CONDIZIONI GENERALI LLOYD'S PER L'ASSICURAZIONE PERSONALE CONTRO GLI INFORTUNI E MALATTIA(DOVE SPECIFICATO) Modulo K (Svizzera)

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1 CONDIZIONI GENERALI LLOYD'S PER L'ASSICURAZIONE PERSONALE CONTRO GLI INFORTUNI E MALATTIA(DOVE SPECIFICATO) Modulo K (Svizzera) 1. Oggetto e portata dell'assicurazione I Sottoscrittori versano un indennizzo se l'assicurato, in qualunque momento durante il Periodo di Assicurazione subisce un danno fisico dovuto a eventi violenti accidentali, esterni e visibili, ovunque egli si trovi. Se l'infortunio è solo in parte causa del danno fisico, l'indennizzo è dovuto solo per una percentuale adeguatamente ridotta, la quale in caso di necessità viene determinata da un perito medico. Se l'assicurazione copre solo infortuni non professionali, il tragitto verso e dal luogo di lavoro o dall'attività dell'assicurato è assicurato. 2. Sono inoltre inclusi nell'assicurazione: I danni alla salute dovuti a: ingestione o inalazione accidentale di sostanze nocive per l'organismo o inalazione di gas o fumi, annegamento accidentale, distorsioni, slogature o strappi a muscoli e tendini, infezione di ferite a seguito di un infortunio. Sono inoltre coperti i danni alla salute dovuti al calore e alla luce ai quali l'assicurato è stato esposto in seguito a un infortunio assicurato, nonché i danni alla salute dovuti a congelamento, colpi di calore e radiazioni UV, con l'eccezione di scottature solari. Esclusioni Salvo altrimenti concordato, sono esclusi dalla presente Assicurazione gli infortuni: 3.1 dovuti ad azioni di guerra, abbiano esse effetto entro o al di fuori dei confini di una nazione in guerra, o dovuti a invasione, guerra civile o disordini civili; 3.2 risultanti da disordini di qualunque natura e da provvedimenti presi per la loro difesa, salvo il caso in cui l'assicurato dimostri di non aver fiancheggiato attivamente la persona o le persone che hanno causato i disordini, o di non aver contribuito a incitare o provocare un assalto; subiti mentre l'assicurato era impegnato o partecipava a un servizio od operazioni navali, militari o delle forze aeree, a eccezione del servizio nell'esercito svizzero e nelle Forze Aeree Svizzere (compreso il servizio attivo) in tempo di pace; 3.4 subiti mentre l'assicurato è impegnato o partecipa a competizioni con veicoli o imbarcazioni a motore o durante allenamenti sul circuito di gara; subiti durante viaggi aerei in qualità di pilota, istruttore di volo, allievo di volo, membro dell'equipaggio o paracadutista; durante i lanci con il paracadute; risultanti da suicidio, tentato suicidio o atti di autolesionismo o crimini compiuti intenzionalmente dall'assicurato, o da altri reati intenzionali o subiti mentre l'assicurato si trova in uno stato di infermità mentale; risultanti direttamente o indirettamente da malattia o da qualsiasi altra causa diversa dall'infortunio, ad eccezione da quelle relative all indennizzo giornaliero*, compreso nella presente copertura assicurativa, da cure mediche o chirurgiche o dall'assunzione di farmaci, salvo il caso in cui tale terapia sia resa necessaria da un danno fisico dovuto a un infortunio compreso nella presente copertura assicurativa; dovuti a radiazioni ionizzanti o a contaminazione radioattiva provocata da carburanti nucleari o da scorie nucleari o dalla combustione di carburante nucleare.

2 4. Indennizzi Gli indennizzi compresi nella presente copertura assicurativa sono indicati nella Tabella della presente Polizza e per ciascuno è stato inserito un ammontare assicurato. 5. Decesso da infortunio 5.1 Se l'infortunio causa il decesso dell'assicurato entro due anni dal giorno in cui si è verificato, i Sottoscrittori versano l'indennizzo previa detrazione di qualsiasi importo da loro eventualmente già pagato per invalidità permanente dell'assicurato, risultante dal medesimo infortunio. Coloro i quali causano intenzionalmente il decesso dell'assicurato mediante un qualsiasi atto criminale sono esclusi dall'indennizzo previsto dalla presente assicurazione. 5.2 Qualora lo stesso evento provochi il decesso dell'assicurato, del proprio coniuge e qualora sopravvivano figli naturali o adottivi di minore età che necessitano di sostentamento, l'indennizzo assicurato in caso di decesso viene raddoppiato e suddiviso in parti uguali tra i suddetti figli. 6. Invalidità permanente da infortunio 6.1 Il grado di invalidità permanente viene accertato solo nel momento in cui si prevede che la condizione dell'assicurato sarà permanente, tuttavia entro due anni dalla data dell'infortunio. Qualora l'infortunio provochi il decesso dell'assicurato entro due anni dalla data dell'infortunio, non deve essere versato alcun indennizzo per invalidità permanente. Le percentuali dell'importo assicurato indicato nella tabella per l'invalidità permanente da pagare in caso di invalidità permanente totale o parziale (Scala A) sono le seguenti: Perdita di entrambe le braccia, entrambe le mani, entrambe le gambe in corrispondenza o al di sopra del ginocchio, di un braccio e una gamba in corrispondenza o al di sopra del ginocchio, o di una mano e una gamba in corrispondenza o al di sopra del ginocchio Paralisi totale Alienazione mentale incurabile e totale Perdita della vista da entrambi gli occhi Perdita della vista da un occhio Sordità totale permanente entrambe le orecchie Sordità totale permanente da un orecchio 15% Perdita di un braccio o di una mano Perdita di un pollice Perdita di un indice destro 70% destro 22% destro 15% sinistro 60% sinistro 18% Perdita di un qualunque altro dito destro 8% sinistro 6% Perdita di una gamba al di sotto del ginocchio Perdita di una gamba in corrispondenza o al di sopra del ginocchio 50% 60%

3 Si conviene che la "perdita" include la "perdita completa dell'uso". In caso di invalidità parziale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in modo proporzionale. Se viene dimostrato che l'assicurato è mancino, le cifre per la destra e la sinistra vengono invertite. Qualunque invalidità permanente non compresa nel precedente elenco viene indennizzata in proporzione al grado di invalidità permanente in rapporto alle categorie sopra elencate, senza considerare la professione dell'assicurato. Per quanto riguarda i disturbi psicologici e nervosi, l'indennizzo per l'invalidità è dovuto solo nella misura in cui essi siano la conseguenza di una malattia fisica del sistema nervoso dovuto all'infortunio. Se la Scala progressiva B di invalidità è assicurata, l'indennizzo viene determinato come segue: invalidità fino al 25% compreso: 100% della somma assicurata per invalidità permanente; invalidità compresa tra il 25% e il 50% compreso: 200% della somma assicurata per invalidità permanente; invalidità superiore al 50%: 300% della somma assicurata per invalidità permanente. 7. Indennità giornaliera da infortunio e malattia Qualora l'assicurato subisca un'inabilità totale temporanea dovuta ad infortunio o malattia* i Sottoscrittori pagano l'invalidità giornaliera indicata nella tabella. Nel caso di un'inabilità parziale temporanea, l'ammontare dell'indennizzo viene ridotto in modo proporzionale al grado della capacità lavorativa dell'assicurato. L'Indennità giornaliera è limitata a un periodo complessivo di due mesi successivi all'infortunio o alla malattia ed è limitato all importo massimo pagabile di 5'000 CHF / mese con 7 giorni di attesa. Non deve essere pagata alcuna indennità giornaliera fino a quando non viene determinato il relativo ammontare. I sottoscrittori possono tuttavia effettuare pagamenti in acconto a propria discrezione. Per invalidità totale si intende un'invalidità che non consente in alcun modo all'assicurato di svolgere per intero la propria attività o lavori di qualunque natura, oppure, qualora l'assicurato non abbia un'attività o un'occupazione, di svolgere tutte le sue abituali mansioni. Per invalidità parziale si intende un'invalidità che non consente all'assicurato di svolgere parte della propria attività o del proprio lavoro, oppure, qualora non abbia un'attività o un'occupazione, di svolgere parte delle sue abituali mansioni; qualunque indennizzo per invalidità parziale è proporzionale al grado di invalidità. 8. Indennità giornaliera per ricovero ospedaliero NON COPERTA DALLA PRESENTE POLIZZA 8.2 I Sottoscrittori pagano l'indennizzo indicato nella Tabella per il periodo di degenza in ospedale o in clinica necessario per l'assicurato, o durante le cure di riabilitazione necessarie a causa dell'infortunio e indipendentemente dal pagamento dell'indennità giornaliera ai sensi del par. 7 o delle spese mediche ai sensi del paragrafo 9. L'Indennità giornaliera per ricovero ospedaliero viene pagata per ciascuna degenza ospedaliera di durata fino a due anni che si verifica entro due anni dalla data del primo ricovero. Il primo ricovero deve avere inizio entro 12 mesi dalla data dell'infortunio, in caso contrario non è dovuta alcuna indennità giornaliera per ricovero ospedaliero.

4 9. Spese mediche NON COPERTE DALLA PRESENTE POLIZZA 9.1 Per spese mediche si intendono le spese sostenute in seguito a un infortunio per terapie mediche, odontoiatriche, chirurgiche, cure terapeutiche, terapie con i raggi X, massaggi, assistenza infermieristica, forniture sanitarie, trasporto in ambulanza, spese ospedaliere e spese per cure sanitarie, a patto che queste vengano effettuate in una struttura approvata dai Sottoscrittori. Le spese di trasporto aereo in caso di emergenza sono incluse se indispensabili per ragioni mediche o tecniche. Inoltre la copertura comprende l'acquisto di nuove dentiere e ponti, occhiali, protesi acustiche e ortopediche nonché spese per la riparazione o la sostituzione (valore della sostituzione) di suddetti apparecchi in caso di danneggiamento o distruzione in seguito all'infortunio che ha causato le spese mediche coperte ai sensi del paragrafo 9.1. L'indennità per le spese mediche è limitata a un periodo di due anni successivi all'infortunio. Se le spese mediche ai sensi della presente sono assicurate in aggiunta a spese mediche coperte da un'assicurazione sanitaria o dall'assicurazione personale contro gli infortuni obbligatoria, i Sottoscrittori pagano solo la quota eccedente la parte di costi assicurata ai sensi di queste assicurazioni. Tuttavia le franchigie e i costi pagabili all'assicurazione sanitaria o all'assicurazione personale contro gli infortuni obbligatoria non saranno rimborsati dai Sottoscrittori. Se le spese mediche ai sensi della presente polizza sono assicurate con una franchigia concordata, l'importo della franchigia viene dedotto dalle spese riportate nei paragrafi 9.1 e 9.2 e può inoltre essere compensato da altri pagamenti dovuti dai Sottoscrittori ai sensi della presente Assicurazione. DISPOSIZIONI GENERALI 10. Obbligo di notifica Qualora l'assicurato al momento della stipula della presente Assicurazione abbia dichiarato il falso riguardo a un fatto materiale di cui era o avrebbe dovuto essere a conoscenza o qualora non abbia dichiarato tale fatto, la responsabilità dei Sottoscrittori decade previo invio di una notifica di annullamento entro quattro settimane dall'avvenuta presa di conoscenza della dichiarazione falsa. Si conviene che tutte le domande poste dai Sottoscrittori nel modulo di richiesta riguardano fatti materiali. La mancata dichiarazione al momento della stipula o del rinnovo autorizza i Sottoscrittori a tale annullamento durante i periodi di rinnovo successivi. Nel caso in cui l'assicurato svolga una qualunque attività diversa da quella dichiarata nel modulo di richiesta, egli deve inviare ai Sottoscrittori una notifica scritta al riguardo e qualora i Sottoscrittori ritengano che si sia in presenza di un rischio maggiore, egli necessita della loro autorizzazione scritta (soggetta al pagamento dell'eventuale premio richiesto dai Sottoscrittori come condizione per il rilascio di tale autorizzazione); in caso contrario non sono pagabili richieste di risarcimento in merito a qualunque infortunio verificatosi in seguito o durante tale attività, e i Sottoscrittori hanno il diritto di annullare l'assicurazione entro 14 giorni dalla ricezione della notifica. 11. Assicurazione SUVA Qualora durante il periodo di assicurazione l'assicurato venga assoggettato a un'assicurazione personale contro gli infortuni obbligatoria, egli deve informare immediatamente i Sottoscrittori al riguardo. L'indennità prevista ai sensi della presente polizza per spese mediche viene rettificata retroattivamente al giorno in cui per l'assicurato ha avuto inizio l'assicurazione personale contro gli infortuni obbligatoria, e il calcolo è proporzionale al risarcimento del premio (si applica la condizione 9.4). 12. Richieste di risarcimento 12.1 I Sottoscrittori vanno immediatamente informati di qualunque infortunio o nel caso di inabilità temporanea per malattia dell'assicurato in seguito al quale venga presentata o possa essere presentata una richiesta di risarcimento ai sensi della presente

5 Assicurazione e l'assicurato è tenuto a sottoporsi prima possibile alle cure di un medico abilitato. I Sottoscrittori vanno immediatamente informati in caso di decesso dell'assicurato in seguito a un incidente ai sensi della presente Assicurazione. In nessun caso i Sottoscrittori sono tenuti al pagamento dell'indennità all'assicurato, salvo il caso in cui il medico consultato o i medici consultati dai Sottoscrittori a tal fine vengano autorizzati a eseguire visite mediche dell'assicurato tutte le volte che lo ritengano necessario I Sottoscrittori si riservano tutti i diritti legali di ridurre l'indennità qualora la richiesta di risarcimento sia dovuta a una negligenza grave commessa dall'assicurato Se l'assicurato presenta consapevolmente una richiesta di risarcimento falsa o fraudolenta per quanto riguarda l'ammontare o altro, la presente Assicurazione perde la sua validità e tutte le richieste di risarcimento ai sensi della presente polizza decadono Le richieste di risarcimento risultanti dalla presente Assicurazione cadono in prescrizione dopo due anni dalla data in cui si sono verificati gli eventi all'origine della richiesta di risarcimento. Le richieste di risarcimento respinte vengono prescritte qualora non siano intraprese azioni legali entro due anni dalla data dell'infortunio. 13. Qualora l'assicurazione sia stata stipulata con una clausola di offerta di rinnovo, i Sottoscrittori non rifiutano il rinnovo per il periodo concordato nella clausola perché l'assicurato ha più di 70 anni, a patto che l'assicurato accetti di pagare un premio adeguatamente rettificato che i Sottoscrittori possono eventualmente richiedere. 14. Tutte le comunicazioni che l'assicurato o il Beneficiario devono effettuare nei confronti dei Sottoscrittori vengono fatte pervenire per iscritto all'indirizzo indicato nella presente polizza o al luogo di registrazione notificato successivamente per iscritto all'assicurato o all'ufficio del Mandatario Generale, il quale è responsabile di tutta l'attività di Lloyd's in Svizzera. Tutte le notifiche inviate dai Sottoscrittori all'assicurato o al Beneficiario dovranno essere recapitate all'ultimo indirizzo noto ai Sottoscrittori. 15. Le richieste di risarcimento devono essere pagate al domicilio dell'assicurato o del Beneficiario. Possono essere intraprese azioni legali per l'ammontare complessivo relativo a una richiesta di risarcimento nei confronti dei Sottoscrittori della presente Assicurazione. I Sottoscrittori citati in giudizio devono essere indicati come "Sottoscrittori Lloyd's, Londra, firmatari della polizza, rappresentati dal loro Mandatario Generale per la Svizzera. 17. In caso di controversie legali, i Sottoscrittori accettano la giurisdizione del tribunale presso la loro sede amministrativa per tutta l'attività esercitata in Svizzera, Seefeldstrasse 7, 8008, Zurigo o presso il domicilio svizzero dell'assicurato o del Beneficiario. Il Mandatario Generale dei Sottoscrittori di Lloyd's per la Svizzera è autorizzato a rappresentare i Sottoscrittori in qualunque controversia legale con il diritto di sostituzione in procedimenti legali. 18. La polizza ha decorrenza unicamente dopo l accettazione ed emissione della carta di pagamento con relativa assegnazione del numero membro MedicusInfo e che sia stato incassato il premio annuale, tramite addebito diretto su carta di pagamento (carta di credito) o tramite fattura (carta prepagata). 19. La polizza ha un periodo di attesa di 30 giorni dalla sua decorrenza nei quali non è possibile aprire alcun sinistro. 20. Salvo diversamente indicato nella presente Assicurazione, si applicano le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione del 2 aprile *Assicurazione indennità giornaliera da malattia e infortunio, indennità 5'000 CHF/mese, massimo 2 mesi, con 7 giorni di attesa. NMA1740A-4 (Svizzera)

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