Direzione Agricoltura LINEE GUIDA PER LA TENUTA DEGLI ALBI DEI VIGNETI E PER LA CONDUZIONE DELLE SUPERFICI VITATE ISCRITTE

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1 Direzione Agricoltura LINEE GUIDA PER LA TENUTA DEGLI ALBI DEI VIGNETI E PER LA CONDUZIONE DELLE SUPERFICI VITATE ISCRITTE Aprile

2 INTRODUZIONE A norma delle vigenti disposizioni di legge gli Albi dei vigneti idonei alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata o controllata e garantita (di seguito definiti Albi D.O.), sono di proprietà della Regione. Definire dunque delle linee guida per la gestione degli stessi, tenuto conto che al loro costante aggiornamento sono deputati più Enti o Organizzazioni, pare doveroso anche in relazione ad una certa disomogeneità riscontrata tra i diversi ambiti territoriali in cui è suddivisa la Regione. Detta disomogeneità trova le sue cause, sia nell assenza di linee guida cui si vuole porre rimedio con il presente documento regionale, sia nella genericità con cui alcuni disciplinari di produzione, soprattutto quelli più datati, trattano le norme relative alla viticoltura; non si dimentichi infine che gli Albi D.O. sono divenuti proprietà Regionale solo a seguito dell emanazione del D.M , mentre in precedenza, essendo la loro tenuta di competenza delle Camere di Commercio, un intervento normativo regionale era giuridicamente impossibile. FONTI NORMATIVE Il presente documento (di seguito detto per brevità regolamento ) trova giustificazione nell Accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni sancito nell Atto n del 25 luglio 2002 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, nella Legge 10 febbraio 1992, n. 164 e nel D.M

3 GESTIONE DEGLI ALBI VIGNETI RUOLI 1) Gli Albi sono di proprietà della Regione Piemonte che ha il compito di pubblicare annualmente i dati. Spetta alla Regione Piemonte il ruolo di indirizzo e coordinamento della gestione degli Albi, esercitato nel rispetto del presente regolamento. Per l applicazione e l aggiornamento delle linee guida la Regione si avvale della collaborazione di un gruppo tecnico di lavoro costituito da un funzionario tecnico per ciascuna delle Province piemontesi da nominarsi, a cura della Provincia, tra i dipendenti addetti al settore viticolo; da due funzionari nominati dall Unioncamere Piemonte particolarmente esperti in materia di tenuta degli Albi dei vigneti (di seguito detti per brevità albi ); dal Responsabile del Settore competente per la materia vitivinicola della Regione Piemonte e da due funzionari della Regione Piemonte particolarmente esperti in materia viticola da nominarsi con determinazione del Responsabile della Direzione Agricoltura. Spetta inoltre alla Regione la formazione tecnica del personale ispettivo addetto alla verifica in campo delle superfici da iscrivere o rettificare agli albi. Nel caso in cui sia disposta una revisione generale straordinaria di uno o più Albi la Regione provvede, con proprio provvedimento, a dettare norme specifiche anche in relazione ai soggetti eventualmente delegati all iniziativa. Nella revisione straordinaria gli elementi innovativi che modificano l Albo revisionato non hanno valore retroattivo. 2) Spetta alle Province la gestione degli Albi (iscrizione, cancellazione, rettifica, variazioni di titolarità, contenzioso). Al fine di gestire il contenzioso la Provincia si avvale della collaborazione di una Commissione tecnica formata da un funzionario scelto tra i dipendenti addetti alla gestione degli albi, un funzionario appartenente al Servizio Antisofisticazioni Vinicole dipendente o convenzionato (ex L.R. n. 39/80) e un funzionario nominato dall Organismo incaricato del Piano dei controlli per la D.O. interessata ai sensi del DM ; alle attività svolte dalla Commissione tecnica può prendere parte il conduttore del terreno o suo rappresentante. Spetta inoltre alle Province la formulazione di pareri tecnici in risposta alle richieste presentate dalle aziende, ai sensi della DG.R del 2001, prima della realizzazione di un impianto viticolo (nuovo impianto, reimpianto, sovrainnesto), circa la vocazionalità di siti da adibire ala viticoltura per la produzione di vini a D.O.. Il parere viene fornito alle aziende entro 90 giorni dalla richiesta, con il rilascio dell attestato di idoneità, nel caso di acquisto diritti, o dell autorizzazione al reimpianto, nel caso di utilizzo di un diritto aziendale. Nei provvedimenti deve essere indicato se il sito è ritenuto idoneo all impianto di una determinata D.O..Eventuali giudizi negativi o difformi devono essere motivati. Contro il parere è ammesso il ricorso innanzi alla Commissione tecnica istituita dalla Provincia stessa; avverso la determinazione di detta Commissione è ammesso ricorso per via giurisdizionale. Nel caso in cui i conduttori di superfici agricole richiedano alla Provincia di conoscere, preventivamente alla realizzazione di un impianto viticolo e alla presentazione della relativa pratica, se il sito individuato sia idoneo a tale coltura, la Provincia, entro 180 giorni dalla richiesta, provvede, esperiti i necessari accertamenti e avvalendosi facoltativamente della Commissione tecnica, a comunicare all interessato se il sito è idoneo o non idoneo alla coltivazione della vite e, se idoneo, con quali varietà e per la produzione di quali D.O. 3

4 3) Spetta alle Camere di Commercio previa convenzione con la Regione Piemonte, la tenuta degli albi (aggiornamento, informatizzazione ed elaborazione, pubblicazione). 4) Spetta ai Consorzi volontari di tutela ed alle Organizzazioni professionali agricole di formulare proposte, in nome dei propri associati, volte a migliorare il sistema di funzionamento della gestione e tenuta degli albi. 5) Spetta ai conduttori la presentazione delle richieste di iscrizione, cancellazione, rettifica. Per conduttore si intende colui che procede alla coltivazione del vigneto ad iniziare dalle operazioni di potatura a secco (o invernale) sino alla raccolta della produzione; nel caso in cui, nel predetto lasso di tempo, si verifichino mutamenti di titolarità nella conduzione, gli obblighi previsti dal presente regolamento sono posti a carico del conduttore subentrato. 4

5 ISCRIZIONE DELLE SUPERFICI Sono iscrivibili agli Albi dei vigneti solo le superfici vitate regolarmente impiantate e registrate nello Schedario viticolo che fa parte dell Anagrafe delle aziende agricole del Piemonte. Alla iscrizione è equiparata la rettifica (operazione con la quale si modificano gli elementi essenziali costitutivi dell Albo così come definiti nei singoli disciplinari di produzione, ivi compreso il sovrainnesto). Alla iscrizione è equiparata la variazione di iscrizione da un Albo ad altro Albo. La richiesta di iscrizione, conforme all allegato A (da predisporre), annesso al presente regolamento, va presentata dal conduttore alla Provincia, anche attraverso sistema informativo regionale, secondo una delle seguenti modalità: via ordinaria, dichiarazione di inizio attività. Fase istruttoria. 1) Per via ordinaria, la richiesta di iscrizione va presentata alla Provincia entro il 30 aprile, salvo il caso di nuovo impianto in cui deve essere contestuale alla comunicazione di avvenuto impianto che deve recare in allegato la fattura del materiale di propagazione della vite. La Provincia effettua il controllo tecnico viticolo (sopralluogo) e redige idoneo verbale conforme all allegato B (da predisporre), annesso al presente regolamento, entro il 20 agosto dell anno di entrata in produzione; sono fatti salvi tempi maggiori nel caso insorgano procedimenti di contenzioso. Il sopralluogo da parte della Provincia può essere omesso nel caso di vigneti per i quali la Provincia possegga già elementi di conoscenza sufficienti per l iscrizione all Albo richiesto; in tal caso il Verbale conforme all allegato B è compilato d ufficio Avverso le determinazioni risultanti dal verbale di sopralluogo, il conduttore, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento, può proporre richiesta di riesame alla Provincia che, entro 30 giorni dalla richiesta, procede ad un nuovo sopralluogo avvalendosi della Commissione tecnica. Avverso le determinazioni della Commissione tecnica è ammesso ricorso per via giurisdizionale. 2) In alternativa alla modalità di cui al precedente punto 1, l iscrizione delle superfici può avvenire mediante una Dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell articolo 19 della Legge , n. 241 da presentare alla Provincia, unitamente alla richiesta di iscrizione: se presentata entro il 30 giugno essa esplica i suoi effetti a decorrere dalla successiva vendemmia. A tale dichiarazione deve essere allegata una perizia asseverata redatta da un professionista che abbia partecipato, con esito favorevole, ad uno dei corsi di formazione indetti dalla Regione; tale perizia asseverata deve contenere almeno le informazioni e le dichiarazioni di cui all allegato C (da predisporre) annesso al presente regolamento. La Provincia esercita un controllo, sistematico o a campione (almeno il 10%), per verificare la rispondenza di quanto risultante dalla perizia asseverata; ove accerti la difformità di quanto dichiarato, ovvero ove accerti la non sussistenza delle condizioni agronomiche utili ai fini della iscrizione del vigneto all Albo, procede alla cancellazione dello stesso con le procedure indicate nel precedente punto 1. Di tali cancellazioni è data comunicazione immediata alla Regione Piemonte. Conclusione del procedimento. La conclusione del procedimento avviene: 1) in caso di parere favorevole, mediante inoltro alla Camera di commercio, da parte della Provincia, del provvedimento col quale si autorizza l iscrizione o la rettifica delle superfici all Albo entro il 31 agosto. La Camera di Commercio provvede all iscrizione all Albo entro il termine utile ai fini della rivendicazione della DOC. 2) in caso di parere non favorevole, mediante comunicazione al conduttore dell esito del sopralluogo da parte della Provincia. A norma dell art. 3 della Legge n. 241/1990 il provvedimento deve essere motivato e devono essere indicati i termini e l autorità cui è possibile ricorrere. 5

6 CANCELLAZIONE DELLE SUPERFICI Fatta salva ogni altra disposizione in materia di cancellazione delle superfici vitate dall Albo dei vigneti, la Provincia, anche su segnalazione degli organi preposti alla vigilanza, deve procedere alla cancellazione delle superfici vitate dall Albo dei vigneti quando sia accertato che non sono più esistenti o sono venute meno le condizioni di iscrivibilità all Albo stesso, anche a seguito della intervenuta modificazione dei Disciplinari di produzione. Avverso le determinazioni risultanti dal verbale di sopralluogo col quale si dispone la cancellazione, il conduttore può proporre richiesta di riesame alla Provincia che, entro 30 giorni dalla richiesta, procede ad un nuovo sopralluogo avvalendosi della Commissione tecnica. Avverso le determinazioni della Commissione tecnica è ammesso ricorso per via giurisdizionale. VARIAZIONE DI TITOLARITA La richiesta di variazione della titolarità dell unità vitata già iscritta all Albo deve essere presentata alla Provincia dal conduttore attraverso sistema informativo regionale e previo aggiornamento del fascicolo aziendale presente su Anagrafe regionale (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell art. 47 della Legge , n. 445).La richiesta va presentata entro 30 gg dal verificarsi dell evento (accordo Stato Regioni del ). La Provincia comunica alla Camera di Commercio gli elementi necessari per l aggiornamento all Albo dei vigneti in tempo utile per la prima rivendicazione della denominazione di origine da parte del conduttore richiedente. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO La Regione indice periodicamente corsi di formazione rivolti ai tecnici addetti alla verifica in campo delle superfici da iscrivere o rettificare agli albi. Le iniziative formative saranno aperte anche ai tecnici impegnati nei Piani controlli della produzione dei vini VQPRD ai sensi del DM Per la realizzazione dei corsi la Regione può avvalersi della collaborazione di soggetti di comprovata esperienza, prevalentemente scelti tra coloro che svolgono ruoli di docenza presso le università o gli istituti agrari.. I corsi di formazione devono concludersi con esame dei partecipanti. OBBLIGHI DEI CONDUTTORI Il conduttore ha l obbligo di comunicare alla Provincia ogni variazione relativa ai sesti di impianto e alle forme di allevamento che vengano apportate dopo l iscrizione del vigneto all Albo; ha inoltre l obbligo di comunicare la moria di piante quando si determini una riduzione del numero dei ceppi uguale o superiore al 10% rispetto a quelli indicati nell Albo. Restano immutati gli obblighi derivanti dall applicazione di norme adottate in materia di lotta alle fitopatologie della vite. Restano immutati gli obblighi di dichiarazione previsti dalla vigente normativa in materia di impianto e reimpianto delle superfici vitate. Il ripristino dei ceppi periti o la sostituzione di ceppi o l infittimento del vigneto devono essere comunicati alla Provincia quando l operazione interessi oltre il 10% dei ceppi calcolato sul numero di piante indicate nell albo riferite all unità vitata interessata. OBBLIGHI DEI PROPRIETARI I proprietari dei fondi su cui insista una superficie vitata iscritta all Albo devono comunicare alla Provincia, ove si verifichi, l abbandono del vigneto. I vigneti abbandonati devono essere cancellati dall Albo. Restano immutati gli obblighi derivanti dall applicazione di norme adottate in materia di lotta alle fitopatologie della vite. 6

7 RESE DEI VIGNETI Per resa agronomica si intende la quantità di uva, fissata nei singoli disciplinari di produzione, che ha diritto ad essere rivendicata a D.O., per ogni singola unità vitata. Ferma restando la resa agronomica prevista nei singoli disciplinari di produzione, per il vigneto nel quali si verifichi una riduzione del numero dei ceppi uguale o superiore al 10% rispetto a quelli posti a dimora all atto dell impianto la resa deve essere ridotta proporzionalmente al numero dei ceppi mancanti; tale riduzione non comporta riduzioni della superficie iscritta anche ai fini dell esercizio del diritto di reimpianto. La resa agronomica prevista nel disciplinare di produzione si presume raggiungibile per i vigneti di età uguale o inferiore ad anni 50; oltre i 50 anni la resa agronomica rivendicabile, detta resa ridotta, non può essere superiore al 80 % di quella indicata nel relativo Disciplinare di produzione. Tuttavia, con le stesse modalità previste nel capitolo Iscrizione delle superfici, il vigneto ultracinquantennale può permanere iscritto agli Albi con resa agronomica diversa da quanto precedentemente stabilito, ma comunque non superiore a quella prevista nel disciplinare di produzione; spetta alla Provincia la determinazione dei tempi e delle rese del vigneto ultracinquantennale per il quale il conduttore abbia presentato istanza con le modalità previste nel capitolo Iscrizione delle superfici. Le disposizioni saranno a valere dal 1 gennaio Per i vigneti abbandonati, ove il conduttore intraprenda un attività volta al ricupero produttivo, la Provincia può stabilire, per il periodo necessario a raggiungere il pieno ricupero, rese produttive inferiori a quella prevista dal disciplinare. RESE DEI VIGNETI A SEGUITO DI CALAMITA NATURALI In ragione di fenomeni naturali climatici avversi la resa agronomica dei vigneti può essere diminuita su proposta del Comune interessato (ex art. 4 L.R. n. 17/1999). A tal fine il Comune, avvalendosi della competente Commissione per l Agricoltura, informa la Provincia dell avvenuta manifestazione dei fenomeni climatici avversi indicando i siti interessati dagli eventi; la Provincia procede ad una delimitazione della zona proponendo altresì una percentuale di riduzione della resa agronomica. La segnalazione degli eventi che possono aver determinato una riduzione delle rese può provenire al Comune, oltre che dai produttori, anche da Enti, Associazioni, Consorzi di tutela, Organismi privati che operano nel settore vitivinicolo: il Comune ha l obbligo di segnalare la situazione alla Provincia, previa deliberazione della Commissione consultiva Agricoltura. La riduzione della resa agronomica e la definitiva delimitazione della zona interessata viene adottata con determinazione regionale (ex art. 6 L.R. n. 17/1999). Nella determinazione regionale viene specificata quale è la resa rivendicabile (espressa in chilogrammi / ettaro) in ciascuna delle aree delimitate; analogamente a quanto prescritto nei singoli disciplinari di produzione per vini a D.O., detta resa è rivendicabile a condizione che la produzione non superi del 20% quella fissata nel provvedimento regionale. Contro le decisioni assunte con determinazione regionale i conduttori dei vigneti inclusi nella zona delimitata possono presentare comunicazione, per ottenere il riconoscimento di un aumento di resa, alla Provincia competente per territorio utilizzando il modulo allegato alla presente con la lettera D (da predisporre); il conduttore dei vigneti non può dar corso alle operazioni di vendemmia nei vigneti oggetto del ricorso prima che siano trascorsi sette giorni dall inoltro, per posta raccomandata o altro sistema di corrispondenza che comprovi l avvenuta ricezione da parte della Provincia, del ricorso stesso. La Provincia effettua controlli, sistematici o a campione, per verificare la rispondenza dei dati forniti dai conduttori nelle comunicazioni presentate; a tal fine, senza oneri per la Regione, può avvalersi della collaborazione dei Consorzi volontari di tutela che, tuttavia, possono agire solo nei confronti dei propri affiliati. 7

8 ANNO DI IMPIANTO E RESE DEI VIGNETI GIOVANI L anno di impianto da indicare nell Albo D.O. è quello del 31 luglio in cui le viti, poste a dimora, hanno vegetato per la prima volta. Salvo diversa prescrizione stabilita nei singoli disciplinari di produzione, i vigneti giovani si presumono improduttivi nelle prime due vendemmie successive all anno di impianto come indicato nell Albo D.O.; in caso contrario il loro raccolto può essere destinato alla produzione di vino da tavola. Nella terza vendemmia la resa agronomica rivendicabile, detta resa ridotta, non può essere superiore al 70 % di quella indicata nel relativo Disciplinare di produzione; un eventuale supero, calcolato nella misura massima del 20% sulla resa ridotta è ammesso, ma senza diritto alla denominazione di origine; oltrepassata tale soglia nessun quantitativo raccolto ha diritto alla denominazione di origine. La Provincia, tenuto conto degli elementi che caratterizzano l impianto e delle condizioni in cui questo è stato realizzato, può stabilire rese inferiori a quelle sopra indicate per il terzo, il quarto e il quinto anno. 8

9 Regione Piemonte Ufficio Politiche di controllo e certificazione della qualità DISPOSIZIONI TECNICHE TERRITORIO VITICOLO REGIONALE Il territorio della Regione Piemonte viene distinto, ai fini dell applicazione delle norme riguardanti la viticoltura di qualità, avuto riguardo ai disciplinari di produzione per vini a D.O., in tre macro aree: 1. il sistema detto Prealpino che comprende le aree delimitate per i seguenti vini a D.O.: a. Gattinara, b. Ghemme, c. Boca, d. Bramaterra, e. Canavese, f. Carema, g. Colline Novaresi, h. Colline Saluzzesi, i. Coste della Sesia, j. Erbaluce di Caluso o Caluso, k. Fara, l. Lessona, m. Pinerolese, n. Sizzano, o. Valsusa. 2. il sistema detto Mediano che comprende le aree delimitate per i seguenti vini a D.O.: a. Collina Torinese, b. Freisa di Chieri. 3. il sistema detto Bacino del mare (così denominato in quanto afferente al complesso sedimentario marino conosciuto come Bacino terziario Piemontese ) che comprende le restanti aree delimitate per vini a D.O. Le disposizioni regionali tecniche riguardanti la viticoltura vengono definite per ciascuna delle macro aree sopra descritte. 9

10 SISTEMA BACINO DEL MARE CONDIZIONI COLTURALI SISTEMI DI ALLEVAMENTO Fatte salve e ritenute prevalenti le diverse disposizioni contenute nei singoli disciplinari di produzione, costituisce sistema di allevamento tradizionale la controspalliera, con vegetazione assurgente e con ceppo allevato ad altezza non superiore a cm 70 dal suolo. I sistemi di allevamento con vegetazione ritombante non sono tradizionali. SISTEMI DI POTATURA INVERNALE Fatte salve e ritenute prevalenti le disposizioni più dettagliate contenute nei singoli disciplinari di produzione, sono sistemi di potatura tradizionali, riconosciuti ai fini dell iscrizione delle superfici negli Albi e del mantenimento di detta iscrizione, per tutti i disciplinari delle D.O.C e D.O.C.G. regionali ricadenti nel sistema Bacino del mare : 1. il Guyot semplice: presenta un capo a legno (sperone) e un capo a frutto con un numero complessivo massimo di quattordici gemme per ceppo. La vegetazione è assurgente. (Sistema di potatura misto). (Sistema di potatura consigliato dalla Regione). 2. il cordone speronato: è costituito da un tralcio di legno vecchio ancorato orizzontalmente al primo filo della spalliera sul quale sono presenti speroni che, complessivamente, portano al massimo dodici gemme per ceppo. La vegetazione è assurgente. (Sistema di potatura corto). 3. l archetto (sistema di potatura riconducibile al Guyot detto anche taragna ): ogni ceppo (che nel sistema a taragna si divide in due branche) conta uno o due capi a legno aventi, al massimo, due gemme cadauno, e uno o due capi a frutto con un numero massimo di dodici gemme. La vegetazione è assurgente. (Sistema di potatura misto). (Sistema di potatura ammesso dalla Regione esclusivamente per le D.O. con vitigno Freisa N.). Costituisce sistema di potatura, utile ai fini dell iscrizione delle superfici negli Albi e per il mantenimento di detta iscrizione, per i disciplinari delle D.O.C. nei quali espressamente si elencano sistemi di potatura lunghi, corti e misti, oltre a quelli tradizionali descritti in precedenza: 1. il cordone speronato tipo Casarsa: ogni ceppo presenta al massimo sei speroni che, complessivamente, portano al massimo ventiquattro gemme. La vegetazione è ritombante. Utilizzando questo sistema di potatura l altezza del ceppo è superiore a cm 70 da terra. (Sistema di potatura lungo). Nei vigneti condotti con questo sistema di potatura non è ammesso l impianto con viti accoppiate. (Sistema sconsigliato dalla Regione Piemonte). DENSITA DI IMPIANTO Fatte salve e ritenute prevalenti le disposizioni più dettagliate contenute nei singoli disciplinari di produzione, ai fini dell iscrizione delle superfici negli Albi e del mantenimento di detta iscrizione, la densità di impianto non deve essere inferiore a 4000 ceppi per ettaro. Il calcolo della densità di impianto si esegue utilizzando come dato base la superficie al lordo delle superfici di servizio nella misura in cui tali superfici concorrono al calcolo delle rese agronomiche rivendicabili. FORZATURE Fatte salve e ritenute prevalenti le disposizioni più dettagliate contenute nei singoli disciplinari di produzione, sono ritenute pratiche di forzatura: 1. la potatura invernale eseguita in modo difforme da quanto stabilito nel presente Regolamento. Si intende comunque forzato il vigneto che presenti una carica di gemme 10

11 superiore a per ettaro. (La Regione consiglia una carica gemmaria ad ettaro compresa tra e in relazione al tipo di vitigno coltivato) 2. l omessa operazione di diradamento dei grappoli in presenza di annate eccezionalmente produttive; il diradamento deve avvenire prima che abbia termine la fase fenologica dell invaiatura. In ogni caso si considera non accertata, né accertabile, la resa massima del vigneto (resa agronomica) per quelle unità vitate in cui il conduttore non abbia proceduto alla vendemmia: in tal caso la denominazione di origine non può essere riconosciuta per le unità vitate interessate; per vendemmia si intende la completa asportazione dell uva giunta a maturazione sana e mercantile. 3. l irrigazione, ad eccezione dell irrigazione di soccorso. Per irrigazione di soccorso si intende l apporto di acqua al vigneto, con sistemi diversi dall irrigazione a pioggia, attuati con l ausilio di mezzi meccanici semoventi, annualmente autorizzato con provvedimento della Regione che fissa altresì la data ultima entro cui tale pratica può essere eseguita; la Regione può autorizzare l irrigazione di soccorso solo per le aree in cui si manifesti una persistente siccità tale da compromettere il buon sviluppo fisiologico del vigneto e la buona maturazione dell uva. E sempre consentita l irrigazione di soccorso, anche in difetto dell autorizzazione Regionale, dei vigneti nei primi tre anni dall impianto. 4. l incisione o decorticazione anulare: operazione con la quale si asporta dalla base del capo a frutto o da quella dei singoli germogli fruttiferi un anello di corteccia senza intaccare l alburno. CONDIZIONI AMBIENTALI NATURA DEI SUOLI Per i disciplinari di produzione ove è richiesta una particolare natura del suolo, relativamente alla sua struttura e composizione, la Provincia può richiedere che, a corredo della domanda di iscrizione, sia presentato un certificato relativo all analisi del terreno eseguita da un laboratorio particolarmente competente in materia. Per i disciplinari di produzione ove non sono specificate le caratteristiche del suolo la Regione Piemonte consiglia terreni di natura calcareo argillosa o calcareo silicea - argillosa, comunque di medio impasto. GIACITURA La giacitura di un terreno è determinata dal valore percentuale della sua pendenza: con pendenza uguale o inferiore al 5% il terreno è considerato pianeggiante ed inidoneo all iscrizione agli Albi D.O.; con pendenza compresa tra 5,01% e 7% il terreno è considerato declive ed è ammessa la viticoltura; oltre tale valore è ritenuto collinare (o montuoso) e idoneo all iscrizione agli Albi D.O.; la Regione Piemonte consiglia di insediare la viticoltura in terreni collinari o montuosi. Il valore della pendenza è calcolato mediamente tra il valore della parte sommitale del terreno e quella inferiore: la misurazione di quest ultima deve essere rilevata nel punto in cui permane una condizione di pendenza; ove l appezzamento si estenda in un area con valore di pendenza inferiore al 5% quest ultima non può essere considerata utile, né ai fini del conteggio del valore della pendenza, né ai fini dell iscrizione agli Albi a D.O. Sono sempre considerati idonei, sotto il profilo della giacitura, i terreni oggetto di sistemazione a terrazze e ciglioni. La giacitura in altopiano è ritenuta idonea ai fini dell iscrizione agli Albi D.O., anche in difetto delle condizioni di giacitura, a condizione che l altopiano costituisca la parte sommitale non concava di una collina (o sistema collinare) o porzione di fianco collinare e che non si trovi in posizione ombreggiata; la Provincia, in caso di impianti di nuova costituzione, può subordinare l iscrizione negli Albi D.O. alla preventiva esecuzione di opere di drenaggio e sistemazione dei terreni. 11

12 I terreni di fondovalle sono sempre considerati inidonei ai fini dell iscrizione negli Albi D.O.. Per fondovalle si intende la fascia di terreno, posta alla convergenza dei pendii che, pur avendo una giacitura idonea come precedentemente descritto, si colloca ad una distanza, calcolata su mappa catastale dal punto di convergenza dei pendii, uguale o inferiore a: 1. metri 20 se il versante è in esposizione compresa tra 120 SE e 270 O; 2. metri 50 altrove, fermi restando i limiti indicati nel capitolo intitolato Esposizione. Se nella parte infima della convergenza dei pendii è presente il letto di un fiume o di un torrente, le distanze precedentemente indicate devono essere calcolate dalla sponda corrispondente del fiume o torrente. Sono sempre considerati inidonei i terreni umidi caratterizzati dalla presenza di sorgive o di ristagni d acqua. Le disposizioni regolamentari qui contemplate devono comunque tenere in considerazione, ritenendoli prevalenti, gli eventuali limiti altimetrici previsti nei singoli disciplinari di produzione. ESPOSIZIONE L esposizione solare di un terreno deve essere calcolata con bussola magnetica o sistemi G.P.S.. Ferme restando le disposizioni contenute nei singoli disciplinari di produzione volte a garantire che l esposizione consenta una maturazione tale da raggiungere il titolo alcolometrico volumico minimo naturale previsto nei disciplinari stessi, per i vigneti impiantati con varietà di colore bianco è ritenuta inidonea l esposizione dei terreni non soleggiati compresa tra 320 NO e 40 NE; per i vigneti impiantati con varietà di altro colore è ritenuta inidonea l esposizione dei terreni non soleggiati compresa tra 320 NO e 70 NE. Tuttavia, se la quota altimetrica media a cui si colloca il vigneto è superiore a m 500 s.l.m., è ritenuta inidonea l esposizione dei terreni non soleggiati compresa tra 270 O e 90 E. Per i vigneti di nuovo impianto le Province possono prescrivere che i filari siano costituiti con un preciso orientamento, tale da assicurare la migliore esposizione solare, avuto riguardo alla prevenzione dei fenomeni che possono determinare il dissesto idrogeologico. 12

13 CLASSAZIONE DEI TERRENI Con riferimento alla particella catastale, nel rispetto del principio di prevalenza dell appezzamento, saranno attribuibili i seguenti punteggi: giacitura: se compresa tra 5% e 7%... Punti 1 se compresa tra 7% e 9% o in altopiano Punti 2 se maggiore dell 9% o su terrazze o ciglioni.. Punti 3 esposizione: se compresa tra 160 SE e 250 SO... Punti 3 se compresa tra 70 NE e 160 SE Punti 2 se compresa tra 250 SO e 320 NO... Punti 2 se compresa tra 40 NE e 70 NE....Punti 0 Ove si totalizzino punti 6 o 5 il terreno è di 1 classe; ove si totalizzino punti 4 o 3 il terreno è di 2 classe; ove si totalizzino punti inferiori a 3 il terreno è di 3 classe. I terreni: di 1 classe sono altamente vocati alla viticoltura ed idonei per qualsiasi D.O. con eventuali menzioni geografiche aggiuntive; di 2 classe sono vocati alla viticoltura ed idonei per qualsiasi D.O. con eventuali menzioni geografiche aggiuntive se approvato dalla Provincia; di 3 classe sono scarsamente vocati alla viticoltura, idonei per le D.O. dette di ricaduta se approvato dalla Provincia. CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI Con riferimento all impianto viticolo se in essere, o all assoggettamento alle prescrizioni previste nelle presenti Linee guida nel caso di impianti da realizzare, saranno attribuiti i seguenti punteggi: sistema di allevamento: se è adottato e mantenuto un sistema di allevamento scelto tra quelli consigliati dalla Regione : 1 punto; densità di impianto: se l impianto è costituito con materiale di propagazione di categoria certificata e se la densità è maggiore del 10% rispetto a quella indicata nel disciplinare di produzione o, in assenza di tale prescrizione, di quella fissata nelle presenti Linee guida: 1 punto; per i vigneti esistenti tale punteggio è comunque assegnato se la densità di impianto in essere è quella prevista dal disciplinare di produzione o, in assenza di tale prescrizione, di quella fissata nelle presenti Linee guida; sistema di potatura invernale (anche con riferimento alla carica di gemme per ettaro consigliata dalla Regione): se adottato e mantenuto tra quello/i consigliati dalla Regione: 1 punto. Ove si totalizzino 3 punti il vigneto è di categoria A; ove si totalizzino 2 punti il vigneto è di categoria B; ove si totalizzi 1 punto il vigneto è di categoria C; ove si totalizzino 0 punti il vigneto è di categoria Z. L utilizzo di eventuali menzioni geografiche aggiuntive previste nel disciplinare D.O. è riservato ai vigneti di categoria A e B. Nel caso si concretizzino politiche di sostegno alla viticoltura di qualità la classazione dei terreni e la classificazione degli impianti possono essere utilizzati come parametri nella formazione delle graduatorie. 13

14 SISTEMA PREALPINO CONDIZIONI COLTURALI SISTEMI DI ALLEVAMENTO Fatte salve e ritenute prevalenti le diverse disposizioni contenute nei singoli disciplinari di produzione, costituiscono sistemi di allevamento tradizionale: 1. la controspalliera, con vegetazione assurgente e con ceppo allevato ad altezza non superiore a cm 90 dal suolo. 2. la pergola nelle sue varianti (sistema consigliato dalla Regione Piemonte per le D.O. Carema, Erbaluce di Caluso o Caluso, Canavese). SISTEMI DI POTATURA INVERNALE Fatte salve e ritenute prevalenti le disposizioni più dettagliate contenute nei singoli disciplinari di produzione, sono sistemi di potatura tradizionali, riconosciuti ai fini dell iscrizione delle superfici negli Albi e del mantenimento di detta iscrizione, per tutti i disciplinari delle D.O.C e D.O.C.G. regionali ricadenti nel sistema Prealpino : 1. il Guyot semplice: presenta un capo a legno (sperone) e un capo a frutto con un numero complessivo massimo di quattordici gemme per ceppo. La vegetazione è assurgente. (Sistema di potatura misto). (Sistema di potatura consigliato dalla Regione). 2. il cordone speronato: è costituito da un tralcio di legno vecchio ancorato orizzontalmente al primo filo della spalliera sul quale sono presenti speroni che, complessivamente, portano al massimo dodici gemme per ceppo. La vegetazione è assurgente. (Sistema di potatura corto). 3. nel sistema di allevamento è costituito dalla pergola con vegetazione a tetto o ritombante l altezza del ceppo da terra è superiore a cm 70. La conservazione dei sistemi di potatura tradizionali, così come definiti dalle Province competenti per territorio, è consigliata dalla Regione Piemonte in particolar modo per le D.O. Carema, Erbaluce di Caluso o Caluso, Canavese. (Sistema di potatura lungo). DENSITA DI IMPIANTO Fatte salve e ritenute prevalenti le disposizioni più dettagliate contenute nei singoli disciplinari di produzione, ai fini dell iscrizione delle superfici negli Albi e del mantenimento di detta iscrizione, la densità di impianto non deve essere inferiore a: ceppi per ettaro se il sistema di allevamento prevede una vegetazione assurgente; 2. il numero di ceppi per ettaro, se il sistema di allevamento prevede una vegetazione non assurgente, è fissato dalla Provincia competente per territorio secondo le tradizioni locali; la Regione Piemonte consiglia una densità di impianto non inferiore a 1250 ceppi per ettaro. Il calcolo della densità di impianto si esegue utilizzando come dato base la superficie al lordo delle superfici di servizio nella misura in cui tali superfici concorrono al calcolo delle rese agronomiche rivendicabili. 14

15 FORZATURE Fatte salve e ritenute prevalenti le disposizioni più dettagliate contenute nei singoli disciplinari di produzione, sono ritenute pratiche di forzatura: 1. la potatura invernale eseguita in modo difforme da quanto stabilito nel presente Regolamento. Si intende comunque forzato il vigneto che presenti una carica di gemme superiore a per ettaro se la forma di allevamento prevede la vegetazione assurgente e per ettaro se la forma di allevamento prevede la vegetazione non assurgente. (La Regione consiglia una carica gemmaria ad ettaro che, in relazione al tipo di vitigno coltivato, sia compresa tra e gemme con forma di allevamento assurgente e tra e gemme con forma di allevamento non assurgente). 2. l omessa operazione di diradamento dei grappoli in presenza di annate eccezionalmente produttive; il diradamento deve avvenire prima che abbia termine la fase fenologica dell invaiatura. In ogni caso si considera non accertata, né accertabile, la resa massima del vigneto (resa agronomica) per quelle unità vitate in cui il conduttore non abbia proceduto alla vendemmia: in tal caso la denominazione di origine non può essere riconosciuta per le unità vitate interessate; per vendemmia si intende la completa asportazione dell uva giunta a maturazione sana e mercantile. 3. l irrigazione, ad eccezione dell irrigazione di soccorso. Per irrigazione di soccorso si intende l apporto di acqua al vigneto, con sistemi diversi dall irrigazione a pioggia e dall irrigazione con impianti fissi interrati, annualmente autorizzato con provvedimento della Regione che fissa altresì la data ultima entro cui tale pratica può essere eseguita; la Regione può autorizzare l irrigazione di soccorso solo per le aree in cui si manifesti una persistente siccità tale da compromettere il buon sviluppo fisiologico del vigneto e la buona maturazione dell uva. E sempre consentita l irrigazione di soccorso dei vigneti nei primi tre anni dall impianto. 4. l incisione o decorticazione anulare: operazione con la quale si asporta dalla base del capo a frutto o da quella dei singoli germogli fruttiferi un anello di corteccia senza intaccare l alburno. CONDIZIONI AMBIENTALI NATURA DEI SUOLI Per i disciplinari di produzione ove è richiesta una particolare natura del suolo, relativamente alla sua struttura e composizione, la Provincia può richiedere che, a corredo della domanda di iscrizione, sia presentato un certificato relativo all analisi del terreno eseguita da un laboratorio particolarmente competente in materia. Per i disciplinari di produzione ove non sono specificate le caratteristiche del suolo la Regione Piemonte consiglia terreni di natura calcareo argillosa o calcareo silicea - argillosa, escludendo comunque i terreni argillosi e quelli organici; ove presenti sono consigliati anche i terreni di tipo morenico di scarsa coesione. GIACITURA La giacitura di un terreno è determinata dal valore percentuale della sua pendenza: con pendenza uguale o inferiore al 3% il terreno è considerato pianeggiante ed inidoneo all iscrizione agli Albi D.O.; oltre tale valore è ritenuto collinare (o montuoso) e idoneo all iscrizione agli Albi D.O.; tuttavia la presente disposizione non si applica per le seguenti D.O.: Caluso, Pinerolese e Valsusa. Il valore della pendenza è calcolato mediamente tra il valore della parte sommitale del terreno e quella inferiore: la misurazione di quest ultima deve essere rilevata nel punto in cui permane una 15

16 condizione di pendenza; ove l appezzamento si estenda in un area con valore di pendenza inferiore a 3% quest ultima non può essere considerata utile, né ai fini del conteggio del valore della pendenza, né ai fini dell iscrizione agli Albi a D.O.. Sono sempre considerati idonei, sotto il profilo della giacitura, i terreni oggetto di sistemazione a terrazze e ciglioni. La giacitura in altopiano è ritenuta idonea ai fini dell iscrizione agli Albi D.O., anche in difetto delle condizioni di giacitura, a condizione che l altopiano costituisca la parte sommitale non concava di una collina/monte o porzione di fianco collinare/montuoso e che non si trovi in posizione ombreggiata; la Provincia, in caso di impianti di nuova costituzione, può subordinare l iscrizione negli Albi D.O. alla preventiva esecuzione di opere di drenaggio e sistemazione dei terreni, compresa la tradizionale pratica della baulatura. I terreni di fondovalle sono sempre considerati inidonei ai fini dell iscrizione negli Albi D.O.. Per fondovalle si intende la fascia di terreno, posta alla convergenza dei pendii che, pur avendo una giacitura idonea come precedentemente descritto, si colloca ad una distanza uguale o inferiore a m 20, calcolati sulla mappa catastale dal punto di convergenza dei pendii; se nella parte infima è presente il letto di un fiume o di un torrente la distanza deve essere calcolata dalla sponda corrispondente del fiume o torrente; tuttavia la presente disposizione non si applica per le seguenti D.O.: Caluso, Pinerolese e Valsusa. Sono sempre considerati inidonei i terreni umidi caratterizzati dalla presenza di sorgive o di ristagni d acqua. Le disposizioni regolamentari qui contemplate devono comunque tenere in considerazione, ritenendoli prevalenti, gli eventuali limiti altimetrici previsti nei singoli disciplinari di produzione. ESPOSIZIONE L esposizione solare di un terreno deve essere calcolata con bussola magnetica o sistemi G.P.S.. Ferme restando le disposizioni contenute nei singoli disciplinari di produzione volte a garantire che l esposizione consenta una maturazione tale da raggiungere il titolo alcolometrico volumico minimo naturale ivi previsto, è ritenuta inidonea l esposizione dei terreni non soleggiati compresa tra 320 NO e 70 SE. Tuttavia per le D.O. Boca e Sizzano l esposizione dei terreni è inidonea se compresa tra 271 NO e 120 SE. Per i vigneti di nuovo impianto le Province possono prescrivere che i filari siano costituiti con un preciso orientamento, tale da assicurare la migliore esposizione solare, avuto riguardo alla prevenzione dei fenomeni che possono determinare il dissesto idrogeologico. 16

17 CLASSAZIONE DEI TERRENI Con riferimento alla particella catastale, nel rispetto del principio di prevalenza dell appezzamento, saranno attribuibili i seguenti punteggi: giacitura: se compresa tra 3% e 5% o su grave... Punti 1 se compresa tra 5% e 7% o in altopiano Punti 2 se maggiore dell 7% o su terrazze o ciglioni.. Punti 3 esposizione: se compresa tra 160 SE e 250 SO... Punti 3 se compresa tra 70 SE e 160 SE.. Punti 2 se compresa tra 250 SO e 320 NO... Punti 2 Ove si totalizzino punti 6 il terreno è di 1 classe; ove si totalizzino punti 5 o 4 il terreno è di 2 classe; ove si totalizzino punti 3 il terreno è di 3 classe. I terreni: di 1 classe sono altamente vocati alla viticoltura ed idonei per qualsiasi D.O. con eventuali menzioni geografiche aggiuntive; di 2 classe sono vocati alla viticoltura ed idonei per qualsiasi D.O.; di 3 classe sono scarsamente vocati alla viticoltura, idonei per le D.O. dette di ricaduta se approvato dalla Provincia. CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI Con riferimento all impianto viticolo se in essere, o all assoggettamento alle prescrizioni previste nelle presenti Linee guida nel caso di impianti da realizzare, saranno attribuiti i seguenti punteggi: sistema di allevamento: se è adottato e mantenuto un sistema di allevamento scelto tra quelli consigliati dalla Regione : 1 punto; densità di impianto: se l impianto è costituito con materiale di propagazione di categoria certificata e se la densità è maggiore del 10% rispetto a quella indicata nel disciplinare di produzione o, in assenza di tale prescrizione, di quella fissata nelle presenti Linee guida: 1 punto; per i vigneti esistenti tale punteggio è comunque assegnato se la densità di impianto in essere è quella prevista dal disciplinare di produzione o, in assenza di tale prescrizione, di quella fissata nelle presenti Linee guida; sistema di potatura invernale (anche con riferimento alla carica di gemme per ettaro consigliata dalla Regione): se adottato e mantenuto tra quello/i consigliati dalla Regione: 1 punto. Ove si totalizzino 3 punti il vigneto è di categoria A; ove si totalizzino 2 punti il vigneto è di categoria B; ove si totalizzi 1 punto il vigneto è di categoria C; ove si totalizzino 0 punti il vigneto è di categoria Z. L utilizzo di eventuali menzioni geografiche aggiuntive previste nel disciplinare D.O. è riservato ai vigneti di categoria A e B. Nel caso si concretizzino politiche di sostegno alla viticoltura di qualità la classazione dei terreni e la classificazione degli impianti possono essere utilizzati come parametri nella formazione delle graduatorie. 17

18 SISTEMA MEDIANO CONDIZIONI COLTURALI SISTEMI DI ALLEVAMENTO Fatte salve e ritenute prevalenti le diverse disposizioni contenute nei singoli disciplinari di produzione, costituiscono sistemi di allevamento tradizionale la controspalliera, con vegetazione assurgente e con ceppo allevato ad altezza non superiore a cm 80 dal suolo. I sistemi di allevamento con vegetazione ritombante non sono tradizionali. SISTEMI DI POTATURA INVERNALE Fatte salve e ritenute prevalenti le disposizioni più dettagliate contenute nei singoli disciplinari di produzione, sono sistemi di potatura tradizionali, riconosciuti ai fini dell iscrizione delle superfici negli Albi e del mantenimento di detta iscrizione, per tutti i disciplinari delle D.O.C e D.O.C.G. regionali ricadenti nel sistema Mediano : 1. il Guyot semplice: presenta un capo a legno (sperone) e un capo a frutto con un numero complessivo massimo di quattordici gemme per ceppo. La vegetazione è assurgente. (Sistema di potatura misto). (Sistema di potatura consigliato dalla Regione). 2. la taragna (sistema di potatura riconducibile al Guyot ): ogni ceppo si divide in due branche ed ognuna conta uno o due capi a legno aventi, al massimo, due gemme cadauno, e un capo a frutto con un numero massimo di dodici gemme. La vegetazione è assurgente. (Sistema di potatura misto). (Sistema di potatura ammesso dalla Regione esclusivamente per le D.O. con vitigno Freisa N.). 3. l archetto (sistema di potatura riconducibile al Guyot ): ogni ceppo conta uno o due capi a legno aventi, al massimo, due gemme cadauno, e uno o due capi a frutto (in relazione al tipo di vitigno coltivato, con particolare riferimento alla fertilità delle gemme basali) con un numero massimo di dieci gemme. La vegetazione è assurgente. (Sistema di potatura misto). (Sistema di potatura consigliato dalla Regione). 4. il cordone speronato: è costituito da un tralcio di legno vecchio ancorato orizzontalmente al primo filo della spalliera sul quale sono presenti speroni che, complessivamente, portano al massimo dodici gemme per ceppo. La vegetazione è assurgente. (Sistema di potatura corto). DENSITA DI IMPIANTO Fatte salve e ritenute prevalenti le disposizioni più dettagliate contenute nei singoli disciplinari di produzione, ai fini dell iscrizione delle superfici negli Albi e del mantenimento di detta iscrizione, la densità di impianto non deve essere inferiore a 3300 ceppi per ettaro. Il calcolo della densità di impianto si esegue utilizzando come dato base la superficie al lordo delle superfici di servizio nella misura in cui tali superfici concorrono al calcolo delle rese agronomiche rivendicabili. FORZATURE Fatte salve e ritenute prevalenti le disposizioni più dettagliate contenute nei singoli disciplinari di produzione, sono ritenute pratiche di forzatura: 1. la potatura invernale eseguita in modo difforme da quanto stabilito nel presente Regolamento. Si intende comunque forzato il vigneto che presenti una carica di gemme superiore a per ettaro. (La Regione consiglia una carica gemmaria ad ettaro che, in relazione al tipo di vitigno coltivato, sia compresa tra e gemme). 18

19 2. l omessa operazione di diradamento dei grappoli in presenza di annate eccezionalmente produttive; il diradamento deve avvenire prima che abbia termine la fase fenologica dell invaiatura. In ogni caso si considera non accertata, né accertabile, la resa massima del vigneto (resa agronomica) per quelle unità vitate in cui il conduttore non abbia proceduto alla vendemmia: in tal caso la denominazione di origine non può essere riconosciuta per le unità vitate interessate; per vendemmia si intende la completa asportazione dell uva giunta a maturazione sana e mercantile. 3. l irrigazione, ad eccezione dell irrigazione di soccorso. Per irrigazione di soccorso si intende l apporto di acqua al vigneto, con sistemi diversi dall irrigazione a pioggia e dall irrigazione con impianti fissi interrati, annualmente autorizzato con provvedimento della Regione che fissa altresì la data ultima entro cui tale pratica può essere eseguita; la Regione può autorizzare l irrigazione di soccorso solo per le aree in cui si manifesti una persistente siccità tale da compromettere il buon sviluppo fisiologico del vigneto e la buona maturazione dell uva. E sempre consentita l irrigazione di soccorso dei vigneti nei primi tre anni dall impianto. 4. l incisione o decorticazione anulare: operazione con la quale si asporta dalla base del capo a frutto o da quella dei singoli germogli fruttiferi un anello di corteccia senza intaccare l alburno. CONDIZIONI AMBIENTALI NATURA DEI SUOLI Per i disciplinari di produzione ove è richiesta una particolare natura del suolo, relativamente alla sua struttura e composizione, la Provincia può richiedere che, a corredo della domanda di iscrizione, sia presentato un certificato relativo all analisi del terreno eseguita da un laboratorio particolarmente competente in materia. Per i disciplinari di produzione ove non sono specificate le caratteristiche del suolo la Regione Piemonte esclude comunque l uso di terreni argillosi e quelli organici. GIACITURA La giacitura di un terreno è determinata dal valore percentuale della sua pendenza: con pendenza uguale o inferiore al 3% il terreno è considerato pianeggiante ed inidoneo all iscrizione agli Albi D.O.; oltre tale valore è ritenuto collinare (o montuoso) e idoneo all iscrizione agli Albi D.O.. Il valore della pendenza è calcolato mediamente tra il valore della parte sommitale del terreno e quella inferiore: la misurazione di quest ultima deve essere rilevata nel punto in cui permane una condizione di pendenza; ove l appezzamento si estenda in un area con valore di pendenza inferiore a 3% quest ultima non può essere considerata utile, né ai fini del conteggio del valore della pendenza, né ai fini dell iscrizione agli Albi a D.O.. Sono sempre considerati idonei, sotto il profilo della giacitura, i terreni oggetto di sistemazione a terrazze e ciglioni. La giacitura in altopiano è ritenuta idonea ai fini dell iscrizione agli Albi D.O., anche in difetto delle condizioni di giacitura, a condizione che l altopiano costituisca la parte sommitale non concava di una collina (o sistema collinare) o porzione di fianco collinare e che non si trovi in posizione ombreggiata; la Provincia, in caso di impianti di nuova costituzione, può subordinare l iscrizione negli Albi D.O. alla preventiva esecuzione di opere di drenaggio e sistemazione dei terreni. I terreni di fondovalle sono sempre considerati inidonei ai fini dell iscrizione negli Albi D.O.. Per fondovalle si intende la fascia di terreno posta alla convergenza dei pendii che, pur avendo una giacitura idonea come precedentemente descritto, si colloca ad una distanza uguale o inferiore a m 19

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