Concorrenza nei servizi pubblici locali: compressione delle competenze regionali ( Corte Costituzionale, sentenza n.
|
|
- Giulietta Castelli
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Concorrenza nei servizi pubblici locali: compressione delle competenze regionali ( Corte Costituzionale, sentenza n. 272 ) La tutela della concorrenza è una competenza statale esclusiva che non ha un estensione rigorosamente circoscritta e determinata, ma, per così dire, trasversale, poiché si intreccia inestricabilmente con una pluralità di altri interessi alcuni dei quali rientranti nella sfera di competenza concorrente o residuale delle Regioni connessi allo sviluppo economico-produttivo del Paese, ed è quindi necessario che si basi criterio di proporzionalità-adeguatezza al fine di valutare, nelle diverse ipotesi, se la tutela della concorrenza legittimi o meno determinati interventi legislativi dello Stato. Con la sentenza n. 272 del 27 luglio 2004 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali gli art. 14, co. 1 e 2, del Dl 269/03 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell andamento dei conti pubblici), in quanto tali norme determinavano un'illegittima compressione dell autonomia regionale e locale. (Altalex, 30 luglio 2004) Corte costituzionale Sentenza luglio 2004, n. 272 (Presidente Zagrebelsky Relatore Capotosti) Ritenuto in fatto 1. La Regione Toscana, con ricorso notificato il 21 gennaio 2004 e depositato il successivo 29 gennaio, ha impugnato diverse norme del Dl 269/03 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 326/03, e, per quanto qui interessa, ha denunciato l articolo 14, commi 1 e 2, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione. 2. Il censurato articolo 14, commi 1 e 2, del Dl 269/03, come modificato dalla legge di conversione 326/003, ha modificato sia l articolo 113 del D.Lgs 267/00 (Tu delle leggi sull ordinamento degli enti locali) già modificato dall articolo 35 della legge 448/01 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2002) in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica sia l articolo 113bis del medesimo D.Lgs 267/00, introdotto dal citato articolo 35 della legge 448/01, sui servizi pubblici locali privi di rilevanza economica. In particolare, la normativa impugnata ha sostituito la distinzione fra servizi pubblici locali di rilevanza industriale e servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale con quella fra servizi pubblici locali di rilevanza economica e servizi pubblici locali privi di rilevanza economica ed ha specificato che le disposizioni che disciplinano puntualmente le modalità di gestione dei servizi pubblici locali anch esse oggetto di modifica attengono alla tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle specifiche normative di settore. Quanto alla disciplina delle modalità di gestione dei predetti servizi, la normativa impugnata ha stabilito che: la gestione dei servizi di rilevanza economica può essere affidata a società di capitali individuate con gara ad evidenza pubblica o a società miste, i cui soci privati siano scelti con gara ad evidenza pubblica, o a società a capitale interamente pubblico a condizione che l ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l ente o con gli enti pubblici che la controllano; la gestione dei servizi privi di rilevanza economica avviene mediante affidamento diretto ad istituzioni ed aziende speciali o anche a società a capitale interamente pubblico, con esclusione dei privati e delle società miste. Infine, si è provveduto a
2 disciplinare la scadenza del periodo di affidamento in esito alla successiva gara di affidamento al nuovo gestore nonché il periodo di transizione per il passaggio dalle esistenti gestioni a quelle da affidarsi con le nuove regole Secondo la Regione Toscana, le disposizioni impugnate violerebbero in primo luogo l articolo 117 della Costituzione, in quanto porrebbero una disciplina dettagliata ed autoapplicativa dei servizi pubblici locali, materia che l articolo 117 non contempla fra quelle riservate alla legislazione esclusiva dello Stato e che quindi spetta alle regioni disciplinare nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Tale materia non sarebbe, infatti, riconducibile alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione), la quale riguarderebbe solo i servizi sociali e non quelli di rilevanza economica e comunque essendo limitata alla determinazione degli standard minimi delle prestazioni non precluderebbe al legislatore regionale la possibilità di disciplinare gli aspetti concernenti l organizzazione del servizio e le modalità di gestione del medesimo; né essa potrebbe ricollegarsi alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane (articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione), non costituendo la gestione dei servizi pubblici locali una funzione fondamentale dell ente locale, ma un attività di regola esercitata in regime di concorrenza e quindi sottratta ad una gestione effettuata con gli strumenti del potere pubblico. Le disposizioni impugnate non si potrebbero, inoltre, giustificare ad avviso della ricorrente neppure in relazione alla competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), in quanto la disciplina dei servizi pubblici locali riguarderebbe non già la tutela della concorrenza, ma la diversa materia della promozione della concorrenza, costituita da un insieme di regole e procedure di tipo pubblicistico volte a creare in modo artificiale le condizioni per la concorrenza, di competenza regionale. La ricorrente deduce, infine, che le disposizioni censurate violerebbero anche l articolo 118 della Costituzione, non essendo indicati i presupposti per l intervento legislativo statale in sussidiarietà e non essendo comunque prevista l intesa con la regione che sarebbe invece imprescindibile a fronte dell interferenza della disciplina in ambiti materiali di competenza regionale Nell imminenza dell udienza pubblica la Regione Toscana ha depositato memoria, insistendo per l accoglimento del ricorso. 3. Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque, infondato. In via preliminare, la difesa erariale ritiene che il ricorso sia inammissibile, giacché, con riferimento alle disposizioni legislative già presenti nel Dl n. 269 del 2003 e quindi già in vigore dal 2 ottobre 2003, a sé stanti e non modificate dalla legge di conversione, esso sarebbe tardivo e comunque conterrebbe censure prive di motivazione. Nel merito, la difesa erariale sostiene l infondatezza del ricorso, deducendo che sussisterebbe una competenza legislativa esclusiva dello Stato, non solo in relazione alla materia tutela della concorrenza (secondo comma, lettera e), dell articolo 117 della Costituzione), ma anche in relazione alla materia funzioni fondamentali degli enti locali (secondo comma, lettera p), dell articolo 117 della Costituzione), in quanto le funzioni di gestione, organizzazione ed erogazione dei servizi pubblici locali sarebbero essenziali rispetto ai bisogni delle comunità servite nonché in riferimento alla cospicua incidenza sull equilibrio finanziario degli enti locali dei costi per gli investimenti e per l esercizio dei servizi stessi. Si ravviserebbe, altresì, una competenza legislativa statale esclusiva in tema di servizi
3 pubblici locali anche in relazione alla materia determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (secondo comma, lettera m), dell articolo 117 della Costituzione), dal momento che, attraverso la prestazione dei servizi pubblici locali, si concretizzerebbero molteplici ed importanti diritti sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale Nell imminenza dell udienza pubblica, la difesa erariale ha depositato memoria nella quale insiste perché la Corte dichiari inammissibile e/o infondato il ricorso. In particolare, l Avvocatura generale dello Stato precisa che le modifiche apportate alla disciplina dei servizi pubblici locali dalle disposizioni impugnate costituirebbero l esito di un pluriennale dialogo con l Unione europea e sarebbero perciò volte ad assicurare la realizzazione di un valore e di un risultato quello di una (per quanto tecnicamente possibile) effettiva e non ostacolata concorrenza fra operatori economici esplicitamente indicato dai Trattati come fondamentale. Pertanto, le disposizioni impugnate sarebbero sorrette da più parametri costituzionali contenuti nell articolo 117, secondo comma, della Costituzione, in particolare alla lettera e) ed alla lettera a). 4. All udienza pubblica le parti hanno insistito per l accoglimento delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi. Considerato in diritto 1. La questione di legittimità costituzionale, sollevata con il ricorso in epigrafe dalla Regione Toscana, ha ad oggetto l articolo 14, commi 1 e 2, del Dl 269/03 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni nella legge 326/03, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione. Secondo la ricorrente, le disposizioni impugnate, che hanno introdotto una disciplina dettagliata ed autoapplicativa dei servizi pubblici locali sia di rilevanza economica, sia privi di rilevanza economica, non sarebbero riconducibili a nessuna delle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato previste dall articolo 117, secondo comma, della Costituzione, né, in particolare, a quella relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, o a quella relativa alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. Neppure invocabile, secondo la ricorrente, sarebbe la competenza statale in materia di tutela della concorrenza, prevista dall articolo 117, secondo comma, lettera e), giacché al massimo si potrebbe fare riferimento alla promozione della concorrenza in tutti quei casi in cui il mercato non appaia concorrenziale. La disciplina in oggetto, dettagliata ed autoapplicativa, esulerebbe quindi dalla sfera di competenza legislativa dello Stato e rientrerebbe nell ambito della competenza esclusiva della Regione ricorrente, dal momento che non sono neppure indicati i presupposti di un eventuale intervento in sussidiarietà dello Stato, ai sensi dell articolo 118 della Costituzione, e non è comunque previsto un accordo sul punto tra Stato e Regione. 2. In via preliminare vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità sollevate dall Avvocatura generale dello Stato in ordine all asserita tardività delle censure proposte dalla ricorrente nei confronti di disposizioni della legge di conversione 326/03, che hanno confermato quelle originariamente contenute nel Dl 269/03. Ed infatti, indipendentemente dalla circostanza che nella specie la legge di conversione ha introdotto rilevanti modifiche, in considerazione del carattere intrinsecamente precario del decreto legge, il ricorso può essere proposto nei confronti della relativa legge di conversione che rende permanente e definitiva la asserita lesione da cui scaturisce l interesse a ricorrere della Regione (sentenza 25/1996). 3. La questione è parzialmente fondata, nei termini di seguito esposti.
4 Le disposizioni impugnate, che recano una nuova disciplina della gestione dei servizi pubblici locali, si inseriscono in un quadro normativo molto articolato, che sostanzialmente prende le mosse dall articolo 35 della legge 448/01, recante la legge finanziaria per il 2002, il quale introduce profonde modifiche alla impostazione normativa risalente agli anni novanta e consacrata nell articolo 113 e seguenti del D.Lgs 267/00 (Tu delle leggi sull ordinamento degli enti locali). Ma subito dopo la riforma del 2001, si è proceduto ad ulteriori innovazioni su aspetti rilevanti della disciplina in esame, dapprima con il censurato articolo 14 del Dl 269/03, convertito con modificazioni nella legge 326/03, e successivamente ancora con l articolo 4, comma 234, della legge 350/03 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2004). Tali innovazioni sono state in larga parte indotte dai rilievi espressi dalla Commissione europea sulla precedente normativa e dall esigenza di trovare un esplicito fondamento nel novellato articolo 117 della Costituzione. Sotto questi profili sono significativi, nella disciplina in esame, sia il testuale riferimento alla tutela della concorrenza, sia la nuova qualificazione di rilevanza economica attribuita a determinati servizi pubblici locali in analogia con la denominazione che viene attualmente adottata in sede comunitaria in luogo della precedente qualificazione di rilevanza industriale. La disciplina in esame non appare riferibile come osserva la ricorrente né alla competenza legislativa statale in tema di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione), giacché riguarda precipuamente servizi di rilevanza economica e comunque non attiene alla determinazione di livelli essenziali, né a quella in tema di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane (articolo 117, secondo comma, lettera p), giacché la gestione dei predetti servizi non può certo considerarsi esplicazione di una funzione propria ed indefettibile dell ente locale. Viceversa, in relazione ai riferimenti testuali e soprattutto ai caratteri funzionali e strutturali della regolazione prevista, la medesima disciplina può essere agevolmente ricondotta nell ambito della materia tutela della concorrenza, riservata dall articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Non appare però condivisibile la prospettazione della Regione ricorrente, secondo cui il regime in oggetto, incidendo su situazioni di non concorrenzialità del mercato per la presenza di diffuse condizioni di monopolio naturale e riguardando interventi propriamente di promozione e non già di tutela della concorrenza, sarebbe estraneo, in quanto tale, all ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato e pertinente invece alla competenza regionale in tema di servizi pubblici locali. Secondo l interpretazione di questa Corte, la tutela della concorrenza non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali (sentenza 14/2004). In altri termini, la tutela della concorrenza riguarda nel loro complesso i rapporti concorrenziali sul mercato e non esclude perciò anche interventi promozionali dello Stato. Alla stregua dei principi espressi da questo indirizzo giurisprudenziale, dunque, non può essere accolta la tesi della ricorrente su una pretesa distinzione di competenze legislative tra Stato e Regioni in ordine rispettivamente a misure di tutela o a misure di promozione della concorrenza, dal momento che la indicata configurazione della tutela della concorrenza ha una portata così ampia da legittimare interventi dello Stato volti sia a promuovere, sia a proteggere l assetto concorrenziale del mercato. Sotto questo profilo è quindi significativa la dichiarazione, contenuta nel censurato articolo 14 di modifica del comma 1 dell articolo 113 del Tu citato, secondo cui le predette disposizioni sulle modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. L articolo 14 si può dunque sostanzialmente considerare una norma-principio della materia, alla cui luce è possibile interpretare il complesso delle disposizioni in esame nonché il rapporto con le altre normative di settore, nel senso
5 cioè che il titolo di legittimazione dell intervento statale in oggetto è fondato sulla tutela della concorrenza, di cui all articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e che la disciplina stessa contiene un quadro di principi nei confronti di regolazioni settoriali di fonte regionale. L accoglimento di questa interpretazione comporta, da un lato, che l indicato titolo di legittimazione statale è riferibile solo alle disposizioni di carattere generale che disciplinano le modalità di gestione e l affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e dall altro lato che solo le predette disposizioni non possono essere derogate da norme regionali. Alla luce di queste considerazioni, nella questione di costituzionalità in esame, non appaiono censurabili tutte quelle norme impugnate che garantiscono, in forme adeguate e proporzionate, la più ampia libertà di concorrenza nell ambito di rapporti come quelli relativi al regime delle gare o delle modalità di gestione e conferimento dei servizi i quali per la loro diretta incidenza sul mercato appaiono più meritevoli di essere preservati da pratiche anticoncorrenziali. Alle stesse finalità garantistiche della concorrenza appare ispirata anche la disciplina transitoria, che, in modo non irragionevole, stabilisce i casi di cessazione delle concessioni già assentite in relazione all effettuazione di procedure ad evidenza pubblica e al tipo di società affidataria del servizio. Non spetta peraltro a questa Corte valutare in concreto la rilevanza degli effetti economici derivanti dalle singole previsioni di interventi statali in materia: stabilire cioè se una determinata regolazione abbia effetti così importanti sull economia di mercato, da postulare misure di tutela della concorrenza, tali da trascendere l ambito regionale; quello che invece non può sottrarsi al sindacato di costituzionalità è il fatto che i vari strumenti di intervento siano disposti in una relazione ragionevole e proporzionata rispetto agli obiettivi attesi (sentenza 14/2004). Il criterio della proporzionalità e dell adeguatezza appare quindi essenziale per definire l ambito di operatività della competenza legislativa statale attinente alla tutela della concorrenza e conseguentemente la legittimità dei relativi interventi statali. Trattandosi infatti di una cosiddetta materia-funzione, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, la quale non ha un estensione rigorosamente circoscritta e determinata, ma, per così dire, trasversale (cfr. sentenza 407/02), poiché si intreccia inestricabilmente con una pluralità di altri interessi alcuni dei quali rientranti nella sfera di competenza concorrente o residuale delle Regioni connessi allo sviluppo economico-produttivo del Paese, è evidente la necessità di basarsi sul criterio di proporzionalità-adeguatezza al fine di valutare, nelle diverse ipotesi, se la tutela della concorrenza legittimi o meno determinati interventi legislativi dello Stato. Proprio sotto questo profilo appare fondata la censura della ricorrente relativa all articolo 14, comma 1, lettera e), che, in riferimento all articolo 113, comma 7, del citato Tu, là dove stabilisce, dettagliatamente e con tecnica autoapplicativa, i vari criteri in base ai quali la gara viene aggiudicata, introduce la prescrizione che le previsioni dello stesso comma 7 devono considerarsi integrative delle discipline di settore. L estremo dettaglio nell indicazione di questi criteri, che peraltro non prendono in considerazione ulteriori requisiti dell aspirante, quali, ad esempio, precedenti esperienze di gestione nel settore, va al di là della pur doverosa tutela degli aspetti concorrenziali inerenti alla gara, che peraltro appaiono sufficientemente garantiti dalla puntuale indicazione, nella prima parte del comma, di una serie di standard coerenti con quelli contenuti nella direttiva 2004/18/CE nel cui rispetto la gara appunto deve essere indetta ed aggiudicata. È evidente quindi che la norma in esame, prescrivendo che deve considerarsi integrativa delle discipline settoriali di fonte regionale la disposizione estremamente dettagliata ed autoapplicativa di cui al citato articolo 113, comma 7, pone in essere una illegittima compressione dell autonomia regionale, poiché risulta ingiustificato e non proporzionato rispetto all obiettivo della tutela della concorrenza l intervento legislativo statale. Va pertanto dichiarata, per le ragioni esposte, l illegittimità costituzionale della norma censurata e, in via conseguenziale, ai sensi dell articolo 27 della legge 87/1953, anche dell articolo 113, comma 7, limitatamente al secondo ed al terzo periodo del testo risultante dalle modifiche apportate dall articolo
6 35 della legge 448/01 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002). 4. La tutela della concorrenza e l inderogabilità della disciplina da parte di norme regionali sono però esplicitamente evocate in riferimento ai soli servizi pubblici locali attualmente classificati come di rilevanza economica, di cui all articolo 113, e non già in riferimento ai servizi privi di rilevanza economica previsti dall articolo 113bis. La nuova denominazione di questi servizi, adottata in conformità a tendenze emerse in sede di Commissione europea a decorrere dal settembre 2000, già di per sé può indicare che il titolo di legittimazione per gli interventi del legislatore statale costituito dalla tutela della concorrenza non è applicabile a questo tipo di servizi, proprio perché in riferimento ad essi non esiste un mercato concorrenziale. A questo proposito la Commissione europea, nel Libro Verde sui servizi di interesse generale (COM ) del 21 maggio 2003, ha affermato che le norme sulla concorrenza si applicano soltanto alle attività economiche, dopo aver precisato che la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non sarebbe possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura non economica. Secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell eventuale finanziamento pubblico dell attività in questione (Corte di giustizia CE, sentenza 22 maggio 2003, causa 18/2001). Per i servizi locali, quindi, che, in relazione al soggetto erogatore, ai caratteri ed alle modalità della prestazione, ai destinatari, appaiono privi di rilevanza economica, ci sarà dunque spazio per una specifica ed adeguata disciplina di fonte regionale ed anche locale. Alla luce di queste considerazioni, l intervento del censurato articolo 14, comma 2, sulla disciplina della gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, di cui all articolo 113-bis del citato Tu, non può essere certo riferito ad esigenze di tutela della libertà di concorrenza e quindi, sotto questo profilo, si configura come illegittima compressione dell autonomia regionale e locale. Per tutte queste ragioni va dichiarata l illegittimità costituzionale del censurato articolo 14, comma 2 e, in via conseguenziale, ai sensi dell articolo 27 della legge 87/1953, anche dell articolo 113bis, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall articolo 35 della legge 448/001. PQM La Corte costituzionale 1) dichiara l illegittimità costituzionale dell articolo 14, comma 1, lettera e), e comma 2, del Dl 269/03 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 326/03; 2) dichiara, ai sensi dell articolo 27 della legge 87/1953, l illegittimità costituzionale dell articolo 113, comma 7, limitatamente al secondo ed al terzo periodo, del D.Lgs 267/00 (Tu delle leggi sull ordinamento degli enti locali), nel testo sostituito dall articolo 35, comma 1, della legge 448/01 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2002); 3) dichiara, ai sensi dell articolo 27 della legge 87/1953, l illegittimità costituzionale dell articolo 113bis dello stesso D.Lgs 267/00, nel testo introdotto dal comma 15 dell articolo 35 della citata legge 448/01; 4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell articolo 14, comma 1 ad eccezione della lettera e) già dichiarata costituzionalmente illegittima del medesimo Dl 269/03,
7 convertito, con modificazioni, nella citata legge 326/03, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35/2014 depositata il 6 marzo 2014
CORTE COSTITUZIONALE Sentenza n.35/2014 Consiglio Regionale Sentenza della Corte Costituzionale n. 35/2014 depositata il 6 marzo 2014 Oggetto: Consiglio regionale - Norme della Regione Calabria - Previsione
SENTENZA N. 127 ANNO 2011
SENTENZA N. 127 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente - Paolo MADDALENA Giudice - Alfio FINOCCHIARO - Alfonso
LE AUTONOMIE TERRITORIALI
LE AUTONOMIE TERRITORIALI Titolo V della Costituzione = sistema delle autonomie territoriali (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni). Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario.
Apprendistato e Formazione interna all azienda: obbligo di Regolamentazione Regionale
Apprendistato e Formazione interna all azienda: obbligo di Regolamentazione Regionale pubblicato, il 20 maggio 2010, sulla rivista Guida Normativa de Il Sole 24 Ore La Corte Costituzionale ha dichiarato
RISOLUZIONE N.127/E QUESITO
RISOLUZIONE N.127/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 dicembre 2011 OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Trattamento fiscale applicabile ai contributi erogati dalla Regione e dagli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha pronunciato la seguente Sent. n. 1272 Anno 2004 R.g. n. 1706 Anno 2003 SENTENZA, in forma
DECRETO N. 8 DEL 11 Novembre 2015
DECRETO N. 8 DEL 11 Novembre 2015 Oggetto: Definizione dei servizi di trasporto pubblico marittimo in continuità territoriale fra la Sardegna e le isole minori di San Pietro e de La Maddalena e del quadro
Osservatorio legislativo interregionale Roma, settembre Giurisprudenza costituzionale Regioni a Statuto ordinario
Osservatorio legislativo interregionale Roma, 29 30 settembre 2011 Giurisprudenza costituzionale Regioni a Statuto ordinario (giugno-settembre 2011) Relatore: Carla Paradiso Regione Toscana Carla Paradiso
REPUBBLICA ITALIANA. Corte dei conti. Sezione regionale di controllo per la Lombardia. nell adunanza del 7 novembre 2006 * * * * *
Deliberazione n. 226/2006/P REPUBBLICA ITALIANA La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia nell adunanza del 7 novembre 2006 * * * * * Visto il Decreto del Ministero per i Beni
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che il Senato della Repubblica, il 18 novembre 2008, ha approvato il seguente disegno di legge, d iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati: Conversione
Decreto Legislativo 26 gennaio 2007, n. 6
Decreto Legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Deliberazione n. 20/SEZAUT/2009/QMIG
Deliberazione n. 20/SEZAUT/2009/QMIG LA CORTE DEI CONTI In Sezione delle Autonomie nell adunanza del 9 novembre 2009 Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio
RISOLUZIONE N. 61/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 61/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 marzo 2009 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - IVA - DPR 26 ottobre 1972, n. 633 Assoggettabilità ad imposta
NON APPLICABILITA DELLA RIDUZIONE DEL 10% AI COMPONENTI DEI COLLEGI SINDACALI DELLE SOCIETA PUBBLICHE.
documento NON APPLICABILITA DELLA RIDUZIONE DEL 10% AI COMPONENTI DEI COLLEGI SINDACALI DELLE SOCIETA PUBBLICHE. 16 febbraio 2011 Il documento è stato predisposto dalle Commissioni di Studio dell Area
Roma, 09 novembre 2007
RISOLZIONE 320/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 09 novembre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello 2007. Notaio ALFA applicazione del sistema del cd. prezzo-valore ad una permuta immobiliare.
L agevolazione c.d. Tremonti ambientale e la cumulabilità con altri incentivi
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 242 26.07.2016 L agevolazione c.d. Tremonti ambientale e la cumulabilità con altri incentivi Categoria: Imprese Sottocategoria: Agevolazioni In
Sezione regionale di controllo per la Toscana. Maria Annunziata RUCIRETA
Del. n. 114/2015/PAR Sezione regionale di controllo per la Toscana composta dai signori magistrati Roberto TABBITA Maria Annunziata RUCIRETA Paolo PELUFFO Nicola BONTEMPO Emilia TRISCIUOGLIO Laura D AMBROSIO
Roma, 10 novembre 2008
RISOLUZIONE N. 428/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono attività regolamentata
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
MIUR.AOODPFSR.REGISTRO DECRETI.0004535.16-12-2014 DECRETO DIRETTORIALE RECANTE L ANNULLAMENTO DEI LAVORI DELLA TORNATA 2013 DELLA COMMISSIONE PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/A1 DIRITTO PRIVATO E IL RINNOVO
Ministero dell Economia e delle Finanze
Prot. 7749 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21/5/2010 Ministero dell Economia e delle Finanze DIPARTIMENTO DELLE FINANZE. IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Oneri di urbanizzazione Costo di costruzione
Segnalazioni Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia agosto 2013 Oneri di urbanizzazione Costo di costruzione Modifiche apportate dalla Legge regionale 12 agosto 2013, n.
CORSO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO a.a
CORSO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO a.a. 2015-2016 Dott.ssa Nicoletta Vettori DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI E GIURIDICI Corso di laurea in Economia e Commercio AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Amministrazione pubblica
Sezione II La formazione delle leggi
Sezione II La formazione delle leggi COSTITUZIONE TESTO VIGENTE COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO Art. 70 Art. 70 art. 10 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere La funzione legislativa
Delibera della Giunta Regionale n. 317 del 08/08/2014
n. 58 del 11 Agosto 2014 Delibera della Giunta Regionale n. 317 del 08/08/2014 Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute
Sezione Regionale di Controllo per la Toscana. composta dai magistrati:
Del. n. 10/2012/PAR Sezione Regionale di Controllo per la Toscana composta dai magistrati: - Pres. Sezione Vittorio GIUSEPPONE Presidente - Cons. Graziella DE CASTELLI Componente - Cons. Raimondo POLLASTRINI
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ZACCARIA, AMICI, D ANTONA, FERRARI, GIOVANELLI, NACCARATO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 445 PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI ZACCARIA, AMICI, D ANTONA, FERRARI, GIOVANELLI, NACCARATO Modifiche all articolo
Deliberazione n. 5/pareri/2005
Deliberazione n. 5/pareri/2005 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Enrico Gustapane dott. Mario Donno dott. Donato Maria
D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 (1).
Pagina 1 di 5 D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 (1). Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti (1/circ). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
SENTENZA N. 58 ANNO 2016
Sentenza 58/2016 Giudizio Presidente CARTABIA - Redattore CORAGGIO Udienza Pubblica del 23/02/2016 Decisione del 23/02/2016 Deposito del 23/03/2016 Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Artt. 10, 11
ha pronunciato la presente
Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 12 MAGGIO 2016 219/2016/A DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DOVUTE, PER L ANNO 2016, DAI SOGGETTI
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno 1) Obiettivi e necessità dell intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo. Il Protocollo, firmato il 9 dicembre
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 2016
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 2016 Attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sen. Riccardo NENCINI,
DECRETO N. 909 Del 12/02/2016
DECRETO N. 909 Del 12/02/2016 Identificativo Atto n. 62 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO Oggetto LINEE GUIDA PER AGGIORNAMENTO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI PER TIROCINI
29/09/2015 NOZIONE DI AMBIENTE E PRINCIPI DI DIRITTO AMBIENTALE LA TUTELA DELL AMBIENTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA
NOZIONE DI AMBIENTE E PRINCIPI DI DIRITTO AMBIENTALE Sulla nozione di ambiente come bene giuridico studiare i paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 del Capitolo III Il «sistema» ambiente DEL LIBRO DI TESTO DIRITTO FORESTALE
PROVVEDIMENTO N. PROT ROMA 16/09/2016
PROVVEDIMENTO N. PROT. 143239 ROMA 16/09/2016 Disposizioni in materia di imprese estere controllate. Criteri per determinare con modalità semplificata l effettivo livello di tassazione di cui al comma
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 445 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Caner, Bond, Cortelazzo, Tiozzo, Padrin, Bottacin, Conta, Marotta, Pettenò e Peraro
Tribunale di Verona Sezione Lavoro Sentenza n (Composizione monocratica Giudice Gesumunno) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona Sezione Lavoro Sentenza n. 22-09-2010 (Composizione monocratica Giudice Gesumunno) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE C.P. DI VERONA SEZIONE LAVORO Nella causa
IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV
IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di
Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE Estremi del Provvedimento Massima n. 1: Sentenza n.28 dei
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 3 MAGGIO 2013, N.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 3 MAGGIO 2013, N. 19111: commercio ambulante di rifiuti ed esonero ex art. 266, comma 5, D.Lgs. n. 152/06 «Il quinto comma dell art. 266 d.lgs. 152/06
Deliberazione n. 10/III C./2007
Deliberazione n. 10/III C./2007 REPUBBLICA ITALIANA la CORTE DEI CONTI Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia III Collegio composto dai seguenti magistrati: PRESIDENTE: CONSIGLIERE: REFERENDARIO:
PREU elevato al 13,4%
PREU elevato al 13,4% Prima pagina Finanziaria. Con 149 voti favorevoli e 111 contrari l'aula di Palazzo Madama ha approvato il disegno di legge Finanziaria. Sono stati quindi licenziati dal Senato anche
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2143
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2143 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa delle senatrici CARLINO e BUGNANO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2010 Nuove disposizioni in materia di parità e di
LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEL PUBBLICO IMPIEGO
LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEL PUBBLICO IMPIEGO Contrattazione collettiva P.I. - Fenomeno relativamente recente (il primo CCNL è stato sottoscritto il 16 maggio 1995 Comparto Ministeri - parte normativa
INDICE SOMMARIO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Principi fondamentali... 3 PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI Titolo I Rapporti civili... 5 Titolo II Rapporti etico-sociali... 8 Titolo III Rapporti economici...
CORSO DI REVISIONE CONTABILE IL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO
CORSO DI REVISIONE CONTABILE IL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO ALESSIO SILVESTRI Università di Pisa -Legge n. 1966, 1939 - D.P.R. n. 136, 1975 - D. Lgs. n. 88, 1992 - D. Lgs. n. 58, 1998 (Legge Draghi)
IL RETTORE E IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO VISTO. l art. 16 D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro; VISTO
Area del Personale IL RETTORE E IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO l art. 16 D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro; il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
RISOLUZIONE N. 136/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 136/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 14 giugno 2007 OGGETTO:Istanza di interpello. Atto di divisione del patrimonio ereditato, con assegnazione di beni di valore eccedente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 27 settembre 2012
Numero 04180/2012 e data 04/10/2012 R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 27 settembre 2012 NUMERO AFFARE 07658/2012 OGGETTO:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
AZIENDA USL N.12 DI VIAREGGIO
AZIENDA USL N.12 DI VIAREGGIO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE assunta ai sensi dell'art. 50 dello Statuto approvato con deliberazione n. 316 del 16/10/2013 Oggetto: SIG.RA LUCARELLI SARA - C.P.S. INFERMIERE
RISOLUZIONE N. 28/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 28/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 marzo 2014 OGGETTO: Interpello ordinario Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicazione dell imposta di registro alle ordinanze di inammissibilità
REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL INCENTIVO RELATIVO ALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO EX ARTICOLO 27 DEL CCNL 14.9.
REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL INCENTIVO RELATIVO ALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO EX ARTICOLO 27 DEL CCNL 14.9.2000 MODIFICHE E ADEGUAMENTO AI SENSI DELL ART. 9 DL 90/2014 CONV. CON
REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI
COMUNE DI QUART VALLE D AOSTA COMMUNE DE QUART VALLÉE D AOSTE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 23 ottobre 2013
LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE
LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE APPROVATA DEFINITIVAMENTE IL 12 APRILE 2016 WWW.RIFORMECOSTITUZIONALI.GOV.IT ELEMENTI ESSENZIALI DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO
DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (da n. 208/2007 a n. 217/2007) CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 208/2007 (G.U.,1ª s.s., n. 25 del 27 giugno 2007) ministero avverso le sentenze di proscioglimento
OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istruzioni per la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi
RISOLUZIONE N. 77/E Roma 16/09/2016 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istruzioni per la compilazione del quadro RW della dichiarazione
RISOLUZIONE N. 86/E. Quesito
RISOLUZIONE N. 86/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 marzo 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Rappresentanza Generale per l Italia -
Parere n. 3/Par./2005
Corte dei Conti Parere n. 3/Par./2005 SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell adunanza del 16 marzo 2005, composta dai Magistrati: Dott. Ivo
RISOLUZIONE N. 235/E. Roma, 24 agosto Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 235/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 agosto 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 Credito d imposta per attività di ricerca
Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività. Prime istruzioni.
Direzione centrale delle Prestazioni Roma, 31-12-2007 Messaggio n. 30923 Allegati 2 OGGETTO: Legge 24 dicembre 2007, n. 247 Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
riforma della costituzione - i contenuti più rilevanti che incidono sull autonomia e sul consiglio - spunti di lettura
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LEGISLATIVO riforma della costituzione - i contenuti più rilevanti che incidono sull autonomia e sul consiglio - spunti di lettura ambito composizione
Deliberazione n. 179/2008
Deliberazione n. 179/2008 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua dott. Giancarlo Penco dott. Giuliano
PREAMBOLO. Il Consiglio regionale
Proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale Istituzione del Comune di Abetone Cutigliano, per fusione dei Comuni di Abetone e di Cutigliano. Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione;
SENTENZA N. 199 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA N. 199 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Giorgio
Domande di Diritto Costituzionale II
Domande di Diritto Costituzionale II Lo staff di Vivere Giurisprudenza ha raccolto per voi le domande di questa materia per facilitarvi nella preparazione della stessa. Tutto è stato possibile grazie al
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA
Pagina 1 di 7 N. 01453/2009 REG.SEN. N. 00023/2008 REG.RIC. N. 00313/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
Ministero della Giustizia. Modifiche al decreto 10 novembre 2014, di individuazione delle sedi
Ministero della Giustizia Decreto 16 agosto 2016, pubblicato in G.U. n. 214, del 13 settembre 2016 Modifiche al decreto 10 novembre 2014, di individuazione delle sedi degli uffici del Giudice di pace,
Oggetto: Istanza di interpello - WK S.p.a. - Operazioni esenti dall imposta - Articolo 10, n. 18) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
RISOLUZIONE N. 119/E Direzione Centrale Roma, 28 maggio 2003 Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - WK S.p.a. - Operazioni esenti dall imposta - Articolo 10, n. 18) del DPR 26 ottobre
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 328 28.10.2016 Dichiarazione integrativa: nuovi termini A cura di Pasquale Pirone Categoria: Contribuenti Sottocategoria: Adempimenti Con l art.
REPUBBLICA ITALIANA La Corte dei conti
Pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA La Corte dei conti Deliberazione n. 7/2006/P Sezione regionale di controllo per la Lombardia nell adunanza del 4 agosto 2006 * * * * * Visto il decreto direttoriale in
Relazione illustrativa
Relazione illustrativa Il presente regolamento disciplina le modalità attuative degli interventi previsti dagli articoli 3, 5 e 9 della legge regionale n. 16 del 6 luglio 2012 Norme per il comparto del
LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE
Le riforma costituzionale del 2001 LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3, Modifiche al Titolo Quinto della Parte seconda della Costituzione Confermata da referendum
SENTENZA N. 1 ANNO 2004 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: - Riccardo CHIEPPA Presidente - Gustavo ZAGREBELSKY Giudice - Valerio ONIDA - Carlo MEZZANOTTE - Fernanda CONTRI - Guido NEPPI MODONA - Piero Alberto CAPOTOSTI - Annibale MARINI -
ESPOSIZIONE DEL QUESITO
RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 marzo 2004 Oggetto: Istanza di interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. WX spa Utilizzo di opere e servizi da parte
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MAZZONI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XIV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4694 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato MAZZONI Ratifica ed esecuzione del
Orbene, l articolo in parola rientra tra le modifiche di interesse penalistico al codice della strada introdotte dalla legge n. 94/2009.
Roma, 21.03.2014 RECENTE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN TEMA DI DIVIETO DI PATENTE DI GUIDA E CONDANNA PER REATI DI DROGA Mi è stato chiesto di rispondere al seguente quesito: è possibile conseguire
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno 1) Obiettivi e necessità dell intervento normativo. Coerenza con il programma di governo. La nuova Convenzione tra Italia
LEGGE REGIONALE N. 82 DEL REGIONE TOSCANA. Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato.
LEGGE REGIONALE N. 82 DEL 28-12-2009 REGIONE TOSCANA Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 56 del
IL MINISTRO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO ED AUSILIARIO DEL COMPARTO SCUOLA E LA CONSISTENZA DELLA DOTAZIONE ORGANICA PER L ANNO SCOLASTICO 2006/2007
Relazione tecnico-normativa
Relazione tecnico-normativa Titolo: Sddl concernente Ratifica ed esecuzione dell Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica dell Iran per evitare le doppie
La riforma del titolo V della Costituzione Italiana.
La riforma del titolo V della Costituzione Italiana. LEGGE 18 OTTOBRE 2001 N.3 Art. 5 cost. [1] La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO. Nell Adunanza del 4 giugno 2004
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO Nell Adunanza del 4 giugno 2004 Visto il decreto n. 96 del 9 aprile 2003 del Prefetto della Provincia di Padova concernente
Attuazione del diritto dell UE nell ordinamento italiano
Attuazione del diritto dell UE nell ordinamento italiano Legge 24 dicembre 2012, n. 234 Norme generali sulla partecipazione dell'italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche
RISOLUZIONE N. 76/E. Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO
RISOLUZIONE N. 76/E Roma, 16 settembre 2016 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Chiarimenti in materia di tassazione dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICA E ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE PREVEDONO L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI NON LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE, A NORMA DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 7 AGOSTO
SENTENZA N. 117 ANNO 2016
Sentenza 117/2016 Giudizio Presidente GROSSI - Redattore AMATO Udienza Pubblica del 04/05/2016 Decisione del 04/05/2016 Deposito del 26/05/2016 Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Art. 1, c. 359, della
IL DIRETTORE GENERALE
Decreto 7 dicembre 2016 - Individuazione graduatorie oggetto di scorrimento ai fini dell'assunzione di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione
REGOLAMENTO Disciplina per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all amministrazione
REGOLAMENTO Disciplina per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all amministrazione Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.216 del 13.10.2009 Art.1 (Oggetto, finalità,
OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale
RISOLUZIONE N. 3/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 gennaio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della
ha pronunciato la presente
N. 01691/2015 REG.PROV.COLL. N. 01604/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato
R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Prima. Adunanza di Sezione del 18 maggio 2011
Numero 02324/2011 e data 09/06/2011 R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 18 maggio 2011 NUMERO AFFARE 01380/2011 OGGETTO: Presidenza del consiglio
CIRCOLARE N. 411 D. DEL 30 MAGGIO 2000
CIRCOLARE N. 411 D. DEL 30 MAGGIO 2000 Oggetto: Istruzioni in merito all applicazione del decreto legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 2000, n. 137. Nella Gazzetta
Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze
Attuazione delle disposizioni contenute nell art. 15 del D.L. 12 settembre 2013 n.104, convertito con modificazioni in Legge 8 novembre 2013 n. 128 per il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI. Sezione Regionale di Controllo per la Liguria
Deliberazione n. 5 /2014 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria composta dai seguenti magistrati: Ennio COLASANTI Luisa D'EVOLI Alessandro BENIGNI Francesco
RISOLUZIONE N. 366/E. Sia l istanza che il relativo atto di concessione sono soggetti all imposta di bollo nella misura di euro 14,62.
RISOLUZIONE N. 366/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 ottobre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Imposta di bollo su atti e documenti relativi
RISOLUZIONE N. 108/E
RISOLUZIONE N. 108/E Direzione Centrale Normativa Roma, 3 dicembre 2014 OGGETTO: Imposte sui redditi - Detrazioni per oneri - Erogazioni liberali in favore di partiti politici - Art. 11 del decreto-legge
Allegato Sub. B) alla Deliberazione n.555 del 28/01/2016 per il SEGRETARIO F.F. LA DIRETTRICE f.to (Rag. Elena AUDAGNA)
Allegato Sub. B) alla Deliberazione n.555 del 28/01/2016 per il SEGRETARIO F.F. LA DIRETTRICE f.to (Rag. Elena AUDAGNA) LEGENDA: SCHEDA DI RILEVAZIONE INFORMAZIONI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO