REDAZIONE: Raffaele Ciuffreda - Coordinamento Nazionale STRUTTURA COMPARTO DIRIGENTI SCOLASTICI FLC. DIRIGENTI SCOLASTICI E RETRIBUZIONE - Scheda raci
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1 Dirigenti Scolastici NOTIZIARIO NAZIONALE Agosto 2017 REDAZIONE: Raffaele Ciuffreda - Coordinamento Nazionale STRUTTURA COMPARTO DIRIGENTI SCOLASTICI FLC DIRIGENTI SCOLASTICI E RETRIBUZIONE - Scheda raci 01. STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE ED EFFETTI SU PENSIONE E BUONUSCITA 02. REGGENZA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EFFETTI SU PENSIONE E BUONUSCITA: COME DOVREBBE ESSERE 03. MIUR E MEF SUI COMPENSI PER REGGENZA ED EFFETTI SU PENSIONE E BUONUSCITA: COME E ********** 01. STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE ED EFFETTI SU PENSIONE E BUONUSCITA struttura retribuzione ed pensione e buonuscita effetti su A) STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE Per struttura delle retribuzione si intende l articolazione dello stipendio in diverse voci, di natura differente l una dall altra. La struttura della retribuzione dei dirigenti scolastici (art.37, comma 1 del primo CCNL 2000/01 confermato dall art. 52, comma 1 del CCNL 2002/05) si compone delle seguenti voci: a) stipendio tabellare - indennità integrativa speciale, fino al ; l IIS che dal 1 gennaio 2001 è stata conglobata nello stipendio tabellare - denominazione con codice e valore: - stipendio (codice KL01): euro 3.331,61 (mensile); b) indennità di vacanza contrattuale - denominazione con codice e valore: - indennità di vacanza contrattuale (codice 888/KL01): euro 24,99 (mensile); c) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante. Il D.Lgs 29/93 ha infatti abrogato la progressione di carriera per anzianità spetta ai soli ex presidi in servizio nel denominazione con codice e valore: - retribuzione individuale di anzianità Dirigenti Scolastici (codice 650/001 ): il valore dipende dalla propria anzianità al momento del passaggio. d) assegno ad personam, spetta ai soli DS già presidi incaricati nell agosto precedente all immissione in ruolo dirigenziale - denominazione con codice e valore: - ASS.P.P.RIASS.
2 CON CONTRATTO (codice 520/004 ): il valore dipende dalla propria anzianità al momento del passaggio. e) retribuzione di posizione, parte fissa - denominazione con codice e valore: - retribuzione posizione quota fissa Dirigenti Scolastici (codice 679/KL1): euro 273,59 (mensile); f) retribuzione di posizione parte variabile - legata alla fascia di complessità alla quale appartiene la scuola diretta - denominazione con codice e valore: - retribuzione di posizione parte variabile Dirigenti Scolastici (codice 678/001): euro xxx,00 (mensile stabilito in CIR); g) retribuzione di risultato - legata alla fascia di complessità alla quale appartiene la scuola diretta fino ad a.s denominazione con codice e valore: - retribuzione di risultato Dirigenti Scolastici (codice 671/001): euro xxx,00 (mensile stabilito in CIR); h) indennità di reggenza vedere paragrafo successivo; i) integrazione retribuzione risultato per reggenza - vedere paragrafo successivo. B) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Quello di cui abbiamo parlato finora viene definito dai contrattualisti retribuzione lordo dipendente, perché sullo stipendio gravano anche degli oneri dello, che non compaiono sul cedolino, ma di cui bisogna tener conto quando si quantificano gli oneri contrattuali. Vediamo di seguito la distribuzione aliquote dello ed del dipendente: CONTRIBUTI VOCI RETRIBUZIONE Stipendio TABELLARE IIS -13^ indennità vacanza contrattuale retribuzione individuale anzianità assegno ad personam retribuzione di posizione fissa retribuzione di posizione variabile (FONDO PENSIONE) (FONDO PENSIONE) addizionale L. 438/92, art.3 ter Su 100% Su 100% Su 100% Fondo credito Su 100% 24,20% 8,80% 1% 0,35% 24,20% 8,80% 1% 0,35% OPERA DI OPERA DI IRAP Su 80% Su 80% Su 100% 7,10% 2,50% Su 100% Su 100% 5,68% 2,00% Su 80% Su 80% 7,10% 2,50% Su 100% Su 100% 5,68% 2,00% 8,50% 8,50% retribuzione di risultato 24,20% 8,80% 1% 0,35% NO NO 8,50% Retribuzioni No Tfr/Tfs (per le partite non soggette a ritenuta opera previdenza). È EVIDENTE CHE: SULLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE LA PERCENTUALE A CARICO STATO è 38,38 % (24,20+5,68+8,50) SULLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO LA PERCENTUALE A CARICO STATO è 32,70 % (24,20+8,50) CON RISPARMIO DEL 5,68% SU OGNI CIFRA CHE PASSA DA RETRIBUZIONE VARIABILE A RISULTATO (1) A decorrere dall'1/1/1995 lo stipendio e gli altri assegni pensionabili fissi e ricorrenti, con esclusione dell'iis e 13 a mensilità, sono aumentati figurativamente del 18%, ai fini della ritenuta e Fondo credito. (2) L'aliquota aggiuntiva dell'1% si applica sulla parte della retribuzione eccedente stabilita annualmente
3 C) ASPETTI RELATIVI ALLA PENSIONE Base pensionabile per i dipendenti pubblici (art. 43 legge 1092_1973 integrato) sistema retributivo (art. 13 l. 503/92). La misura della pensione con il sistema retributivo è data dalla somma di due quote: la quota A, quota B e quota C (sistema misto). Quota A La base pensionabile è formata dall'ultimo stipendio e dagli assegni o indennità pensionabili, previsti dalle norme vigenti, integralmente percepiti. Per integralmente percepito si intende maturato, cioè spettante, alla data del collocamento a riposo, anche se materialmente non riscosso. Gli importi costituenti l'ultimo stipendio nonché gli assegni o le indennità espressamente elencate all'art.43 del D.P.R. n.1092/73, come sostituito dall'art.15 della Legge n.177/76, concorrono a realizzare la base pensionabile da maggiorare del 18%. L'elencazione deve ritenersi tassativa; infatti, l'ultimo comma del citato articolo statuisce che, agli stessi effetti, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, può essere considerato, se la disposizione di legge che li contempla non ne preveda espressamente la maggiorazione. Ai fini quindi della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici, la base pensionabile IN QUOTA A, è costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione. Gli elementi della retribuzione da utilizzare per individuare la base di calcolo, sono i seguenti: Stipendio tabellare lordo; Indennità integrativa speciale (esclusa dalla rivalutazione del 18%); Retribuzione individuale di anzianità (RIA); assegno ad personam; Retribuzione posizione fissa Retribuzione posizione variabile - costituisce un elemento fisso e continuativo della retribuzione - L INFORMATIVA N.74 DEL ha specificato che: 7. Retribuzione di posizione Ai fini del trattamento pensionistico tale emolumento concorre a determinare la quota di pensione di cui all'articolo. 13, lettera a) del D.lgs n. 503/1992. QUOTA B La base pensionabile è costituita dalla media delle retribuzioni percepite nel corso del periodo di riferimento (dall 1/1/96 comprensiva delle competenze accessorie). Inoltre l INFORMATIVA N.74 DEL ha specificato che gli emolumenti relativi al trattamento accessorio concorrono a determinare la base pensionabile della quota B di pensione (art.13, comma 1, lettera b) del D.Lgs del , n.503). 7. Retribuzione.. di risultato - A partire dall anno scolastico , ai dirigenti scolastici compete la retribuzione di risultato, collegata ad obiettivi predefiniti; tale emolumento.. concorrerà alla determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, lettera b) del Dlgs 503/ D) ASPETTI RELATIVI ALLA BUONUSCITA La NOTA OPERATIVA N. 11 DEL e NOTA OPERATIVA N 59- DEL esplicitano: Si precisa, infine, che ai fini del TFS / TFR sono utili: - lo stipendio tabellare - la RIA ed assegno ad personam - la retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile. **********
4 02. REGGENZA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EFFETTI SU PENSIONE E BUONUSCITA: COME DOVREBBE ESSERE La retribuzione delle reggenze A) LA RETRIBUZIONE DELLE REGGGENZE In occasione di affidamento dell incarico di reggenza al Dirigente scolastico spettano le seguenti voci retributive. a) indennità di reggenza - (ex codice 622/002 INDENNITA' DI FUNZIONI SUPERIORI E DI REGGENZA) b) integrazione retribuzione risultato per reggenza - integrazione retribuzione risultato per reggenza - (ex codice 622/001 INDENNITA' DI REGGENZA) Per molti anni si è fatta gran confusione sull origine ed effetti pensionistici e sulla buonuscita. Cerchiamo di fare chiarezza. Intanto occorre non fare confusione tra le 2 voci retributive che hanno origini normative ed dovrebbero avere effetti differenti su pensioni e buonuscita. a) indennità funzioni sueriori e di reggenza (ex codice 622/002) L indennità di reggenza ha origine dal ccnl scuola L Art. 69 del C.C.N.L. del personale della scuola, recante "Indennità di funzioni superiori e di reggenza" stabilisce al comma 1 che al docente incaricato di presidenza. è attribuita per l intera durata dell incarico o della sostituzione, una indennità di funzioni superiori pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento (dirigenti-docenti). Al comma 2 specifica che nel caso di reggenza ai dirigenti scolastici è corrisposta una indennità di reggenza pari al cinquanta per cento di quella prevista al comma 1, ossia il 50% dell indennità per funzioni superiori. L importo dell indennità di reggenza è quindi pari al differenziale di livello tra lo stipendio del dirigente scolastico e quello del docente di scuola media, per cui varia spesso in rapporto ai contratti al momento vigenti e agli scaglionamenti previsti. Liquidata mensilmente da RTS denominazione con codice e valore: - indennità di reggenza Dirigenti Scolastici (ex codice 622/002): euro 739,18 (mensile). La C.M. 23 luglio 1996, n. 363 ne conferma l applicazione. Il MIUR con circolare 11 luglio 1996, n. 334, ha riconosciuto che l indennità di funzioni superiori e di reggenza appartengono alla categoria del trattamento economico fondamentale e non di quello accessorio, disciplinato dagli articoli 71 e successivi del Contratto scuola, né ha operato distinzioni tra i percettori finali di tali istituti retributivi, docenti e dirigenti. Infatti il MIUR si è così espresso: Da quanto sopra esposto e dalla circostanza che gli emolumenti in questione, non sono ricompresi tra quelli accessori disciplinati dal capo II del titolo primo della parte seconda del CCNL, discende che, nei confronti del docente incaricato della presidenza e del direttore didattico reggente, gli emolumenti in questione vanno considerati quali emolumenti fondamentali, fissi e continuativi e che gli stessi seguono le sorti dello stipendio e sono pertanto ridotti negli stessi casi. Pertanto nei confronti delle sue suindicate figure di personale direttivo le indennità stesse spettano, come precisato, per tutta la durata dell incarico e della reggenza, anche nelle posizioni di stato assimilabili al servizio.
5 Omissis La presente circolare è stata concordata con il Ministero del Tesoro Ragioneria Generale dello - I.G.O.P. e, ai sensi dell art. 190 delle vigenti I.G.S.T., con la Direzione Generale deiservizi Periferici del Tesoro l nota_13681 su IND FUNZ SUP e reggenza conferma che l indennità è vigente anche a seguito dell interpretazione autentica ARAN OO.SS. del 3 ottobre 1997 concorre alla prima quota di pensione e che ha effetto sulla buonuscita. QUINDI TALE INDENNITA DOVREBBE ESSERE UTILE SIA AI FINI DELLA PENSIONE CHE AI FINI DELLA BUONUSCITA b) integrazione retribuzione risultato per reggenza - (ex codice 622/001 INDENNITA' DI REGGENZA) L indennità in questione ha origine invece dall art. 26 comma 3 del CCNL dell Area V L ammontare del compenso aggiuntivo è stato definito in sede di contrattazione integrativa nazionale, nel CIN del Tale compenso è pari all 80% della parte variabile della retribuzione di posizione prevista per la scuola affidata in reggenza ed è corrisposto quale integrazione della retribuzione di risultato e quindi viene trattato ai fini pensionistici ed ai fini della buonuscita come compenso accessorio e quindi in quota b ai fini pensionistici ed esclusa dal calcolo della buonuscita. ********** 03. MIUR E MEF SUI COMPENSI PER REGGENZA ED EFFETTI SU PENSIONE E BUONUSCITA: COME E CONFUSIONI E CONCLUSIONI Purtroppo il l in RISPOSTA QUESITO SU IND REGGENZA PROT. 6671, chiarisce che : Infatti: l indennità di funzioni superiori, corrisposta ad un docente incaricato di dirigere un istituzione scolastica priva di titolare, è interamente pensionabile, mentre l indennità di reggenza attribuita ad un dirigente scolastico già titolare di una sede, al quale viene assegnata un ulteriore sede vacante, è pensionabile solo parzialmente. l indennità di funzioni superiori concorre a determinare la quota A della pensione dell insegnante mentre l indennità di reggenza viene inclusa nella quota B della pensione del dirigente scolastico, come se si trattasse di un compenso accessorio. Quanto sopra, però, con tutta evidenza contrasta con quanto dichiarato dal Ministero della Pubblica Istruzione, con circolare n. 334/1996, con la quale entrambe le indennità (ndr docente e dirigente) erano state riconosciute appartenenti alla categoria del trattamento fondamentale e non di quello accessorio.
6 A NS modo di vedere c è stata confusione di fatto tra indennità di funzioni superiori e di reggenza con l integrazione di risultato per reggenza o qantomeno una scelta penalizzante per i dirigenti scolastici. L infatti continua nell interpretazione sulle 2 voci anche successivamente: Il Nota op 8 ind funz sup e reggenza per buonuscita - Per quanto riguarda invece l indennità di reggenza di altra Istituzione scolastica oltre quella affidata con incarico dirigenziale, si rammenta che la stessa, ai sensi dell art. 26 comma 3 del CCNL dell Area V della Dirigenza relativo al periodo 01/09/ /12/2001, confluisce nella retribuzione di risultato che, come noto, non è utile ai fini della indennità di buonuscita. (ndr è evidente che si riferisce all integrazione della retribuzione di posizione per reggenza) Il RISPOSTA QUESITO PROT. N. 785 indennità reggenza PENSIONE E BUONUSCITA - Pertanto, qualora ai sensi dell'art.26 del citato CCNL del 01/03/2002 o dell'art.19 del successivo accordo sottoscritto l' 11/04/2006 per il personale dell'area V della dirigenza scolastica, venga attribuito od un dirigente scolastico la reggenza di un'altra istituzione scolastica, oltre o quella affidatogli con incarico dirigenziale, si ritiene che il compenso relativo all'incarico aggiuntivo debba concorrere alla determinazione della quota di pensione definito o norma dell'art.13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30/12/1992, n.503. Si fa inoltre presente che il compenso in argomento, come indicato da questo Direzione Centrale, ex Ufficio l -TFS, TFR, con la nota operativa n. 8 del 02/07/2007), non è utile ai fini dell'indennità di buonuscita. (ndr è evidente che si riferisce all integrazione della retribuzione di posizione per reggenza) Il Miur a firma di De Angelis in data prot_6693_2014_miur_nota_4049_ reggenza dirigenti scolastici continua nella confusione di fondo tra le 2 voci retributive: Si fa riferimento alia richiesta formulata con nota n. 5685/2014 del 9 aprile 2014 in merito alia gestione nel sistema NoiPA dell'indennità di reggenza spettante ai dirigenti scolastici. Effettivamente l incarico di reggenza è remunerato mediante incremento delia retribuzione di risultato in misura pari all'80% delia retribuzione di posizione parte variabile che caratterizza il posto assunto in reggenza. Ne consegue, tra l'altro, che l'assegno 622/002 non dovrebbe mai essere messo in pagamento nei confronti di dirigenti scolastici (KL01 e KL02) e che quanta pagato a titolo di reggenza è retto dalle stesse regole sottostanti la retribuzione di risultato. OMISSIS Si concorda, pertanto, con quanta segnalato da codesta Direzione generale sulla necessita di escludere la ritenuta per opera di previdenza dall'indennità in questione (ndr è evidente che si riferisce all integrazione della retribuzione di posizione per reggenza). F.TO GILDO DE ANGELIS Pertanto, a seguito della nota MIUR e quella, anche NOIPA/MEF prende atto con nota del NoiPA Indennità di reggenza per i dirigenti scolastici Con nota operativa n. 8 del 2 Luglio 2007, l'inpdap ha comunicato che, per il personale della scuola, l'indennità di reggenza (codice assegno NoiPA 622/002 - INDENNITA' DI REGGENZA), ai sensi dell'art. 26, comma 3 del CCNL dell'area V della Dirigenza relativo al periodo 01/09/ /12/2001, deve confluire nella retribuzione di risultato rappresentata in NoiPA dai seguenti codici assegni : RETRIBUZIONE DI RISULTATO INTEGRAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO Non è da considerarsi quindi ai fini della indennità di buonuscita. Questa Direzione ha chiesto al riguardo il parere del MIUR, che, con nota di risposta n del 24 aprile, ha confermato tale impostazione.
7 Per i motivi suesposti, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, l'assegno 622/002 verrà chiuso nel sistema NoiPA con decorrenza 1 settembre Il Miur interviene a parziale rettifica della nota precedente: con nota del MIUR aoodgper7525 INDENNITA DI REGGENZA, il MIUR specifica che a seguito di ulteriori approfondimenti. si ribadisce che l incarico di reggenza è remunerato mediante incremento della retribuzione di risultato in misura pari all 80% della retribuzione di posizione, parte variabile. Tuttavia, non emerge espressamente dall ultimo CCNL dell area V, sottoscritto il 15 luglio 2010, che sia stata disapplicata la previsione contenuta nell art.69 del CCNL del 4 agosto 1995 del comparto scuola confermato dall art.146 del CCNL del 29 novembre 2007 che prevede la corresponsione di un emolumento fisso. Infatti l art. 57 comma 3 del CCNL 11 aprile 2006 dell area V, non disapplicato dall ultimo CCNL del 15 luglio 2010, recita testualmente ad integrazione dei compensi già previsti dalla vigente disciplina, per i dirigenti scolastici cui viene affidata la reggenza di altra istituzione scolastica, nell ambito delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato possono essere riconosciute somme finalizzate a remunerare l esercizio di tale incarico aggiuntivo.. pertanto, come precisato nella precedente nota si concorda sull esclusione della ritenuta per opera previdenza sugli assegni di cui sopra e solo a tal fine deve essere interpretato il chiarimento di cui alla nota 4049 del 24 aprile Si ritiene, invece, per le ragioni suesposte che l assegno 622/002 debba continuare ad essere in pagamento. A seguito di quest ultimo chiarimento MIUR che rettifica parzialmente la sua precedente nota interviene anche NOIPA settembre 2014: Il NoiPA ind reggenza cambio codice - Con nota operativa n. 8 del 2 Luglio 2007, l'inpdap ha comunicato che, per il personale della scuola, l'indennità di reggenza (codice assegno NoiPA 622/002 - INDENNITA' DI REGGENZA), ai sensi dell'art. 26, comma 3 del CCNL dell'area V della Dirigenza relativo al periodo 01/09/ /12/2001, deve confluire nella retribuzione di risultato. Infatti l'incarico di reggenza è remunerato mediante incremento della retribuzione di risultato in misura pari all'80% della retribuzione di posizione parte variabile che caratterizza il posto assunto in reggenza. Non è da considerarsi quindi ai fini della indennità di buonuscita. Con nota 7525, già menzionata, il MIUR ha confermato tale impostazione prevedendo, inoltre, la corresponsione di parte dell indennità di reggenza con emolumento fisso. Per i motivi suesposti, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, l'assegno 622/002 verrà chiuso nel sistema NoiPA con decorrenza 1 settembre 2014 e contestualmente verrà creato l assegno 773/001, Indennità di reggenza per i dirigenti scolastici. Tale assegno avrà lo stesso importo tabellare e le stesse caratteristiche dell assegno 622/002 con esclusione del calcolo opera di previdenza. Le somme ulteriori dovranno confluire nella retribuzione di risultato utilizzando per la segnalazione nel sistema i seguenti codici assegno: RETRIBUZIONE DI RISULTATO INTEGRAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO A seguito dell ultimo chiarimento MIUR che rettifica la sua precedente nota e l intervento NOIPA di fatto l emolumento di 719,38 resta ma viene trattato come compenso accessorio e quindi in quota b della pensione ed escluso dalla buonuscita.. pur essendo in origine componente fisso e continuativo della retribuzione come indicato in precedenza dal MIUR con circolare 11 luglio 1996, n. 334: Da quanto sopra esposto e dalla circostanza che gli emolumenti in questione, non sono ricompresi tra quelli accessori disciplinati dal capo II del titolo primo della parte seconda del CCNL, discende che, nei confronti del docente incaricato della presidenza e del direttore didattico reggente, gli emolumenti in questione vanno considerati quali emolumenti fondamentali, fissi e continuativi e che gli stessi seguono le sorti dello stipendio e sono pertanto ridotti negli stessi casi. Pertanto nei confronti delle sue suindicate figure di
8 personale direttivo le indennità stesse spettano, come precisato, per tutta la durata dell incarico e della reggenza, anche nelle posizioni di stato assimilabili al servizio. Ciò premesso ad oggi quindi: VOCI RETRIBUZIONE (FONDO PENSIONE) (FONDO PENSIONE) addizionale L. 438/92, art.3 ter Su 100% Su 100% Su 100% CONTRIBUTI Fondo credito Su 100% TFR art.1 c.3 DPCM 20/12/1999 ex OPERA DI TFR art.1 c.3 DPCM 20/12/1999 ex OPERA DI IRAP Su 80% Su 80% Su 100% retribuzione di risultato 24,20% 8,80% 1% 0,35% NO NO 8,50% integrazione risultato per reggenza 24,20% 8,80% 1% 0,35% NO NO 8,50% 773/001, Indennità di reggenza per i dirigenti scolastici 24,20% 8,80% 1% 0,35% NO NO 8,50% VOCE STIPENDIALE ESEMPIO CEDOLINO FONDO CREDITO TFR art.1 c.3 DPCM 20/12/1999 EX OPERA DI 8,80 su 100 0,35 su 100 2,500 su 80 KL01 STIPENDIO TABELLARE 3.331, , ,61 650/001 RIA/ASSEGNO AD PERSONAM 445,57 445,57 445,57 IND.VACANZA CONTRATTUALE 24,99 24,99 24,99 678/001 RETRIBUZIONE POSIZIONE - QUOTA VARIABILE 572,69 572,69 572,69 679/KL1 RETR.POSIZ.QUOTA FISSA DIR.SCOL. 273,59 273,59 273,59 773/001 INDENNITA' DI REGGENZA PER I DIRIGENTI SCOLASTICI 739,18 739, , , ,45 **********
NOTA OPERATIVA N. 30
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