ASSOLOMBARDA Conflndustria Milano Monza e Brianza

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1 ASSOLOMBARDA Conflndustria Milano Monza e Brianza Addì 22 novembre 2016 in Milano, presso la sede di Assolombarda Confìndustria Milano Monza e Brianza A2A Ciclo Idrico S.p.A. rappresentata da Luigi Caronni, Paolo Gerosa, Giansalvatore Patella, Andrea Motta e Gianluca Crea con l'assistenza di Assolombarda Confìndustria Milano Monza e Brianza in persona di Leonardo Castiglioni ed Erika Marceddu e (rf PA/a/1<) T/IOIA FILCTEM CGIL rappresentata da Vincenzo Greco e Davide Gasparini FLAEI CISL rappresentata da Cristiano Mazzucotelli e Fabrizio Preti UILTEC UIL rappresentata da Massimo Boschiroli - TavV.o ì assistite dalla RSU Premesso che in data 8 novembre 2016 la Società A2A Ciclo Idrico S.p.A. ha formalmente comunicato alle CO.SS. territoriali di categoria, per il tramite di Assolombarda, la necessità di risolvere il rapporto di lavoro, ex art. 4 e 24 della legge n. 223/1991, per un numero di sei (6) lavoratori strutturalmente in esubero impiegati presso le sedi individuate nella lettera di attivazione della procedura. Tale comunicazione, inviata, per il tramite di Assolombarda, anche agli altri destinatari di legge, contiene le indicazioni analitiche prescritte dall'art. 4, comma 3, della predetta legge n. 223/1991. Analoga comunicazione è stata inviata a cura della Società alle competenti RSU; nella succitata comunicazione, la Società ha illustrato, in dettaglio, le ragioni che determinano la riduzione di personale ed i motivi che ostano all'adozione di misure alternative; in particolare, le motivazioni, che peraltro hanno costituito oggetto di approfondito esame tra le Parti negli incontri tenutisi anche prima dell'attivazione della procedura di mobilità, sono sostanzialmente riconducibili all'implementazione del progetto riorganizzativo illustrato dalla Società, finalizzato a migliorare i processi industriali e commerciali attraverso un'evoluzione del modello di business e dei processi operativi ed organizzativi in grado di dare risposte innovative ai temi della qualità del servizio e produttività del sistema; in occasione degli incontri di cui al punto che precede, le Parti hanno anche analizzato le ricadute legate al nuovo modello organizzativo di A2A Ciclo Idrico S.p.A.; le Parti, tenuto conto dell'esigenza dì accompagnare l'evoluzione organizzativa e tecnologica summenzionata nonché gli investimenti in corso di attivazione con la necessità di realizzare un ricambio generazionale e del mix professionale all'interno della Società hanno sottoscritto con FILCTEM CGIL, FLAEI e FEMCA CISL e UILTEC UIL l'accordo del 25 ottobre 2016 i cui contenuti sono qui da intendersi interamente richiamati e confermati; con l'accordo sindacale sopra citato sono state definite le condizioni normative ed economiche di gestione degli esuberi sopra indicati;

2 ASSOLOMBARDA Confindustria Milano Monza e Brianza dopo ampia ed approfondita discussione, le Parti hanno concordato quanto segue; 1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo; 2. la consistenza numerica dei lavoratori evidenziati quali strutturalmente in esubero da A2A Ciclo Idrico S.p.A. riflette i requisiti della obiettività e della congruità con le motivazioni addotte nella lettera di attivazione della procedura del 8 novembre 2016, così come previsto dall'accordo del 25 ottobre 2016; 3. ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 1 della legge 223/91, la collocazione in mobilità avverrà mediante il ricorso, anche al di fuori dei profili dichiarati in esubero, nell'ambito delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali e tenuto altresì conto di particolari situazioni di fungibilità ai seguenti criteri di scelta: > criterio del perfezionamento, entro i limiti di durata del periodo di mobilità, dei requisiti previsti dalle vigenti diposizioni di legge per la pensione anticipata o di vecchiaia unitamente alla non opposizione al collocamento in mobilità; > collocamento in mobilità, su base volontaria, anche indipendentemente dal raggiungimento dei requisiti di accesso al pensionamento al termine della stessa; 4. la collocazione in mobilità riguarderà pertanto quei lavoratori che. d'intesa con la Società, dichiareranno di voler aderire al piano concordato, sottoscrivendo l'apposito modulo - che al presente verbale si allega (all.1) - non opponendosi, pertanto, alla collocazione in mobilità; 5. le singole collocazioni in mobilità avverranno entro il 28 dicembre 2016; 6. ai lavoratori che saranno collocati in mobilità, ad integrazione delle normali competenze di fine rapporto (ivi compreso il TFR) ed all'indennità sostitutiva del preavviso contrattualmente spettante, verranno corrisposti, a titolo di incentivazione all'esodo, i trattamenti economici già definiti e sottoscritti tra le Parti di cui al punto F) dell'accordo 25 ottobre 2016; 7. i trattamenti a titolo dì incentivo all'esodo di cui al punto che precede saranno riconosciuti solo previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione individuale ex art 411 c.p.c., il cui format, già utilizzato in analoghe situazioni, viene allegato ai presente verbale dì accordo (ali. 2); Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno reciprocamente atto di aver espletato e concluso la fase sindacale della procedura di cui all'art. 4 della Legge 23 luglio 1991 n Le Parti confermano altresì che i contenuti del presente Accordo prevalgono su eventuali vizi procedurali in applicazione del disposto dell'art. 4 co. 12, ultimo periodo, della Legge 223/91, così come previsto dall'art. 1 co. 45 della legge 28 giugno 2012 n. 92. Letto, confermato e sottoscritto. la R.S.U. ARDA CONFINDUSTRIA MILANO MONZA E BRIANZA LE OO.SS. IJL

3 Allegato 1 LETTERA DI ADESIONE Spettabile A2A Ciclo Idrico S.p.A, (Luogo) Il sottoscritto 8 novembre 2015 ed al Verbale di Accordo del,, con riferimento alla procedura di mobilità attivata con lettera del DICHIARA l di essere in possesso dei requisiti per poter accedere al trattamento pensionistico entro il termine del periodo di godimento dell'indennità di mobilità e, conseguentemente, di voler aderire alla procedura di mobilità; j j di essere in possesso dei requisiti per poter accedere al trattamento pensionistico e, conseguentemente, di voler cessare dal servizio; j! di voler aderire alla procedura di mobilità pur non avendo i requisiti per accedere al trattamento pensionistico entro il termine del periodo di godimento della relativa indennità j j di aderire al programma di esodo previa verifica del raggiungimento dei requisiti di pensionamento dichiara pertanto, ricorrendo i sopramenzionati presupposti, di non opporsi al conseguente provvedimento aziendale di risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione di quanto previsto dal verbale di Accordo del In fede

4 Allegato 2 VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE (art IV comma, cod. civ.; artt. 410 e 411, TU comma, C.P.C.) Addì, presso Tra Il Sig (di seguito, il lavoratore) che ha conferito espresso mandato alla O.S.LL. per l'assistenza nella presente conciliazione in persona del Sig e la A2A Ciclo Idrico S.p.A. (di seguito, la Società), in persona del Dott, che dichiara di essere in possesso dei necessari poteri. Premesso che; a) in data 8 novembre 2016 la Società A2A Ciclo Idrico S.p.A., ha attivato una procedura di riduzione di personale ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) in data è stato raggiunto, un accordo che, tra l'altro, prevede la disponibilità dell'azienda a favorire la risoluzione del rapporto di lavoro con un sostegno economico ai lavoratori. Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue: 1. il rapporto di lavoro tra il Lavoratore e la Società A2A Ciclo Idrico S.p.A., a seguito del licenziamento intimatogli, si risolverà con effetto dal (ultimo giorno di lavoro ) con la conseguente messa in mobilità; 2. la Società, oltre al T.F.R. ed alle competenze contrattuali di fine rapporto, a titolo di incentivazione all'esodo ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 c. IV lett. b legge n. 153/1969 così come modificata dall'art. 6 D. Lgs. n. 314/1997 riconosce al Lavoratore, che accetta, la somma lorda di (.../...). L'importo suddetto verrà corrisposto, unitamente alle competenze di fine rapporto, mediante bonifico bancario sul conto corrente già noto alla Società; 3. nello spirito transattivo di cui al presente atto, senza presupporre l'esistenza o il riconoscimento Idi alcun sottostante diritto del Lavoratore, la Società verserà a quest'ultimo, che accetta senza riserve alcune, la somma lorda di Euro (.../...), a titolo di transazione generale novativa ex artt e 1975 c.c. a tacitazione di qualsivoglia pretesa nei riguardi della Società e di Società controllanti e/o controllate e/o comunque collegate alla stessa in ordine all'intercorso rapporto di lavoro a qualsiasi titolo riferibile;

5 4. il Lavoratore, a fronte di quanto previsto al punto 3) che precede, dichiarandosi completamente tacitato, accetta il recesso di cui alle premesse e la conseguente cessazione del rapporto di lavoro a far data dal, rinunciando espressamente alla sua impugnazione, a rivendicare la costituzione, sotto qualsiasi forma e a qualsiasi fine, del rapporto di lavoro medesimo e ad ogni altra azione proponenda o proponibile in relazione alla legittimità di tale risoluzione. Nello specifico il lavoratore riconosce rinunziata o transatta, fatta salva la mera verifica contabile del TFR, in via definitiva e generale, ogni eventuale ragione, pretesa, domanda ed azione dedotte e/o deducibile, anche se qui non espressamente richiamata, che nelf intercorso rapporto di lavoro con la Società e con Società controllanti e/o controllate e/o comunque collegate alla stessa, possano trovare origine e/o fondamento a qualsiasi titolo legale, contrattuale e risarcitorio e così, in via esemplificativa e non esaustiva, dichiara di rinunziare espressamente a: dequalificazione professionale, diritto di precedenza ex art 8, comma 1, L. 223/91, differenze di retribuzione derivanti da lavoro ordinario, supplementare, straordinario, o notturno, da inquadramento, aumenti e scatti di anzianità, retribuzione variabile, premio di risultato, trasferte, missioni, rimborsi spese, bonus, una tantum, ferie, R.O.L., festività e permessi per ex festività abolite, aumenti programmati, tickets e/o indennità di mensa, mensilità aggiuntive a qualsiasi titolo previste ed ogni altro istituto diretto, indiretto e differito ed ogni altra indennità ed istituto previsto dalla contrattazione collettiva e/o individuale applicata e relative incidenze sugli istituti legali e contrattuali, ivi compreso il TFR; 5. gli importi di cui ai punti 2) e 3) verranno corrisposti entro la fine del mese di, tramite bonifico bancario, coordinate già note alla Società; 6. il Lavoratore accetta le condizioni di cui ai precedenti punti e gli importi di cui ai punti 2) e 3), ai titoli e per gli effetti sopra indicati, nonché le modalità di pagamento di cui al precedente punto 5) e dichiara che, con l'esecuzione di quanto previsto nel presente verbale, non avrà più nulla definitivamente a pretendere dalla Società e da Società controllanti e/o controllate e/o comunque collegate alla stessa in relazione all'intercorso rapporto di lavoro e sua cessazione, così come determinata ai punti precedenti per alcun titolo, ragione o causa. 7. le Parti, con l'adempimento esatto e puntuale di quanto previsto nel presente verbale, convengono infine di aver definito ogni reciproco rapporto tra le stesse intercorrente in relazione alla citata risoluzione del rapporto di lavoro con relativa collocazione in mobilità, e pertanto rinunciano espressamente a far valere qualsiasi azione o impugnativa, giudiziale o stragiudiziale, dedotta o deducibile, per qualsivoglia ragione, titolo o causa. Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si damio atto della estinzione di qualsiasi motivo di controversia a tutti gli effetti derivanti da disposizioni di legge e/o di contratti collettivi e individuali. Letto, confenmato e sottoscritto. La Società f 11 Lavoratore C &V

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