Articolo 1. Articolo 2
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- Filippa Bellucci
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1 Allegato alla Delib.G.R. n. 15/3 del Direttive di attuazione per il servizio di concessione dei mutui a tasso agevolato destinati ad interventi di edilizia residenziale ai sensi della legge regionale n. 32 del e s.m.i.. Articolo 1 L Istituto di Credito, di seguito denominato Istituto, si impegna a concedere mutui per la realizzazione degli interventi previsti dalla Legge Regionale 30 dicembre 1985 n. 32, in seguito denominata Legge Regionale, alle condizioni e modalità stabilite dalla legge stessa, dalle disposizioni contenute nel Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvate con D.Lgs n. 385 e delle condizioni contenute nelle presenti Direttive. L Istituto, nell ambito del territorio regionale, deve garantire la presenza di almeno uno sportello fisico per ogni Provincia e per la Città Metropolitana di Cagliari. All Istituto è correntemente assegnata una dotazione per l erogazione del contributo in conto interessi, calcolata secondo le modalità di cui all art. 3, comma 2, della legge regionale , n. 32, in base alle concessioni deliberate, nel rispetto dell attuale normativa in materia di armonizzazione contabile e tesoreria unica. A tale scopo gli Istituti di credito apriranno apposito conto corrente fruttifero intestato a RAS L.R. n. 32/1985 e s.m.i. contributo a fondo perduto, detto Fondo, regolato senza spese e al tasso di tesoreria, presso il quale vengono depositate anche le somme occorrenti per l'erogazione dell'agevolazione regionale nella forma del contributo in conto capitale. La contabilità di detto conto deve essere ricondotta al sistema di bilancio della Regione entro il termine di ciascun esercizio. Sulle eventuali giacenze del Fondo sarà riconosciuto alla Regione il medesimo interesse attivo annuo riconosciuto dal tesoriere regionale durante la vigenza del presente contratto. Tali interessi saranno versati dalla Banca in conto entrate del Bilancio regionale semestralmente, secondo le istruzioni impartite dall Amministrazione regionale. Articolo 2 I mutui possono essere concessi solo ai soggetti risultanti in possesso dei requisiti di legge quali accertati dalla Regione in sede di esame delle domande di finanziamento. Articolo 3 L Istituto procede all istruttoria delle richieste di mutuo all atto del ricevimento delle domande acquisendo dai richiedenti la documentazione richiesta dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 385/1993 citato, nonché quella indicata nell apposito Avviso pubblico predisposto dall Assessorato 1/7
2 dei Lavori Pubblici e pubblicato sul sito Istituzionale della Regione, e ogni altra documentazione eventualmente richiesta dalla medesima. L Istituto accerta, relativamente agli alloggi oggetto degli interventi, la sussistenza o meno delle caratteristiche indicate dall Avviso pubblico. Conclusa con esito positivo la predetta istruttoria, l Istituto rilascia all interessato la relativa attestazione che, a cura del richiedente, verrà allegata alla domanda diretta alla Regione. Sulla scorta della suddetta attestazione, nonché della documentazione presentata in sede di domanda, la Regione rilascia all Istituto il nulla-osta di cui all art. 4, comma 4, della Legge Regionale, consentendo così allo stesso la deliberazione del mutuo. L Istituto ha tuttavia facoltà di procedere alla deliberazione del mutuo anche in mancanza del nulla-osta di cui al comma precedente, condizionando l esecutività della deliberazione all acquisizione del nulla-osta stesso. La deliberazione di mutuo è assunta entro 30 giorni dal ricevimento della completa documentazione prevista dai precedenti primo e quarto comma, tenendo conto esclusivamente dell ordine temporale di presentazione della documentazione stessa. Articolo 4 Il mutuo è deliberato dall Istituto nelle percentuali ammesse dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 385/1993 citato sulla spesa riconosciuta dall Istituto medesimo, che per il recupero e la costruzione dovrà essere contenuta entro i massimali stabiliti dalla Regione. L importo del mutuo ammesso ad agevolazione non potrà eccedere in ogni caso quello massimo a quel momento vigente e indicato nell apposito Avviso pubblico, ferma restando la facoltà dell Istituto di concedere mutui di maggiore importo, qualora ricorrano le condizioni stabilite all art. 38 del citato D.Lgs. n. 385/1993. Articolo 5 L Istituto procede all espletamento dell istruttoria legale per la stipulazione del contratto di mutuo. La stipulazione di detto contratto interviene, conclusa positivamente l istruttoria, entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta al mutuatario. Articolo 6 Il mutuo viene erogato dopo che l Istituto abbia accertato l idoneità della documentazione a tal fine necessaria. In caso di mutuo concesso per interventi di nuova costruzione o di recupero, le erogazioni 2/7
3 sono effettuate nei tempi minimi tecnicamente indispensabili all erogazione delle somme concesse in base a stati di avanzamento dei lavori, debitamente accertati dall Istituto ai sensi delle disposizioni previste nel D.Lgs. n. 385/1993 citato e per importi non inferiori al 20% delle spese complessivamente finanziate, dando corso alla stipulazione dell atto di erogazione finale e quietanzata a saldo quando sia stata accertata la regolare ultimazione dei lavori e il rispetto da parte del mutuatario delle caratteristiche indicate nell Avviso pubblico. Per il versamento della rata di saldo dovrà rimanere da erogare un importo comunque non inferiore al 10% del mutuo stesso, riducendo all occorrenza la percentuale minima della penultima erogazione. L erogazione a saldo dovrà avvenire entro 30 giorni dall accertamento della regolare ultimazione dei lavori. Il mancato rispetto delle caratteristiche e dei requisiti prescritti per le abitazioni finanziate comporta la decadenza dal beneficio del contributo. Del rispetto delle caratteristiche di cui al precedente comma dovrà essere fatta menzione nell atto di erogazione a saldo. Articolo 7 I mutui concessi dall Istituto sono gravati degli interessi pari al costo della provvista calcolato in applicazione dell'art. 1, comma 1, lett. b), e comma 3, del Decreto Ministro del Tesoro 21 dicembre 1994, oltre alla commissione di intermediazione nella misura annualmente stabilita dal competente Ministero per le operazioni di credito agevolato previste dalle leggi di settore (leggi n. 457/1978, n. 865/1971, n. 1179/1965, ecc.), cosiddetto tasso di riferimento. Le spese di istruttoria tecnica non devono eccedere la percentuale dello 0,20 del capitale mutuato. Le spese notarili, anch esse a carico dei mutuatari, dovranno essere liquidate a parte. L imposta sostitutiva dovrà essere corrisposta nella misura di legge sull ammontare di ciascun finanziamento e sarà esatta a titolo di rivalsa in occasione di ogni singola erogazione ai sensi dell art. 17 del D.P.R , n Articolo 8 Ai fini dell abbattimento degli interessi gravanti sui mutui nella misura e nei limiti rispettivamente stabiliti dall Avviso pubblico, la Regione corrisponde all Istituto un contributo in misura pari alla differenza tra le rate di ammortamento, ed eventualmente anche di preammortamento, calcolate al tasso di interesse stabilito al precedente art. 7, e le rate di ammortamento, ed eventualmente anche di preammortamento, calcolate al tasso a carico del destinatario, come riconosciuto dalla Regione in sede di rilascio dell apposito nulla-osta. 3/7
4 Gli eventuali interessi dovuti dalla Regione per le erogazioni effettuate in preammortamento vengono liquidati dall Istituto di credito alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno, con successiva assegnazione delle relative risorse da parte Regione, da effettuarsi entro 60 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma. All uopo l Istituto formula alla Regione, entro 30 giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, la richiesta di assegnazione di fondi per le finalità di cui al comma precedente. Alla data di stipula dell atto di erogazione e quietanza a saldo, l Istituto provvede alla liquidazione del contributo regionale occorrente ad assistere l operazione di mutuo per il periodo di 14, 20 o 26 semestralità dell ammortamento del mutuo stesso, secondo le modalità indicate all art. 3, comma 2, della Legge Regionale e s.m.i.. L Istituto procede ad effettuare l attualizzazione del contributo regionale alla data del 1 gennaio e 1 luglio successivo alla data di erogazione a saldo dei mutui e corrispondente alla data di inizio dell ammortamento dei mutui stessi richiedendo l assegnazione di fondi di pari importo. Qualora il mutuo sia stato contratto, o accollato, precedentemente al nulla-osta regionale, il contributo decorrerà dalla data del nulla-osta regionale oppure, se successiva, dalla data dell atto unilaterale d obbligo. Articolo 9 Con l atto di erogazione e quietanza a saldo resta definitivamente stabilito il costo del denaro applicabile all intero mutuo. L ammortamento dei mutui decorrerà dal 1 luglio e dal 1 gennaio successivo alla stipulazione dell atto di erogazione finale e quietanza e avverrà a semestralità costanti posticipate determinate al tasso di cui al precedente art. 8, 1 comma. L Istituto trasmette alla Regione, entro il 30 aprile e il 31 ottobre copia degli atti delle erogazioni a saldo avvenute entro il 31 dicembre e il 30 giugno. Unitamente agli atti di erogazione a saldo dovranno essere trasmessi alla Regione copia dei contratti condizionati. La documentazione di cui al comma precedente dovrà essere corredata dal prospetto riepilogativo dei movimenti finanziari relativi al mutuo erogato e del contributo regionale dovuto. Articolo 10 Ai sensi dell art. 39, sesto comma, della Legge Regionale n. 6, l agevolazione è estesa ai mutui a tasso variabile. In tal caso, il tasso a carico del mutuatario è determinato, in via definitiva e per tutta la durata del concorso regionale, come segue: se il tasso d ingresso è superiore al tasso di riferimento, il tasso a carico risulterà dalla 4/7
5 differenza tra quello d ingresso e la quota percentuale riconosciuta al mutuatario calcolata sul tasso di riferimento vigente al momento dell'erogazione; se il tasso d ingresso è inferiore al tasso di riferimento, il tasso a carico del mutuatario risulterà pari alla quota percentuale riconosciuta al mutuatario medesimo, calcolata sul tasso d ingresso. Articolo 11 Nei casi di accollo di mutuo preesistente, il tasso a carico del mutuatario è determinato con differenti modalità a seconda che si tratti di mutui a tasso fisso oppure di mutui a tasso variabile. Nel primo dei casi di cui al primo comma, il tasso a carico del mutuatario sarà determinato come segue: se il tasso preesistente è superiore al tasso di riferimento, il tasso a carico del mutuatario risulterà dalla differenza tra quello applicato al mutuo preesistente e la quota percentuale riconosciuta al mutuatario calcolata sul tasso di riferimento vigente al momento dell'accollo; se il tasso preesistente è inferiore al tasso di riferimento, il tasso a carico del mutuatario risulterà pari alla quota percentuale riconosciuta al mutuatario medesimo calcolata sul tasso preesistente. Nel secondo dei casi di cui al primo comma, il tasso a carico del mutuatario sarà determinato come segue: se il tasso vigente al momento dell accollo è superiore al tasso di riferimento vigente alla stessa data, il tasso a carico del mutuatario risulterà dalla differenza tra il primo e la quota percentuale riconosciuta al mutuatario medesimo calcolata sul secondo; se il tasso vigente al momento dell accollo è inferiore al tasso di riferimento vigente alla stessa data, il tasso a carico del mutuatario risulterà pari alla quota percentuale riconosciuta al mutuatario medesimo calcolata sul primo dei due tassi. La Regione riconosce altresì il contributo per il periodo intercorrente tra la data di accollo del mutuo preesistente, o dell'atto unilaterale d'obbligo se non contestuale, e la chiusura del semestre. Articolo 12 I mutui possono essere estinti anticipatamente, in tutto o in parte; in tal caso il mutuatario sarà tenuto al pagamento del residuo debito, e quant altro dovuto in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 385/1993 citato secondo le pattuizioni dei contratti di mutuo. L Istituto dà comunicazione alla Regione delle avvenute estinzioni anticipate disponendo la contestuale restituzione del contributo non più occorrente, attraverso versamento nel conto entrate del Bilancio regionale entro il mese successivo a quello dell avvenuta estinzione. 5/7
6 Articolo 13 Qualora in conseguenza di inadempimento contrattuale del mutuatario abbia avuto inizio la procedura esecutiva sull immobile finanziato o la procedura stessa si sia conclusa con l aggiudicazione a soggetto non avente i requisiti per fruire delle agevolazioni della Legge Regionale, l Istituto ne darà comunicazione alla Regione per la riduzione del contributo e il versamento dell eccedenza nel conto entrate del Bilancio regionale entro il mese successivo. Nel caso invece in cui l aggiudicazione sia avvenuta in favore di soggetto avente i requisiti per il permanere delle agevolazioni in atto, l Istituto ne darà ugualmente comunicazione alla Regione per il nulla osta della Regione stessa. Articolo 14 Tutte le operazioni contabili fra Regione e l Istituto verranno effettuate tramite la Tesoreria Regionale. Articolo 15 In tutti i casi di estinzione del mutuo, oppure di perdita del contributo per altra causa di cui l'istituto venga a conoscenza (alienazione dell'alloggio, decesso del mutuatario senza trasferimento del contributo agli eredi, ecc.), l'istituto procede, per conto della Regione, al recupero del relativo importo e al relativo versamento sul conto entrate del Bilancio regionale entro il mese successivo a quello del pagamento. A tal fine il contratto condizionato di mutuo, o l'atto aggiuntivo, recheranno, oltre ai noti vincoli quinquennali di cui all'art. 7 della Legge Regionale, anche l'autorizzazione all Istituto a recuperare in via amministrativa, su richiesta e per conto della Regione, la parte del contributo non maturata. L incarico è attribuito secondo le linee guida di cui all allegato 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 38/11 del Qualora l'operazione abbia per oggetto l'acquisto di alloggio di edilizia residenziale pubblica, l'istituto applicherà le disposizioni contenute nella Direttiva assessoriale 12 ottobre 1999, n (BURAS n. 32 del ). Articolo 16 L Istituto si obbliga ad effettuare le operazioni di rinegoziazione dei mutui agevolati, su richiesta del mutuatario, per un minimo di una ogni quinquennio. Dalla data della rinegoziazione dovrà essere ricalcolato il contributo spettante sulla base di un piano di ammortamento attualizzato sviluppato in base al relativo debito residuo e con l applicazione del nuovo tasso pari a quello di riferimento vigente al momento della rinegoziazione, e mediante applicazione del tasso attualizzato, per un numero di semestralità pari al periodo 6/7
7 contribuivo residuo, vigente alla stessa data. Il tasso a carico del mutuatario invece dovrà essere rideterminato mediante l applicazione, sul nuovo tasso di riferimento, della medesima percentuale di abbattimento disposta nel nulla osta regionale. L importo di contributo da restituire alla Regione sarà pari alla differenza tra il contributo attualizzato originario, al netto delle quote già riconosciute al mutuatario sino alla data di effettuazione della rinegoziazione, e il contributo attualizzato calcolato con il nuovo piano di ammortamento summenzionato. Articolo 17 L Istituto assicura agli adempimenti previsti per l attuazione della Legge Regionale adeguata copertura organizzativa per il rispetto di quanto fissato dalla presente Direttiva. Articolo 18 L Istituto fornisce alla Regione, a richiesta, ogni necessaria informazione in merito all istruttoria e alla deliberazione dei mutui con particolare riguardo al rispetto dell ordine temporale di deliberazione stabilito dal precedente art. 3, comma 6 e dell art. 4, comma 5 della Legge Regionale. Nel rispetto delle esigenze documentali relative agli atti di spesa della Regione, la stessa Regione e l Istituto possono concordare forme di documentazione provvisoriamente sostitutive degli atti pubblici di erogazione bancaria al fine di accelerare le procedure di corresponsione dei contributi in conto interessi dovuti allo stesso Istituto. L Istituto assicura opportuna assistenza ai mutuatari qualora venga avviata l iniziativa della trasmissione online delle domande indirizzate alla Regione. 7/7
decorrenza diversa rispetto al periodo di ammortamento del mutuo. Di conseguenza il costo a carico dell ente risulta inferiore a quello inizialmente
Il Presidente della Regione, Sig. Luciano Caveri, richiama la legge 24 dicembre 1993, n. 537 Interventi correttivi di finanza pubblica che all art. 12, comma 6, dispone che a partire dal 1 gennaio 1994
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