IL COMMISSARIO GIUDIZIALE
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- Ida Bernardi
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1 IL COMMISSARIO GIUDIZIALE 1) Poteri e funzioni nel concordato con cessioni di beni1 Nel precedente elaborato abbiamo analizzato le funzioni del commissario giudiziale nominato nella fase di pre-concordato. Nel presente capitolo si tenterà di esporre, con un taglio pratico, le funzioni ed i poteri che il Commissario Giudiziale assume a seguito dell ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 163 comma 2 n. 3 L.F., anche alla luce delle recenti novità introdotte. In linea di massima il Commissario, eventualmente nominato in fase di pre concordato, sarà confermato in tale veste con il decreto di ammissione del debitore alla procedura. Il professionista è nominabile commissario soltanto se in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare previsti dall art. 28 l.f. ovvero rientra in una delle seguenti figure: Avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; Studi professionali associati e società tra professionisti, purché i soci delle stesse appartengano ad una delle categorie di cui al punto precedente, fermo restando che, all atto dell accettazione dell incarico, venga espressamente designata il singolo professionista responsabile della procedura; Coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, fornendo prova di adeguate capacità imprenditoriali, e a condizione che non sia intervenuta nei loro confronti una sentenza dichiarativa di fallimento. E preclusa la nomina a commissario giudiziale ai parenti od affini entro il quarto grado del debitore, i creditori dello stesso e chi ha concorso alla crisi dell impresa nei due anni anteriori al decreto di ammissione al concordato preventivo, oltre a chi si trovi in conflitto di interessi con la procedura. * 1 La maggior parte dei concordati proposti si caratterizza con la cessione dei beni, motivo per il quale abbiamo scelto di qualificare in questo modo il presente lavoro. Tuttavia la maggior parte delle indicazioni qui richieste possono essere riferite anche al commissario giudiziale nelle altre procedure concordatarie. 4 2) Adempimenti iniziali del commissario giudiziale Dopo la nomina il commissario dovrà: Accettare la nomina: il professionista nominato Commissario Giudiziale, deve comunicare entro due giorni, utilizzando le modalità telematiche previste dal PCT, la propria accettazione al Giudice Delegato, in mancanza il tribunale, ai sensi dell art. 29 L.F., deve provvedere d urgenza in camera di consiglio ad una nuova nomina. Con l accettazione il professionista, nell esercizio delle funzioni di commissario giudiziale, assume la qualifica di pubblico ufficiale (art. 165 L.F.) ed a lui sono applicabili alcune disposizioni previste anche per il curatore (art. 36 Reclamo contro gli atti di amministrazione; art. 37 Revoca; art. 38 La responsabilità; art. 39 Il compenso). Ritirare in Cancelleria copia del decreto di ammissione e relativa documentazione. Munirsi di indirizzo PEC della procedura e comunicarla al Registro delle Imprese entro 10 giorni dalla nomina (nel caso tale adempimento non sia già stato eseguito in fase di pre-concordato); Richiedere con apposita istanza la nomina dell istituto di credito presso il quale effettuare il deposito della somma indicata nel decreto quale deposito spese da parte del debitore; Eseguire le forme di pubblicità prescritte dal decreto di ammissione e quelle riconducibili alla particolare natura dei beni del debitore (art. 166 L.F.). In particolare l art. 166 stabilisce che il cancelliere debba provvedere alla pubblicazione del decreto di ammissione con il quale può essere anche disposta la pubblicazione in uno o più giornali, oppure mediante alte modalità, come quelle telematiche, ad esempio sul sito internet 1 / 6
2 del Tribunale. E inoltre previsto che, se il debitore possiede beni immobili ed altri cespiti soggetti a registrazione, trovi applicazione l art. 88, co. 2 L.F., il quale prescrive la necessità di notificare il decreto di ammissione alla procedura ai competenti uffici, affinché sia trascritto nei pubblici registri di riferimento (Conservatoria registri immobiliari, Pubblico Registro Automobilistico). Anche se la legge prevede la notifica, nella prassi essa si concretizza nella trascrizione del provvedimento nei suddetti pubblici registri. Altro particolare adempimento di notifica potrebbe sorgere qualora l attivo del debitore comprenda quote di partecipazioni in società a responsabilità limitata. Si applica in tal caso quanto previsto dall art. 2471, co. 1 del c.c. il quale stabilisce che tali titoli possono formare oggetto di 5 espropriazione e che il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. Tutte le copie delle eventuali ulteriori pubblicazioni ordinate con il decreto di ammissioni dovranno essere depositate in Cancelleria. Richiedere al debitore l elenco anagrafico di tutti i creditori completo di indirizzo, partita Iva, codice fiscale, recapiti telefonici e fax, e se possibile indirizzo mail e PEC. In alternativa ricostruire tale elenco sulla base delle scritture contabili e dell elenco dei creditori depositato in cancelleria. Per tutti i creditori è poi necessario reperire l indirizzo PEC che risulta dal registro delle imprese (ovvero dall Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti). Comunicare a tutti i creditori, ai sensi dell art. 171 L.F., l avvenuta ammissione alla procedura della società, indicando altresì: - La data di convocazione dei creditori innanzi al Giudice Delegato - La proposta del debitore - Il decreto di ammissione - L indirizzo di posta elettronica certificata della procedura - L invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni dovranno, poi, essere riferite tempestivamente al commissario giudiziale, in quanto tutte le successive comunicazioni saranno effettuate mediante PEC - L avvertimento di cui all art. 92, co. 1, n. 3 L.F., il quale prevede che nel caso di omessa comunicazione dell indirizzo di osta elettronica, ovvero nel caso di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria (art. 31 bis, co. 2 L.F.). Con la medesima comunicazione dovrà essere richiesto di comunicare l entità del credito da loro vantato e l espressione di voto (si veda facsimile allegato n. 1 ) E necessario sottolineare che in questa fase non si tratta di verificare giudizialmente il debito, ma semplicemente di formare l elenco dei creditori ai fini del voto. Rimane infatti inalterata ogni possibilità di valutazione in merito alla sussistenza e/o misura del debito vantato dai terzi da svolgersi nella successiva fase di liquidazione dei beni. Sulla base della quantificazione degli ammessi al voto, sia in ordine ai debiti che ai creditori, si determinano le maggioranze necessarie all approvazione della proposta di concordato. 6 Le comunicazioni previste dall art. 171 L.F. dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata o, nel caso in cui il debitore ne sia sprovvisto (privati, dipendenti), mediante lettera raccomandata o telefax presso la sede dell impresa o la residenza del creditore. Il commissario giudiziale deve conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti in pendenza di procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa (art. 31 bis co. 3 L.F. richiamato dall art. 171 co. 2 L.F.). Nel caso in cui la comunicazione ex art. 171 L.F. risulta particolarmente difficile a causa del rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il Tribunale, sentito il commissario giudiziale, può, ai sensi del co. 3 del medesimo art. 171, concedere l autorizzazione di cui all art. 126 L.F., prevedendo di dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale. Provvedere all inventario 2 / 6
3 dei beni: l art. 172 L.F. prevede che il commissario giudiziale è tenuto, tra l altro, a redigere l inventario dei patrimonio del debitore, potendo altresì richiedere la nomina di uno stimatore al Giudice Delegato. Dovrà pertanto essere redatto, con il supporto del perito estimatore eventualmente nominato, un apposito verbale di inventario finalizzato alla valutazione della consistenza patrimoniale del debitore, necessaria per la verifica della fattibilità del concordato ed alla conseguente esecuzione. L inventario dovrà pertanto soddisfare le seguenti condizioni: - Avere un contenuto valutativo, oltre che descrittivo dei beni patrimoniali di qualunque natura; - Riguardare l intero patrimonio del debitore; - Essere analitico. Richiedere al Tribunale di fissare il limite entro il quale effettuare pagamenti senza la necessaria autorizzazione di cui all art. 167 co. 2 L.F., del medesimo Tribunale, ove non sia già disposto dal decreto di ammissione a concordato preventivo del debitore (nella prassi ormai con il decreto di ammissione viene anche stabilito tale importo) Effettuare l eventuale comunicazione prevista dall art. 173 L.F., nel caso in cui il commissario giudiziale accerti che il debitore abbia occultato o dissimulato parte dell attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode. In tali casi il commissario deve informare immediatamente il Tribunale, il quale apre d ufficio il procedimento di revoca dell ammissione alla procedura, dandone comunicazione al pubblico 7 ministero e tramite il commissario giudiziale, ai sensi dell art. 171, co. 2 L.F., mediante posta elettronica certificata, ai creditori. Nella fase preliminare, è opportuno che il commissario, al fine di effettuare un corretto esame della situazione patrimoniale, prenda contatto con i professionisti della società: - Il Consulente del Lavoro per ottenere informazioni circa le pendenze contributive, l ammontare corretto del T.F.R. ed ogni altro potenziale onere nei confronti dei lavoratori dipendenti; - Il Commercialista e l eventuale responsabile amministrativo per ottenere la situazione relativa ad imposte e contributi non versati, l eventuale contenzioso tributario in essere, e la previsione di ogni altro potenziale onere o rischio tributario; - Il Legale per ottenere un resoconto delle cause pendenti; - Tutti i debitori ai quali richiedere la conferma dei crediti esposti nell attivo. * 3) Adempimenti, funzioni e relazione ai creditori Il Commissario Giudiziale in primo luogo svolge un attività di vigilanza, in quanto, a differenza del fallimento con il quale interviene lo spossessamento, ovvero il subentro del curatore nella gestione del patrimonio del debitore, nel concordato preventivo l imprenditore conserva l amministrazione dei propri beni e l esercizio dell impresa, sotto la sorveglianza del commissario giudiziale (art. 167, co. 1 L.F.). Egli non è, pertanto, qualificabile come un rappresentante del debitore, in quanto gli organi sociali del debitore rimangono nel pieno potere delle proprie funzioni, fatto eccezione per quanto riguarda il compimento degli atti eccedenti l ordinaria amministrazione disciplinati dagli artt. 161 co. 7 e 167 co. 2 L.F.. Rimane al commissario soltanto il potere di gestione per quanto riguarda il deposito delle spese di procedura, sul quale è tenuto a rendere contro al tribunale ed ai creditori; Le disposizioni evidenziate nel precedente capoverso prevedono che, per il compimento di determinati atti eccedenti l ordinaria amministrazione, sia necessaria l autorizzazione del giudice delegato, previo parere reso dal commissario giudiziale, in particolare si tratta di: - mutui, anche sotto forma cambiaria; - transazioni - compromessi - alienazioni di beni immobili - concessioni di ipoteche e pegni - fideiussioni 8 - rinunzie alle liti - ricognizioni di diritti di terzi - cancellazioni di ipoteche - restituzioni di pegni - accettazioni di eredità e donazioni Si ritiene poi che rientrino in tale regime, anche se non espressamente elencate dall art. 167 L.F., le operazioni di affitto d azienda, le cessioni di beni produttivi od immateriali, il pagamento di crediti anteriori alla domanda di concordato e la stipulazione di contratti definitivi, anche se relativi ad atti preliminari conclusi prima dell ammissione alla 3 / 6
4 procedura. In ogni caso, la valutazione della natura straordinaria dell atto deve essere operata considerando l idoneità o meno dello stesso ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza ed atto a compromettere il soddisfacimento dei creditori. Il Tribunale ha comunque la facoltà di stabilire in sede di decreto di ammissione un limite di valore dell operazione al di sotto del quale non è richiesta l autorizzazione (art. 167, u.c., l.f.). La relazione ex art. 172 L.F.: il commissario deve redigere, oltre all inventario del patrimonio del debitore, una relazione particolareggiata sui seguenti aspetti: - Cause del dissesto - Condotta del debitore - Proposta di concordato e le garanzie offerte ai creditori La relazione deve essere depositata presso la cancelleria fallimentare, almeno 10 giorni prima dalla data fissata per l adunanza dei ceditori e, nel medesimo termine comunicata ai creditori mediante posta elettronica certificata, a norma dell art. 171, co. 2 L.F.. Nel corso dell adunanza dei creditori il commissario provvederà ad illustrare la relazione, unitamente alla proposta definitiva del debitore. Infatti quest ultimo potrebbe apportare modifiche alla propria proposta fino al momento dell inizio delle operazioni di voto (art. 175, co. 1 e 2 L.F.). I destinatari della relazione del commissario giudiziale sono pertanto: - Il Tribunale ed il giudice delegato alla procedura, che possono acquisire adeguati elementi di valutazione in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per la prosecuzione del concordato preventivo; 9 - I creditori ammessi al voto, al fine di poter, consapevolmente ed adeguatamente informati, esercitare il proprio diritto di voto. Per la redazione della relazione, in base al contenuto previsto dall art. 172, è opportuno che il commissario giudiziale metta in atto le seguenti principali attività: - Esaminare i bilanci dei precedenti esercizi per individuare le principali cause dello stato di crisi che hanno indotto il debitore a presentare la proposta di concordato preventivo, il momento in cui tali cause i sono manifestate e se effettivamente abbiano condotto l impresa all insolvenza o all incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni (art. 5 L.F.); - Verificare l eventuale sussistenza di profili di responsabilità attribuibili ai componenti degli organi sociali, la consistenza patrimoniale degli stessi e l eventuale compimento di operazioni che sarebbero potenzialmente soggette ad azione revocatoria in caso di fallimento. Tale attività è volta ad informare i creditori circa la convenienza della proposta di concordato rispetto ad altre soluzioni concorsuali prospettabili, quali - appunto - il fallimento, nell ambito del quale il curatore potrebbe promuovere azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali e revocatorie fallimentari, precluse nell ambito del concordato preventivo. - Accertare la fattibilità del piano di concordato nei termini proposti dal debitore, evidenziare i fattori di rischio e di criticità, sulla base della documentazione depositata in tribunale e di ogni altra informazione acquisita (si rivela spesso utile, per valutare la congruità dell attivo e la consistenza del passivo, acquisire una relazione del legale del debitore sullo stato delle cause pendenti). - Al fine di redigere una relazione che possa adempiere a quanto imposto dalla legge fallimentare e dare la miglior informazione possibile al tribunale ed ai creditori, sarà opportuno che il commissario metta in atto anche le seguenti attività: - Verificare la corrispondenza dei saldi comunicati dai creditori con quanto esposto nell elenco depositato dal debitore o dalle risultanze contabili e, se necessario, aggiornarne gli importi; - Effettuare una analisi sulla solvibilità dei debitori, sia sulla base dell andamento storico dei pagamenti risultante dalle scritture contabile, sia con visure potesti o altri canali che possano permettere di ottenere informazioni più dettagliate sui debitori. La ricostruzione/verifica di un 10 attivo attendibile richiede infatti che si verifichi se la valutazione dei crediti facenti parte dell attivo concordatario risulti corretta e prudente. - Effettuare tutte le necessarie rettifiche ai dati esposti nel piano dal debitore adeguando i valori attivi e passivi a quelli scaturiti dalle attività sopra descritte, nonché ai valori dell inventario di cui all art. 172 L.F. 4 / 6
5 - La possibile rilevanza delle differenze riscontrate rispetto alla proposta del debitore spesso richiede che il Commissario concluda la propria analisi con la redazione di una propria situazione concordataria, da sottoporre ai creditori come possibile esito alternativo della procedura. Per quanto riguarda la possibile struttura della relazione in esame si rimanda all allegata bozza (all. n. 2 ) L adunanza dei creditori: nell adunanza dei creditori (la cui data viene fissata con il decreto che ammette alla procedura il debitore) presieduta dal Giudice Delegato, il Commissario Giudiziale illustra la propria relazione e le proposte definitive del debitore (art. 175 L.F.). Dopo l inizio delle operazioni di voto la proposta non può più essere modificata. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. A tali contestazioni il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. * 4) Adempimenti successivi al deposito della relazione La raccolta dei voti: il commissario deve raccogliere i voti pervenuti dai creditori prima e durante l adunanza e calcolare le maggioranze secondo i seguenti criteri: - Maggioranza dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto (somma superiore al 50% del complessivo ammontare dei crediti ammessi); - Nel caso in cui siano previste diverse classi di creditori, oltre alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, occorre che la maggioranza dei crediti sia raggiunta anche all interno del maggior numero di classi; - E prassi in tale fase che il commissario predisponga un apposito elenco dei creditori ammessi al voto (si veda allegato n. 3 ) da allegare prima al verbale di adunanza dei creditori, e poi 11 successivamente aggiornato all attestazione finale ex art. 178, con il quale si rendono evidenti le espressioni del voto favorevoli, contrarie e consenzienti per silenzio (coloro cioè che non hanno esercitato il diritto di voto). Il novellato art. 178 L.F. prevede che I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale. La verifica delle maggioranze si conclude pertanto solo dopo venti giorni successivi alla chiusura del verbale di adunanza dei creditori ed il commissario, decorso tale termine, dovrà predisporre e depositare apposito verbale di attestazione finale delle adesioni successive ex art. 178 L.F., con il quale da atto delle dichiarazioni di voto, favorevole o contrario, pervenute successivamente all adunanza. Con il medesimo verbale è necessario dare atto del raggiungimento o meno delle maggioranze necessarie (si veda bozza allegata al n. 4). Se le maggioranze sono raggiunte il Tribunale, ai sensi dell art. 180 L.F., fissa l udienza di comparizione in Camera di Consiglio del Commissario e del debitore davanti a sé. Tale provvedimento è pubblicato ai sensi dell art. 17 dalla Cancelleria e notificato a cura del debitore al Commissario Giudiziale ed a tutti i creditori dissenzienti, i quali, insieme a qualsiasi interessato, possono costituirsi almeno 10 giorni prima dell udienza fissata. Il secondo comma dell art. 180 prevede che il Commissario depositi il proprio motivato parere nello stesso termine di 10 giorni prima dell udienza di cui sopra. Quest ultimo documento ha la funzione di fornire al Tribunale una piena informazione, su ogni circostanza utile ai fini dello svolgimento dei propri compiti accertativi e valutativi e deve contenere ogni fatto nuovo od elemento intervenuto successivamente al deposito della relazione ex art. 172 L.F., oltre a: - Indicazioni sui profili di legittimità del concordato (cioè indicare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all art. 160 L.F.); 12 - Indicazioni profili di merito (fare cioè un sunto del ricalcolo dell attivo disponibile e del passivo accertato 5 / 6
6 (aggiornati in base ai fatti intervenuti successivamente alla redazione della relazione ex art. 172); - Indicazioni sul raggiungimento delle maggioranze; - Un parere finale sul concordato con il quale il commissario è tenuto ad illustrare ed argomentare la propria conclusione, favorevole o contraria, rispetto all omologazione della proposta concordataria. Se non sono state proposte opposizioni il tribunale, dopo avere verificata la regolarità della procedura e l esito della votazione in termini di correttezza e regolarità, tenuto conto del parere espresso dal commissario, omologa la proposta di concordato preventivo e nomina il liquidatore giudiziale che dovrà dare esecuzione al piano proposto dal debitore. Il decreto motivato con il quale il tribunale provvede all omologa è comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori a mezzo posta elettronica certificata. Il decreto e' pubblicato a norma dell'articolo 17 ed e' provvisoriamente esecutivo. Qualora venga contestata la convenienza della procedura da parte di un creditore dissenziente appartenente ad una classe dissenziente oppure, in mancanza di suddivisione dei creditori in classi, dai creditori dissenzienti rappresentanti almeno il 20% dei creditori ammessi al voto, il tribunale può comunque omologare la proposta del debitore se ritiene che il/i creditore/i sia soddisfatto nel concordato in misura non inferiore a quella presumibilmente realizzabile dalle alternative concretamente praticabili (tipicamente il fallimento). * 5) Adempimenti post omologa Ad omologa avvenuta il commissario giudiziale deve, ai sensi dell art. 185 L.F., sorvegliare l adempimento della proposta del debitore da parte del liquidatore giudiziale ed è tenuto a riferire al Giudice Delegato ogni fatto dal quale possa derivare un pregiudizio per i creditori. Nel caso di inosservanza degli obblighi concordatari, che non siano di scarsa importanza, ciascun creditore può richiedere la risoluzione del concordato preventivo, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l ultimo adempimento previsto dal piano di concordato. La risoluzione non può 13 essere richiesta dal commissario giudiziale, la cui attività in questo caso è limitata all invio di una comunicazione a tutti i creditori per avvertirli dei loro diritti. Relazioni semestrali: Il comma 6 dell articolo 182 L.F. prevede poi che : Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma vale a dire a mezzo posta elettronica certificata. (Elaborato a cura di Grana Castagnetti Massimo e Adani Emanuele) 6 / 6
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