ART. 266 (disposizioni finali)
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- Faustino Antonelli
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1 GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI DA ASSISTENZA SANITARIA RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO 152/2006 ART. 266 (disposizioni finali) 4. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione, servizio o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività. Attività di Assistenza Sanitaria (ex 266, c.4 D.Lgs. 152/2006; ex art. 4, c.2 e c.3 DPR 254/2003) La gestione dei rifiuti sanitari costituisce gestione speciale in quanto normata dal DPR 254/2003, ma si evidenzia che il disposto dei commi 2 e 3 dell art 4 del DPR 254/2003 applica alla fattispecie l art. 58, c.7-ter dell abrogato D.Lgs. 22/97 che aveva la medesima formulazione dell attuale art. 266, c.4 del vigente D.Lgs. 152/2006. La formulazione dei commi 2 e 3 dell articolo 4 del DPR 254/2003, è infatti la seguente: 2. Nel caso in cui l'attività del personale sanitario ( ) sia svolta all'esterno delle stesse, si considerano luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture medesime, ai sensi dell'articolo 58, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 22 del ( ). 3. Si considerano altresì prodotti presso le strutture sanitarie di riferimento i rifiuti sanitari, con esclusione di quelli assimilati agli urbani, prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento Il comma 2 riferisce alle prestazioni di attività sanitarie infermieristiche domiciliari (ADI) e individua il luogo di produzione dei rifiuti prodotti da tali attività, nel distretto da cui organizzativamente dipendono e presso il quale gli operatori sanitari depositano il contenitore di rifiuti al termine della quotidiana attività. Il comma 3 riferisce ai rifiuti sanitari prodotti presso gli ambulatori decentrati che si considerano prodotti presso le strutture sanitarie di riferimento. I distretti (ambulatori decentrati) delle aziende sanitarie costituiscono quindi luoghi di produzione di rifiuti sanitari pericolosi derivanti sia dalle prestazioni sanitarie in loco sia da quelle domiciliari. Rimangono inalterate, anche in riferimento a tale fattispecie, le considerazioni già esposte e riferite all individuazione del luogo di produzione del rifiuto e all inamovibilità del deposito temporaneo se non per preciso disposto di legge e perciò, anche in relazione ai rifiuti sanitari prodotti nei distretti o ambulatori decentrati, il luogo di produzione del rifiuto rimane il luogo effettivo di produzione (distretti o strutture decentrate) mentre può essere centralizzata la sola tenuta del registro.
2 Da ciò deriva che: i rifiuti sanitari pericolosi devono rimanere in deposito temporaneo in situ (ambulatori territoriali o distretti) e possono essere trasportati a destinazioni autorizzate di recupero o smaltimento esclusivamente tramite trasportatore autorizzato accompagnati da formulario; la tenuta e compilazione del registro di carico e scarico può essere effettuata in modo centralizzato presso la sede legale o la struttura sanitaria di riferimento; la scrittura di ogni riga di registro va riferita esattamente al luogo di produzione del rifiuto indicandolo nel campo annotazioni ovvero nella parte alta della IV colonna (è riservata alle attività manutentive da infrastrutture ma può essere comunque utilizzata in quanto si privilegia la completezza dell informazione data e l assimilabilità operativa); la scrittura delle righe di registro relative alla produzione e allo scarico di rifiuti della sede legale o della struttura sanitaria di riferimento, non necessitano di alcuna indicazione nella parte alta della quarta colonna, in quanto riferite al medesimo luogo di tenuta del registro indicato nel frontespizio. Il deposito temporaneo può avvenire lontano dal luogo di produzione senza autorizzazione quando il rifiuto deriva da attività di manutenzione o da visite sanitarie (art. 266 comma 4, D. Lgsl. 152/06) Definizioni (articolo così sostituito dall'articolo 10 del d.lgs. n. 205 del 2010) 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo; Il "deposito temporaneo è riferito ad un'attività preventiva e distinta che precede qualunque tipo di attività legata alla gestione vera e propria del rifiuto; è un 'ipotesi derogatoria eccezionale ed è un attività che precede la raccolta, il trasporto, lo smaltimento e qualunque altra attività di gestione del rifiuto, tant è che non deve essere autorizzata, ma deve solo rispettare alcune regole per la sua corretta esecuzione dall articolo 183.
3 Poiché il trasporto del rifiuto è successivo al deposito temporaneo è solo in quel momento che scatta l obbligo di formulario per il suo trasporto su strada, stabilito dall articolo 193 del decreto 152/2006. Da ciò deriva che: i rifiuti sanitari pericolosi devono rimanere in deposito temporaneo in situ (ambulatori territoriali o distretti) e possono essere trasportati a impianti autorizzati di recupero o smaltimento esclusivamente tramite trasportatore autorizzato accompagnati da formulario; la tenuta e compilazione del registro di carico e scarico può essere effettuata in modo centralizzato presso la sede legale o la struttura sanitaria di riferimento; la scrittura di ogni riga di registro va riferita esattamente al luogo di produzione del rifiuto indicandolo nel campo annotazioni ovvero nella parte alta della IV colonna (è riservata alle attività manutentive da infrastrutture ma può essere comunque utilizzata in quanto si privilegia la completezza dell informazione data e l assimilabilità operativa); la scrittura delle righe di registro relative alla produzione e allo scarico di rifiuti della sede legale o della struttura sanitaria di riferimento, non necessitano di alcuna indicazione nella parte alta della quarta colonna, in quanto riferite al medesimo luogo di tenuta del registro indicato nel frontespizio. In considerazione che quanto disposto dalla normativa in precedenza riportata definisce in maniera univoca e definitiva le corrette modalità di gestione dei rifiuti da assistenza domiciliare, di seguito si propone una procedura che può essere utilizzata dal personale sanitario per la gestione dei rifiuti prodotti.
4 PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DALL ATTIVITÀ DI ASSISTENZA DOMICILIARE Prima di ogni intervento il personale deve munirsi: A. della documentazione in cui sono riepilogati gli interventi o il servizio che l operatore deve eseguire; (si tratta dell unico documento che l operatore deve portare sul veicolo perché non sussiste l obbligo di formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti sulla base della normativa precedentemente riportata); B. degli appositi contenitori per il corretto imballaggio dei rifiuti; la capacità dei contenitori è variabile e viene determinata dal personale sanitario in funzione degli interventi da eseguire; tutti i contenitori forniti sono etichettati in conformità della normativa sui rifiuti (R nera su fondo giallo) e ADR (tre cerchi in parte sovrapposti, simbolo del rischio infettivo) e sono omolgati ONU secondo le previsioni dell ADR 2011; i contenitori normalmente forniti sono di capacità variabile dai 3,5 ai 10 litri e possono essere forniti anche contenitori di maggiore capacità su richiesta del personale sanitario; CONTENITORI PER L IMBALLAGGIO DEI RIFIUTI SANITARI E SISTEMI DI CHIUSURA C. di un contenitore di riserva, guanti monouso, materiale assorbente e disinfettante per intervenire in scurezza in caso di sversamento accidentale dei rifiuti; D. Al termine di ogni intervento, provvedere alla sua chiusura del contenitore e fissarlo nella vettura in modo che non si ribalti; si consiglia di inserire il contenitore dei rifiuti nel bagagliaio della vettura e non nell abitacolo, per evitare che l eventuale fuoriuscita dei rifiuti non entri in contatto con il conducente; E. Durante il trasporto il conducente:
5 1. guida la vettura rispettando il codice della strada evitando frenate brusche o improvvisi cambi di direzione che possono compromettere l integrità del carico 2. rispetta i limiti di velocità stradali e quelli eventualmente previsti all interno delle unità locali in cui avviene il carico e lo scarico dei rifiuti; 3. in caso di sosta, evita di lasciare il mezzo incustodito e prima di un eventuale allontanamento, sempre per un breve periodo, verifica che sia ben chiusa sia l abitacolo che il portabagagli. F. Dopo l ultimo intervento recarsi nel più breve tempo possibile presso la struttura sanitaria in cui è organizzato il deposito temporaneo dei rifiuti e posizionare al suo interno il/i contenitore/i utilizzato/i per l imballaggio dei rifiuti dopo aver indicato su ciascun contenitore la data di deposito.
(il testo del decreto è aggiornato secondo le indicazioni della direttiva Ministero dell Ambiente del 9 aprile 2002)
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