Bollettino Ufficiale Regione del Veneto

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1 Sped. abb. post. 70% DBC. PADOVA REPUBBLICA ITALIANA Bollettino Ufficiale Regione del Veneto Anno XXXVIII - N. 12 Venezia, martedì 6 febbraio 2007 Monselice (Pd), Sette chiesette. La via delle Sette chiesette costituisce un particolarissimo e suggestivo percorso votivo, scandito da sei cappelle e una chiesetta, intitolate ad altrettante basiliche romane, alle quali Papa Paolo V nel 1605 concesse il privilegio dell indulgenza plenaria. Il 14 febbraio, da oltre cento anni, viene impartita a coloro che salgono al Santuario delle Sette chiesette una particolare benedizione di San Valentino a protezione dei bambini contro il mal caduco (l epilessia, conosciuta anche come il male di San Valentino ). (Foto Archivio fotografico Regione del Veneto) SOMMARIO PARTE SECONDA Sezione prima CIRCOLARI n. 1 del 17 gennaio 2007 Artt. 1, 2, 5, legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune... 5 [Urbanistica] DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 1 del 10 gennaio 2007 Modifica attribuzione voti delle Commissioni consiliari permanenti... 8 [Consiglio regionale] n. 2 del 10 gennaio 2007 Modifica attribuzione voti delle Commissioni speciali [Consiglio regionale]

2 2 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 12 del 6 febbraio 2007 DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE EDILIZIA ABITATIVA n. 31 del 23 gennaio 2007 Presa d atto accettazione della nomina da parte del sig. Carlin Filippo a componente supplente del Collegio dei revisori dei conti dell Azienda Territoriale per l Edilizia Residenziale della provincia di Rovigo. L.R. 9 marzo 1995, n. 10, art [Designazioni, elezioni e nomine] DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L AGRICOLTURA n. 882 del 20 dicembre 2006 Ratifica iscrizioni al Registro Regionale dei Tecnici Agricoli - periodo Luglio - Dicembre L.R. n. 32 del Art. 9. Dgr n. 968 del [Agricoltura] DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA n. 399 del 10 novembre 2006 Revoca di contributo per mancata stipula dei contratti tra impresa e consulente o rinuncia al contributo. Conseguente disimpegno somme. Docup Obiettivo 2, Misura 1.5 Servizi alle imprese - Bando [Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)] DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 10 del 17 gennaio 2007 Riconoscimento ex art. 19 L.R. 10/1990 dei corsi per Caposquadra nn. 51 e 52 attivati ex Dgr 1870 del 13/06/2006 a Ente di Formazione CFMEA Centro per la Formazione delle Maestranze Edili ed Affini di Venezia e Provincia (codice Ente 462) [Formazione professionale e lavoro] n. 13 del 18 gennaio 2007 Riconoscimento ex art. 19 L.R. 10/1990 del corso per Caposquadra base n. 51 attivato ex Dgr 1870 del 13/06/2006 a Ente di Formazione CFPME Belluno - Centro Formazione Professionale Maestranze Edili ed Affini (codice Ente 2089) [Formazione professionale e lavoro] n. 14 del 18 gennaio 2007 Riconoscimento ex art. 19 L.R. 10/1990 dei corsi per Caposquadra base n. 51, per Caposquadra avanzato n. 52 e per Capomastro base n. 53 attivati ex Dgr 1870 del 13/06/2006 a Ente di Formazione Centro Edile A. Palladio (codice Ente 1300) [Formazione professionale e lavoro] n. 16 del 24 gennaio 2007 Riconoscimento ex art. 19 L.R. 10/1990 del corso per Caposquadra base n. 51 attivato ex Dgr 1870 del 13/06/2006 a Ente di Formazione CPIPE Centro Provinciale di Istruzione Professionale Edile di Padova (codice Ente 182) [Formazione professionale e lavoro] Sezione seconda DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 145 del 22 dicembre 2006 Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale (Proposta di deliberazione amministrativa n. 70) [Bilancio e contabilità regionale] DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE n del 28 dicembre 2006 [4.1] Interventi da finanziare con la quota di competenza regionale del tributo previsto dalla L. 28 Dicembre 1995, n Annualità Interventi urgenti a tutela della balneabilità...79 [Ambiente e beni ambientali] n del 28 dicembre 2006 [4.9] Comune di Baone (PD). Piano Regolatore Generale - Variante Generale. Approvazione definitiva. Art L.R. 27/6/1985, n [Urbanistica] n del 28 dicembre 2006 [4.9] Comune di Breda di Piave (TV). Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale. denominato Simeon in Variante al Piano Regolatore Generale.. Art. 5 L.R. 23/1999Approvazione definitiva - Art L.R , n [Urbanistica] n del 28 dicembre 2006 [4.9] Comune di Cavallino - Treporti (VE).. Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale Cavallino centro, in variante al Piano Regolatore Generale - L.R. n. 23/99, art. 5. Avocazione per approvazione con proposte di modifica. Art L.R. 27/6/1985, n [Urbanistica] n del 28 dicembre 2006 [4.9] Comune di Montecchio Maggiore (VI). Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale. Area Ceccato/Castelli - Alte. L.R. n. 23/ art. 5 in variante al Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva - art L.R , n [Urbanistica] n del 28 dicembre 2006 [4.9] Comune di Ponso (PD). Piano Regolatore Generale - Variante Generale - Variante parziale per individuazione delle Z.T.O. di tipo D. Approvazione con modifiche d ufficio -

3 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 12 del 6 febbraio Art L.R. 27/6/1985, n. 61. Approvazione con proposte di modifica - Art L.R. 27/6/1985, n [Urbanistica] n del 28 dicembre 2006 [4.9] Comune di Rovigo. Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale denominato Area ex Angelo Custode - PA 34/2005 in Variante al Piano Regolatore Generale. Art. 5 - L.R. 23/1999. Avocazione per approvazione con modifiche d ufficio - Art L.R , n [Urbanistica] n del 28 dicembre 2006 [4.9] Comune di Rovigo. Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale denominato Area in località Grignano Polesine - PA 28/2005 in Variante al Piano Regolatore Generale - Art. 5 - L.R. 23/1999. Avocazione per approvazione con modifiche d ufficio - Art L.R , n [Urbanistica] n del 28 dicembre 2006 [4.9] Comune di Rovigo. Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale denominato Area proprietà ditta Bonafin - Via Stacche - PA n. 9/2005 in Variante al Piano Regolatore Generale - Art. 5 - L.R. 23/1999. Avocazione per approvazione con modifiche d ufficio - Art L.R , n [Urbanistica] n del 28 dicembre 2006 [4.9] Comune di Rovigo. Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale denominato Dolcetto frazione di Buso - PA 26/2005 in Variante al Piano Regolatore Generale. Art. 5 - L.R. 23/1999. Avocazione per approvazione con modifiche d ufficio - Art L.R , n [Urbanistica] n del 28 dicembre 2006 [4.9] Comune di Rovigo. Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale denominato Via Dante Alighieri - area ASM - PA n. 26/2005 in Variante al Piano Regolatore Generale - Art. 5 - L.R. 23/1999. Avocazione per approvazione con modifiche d ufficio - Art L.R , n [Urbanistica] n del 28 dicembre 2006 [4.9] Comune di Rovigo. Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale denominato Via del Polzer - Commenda est - PA 23/2005 in Variante al Piano Regolatore Generale. Art. 5 - L.R. 23/1999. Avocazione per approvazione con modifiche d ufficio - Art L.R , n [Urbanistica] n del 28 dicembre 2006 [4.9] Comune di Rovigo. Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale denominato Via Padova -PA 24/2005 in Variante al Piano Regolatore Generale. Art. 5 - L.R. 23/1999. Avocazione per approvazione con proposte di modifica Art L.R , n [Urbanistica] n del 28 dicembre 2006 [4.9] Comune di Rovigo. Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale denominato Via Savonarola Frazione di Borsea - PA n.4/2005 in Variante al Piano Regolatore Generale - Art. 5 - L.R. 23/1999. Avocazione per approvazione con modifiche d ufficio - Art L.R , n [Urbanistica] n del 28 dicembre 2006 [4.9] Comune di Rovigo. Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale denominato Viale Tre Martiri località Ospedale Civile - PA 22/2005 in Variante al Piano Regolatore Generale - Art. 5 - L.R. 23/1999. Avocazione per approvazione con modifiche d ufficio - Art L.R , n [Urbanistica] n del 28 dicembre 2006 [4.9] Comune di Rovigo. Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale denominato Area proprietà fratelli Geremia - S. Pio X - Via Chiarugi - PA n. 7/2005 in Variante al Piano Regolatore Generale - Art. 5 - L.R. 23/1999. Avocazione per approvazione con modifiche d ufficio - Art L.R , n [Urbanistica] n del 28 dicembre 2006 [4.9] Comune di Rovigo. Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale denominato Area sita in via Irma Bandiera - San Bortolo - PA n. 19/2005 in Variante al Piano Regolatore Generale Art. 5 - L.R. 23/1999. Avocazione per approvaziod ufficio - Art L.R , n [Urbanistica] n del 28 dicembre 2006 [4.9] Comune di Rovigo. Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale denominato Area Via Scardona S. Pio X - PA 11/2005 in Variante al Piano Regolatore Generale. Art. 5 - L.R. 23/1999. Avocazione per approvazione con modifiche d ufficio - Art L.R , n [Urbanistica] n del 28 dicembre 2006 [4.9] Comune di Rovigo. Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale denominato Area Via Stacche - Tangenziale Est (San Bortolo) - PA n. 12/2005 in Variante al Piano Regolatore Generale - Art. 5 - L.R. 23/1999. Avocazione per approvazione con modifiche d ufficio - Art L.R , n [Urbanistica] n del 28 dicembre 2006 [4.9] Comune di Rovigo. Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale denominato Località Mardimago - PA 29/2005 in Variante al Piano Regolatore Generale. Art. 5 - L.R. 23/1999. Avocazione per approvazione con modifiche d ufficio - Art L.R , n [Urbanistica] n del 28 dicembre 2006 [4.9] Comune di Rovigo. Programma Integrato di Riqualificazio-

4 4 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 12 del 6 febbraio 2007 ne Urbanistica Edilizia ed Ambientale denominato Via Adige - Loc. Granzette - PA n. 18/2005 in Variante al Piano Regolatore Generale. Art. 5 - L.R. 23/1999. Avocazione per approvazione con modifiche d ufficio - Art L.R , n [Urbanistica] n del 28 dicembre 2006 [4.9] Comune di Rovigo. Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale denominato Via Livello Frazione di Borsea - PA n. 21/2005 in Variante al Piano Regolatore Generale - Art. 5 - L.R. 23/1999. Avocazione per approvazione con modifiche d ufficio - Art L.R , n [Urbanistica] n del 28 dicembre 2006 [4.9] Comune di Rovigo. Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale denominato Via Martiri di Belfiore PA n. 17/2005 in Variante al Piano Regolatore Generale. Art. 5 - L.R. 23/1999. Avocazione per approvazione con modifiche d ufficio - Art L.R , n [Urbanistica] n del 28 dicembre 2006 [4.9] Comune di Saletto (PD). Piano Regolatore Generale - Variante 2/2004 e rettifica parere V.T.R. n. 473 del Approvazione con modifiche d ufficio - Art L.R , n. 61. Approvazione con proposte di modifica - Art L.R , n [Urbanistica] n del 28 dicembre 2006 [4.9] Comune di Venezia. Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale denominato Torre Civica nel Centro Storico di Mestre in variante al Piano Regolatore Generale. Art. 5 - L.R. 23/1999. Avocazione per approvazione con modifiche d ufficio - Art L.R , n [Urbanistica] n del 28 dicembre 2006 [4.9] Comune di Verona. Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale della Ditta Imm.re Arena S.r.l. - Via Francia e Roveggia - in variante al Piano Regolatore Generale - L.R. n. 23/1999, Art. 5. Avocazione per approvazione con proposte di modifica - Art L.R , n [Urbanistica] n del 28 dicembre 2006 [4.9] Comune di Verona. Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale denominato Imm. Giuliari e Zambelli Loc. Palazzina in variante al Piano Regolatore Generale - L.R. n. 23/1999 Art. 5. Avocazione per approvazione con proposte di modifica - Art L.R , n [Urbanistica] n del 28 dicembre 2006 [1.3] - Linee-guida per la costituzione ed il funzionamento dei Comitati etici per la sperimentazione. Modifiche ed integrazioni Dgr n del 22 dicembre Linee guida relative all esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell assistenza sanitaria (DM ). - Presa d atto di parere del Comitato regionale per la Bioetica [Sanità e igiene pubblica] n del 28 dicembre 2006 [1.4] Attività erogabili in regime di ricovero diurno [Sanità e igiene pubblica] n del 28 dicembre 2006 [4.9] Comune di Legnago (VR). Piano Regolatore Generale - Variante n. 43 Frazione di Vangadizza. ZTO F - Realizzazione Centro Anziani. Approvazione con modifiche d ufficio. Art L.R. 27/6/1985, n [Urbanistica] n. 34 del 16 gennaio 2007 [4.9] Approvazione della circolare del Presidente della Giunta regionale. Artt. 1, 2, 5, Legge Regionale 10 agosto 2006, n. 18 Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune [Urbanistica] (La dicitura fra parentesi quadre riportata in calce agli oggetti individua la materia. I codici numerici fra parentesi quadre riportati in testa agli oggetti individuano la Struttura regionale di riferimento. Si elencano di seguito i codici utilizzati nel presente Bollettino, ndr). [1.3] Direzione piani e programmi socio sanitari [1.4] Direzione servizi sanitari [4.1] Direzione tutela ambiente [4.9] Direzione urbanistica AVVISO AI LETTORI Si segnala che, insieme al presente Bollettino, è pubblicato un Supplemento con gli oggetti dei decreti adottati dai Dirigenti regionali. Il Supplemento è distribuito in abbonamento agli abbonati di tipo A. Chi fosse interessato può acquistarlo al prezzo di euro 3,00 presso i punti vendita indicati nella penultima di copertina.

5 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 12 del 6 febbraio PARTE SECONDA CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI Sezione prima CIRCOLARI CIRCOLARE n. 1 del 17 gennaio 2007 Artt. 1, 2, 5, legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune. [Urbanistica] (Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 34 del 16 gennaio 2007). Indirizzata ai Signori Sindaci dei Comuni del Veneto; ai Signori Presidenti delle Amministrazioni Provinciali del Veneto; e, p.c. all ANCI Veneto; all Unione Province del Veneto - Loro sedi - La legge regionale L.R. 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio, detta la nuova disciplina urbanistica, in sostituzione della precedente legge regionale n. 61 del Si tratta di una normativa che contiene numerosi aspetti innovativi in materia di pianificazione, fondata essenzialmente su due livelli, il piano strutturale (PAT) e il piano operativo (PI), per la quale si è reso necessario prevedere una disciplina transitoria al fine di coordinare la vecchia legge regionale con quella nuova; tale disposizione transitoria è prevista all articolo 48, che ha stabilito un applicabilità differita dell apparato normativo approvato nel 2004, subordinandolo all approvazione e pubblicazione, da parte della Giunta regionale, di specifici atti di indirizzo, indicati all articolo 50, comma 1, della medesima legge regionale n. 11. In particolare, per quanto riguarda le zone agricole, l articolo 48, comma 3, nelle more dell approvazione del primo PAT e del primo PI, ha assegnato un anno di tempo dopo l adozione e pubblicazione nel Bur di tali provvedimenti applicativi, per l entrata in vigore delle disposizioni di riferimento, facendo salva, nel frattempo, la legge regionale n. 24 del A seguito della decorrenza del suddetto termine di un anno dalla pubblicazione dei provvedimenti applicativi sopra citati e in considerazione dei tempi necessari per l approvazione del primo PAT e PI, il legislatore veneto è intervenuto con la l.r. n. 23 del 2005 (comma 7bis 3 dell articolo 48 della l.r. 11/04), rinviando nuovamente l operatività della nuova disciplina delle zone agricole al 30 giugno 2006 e limitando gli interventi ammissibili in detta zona. Alla scadenza del 30 giugno 2006, il legislatore è intervenuto con la legge regionale 10 agosto 2006, n. 18, al fine di risolvere, sempre in via transitoria nelle more dell approvazione dei primi PAT e PI, le problematiche edificatorie e di tutela del territorio agricolo emerse nel frattempo; l articolo 1 di tale legge ha diversificato gli interventi per singola sottozona agricola, a seconda delle rispettive specificità, disponendo altresì in relazione alle zone di protezione delle strade e nelle zone agricole dei territori montani, mentre gli articoli 2 e 5 hanno rispettivamente ampliato la facoltà di utilizzo dello sportello unico e disciplinato il recupero del patrimonio edilizio degradato nelle zone montane. Ciò premesso, si rende ora necessario fornire alcuni criteri interpretativi in ordine alle modifiche normative introdotte con tale legge regionale n. 18 al fine di rendere uniforme l applicazione delle norme in questione, fermo restando che le previsioni contenute nelle leggi regionali risultano prevalenti rispetto alle disposizioni dei piani regolatori comunali e che le previsioni della legge regionale n. 11/2004, relative alle zone agricole, si applicano compatibilmente e nei limiti degli interventi ammissibili dalla legge regionale n. 18. Per opportuna precisazione, si ricorda che per i procedimenti in itinere, l ultima parte del comma 7bis 3, dell articolo 48, della legge regionale n. 11 prevede che, decorso il richiamato termine del 30 giugno 2006, ai procedimenti autorizzatori in corso continua ad applicarsi la legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e successive modificazioni: la norma si riferisce alle sole richieste di rilascio di autorizzazione presentate anteriormente alla scadenza del 30 giugno. Prima di passare all esame degli articoli della l.r. 18, sembra opportuno chiarire un aspetto problematico che riguarda i piani regolatori che non operano, nella propria cartografia, alcuna distinzione tra le diverse sottozone, prevedendo genericamente la sola zona E. La legge regionale n 24, all articolo 11, proprio in funzione della tutela del territorio agricolo nelle sue diversità, prevedeva la ripartizione in sottozone, per ciascuna delle quali l integrità territoriale era assicurata da interventi graduati in funzione del pregio delle singole aree. La tutela di tali aree agricole, con particolare riferimento all attività pianificatoria, non può dirsi venuta meno con la nuova legge regionale n. 11, che assegna al territorio agricolo una vocazione prevalentemente produttiva orientata ad una pianificazione equilibrata e razionale, tesa a salvaguardare il recupero del patrimonio edilizio con particolare riferimento all attività agricola. Per tali motivi, nel rispetto di entrambe le discipline volte a non pregiudicare il territorio agricolo, si ritiene che nelle attuali zone E prive della distinzione in sottozone, in attesa del PAT, debba trovare applicazione la normativa più rigorosa di cui all articolo 48, comma 7ter, lett. a), che disciplina le zone E1 e che ammette esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento e adeguamento degli impianti e dei servizi, nonché per gli edifici individuati quali beni culturali e ambientali gli interventi consentiti dallo strumento urbanistico vigente. Articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 che introduce il comma 7 ter all articolo 48 della legge regionale 23 aprile 204, n. 11 a) Sottozone classificate E1: 1. Articolo 48, comma 7ter, lett. a) della legge regionale n. 11 del 2004:

6 6 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 12 del 6 febbraio 2007 sono ammessi esclusivamente gli interventi sui fabbricati esistenti di manutenzione ordinaria e straordinaria e di consolidamento, gli interventi diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici, nonché gli altri tipi di interventi previsti dal vigente strumento urbanistico comunale finalizzati alla tutela del patrimonio storico ambientale e rurale ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24. L introduzione della presente norma trova fondamento nella necessità di salvaguardare l integrità di tali parti di territorio, escludendo ab origine la possibilità di qualsiasi intervento che incida sugli ambiti di maggior rilievo ambientale paesaggistico già rilevati dagli strumenti urbanistici vigenti, ivi compresa la ristrutturazione edilizia. Tuttavia, per quanto riguarda la realizzazione dei servizi igienici e l installazione degli impianti tecnologici, che sono esplicitamente consentiti dalla norma, i volumi tecnici devono essere realizzati all interno degli edifici o comunque non devono comportare significative alterazioni dell impianto strutturale e tipologico degli stessi. 2. Articolo 48, comma 7ter, lett. d) della legge regionale n. 11 del 2004: sono altresì consentiti, nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dello stesso [n.d.r.: Piano Regolatore Generale], gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui agli articoli 44 e 45. L introduzione della previsione - concernente oltre alle sottozone E1 anche le sottozone E2 ed E3 - si rende necessaria per normare la disciplina applicabile nelle more dell approvazione del primo PAT e PI. Si precisa che la nuova edificazione di cui parla la norma si riferisce alle sole strutture agricoloproduttive 1 ; non è pertanto consentita, fino all approvazione del primo PAT e PI, l edificazione di nuove residenze. Gli interventi devono essere attuati con le modalità degli articoli 44 e 45 della L.R n. 11, con particolare riferimento, tra l altro, al piano aziendale, all imprenditore agricolo titolare di un azienda agricola con i requisiti previsti dalla legge, all istituzione dei vincoli indicati. b) Sottozone classificate E2: 1. Articolo 48, comma 7ter, lett. b) della legge regionale n. 11 del 2004: sono in ogni caso consentiti, per le costruzioni non oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico generale per le quali si confermano gli interventi in esso previsti, gli interventi di cui alla lettera d) dell articolo 3 del Dpr n. 380 del 2001 e successive modificazioni, nonché l ampliamento di edifici residenziali, utilizzando l eventuale parte rustica esistente e contigua fino ad un massimo di 800 mc. compreso l esistente ; Al fine di garantire l armonico recupero edilizio di spazi già esistenti, tale norma consente, in aggiunta agli interventi di cui all articolo 44, comma 5 della l.r. n. 11/04, che rinvia alle lettere a), b), c) dell art. 3 del Dpr 380/01, ri- 1 Per la definizione di struttura agricolo-produttiva si rimanda a quanto previsto dalla lettera d), punto 3 degli atti di indirizzo ai sensi dell articolo 50 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 (B.U.R. n. 105 del 22 ottobre 2004) spettivamente per gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, anche gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) del citato articolo 3. È altresì previsto l ampliamento degli edifici residenziali fino ad un massimo di 800 mc., compreso l esistente, utilizzando la parte rustica esistente e contigua (cioè posta in aderenza all immobile/edificio residenziale per il quale si chiede l ampliamento). Rispetto alla previgente disciplina, dall articolato si evince che, se non è più necessario che la residenza sia stabilmente abitata, l ampliamento rimane invece assentibile solo in presenza di una parte rustica contigua, diversamente che per le sottozone E3, per le quali la diversa formulazione della norma ammette l ampliamento fino a 800 mc compreso l esistente senza la presenza di tale parte rustica e contigua. Al fine di evitare interpretazioni della norma che potrebbero vanificarne la ratio, si precisa che l ampliamento concesso di 800 mc va riferito all immobile/edificio considerato nella sua totalità; eventuali successivi frazionamenti del medesimo non consentono ulteriori ampliamenti di ciascuna frazione così ottenuta. Nell ipotesi di più case aggregate in un processo avvenuto nel corso degli anni e costituenti un edificio del tipo a schiera, l ampliamento è ammissibile per ciascuna delle case costituenti la schiera. Tale indirizzo risulta conforme alla disciplina fino a oggi applicata nelle zone agricole, posto che la disposizione attuale non differisce rispetto alle previgenti normative (L.R. nn. 58/78 E 24/85). La disposizione vale esclusivamente per gli edifici non oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico generale. Invero, per tali edifici, individuati quali beni culturali e ambientali ai sensi dell articolo 10 della L.R. n. 24/85 e disciplinati da specifiche norme di piano regolatore generale, sono confermate le possibilità di intervento previste nello strumento urbanistico vigente. 2. Articolo 48, comma 7ter, lett. d) della legge regionale n. 11 del 2004: sono altresì consentiti, nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dello stesso [n.d.r.: Piano Regolatore Generale], gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui agli articoli 44 e 45. Si richiama quanto già sopra esposto relativamente alla zona E1. c) Sottozone classificate E3: 1. Articolo 48, comma 7ter, lett. c) della legge regionale n. 11 del 2004: sono in ogni caso consentiti, per le costruzioni non oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico generale per le quali si confermano gli interventi in esso previsti, gli interventi di cui alla lettera d) dell art. 3 del Dpr 380 del 2001 e successive modificazioni, nonché l ampliamento di edifici residenziali fino ad un massimo di 800mc. compreso l esistente ; Anche per le sottozone E3 sono consentiti, in aggiunta agli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell art. 3 del Dpr 380/01, gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) del citato articolo 3 nonchè l ampliamento

7 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 12 del 6 febbraio degli edifici residenziali fino ad un massimo di 800 mc. compreso l esistente, indipendentemente dall esistenza di annesso rustico. Analogamente a quanto precisato per le zone E2 e per le stesse motivazioni a cui pertanto si rimanda, anche nelle sottozone in esame l ampliamento concesso di 800 mc va riferito all immobile/edificio considerato nella sua totalità: eventuali successivi frazionamenti del medesimo non consentono ulteriori ampliamenti di ciascuna frazione così ottenuta; nell ipotesi di più case aggregate in un processo avvenuto nel corso degli anni e costituenti un edificio del tipo a schiera, l ampliamento è ammissibile per ciascuna delle case costituenti la schiera. La norma non si applica agli edifici individuati quali beni culturali e ambientali ai sensi dell articolo 10 della L.R. n. 24/85 e disciplinati da specifiche norme di piano regolatore generale per i quali si confermano gli interventi previsti nello strumento urbanistico vigente. 2. Articolo 48, comma 7ter, lett. d) della legge regionale n. 11 del 2004: sono altresì consentiti, nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dello stesso [n.d.r.: Piano Regolatore Generale], gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui agli articoli 44 e 45. Si richiama quanto già sopra esposto relativamente alla zona E1. d) Sottozone classificate E4: 1. Articolo 48, comma 7ter, lett. e) della legge regionale n. 11 del 2004: sono realizzabili gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale vigente. Vista la peculiarità di tali zone (che pur essendo formalmente agricole non presentano le caratteristiche tipiche delle zone E), il legislatore regionale ha ritenuto opportuno specificare esplicitamente la disciplina applicabile ad esse consentendo gli interventi che sono previsti dallo strumento urbanistico vigente per tali zone E4. e) Zone di protezione delle strade 1. Articolo 48, comma 7ter, lett. f) della legge regionale n. 11 del 2004: per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del vigente piano regolatore generale ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1 aprile 1968, n.1404, e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) dell articolo 3 del Dpr n. 380 del 2001, compresa la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l avanzamento dell edificio esistente sul fronte stradale e sul bene da tutelare. L articolo detta norme per l intervento su edifici esistenti in zona E in area con vincolo di inedificabilità posto dallo strumento urbanistico a protezione delle strade e/o delle zone umide, per i quali sono consentiti, in aggiunta agli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell art. 3 del Dpr 380/01, gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) del citato articolo 3, compresa la demolizione e ristrutturazione in loco, oppure in area agricola adiacente sempre che non comportino l avanzamento dell edificio esistente sul fronte stradale e sul bene da tutelare 2. In merito al concetto di area agricola adiacente, si precisa che: - trattasi di area esterna alla fascia di rispetto - tale area adiacente deve trovarsi in prossimità dell area di sedime originaria senza che la lontananza da quest ultima sia tale da eludere la ratio della norma; - deve in ogni caso essere connessa in senso funzionale all area di sedime originaria; - non deve presentare altre problematiche (ad esempio di carattere geologico, paesaggistico, idraulico, ecc ). La norma non si applica agli edifici individuati quali beni culturali e ambientali ai sensi dell articolo 10 della L.R. n. 24/85. f) Zone agricole dei territori montani 1. Articolo 48, comma 7ter, lett. g) della legge regionale n. 11 del 2004: fermo restando quanto previsto dalla lettera a), nelle zone agricole dei territori montani di cui all articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n.2 Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani sono consentiti interventi finalizzati al mutamento di destinazione d uso residenziale nei limiti di 300mc., a condizione che l edificio sia dichiarato non più funzionale alle esigenze del fondo, sulla base di un analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato e certificata dall ispettorato regionale dell agricoltura, e che le eventuali opere necessarie per l allacciamento alle reti tecnologiche e per l accessibilità viaria siano a carico del richiedente. La norma si applica alle zone agricole dei territori comunali classificati montani ai sensi della L.R. 18 gennaio 1994, n.2. Oltre agli interventi previsti dalla lettera a) del comma 7 ter, art. 48, L.R. 11/04 3, in tali zone è ammesso il mutamento di destinazione d uso residenziale nei limiti di 300 mc e le condizioni richieste dalla legge, di non funzionalità dell edificio al fondo e delle opere viarie a carico del richiedente, devono essere entrambe soddisfatte. In relazione alle reti tecnologiche e alle strutture viarie è da ritenersi che, a prescindere dalla loro distanza dall edificio, sia il richiedente a provvedere a tutte le spese necessarie per le opere di allacciamento. Articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 che introduce modifiche al comma 7 bis 2 dell articolo 48 della legge regionale 23 aprile 204, n. 11 a) Interventi assoggettabili allo sportello unico per le attività produttive 1. Articolo 48, comma 7bis 2, della legge regionale n. 11 del 2004: 2 Ovviamente, si tratta di ipotesi diverse da quella ex terzultimo comma dell articolo 27 della L.R. n. 61/85, in quanto tale norma disciplinava la ricostruzione in area adiacente nelle sole due ipotesi di esproprio di edificio per la realizzazione di strade o loro ampliamenti e di opere pubbliche in genere oppure nei casi di demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici o di tutela della pubblica incolumità. 3 Manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento e adeguamento degli impianti e dei servizi, nonché per gli edifici storico monumentali gli interventi consentiti dallo strumento urbanistico vigente.

8 8 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 12 del 6 febbraio 2007 In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all approvazione del primo PAT è consentita l adozione delle varianti allo strumento urbanistico generale conseguenti alla procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui all articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni finalizzate alla ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione e ampliamento di attività produttive esistenti nonchè alla trasposizione, a parità di superficie di zona e per comprovate ragioni di tutela ambientale e della salute, di zone territoriali omogenee D a carattere industriale e artigianale interessate da una unica struttura aziendale... In aggiunta a quanto già previsto dal previgente comma in relazione alle attività assentibili tramite lo sportello unico, la nuova disposizione consente, sempre nelle more dell approvazione del primo PAT, l adozione da parte dei comuni di una ulteriore tipologia di variante conseguente alla procedura dello sportello unico per le attività produttive. Il ricorso a tale procedura è ammesso solo in presenza di tutte le condizioni di seguito elencate: - deve trattarsi di Z.T.O. D a carattere industriale e artigianale; - che l area sia interessata da una unica struttura aziendale : non è pertanto possibile ricorrere a questa procedura qualora sull area insistano più strutture ancorchè di proprietà di una unica azienda; - devono sussistere comprovate ragioni di tutela ambientale e della salute che ostino alla permanenza o all insediamento dell impresa nell area: la sussistenza di tale requisito deve essere verificata dagli enti a ciò competenti; - la trasposizione è possibile solo a parità di superficie di zona ; l area di destinazione sulla quale andrà collocata l attività produttiva dovrà avere la stessa superficie dell area che si rende libera a seguito della trasposizione e dovrà essere individuata quale sito più idoneo ad accogliere tale attività produttiva. Nel contempo, l area che risulterà libera a seguito della trasposizione assumerà la destinazione di zona dell area sulla quale l impianto è stato trasposto. Trattasi di una norma di carattere eccezionale il cui intervento va valutato di volta in volta in funzione dell effettiva congruità di entrambe le aree interessate (area D da trasporre ed area individuata quale sito più idoneo) al fine di garantire un coerente disegno urbanistico con la parte di piano vigente che viene modificata e di verificare la doppia compatibilità delle aree, sia nel senso della compatibilità dell area da trasporre con quella destinataria che viceversa. In questo senso, infatti, un esempio è dato qualora l area trasposta ricada all interno di una zona produttiva di cui costituisce un lotto intercluso e l area individuata quale sito più idoneo sia classificata agricola (o anche altro): l intervento non potrà risultare ammissibile non essendo possibile classificare detto lotto intercluso come zona agricola (o altro), in quanto incompatibile, sotto il profilo urbanistico, con l area circostante. Al fine di valutare la fattibilità dell intervento di trasposizione va, infine, verificata l idoneità dell area individuata anche in funzione delle reti tecnologiche esistenti. La sussistenza di tutte queste condizioni deve essere verificata dal responsabile del procedimento antecedentemente alla convocazione della conferenza di servizi e deve altresì risultare dalla motivazione della convocazione della conferenza. L area dovrà essere oggetto di ricomposizione e riqualificazione, da effettuarsi a carico del proprietario mediante dismissione dell impianto con demolizione dei manufatti esistenti, al fine di renderla idonea alla nuova destinazione d uso. Il ripristino ambientale dovrà avvenire previa verifica dell assenza di contaminazioni o, in caso contrario, bonifica da attuare con le procedure e le modalità indicate dalla normativa vigente in materia di bonifica di siti inquinati. Articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 che disciplina il recupero del patrimonio edilizio degradato nelle zone di montagna. La norma, in deroga a quanto previsto dall articolo 48 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11, nelle more dell approvazione del primo PAT e PI, nelle zone agricole dei territori classificati montani 4,consente la ricostruzione di fabbricati crollati dei quali residuino solo frazioni dei muri subordinandola alla concomitante esistenza delle seguenti condizioni: - esistenza dei muri perimetrali che consentano di individuare il sedime e ciò risulti nelle cartografie edilizie depositate presso gli enti competenti (Catasto; Ufficio del Registro; Amministrazione Comunale nel caso di edifici per cui sia stato rilasciato titolo abilitativo) dalle quali emergano dati certi ed incontrovertibili; - il rispetto integrale della tipologia originaria, come risultante da documentazione fotografica e/o iconografica e, in ogni caso, nel rispetto della tipologia degli edifici già presenti nella zona. - il rispetto della volumetria originaria quale ricavabile dalla suddetta documentazione e, in ogni caso, nel rispetto della volumetria ammessa dal piano regolatore per l area su cui sorge l edificio degradato o per aree simili. Galan 4 Per la classificazione, la norma di riferimento è l articolo 1, L.R. 18 gennaio 1994, n. 2 Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIO- NALE n. 1 del 10 gennaio 2007 Modifica attribuzione voti delle Commissioni consiliari permanenti. [Consiglio regionale] Il Presidente (omissis) decreta 1) di modificare come segue l attribuzione dei voti della

9 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 12 del 6 febbraio Prima, Seconda, Terza, Quarta, Quinta, Sesta e Settima Commissione consiliare permanente, dando atto che ogni consigliere esprime nella commissione i voti a lui attribuiti nella designazione di cui ai commi 1, 3, 4 e 6 dell art. 16 del Regolamento: Prima commissione consiliare Componenti prima scelta 1) ATALMI Nicola voti espressi 1 2) BONFANTE Franco voti espressi 2 3) BOTTACIN Gianpaolo voti espressi 1 4) CORTELAZZO Piergiorgio voti espressi 6 5) COVI Carlo voti espressi 1 6) DE BONI Onorio (sostituisce l Assessore Stefano Valdegamberi) voti espressi 1 7) FOGGIATO Mariangelo voti espressi 2 8) FRASSON Flavio voti espressi 4 9) FRIGO Franco voti espressi 5 10) GALLO Giovanni voti espressi 1 11) GRAZIA Raffaele voti espressi 1 12) LARONI Nereo voti espressi 1 13) MANZATO Franco voti espressi 10 14) PADRIN Leonardo voti espressi 1 15) PETTENÒ Pietrangelo voti espressi 1 16) ROSSATO Damiano voti espressi 1 17) SERNAGIOTTO Remo voti espressi 10 18) TESSERIN Carlo Alberto voti espressi 1 19) ZABOTTI Marco voti espressi 1 Componenti seconda scelta 20) BAZZONI Raffaele voti espressi 1 21) BETTIN Gianfranco voti espressi 1 22) DEGANI Barbara voti espressi 1 23) MARCHESE Giampietro voti espressi 2 24) VARIATI Achille voti espressi 3 Seconda commissione consiliare Componenti prima scelta 1) AZZI Carlo Alberto voti espressi 5 2) CIAMBETTI Roberto voti espressi 8 3) MICHIELETTO Igino voti espressi 3 4) PICCOLO Francesco voti espressi 5 5) SERNAGIOTTO Remo (sostituisce l Assessore Renato Chisso) 6) TESO Moreno (sostituisce l Assessore Marialuisa Coppola) 7) DEGANI Barbara (sostituisce l Assessore Renzo Marangon) voti espressi 1 voti espressi 1 voti espressi 6 8) ZANON Raffaele voti espressi 5 9) ZIGIOTTO Tiziano voti espressi 8 Componenti seconda scelta 10) BOTTACIN Diego voti espressi 3 11) BIZZOTTO Mara voti espressi 1 12) CANCIAN Diego voti espressi 2 13) CANER Federico voti espressi 1 14) CONTE Maurizio voti espressi 1 15) FRIGO Franco voti espressi 2 16) ROSSATO Damiano voti espressi 1 Terza commissione consiliare Componenti prima scelta 1) BERTIPAGLIA Regina voti espressi 6 2) BIZZOTTO Mara voti espressi 6 3) BIZZOTTO Mara (sostituisce il Presidente del Consiglio regionale Marino Finozzi) ) CANCIAN Diego voti espressi 2 5) CAUSIN Andrea voti espressi 4 6) FONTANELLA Giuliana voti espressi 7 7) VARIATI Achille voti espressi 4 8) ZAMBONI Emilio voti espressi 5 Componenti seconda scelta 9) ATALMI Nicola voti espressi 1 10) CORTELAZZO Piergiorgio voti espressi 6 11) RUFFATO Clodovaldo voti espressi 1 12) FRASSON Flavio voti espressi 5 13) TIOZZO Lucio voti espressi 5 14) ZIGIOTTO Tiziano voti espressi 1 Quarta commissione consiliare Componenti prima scelta 1) BOND Dario voti espressi 7 2) DA RE Gianantonio voti espressi 8 3) DA RE Gianantonio (sostituisce l Assessore Flavio Tosi) ) RUFFATO Clodovaldo voti espressi 8 5) TRENTO Guido voti espressi 5 Componenti seconda scelta 6) BOTTACIN Gianpaolo voti espressi 1 7) DE BONI Onorio voti espressi 5 8) FOGGIATO Mariangelo voti espressi 2 9) FRANCHETTO Gustavo voti espressi 3 10) MANZATO Franco voti espressi 1 11) TESO Moreno voti espressi 6 12) ZAMBONI Emilio voti espressi 1 Quinta commissione consiliare Componenti prima scelta 1) BAZZONI Raffaele voti espressi 6

10 10 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 12 del 6 febbraio ) BOTTACIN Diego voti espressi 4 3) CANER Federico voti espressi 10 4) DE BONI Onorio voti espressi 4 5) DEGANI Barbara voti espressi 5 6) FRASSON Flavio (sostituisce l Assessore Flavio Silvestrin) voti espressi 1 7) MARCHESE Giampietro voti espressi 2 8) TESO Moreno voti espressi 5 9) TIOZZO Lucio voti espressi 2 10) BERLATO SELLA Giuseppe Componenti seconda scelta voti espressi 2 11) BOND Dario voti espressi 1 12) BONFANTE Franco voti espressi 1 13) COVI Carlo voti espressi 1 14) GRAZIA Raffaele voti espressi 1 15) PADRIN Leonardo voti espressi 1 16) PETTENÒ Pietrangelo voti espressi 1 17) SERNAGIOTTO Remo voti espressi 1 18) STIVAL Daniele voti espressi 1 19) TRENTO Guido voti espressi 2 20) ZABOTTI Marco voti espressi 1 21) ZANON Raffaele voti espressi 1 Sesta commissione consiliare Componenti prima scelta 1) BOND Dario (sostituisce il Presidente della Giunta regionale Giancarlo Galan) voti espressi 8 2) FRANCHETTO Gustavo voti espressi 4 3) STIVAL Daniele voti espressi 10 4) ZANON Raffaele (sostituisce l Assessore Elena Donazzan) Componenti seconda scelta voti espressi 6 5) AZZI Carlo Alberto voti espressi 5 6) CAUSIN Andrea voti espressi 4 7) DA RE Gianantonio voti espressi 1 8) LARONI Nereo voti espressi 1 9) TESSERIN Carlo Alberto voti espressi 7 1) BERLATO SELLA Giuseppe Settima commissione consiliare Componenti prima scelta voti espressi 5 2) BETTIN Gianfranco voti espressi 1 3) CONTE Maurizio voti espressi 10 4) CORTELAZZO Piergiorgio (sostituisce l Assessore Massimo Giorgetti) Componenti seconda scelta voti espressi 6 5) BERTIPAGLIA Regina voti espressi 5 6) CIAMBETTI Roberto voti espressi 1 7) FONTANELLA Giuliana voti espressi 10 8) GALLO Giovanni voti espressi 5 9) MICHIELETTO Igino voti espressi 3 10) PICCOLO Francesco voti espressi 5 2) di dare atto che a seguito di quanto disposto nel precedente punto 1), la composizione delle Commissioni consiliari permanenti risulta nel complesso determinata come segue: Prima commissione consiliare Componenti prima scelta 1) ATALMI Nicola voti espressi 1 2) BONFANTE Franco voti espressi 2 3) BOTTACIN Gianpaolo voti espressi 1 4) CORTELAZZO Piergiorgio voti espressi 6 5) COVI Carlo voti espressi 1 6) DE BONI Onorio (sostituisce l Assessore Stefano Valdegamberi) voti espressi 1 7) FOGGIATO Mariangelo voti espressi 2 8) FRASSON Flavio voti espressi 4 9) FRIGO Franco voti espressi 5 10) GALLO Giovanni voti espressi 1 11) GRAZIA Raffaele voti espressi 1 12) LARONI Nereo voti espressi 1 13) MANZATO Franco voti espressi 10 14) PADRIN Leonardo voti espressi 1 15) PETTENÒ Pietrangelo voti espressi 1 16) ROSSATO Damiano voti espressi 1 17) SERNAGIOTTO Remo voti espressi 10 18) TESSERIN Carlo Alberto voti espressi 1 19) ZABOTTI Marco voti espressi 1 Componenti seconda scelta 20) BAZZONI Raffaele voti espressi 1 21) BETTIN Gianfranco voti espressi 1 22) DEGANI Barbara voti espressi 1 23) MARCHESE Giampietro voti espressi 2 24) VARIATI Achille voti espressi 3 Componenti prima scelta Seconda commissione consiliare 1) AZZI Carlo Alberto voti espressi 5 2) CIAMBETTI Roberto voti espressi 8 3) MICHIELETTO Igino voti espressi 3 4) PICCOLO Francesco voti espressi 5 5) SERNAGIOTTO Remo (sostituisce l Assessore Renato Chisso) voti espressi 1

11 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 12 del 6 febbraio ) TESO Moreno (sostituisce l Assessore Marialuisa Coppola) 7) DEGANI Barbara (sostituisce l Assessore Renzo Marangon) voti espressi 1 voti espressi 6 8) ZANON Raffaele voti espressi 5 9) ZIGIOTTO Tiziano voti espressi 8 Componenti seconda scelta 10) BOTTACIN Diego voti espressi 3 11) BIZZOTTO Mara voti espressi 1 12) CANCIAN Diego voti espressi 2 13) CANER Federico voti espressi 1 14) CONTE Maurizio voti espressi 1 15) FRIGO Franco voti espressi 2 16) ROSSATO Damiano voti espressi 1 Terza commissione consiliare Componenti prima scelta 1) BERTIPAGLIA Regina voti espressi 6 2) BIZZOTTO Mara voti espressi 6 3) BIZZOTTO Mara (sostituisce il Presidente del Consiglio regionale Marino Finozzi) ) CANCIAN Diego voti espressi 2 5) CAUSIN Andrea voti espressi 4 6) FONTANELLA Giuliana voti espressi 7 7) VARIATI Achille voti espressi 4 8) ZAMBONI Emilio voti espressi 5 Componenti seconda scelta 9) ATALMI Nicola voti espressi 1 10) CORTELAZZO Piergiorgio voti espressi 6 11) RUFFATO Clodovaldo voti espressi 1 12) FRASSON Flavio voti espressi 5 13) TIOZZO Lucio voti espressi 5 14) ZIGIOTTO Tiziano voti espressi 1 Quarta commissione consiliare Componenti prima scelta 1) BOND Dario voti espressi 7 2) DA RE Gianantonio voti espressi 8 3) DA RE Gianantonio (sostituisce l Assessore Flavio Tosi) ) RUFFATO Clodovaldo voti espressi 8 5) TRENTO Guido voti espressi 5 Componenti seconda scelta 6) BOTTACIN Gianpaolo voti espressi 1 7) DE BONI Onorio voti espressi 5 8) FOGGIATO Mariangelo voti espressi 2 9) FRANCHETTO Gustavo voti espressi 3 10) MANZATO Franco voti espressi 1 11) TESO Moreno voti espressi 6 12) ZAMBONI Emilio voti espressi 1 Quinta commissione consiliare Componenti prima scelta 1) BAZZONI Raffaele voti espressi 6 2) BOTTACIN Diego voti espressi 4 3) CANER Federico voti espressi 10 4) DE BONI Onorio voti espressi 4 5) DEGANI Barbara voti espressi 5 6) FRASSON Flavio (sostituisce l Assessore Flavio Silvestrin) voti espressi 1 7) MARCHESE Giampietro voti espressi 2 8) TESO Moreno voti espressi 5 9) TIOZZO Lucio voti espressi 2 10) BERLATO SELLA Giuseppe Componenti seconda scelta voti espressi 2 11) BOND Dario voti espressi 1 12) BONFANTE Franco voti espressi 1 13) COVI Carlo voti espressi 1 14) GRAZIA Raffaele voti espressi 1 15) PADRIN Leonardo voti espressi 1 16) PETTENÒ Pietrangelo voti espressi 1 17) SERNAGIOTTO Remo voti espressi 1 18) STIVAL Daniele voti espressi 1 19) TRENTO Guido voti espressi 2 20) ZABOTTI Marco voti espressi 1 21) ZANON Raffaele voti espressi 1 Sesta commissione consiliare Componenti prima scelta 1) BOND Dario (sostituisce il Presidente della Giunta regionale Giancarlo Galan) voti espressi 8 2) FRANCHETTO Gustavo voti espressi 4 3) STIVAL Daniele voti espressi 10 4) ZANON Raffaele (sostituisce l Assessore Elena Donazzan) Componenti seconda scelta voti espressi 6 5) AZZI Carlo Alberto voti espressi 5 6) CAUSIN Andrea voti espressi 4 7) DA RE Gianantonio voti espressi 1 8) LARONI Nereo voti espressi 1 9) TESSERIN Carlo Alberto voti espressi 7 1) BERLATO SELLA Giuseppe Settima commissione consiliare Componenti prima scelta voti espressi 5 2) BETTIN Gianfranco voti espressi 1 3) CONTE Maurizio voti espressi 10 4) CORTELAZZO Piergiorgio (sostituisce l Assessore Massimo Giorgetti) voti espressi 6

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