Indagini finanziarie senza limiti
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- Evelina Zanetti
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1 Indagini finanziarie senza limiti Estendibili anche ai privati non titolari di partita IVA I dati e le notizie dei conti correnti bancari intestati al contribuente in proprio possono essere legittimante utilizzati dal Fisco anche se l'autorizzazione a espletare le indagini finanzia rie riguardava il medesimo contribuente quale presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa. Non è corretto sostenere che la procedura di verifica è applicabile ai soli soggetti esercenti attività d'impresa commerciale, agricola, artistica o professionale. È quanto emerge dalla sentenza 2 ottobre 2013, n , della Corte di Cassazione - Sezione Tributaria. I principi I dati e le notizie dei conti correnti bancari intestati al contribuente in proprio possono essere legittimante utilizzati dal Fisco anche se l'autorizzazione a espletare le indagini finanziarie riguardava il medesimo contribuente quale presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa. Non è corretto sostenere che la procedura di verifica è applicabile ai soli soggetti esercenti attività d'impresa commerciale, agricola, artistica o professionale. È quanto emerge dalla sentenza 2 ottobre 2013, n , della Corte di C assazione - Sezione Tributaria. Accogliendo il ricorso dell'agenzia delle Entrate - nell'ambito di una controversia originata dall'impugnazione, da parte di un contribuente friulano, di un avviso di accertamento per IRPEF la Suprema Corte ha ritenuto viziata la se ntenza di secondo grado nella parte in cui i giudici hanno affermato che l'acquisizione, da parte della Guardia di finanza, di dati e notizie dei conti bancari intestati al ricorrente, quale contribuente in proprio,
2 non fosse legittima: a) sia perché la relativa autorizzazione lo riguardava quale presidente del consiglio di amministrazione di due società cooperative a r.l., quindi due soggetti diversi; b) sia perché, in linea di principio, la procedura di verifica posta in essere è applicabile ai soli soggetti esercitanti attività d'impresa commerciale, agricola, artistica o professionale. Autorizzazione a tutto campo A riguardo gli Ermellini spiegano che l'autorizzazione all'acquisizione di cop ia dei conti correnti bancari (nella specie concessa dal Procuratore della Repubblica, pur essendo sufficiente quella del comandante di zona della Guardia di finanza), concerneva comunque (anche) la persona fisica con conseguente irrilevanza, ai fini della piena utilizzabilità dei dati acquisiti, che detta autorizzazione lo riguardasse in qualità di presidente del cda di società di capitali, anziché quale contribuente in proprio, non derivandone alcuna lesione di diritti costituzionalmente garantiti. Peraltro la limitazione, affermata dal giudice di merito, dell'ambito applicativo della Nessuna limitazione di legge disciplina in esame ai soli soggetti "esercitanti attività d'impresa commerciale, agricola, artistica o professionale" è priva di qualsivoglia riscontro normativo. Concludendo, gli Ermellini hanno rispedito la causa al mittente per nuovo esame. Nel caso di specie, le indagini sono state autorizzate dal Procura della Repubblica, ma la S.C. precisa che sarebbe stato sufficiente il provvedimento autorizzatorio del comandante di zona della Guardia di finanza. In effetti le indagini finanziarie devono essere attivate con le procedure autorizzative previste dagli articoli 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 (per gli accertamenti delle imposte sui redditi) e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 (per gli accertamenti IVA). Tali norme richiedono la preventiva autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'agenzia delle Entrate o del direttore regionale della stessa oppure, per il corpo della Guardia di Finanza, del comandante regionale. Indagini finanziarie ad ampio raggio Con la sentenza in commento la Suprema Corte esclude qualsivoglia limitazione dell'ambito applicativo della disciplina sulle indagini finanziarie, le quali, quindi, possono essere indifferentemente autorizzate nei confronti di imprenditori e lavoratori autonomi, nonché di soggetti non titolari di partita IVA; e in quest'ultimo caso, anche quando non sia presunta un'attività commerciale o professionale in totale evasione di imposta. Effettivamente, in materia di imposte sui redditi, l'articolo 32 del D.P.R. n. 600
3 del 1973 non sembra escludere, tra i soggetti passivi, i privati non imprenditori. La norma, al n. 2] del comma 1, dispone, fra l'altro, che i dati e gli elementi inerenti ai rapporti e alle operazioni risultanti dai conti (dati ed elementi acquisiti ai sensi del successivo n. 7]), sono posti a base delle rettifiche e degl i accertamenti previsti anche dall'articolo 38 del medesimo decreto ("Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche") se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine. Il principio di estendibilità ai privati delle indagini finanziarie fa il paio con Presunzioni bancarie per tutti l'applicabilità, per esempio, a dipendenti e pensionati delle presunzioni previste in materia di accertamento bancario in relazione a prelevamenti e versamenti. L'articolo 32 comma 1 n. 2] stabilisce che sono posti come ricavi o compensi, i prelevamenti o gli importi riscossi se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili. Tale presunzione (relativa), secondo la più recente giurisprudenza di legittimità "ha portata generale e riguarda le dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, a prescindere dall'attività svolta" (cfr. sentenza n. 8047/2013). Indirizzo consolidato Invero, il principio secondo cui sarebbe legittimo per l'ufficio desumere, rispetto a qualsiasi contribuente, e a prescindere dall'attività lavorativa e dalla tipologia di reddito prodotto, che le somme prelevate o versate sui propri conti correnti sono compensi e/o ricavi non dichiarati, non è nuovo. Già con la sentenza n del 27 settembre 2011 la S.C. aveva sostenuto che la presunzione legale dell'articolo 32, primo comma, n. 2), del D.P.R. n. 600 del con specifico riguardo ai versamenti rinvenuti sui conti correnti intestati al soggetto accertato privi di giustificazione e utilizzati per la ricostruzione del reddito - opera per la generalità dei contribuenti, a prescindere dall'attività da essi svolta, "né in contrario senso - si legge testualmente in sentenza - può fondatamente invocarsi il riferimento ai 'ricavi' e atte scritture contabili contenuto netta suddetta norma, giacché esso risulta limitativo unicamente della possibilità per l'ufficio di desumere reddito dai 'prelevamenti', non potendo viceversa una simile presunzione trovare giustificazione per imprenditori o lavoratori autonomi, per i quali le spese giustificate possono infatti ragionevolmente ritenersi costitutive di investimenti. Ciò senza peraltro che l'utilizzo dei termini suddetti possa in alcun modo impedire all'ufficio di desumere per qualsiasi contribuente che i versamenti operati sui propri conti correnti, e privi di giustificazione, costituiscano reddito, dovendosi ritenere tate attività accertativa pienamente consentita dalla norma in esame è assolutamente ragionevole".
4 Conclusioni Insomma, i recenti arresti della S.C. aprono di fatto la strada agli accertamenti basati sulle movimentazioni dei conti correnti delle persone fisiche che esercitano attività di lavoro dipendente; sicché sarebbe erroneo sostenere, come fatto, ad esempio, dalla Commissione Tributaria Regionale di Torino (sentenza n. 85/30/2012), che le presunzioni derivanti dagli accertamenti bancari operino solamente nei confronti di coloro i quali svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo. Dal canto suo l'agenzia delle Entrate ha sostenuto che l'espresso richiamo della norma alle ordinarie tipologie di accertamento comporta che l'operatività delle presunzi oni bancarie si estende, almeno dal lato dei versamenti, alla generalità dei soggetti passivi e delle diverse categorie reddituali. Di contro, stante il riferimento normativo alle scritture contabili, per i prelevamenti, detta presunzione trova applicazion e solo nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle stesse scritture, e quindi solo nel caso in cui sia configurabile un'attività economica, anche di natura professionale (circ. n.32/e del 2006, par. 5.1). Cass. Trib. n /2013 Cass. Trib. n.8047/2013 Riepilogo Le indagini bancarie possono essere effettuate anche nei confronti di privati che non svolgono un'attività commerciale o professionale. Sono imputabili al reddito imponibile i versamenti non giustificati, a prescindere dalla natura dell'attività svolta dal contribuente. In tema di accertamenti bancari, il giudice tributario ha l'obbligo di motivare adeguatamente sul perché non abbia ritenuto significative le giustificazioni addotte dal contribuente ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio su di lui gravante. Il generico richiamo al valore delle presunzioni bancarie non è sufficiente a dare ragione al Fisco. Non è inoltre sufficiente l'irregolare registrazione di un prelevamento bancario per invertire l'onere della prova a sfavore del contribuente e considerare il prelievo come ricavo.
5 Cass. Trib. n. 2894/2013 Anche per chi esercita abusivamente la professione vale il principio che i versamenti e i prelievi sul conto corrente costituiscono presunzioni di reddito nell'anno in CTR Lombardia n. 1/32/2013 cui sono stati effettuati. Se i versamenti non giustificati sui conti correnti personali del socio possono legittimare direttamente la presunzione di ricavi imputabili alla società, tale presunzione, nel caso dei prelievi, deve risultare supportata da elementi di maggiore riferibilità al reddito di impresa, soprattutto se si tratta di uscite frequenti e frazionate, tipiche del vivere quotidiano. CTR Lombardia n. 26/50/2013 E illegittimo l'accertamento fondato sulle risultanze di indagini finanziarie a carico di un contribuente non titolare di partita IVA se l'amministrazione Finanziaria non dimostra lo svolgimento di un'ulteriore attività né indica la fonte dei presunti redditi diversi. A maggior ragione se il cittadino indica il beneficiario dei movimenti bancari rilevati sul conto corrente. Cass. Trib. n. 4142/13 Le movimentazioni bancarie relative a operazioni di sconto non possono essere considerate ricavi in nero "Dagli atti di causa - osserva la S.C.-, è emerso che, relativamente ai conti cassa e banca, il ricorrente aveva impugnato l'accertamento sulla considerazione (tra l'altro) che la mancanza di liquidità lo aveva indotto a ricorrere al credito bancario, e che tanto era avvenuto attraverso l'intervento di terzi, i quali avevano rilasciato cambiali di favore al fine di consentire operazioni di sconto. In tal modo, secondo la tesi fin dall'inizio dal ricorrente sostenuta, si erano determinati gli scompensi dei conti medesimi, registrati e verbalizzati. Ma, appunto in quanto riferibili a operazioni di sconto, le movimentazioni dette non potevano essere imputate a ricavi ". Le operazioni bancarie che non risultano dalla dichiarazione dei redditi e che il contribuente non è riuscito a giustificare costituiscono un indizio di evasione e giustificano, in mancanza di elementi di segno contrario, il sequestro preventivo, finalizzato
6 alla confisca per equivalente (nella specie la S.C. ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente attributo agli accertamenti della GdF e Cass. Pen. n. 1261/2013 alle relative presunzioni tributarie un valore indiziario sui cui fondare, in mancanza di altri elementi di segno contrario offerti dalla difesa, il giudizio di sussistenza del reato ipotizzato [dichiarazione infedele], con conseguente conferma del sequestro oggetto di controversia).
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