. Il presente regolamento viene sottoposto a rivisitazione dopo una sperimentazione di diciotto (18) mesi. 7

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