NUOVE OPPORTUNITÀ PER LA PA NEGLI INTERVENTI IN PPP: ASPETTI LEGALI, TECNICI, ECONOMICI E FINANZIARI E NUOVE TECNOLOGIE.
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1 RisorseComuni 2011 Xedizione Grande Evento Milano Stelline Milano, 23 novembre 2011 NUOVE OPPORTUNITÀ PER LA PA NEGLI INTERVENTI IN PPP: ASPETTI LEGALI, TECNICI, ECONOMICI E FINANZIARI E NUOVE TECNOLOGIE. Finanza di progetto e PPP dopo il D.L. 70/2011 ed il D.P.R. 207/2010 Avv. Rosalba Cori 1
2 Finanza di Progetto e Partenariato Pubblico Privato: definizioni Public Private Partnership e Project Financing Public Private Partnership è ogni forma di cooperazione tra pubblico e privato in cui le rispettive competenze e risorse si integrano per realizzare e gestire opere infrastrutturali in funzione delle diverse responsabilità ed obiettivi Il Project Financing è una tecnica finanziaria che può essere utilizzata in operazioni di PPP per la realizzazione di opere infrastrutturali pubbliche e di pubblica utilità. Il PF è il finanziamento di una specifica unità economica mediante un operazione in cui il finanziatore considera il flusso di cassa e gli utili di progetto come garanzia per il rimborso del debito e le attività dell unità economica come garanzia collaterale. (P. Nevitt, 1998) Il PF è un approccio multidisciplinare al finanziamento di specifici investimenti caratterizzati da ampi livelli di complessità di strutturazione nonché dalla possibilità di ricorrere ad un elevato coinvolgimento di finanziamenti provenienti dal settore bancario.
3 FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO forme di cooperazione tra pubblico e privato in cui le rispettive competenze e risorse si integrano per realizzare e gestire opere infrastrutturali in funzione delle diverse responsabilità ed obiettivi PF tecnica finanziaria che può essere utilizzata per finanziare alcune operazioni di PPP PPP
4 FINANZA di PROGETTO E PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO IL PPP: DEFINIZIONI Il termine PPP non è definito a livello comunitario e solo recentemente è definito a livello nazionale. In un progetto di PPP, la P.A. affida all operatore privato, anche sulla base di uno specifico contratto, l attuazione di un progetto per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e per la gestione del relativo servizio. Ciò implica la realizzazione di una complessa operazione, nella quale coesistono, in tutto o in parte, i seguenti elementi chiave: La progettazione (Design) Il finanziamento (Finance) La costruzione o rinnovamento (Build) La gestione (Operate) La manutenzione (Maintenance)
5 FINANZA di PROGETTO E PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PPP : CARATTERISTICHE (V. Libro Verde della Commissione C.e. relativo ai partenariati pubblico lico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni) a. La durata relativamente lunga della collaborazione tra il partner pubblico ed il partner privato relativamente ai vari aspetti di un progetto to da realizzare. b. La modalità di finanziamento del progetto, garantito da parte del settore privato. Spesso quote di finanziamento pubblico, a volte notevoli, possono aggiungersi ai finanziamenti privati. c. Il ruolo importante dell operatore economico,, che partecipa a varie fasi del progetto. Il partner pubblico si concentra principalmente sulla definizione degli obiettivi da raggiungere in termini di interesse se pubblico, di qualità dei servizi offerti, di politica dei prezzi, e garantisce il controllo del rispetto di questi obiettivi. d. La ripartizione dei rischi tra il partner pubblico ed il partner privato. Tale ripartizione dei rischi si effettua caso per caso, in funzione della capacità delle parti di valutare, controllare e gestire gli stessi.
6 FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO Il PPP nel Codice dei Contratti: art. 3 c. 15-ter (introdotto dal c.d. terzo D.Lgs. correttivo del Codice) Contratti di PPP Oggetto (art. 3, c. 15-ter 1 periodo) Contratti di PPP Tipologie (art.3, c. 15-ter, 2 e 3 periodo) Ai fini del Codice, i contratti di partenariato pubblico privato sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, l affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell opera per il committente o per utenti terzi.
7 FINANZA di PROGETTO E PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO Il PPP nel Codice dei Contratti: art. 3 c. 15-ter (introdotto dal c.d. terzo D.Lgs. correttivo del Codice) Contratti di PPP e Contabilità pubblica (art. 3, c. 15-ter ultimo periodo) Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall art. 44, comma 1-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat. Obblighi di comunicazione all UTFP (art. 44, c. 1-bis D.L. 248/2007) Al fine di consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di PPP avviate da P.A. e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'utfp della PCM le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalità e termini indicati in un'apposita circolare da emanarsi d'intesa con l'istituto nazionale di statistica.
8 FINANZA di PROGETTO E PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO Contrattuale Contratto di concessione costruzione e gestione - Concessione di servizi - Sponsorizzazioni - Leasing immobiliare pubblico Artt. 142 e ss. D.Lgs.. 163/06 e ss.mm.ii. Partenariato Pubblico Privato - PPP (V. LIBRO VERDE relativo ai partenariati pubblico- privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni presentato dalla Commissione Europea il ) Artt. 152 e ss. D.Lgs.. 163/06 e ss.mm.ii. Opere c.d. Opere c.d. calde fredde Ricavi assicurati Ricavi assicurati da cittadini dall amministrazione amministrazione utenti utilizzatrice Creazione di strutture societarie ad hoc Istituzionalizzato pubblico private SPA o SRL anche Passaggio a consortili a capitale controllo privato pubblico privato di un impresa pubblica gia esistente (Privatizzazione)
9 FINANZA di PROGETTO E PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO Operazioni in PPP: Responsabilità della PA e del soggetto privato PA PRIVATO Programmazione OO.PP.; Corretta predisposizione Redazione SdF; documenti di gara ; Definizione di un contesto politicoamministrativo in grado di delle prestazioni dedotte in Corretta esecuzione e gestione assicurare uno scenario di certezza contratto; per i finanziatori; Rispetto della tempistica nel rilascio delle autorizzazioni; Predisposizione documenti di gara e gestione del procedimento di gara ; Eventuale cofinanziamento dell opera; Controllo fase di esecuzione del contratto (progettazione, costruzione e gestione). Reperimento risorse finanziarie private; Effettiva assunzione dei rischi di gestione Riduzione della asimmetria informativa tra le parti Corretta allocazione e gestione dei rischi di progetto tra le parti.
10 FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO Settori di applicazione del PF/PPP Risorse idriche Trasporti Captazione Adduzione - Trattamento - Potabilizzazione Distribuzione - Reti fognarie e depurazione Strade Autostrade Ponti e Tunnel - Aeroporti Porti Interporti - Trasporto pubblico locale Ambiente Smaltimento RSU Strutture sportive Impiantistica sportiva (piscine, centri sportivi polivalenti, etc..) Strutture culturali Centri congressi - Biblioteche Recupero immobili storici Musei Opere pubbliche varie Edilizia Sanitaria Edilizia Penitenziaria Edilizia Scolastica Immobili uso PA Alloggi personale militare Caserme - Parcheggi
11 Novità in materia di Finanza di progetto e locazione finanziaria Il D.L. 13 maggio 2001, n. 70: Semestre Europeo Prime disposizioni urgenti per l economia, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, all art. 4 (Costruzione delle opere pubbliche), ha previsto tra l altro - modifiche all art. 153 del Codice dei contratti pubblici. In particolare il comma 2, lett. q), numero 2): a. ha modificato il comma 9 dell articolo 153 del Codice reintroducendo la possibilità di asseverazione dei piani economico-finanziari in PF oltre che da parte degli istituti bancari, anche da parte delle società di revisione e degli intermediari finanziari; b. ha riformulato i commi 19 e 20 dell art. 153 con la finalità di incentivare maggiormente l intervento di capitale privato nella realizzazione di opere pubbliche, attraverso l introduzione di una nuova procedura di affidamento del contratto di concessione di lavori pubblici; c. ha introdotto la possibilità che l opera proposta dal privato venga realizzata mediante la procedura del leasing in costruendo. 11
12 Breve excursus normativo: (1/3) L. n. 166/2002: aveva previsto che i soggetti pubblici e privati potessero presentare alle A.A., nell ambito della fase di programmazione: proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determinava, in capo alle A.A., alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni potevano adottare, nell ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse. L'adozione non determinava alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti (art. 37-bis L.109/1994 e ss.mm.ii.) 12
13 Breve excursus normativo: (2/3) D. Lgs. n. 152/2008: ha modificato la precedente normativa prevedendo che: I soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi 8 e 20, potessero presentare alle A.A., a mezzo di studi di fattibilità, proposte relative alla realizzazione di LL.PP. O di P.U. non presenti negli strumenti di programmazione Entro 6 mesi dal loro ricevimento le A.A. erano tenute a valutare le proposte Adottavano, nell ambito dei propri programmi, gli S.d.F. ritenuti di pubblico interesse L adozione non determinava alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori, né alla gestione dei relativi servizi. Se le A.A. adottavano gli S.d.F., procedevano ad individuare una delle procedure di cui all art. 153 per l individuazione del concessionario (cfr. AVCP det. 1/09 su opportunità indizione procedura ex art. 153, co. 15). 13
14 Breve excursus normativo: (3/3) Considerazioni sull istituto previgente: L istituto prevedeva la partecipazione attiva e spontanea del privato esclusivamente nella fase di programmazione delle OO.PP. - storicamente esclusivo appannaggio della A.A. - arrestandosi in quella fase. Tale partecipazione contribuiva non soltanto ad identificare i bisogni di infrastrutture (secondo un processo di programmazione bottom up ), ma individuava concretamente una PROPOSTA DI INTERVENTO (prima) o uno SdF (successivamente) che potevano essere inseriti, a discrezione della P.A., nella programmazione triennale. Spesso tale norma è stata utilizzata dalle A.A. a causa della carenza di risorse finanziarie per la redazione di SdF - per ricevere gratuitamente tali studi da parte dei soggetti privati interessati al progetto. L idea proveniente dal privato poteva rendere l iniziativa infrastrutturale più realistica e più appetibile per il mercato e costituire, potenzialmente, una delle pre-condizioni per la buona riuscita del progetto. 14
15 Art. 153, comma 19 D.L. n. 70/2011: riscrive l art. 153, comma 9, modificando le finalità dell istituto: E previsto il ricorso alla finanza di progetto per le opere non presenti nella programmazione triennale delle pubbliche amministrazioni: il privato può proporre all A. la realizzazione di un opera pubblica attivando per tale via la procedura di approvazione del progetto e di affidamento della concessione di costruzione e gestione. La nuova norma consente infatti ai soggetti privati non soltanto di (i) intervenire in fase di programmazione, prevedendo l inserimento del progetto preliminare relativo all opera da realizzare negli strumenti di programmazione dell A. A., ma (ii) di avviare l intero procedimento di affidamento del contratto di concessione di lavori pubblici (o di leasing immobiliare pubblico) (iii) previa approvazione del progetto preliminare dell opera (iv) assicurando al privato promotore un diritto di prelazione nella fase di gara. 15
16 Art. 153, comma 19 La norma prevede un iter procedimentale articolato in due fasi: 1. Una prima fase volta alla valutazione delle proposte presentate dai soggetti privati e finalizzata all inserimento del progetto preliminare negli strumenti di programmazione dell A.A. (fase discrezionale dell A.A.). 2. Una seconda fase finalizzata all aggiudicazione del contratto di concessione di costruzione e gestione dell infrastruttura pubblica o di pubblica utilità, previa approvazione del progetto preliminare prima dell avvio della procedura di gara (fase di gara caratterizzata della previsione del diritto di prelazione a favore del soggetto promotore dell iniziativa). 16
17 Il nuovo procedimento di finanza di progetto ad iniziativa privata Art. 153, comma 19 (2 periodo): i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento per il concessionario (art. 95 D.P.R. 207/2010); i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal Regolamento (c.d. Soggetti ammessi a proponenti ex art. 96 D.P.R. 207/2010: soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, presentare le proposte (art. 153, c. 20) tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello della proposta); i soggetti di cui agli artt. 34 (società commerciali, società cooperative, ATI, consorzi stabili e consorzi ordinari, ecc.) e 90, c. 2, lett. b) del Codice, ovvero le società di ingegneria, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi; le Fondazioni bancarie; le C.C.I.A.A. associate ad altri soggetti 17
18 Il nuovo procedimento di finanza di progetto ad iniziativa privata Art. 153, comma 19 (2 periodo): 1) progetto preliminare, 2) bozza di convenzione, Contenuto della proposta 3) PEF asseverato, (comprendente l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, inclusi anche i diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del c.c.), 4) specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; 5) autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al successivo c. 20; 6) cauzione di cui all'articolo 75, 7) impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara (2,5% del valore dell investimento, come desumibile dallo SdF posto a base di gara). 18
19 Il nuovo procedimento di finanza di progetto ad iniziativa privata Art. 153, comma 19 (2 periodo): Attività di asseverazione del PEF (art. 96, cc. 4 5 Regolamento) L'asseverazione del PEF consiste nella valutazione degli elementi ec.-fin., quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di finanziamento, e nella verifica della capacità del piano di generare flussi di cassa positivi e della congruenza dei dati con la bozza di convenzione. La valutazione ec.-fin. deve avvenire almeno sui seguenti elementi, desunti dalla documentazione messa a disposizione: a) prezzo che il concorrente intende chiedere all A.A.; b) prezzo che il concorrente intende corrispondere all A.A. per la costituzione o il trasferimento dei diritti; c) canone che il concorrente intende corrispondere all A.; d) tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione; e) durata prevista della concessione; f) struttura finanziaria dell'operazione, comprensiva dell'analisi dei profili di bancabilità dell'operazione in relazione al debito indicato nel PEF; g) costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto con riferimento alle tariffe. 19
20 Il nuovo procedimento di finanza di progetto ad iniziativa privata Art. 153, comma 19 (2 periodo): Il valore aggiunto dall asseverazione è modesto perché: Attività di asseverazione del PEF CRITICITA a. viene effettuata sul progetto preliminare; b. non implica alcun impegno da parte della banca a finanziare, successivamente, l iniziativa; c. il promotore si rivolge solitamente alla propria banca, la quale difficilmente negherebbe una opportunità imprenditoriale a un impresa cliente considerato che l asseverazione del EF, è, per gli intermediari finanziari, un servizio retribuito. Il PEF è destinato a subire continui aggiustamenti, sia nelle fasi antecedenti all aggiudicazione sia successivamente alla sottoscrizione del contratto. Tali attività di affinamento del PEF in funzione delle modifiche richieste dal concedente e del financial closing rendono scarsamente utile il ricorso all asseverazione. 20
21 Il nuovo procedimento di finanza di progetto ad iniziativa privata Art. 153, comma 19 (3, 4 e 5 periodo): Valutazione della proposta Inserimento in programmazione L A.A. valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. L A.A. può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall A.A. sulla base della normativa vigente. 21
22 Il nuovo procedimento di finanza di progetto ad iniziativa privata Art. 153, comma 19 (3, 4 e 5 periodo): Approvazione progetto preliminare Il progetto preliminare è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97 del Codice (indizione della Conferenza di servizi). Il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto In difetto, il progetto si intende non approvato. 22
23 Il nuovo procedimento di finanza di progetto ad iniziativa privata Art. 153, comma 19 (6, 7 8 e 9 periodo): FASE DI GARA Contenuti del Bando Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l affidamento di una concessione, gara alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Può prevedere che i concorrenti, compreso il promotore, presentino eventuali varianti al progetto. (V. art. 76 del Codice: il Capitolato d oneri dovrebbe prevedere i requisiti minimi che le varianti devono rispettare e le modalità per la loro presentazione). E specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. Indica i criteri, secondo l ordine di importanza loro attribuita in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte (art. 153, c. 6) Prevede la valutazione delle offerte secondo il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa di cui all art. 83, tenendo anche conto degli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare, al valore economico finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione (art. 153, cc. 4 e 5). 23
24 Il nuovo procedimento di finanza di progetto ad iniziativa privata Art. 153, comma 19 (6, 7 8 e 9 periodo): FASE DI GARA Contenuti del Disciplinare di gara Il disciplinare di gara indica l ubicazione e la descrizione dell intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei (art. 153, comma 7) 24
25 Il nuovo procedimento di finanza di progetto ad iniziativa privata Art. 153, comma 19 (6, 7 8 e 9 periodo): FASE DI GARA Requisiti Contenuti delle Offerte I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti del Concessionario come previsto dall art. 95 del DPR 207/2010 anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di ordine generale di cui all art. 38 del Codice. L offerta deve contenere: i) una bozza di convenzione, ii) il PEF asseverato, iii) la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, iv) le eventuali varianti al progetto preliminare. 25
26 Il nuovo procedimento di finanza di progetto ad iniziativa privata Art. 153, comma 19 (6, 7 8 e 9 periodo): a. garanzia ex art. 75 (2% prezzo base SdF - per mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell affidatario); Garanzie a corredo dell offerta (art. 153, c. 13). b. cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5,% del valore dell investimento come desumibile dal progetto posto a base di gara; Il soggetto aggiudicatario deve prestare la c. cauzione definitiva ex art. 113 (10% contratto) copre gli oneri per mancato o inesatto adempimento della costruzione; Dalla data di inizio dell esercizio del servizio è dovuta la: d. cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell opera, nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio, secondo le modalità ex art. 113 (la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale). 26
27 Il nuovo procedimento di finanza di progetto ad iniziativa privata Art. 153, comma 19 (10, 11 e 12 periodo): Diritto di Prelazione A. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall aggiudicatario In tal caso l originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell importo delle spese per la predisposizione dell offerta nei limiti del 2,5% del valore dell investimento. B. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti del 2,5% del valore dell investimento. 27
28 Il nuovo procedimento di finanza di progetto ad iniziativa privata (1/5) Art. 153, comma 19: Considerazioni conclusive: Se la ratio del nuovo procedimento volta a favorire l apporto del privato nella realizzazione delle infrastrutture pubbliche in PPP può considerarsi positiva, la costruzione del nuovo iter presenta varie criticità: 1. Previsione del diritto di prelazione a favore del promotore nella fase di gara che implica: i) violazione del principio comunitario della par conditio tra i concorrenti; ii) incompatibilità con il diritto comunitario: la norma potrebbe esporre la procedura a possibili censure comunitarie (la Commissione europea aveva già lamentato la possibile lesione del principio di parità di trattamento attribuendo a tale diritto una posizione differenziata, in sede di gara, al promotore: cfr. causa C-412/04); iii) limitazione della concorrenza, costituendo la prelazione un deterrente per i potenziali offerenti a partecipare alla gara. 28
29 Il nuovo procedimento di finanza di progetto ad iniziativa privata (2/5) Art. 153, comma 19:.segue Considerazioni conclusive - diritto di prelazione: Non sono sufficienti a compensare tali criticità i meccanismi correttivi previsti dalla legge (rimborso parziale delle spese sostenute al promotore o al concorrente, a seconda di chi si aggiudichi la concessione), che rischiano di generare ulteriori inefficienze (in tal senso copiosa letteratura economica). Infatti, da un lato, le imprese partecipanti alla gara sono indotte a presentare offerte migliorative minime rispetto alla proposta del promotore per ottenere lauti rimborsi, gonfiando le spese sostenute; dall altro, il promotore potrebbe avere incentivo a dichiarare nel suo PEF il massimo valore possibile per i costi sostenuti per la partecipazione alla gara (e quindi il 2,5 per cento del valore dell investimento), al fine di massimizzare il premio. Richiedendo un premio elevato, inoltre, il promotore può scoraggiare la partecipazione di imprese alla gara, dato che il migliore offerente in caso in cui si aggiudichi la gara dovrà corrispondere tale premio al promotore. 29
30 Il nuovo procedimento di finanza di progetto ad iniziativa privata (3/5) Art. 153, comma 19: segue Considerazioni conclusive - diritto di prelazione Per far fronte a tali criticità era stato presentato un emendamento all art. 5 del c.d. decreto infrastrutture poi confluito in misura ridottissima e senza tale emendamento - nel maxi emendamento alla legge di stabilità, volto a modificare, ulteriormente il primo periodo del comma 19 dell art. 153 sostituendolo con il seguente: Le A.A. indicano nella programmazione triennale di cui all art. 128, ovvero negli strumenti di programmazione approvati sulla base della normativa vigente, che gli operatori economici possono presentare proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di pubblica utilità non presenti in programmazione e che usufruiranno, a fronte di tale iniziativa, ove ritenuta di pubblico interesse e posta a base di gara, del diritto di prelazione (A.S emendamento a firma di Grillo, Gallo, Zanetta, Cicolani). E facile prevedere, in questo inarrestabile susseguirsi di norme di modifica del Codice dei contratti e, in particolare del PPP, un ulteriore modifica normativa 30
31 Il nuovo procedimento di finanza di progetto ad iniziativa privata (4/5) Art. 153, comma 19:.segue Considerazioni conclusive: 2.Inserimento in programmazione di un progetto preliminare in assenza di uno SdF. Lo SdF propedeutico all inserimento di un dato intervento negli atti di programmazione dello OOPP approvati dalla PA costituisce un fondamentale strumento per valutare la convenienza economica per l A.A. del ricorso al PPP per realizzare l infrastruttura pubblica rispetto agli strumenti tradizionali quali l appalto. 3.Compatibilità con la programmazione finanziaria della PA atteso che la gran parte delle opere pubbliche necessitano di un contributo pubblico dell A.A. in contro capitale o in conto gestione - ed il procedimento proposto non appare coerente con i tempi della programmazione finanziaria della PA. 31
32 Il nuovo procedimento di finanza di progetto ad iniziativa privata (5/5) Art. 153, comma 19:.segue Considerazioni conclusive: 4.Violazione del principio di trasparenza a monte del procedimento (potrebbero essere presentate più proposte per il medesimo intervento; eventuale valutazione comparativa). 5.Verifica della compatibilità del procedimento de quo con la realizzazione di infrastrutture strategiche (per le quali potrebbe trovare applicazione l istituto). 6.Insufficienti tempistiche di valutazione della proposta (tre mesi). Nella precedente formulazione erano previsti sei mesi per la valutazione del solo SdF. 32
33 La locazione finanziaria ad iniziativa privata Art. 153, comma 19-bis: la locazione finanziaria La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis. Ha introdotto la possibilità che l opera proposta dal privato venga realizzata mediante la procedura del leasing in costruendo. In tal modo, la stazione appaltante non dovrà pagare l intero importo dell opera da realizzare ma sarà tenuta a pagare soltanto un canone di locazione finanziaria alla società di leasing che, invece, previa dimostrazione della sussistenza dei mezzi economici per eseguire l appalto, finanzierà il progetto pagando al privato il corrispettivo per la realizzazione dell opera (Cfr. Relazione illustrativa al disegno di legge n AC del 13 maggio 2011). 33
34 Contatti Avv. Rosalba Cori Via della Mercede,, n Roma /
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