Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

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1 Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI PROPOSTA DI LEGGE N. 28 Presentata dai Consiglieri Blasoni, Camber, Venier Romano Istituzione e disciplina della qualifica professionale di badante Presentata il 2 ottobre 2003

2 Signor Presidente, signori Consiglieri, la presente proposta di legge intende intervenire su di una situazione di fatto che è evidente a tutti. Migliaia di anziani della nostra regione vengono assistiti presso la propria abitazione dalle cosiddette badanti. Il fenomeno, che certamente presenta degli aspetti positivi poiché integra l assistenza domiciliare erogata dai Comuni e quella erogata nelle case di riposo, deve essere però disciplinato dalla legge. Gran parte delle badanti lavorano prive di un regolare contratto di lavoro e senza copertura assicurativa e previdenziale. Non vi è un Albo professionale che garantisca nel contempo le lavoratrici e le famiglie degli anziani ove queste prestano servizio. E quindi necessario un intervento legislativo regionale che incentivi queste assunzioni che già oggi godono di un particolare regime di favore da parte delle famiglie attraverso un modesto contributo per coloro che intendono regolarizzare le badanti. Questo incentivo sarebbe finalizzato a ridurre ulteriormente i costi previdenziali facendo nel contempo emergere il lavoro nero. Tra l altro il provvedimento non farebbe incrementare la spesa dell Amministrazione regionale poiché, come già detto, queste lavoratrici sgraverebbero di fatto i Comuni da alcune prestazioni. Occorre inoltre ricordare che l approvazione della presente proposta di legge consentirebbe peraltro a molti anziani di continuare a risiedere nella propria abitazione evitando il ricovero in una casa di riposo. La proposta prevede inoltre l istituzione di un Albo regionale alla cui iscrizione ovviamente sarebbe condizionata l erogazione del contributo. Alle badanti infine verrà richiesta, ai fini dell iscrizione all Albo, la partecipazione a corsi di formazione promossi a livello regionale. Si tratta di corsi che da un lato forniscano garanzie alle famiglie sulla qualità professionale delle badanti e dall altro di garantire dignità professionale alle badanti stesse. I percorsi didattici potrebbero essere finanziati con i fondi già esistenti e finanziati dal Fondo Sociale Europeo. In conclusione si può affermare che con la presente proposta di legge si prende atto e si regolarizza un fenomeno sommerso di dimensioni rilevanti (quasi le badanti in regione) ed in costante aumento. Peraltro si rafforzerebbe il ruolo delle famiglie inserendole sostanzialmente nelle rete dei servizi assistenziali sgravando di fatto i soggetti pubblici, nell ambito e nello spirito del principio di sussidiarietà orizzontale. I

3 Infine non va dimenticato che l assistenza domiciliare agli anziani rappresenta anche uno sbocco occupazionale rilevante soprattutto per le donne di età dai 40 ai 50 anni e che oggi hanno un difficile inserimento nel mondo del lavoro. Per la rilevanza dei temi trattati si auspica, da parte del Consiglio regionale, in una rapida approvazione. BLASONI CAMBER VENIER ROMANO II

4 Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia <<Istituzione e disciplina della qualifica professionale di badante >> Art. 1 (Oggetto) 1. La presente legge detta norme in materia di regolamentazione dell attività delle badanti (titolo attribuito dalla legge Bossi-Fini nonché Legge 30/07/2002 n.189) e di tutela della loro professionalità, ruolo lavorativo e d inserimento sociale. Nonché in materia di prevenzione dei fenomeni di lavoro sommerso delle stesse. Art. 2 (Finalità) 1. Le norme che seguono intendono garantire: a) l emersione del lavoro sommerso da parte di donne italiane e straniere in regola con le vigenti norme in materia di lavoro che svolgono ruoli prevalentemente assistenziali e di cura, in favore di disabili e anziani presso il domicilio degli stessi; b) la qualifica delle prestazioni lavorative nei ruoli di cui sopra, attraverso l istituzione di un Albo regionale delle badanti; c) la promozione di attività formative per l adeguato svolgimento delle mansioni concernenti il ruolo di badante; d) forme di sostegno economico alle famiglie e agli anziani che ricevono prestazioni assistenziali dalle badanti e attraverso le quali è garantita ed incentivata la permanenza nell ambito familiare. Art. 3 (Obiettivi) 1. Le finalità di cui all articolo 2 vengono perseguite nell ambito di una politica volta sia al riconoscimento istituzionale di prestazioni lavorative altrimenti non identificabili, sia alla tutela della salute delle persone anziane; la regolamentazione del fenomeno delle attività delle badanti può consentire l effettiva riduzione dell istituzionalizzazione in strutture protette per gli anziani. Al fine di garantire adeguata professionalità ed incentivare la regolamentazione dei rapporti di lavoro, riducendo contestualmente la larga diffusione nel settore del lavoro sommerso, si rendono necessari: a) creazione di un albo professionale delle badanti la cui iscrizione è subordinata alla frequenza di corsi di cui al punto b); b) promozione di corsi brevi di formazione professionale volti a fornire conoscenze tecniche specifiche nell ambito dell assistenza agli anziani;

5 Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia << Istituzione e disciplina della qualifica professionale di badante >> c) coinvolgimento delle istituzioni competenti che coordinano e promuovono i corsi di cui sopra; d) elargizione di contributi regionali destinati alle famiglie e agli anziani che regolarizzino o assumano badanti previa iscrizione, da parte delle stesse, all Albo di cui al punto c). Art. 4 (Istituzione dell Albo professionale delle badanti) 1. E istituito presso l assessorato regionale alla sanità l Albo regionale delle badanti. 2. L iscrizione all Albo è consentita a coloro che abbiano sostenuto il corso regionale di cui alla presente legge di almeno 150 ore, al fine di garantire il possesso di conoscenza e di base; sono esentate dalla partecipazione i soggetti già in possesso dei titoli ADEST, OTA e OSS equipollenti o superiori. 3. Decadono dall albo i soggetti relativamente ai quali vengono accertate violazioni in tema di irregolarità riguardo alle norme sul collocamento o a leggi vigenti. 4. L Albo viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione annualmente a cura dell Assessorato Regionale alla Sanità, al fine di consentire una scelta per il reperimento di personale qualificato quale badante. Art. 5 (Organizzazione dei corsi) 1. I corsi della durata minima di 150 ore vengono promossi d intesa con l Amministrazione regionale da Comuni, Province, A.S.S. ed soggetti privati, utilizzando quale canale privilegiato di finanziamento quello previsto dalla Legge 328/2000 per i F.S.E. 2. L ordinamento didattico viene definito con l apposito regolamento emanato, su proposta dell Assessore alla Sanità, dalla Giunta regionale, che rilascia al termine del corso gli attestati di qualifica. 3. I corsi sono finalizzati a formare l operatore per: a) soddisfare i bisogni primari della persona nell ambito del proprio domicilio; b) attività di aiuto domestico alberghiero;

6 Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia << Istituzione e disciplina della qualifica professionale di badante >> c) favorire il benessere e l autonomia dell utente; d) favorire l interazione con i servizi sociali di base. 4. Per l accesso ai corsi di formazione, all operatore è richiesto il compimento del diciottesimo anno di età dalla data di iscrizione del corso. Art. 6 (Aggiornamento professionale) 1. Con cadenza biennale vengono organizzati dai soggetti di cui all articolo 4, comma 1, i corsi di aggiornamento, per le badanti iscritte all Albo regionale previsto dalla presente legge, al fine di mantenere, migliorare e sviluppare conoscenze tecniche e professionali nel settore di competenza. Art. 7 (Contributi in favore delle famiglie) 1. Agli anziani o alle loro famiglie che provvedono all assunzione di badanti istituendo regolari rapporti di lavoro, vengono riconosciuti contributi volti a ridurre l onere retributivo e previdenziale. 2. La concessione della contribuzione è regolamentata con apposito atto, della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge. 3. La concessione della contribuzione è subordinata all accertamento da parte dell Unità di Valutazione Geriatria territorialmente competente su richiesta dei servizi sociali del Comune di residenza, dello stato di non autosufficienza totale o parziale del richiedente. 4. La contribuzione viene riconosciuta relativamente al minore o maggiore grado di autosufficienza e tenuto conto del reddito riferito al soggetto richiedente. 5. I contributi previsti dal presente articolo non escludono l eventuale attribuzione alle famiglie di ulteriori aiuti a carattere finanziario previsti da altre leggi statali o regionali. Art. 8 (Soggetti destinatari) 1. Potranno usufruire delle misure sopra indicate:

7 Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia << Istituzione e disciplina della qualifica professionale di badante >> a) donne comunitarie ed extra-comunitarie in possesso di regolare permesso di soggiorno che svolgano o intendano svolgere la professione di badante; b) anziani e le loro famiglie che, attraverso l assistenza garantita a domicilio dalle badanti, secondo le previsioni contenute negli articoli precedenti, ritardino o evitino l istituzionalizzazione in strutture protette così permanendo nel proprio domicilio. Art. 9 (Vigilanza) 1. La vigilanza sull attività delle badanti e sul raccordo con il servizio sociale di base, come la verifica sull adeguatezza dei servizi di assistenza erogati, compete ai Comuni di residenza degli utenti. Art. 10 (Norma finanziaria) 1. Gli oneri derivanti dall applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni e del bilancio per l anno

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