4. Zonizzazione provinciale
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- Ambrogio Ferri
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1 4. Zonizzazione provinciale Alla luce dei nuovi limiti e delle scadenze temporali imposti dal D.M. 2 aprile 2002, n. 60, le Province dovevano effettuare la zonizzazione del territorio sulla base delle direttive tecniche emanate con il D.M. 1 ottobre 2002, n. 261 e delle indicazioni regionali deliberate dalla Giunta regionale il 12 gennaio Alle diverse zone vengono associati vari tipi di piani e programmi a seconda della qualità dell aria della zona considerata: piani di mantenimento, di risanamento o d azione. Si rende quindi necessario rivedere la struttura della rete di monitoraggio in modo tale che i dati risultanti siano rappresentativi delle zone monitorate, riesaminando quindi il numero e l ubicazione delle centraline, gli inquinanti da monitorare e l elaborazione del dato da confrontare con i valori limite. Gli elementi normativi di cui bisogna tenere conto per definire l ambito degli interventi di programmazione e di pianificazione sono: DM 2 aprile 2002, n.60 Il decreto stabilisce per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto ossidi di azoto, PM 10, piombo, benzene e monossido di carbonio, ai sensi dell articolo 4 del D.Lgs. 351/99: a) i valori limite e le soglie di allarme; b) il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo; c) il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto; d) i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell aria ambiente, i criteri e le tecniche di misurazione con particolare riferimento all ubicazione ed al numero minimo dei punti di campionamento nonché alle metodiche di riferimento per la misura, il campionamento e l analisi; e) la soglia di valutazione superiore, la soglia di valutazione inferiore e i criteri di verifica della classificazione delle zone e degli agglomerati; f) le modalità per l informazione da fornire al pubblico; g) il formato per la comunicazione dei dati. D.M. 1 ottobre 2002, n. 261 Il decreto, in qualità di regolamento tecnico, stabilisce: 141
2 a) ai sensi dell art. 5 del D.Lgs. 351/99, le direttive tecniche sulla cui base le regioni provvedono ad effettuare, ove non disponibili, misure rappresentative al fine di valutare preliminarmente la qualità dell aria ambiente ed individuare le zone di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato D.Lgs. 351/99, ovvero rispettivamente: le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e individuano l'autorità competente alla gestione di tali situazioni di rischio. In tali zone le regioni definiscono i piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. zone e agglomerati nei quali i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite e/o il valore limite aumentato del margine di tolleranza, per i quali le regioni definiscono un piano o un programma per il raggiungimento dei valori limite zone e agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi, per i quali le regioni adottano un piano di mantenimento della qualità dell'aria al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite. b) ai sensi dell art. 8 del D.Lgs. 351/99, i criteri per l elaborazione dei piani e dei programmi per il raggiungimento, entro i termini stabiliti, dei valori limite nelle zone e negli agglomerati di cui al medesimo art. 8; c) ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 351/99, le direttive sulla cui base le regioni adottano un piano per il mantenimento della qualità dell'aria nelle zone di cui al medesimo articolo 9. Decreto Legislativo n 183 del 21 maggio 2004 in attuazione della Direttiva Europea n 3 del 2002 relativa all ozono in aria ambiente. Tale decreto per l inquinante ozono stabilisce: a) i valori bersaglio, gli obiettivi a lungo termine, la soglia di allarme e la soglia di informazione al fine di prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente; b) i metodi ed i criteri per la valutazione delle concentrazioni di ozono e per la valutazione delle concentrazioni dei precursori dell'ozono nell'aria; 142
3 c) le misure volte a consentire l'informazione del pubblico in merito alle concentrazioni di ozono; d) le misure volte a mantenere la qualità dell'aria laddove la stessa risulta buona in relazione all'ozono, e le misure dirette a consentirne il miglioramento negli altri casi; e) le modalità di cooperazione con gli altri Stati membri dell'unione europea ai fini della riduzione dei livelli di ozono. Anche per l ozono si prevede la predisposizione di: un piano o un programma per il raggiungimento dei valori bersaglio nelle zone e agglomerati nei quali i livelli di ozono nell aria superano tali valori; i piani possono far parte di piani e programmi integrati riguardanti più di un inquinante. misure efficaci dal punto di vista dei costi e coerenti con i piani e programmi di cui sopra, finalizzate al conseguimento degli obiettivi a lungo termine, nelle zone e agglomerati nei quali i livelli di ozono nell'aria, superano gli obiettivi a lungo termine, ma sono inferiori o uguali ai valori bersaglio. un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono sono conformi agli obiettivi a lungo termine, nei quali mantenere i livelli di ozono e preservare la qualità dell'aria; piani d'azione a breve termine che indicano le misure specifiche da adottare a breve termine, tenendo conto di circostanze locali particolari, per le zone ove vi sia un rischio di superamento della soglia di allarme. Tali piani possono prevedere, secondo i casi, misure graduate ed economicamente valide di controllo e, ove risulti necessario, di riduzione o di sospensione di talune attività che contribuiscono alle emissioni che determinano il superamento della soglia di allarme, in particolare del traffico di autoveicoli, nonché misure efficaci connesse con l'attività degli impianti industriali e all'utilizzazione di prodotti. Per le deliberazioni regionali ( n 804 del 15 maggio 2001 e n 43 del 12 gennaio 2004) si hanno le seguenti aree: Zona A comprende: - territori dei comuni più densamente popolati e nei quali sono presenti stabilimenti industriali o di servizio che, per potenzialità produttiva o numero, possono provocare un elevato inquinamento atmosferico; 143
4 - territori dei comuni confinanti con quelli indicati al punto precedente e per i quali è previsto o è prevedibile uno sviluppo industriale od antropico in grado di produrre un notevole inquinamento atmosferico. La Zona A presenta valori di qualità dell aria superiori ai valori limite, occorre predisporre piani e programmi a medio termine allo scopo di raggiungere nei tempi indicati dalla normativa in vigore (DM n 20/02) i valori di qualità dell aria prescritti. Zona B comprende: - i territori dei comuni scarsamente popolati nei quali sono presenti stabilimenti industriali o di servizio che per potenzialità produttiva o numero, possono provocare un modesto inquinamento atmosferico ed i territori dei comuni con essi confinanti per i quali è previsto uno sviluppo industriale ed antropico in grado di provocare un modesto inquinamento atmosferico; - i territori dei comuni scarsamente popolati nei quali sono presenti aree di particolare interesse ambientale, turistico, artistico archeologico o per le quali è previsto lo sviluppo di attività agricolo forestali poco compatibili con l insediamento di particolari stabilimenti industriali o con insediamenti antropici di particolare rilevanza. La Zona B presenta valori di qualità dell aria inferiori ai valori limite e non presenta rischi di superamento per cui occorre predisporre piani di mantenimento. Agglomerati porzione di zona A dove è particolarmente elevato il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme. In questo caso occorre predisporre piani di azione a breve termine. A seguito dell analisi delle emissioni relative ad alcuni territori, effettuata su specifici macrosettori quali trasporti, industria, riscaldamento ed allevamenti, l Amministrazione Provinciale, in base alla delega ricevuta dalla Regione, ha deliberato la zonizzazione del proprio territorio (DGP 41602/2004) illustrata nella figura 3.1 e riportata nella tabella
5 Figura 4.1 Comuni compresi agglomerati Comuni compresi Zona A Comuni compresi Zona B Forlì- Cesena R11:Bertinoro (solo zona via Emilia), Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Longiano (solo zona via Emilia) Bertinoro, Cesena, Cesenatico, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone Bagno di Romagna, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Montiano, Mercato Saraceno, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, Santa Sofia, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto Tabella
6 Le rete provinciale di monitoraggio di qualità dell aria, ora in funzione, è stata progettata secondo Il D.M. 20 maggio 1991 che stabiliva i parametri da monitorare ed i criteri secondo cui strutturare una rete di monitoraggio; la rete doveva essere costituita da: a) una o più stazioni di base o di riferimento, collocate in parchi o isole pedonali, in cui misurare: biossido di zolfo, idrocarburi, ossidi di azoto, monossido di carbonio, ozono, particelle sospese e piombo;(stazione tipo A) b) stazioni situate in zone ad elevata densità abitativa nelle quali misurare la concentrazione di alcuni inquinanti primari e secondari con particolare riferimento a biossido d azoto, idrocarburi, biossido di zolfo, particelle sospese e piombo;(stazione tipo B) c) stazioni situate in zone ad elevato traffico per la misura degli inquinanti emessi direttamente dal traffico autoveicolare, (monossido di carbonio, idrocarburi), e in zone ad alto rischio espositivo quali strade ad elevato traffico e a bassa ventilazione; (Stazione tipo C) d) stazioni situate in periferia od in aree suburbane finalizzate alla misura di inquinanti fotochimici, biossido d azoto, ozono, PAN, da pianificarsi sulla base di campagne preliminari di valutazione dello smog fotochimico particolarmente nei mesi estivi. (Stazione tipo D) La rete attuale è, quindi, localizzata come di seguito indicato (tabella 3.2) e relativa ai parametri elencati. Tabella
7 Secondo la nuova normativa tecnica deve prevedersi una nuova classificazione delle stazioni di monitoraggio e delle zone secondo le seguenti indicazioni: Tipo di stazione: - Stazione di Traffico(T): è un punto di campionamento rappresentativo dei livelli d inquinamento massimi caratteristici dell area che si vuole monitorare, influenzato prevalentemente da emissioni da traffico provenienti da strade limitrofe. - Stazione di Fondo o Background (B): è un punto di campionamento rappresentativo dei livelli d inquinamento medi caratteristici dell area che si vuole monitorare. - Industriale (I): è un punto di campionamento per il monitoraggio di fenomeni acuti, posto in aree industriali con elevati gradienti di concentrazione degli inquinanti. Queste stazioni sono situate in aree nelle quali i livelli di inquinamento sono influenzati prevalentemente da emissioni di tipo industriale. L area di rappresentatività non è elevata e generalmente individuata da un raggio compreso tra m (area da 300 m 2 a 3 km 2 ). Tipo di zona: - Urbana (U) - Suburbana (S) - Rurale (Ru) Caratteristiche della zona: - Residenziale (Res) - Commerciale (Comm) - Industriale (Ind) - Agricola (Agr) - Naturale (Nat) - Combinazione delle precedenti Di seguito si riportano le specifiche per alcune tipologie di stazioni in funzione della zona e delle sue caratteristiche Stazioni urbane da traffico (TU) Stazioni urbane ubicate in prossimità di strade ad intenso traffico veicolare localizzate in aree con forti gradienti di concentrazioni di inquinanti. Il dato fornito dalla stazione di campionamento deve essere accompagnato dalla tipologia del traffico e dalla tipologia della strada che si vuole monitorare (strada larga, autostrada, street canyon,...) al fine di normalizzare il più possibile l informazione fornita dal campionamento. 147
8 Il flusso del traffico è suddiviso in tre differenti categorie: largo volume traffico (veicoli giornalieri >10000), medio volume di traffico (veicoli giornalieri compresi tra ) basso volume di traffico (veicoli giornalieri <10000). L area di rappresentatività deve essere di almeno 200m 2 secondo quanto stabilito per legge dal DM60/2002. Seguendo le indicazioni contenute nel Criteria for EUROAIRNET è possibile integrare il concetto di area di rappresentatività con le specifiche di lunghezza della strada. La strada deve avere una lunghezza minima di 100m in aree fortemente urbanizzate e una lunghezza minima di 1000m per strade suburbane (Criteria for EUROAIRNET, cap , pag 30). Le stazioni devono essere ubicate a circa 4 m dal bordo stradale più vicino (ed entro i 5 m dal bordo stradale se sono corredate di analizzatori per NO 2 e CO) ed almeno 25 m da incroci, semafori, ecc. Stazione di fondo urbano (BU) Stazioni usate per monitorare i livelli medi di inquinamento, all interno di vaste aree urbane (tessuto urbano continuo, prevalentemente capoluoghi di regione e/o provincia), dovuti a fenomeni di trasporto provenienti dall esterno della città stessa e fenomeni prodotti all interno della città che si vuole monitorare. Sono poste preferibilmente all interno di aree verdi pubbliche e aree pedonali (parchi, impianti sportivi, scuole,...) non direttamente sottoposte a sorgenti di inquinamento specifiche quali il traffico autoveicolare e le emissioni industriali. La distanza minima della centralina da arterie stradali eventualmente presenti (numero di veicoli giornalieri superiori a 2500) deve essere almeno 50 m. L area di rappresentatività deve essere individuata da un raggio compreso tra i 100 m e 1 Km. Stazione di fondo urbano residenziale (BU-Res) Stazioni usate per monitorare i livelli medi di inquinamento all interno di vaste aree urbane (tessuto urbano continuo) dovuti a fenomeni di trasporto provenienti dall esterno della città stessa e fenomeni prodotti all interno della città. Sono ubicate in aree urbane caratterizzate da una elevata densità abitativa di almeno 8000 ab/km², distribuzione quasi continua di abitazioni e non attraversate da strade ad elevata percorrenza. Le arterie stradali eventualmente presenti (numero di veicoli giornalieri superiori a 2500) devono essere poste ad una distanza di almeno 50m dalla stazione di rilevamento. L area di rappresentatività è caratterizzata da un raggio compreso tra 100m 5 km. 148
9 Stazioni di fondo suburbano (BS) Stazioni usate per monitorare i livelli medi di inquinamento all interno di aree suburbane (tessuto urbano discontinuo, generalmente paesi limitrofi ai capoluoghi di provincia e/o regione) dovuti a fenomeni di trasporto provenienti dall esterno della città stessa e fenomeni prodotti all interno della città che si vuole monitorare. Poste preferibilmente all interno di aree verdi pubbliche (parchi, impianti sportivi...) e non direttamente sottoposte a sorgenti di inquinamento diretto. Le arterie stradali eventualmente presenti (numero di veicoli giornalieri superiori a 2500) devono essere poste ad una distanza di almeno 500m. Se il numero di veicoli giornalieri è inferiore ai 500 la distanza può deve essere compresa tra m. L area di rappresentatività è individuata da un raggio compreso tra 1 5 Km. Stazioni di fondo rurale (BRu): Stazioni atte a monitorare i livelli di inquinamento dovuti a fenomeni di trasporto su lungo raggio e da emissioni di inquinanti prodotti all interno della regione stessa. Le stazioni sono poste all esterno delle maggiori città e insediamenti, in aree prevalentemente rurali/agricole maggiormente soggette ad inquinamento da ozono e non situate all interno di un agglomerato, sottovento rispetto alla direzione del campo di vento più probabile e non nelle immediate vicinanze dell area di massima emissione di inquinanti. L area di rappresentatività è caratterizzata da un raggio di almeno 5 Km. Stazione di fondo remoto (BRe): Stazioni atte a monitorare i livelli di fondo degli inquinanti risultanti da sorgenti naturali e fenomeni di trasporto sul lungo raggio. Esempi sono forniti dalle stazioni della rete EMEP (rete delle deposizioni acide). Caratterizzate da un area di rappresentatività di almeno 1000 Km 2 (r 18 Km)e posizionate in aree naturali (ecosistemi naturali, foreste) a grande distanza da aree urbane ed industriali e distanti dall influenza delle emissioni locali. Devono essere evitate le zone soggette ad un locale aumento delle condizioni di inversione termica al suolo, nonché la sommità delle montagne. Sono sconsigliate le zone costiere caratterizzate da evidenti cicli di vento diurni a carattere locale. La scelta deve ricadere prevalentemente su terreni ondulati o, qualora questi siano di difficile reperibilità, le valli caratterizzate da deboli fenomeni di inversione termica al suolo. L attuale rete provinciale, come le restanti reti della regione, è totalmente concentrata nelle aree urbane; si rende quindi necessario riprogettare la rete per disporre di informazioni rappresentative di tutto il territorio provinciale e quindi regionale; a questo livello infatti 149
10 risulta indispensabile una progettazione uniforme dell intera rete, per consentire valutazioni di qualità dell aria concordanti. Secondo le indicazioni regionali quindi la collocazione delle stazioni di rilevamento nelle diverse zone seguirà il seguente schema: Negli agglomerati saranno collocate stazioni di traffico, stazioni di fondo urbano e/o residenziali; Nelle zone di tipo A saranno collocate stazioni di fondo suburbano e/o di fondo rurale; Nelle zone di tipo B saranno collocate stazioni di fondo rurale remoto. Tenuto conto che il numero delle stazioni deve essere maggiormente orientato alla salvaguardia della popolazione, la rete provinciale, secondo le linee guida redatte dall eccellenza ARPA Qualità dell aria di Parma, dovrebbe essere così configurata: ZONA class. A tipologia STAZIONE fondo rurale FC1 BRu esterna all'agglomerato fondo FC2 suburbano BS fondo FC3 residenziale AGGL. interna all'agglomerato protezione B della vegetazione Totale sensori Tabella 4.3 *Campionatore passivo FC4 tipologia PM 10 PM 2.5 NOx CO BTX SO 2 O 3 BU-Res fondo urbano BU FC5 Traffico - TU FC6 fondo remoto BRe 1 1 1*
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