Decorrenza 24/08/2007

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1 Foglio Informativo Pag. 1 / 2.1. Prodotti della Banca Finanziamenti Finanziamenti Corporate FINANZIAMENTO "WELCOME ENERGY FINANZIAMO IL FOTOVOLTAICO" Finanziamento ricompreso nella Convenzione sottoscritta tra Il Gruppo Bancario MPS ed ENEL.SI. DESCRIZIONE Finanziamento destinato ad aziende che intendono effettuare specifici investimenti agevolabili ai sensi del Decreto Ministeriale 19/02/2007 per lo sviluppo della produzione di energia elettrica con impianti fotovoltaici. In particolare il finanziamento consente la realizzazione dell impianto che potrà beneficiare nel tempo, ricorrendone i presupposti, degli incentivi economici stabiliti dal DM citato. Il finanziamento può essere regolato a tasso variabile od a tasso fisso ed è strutturato in due successive fasi: 1. erogazione alla realizzazione dell investimento ed effettuazione delle spese (versamento eventuale anticipo, pagamento forniture, ecc.); per una durata massima di 24 mesi, non è previsto il rimborso ma solo il pagamento degli interessi con cadenza semestrale; 2. rientro dell esposizione complessivamente raggiunta, in un periodo massimo, compresa la prima fase, di 18 anni e pagamento nel periodo di rate semestrali comprensive di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Il finanziamento può essere assistito dalle garanzie concordate tra la Banca e il cliente quali ad esempio il privilegio su impianti o macchine, opere e attrezzature, materie prime, scorte presenti e future, da pegno denaro e/o titoli di stato e/o titoli obbligazionari e/o certificati di deposito di finanza innovativa o da fideiussione rilasciata da terzi o da banche o da imprese di assicurazioni. SERVIZI COLLEGATI E ACCESSORI Può essere richiesta l'apertura di un conto corrente (ordinario o nella configurazione di Conto Impres@Più ) per il pagamento delle rate e per la eventuale canalizzazione degli incentivi da incassare e del ricavato derivante dalla vendita dell energia elettrica prodotta. Può essere richiesta dalla banca la possibilità di abbinare a Welcome Energy una delle polizze assicurative attualmente esistenti emesse dalle Compagnie del Gruppo, Montepaschi Vita SpA e Montepaschi Assicurazioni Danni SpA, sia ramo Vita che ramo Danni (in particolare Scudo Più Impresa, Sigillo Corporate, Ecoenergy ); Per le condizioni consultare i rispettivi fogli informativi a disposizione della clientela. RISCHI TIPICI I rischi sono connessi alla scelta del tasso di interesse. Nel caso di applicazione del tasso fisso, l impresa finanziata non potrà beneficiare di eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Nel caso di applicazione del tasso variabile, questo può aumentare nel tempo e comportare un incremento delle competenze da pagare. CONDIZIONI GENERALI CLIENTELA BENEFICIARIA: Società clienti degli affiliati Enel.Si che abbiano i requisiti previsti dal D.M. 19/02/2007 e che intendano presentare la domanda al GSE per beneficiare delle tariffe incentivanti previste dallo stesso decreto.. IMPORTO FINANZIABILE: fino ad un massimo di ,00 (Euro tremilioni). DURATA: massimo 18 anni (più frazione semestre in cui avviene il primo utilizzo della somma finanziata), suddivisa in due fasi: 1. prima fase (realizzazione dell investimento): massimo 24 mesi più la frazione del semestre in cui avviene il primo utilizzo della somma finanziata;

2 Finanziamo il fotovoltaico Pag. 2 / 2. seconda fase (ammortamento): minimo 18 mesi, massimo 18 anni compresa la prima fase (quindi la seconda fase durerà 1 anni se la prima fase dura 24 mesi, 17 anni se la prima fase dura 12 mesi, 18 anni se la prima fase è immediata) MODALITA DI RIMBORSO: Secondo la modalità prescelta dalla parte finanziata: 1. prima fase (fase di spesa): da 0 sino ad un massimo di 4 rate semestrali (semestre solare) di soli interessi passivi ed accessori maturati, più una rata di interessi calcolati al tasso di ingresso per la frazione di semestre solare in cui avviene il primo utilizzo della somma finanziata. 2. seconda fase (fase di ammortamento): da un minimo di 3 sino ad un massimo di 3 rate semestrali posticipate comprensive di quota capitale e quota interessi. Sarà possibile scegliere tra due possibili tipologie di rientro: - a quota capitale costante (piano di rientro italiano ), - a quota capitale crescente (piano di rientro francese ). Qualora la fase di spesa dovesse durare meno del periodo di tempo prescelto originariamente (comunque non superiore a 24 mesi), sarà possibile anticipare la fase di ammortamento al momento in cui avviene l ultimo pagamento, ferma restando la scadenza finale. EROGAZIONE: il finanziamento verrà erogato in più tranches nel corso della fase di spesa, a fronte di presentazione delle fatture di spesa, ed a condizione che siano state eseguite tutte le formalità richieste per l eventuale acquisizione di garanzie accessorie. CONDIZIONI ECONOMICHE N.B.: le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (a favore del cliente) e massima (a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute, imposte o ogni altro onere dovuto per legge, ma che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte. TASSO D INGRESSO TASSO D INGRESSO (dalla data di stipula alla fine del semestre solare) e TASSO DELLA FASE DI SPESA (successivo periodo di utilizzo) il tasso di interesse da applicare agli importi effettivamente erogati sarà indicizzato alle variazioni dell EURIBOR mesi tasso 30 rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente la decorrenza di ciascun semestre solare; il tasso risultante dall'applicazione del detto parametro sarà maggiorato di uno spread creditizio di massimo 1,50 punti percentuali. TASSO DI AMMORTAMENTO DEL FINANZIAMENTO Applicato alle rate semestrali della seconda fase (ammortamento): 1. Opzione TASSO FISSO : IRS dell Euro del periodo di riferimento (Euro Swap), rilevato l ultimo giorno lavorativo bancario del mese antecedente la data di stipula, maggiorato di uno spread creditizio di massimo 1,50 punti percentuali; 2. Opzione TASSO VARIABILE: Euribor mesi L/30, rilevato 4 giorni lavorativi bancari antecedenti la data di inizio di ciascun semestre solare, maggiorato di uno spread creditizio di massimo 1,50 punti percentuali. Le condizioni pattuite non dovranno comunque essere superiori a quelle indicate nel prospetto predisposto in attuazione alla normativa sulla "trasparenza bancaria", ai sensi della L. 108/9 (usura). CRITERI DI CALCOLO: ANNO CIVILE (Giorni effettivi/35) PIANO DI AMMORTAMENTO: il piano di ammortamento verrà stampato e consegnato al cliente al termine del periodo di utilizzo, nel momento in cui verrà sottoscritto l atto di ricognizione finale del debito complessivamente raggiunto. SPESE DI PRATICA: fisse e pari ad Euro 50,00 (eurocinquanta).

3 Finanziamo il fotovoltaico Pag. 3 / INTERESSI DI MORA: applicabili nella misura massima di tre punti percentuali in più del tasso di interesse contrattuale, dovuti fin dal giorno della scadenza, entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa sull usura. ALTRI ONERI COMMISSIONI SPES E A CARICO DEL CLIENTE: accolli del mutuo: 5 per mille con un minimo di 155,00 * - spese per conteggio debito residuo: 7,75 - spese copia piano di ammortamento: 7,75 - certificazioni degli interessi passivi: Euro 7,75 duplicati di quietanza:euro 7,75 - certificato di sussistenza di credito e certificazioni in genere in ordine al finanziamento: Euro 51,5 - spese amministrative invio rata semestrale: Euro 1,50 - commissioni di rinegoziazione o modifica del piano di ammortamento: Euro 50,00 * - spese per sollecito, successive al primo (gratuito) per morosità: Euro 10,00 - valutazione peritale del bene gravabile da ipoteca effettuata da nostri dipendenti: Euro 100,00 - recupero spese per assenso a cancellazione, restrizione o rinnovo di ipoteca: Euro 100,00 * - cancellazioni ipotecarie con la procedura di cui all'art. 13 L.40/07: esenti; - recupero spese per stipula atto fuori sede: Euro 100,00 - recupero costi di spedizione: vengono applicate le tariffe pro-tempore vigenti salvo i casi di esenzione previsti dalla legge Sono inoltre a carico del cliente gli oneri di perizia, legali, notarili e fiscali - regime fiscale: DPR 01/73 (imposta sostitutiva: 0,25% sull'importo erogato, da corrispondere al momento dell'erogazione); - compenso per estinzione anticipata: massimo 1,00% calcolato sul capitale rimborsato anticipatamente; - interessi di mora: maggiorazione di 3 punti del tasso nominale annuo contrattualmente convenuto. * al MUTUO FRAZIONABILE si applicano invece le seguenti condizioni: - Restrizioni ipotecarie: 180,00 - Riduzione d'ipoteca: 105,00 - Divisioni: - in sede di erogazione 30,00 a quota, con un minimo di 105,00 - dopo inizio ammortamento, 50,00 a quota, con un minimo di 155,00 - Concessioni proroghe di ammortamento: 105,00 - Accolli: 50,00 INDICATORE SINTETICO DI COSTO: la misura dell I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo) / T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale Medio) viene calcolato in funzione dell importo, della durata, del tasso e di tutti gli oneri e spese a carico del Cliente contrattualmente previsti. GARANZIE: potrà essere acquisita qualsiasi tipo di garanzia reale, personale, bancaria, assicurativa ritenuta idonea dalla Banca per il presidio del rischio. AVVERTENZE Per i servizi non previsti nel presente elenco e per i casi particolari, in cui la Banca debba svolgere elaborazioni o indagini particolari, il Cliente dovrà corrispondere alla Banca un importo da concordare preventivamente caso per caso. SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL FINANZIAMENTO Condizioni generali La Banca concede alla parte finanziata un finanziamento di un determinato importo per un determinato scopo ed eroga la somma contrattualmente pattuita in una unica soluzione. La parte finanziata si obbliga a rimborsare la somma erogata mediante pagamento delle rate semestrali posticipate indicate in contratto e nel piano di ammortamento: quelle relative al periodo di preammortamento sono costituite da soli interessi, quelle relativa al periodo di ammortamento sono comprensive degli interessi e della quota di ammortamento del capitale. Gli interessi sia di preammortamento che di ammortamento saranno calcolati con riferimento alla durata dell anno civile. Il periodo di ammortamento inizierà il 1 giorno del semestre immediatamente successivo a quello in cui avrà termine il periodo di preammortamento. La parte finanziata si obbliga a rimborsare la somma erogata con le modalità contrattualmente concordate. Le parti contraenti convengono il tasso variabile applicato al finanziamento. Le rate saranno soggette a variabilità per tutta la durata dell ammortamento ed il loro importo risulterà dalle quietanze relative alle singole scadenze.

4 Finanziamo il fotovoltaico Pag. 4 / La Banca consegna la somma contrattualmente pattuita alla parte finanziata, la quale ultima rilascia, con la sottoscrizione del contratto, ampia e liberatoria quietanza. La parte finanziata incarica, quindi la Banca di provvedere al versamento,di norma, di detta somma sul suo conto corrente. In caso di finanziamento assistito da ipoteca: - la somma mutuata verrà erogata contestualmente alla firma del contratto e dal mutuatario ( o parte mutuataria) immediatamente costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca stessa al netto dell imposta sostitutiva e delle spese d istruttoria dell operazione. - a somma come sopra costituita in deposito cauzionale verrà messa a disposizione del mutuatario anche mediante accredito sul suo conto corrente non appena- e comunque non prima che siano trascorsi dieci giorni dall iscrizione stessa- questi avrà dimostrato alla Banca mutuante, mediante la consegna della relazione notarile finale, che l ipoteca concessa con il contratto di mutuo è stata regolarmente iscritta e non risulta preceduta da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli o privilegi (anche fiscali) che l immobile ipotecato a garanzia del mutuo è stato, a sua cura e spese, assicurato contro i danni del fuoco, del fulmine e degli scoppi in genere con polizza vincolata a favore della Banca ai sensi e per gli effetti dell art C.C. ed abbia adempiuto alle altri eventuali particolari condizioni concordate preliminarmente tra le parti contraenti e indicate all art. 2 del contratto. - trascorsi n 90 giorni dalla stipula del contratto di mutuo senza che la parte mutuataria abbia fornito le suddette dimostrazioni e adempiuto alle condizioni di cui all art. 2 del contratto stesso, la Banca mutuante avrà diritto di risolvere il contratto. - gli interessi sulla somma mutuata decorreranno a carico della parte mutuataria nella misura contrattualmente prevista, dalla data in cui gli sarà stata resa disponibile e, comunque, a partire dal 90 giorno dalla stipula del contratto di mutuo ove la Banca non abbia optato per la risoluzione del contratto. - la parte mutuataria s impegnerà, per sé e per i suoi successori, e/o aventi causa, a comunicare alla Banca mutuante, l intervenuto trasferimento a terzi della proprietà dell immobile con accollo del mutuo entro 0 giorni dalla data dell atto corredando la comunicazione con copia autentica dei relativi titoli. La parte finanziata dichiarerà di assumere ogni maggiore onere relativo per effetto dell adeguamento che la Banca mutuante sarà autorizzata ad effettuare, senza obbligo di preavviso, dell interesse che sarà determinato, con i criteri indicati nella sezione Condizioni Economiche del Finanziamento del presente Foglio Informativo. La parte finanziata dichiara che tutte le obbligazioni dalla stessa assunte si intendono con vincolo solidale ed indivisibile anche per i propri aventi causa e successori, ancorché a titolo particolare. In caso di ritardato pagamento di qualunque somma dovuta alla Banca a qualsiasi titolo in dipendenza del contratto e quindi anche in caso di decadenza dal beneficio del termine, di risoluzione o recesso, fermo ed impregiudicato quanto stabilito nel contratto, saranno dovuti di diritto alla Banca gli interessi di mora. La parte finanziata ha facoltà di rimborsare anticipatamente il debito, in tutto o in parte, corrispondendo integralmente quanto dovuto alla Banca per capitale e interessi. In tal caso, la parte finanziata dovrà corrispondere alla Banca, nel rispetto della normativa vigente, il compenso nella misura omnicomprensiva indicata nelle condizioni economiche del presente Foglio Informativo. La parte finanziata si obbliga a portare ad immediata conoscenza della Banca intimazioni, notifiche, provvedimenti ingiuntivi, sentenze protesti e qualunque variazione materiale o giuridica comunque sopravvenuta e pregiudizievole al proprio stato patrimoniale, finanziario ed economico Il verificarsi di una delle ipotesi di cui all articolo. 118 C.C. - ivi compreso il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica della parte finanziata - costituisce decadenza dal beneficio del termine. La Banca ha il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell articolo. 145 C.C., qualora la parte finanziata non provveda al pagamento anche di una sola rata di rimborso, adempia agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto, subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali, o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale finanziaria od economica. Nei casi di decadenza o di risoluzione del contratto la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi, anche di mora nella misura indicata al comma 5 dell art. 2 ed accessori tutti e di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni. La Banca, ad ogni effetto, elegge domicilio presso la sede della Banca. Il Cliente, a tutti gli effetti, anche giudiziari ed esecutivi, elegge domicilio presso il luogo contrattualmente dichiarato. Per le controversie giudiziarie sarà competente il Foro prev isto dalla legge. PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE Questa banca aderisce all Accordo per la costituzione dell Ufficio reclami della clientela e dell Ombudsman - Giurì Bancario che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice. La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all Ufficio reclami o all Ombudsman - Giurì Bancario. Ogni Cliente può rivolgersi all Ufficio reclami della banca, entro due anni da quando l operazione contestata è stata eseguita. Il reclamo va presentato per iscritto, mediante lettera raccomandata A/R o in via informatica, ovvero consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta. L Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 0 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni. Se la banca dà ragione al Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere. Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) - può presentare un ricorso all Ombudsman - Giurì Bancario, Organo collegiale composto di 5 membri, con sede in Via IV Novembre, Roma. Il ricorso all Ombudsman - Giurì Bancario va presentato entro un anno dall invio della contestazione all Ufficio reclami della banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente. Le controversie per cui è competente l Ombudsman - Giurì Bancario sono quelle di valore fino a Euro La decisione, motivata, viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante per la banca. I termini possono essere prolungati fino a 120 giorni, in caso di richiesta di integrazione della documentazione al ricorrente. Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici transfrontalieri 2) : In questo caso però l Ufficio reclami ha 30 giorni per evadere

5 Finanziamo il fotovoltaico Pag. 5 / la richiesta del Cliente, e per quanto concerne i tempi non devono essere trascorsi 180 giorni dall esecuzione o dalla messa a disposizione del bonifico. Qualora il Cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all Ufficio reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale dell Ombudsman - Giurì Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un importo fino a Euro , maggiorato delle spese sostenute dal Cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal d.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 0 giorni dalla presentazione della richiesta. Il ricorso all Ufficio reclami o all Ombudsman - Giurì Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'autorità giudiziaria ovvero, un organismo conciliativo, ovvero, ove previsto, il collegio arbitrale. 1) Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento. 2) Per bonifico transfrontaliero si intende un operazione effettuata da una banca di uno Stato membro dell Unione europea, che su incarico di un Cliente mette una somma di denaro a disposizione di un soggetto beneficiario (indicato dallo stesso Cliente) presso una banca di un altro Stato membro; il Cliente che dà l ordine ed il beneficiario (cioè colui che riceve la somma di denaro) possono coincidere. LEGENDA DM 19/02/07: Decreto Ministeriale emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto col Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, così come previsto all'art. 7 comma 1 del D.Lgs 29/12/2003 n 387, con il quale sono stati definiti i criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici. GSE: (Gestore dei Servizi Elettrici) svolge un ruolo centrale nella promozione, nell'incentivazione e nello sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia. Azionista unico del GSE è il Ministero dell'economia e delle Finanze che esercita i diritti dell'azionista con il Ministero delle Attività Produttive. Il GSE è capogruppo delle due società controllate AU (Acquirente Unico) e GME (Gestore del Mercato Elettrico). Al GSE è stato assegnato il ruolo di soggetto attuatore previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007, per l incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. IMPIANTO FOTOVOLTAICO: dispositivi nei quali le celle fotovoltaiche, assemblate in moduli, sono in grado di trasformare direttamente la luce solare in energia elettrica, sfruttando le proprietà fis iche di alcuni semiconduttori come il silicio. PREAMMORTAMENTO: periodo iniziale del finanziamento per il quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi. - preammortamento tecnico: decorre dalla data di erogazione all inizio del semestre solare successivo. - preammortamento finanziario: periodo nel quale non viene rimborsata nessuna parte di capitale e le rate sono costituisce esclusivamente dalla quota interessi. AMMORTAMENTO: è il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota di capitale e una quota di interessi. PIANO DI AMMORTAMENTO: è il piano di rimborso del finanziamento con l indicazione della composizione delle singole rate. QUOTA CAPITALE COSTANTE (PIANO ITALIANO): il capitale viene rimborsato, in base alla cadenza contrattualmente stabilita, in quote che rimangono uguali per tutta la durata del finanziamento. QUOTA CAPITALE CRESCENTE (PIANO FRANCESE): il capitale viene rimborsato, in base alla cadenza contrattualmente stabilita, in quote che aumentano lungo tutta la durata del finanziamento. RATE: pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo cadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali annuali ecc.). La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell importo prestato, e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla banca per il finanziamento. TASSO D INGRESSO: tasso applicato al finanziamento nel periodo di preammortamento tecnico, dalla data di stipula alla data di inizio dell ammortamento o del preammortamento finanziario. TASSO VARIABILE: tasso di interesse che varia in relazione all andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificamente indicati nel contratto. PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE: Indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità all'uopo indicate. TASSO I.R.S.: (Interest Swap Rate): è la media dei prezzi applicati negli scambi con operatori istituzionali, per operazioni a medio lungo termine rilevato alle ore 1 a cura dell IFP (Integrate Financial Products) di Milano. In funzione della durata dei contratti vengono espresse varie quotazioni che coprono periodi da 1 anno a 30 anni (IRS 1 anno, 2 anni, ecc.) TASSO EURIBOR: (Euro Interbank Offered Rate), rappresenta il costo medio dei depositi interbancari a breve termine del pool delle banche europee componenti l'euribor Panel Steering Committee (Comitato di Gestione dell EURIBOR). Il tasso viene determinato secondo il criterio di calcolo dei giorni effettivi/30; viene rilevato giornalmente alle ore 11 dal Comitato di Gestione dell EURIBOR ed è pubblicato sui principali quotidiani finanziari. In funzione della durata dei depositi bancari presi a riferimento vengono espresse varie quotazioni che coprono periodi da 1 settimana a 12 mesi (EURIBOR 1,2,3, mesi etc.). SPREAD: maggiorazione in p.b. ( punti base ) da sommare al parametro variabile di riferimento per il calcolo del tasso del finanziamento. I.S.C.: E' un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso. Nel calcolo dell'isc sono ricompresi: - il rimborso del capitale;

6 Finanziamo il fotovoltaico Pag. / - il pagamento degli interessi; - le spese di istruttoria; - di revisione del finanziamento; - di apertura e chiusura della pratica di credito; - le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate (se stabilite dal creditore) - le spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore (intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito); - il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo (se necessaria per l'ottenimento del credito); - ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento. INTERESSI DI MORA: sono dovuti, nella misura stabilita in contratto, in caso di ritardo (mora) da parte del debitore nell adempiere la propria obbligazione di pagare alle scadenze pattuite. Vengono calcolati sull intero ammontare dovuto (capitale e interessi) per il periodo intercorrente tra la data di scadenza e la data di pagamento. Da compilare per l offerta fuori sede Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente Nome e cognome del cliente cui il modulo è stato consegnato Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente modulo dal soggetto sopra indicato (firma) LA CONSEGNA AL CLIENTE, SU SUA RICHIESTA, DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE, AVVIENE DIETRO CORRESPONSIONE DI 1,50 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE

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