MANUALE DEL CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE CIVILE

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1 Alberto Botti MANUALE DEL CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE CIVILE Guida all attività del Consulente Tecnico d Ufficio e di Parte 5 a Edizione - Aprile 2013

2 INDICE PREMESSA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO Articoli commentati del Codice di procedura civile Scelta del consulente tecnico, formazione dell albo e sua attività Obbligo di assumere l incarico e ricusazione Responsabilità Le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n Nomina del consulente tecnico Preventiva formulazione dei quesiti Astensione e ricusazione Giuramento Attività Verbale e relazione Preventiva trasmissione alle parti della relazione del CTU Rinnovazione delle indagini e sostituzione Assistenza all udienza e audizione in camera di consiglio Questioni sorte durante le indagini Verbale di conciliazione Mancata conciliazione Consulente tecnico di parte Procedimenti di urgenza Accertamento tecnico preventivo - ATP Procedimenti di ispezioni Disciplina Sanzioni disciplinari Trasparenza nell assegnazione degli incarichi e limite di concentrazione 1.2 Compensi spettanti ai consulenti tecnici (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, D.M. 30 maggio 2002) Domanda di liquidazione Onorario a vacazione Onorario a percentuale - Costruzioni edilizie, impianti industriali, ecc Onorario a percentuale - Estimo edilizio e fondiario Maggiorazioni per urgenza Maggiorazioni per eccezionale importanza, complessità e difficoltà della prestazione Indennità di missione e indennità di vitto Collegio di Periti Pagamento 3

3 1.3 Alcune sentenze della Suprema Corte Nomina Attività Poteri e limiti Compenso 2. LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE La ricezione dell incarico Il rifiuto per incompatibilità con le parti L udienza per il giuramento e per la formulazione dei quesiti La nomina dei consulenti tecnici di parte (CTP) e i rapporti tra il CTU e i CTP L istanza per l impiego di coadiutori del CTU L istanza per l utilizzo di laboratori esterni per l espletamento di prove e di analisi specialistiche Il ritiro dei fascicoli di parte e il loro esame Un interessante Vademecum per CTU preparato da un Giudice specializzato in procedimenti cautelari 2.8 I sopralluoghi, la redazione dei verbali e dei rilievi I rapporti con i procuratori delle parti Collegio di Periti: rapporti con gli altri membri Le memorie tecniche prodotte dalle parti L analisi delle prove testimoniali nella redazione dell elaborato peritale La conciliazione innanzi al CTU ex art. 696-bis nella consulenza tecnica preventiva, al fine della composizione della lite LA REDAZIONE DELL ELABORATO PERITALE Il contenuto della relazione La forma della relazione La raccolta e la presentazione degli allegati La consulenza tecnica per la Corte di appello LA REDAZIONE DELL ISTANZA DI LIQUIDAZIONE Il contenuto dell istanza Attività riferite a più articoli del D.M. 30 maggio Il decreto di liquidazione riferito a più articoli del D.M. 30/5/ Le maggiorazioni previste dalla normativa Le indennità spettanti al CTU

4 4.5 Le spese Rimborso dell uso dell autovettura propria Fotografie Copie Strumentazioni Coadiutori del CTU autorizzati dal Giudice Spese generali 5. LA CONVOCAZIONE DEL CTU PER CHIARIMENTI L udienza per fornire i chiarimenti L integrazione all elaborato peritale Il supplemento all elaborato peritale L istanza di liquidazione relativa al supplemento dell elaborato peritale L IMPUGNAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE Contestazione del consulente Contestazione delle parti IL CALCOLO DELLE RISERVE NEGLI APPALTI PUBBLICI Calcolo spese generali non remunerate Calcolo mancata formazione dell utile Calcolo interessi per spese generali ed utile Calcolo sottoproduzione manodopera Mancato ammortamento mezzi e beni strumentali Metodo sintetico Metodo analitico 7.6 Maggiore incidenza personale di cantiere Spese fisse di cantiere Maggiori costi assicurazioni e fideiussioni Incremento costi per ritardata produzione Calcolo maggiori oneri sicurezza LA VALUTAZIONE DELLE CONTRAFFAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE La contraffazione di un modello di utilità nel settore meccanico la cui domanda di brevetto è stata già depositata Requisito di originalità e novità previsto dalla normativa Onere della prova nel processo civile

5 9. IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE Il consulente tecnico di parte attore Il CTP attore nelle misure cautelari Il CTP attore nel giudizio di merito Il CTP attore nell udienza innanzi al Giudice 9.2 Il consulente tecnico di parte convenuto Il CTP convenuto nelle misure cautelari Il CTP convenuto nel giudizio di merito 10. IL CTU/CTP NELLA SEZIONE FALLIMENTARE Il CTU e l estimo finalizzato alla liquidazione dei creditori La consulenza tecnica di parte in procedimenti civili in cui il fallimento è attore o convenuto La consulenza per la gestione dell attivo nelle more della sua liquidazione PRIVACY E CONSULENTI Il trattamento dei dati personali, dei dati sensibili e dei dati giudiziari nello svolgimento delle operazioni affidate al CTU Dati personali Dati sensibili Dati giudiziari 11.2 Le novità per il CTU introdotte dalla Deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008 del Garante Adozione di misure idonee e di misure minime Misure minime Misure idonee e preventive 11.4 Il documento programmatico sulla sicurezza (DPS) Privacy e CTP Il trattamento dei dati personali, dei dati sensibili e dei dati giudiziari nello svolgimento delle operazioni affidate al CTP Le novità introdotte dalla Deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008 del Garante per il CTP Il consenso al trattamento dei dati personali Differenze nell adozione delle misure idonee e delle misure minime tra CTU e CTP DEONTOLOGIA PROFESSIONALE Procedura di infrazione

6 13. NULLITÀ DELLA CTU Nullità formali Nullità sostanziali Violazione del principio del contraddittorio Omissione di avviso alle parti per l inizio delle operazioni peritali Valutazione di documenti non ritualmente prodotti in atti Esecuzione di indagini e compiti esorbitanti dai poteri affidategli dal Giudice Omissione dell esame dei luoghi Valutazioni di tipo giuridico Accertamento dell esistenza di norme 14. L ESECUZIONE DELLE PROVE E DELLE MISURE NEGLI ACCERTAMENTI CTU I COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI (ESCLUSI QUELLI RELATIVI A CTU) 16. IL CALCOLO DEGLI INTERESSI LEGALI, DELLA RIVALUTAZIONE E DEGLI INTERESSI DI MORA CONSEGUENTI AI DEBITI DI VALUTA NELLE CAUSE CIVILI ESEMPI DI CONSULENZE DEL CTU Elenco di tutte le consulenze suddivise per argomento. Alcune di queste sono consultabili solo nel CD-ROM allegato. ACUSTICA Tollerabilità del rumore prodotto da impianto di condizionamento APPALTI DI OPERE Appalti privati Danni per mancato adempimento dell appaltatore alle prescrizioni contrattuali per l esecuzione di opere interne in un appartamento Accertamento della qualità di una tinteggiatura in opera Accertamento e quantificazione delle opere eseguite per la costruzione di una cantina ecologica e un ristorante Cd-Rom Chiarimenti relativi alla precedente relazione Cd-Rom Sentenza di cui alla precedente relazione Cd-Rom Accertamento dello stato di avanzamento lavori di un appalto per l esecuzione di due edifici residenziali Cd-Rom Appalti pubblici Danni per illegittima sospensione dei lavori e relativo calcolo della riserva (metodo analitico)

7 Danni per anomalo andamento dell appalto compreso il calcolo degli interessi e della rivalutazione Sentenza di cui alla precedente relazione Calcolo delle riserve per anomalo andamento dell appalto e dell indennità per recesso del committente Cd-Rom Calcolo delle riserve per anomalo andamento dell appalto e per proroghe della durata dei lavori Cd-Rom Accertamento del requisito di progettazione nell appalto di servizi contrattualmente stabilito come «ausilio alla progettazione» e relativo calcolo della parcella Cd-Rom Chiarimenti di cui alla precedente relazione Cd-Rom ASCENSORI Accertamento del pregiudizio alla sicurezza in conseguenza all installazione di un ascensore nel vano scala condominiale di un edificio residenziale Sentenza di cui alla precedente relazione CONDOMINIO Calcolo delle tabelle millesimali di un condominio Distribuzione delle spese di elettricità in un supercondominio Determinazione della quota spettante ad un condomino in casi di adesione alla comproprietà dell ascensore Calcolo dei maggiori oneri conseguenti al distacco dall impianto di riscaldamento comune dell appartamento posto all ultimo piano Distacco da impianto di riscaldamento centralizzato Parcheggi pertinenziali nei condomini Cd-Rom Scioglimento della comunione in supercondominio Cd-Rom CONFINI E MURI Accertamento dei confini, del pericolo di crollo del muro e determinazione della parte alla quale spetta la spesa del ripristino Chiarimenti di cui alla precedente relazione CONTRAFFAZIONE Riconoscimento dei requisiti di brevettabilità e di interferenza per un modello di utilità oggetto di privativa industriale nel settore meccanico Cd-Rom DANNI AD IMMOBILI Accertamento di danni provocati da mezzo d opera (scavatore) Cd-Rom Accertamento di danni provocati da mezzo d opera (rullo compattatore).. Cd-Rom DECORO ARCHITETTONICO Accertamento e valutazione del danno al decoro architettonico in un condominio

8 DISTANZE Accertamento del mancato rispetto delle distanze tra i fabbricati Accertamento del mancato rispetto tra vedute e fabbricati Accertamento del mancato rispetto delle distanze delle canne fumarie dalle abitazioni EREDITÀ Progetto di divisione ereditaria Chiarimenti di cui alla precedente relazione ESPROPRI Calcolo dell indennità conseguente la reiterazione del vincolo di esproprio per un periodo ben superiore a 5 anni e per il mancato avvio delle procedure di esproprio di un terreno ESTIMO Estimo dei terreni e dei fabbricati finalizzato alla vendita forzosa (sezione Esecuzioni Immobiliari) Estimo della quota di 1/3 di un appartamento non divisibile Stima di immobili caduti in successione e valutazione della regolarità urbanistica ai fini della loro trasferibilità Estimo di macchine utensili (aventi valore commerciale) finalizzato alla vendita forzosa (sezione Esecuzioni Mobiliari) Cd-Rom Estimo di un terreno finalizzato alla vendita forzosa (sezione Esecuzioni Immobiliari) Cd-Rom Stima del ramo d azienda di una società in fallimento (sezione Fallimentare) Cd-Rom IMPIANTISTICA Verifica del livello di temperatura erogato in un appartamento da un impianto condominiale a pannelli radianti Richiesta di autorizzazione al Giudice ad eseguire prove e misure di cui alla precedente relazione Verifica della corretta installazione di una canna fumaria a servizio di un ristorante e relativa stima dei danni Verifica della capacità di funzionamento di un condizionatore d aria e dell adeguatezza della sua potenza agli ambienti a cui è a servizio Cd-Rom Accertamento tecnico preventivo in merito ad un impianto di pressurizzazione dell acqua condotta Cd-Rom Verifica dell adeguatezza di un impianto elettrico di un abitazione Cd-Rom INCENDIO Accertamento tecnico preventivo di danni provocati da un incendio Cd-Rom 9

9 INFILTRAZIONI Danni arrecati da infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico solare Danni arrecati da infiltrazioni provenienti dalla proprietà esclusiva e dalla proprietà comune con ripartizione dei costi di ripristino per ciascuna causa accertata Danni arrecati da infiltrazioni di acqua in un laboratorio artigianale situato al piano stradale Cd-Rom LOCAZIONE Attribuzione di categoria catastale e calcolo dell equo canone Cd-Rom Accertamento dei danni conseguenti al rilascio di un immobile per finita locazione con analisi delle prove testimoniali Cd-Rom PROPRIETÀ Accertamento della proprietà di un terreno conteso PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Danni conseguenti al mancato rilascio della concessione edilizia Cd-Rom SICUREZZA Accertamento della cancerogenicità di materiali isolanti Cd-Rom STRUTTURE Cedimento di un solaio a seguito dell eliminazione di muri interni in un edificio residenziale Sovraccarico di un terrazzo con terrapieno e altre installazioni Sentenza di cui alla precedente relazione Crollo dell intradosso di un solaio in un abitazione Crollo dell intonaco in un appartamento e verifica della capacità portante del solaio Dissesto in un fabbricato residenziale a seguito dall eliminazione di muri sostituiti con travi in acciaio Cd-Rom URBANISTICA E REGOLAMENTI EDILIZI Accertamento della rispondenza alla normativa urbanistica di due edifici realizzati su fondi confinanti Valutazione del danno provocato da una costruzione abusiva realizzata sul lastrico solare esclusivo di un attico Accertamento della conformità della variazione della destinazione d uso ai fini della vendita di un appartamento Accertamento della rispondenza alla normativa urbanistica di una tettoia realizzata presso il confine Cd-Rom Accertamento della presenza dell alveo di un fiume nella zona in cui sorge una palazzina condominiale Cd-Rom 10

10 Barriere architettoniche agibilità, impianti gas, elettrico, aspirazione fumi cucine, requisiti acustici passivi degli edifici, riconoscimento del grave difetto ex art c.c Cd-Rom Chiarimenti di cui alla precedente relazione Cd-Rom USUCAPIONE Usucapione di una porzione di un fabbricato in un edificio prevalentemente residenziale ESEMPI DI CONSULENZE DEL CTP Elenco di tutte le consulenze suddivise per argomento. Alcune di queste sono consultabili solo nel CD-ROM allegato. APPALTI PUBBLICI Richiesta di danni per illegittima sospensione lavori Cd-Rom Richiesta di danni per anomalo andamento dell appalto Cd-Rom Requisito di regola d arte per l esecuzione di un binder stradale e calcolo di rivalutazione, interessi legali e interessi moratori Cd-Rom CONDOMINIO Stima dei danni per l errata scelta dell isolante termico in una copertura condominiale Distacco di un appartamento residenziale dall impianto di riscaldamento condominiale Cd-Rom DECORO ARCHITETTONICO Illegittimo ampliamento di un appartamento in un edificio condominiale residenziale e alterazione del decoro architettonico DISTANZE Distanze degli alberi dal confine (relazione CTP convenuta) EREDITÀ Progetto di divisione ereditaria di una grande villa con terreno Cd-Rom ESTIMO Stima del valore di un appartamento finalizzato all acquisto da parte del conduttore Stima immobiliare finalizzata ad acquisto in asta giudiziaria Stima dei beni immobili finalizzata a donazione/redazione del testamento. Cd-Rom INDENNITÀ DI SOPRAELEVAZIONE Calcolo dell indennità di sopraelevazione conseguente all ampliamento di un attico in un edificio residenziale condominiale

11 INFILTRAZIONI Danni arrecati da infiltrazioni e condense per un intero fabbricato residenziale Cd-Rom Stima dei danni arrecati da infiltrazioni in un appartamento con danni anche ai beni mobili Cd-Rom PARCELLE PROFESSIONALI Opposizione a decreto ingiuntivo per somme pretese in conseguenza di prestazioni professionali (soggetto opposto diverso dall erogatore della prestazione) Sentenza di cui alla precedente relazione STRUTTURE Pericolo di crollo di un solaio (CTP convenuto) Sentenza di cui alla precedente relazione Verifica della sollecitazione di un solaio conseguente all errata redazione di una CTU Analisi dei luoghi e relative prescrizioni a seguito dello schianto di un controsoffitto in un antico appartamento residenziale Cd-Rom TERRENI Accesso a Corte comune - controdeduzioni a CTU da parte del CTP attrice Cd-Rom 19. RACCOLTA DI FORMULARI DI USO FREQUENTE Istanza di liquidazione a Onorario a vacazione ed a percentuale 19.1.b Onorario solo a vacazione 19.2 Istanza di maggiore fondo spese Istanza di proroga del termine per il completamento della CTU Comunicazione alle parti di nuovo accesso CTU Comunicazione di rinuncia all incarico Nota informativa al Giudice a seguito di accordo intercorso tra le parti dopo il giuramento e la formulazione dei quesiti al CTU Comunicazione al Giudice per impossibilità di accedere ai luoghi di causa Comunicazione al Giudice di mancata ricezione di documentazione indispensabile allo svolgimento dell incarico Istanza per l impiego di laboratori necessari all esecuzione di analisi e di prove specialistiche Comunicazione di incompatibilità per l accettazione dell incarico Comunicazione di presenza di pericolo imminente e prossimo Comunicazione di avviso di pagamento a saldo, indirizzata alla parte cui è stata posta a carico la CTU

12 19.13 Comunicazione di messa in mora e termine per l avvio delle procedure per il recupero forzoso del credito indirizzata alla parte che non provvede al pagamento Il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) per adempiere al trattamento dei dati personali (CTU e CTP) Informativa ai sensi dell art. 13 del Codice della Privacy Istruzioni da impartire agli incaricati del trattamento dei dati amministrativi per il rispetto del Codice della privacy Istruzioni da impartire agli incaricati dell esecuzione di prove e misure nel corso della CTU per il rispetto del Codice della privacy Lettera di incarico per coadiutore CTU Verbale di accesso Verbale di riunione Richiesta saldo onorario FORMULARI PER L ISCRIZIONE ALL ALBO DEL TRIBUNALE DI ROMA Vademecum emesso dal Tribunale di Roma Istanza per l iscrizione all albo dei consulenti tecnici NORME RELATIVE AI COMPENSI Decreto Ministro Giustizia 30 maggio Adeguamento dei Compensi spettanti ai Periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizioni dell autorità giudiziaria in materia civile e penale Legge 8 luglio 1980, n Compensi spettanti ai Periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell autorità giudiziaria. (Art. 4) 21.3 Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Stralcio) 21.4 Decreto Ministro Giustizia 20 luglio 2012, n Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n Tabelle allegate al Decreto Ministro Giustizia 20 luglio 2012, n

13 $ Pagine non disponibili in anteprima $

14 PREMESSA Il lavoro del CTU (consulente tecnico di ufficio) e il lavoro del CTP (consulente tecnico di parte) rivestono una posizione molto importante nel processo civile. Le attività che il consulente tecnico deve svolgere sono estremamente variegate e dalle molteplici sfaccettature. Per questi motivi, in questi paragrafi iniziali viene riportata in estrema sintesi la definizione della figura professionale del consulente tecnico di ufficio (CTU) e il suo ambito operativo, opinioni dell Autore basate sulla pluridecennale esperienza maturata nel Tribunale di Roma, su cogenti sentenze della Suprema Corte e su reali orientamenti assunti dai giudici ordinari sulle questioni in commento. L ampia materia oggetto di commento rende vano qualsiasi tentativo di fornire una esaustiva trattazione sull argomento, pur tuttavia, proprio considerata la vastità del tema in esame è utile fornire un orientamento alle attività del CTU. Tali definizioni riferite al CTU sono utili anche al CTP, in quanto le due figure professionali operano in stretta dipendenza l una dall altra e, spesso, il professionista svolge alternativamente l uno o l altro incarico. Nel prosieguo del corrente testo saranno affrontati dettagliatamente tutti gli argomenti correlati a tali figure professionali (CTU e CTP) a partire dal commento alla pertinente normativa fino ai casi concreti realmente svolti e classificati per argomento proprio per fornire al lettore la maggiore casistica possibile delle attività che riguardano il CTU e il CTP. La maggior parte degli aspetti commentati per il CTU sono strettamente correlati alle attività relative al consulente tecnico di parte (CTP) che svolge la sua opera in stretta correlazione con il CTU. CHI È IL CTU L incarico affidato dal Giudice al professionista, normalmente iscritto all albo, comporta un insieme di oneri deontologici e formali di estrema importanza. La principale qualifica di cui viene investito il CTU dal momento di ricezione dell incarico (coincidente con la data dell udienza per il giuramento e per la formulazione dei quesiti innanzi al Giudice) fino al termine del mandato a lui assegnato dal Giudice (che, in termini prudenziali coincide con la data del deposito della sentenza da parte del Giudice) è quella di Ausiliario del Giudice e quindi di «Pubblico Ufficiale». Tale qualifica implica per il CTU l importante compito di rappresentare il Giudice - limitatamente alle indagini di carattere tecnico affidategli - fuori dall aula del Tribunale, mantenendo così un comportamento equilibrato e imparziale con i difensori e con le parti in giudizio, per il periodo di svolgimento dell incarico. Per quanto ovvio, è bene ricordare che il requisito di Pubblico Ufficiale non deve essere interpretato dal CTU come facoltà di prevaricare le parti, né di abusare della propria posizione nel procedimento in cui è incaricato. Il compito di CTU deve invece essere interpretato come figura super partes che compare alle udienze (se e quando invitato dal Giudice) e agli accessi presso i luoghi per cui è causa (che il medesimo CTU ha stabilito, sentite le parti), consapevole di adempiere al compito fondamentale di rappresentare una parte importante del processo. 17

15 Un altra qualifica fondamentale del CTU è quella di essere il soggetto che concorre alla formazione del giudizio, arricchendo il Giudice di quelle specifiche competenze necessarie alla valutazione dell oggetto della contesa. Tale qualifica non è di poco conto. Normalmente, è il CTU che definisce cosa occorre fare per eliminare la condizione di pericolo accertata, è il CTU che indica qual è il giusto valore dei danni in un edificio (ovvero in altre circostanze) ed infine è sempre il CTU che stabilisce quali sono i lavori che devono essere eseguiti per eliminare la causa dei danni (solo per citare la fattispecie dell edilizia, senza trascurare l importanza dall estimo di fabbricati e terreni destinati alla vendita forzosa, la redazione di tabelle millesimali per i condomini, le divisioni ereditarie, e così via). Il compito del CTU si esaurisce con il deposito della sua relazione (eventualmente integrata da chiarimenti) e non è più informato di cosa accade «dopo» nel medesimo processo e in quelli collegati, anche se può essere chiamato dal Giudice a rendere chiarimenti fino al momento della redazione della sentenza. Gli avvenimenti seguenti al deposito dell elaborato peritale (lasciamo per ora la fase dei chiarimenti, che sarà ampiamente trattata nel prosieguo) comportano - nella maggior parte dei casi - l effettiva esecuzione materiale delle prescrizioni indicate dal CTU. Su tale aspetto occorre soffermarsi. Il bravo CTU tratta gli argomenti oggetto di accertamento con diligenza ben sapendo che, dopo il deposito dell elaborato peritale in cancelleria, non potrà tornare sui luoghi per correggere o rettificare la propria tesi. COSA FA ILCTU Le attività svolte dal CTU sono quelle strettamente connesse all incarico che ha ricevuto dal Giudice, formalmente indicate nei quesiti e non altre. Conoscere il confine all interno del quale si deve svolgere l attività del CTU è fondamentale perché, talvolta, la parte a cui conviene attribuisce al CTU poteri esorbitanti all incarico ricevuto e che il medesimo CTU non deve svolgere. La qualifica di Ausiliario del Giudice «super partes» implica che l attività del CTU deve concretizzarsi nel valutare le prove offerte dalle parti (nel caso di procedimenti di merito) ovvero di accertare la qualità, la condizione, la sussistenza del pericolo (nei procedimenti cautelari/ante causam) sulla base di quanto indica il quesito formulato dal Giudice e sulla base delle modalità di accertamento indicate dalle parti ovvero dai loro CTP (dai quali eventualmente dovrà chiedere e ottenere precise indicazioni). E non potrebbe essere altrimenti, in quanto nei procedimenti ordinari (ovvero di merito, nei quali viene accertata la colpa e una o più parti vengono condannate al risarcimento del danno) le prove vengono acquisite ritualmente in atti e su quelle deve basarsi il CTU per rispondere ai quesiti posti dal Giudice. Nei procedimenti cautelari (quelli in cui deve essere accertata la qualità e la condizione delle cose oggetto di causa, ovvero deve essere accertata la sussistenza della turbativa indicata nel ricorso e i rimedi urgenti per la sua cessazione, a mero titolo di esempio) il CTU deve orientarsi con un procedimento di accertamento dei fatti che assecondi le indicazioni delle parti cui consegue il costo dell accertamento. In altri termini, nei procedimenti cautelari il CTU deve accertare i fatti tenuto conto della modalità e del costo che la parte che ha interesse è disposta ad affrontare. 18

16 Nel Tribunale di Roma un Giudice specializzato in procedimenti cautelari ha messo a punto un utile procedura per i CTU, in modo da acquisire preventivamente tutti gli elementi necessari al completamento delle indagini. In sintesi tale utile documento si riassume nei seguenti punti: la ricorrente deve precisare analiticamente: 1) i singoli vizi/danni lamentati; 2) i relativi nessi causali; 3) eventuali tecniche di indagine e relative modalità; 4) i criteri di calcolo utilizzabili per la quantificazione dei danni e la loro relativa quantificazione; la convenuta deve precisare analiticamente: 5) le proprie eccezioni in merito ai vizi/danni; 6) i diversi nessi causali asseriti (che escluderebbero responsabilità della convenuta, ponendola invece a carico di terzi o dell attore); 7) eventuali tecniche di indagine e relative modalità; 8) i criteri di calcolo eventualmente utilizzati per la quantificazione dei danni. Tali argomenti, spesso, non si trovano nei ricorsi e nelle comparse dei procedimenti cautelari e il CTU legittimato dal Giudice ad ottenere tali informazioni dalle parti in causa risulta agevolato nello svolgimento del suo compito. In conclusione: nelle procedure cautelari il CTU deve preliminarmente valutare le modalità di accertamento delle cose oggetto di causa che gli vengono indicate dalle parti. Ove sussista disaccordo decide in autonomia, oppure ricorre al Giudice a seconda dell importanza della questione e nei casi in cui le modalità di accertamento sono eccessivamente gravose. Conseguentemente, il CTU riconosce o meno lo stato di pericolo, l urgenza o il pregiudizio imminente e prossimo alle cose oggetto di accertamento come dispone il quesito del Giudice; nei procedimenti di merito il CTU procede a rispondere ai quesiti posti dal Giudice sulla base delle prove offerte dalle parti, sulla base del sopralluogo (o dei sopralluoghi a sua discrezione) e infine sulla base di eventuali prove specialistiche per la cui esecuzione chiederà la preventiva autorizzazione al Giudice, sentite le parti. In sintesi, il profilo del CTU nel procedimento civile è quello di «Giudice tecnico», al di sopra delle parti, che valuta gli argomenti oggetto dell incarico affidatogli dal Giudice, così come offerto dalle parti, e in questo modo concorre alla formazione del giudizio. Un ulteriore definizione di «cosa fa» il CTU nel processo civile è quella importante di svolgere una parte del processo fuori dal Tribunale. Questa definizione dell attività del CTU è certamente illuminante, in quanto evidenzia l autonomia (parziale) dell Ausiliario del magistrato nel gestire il processo per il tempo e per le attività a lui affidate dal Giudice. 19

17 COSA NON FA IL CTU In una causa civile gli elementi probatori a suffragio della tesi di ciascuna delle parti sono prodotti in atti nei termini previsti dal Codice di procedura civile (ben conosciuto dai difensori delle parti, per quanto ovvio). La qualifica di Ausiliario del Giudice comporta per il CTU l assenza di oneri di ricerca delle prove (qui facciamo riferimento ai procedimenti di merito). Né il CTU stesso può essere usato dalle parti per provare fatti e circostanze utili alle proprie domande formulate in atti, né le parti possono chiedere che la CTU sia esplorativa in merito all accertamento di luoghi e circostanze genericamente descritte negli atti. Ma indaghiamo meglio tali aspetti, già ribaditi più volte dalla Suprema Corte, cosa comportano concretamente per il CTU e quali sono le circostanze in cui più frequentemente si appalesano. Sul CTU non incombe l onere della prova. Tale affermazione trova sempre l assenso della parte cui nuoce e deve essere applicata dal CTU non certo come «scarica barile», ma bensì come elemento di analisi essenziale quando gli elementi necessari per rispondere al quesito posto dal Giudice sono carenti e necessitano di ulteriori precisazioni rispetto alle prove ritualmente prodotte dalle parti, ulteriori precisazioni (rispetto a quelle ritualmente prodotte) da acquisire con il consenso delle parti. Il dispositivo dell art del Codice civile chiaramente stabilisce che: Chi vuol far valere un diritto in giudizio (c.p.c. 99, 100) deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (c.p.c. 115). Chi eccepisce l inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l eccezione si fonda. In tale contesto, il CTU opera sempre come «Giudice tecnico» per valutare le tesi di ciascuna delle parti sugli argomenti oggetto del suo incarico e per valutare le relative argomentazioni (prove) che sono a sostegno delle rispettive tesi. Solo in questo modo l attività del CTU è conforme al dettato del Codice di procedura civile, evita al CTU la responsabilità di dover procedere ad acquisire elementi che non gli competono e consente di integrare il contraddittorio (eventualmente ricevendo il consenso delle parti per ricevere ulteriore documentazione). Il CTU non è un mezzo di prova. Tale affermazione implica che la parte su cui incombe l onere della prova non può chiedere al Giudice che il CTU fornisca prove utili per dimostrare la propria tesi. Tale circostanza è una diretta conseguenza della prima affermazione indicata al precedente capoverso. Né la parte che ha interesse, anche a mezzo del proprio difensore, può chiedere al CTU di eseguire indagini e/o di produrre documenti che non sono stati prodotti negli atti di causa, a vantaggio della propria tesi. La documentazione a corredo del fascicolo di ufficio, necessaria a rispondere ai quesiti posti dal Giudice, può essere arricchita dalla parte solo con il consenso delle parti avversarie, alle quali dovrà essere consegnata tale medesima documentazione al fine di poter esprimere rilievi e contestazioni, così da attivare il contraddittorio tra le parti, uno dei principi fondamentali cui si ispira il nostro ordinamento. In concreto il CTU deve limitarsi a valutare le prove offerte dalle parti, eseguiti i sopralluoghi sul posto ed eseguite le eventuali prove e analisi espressamente autorizzate dal Giudice sentite le parti. Le parti non possono chiedere al CTU di produrre documenti, attività che compete alle parti (per il tramite dei loro difensori 20

18 legali) nella fase di istruzione probatoria del procedimento regolata dalle pertinenti norme del Codice di procedura civile. La CTU non può essere esplorativa. Al pari di quanto indicato in merito alle prove documentali, alla parte che interessa compete indicare quali sono i luoghi di accertamento e quali sono in dettaglio i motivi della turbativa giuridicamente rilevante. Senza tali indispensabili indicazioni la domanda formulata al Tribunale attraverso la citazione e le eventuali memorie ex art. 183 c.p.c. può essere considerata generica. Occorre osservare che il Giudice nella formulazione dei quesiti al CTU ha già valutato la consistenza della domanda e quindi il CTU trova agevole il suo campo d azione rimanendo all interno del perimetro disegnato dal Giudice con la formulazione dei quesiti medesimi. Può accadere (peraltro non raramente) che l attrice (o la ricorrente) non avendo accesso ai luoghi esclusivi della convenuta chieda al CTU - in sede di sopralluogo - di accedere a luoghi ovvero di accertare circostanze che non sono indicate negli atti. Il bravo CTU, deve aver studiato gli atti di causa prima del sopralluogo, deve portare con sé i fascicoli delle parti in occasione dell accesso e deve saper discernere le richieste palesemente estranee alla domanda, da quelle che meritano il positivo accoglimento, da quelle che necessitano il consenso della parte che avversaria, ovvero da quelle che necessitano del consenso della parte che ha la disponibilità del bene. Come è possibile riconoscere la casistica è alquanto variegata quando ci si trova «soli» a decidere istantaneamente sul da farsi a fronte della richiesta esposta da una delle parti. Il CTU che ha già studiato gli atti non ha dubbi: qualora ritiene possibile accertare luoghi o cose che hanno pertinenza sull oggetto della contesa procede senza indugio, qualora tali attività sono palesemente estranee alla causa esprime le sue perplessità fornendo alle parti il suo punto di vista basato necessariamente sugli atti, qualora tali spiegazioni non risultino convincenti per la parte che ha interesse ricorre all autorizzazione del Giudice ai sensi dell art. 92 delle norme di attuazione del Codice di procedura civile, di cui vedremo concreta applicazione in uno specifico paragrafo del corrente testo, negli esempi e negli schemi allegati anche al CD-ROM. In conclusione, il CTU non può accedere a luoghi estranei a quelli indicati negli atti (tale eventualità ha rilievo anche per le recenti norme sulla privacy commentate in un apposito capitolo nel corrente testo) se non al fine di prendere visione e accertare fatti accessori a quelli oggetto di domanda, attività queste ultime da eseguire con il consenso della parte che ha disponibilità del bene o del luogo e solamente in casi di comprovata necessita; in caso di disaccordo tra le parti il CTU ricorre al Giudice per chiedere l eventuale autorizzazione. 21

19 1 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO L approccio di chi si accosta alle consulenze tecniche di ufficio (CTU) e alle consulenze tecniche di parte (CTP) deve necessariamente prevedere l esame della normativa, l osservanza dei pertinenti articoli del Codice di procedura civile e deve tenere conto della prassi utilizzata in Tribunale. Ignorare la normativa di riferimento provoca gravi errori da parte del consulente e lo espone a critiche e biasimi sul suo operato professionale. La conoscenza della normativa e, in particolare, dei pertinenti articoli del Codice di procedura civile consente al «tecnico» di destreggiarsi nelle varie situazioni e nei casi particolari con estrema disinvoltura, ma soprattutto permette al consulente di motivare le decisioni (quando necessario) con la opportuna autorevolezza. Questo essenzialmente per due ragioni: la prima è che il «cliente» del consulente tecnico di ufficio è il Giudice, il quale ovviamente conosce il procedimento che conduce la causa dall iscrizione a ruolo alla sentenza e quindi «apprezza» il consulente tecnico che conosce almeno i rudimenti della procedura civile. A tale scopo infatti gli ordini professionali periodicamente promuovono presso le loro sedi incontri con i magistrati proprio allo scopo di illustrare i principali aspetti procedurali del supporto tecnico al Giudice civile; la seconda ragione per cui il consulente tecnico di ufficio deve conoscere la procedura civile è di tipo deontologico, per salvaguardare la propria professionalità; inoltre occorre osservare che il CTU svolge l importante attività preparatoria della decisione del Giudice, ovvero in altri termini, il CTU concorre alla formazione del giudizio. Queste ultime definizioni racchiudono gran parte della rilevanza del ruolo del CTU che opera - è bene sottolinearlo - nell ambito dell amministrazione della giustizia ed è normalmente l unico soggetto di tale apparato amministrativo «visibile» al cittadino che chiede giustizia al Tribunale civile. Occorre quindi orientare l approccio del bravo CTU alla professionalità, alla pacatezza e all autorevolezza, consapevole di esprimere valutazioni importanti in merito alla vertenza sollevata dalle parti interessate. In particolare, il requisito di autorevolezza raggiunge il massimo livello di espressione quando la parte cui l elaborato peritale nuoce riconosce l inopponibilità delle argomentazioni del CTU. Pur tuttavia, tale riconoscimento è successivo al deposito della relazione CTU, in quanto il CTU non esprime valutazioni di merito in occasione del sopralluogo, come diremo più in dettaglio nel prosieguo del testo. È palese che la competenza del consulente nel merito della procedura civile è indispensabile anche e soprattutto quando il consulente si trova fuori dall aula del Tribunale, lontano dall «aiuto» del Giudice, e deve fronteggiare i procuratori legali delle parti, i consulenti tecnici di parte e situazioni di carattere straordinario che richiedono la conoscenza delle norme di procedura. Quindi, il consulente tecnico di ufficio del Tribunale non può ignorare la gravità delle sanzioni a proprio carico e il ruolo che ricopre nello svolgimento delle importanti funzioni a lui affidate dal Giudice. 23

20 La normativa di riferimento 1.1. ARTICOLI COMMENTATI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Il Codice di procedura civile è una raccolta di norme che regolano l attività istruttoria e disciplinano lo svolgimento del processo civile. Nel presente testo si trattano solamente quegli articoli di interesse del consulente tecnico. Tale approccio, anche se spesso causa una reazione di repulsione del tecnico, appare il migliore, in quanto la conoscenza della procedura (civile) consente di attuare correttamente le attività affidate al consulente. Il rispetto del Codice di procedura civile è una prerogativa del rapporto tra il Giudice, gli Avvocati, i consulenti tecnici delle parti (CTP) e il consulente tecnico di ufficio (CTU). Nei rari ma possibili casi in cui si solleva un contenzioso procedurale a riguardo, tale situazione sfocia con tutta probabilità nel ricorso della parte lesa alle altre fasi del giudizio (Corte d Appello, Suprema Corte di Cassazione). Ad esempio, mi è capitato di assistere il Giudice di Appello per un ricorso in cui nel giudizio di primo grado il Giudice aveva negato la consulenza tecnica di ufficio, invece accolta dal Giudice della Corte d Appello. Devo riconoscere che la perizia tecnica svolta nella fase di Appello ha permesso di fare luce sui fatti (vedi nel capitolo dedicato alle consulenze svolte) Scelta del consulente tecnico, formazione dell albo e sua attività (artt. 61 e 62) Art. 61. (Consulente tecnico) Quando è necessario, il Giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione del presente Codice. Art. 62. (Attività del consulente) Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal Giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il Giudice gli richiede a norma degli artt. 194 ss. e degli artt. 441 e 463. L articolo 61 fornisce la motivazione all utilizzo del consulente del Giudice, quando quest ultimo necessiti di assistenza in particolari materie, come ad esempio quelle tecniche, per istruire la pratica di contenzioso. L ambito di attività del consulente, necessario a integrare le competenze del Giudice, deve essere sempre tenuto presente da chi svolge l incarico per non travalicare il perimetro del mandato assegnato e, al tempo stesso fornire gli elementi utili al giudicante per la stesura della sentenza. Questi primi articoli riguardano la modalità di nomina da effettuarsi - di norma - all interno di appositi albi professionali suddivisi per competenze dei consulenti. Così, ad esempio, il Tribunale di Roma accoglie circa consulenti tecnici di ufficio (dati 2007, stima ufficiosa) tra cui Ingegneri, Medici, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Periti Edili, ecc. competenti in materie di edilizia, medicina legale, impianti, estimo, ed altro ancora. Per accedere all albo occorre presentare domanda al Tribunale competente che delibera l immissione negli elenchi tenuto anche conto delle particolari competenze del candidato. I requisiti richiesti, tra l altro, comportano l iscrizione all albo professionale per i laureati o i diplomati in professioni provviste di albo professionale (Ingegneri, Medici, Architetti, Geometri, Periti Industriali, ecc.). Per l ammissione all albo dei CTU, il Tribunale di Roma (sezioni civili) 24

21 La normativa di riferimento ha adottato recentemente criteri più stringenti. In particolare, viene richiesto di documentare la «speciale competenza» nelle materie in cui il candidato dichiara di essere esperto che viene valutata con un «punteggio» che deve risultare superiore a 30. Inoltre, viene richiesta un anzianità di almeno 5 anni di iscrizione all albo professionale. Il punteggio viene attribuito a fronte della documentazione prodotta dal candidato; il criterio è il seguente: a) dimostrata esecuzione di prestazioni professionali di particolare complessità: da 2 a 3 punti per ognuna di esse; b) pubblicazione di monografie su temi inerenti le materie per le quali si chiede l iscrizione: 3 punti per ciascuna di esse; c) pubblicazione di saggi brevi, articoli, note, inerenti le materie per le quali si chiede l iscrizione: da 0,5 a 1 punto per ciascuna di esse; d) dimostrato svolgimento di attività professionale intensa e continuativa: 5 punti per ogni anno di attività. Inoltre, è richiesta la specchiata condotta morale e politica, requisito che deve permanere nel periodo di iscrizione all albo. Non è possibile essere iscritti in più albi tenuti da differenti tribunali. In ciascun Tribunale si trova un albo dei consulenti tecnici e il relativo ufficio che si occupa della raccolta delle domande di ammissione e fornisce le informazioni di dettaglio sulla documentazione da produrre. L albo è tenuto dal presidente del Tribunale, è formato da un comitato da lui presieduto ed è composto dal procuratore della Repubblica e da un rappresentante di ciascun albo professionale, a maggiore garanzia di tutela delle professioni e trasparenza nell accettazione delle domande. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del Tribunale. Le domande di iscrizione di norma devono essere corredate dalla seguente documentazione (art. 16 norme di attuazione del Codice di procedura civile) (1): estratto dell atto di nascita; certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda; certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale; certificato di iscrizione all albo professionale; titoli e documenti per dimostrare la capacità tecnica. Prendere contatto con il competente ufficio del Tribunale è utile per acquisire la modulistica aggiornata e per conoscere gli interlocutori preposti all aggiornamento degli elenchi nei frequenti casi di cambio indirizzo e degli altri estremi necessari alle comunicazioni. È importante altresì aggiornare i propri dati nell albo, in quanto le periodiche revisioni previste dalla normativa e concretamente attuate dai competenti uffici possono escludere dall albo i tecnici già iscritti, ma che non rispondono alle richieste dell amministrazione. I giudici, normalmente, affidano gli incarichi agli iscritti nell albo del Tribunale in cui svolgono le loro mansioni. (1) Attualmente, i certificati indicati possono essere prodotti in forma di certificazione sostitutiva di atto notorio. 25

22 La normativa di riferimento La vigilanza sulla equa distribuzione degli incarichi tra gli iscritti all albo è affidata al presidente del Tribunale ed è indicata dall art. 23 delle norme di attuazione del Codice di procedura civile. La possibilità di acquisire incarichi è favorita dalla diligenza, dallo spessore professionale del consulente e dalla sua visibilità presso il corpo giudicante, anche tenuto conto che recentemente - soprattutto nei tribunali di maggiori dimensioni - l avvicendarsi dei giudici è alquanto frequente. In casi di comprovata necessità, il Giudice può nominare un consulente non compreso nell albo in considerazione della particolare competenza resasi necessaria, ovvero in caso di particolari circostanze. L articolo 62 descrive il perimetro all interno del quale il CTU svolge il suo operato e ne definisce l ambito di esclusività del mandato, che necessariamente può essere esteso ad argomenti «confinanti» a quelli richiesti solo nel caso sia utile fornire al giudicante un riscontro più ampio. Nel corso dell udienza di nomina, il Giudice assegna al CTU il mandato con la formulazione dei quesiti scrivendoli nel verbale dell udienza. Il CTU firma per accettazione e per aver prestato il giuramento di rito che impone di «bene e fedelmente adempiere all incarico assegnato, al solo fine di far conoscere al Giudice la verità». Il CTU risponde solamente al Giudice del proprio operato con gli eventuali chiarimenti (compresi nel mandato assegnato originariamente) richiesti successivamente al deposito dell elaborato peritale, e/o con il supplemento di perizia (che comporta la formulazione di quesiti aggiuntivi, l emissione di una ulteriore istanza di liquidazione delle spettanze relativa al maggior mandato assegnato) da depositare con relazione scritta. Ulteriori precisazioni, chiarimenti e supplementi possono essere chiesti in camera di consiglio, ma tale eventualità è alquanto remota Obbligo di assumere l incarico e ricusazione (art. 63) Art. 63. (Obbligo di assumere l incarico e ricusazione del consulente) Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l obbligo (366 c.p.) di prestare il suo ufficio (19 ss. att.), tranne che il Giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione (192). Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell art. 51. Della ricusazione del consulente conosce il Giudice che l ha nominato (89 att.). La nomina del consulente richiede il suo assenso allo svolgimento dell incarico, da manifestarsi in udienza. Tale assenso serve a confermare che la materia tecnica in cui il CTU è chiamato ad assistere il Giudice ricade nelle proprie competenze. Può succedere che il Giudice nomini il CTU per svolgere determinate mansioni (ad esempio, nomini un tecnico quale Direttore dei lavori in un provvedimento di obbligo di fare/esecuzione forzosa di opere), ma il tecnico non è competente in tale specialità. In tal caso, è necessario che il CTU che ha ricevuto la nomina a mezzo biglietto di cancelleria informi immediatamente il Giudice, al più tardi durante l udienza per il Giuramento e il conferimento dell incarico. Può succedere che, durante l udienza per il giuramento CTU e formulazione dei quesiti, alla presenza dei difensori delle parti si accenda una discussione sulla data di inizio delle operazioni peritali, oppure sul luogo, oppure ancora sull entità dell anticipo. Qualora un difensore cha ha interesse, «minaccia» il CTU di ritorsioni, 26

23 La normativa di riferimento ricorsi, ecc., il CTU è bene che chieda al Giudice di essere sollevato dall incarico per evidente incompatibilità e vizio di terzietà rispetto alle parti. Il Giudice, la maggior parte delle volte provvede in tal senso. Tali aspetti rivestono grande delicatezza e meritano la dovuta attenzione da parte del consulente tecnico, in quanto in caso di utilizzo di mezzi fraudolenti per ottenere l esenzione dall incarico si applicano le pene previste dall art. 366 del Codice penale. Una volta accettato l incarico e prestato il giuramento, il CTU è sostanzialmente obbligato allo svolgimento delle attività affidate dal Giudice, a meno di gravi motivi. Prima dell udienza di nomina, l astensione del consulente può avvenire per i giustificati motivi previsti dalla normativa. L obbligo di «prestare il suo ufficio» trova fondamento nel rapporto di reciproca stima Giudice - CTU che necessariamente viene concretizzato con la nomina del consulente e con il successivo giuramento. Caso a parte è l impedimento temporaneo del consulente che lo impossibilita ad essere presente in Tribunale alla data prestabilita. Tale eventualità deve essere ben segnalata al Giudice e, per buona condotta professionale, agli interessati (i procuratori delle parti, ad esempio). Per esemplificare, impedimenti di salute, accavallamenti di più udienze nel medesimo orario in luoghi differenti, oppure altri «validi motivi» che impediscono al CTU di essere presente all udienza per il giuramento e la formulazione dei quesiti devono essere preventivamente segnalati al Giudice via fax (modalità molto «comoda», non sempre accettata dalle cancellerie) oppure presentando una specifica nota informativa in cancelleria. In aggiunta, come già detto, a titolo di cortesia il CTU di elevata professionalità avvisa preventivamente anche i difensori delle parti con una telefonata oppure con un fax. Il Giudice, riconosciuti i validi motivi che giustificano l assenza del CTU, rinvia l udienza per il giuramento e per la formulazione dei quesiti ad altra data, nominando il medesimo CTU che, in tal modo conserva l incarico. Altra fattispecie è l incompatibilità del CTU con le parti nei casi indicati dall art. 51 c.p.c., fattispecie che comporta anche la facoltà di ricusazione da parte dei difensori delle parti. L incompatibilità avviene quando il CTU: 1) ha interesse nella causa in cui è nominato o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado (74 ss. c.c.), o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio (82) nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come arbitro (810, 815) o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico (61); 5) se è tutore (343 ss. c.c.), curatore (392 c.c.), procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un associazione anche non riconosciuta (36 ss. c.c.), di un comitato (39 c.c.), di una società (2247 ss. c.c.) o stabilimento che ha interesse nella causa. Nei casi in cui il CTU si trovi in almeno uno dei casi poc anzi indicati è indispensabile presentare in cancelleria, con un congruo anticipo rispetto alla data di convocazione, la comunicazione scritta al Giudice della incompatibilità con le parti indicandone il motivo. Il Giudice provvede alla nomina di altro CTU. 27

24 La normativa di riferimento Responsabilità (art. 64) Art. 64. (Responsabilità del consulente) Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai Periti. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l arresto fino a un anno o con l ammenda fino a Si applica l art. 35 del Codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti (1). (1) Comma sostituito dalla L. 04/06/1985, n Le responsabilità del CTU sono considerevoli, in quanto nello svolgimento delle sue funzioni si trova nella veste di pubblico ufficiale Ausiliario del magistrato. Peraltro, la presenza dei difensori delle parti integrano il necessario contraddittorio e svolgono il sostanziale controllo sull operato del CTU. In caso di comportamento colposo, le pene previste sono gravi per un professionista: oltre le ammende, è prevista la reclusione e l interdizione dall esercizio della professione. Il primo capoverso dell art. 64 fa riferimento al peculato, al rifiuto o all esenzione fraudolenta della comparizione e alla falsa perizia o interpretazione. Mentre le prime due fattispecie sono facili da riconoscere e conseguentemente semplici da evitare, la falsa perizia e la falsa interpretazione richiedono maggiore attenzione e alcune riflessioni. La falsa perizia o interpretazione ricorre quanto il CTU descrive e fornisce indicazioni in parte o del tutto differenti dal vero, ma anche quando il CTU omette di riportare fatti e situazioni pertinenti il proprio mandato. Eventuali affermazioni in palese oggettivo contrasto con quanto indicato dalle parti necessitano di una opportuna motivazione per essere sconfessate. Su tale motivazione si fonda, in generale, la bontà del giudizio del CTU che argomenta la sua tesi spiegando le proprie divergenze rispetto a quanto sostenuto da una o più parti Le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69 La norma è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno Supplemento ordinario n. 95 ed è entrata in vigore a partire dal 4 luglio Le cause iscritte a ruolo a partire da tale data seguono pertanto le nuove procedure qui commentate. Le innovazioni riguardano tre aspetti del procedimento di interesse per il CTU (e, in parte, per il CTP): la preventiva formulazione dei quesiti da parte del Giudice, rispetto all udienza in cui il consulente compare per il giuramento (art. 46 comma 4); la preventiva trasmissione alle parti della relazione redatta dal CTU, le osservazioni delle parti a tale elaborato e la sintetica valutazione di tali osservazioni ad opera del CTU e quindi il deposito in cancelleria (art. 46 comma 5); la trasparenza nell assegnazione degli incarichi e il limite di concentrazione al 10% in rapporto a quelli affidati dall ufficio (art. 52 comma 1). Tali novità fanno parte di un più ampio disegno del legislatore volto ad abbreviare i tempi della formazione del giudizio, ad ampliare le competenze del Giudice di Pace ed a limitare il ricorso alla Suprema Corte. 28

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26 2 LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE L obiettivo del consulente è di scrivere una relazione comprensibile per chi la riceve, esaustiva negli argomenti in risposta ai quesiti, imparziale nei giudizi e basata sui documenti prodotti in giudizio, ispezionati i luoghi e attivato il contraddittorio. La relazione è destinata al Giudice che, sentite le parti, la utilizza per la redazione della sentenza. Il presente capitolo vuole esplicitare le fasi in cui si articola l incarico e quali sono le azioni che il CTU deve compiere. Nei successivi paragrafi verrà esaminato più in dettaglio quanto sinteticamente esposto nel diagramma appena indicato. 60

27 Le attività propedeutiche alla redazione della relazione 2.1. LA RICEZIONE DELL INCARICO Il consulente tecnico di ufficio (CTU) riceve l incarico al proprio domicilio a mezzo dell ufficiale giudiziario che notifica all interessato (o alla persona presente al domicilio) il biglietto di cancelleria con il quale il Giudice lo convoca in udienza per il giuramento e per la formulazione dei quesiti. In tale documento sono indicati la data, l ora, la sezione e il Tribunale (ovvero altro ufficio dove è amministrata la giustizia: Giudice di Pace, Corte d Appello, Tribunale delle acque, ecc.). Alcune volte, il testo della convocazione non contiene l ora dell udienza; in tal caso deve intendersi «ora di rito» (h 9.00). Può accadere che il CTU si trovi nell aula di udienza per altro procedimento e il Giudice, se lo ritiene, può nominare tale consulente seduta stante, senza averlo avvisato, avendo preventivamente verificato che la competenza del CTU sia pertinente alla materia oggetto di accertamento. L accettazione dell incarico comporta per il consulente l onere di completare il compito affidato IL RIFIUTO PER INCOMPATIBILITÀ CON LE PARTI Il CTU non può essere nominato per un procedimento in cui ha interesse personale ovvero intrattiene rapporti professionali, oppure ancora è legato da un legame di parentela con una delle parti in causa (solo per citare i casi più ricorrenti; la casistica completa è stabilita dall art. 51 c.p.c. richiamato nel paragrafo del presente testo). In questi casi, il CTU appena riceve la notifica della convocazione risponde al Giudice con una nota da depositare in cancelleria in cui lo informa dell incompatibilità e della sua assenza nell udienza fissata L UDIENZA PER IL GIURAMENTO E PER LA FORMULAZIONE DEI QUESITI Durante l udienza di nomina si svolgono attività importanti, vengono stabiliti termini e condizioni per il lavoro che il CTU si accinge a svolgere e, più in generale, per la prova tecnica del processo, di cui il CTU fa parte. Gli aspetti salienti sono: giuramento; formulazione dei quesiti; termine entro il quale depositare in cancelleria l elaborato peritale; acconto spese; data di inizio delle operazioni peritali; eventuali altre richieste da formulare al Giudice a cui segue la disposizione del magistrato stesso (necessità di avvalersi di personale Ausiliario necessario ad espletare il mandato assegnato, autorizzazione ad accedere presso pubblici uffici, utilizzo del mezzo aereo per raggiungere i luoghi di causa, ecc.); ritiro dei fascicoli delle parti. A tale udienza il CTU deve giungere preparato, deve conoscere l oggetto della contesa, anche recandosi preventivamente in cancelleria per visionare i fascicoli. In alternativa, è necessario che il CTU arrivi con un congruo anticipo rispetto all orario stabilito per l udienza, per prendere visione dei fascicoli e dei verbali d udienza. 61

28 Le attività propedeutiche alla redazione della relazione In tal modo sarà immediatamente chiaro qual è l oggetto della consulenza, dov è il luogo eventualmente da visitare, qual è il termine per concludere le operazioni peritali e, se necessario chiedere l autorizzazione al Giudice di avvalersi della prestazione di specialisti. Analizziamo nel dettaglio ciascuna delle attività poc anzi elencate. Il giuramento del CTU consiste nel ripetere la formula di rito indicata dal Giudice e pronunciare «lo giuro» ad alta voce, rimanendo in piedi. Apparentemente banale, ma tutti i Magistrati che si incontrano sono molto attenti sul comportamento del CTU, sulla sua compostezza e sulla comprensione dell impegno che tale atto formale significa per il consulente. La formulazione dei quesiti spesso viene proposta al Giudice dai difensori delle parti, e come già indicato in precedenza tale attività per le cause iscritte a ruolo dal 4 luglio 2009, viene svolta preventivamente rispetto all udienza per il giuramento e conferimento dell incarico al CTU. In tale caso è indispensabile che il CTU esegua una scrupolosa lettura in quanto può supportare il magistrato nell integrazione dei quesiti, ovvero può chiedere delucidazioni in merito al mandato assegnatogli. I quesiti poi consentono di stimare correttamente i tempi e le spese vive della consulenza, queste ultime oggetto della richiesta di anticipo. Altre volte, non infrequenti, è il medesimo magistrato che formula i quesiti; in tal caso è opportuno che il consulente offra il supporto al Giudice in merito alla formulazione dei quesiti solo se richiesto, ovvero solo se strettamente necessario. Infine, i difensori delle parti chiedono allo stesso CTU, prima dell udienza, di affiancarli per la proposta dei quesiti da sottoporre alla valutazione del Giudice, attività da accettare di buon grado. Il termine che il CTU chiede al magistrato di norma non deve essere infranto; il rispetto del termine indicato per il deposito dell elaborato peritale è uno degli elementi che qualificano il buon operato del CTU. Solo a fronte di comprovate e condivisibili motivazioni (da indicare nell istanza da presentare in cancelleria) è possibile chiedere una proroga del termine per il deposito della relazione. L acconto spese - di norma - deve essere proporzionato all esborso previsto dal consulente. È buona norma largheggiare se si ha la «sensazione» (che necessariamente si acquisisce con l esperienza) che il soggetto debitore potrebbe non onorare il pagamento, ovvero si tratti di casi particolari (il soggetto debitore è la curatela del fallimento, una società di capitali in liquidazione, ecc.). La data di inizio delle operazioni peritali deve essere comunicata in udienza; in tal modo il CTU è sgravato dall obbligo di comunicare con raccomandata a. r. a tutte le parti in causa la data di inizio delle sue attività (a pena della nullità delle attività). I sopralluoghi successivi, devono essere stabiliti nel verbale di accesso, e il CTU non è tenuto a darne avviso alle parti assenti. Sempre in merito agli accessi, se lo ritiene, il CTU può eseguire da solo ulteriori accessi anche senza avvisare le parti per sfruttare l effetto sorpresa negli accertamenti in cui la conoscenza dell ispezione può alterare lo stato dei luoghi o la loro condizione (ad esempio, nel caso di immissioni sonore, normalmente colui che disturba cerca di diminuire l intensità delle immissioni). Qualsiasi attività diversa da quella assegnata dal Giudice al consulente, ovvero qualsiasi questione sorta durante le indagini che assuma rilevanza, deve essere preventivamente sottoposta al Giudice per la relativa disposizione. Ad esempio, la richiesta di utilizzo di ausiliari del CTU se non già chiesti in udienza; un maggiore fondo spese a fronte di giustificati motivi, quali indagini onerose concordate con le parti che coinvolgano laboratori specializzati di analisi, ecc.. Il ritiro dei fascicoli delle parti è una delle attività che il CTU deve eseguire al termine dell udienza, in caso contrario il consulente è costretto a tornare successivamente in cancelleria, con inutile aggravio di tempi. 62

29 Le attività propedeutiche alla redazione della relazione 2.4. LA NOMINA DEI CONSULENTI TECNICI DI PARTE (CTP) E I RAPPORTI TRA IL CTU E ICTP La nomina dei consulenti tecnici di parte se non è verbalizzata durante l udienza, deve essere eseguita a cura dei rispettivi difensori delle parti in conformità di quanto indicato nel verbale. Una questione che solleva talvolta controversie è la frequente disposizione indicata a verbale «il Giudice pone termine fino all inizio delle operazioni peritali per la nomina dei consulenti tecnici di parte.» I pratica, le parti possono nominare i rispettivi consulenti tecnici mediante il deposito in cancelleria, prima dell accesso (eventualmente anche il giorno stesso, nel caso in cui l inizio delle operazioni peritali è fissato nel pomeriggio, a chi spetta tale incombenza può recarsi di mattina in cancelleria per espletare la formalità della nomina del CTP) una nota contenente le generalità dei propri tecnici, consegnandone al CTU copia al momento dell inizio delle operazioni peritali. È bene ribadire che il CTU è un Ausiliario del magistrato, e i rapporti con i consulenti tecnici di parte (CTP) sono improntati alla massima professionalità e correttezza al solo fine di ricevere informazioni in merito ai quesiti posti e di raccogliere pertinenti memorie tecniche di parte entro il termine stabilito nel verbale di accesso redatto dallo stesso CTU L ISTANZA PER L IMPIEGO DI COADIUTORI DEL CTU A fronte di comprovate esigenze per l espletamento dell incarico in materie specialistiche che esulano dalla propria competenza, il CTU può chiedere al Giudice l autorizzazione di avvalersi di suoi ausiliari (ad esempio, nel caso di accertamenti di immissioni sonore, il CTU può chiedere di avvalersi di società oppure di uno specialista che dispone dei fonometri e delle altre apparecchiature per eseguire tali misure). Tale domanda è bene che sia inoltrata al magistrato in occasione dell udienza di nomina e di formulazione dei quesiti, in quanto le parti devono esserne edotte (anche perché dovranno poi sopportarne le spese). È bene che il CTU non contragga debiti con terzi se prima non ha ricevuto l importo spettante ai suoi ausiliari, oltre l anticipo spese di sua competenza L ISTANZA PER L UTILIZZO DI LABORATORI ESTERNI PER L ESPLETAMENTO DI PROVE E DI ANALISI SPECIALISTICHE Il quesito posto dal magistrato può comportare analisi e misure da eseguire a cura di laboratori specializzati, il CTU, sentite le parti, chiede l autorizzazione al magistrato di avvalersene. Ad esempio, tale fattispecie si concretizza nel caso di accertamento dello spessore di pellicola pittorica posata su un manufatto (eseguito il prelievo del campione, il laboratorio esegue le misure necessarie a stabilire lo spessore medio), nel verificare l appartenenza a categorie pericolose di materiali fibrosi isolanti (in tal caso, si utilizzano microscopi elettronici a scansione con i quali è possibile eseguire le misure indicate dalla normativa di riferimento). In questi casi è bene che il CTU quantifichi l importo spettante ai laboratori già nell udienza di nomina per ricevere a proprio favore un congruo anticipo spese. 63

30 Le attività propedeutiche alla redazione della relazione Se la dinamica degli eventi non lo permette, è necessario che il CTU si riservi di quantificare con apposita nota il maggior anticipo spese da percepire per attivare i laboratori. In nessun caso il CTU dovrebbe accettare di attivare specialisti e terzi, ancorché autorizzati dal magistrato, se prima non ha ricevuto il relativo anticipo spese. Alquanto ovvio il suggerimento: non rischiate di contrarre debiti verso terzi se prima non avete incassato almeno gli stessi importi! 2.7. IL RITIRO DEI FASCICOLI DI PARTE E IL LORO ESAME Il ritiro dei fascicoli delle parti deve avvenire, di norma, in occasione dell udienza per il giuramento e la formulazione dei quesiti al CTU. In caso contrario, il CTU deve recarsi in cancelleria e ritirare i fascicoli. Alcuni giudici autorizzano solamente le parti al ritiro dei fascicoli, consegnati al CTU subito dopo la conclusione dell udienza; altri giudici invece, autorizzano lo stesso CTU al ritiro. In entrambi i casi, i fascicoli devono essere custoditi con la massima cura Un interessante Vademecum per CTU preparato da un Giudice specializzato in procedimenti cautelari Il Tribunale di Roma, grazie all elevato numero di cause iscritte a ruolo ogni anno e al conseguente cospicuo corpo giudicante consente un elevata specializzazione in ogni singola fase del procedimento. Uno spunto di riflessione importante per il lettore proviene da un vademecum redatto da un Giudice con una pluriennale esperienza in procedimenti cautelari (ciascuno dei quali - normalmente - comporta la nomina di un CTU), evidentemente stanco di ripetere le medesime raccomandazioni a ciascun CTU e stanco di vedere contestate le conclusioni della CTU dalla parte cui la medesima CTU nuoce, con conseguentemente allungamento dei tempi dei procedimenti. Tale approccio è in linea con le opinioni dell Autore, sempre tese a prevedere i problemi ed a far emergere le modalità di accertamento della qualità e della condizione delle cose oggetto di causa prima della loro esecuzione pratica e non dopo, sempre anteponendo la volontà delle parti all opinione del CTU (ovvero del Giudice). Si riporta qui il testo in forma integrale, in quanto solo in tal modo il lettore può trarre le proprie conclusioni. Promemoria istruzioni di massima per i CTU Al fine di evitare il più possibile SLITTAMENTI DEL CALENDARIO DELL'UDIEN- ZA FISSATO in sede di CONFERIMENTO dell'incarico (ad es. per successivi chiarimenti richiesti dalle parti o CTP comportanti un oneroso accertamento integrativo, ovvero per sanare alcuni dei più comuni vizi procedurali nello svolgimento della perizia che comportino la ripetizione di taluni accertamenti già espletati in modo viziato, ovvero per il mancato rispetto dei termini previsti all udienza di conferimento dell incarico, usualmente stabiliti dal Giudice sentite le esigenze e richieste di ciascuna parte) è opportuno seguire i consigli e/o istruzioni generali di seguito indicate: 64

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32 9 IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE Il consulente tecnico di parte (CTP) come dice la stessa definizione è il «difensore tecnico» della parte e, per questo motivo, oltre la specifica competenza tecnica deve possedere una elevata capacità di relazionarsi con il difensore legale, oltre che con gli altri «protagonisti» del processo civile, principalmente il Giudice e il consulente tecnico d ufficio (CTU), Ausiliario del medesimo Giudice. Tale aspetto è di fondamentale importanza in quanto solamente l unione delle competenze tecniche con quelle legali consente di approntare la migliore difesa per la parte che si rappresenta. Inoltre, prima di rendere note a terzi le proprie memorie tecniche, il buon CTP le illustra preventivamente al difensore legale per un parere preventivo che può fornire elementi utili a successive modifiche. La caratteristica fondamentale del supporto tecnico di parte è di anticipare l evento della procedura (iscrizione a ruolo della causa, deposito memorie nel fascicolo di ufficio, accesso CTU, udienza chiarimenti CTU, ecc.). In altri termini, il difensore legale (ovvero la parte interessata) deve avvisare il proprio consulente tecnico con anticipo per evitare di «catapultarlo» in una riunione (accesso CTU, udienza, ecc.) nella quale tale professionista ignori i termini della questione. Non è infrequente nell ambito delle perizie giudiziarie incontrare CTP nominati il giorno prima o il giorno stesso dell accesso CTU (ancorché tale tempistica è compatibile con la procedura e con le disposizioni del Giudice) e soprattutto privi di qualsiasi cognizione del procedimento in cui sono stati incaricati. Quest ultimo aspetto è nocivo per la parte che si difende in quanto tali professionisti non edotti sono costretti a fare una spiacevole figura, ledono il decoro della professione e infine rendono un pessimo servizio al proprio cliente. In tali circostanze (assenza di informazioni e tempi ristretti per l analisi della materia oggetto del contendere), il bravo professionista deve valutare l opportunità di accettare l incarico anche considerata la complessità dei temi oggetto della vertenza. In un precedente paragrafo abbiamo commentato l art. 201 del Codice di procedura civile e l art. 91 delle norme di attuazione al c.p.c.. In questo capitolo affrontiamo in maniera operativa come comportarsi durante e dopo le operazioni peritali a seconda dei differenti procedimenti previsti dal Codice di procedura civile, ma soprattutto prima delle operazioni condotte dal CTU, finalizzando così l operato del CTP a quanto contenuto negli atti di causa. Appare utile ribadire che l attività del CTP è improntata a difendere la parte che si rappresenta e, per questo motivo, le relazioni e la produzione di documenti non devono nuocere alla parte medesima. Il concetto poc anzi esposto è alquanto banale nella sua enunciazione, ma nella pratica non è infrequente incontrare casi in cui il CTP rende affermazioni con valore confessorio a scapito della parte che tecnicamente difende. Pertanto, l approccio è completamente differente se il CTP difende la parte attrice ovvero se difende la parte convenuta e, per questo, nel presente testo le due fattispecie verranno trattate in altrettanti distinti paragrafi. 119

33 Il consulente tecnico di parte Il Codice di procedura civile, già commentato ai precedenti capitoli del presente testo a cui si rimanda, prevede espressamente la figura del CTP, di importanza fondamentale per l integrazione del contraddittorio, uno dei principi basilari su cui si fonda il nostro diritto. Nei paragrafi che seguono si farà riferimento alla casistica più frequente del procedimento civile per risarcimento dei danni nei fabbricati (individuazione di opere per il ripristino dei luoghi, individuazione di opere per rimuovere le cause dei danni, soggetto tenuto alla riparazione e/o al risarcimento economico) pur potendo applicare le considerazioni che seguono alle altre categorie di consulenze tecniche classificate nel corrente volume (tabelle millesimali, accertamento di qualità di materiali, ecc.) IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE ATTORE Nelle cause civili ovvero negli accertamenti richiesti all autorità giudiziaria (ante causam) il CTP attore assume un ruolo basilare in quanto, prima dell iscrizione a ruolo, deve essere in grado di illustrare al difensore legale della propria parte quali sono gli aspetti tecnici di rilievo per la vertenza. Tale aspetto, implica che la parte e il suo difensore legale siano talmente accorti da ben nominare il CTP al momento dell inizio dell attività di studio, propedeutica all instaurarsi del contenzioso che si concretizza con l iscrizione a ruolo della causa. Infatti, solo grazie all azione sinergica «difensore legale/ctp» il difensore legale della parte attrice può redigere il ricorso ovvero l atto di citazione con la dovuta consapevolezza di quali sono gli aspetti tecnici critici e da mettere a fuoco per finalizzare la domanda da rivolgere al magistrato. In tale contesto il ruolo del CTP attore è determinante e presuppone la competenza altamente specialistica per supportare tecnicamente il difensore legale e metterlo sulla giusta strada per argomentare in maniera fondata le proprie tesi. Dividiamo quindi l operato del CTP attore in due filoni, a seconda che si tratti di dare il supporto in una procedura cautelare (finalizzata ad accertare la qualità e la condizione dei luoghi prima dell instaurarsi del giudizio art. 696; 696-bis; 700 c.p.c. ecc.), ovvero di fornire il supporto in un giudizio di merito dove, normalmente, occorre stabilire le cause dei danni per addivenire all individuazione della parte da condannare al risarcimento economico (o della parte che deve eseguire delle opere per scongiurare il pregiudizio accertato nel corso del giudizio) Il CTP attore nelle misure cautelari Nei tribunali di grandi dimensioni queste procedure sono trattate in specifiche sezioni (in cui operano giudici altamente specializzati in tali procedimenti, rispettivamente). Il CTP ricorrente di norma fornisce preventivamente all instaurarsi del giudizio al proprio difensore legale la relazione sulla condizione dello stato dei luoghi, acquisisce dal ricorrente i giustificativi idonei a rappresentare la natura dei beni danneggiati di cui si chiederà il risarcimento nella successiva fase di merito nonché illustra le cause dei danni subiti dal proprio assistito (tale argomento viene svolto in concerto con il difensore legale in quanto potrebbe essere oggetto del successivo giudizio in fase di merito). 120

34 Il consulente tecnico di parte In particolare, la relazione del CTP ricorrente si concentra sui seguenti aspetti: descrive i luoghi oggetto di ricorso con particolare riferimento ai danni e alla condizione delle cose danneggiate oggetto di richiesta di risarcimento del danno nella successiva fase di merito; acquisisce i giustificativi ovvero esegue la stima dei danni per fornire al difensore legale della parte ricorrente il quantum, ovvero le opere da eseguire per eliminare la turbativa oggetto di contestazione e la relativa stima del costo (anche se ci si trova in una procedura cautelare, è bene che la relazione tecnica indichi già la stima di valore); evidenzia gli aspetti salienti per favorire il successivo accertamento della causa dei danni (in sede di merito) anche se tale aspetto non viene esaminato dal procedimento cautelare. Durante il procedimento cautelare il CTP ricorrente si attiva al momento della nomina del CTU e compare al momento del sopralluogo (generalmente è una perdita di tempo chiedere al CTP di comparire all udienza di nomina CTU e formulazione dei quesiti, occasione utile solamente per nominare formalmente a verbale il CTP - a cura del difensore di parte attrice - in modo che il CTU presente ne possa essere edotto). Le misure cautelari, limitatamente alla parte tecnica, consistono principalmente nell accertare la qualità e la condizione dei luoghi oggetto di causa prima che a questi luoghi sia arrecato pregiudizio dal tempo necessario all instaurarsi e al compiersi del giudizio in sede di merito. L art. 700 c.p.c. è invece una procedura delle misure cautelari volta ad accertare la sussistenza dell urgenza nel fare determinate opere al fine di scongiurare il pericolo. In sede di sopralluogo il CTP ha il compito importante di rendere evidente al CTU quanto lamentato dalla parte ricorrente, quindi il CTP «guida» e «controlla» il CTU nel compito a lui affidato dal Giudice al fine di rendere agevole l acquisizione dei necessari elementi per riconoscere il requisito di urgenza (come detto in caso di procedimento ex art. 700 c.p.c.) e di acquisire mezzi istruttori da utilizzare nella successiva fase di merito. In tale successiva fase sarà possibile accertare le cause di quanto lamentato e stabilire l entità del danno sulla base di quanto accertato in sede cautelare. La fase cautelare è di estrema importanza per le successive fasi del giudizio, in quanto solo da tali documenti sarà possibile accertare le cause del danno lamentato e quantificare i danni delle cose e dei luoghi descritti. Un altro obiettivo della fase cautelare è l accertamento di situazioni di pericolo al fine di mettere in condizioni il Giudice di ordinare ad una delle parti di fare determinate attività per scongiurare il grave rischio accertato. Anche in questo tipo di procedimento il ruolo del CTP attore è fondamentale perché il medesimo CTP già conosce i fatti e quindi, al momento del sopralluogo, può illustrare al CTU con maggiore chiarezza e in modo convincente quali sono le principali criticità che hanno costretto la ricorrente a ricorrere alla Magistratura per vedere riconosciute le proprie ragioni. Quindi è il CTP che si adopera per agevolare il riconoscimento del pericolo (in questo tipo di procedimento) e per evidenziare al CTU le motivazioni che sono a fondamento delle proprie tesi. Tale funzione, facilmente riconoscibile quale fondamentale per il buon operato, si concretizza sia in attività di assistenza al CTU in occasione del sopralluogo, sia in memorie tecniche che il CTP può chiedere di produrre al CTU entro il termine che verrà indicato nel medesimo verbale di sopralluogo. 121

35 Il consulente tecnico di parte Il CTP attore nel giudizio di merito Il giudizio di merito (sotto il profilo tecnico si tratta dell accertamento delle cause dei danni, della quantificazione economica delle opere di ripristino, della quantificazione delle opere per eliminare le cause accertate e del soggetto tenuto ad eseguire le opere e/o a risarcire economicamente il soggetto danneggiato) può essere instaurato sia successivamente al procedimento cautelare, sia autonomamente (qualora il legale ritenga che non sussistano gli estremi per ricorrere ad una misura cautelare). Limitatamente agli aspetti tecnici del procedimento, l onere della prova incombe sulla parte che promuove il giudizio, a meno che la parte (o le parti) avversarie propongano la domanda riconvenzionale (con cui la parte convenuta risponde alla citazione e formula ulteriori richieste risarcitorie alla parte attrice) oppure formulino controdeduzioni alla citazione con specifiche argomentazioni (inversione dell onere della prova). Sulla bontà delle prove offerte dalla parte attrice (sempre limitandosi all aspetto tecnico del procedimento) si fonda l attendibilità della tesi esposta. Conseguentemente, anche in questa fase di merito il CTP ha il compito di rendere agevole al CTU il riconoscimento della tesi esposta grazie alle prove offerte durante il sopralluogo (oltre quelle contenute negli atti di causa) e con relazioni tecniche consegnate durante l espletamento della CTU (per cui si indica a verbale un termine per la relativa produzione), ovvero già inserite in atti. Dopo il deposito dell elaborato peritale del CTU presso la competente cancelleria del Tribunale, il difensore legale ne estrae copia e ne esegue l analisi con il CTP. L esito della CTU può essere di tre tipi: favorevole alla parte attrice, contraria, parzialmente favorevole. Nel caso in cui la CTU asseconda la tesi sostenuta dalla parte attrice nessun ulteriore azione, normalmente, avviene ad opera del CTP. Al contrario, nel caso in cui le conclusioni cui giunge il CTU sono contrarie alla tesi esposta dalla parte attrice allora occorre redigere (a cura del CTP) una memoria di controdeduzioni in cui si contestano punto per punto le affermazioni ritenute errate. In aggiunta, il difensore legale può chiedere al Giudice che il CTU venga chiamato in udienza per rendere chiarimenti all elaborato peritale. In tale circostanza, da valutare caso per caso, il CTP riveste un ruolo importante in quanto consiglia il difensore legale sulla materia tecnica, redige una memoria sui chiarimenti da chiedere al CTU ed infine assiste all udienza in cui è convocato il CTU per prendere la parola, se necessario, previa richiesta al Giudice. Quanto finora esposto, nel caso più generale può essere sintetizzato nel diagramma riportato alla pagina successiva. 122

36 Il consulente tecnico di parte Come è possibile riconoscere dalla precedente illustrazione, il CTP attore assume la funzione di «guida» e di «controllo» dell accertamento affidato al CTU e della esattezza delle sue conclusioni. 123

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38 Consulenze del CTU - Condominio DISTRIBUZIONE DELLE SPESE DI ELETTRICITÀ IN UN SUPERCONDOMINIO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZIONE [...] Giudice: [...] Prossima udienza: [...] CAUSA N.: [...]/10 Condominio via [...] 28 (Z68B) c/condominio via [...] 123. Il sottoscritto Ing. Alberto Botti con studio in Roma, via [...], nominato C.T.U. relativamente alla causa in epigrafe, è comparso all udienza del [...] nel corso della quale sono stati formulati i quesiti che si riportano di seguito: «accertare se le spese effettuate dall attore, di cui lo stesso chiede il rimborso, avessero o meno carattere di urgenza; procedere alla ripartizione delle spese previa verifica della loro riferibilità a parti comuni del supercondominio, in base a un criterio di proporzionalità.» Il termine entro il quale trasmettere la relazione preliminare alle parti è entro 120 giorni dalla data di inizio delle operazioni peritali. Il termine per ricevere eventuali osservazioni dalle parti è il [...]. Il termine per il deposito in cancelleria della relazione conclusiva è il [...]. Il C.T.U. ha ritenuto opportuno eseguire più accessi secondo la seguente tempistica: il giorno [...] alle ore [...] in Roma, via [...] 28/via [...] 123, luoghi di causa; CIÒ PREMESSO il C.T.U. esaminati i documenti e gli atti della causa, sentite le parti presenta la: RELAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO Lo scrivente C.T.U., durante l accesso presso l immobile per cui è causa, ha potuto prendere visione dei luoghi, essere edotto sugli avvenimenti pertinenti la causa in oggetto fino a tale data. Al termine del sopralluogo è stato redatto un verbale sottoscritto dai presenti che si allega alla corrente relazione per farne parte integrante e sostanziale. 1.0 Descrizione dello stato dei luoghi Il condominio attore (Z68B C.F. [...], nel prosieguo anche chiamato «palazzina B» o «edificio B») è un fabbricato residenziale con due accessi pedonali rispettivamente da via del [...] 28 e da via del [...]

39 Consulenze del CTU - Condominio Dalla pubblica via, un cancello immette in un cortile dove il fabbricato dell attrice (Z68B) e quello della convenuta (Z68A, nel prosieguo anche chiamato «palazzina A» o «edificio A») si fronteggiano. Tale zona permette l accesso a tre dei cinque portoni di ingresso del condominio istante palazzina B (cfr. anche pag. 2 citazione). Sul retro del fabbricato dell attrice (Z68B) si trova un cortile analogo al primo che separa l edificio della convenuta dalla terza palazzina (Z68C, estranea alla corrente contesa, nel prosieguo anche chiamata «palazzina C»). Si tratta di 3 edifici simili (di cui solo i primi due A e B costituiti nel corrente giudizio), paralleli tra loro, intramezzati da due cortili pavimentati e attrezzati con impianti di servizio, le cui spese oggetto di domanda sono solo quelle che l edificio B ha sostenuto anche per i servizi di cui ha usufruito l edificio A. L epoca di deposito del regolamento di condominio è il 1999 (doc. 3 attrice). Il cortile che divide le palazzine A e B, i cui condomini sono costituiti nel corrente giudizio, copre interamente l autorimessa comune sottostante ubicata al piano interrato dove si trovano i posti auto a servizio della palazzina A, come accertato in contraddittorio e verbalizzato in occasione dell inizio delle operazioni peritali. L autorimessa e il cortile che divide la palazzina A dalla palazzina B sono collegati tra loro da scale. In particolare, in tale cortile interno si trovano: a) una zona verde dove si trova un prato e sono messe a dimora piante ornamentali, b) un impianto di irrigazione con accensione automatica operata da un timer collegato alla rete elettrica; c) un impianto di illuminazione; d) cancelli di accesso pedonali e carrabili da via del [...] e da via del [...] (sia per il cortile A/B, sia per il cortile B/C). All esterno, immediatamente fuori i cancelli di ingresso, verso via del [...] e via del [...] si trovano ulteriori corpi illuminanti, sempre collegati alla rete elettrica condominiale. La consistenza di tali corpi illuminanti e la massima potenza elettrica delle lampade è stata rilevata in contraddittorio con i presenti in occasione dell accesso ed è indicata nel verbale di inizio delle operazioni peritali. In merito all impianto elettrico, nella zona contatori ubicata nel corpo scale dell edificio B, è stato accerta in contraddittorio in occasione dell accesso la presenza dell apparecchio di misura dell utenza [ ] (intestata al condominio palazzina B, di cui si chiede il rimborso parziale), alla quale sono collegate solamente le utenze dei cortili. In merito all impianto idraulico di irrigazione è stata accertata la presenza della centralina elettrica (collegata all utenza citata e installata sul muro dell edificio B, nella zona accessibile dal cortile in 253

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