NORME PER LA VITA E IL SERVIZIO INTERNO DI CASERMA

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3 STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO III Reparto Impiego delle Forze - Centro Operativo Esercito UFFICIO DOTTRINA E LEZIONI APPRESE N NORME PER LA VITA E IL SERVIZIO INTERNO DI CASERMA 2009 I

4 PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA II

5 STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO III Reparto Impiego delle Forze - Centro Operativo Esercito UFFICIO DOTTRINA E LEZIONI APPRESE ATTO DI APPROVAZIONE Approvo la presente pubblicazione n "NORME PER LA VITA E IL SERVIZIO INTERNO DI CASERMA", edizione Essa abroga e sostituisce la pubblicazione pari numero e pari titolo, edizione Roma, 14 settembre 2009 IL CAPO DI SM DELL'ESERCITO Gen. C.A. Fabrizio CASTAGNETTI III

6 PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA IV

7 AVVERTENZE LA PRESENTE PUBBLICAZIONE E' DIRAMATA SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA CLASSE 2 DELLA PUB. N "NORME PER L'APPRONTAMENTO, STAMPA, DISTRIBUZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI MILITARI", EDIZIONE FATTE SALVE LE ESIGENZE DI SERVIZIO/UFFICIO E/O ISTITUTO, NESSUNA PARTE DI QUESTA PUBBLICAZIONE PUÒ ESSERE RIPRODOTTA IN QUALSIASI FORMA A STAMPA, FOTOCOPIA, MICROFILM, SCANSIONE DIGITALIZZATA O ALTRI SISTEMI, SENZA L'AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELL'ORIGINATORE. V

8 PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA VI

9 REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI VII

10 REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI VIII

11 SPECCHIO DI DISTRIBUZIONE Numero delle copie Contrassegno numerico degli Enti / Comandi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 46, 47, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 145, 146, 147, 148, 158, 162, 163, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 453, 479, 480, 481, 482, 503, 504, 505, 506, 507, 550, 551, 552, 553, 554, 569, 570, 572, 573, 574, 581, 582, 583, 584, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 609, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, , 45, 94, 95, 97, 100, 101, 117, 142, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 157, 159, 160, 161, 164, 165, 250, 272, 275, 286, 293, 299, 405, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 451, 452, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 466, 467, 469, 470, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 502, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 526, 527, 529, 530, 532, 533, 535, 536, 537, 539, 541, 542, 544, 556, 560, 562, 564, 566, 568, 586, 587, 588, 592, 594, 595, 596, 598, 599, , 144, 152, 251, 284, 465, 531, 534, 538, 540, 543, 559, 561, 563, 565, 567, 589, 590, 591, 593, 597, 607, 641, 646, , 75, 77, 133, , 274, 285, 292, 298, 305, 307, 310, 315, 322, 331, 333, 342, 348, 358, 367, 369, 377, 385, 393, 399, 406, 412, 416, 422, 427, 432, 434, 450, 468, 494, 528, 555, 585, 615, 616, 618, , , 471, 472, 501, 558, 571, 619, 642, 643, 644, 645, 647, 648, 649, 650, 652, 653, 654. IX

12 SPECCHIO DI DISTRIBUZIONE Numero delle copie Contrassegno numerico degli Enti / Comandi 271, 304, 309, 330, 366, 404, 421, 426, 428, 429, 430, 431, 440, 525, 611, 637, , 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 287, 288, 289, 290, 291, 294, 295, 296, 297, 300, 301, 302, 303, 306, 308, 311, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 368, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 394, 395, 396, 397, 398, 400, 401, 402, 403, 407, 408, 409, 410, 411, 413, 414, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 424, 425, 433, 435, 436, 437, 438, 439, 557, 610, 620, 621, 622, 623, 624, 626, 634, , 341, , 617, , 631, X

13 INDICE Premessa pag. 1 TITOLO I LE CASERME Capo I - Generalità art. 1 Definizione " 5 art. 2 Applicabilità " 5 art. 3 Organizzazione della caserma " 5 Capo II - Organizzazione di comando, direttiva ed esecutiva art. 4 Organizzazione di comando e vita nelle sedi stanziali " 7 art. 5 Comandante alla Sede " 8 art. 6 Ufficiale Addetto alla Sede " 11 art. 7 Comando alla Sede " 11 art. 8 Organi esecutivi " 12 Capo III - Organizzazione interna art. 9 Destinazione e uso dei locali " 15 art. 10 Alloggi per militari di Truppa " 16 art. 11 Alloggi per Ufficiali, Sottufficiali e VSP " 17 art. 12 Sale convegno per Ufficiali, Sottufficiali e militari di Truppa " 18 art. 13 Autorimesse, rimesse e hangars " 18 art. 14 Scuderie " 19 art. 15 Magazzini e armerie " 19 art. 16 Affissioni " 19 TITOLO II - LA VITA E IL SERVIZIO INTERNO Capo I - Orari e segnali art. 17 Orario " 25 art. 18 Segnali " 34 Capo II - Ordini e comunicazioni, rapporti, onori, allarmi e adunate art. 19 Ordini e comunicazioni " 35 art. 20 Rapporti " 35 art. 21 Onori alla Bandiera di Presidio " 36 art. 22 Onori all'ufficiale in particolari circostanze " 36 art. 23 Altri onori " 37 art. 24 Allarmi e adunate " 37 Capo III - Operazioni principali art. 25 Sveglia " 39 art. 26 Cura della persona " 39 art. 27 Libera uscita " 40 art. 28 Ritirata " 41 art. 29 Permessi " 41 art. 30 Silenzio " 42 XI

14 TITOLO III - SERVIZI Capo I - Servizi di caserma art. 31 Generalità pag. 47 art. 32 Servizi interni di caserma e servizio di guardia " 47 art. 33 Servizi per il funzionamento delle installazioni soggette a sorveglianza, ovvero a controllo saltuario " 59 art. 34 Servizi per la funzionalità dei Comandi " 60 art. 35 Impiego del personale " 61 art. 36 Distacco della guardia " 63 art. 37 Accesso all'installazione " 64 art. 38 Vigilanza puniti " 64 Capo II - Servizi logistici art. 39 Generalità " 67 ALLEGATO Riferimenti normativi " 69 XII

15 PREMESSA L'aggiornamento della presente pubblicazione tiene conto delle norme e delle prescrizioni di recente approvazione e di alcune proposte formulate dai Comandi periferici e dall'organo di Rappresentanza tendenti a razionalizzare e semplificare la normativa in vigore. La revisione è stata effettuata nel rispetto di quanto sancito nella Pub. SMD-G-011 "Norme per la vita e il servizio interno nelle installazioni militari" Ed. 1992, nella Pub. SME n "Sicurezza delle infrastrutture e degli aeromobili, protezione e custodia delle armi, delle munizioni, degli esplosivi, delle mine e dei materiali delle trasmissioni" Ed e successive varianti, e nella Direttiva sulla Sicurezza delle Installazioni (servizi di vigilanza e di sorveglianza) Ed e successive varianti. 1

16 PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA 2

17 TITOLO I LE CASERME 3

18 PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA 4

19 CAPO I GENERALITÀ art. 1 Definizione. Le caserme costituiscono la sede di enti, reparti militari e distaccamenti e, in quanto tali, richiamano le tradizioni storiche e i valori tipici delle istituzioni militari che implicano, per coloro che operano e vivono al loro interno, il rispetto di particolari regole etico-morali e comportamentali e il rispetto di specifiche misure di sicurezza, in virtù dei compiti istituzionali della Forza Armata. art. 2 Applicabilità. Le norme contenute nel presente regolamento: - hanno validità per tutte le installazioni della Forza Armata; - sono valide, per quanto non in contrasto, anche per quelle infrastrutture regolate da apposite norme quali Comandi di Grandi Unità ed equivalenti, siti operativi, magazzini, depositi, ecc.; - sono riferite non solo alla normale vita in guarnigione, ma anche ai casi in cui le unità vivono e operano al di fuori delle installazioni militari propriamente dette per attività operative/addestrative, con i necessari adeguamenti dettati dalle situazioni contingenti. art. 3 Organizzazione della caserma. 1. Ai fini della funzionalità ed efficienza della Forza Armata la caserma - ispirata a semplicità - deve essere caratterizzata da: - ordine e pulizia inappuntabili che infondano al militare il senso di rispetto per l'ambiente in cui vive e il senso di attrazione per la vita ordinata del proprio reparto; - infrastrutture, locali e servizi tali da garantire il benessere morale e materiale del personale che le utilizza e l'addestramento del soldato; - razionale ripartizione e sistemazione dei locali atta a garantire la regolarità delle operazioni giornaliere. 5

20 2. Ogni infrastruttura dovrà essere dotata di ornamenti semplici e austeri e in particolare di una lapide o monumento o sala cimeli che ricordi le gesta dei commilitoni caduti per la Patria. 3. L'organizzazione logistica posta in essere deve consentire la formazione tecnica e fisica del personale e permettere, nel contempo, l'accrescimento culturale e morale. 4. L'organizzazione della caserma è regolata dal Comandante alla Sede (1), che deve: - curare le condizioni di vita e di benessere del personale; - assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e precauzionali al fine di salvaguardare l'integrità fisica dei dipendenti; - regolare e disciplinare in modo unitario tutti i servizi interni ed esterni. (1) La figura del Comandante alla Sede, unitamente ai compiti e ai settori di intervento, è descritta all'art. 5. 6

21 CAPO II ORGANIZZAZIONE DI COMANDO, DIRETTIVA ED ESECUTIVA art. 4 Organizzazione di comando e vita nelle sedi stanziali (1). 1. Le competenze nei settori della sicurezza, della utilizzazione e del mantenimento delle infrastrutture militari risalgono ad una organizzazione di comando (Fig.1) che, nel caso più completo, è incentrata su: - Comandante alla Sede; - Ufficiale Addetto alla Sede; - Comando alla Sede; - Organi Esecutivi. Fig. 1 (1) Vedasi la Circolare "Organizzazione di Comando e vita nelle sedi stanziali e T.O. dei Comandi alla Sede e degli organi esecutivi", edita e periodicamente aggiornata da SME RPGF. 7

22 2. Il Comandante alla Sede e l'ufficiale Addetto alla Sede - se nominati ad "incarico esclusivo" -, il personale del Comando alla Sede, quando costituito, e le unità preposte ai servizi infrastrutturali rimangono in sede all'emergenza per soddisfare le esigenze di completamento delle unità operative e per garantire la funzionalità e l'efficienza dell'installazione, passando alle dipendenze del Comando Militare Esercito competente per territorio. art. 5 Comandante alla Sede. 1. La carica di "Comandante alla Sede" deve essere sempre ricoperta e compete normalmente all'ufficiale o Sottufficiale più elevato in grado o più anziano in posto. Può essere assegnata a titolo esclusivo, in casi eccezionali e previa sanzione dello SME, quando situazioni particolari lo richiedano (convivenza di più unità di pari livello ordinativo, infrastrutture con particolari situazioni locali). 2. Il Comandante alla Sede - unico e vero responsabile del funzionamento e della vita nella installazione - sentiti gli altri Comandanti di Corpo eventualmente coesistenti e consultati gli Organismi di Rappresentanza Militare (limitatamente agli aspetti di competenza), ha facoltà di adottare provvedimenti correttivi e integrativi al presente regolamento per particolari situazioni locali. In tal caso, il Comandante alla Sede dovrà interessare il livello gerarchicamente superiore competente per: - informarlo tempestivamente, per i provvedimenti a carattere urgente; - richiedere preventivamente l'autorizzazione, per provvedimenti di carattere non urgente e/o permanente. 3. Il Comandante alla Sede: - è nominato: dall'autorità cui risale la linea di dipendenza dei Comandi, Enti o unità dislocati nell'infrastruttura; dal Comandante del competente Comando di Regione Militare/Comando Militare Autonomo, nelle infrastrutture sede di: più Comandi, Enti o unità che non hanno una comune dipendenza di impiego; Comandi, Enti o unità che dipendono direttamente dallo SME; Comandi, Enti, Unità Interforze di competenza della F.A.. I Generali di Corpo d'armata assumono automaticamente la carica in 8

23 argomento senza che si proceda alla nomina; - ha alle dipendenze d'impiego (vds. precedente Fig. 1): l' "Ufficiale Addetto alla Sede", se "ad incarico esclusivo"; il personale del "Comando alla Sede", ove previsto, tramite l'eventuale Ufficiale Addetto alla Sede; "le unità preposte ai servizi infrastrutturali" delle unità dislocate nell'infrastruttura tramite l'ufficiale Addetto alla Sede se previsto o il Comandante del reparto che inquadra l'unità preposta ai servizi infrastrutturali nei casi in cui l'ufficiale Addetto alla Sede non sia previsto; - si avvale di: Ufficiale Addetto alla Sede, se nominato "ad incarico abbinato"; personale impiegato per il funzionamento degli impianti e dei servizi logistici della sede; personale comandato a turno per disimpegnare i servizi generali della sede; - ha competenze decisionali e organizzative nei settori della sicurezza, dell'utilizzazione e del mantenimento dell'infrastruttura. 4. Le attribuzioni specifiche di ogni Comandante sono definite dall'autorità da cui esso dipende, in relazione alla particolare situazione di ogni installazione. Nei casi in cui il Comandante alla Sede viene posto alle dipendenze di altro Ufficiale inserito nella stessa linea di Comando, quest'ultimo provvede a fissargli le attribuzioni specifiche in luogo dell'autorità responsabile della nomina. Se il Comandante alla Sede è un Generale di Corpo d'armata, stabilisce in proprio le attribuzioni specifiche che gli competono e quelle da assegnare all'ufficiale Addetto alla Sede o al Comandante del reparto alla Sede per assicurare il coordinamento e il controllo delle attività di interesse. Le principali attività comprese in ciascuno dei tre settori d'intervento dei Comandanti alla Sede sono riportate nella tabella di Fig. 2. 9

24 PRINCIPALI ATTIVITÀ COMPRESE NEI SETTORI D'INTERVENTO DEI COMANDANTI ALLA SEDE SETTORE D'INTERVENTO PRINCIPALI ATTIVITÀ a. Organizzazione dei servizi di vigilanza/sorveglianza (guardia, controllo autoveicoli, servizio "passi", ecc.). Sicurezza dell'infrastruttura b. Pianificazione e attuazione della difesa dell'infrastruttura e delle operazioni di allertamento. c. Organizzazione del servizio antincendio e del settore antinfortunistica. a. Ripartizione delle aree e dei locali tra gli utenti. b. Gestione delle aree, dei locali e degli impianti di uso comune. c. Disposizioni permanenti, temporanee e periodiche per regolare le attività comuni a più utenti dell'infrastruttura (quali, ad esempio: orario delle principali Utilizzazione dell'infrastruttura operazioni, settori di competenza per le pulizie, comandate per soddisfare le esigenze della sede e quelle presidiarie, ecc.). d. Organizzazione dei servizi logistici che coinvolgono più utenti dell'infrastruttura (sanitario, veterinario, vettovagliamento, casermaggio, mensa, sale convegno, carburanti e lubrificanti, illuminazione, riscaldamento, bagni, antincendio, lisciviatura, sartoria, calzoleria, barbiere, ecc.). Mantenimento dell'infrastruttura a. Pianificazione e inoltro delle esigenze di ammodernamento e rinnovamento o di ordinario e minuto mantenimento. b. Impiego dei fondi di esecuzione dei lavori di minuto mantenimento e con mano d'opera militare. c. Consulenza funzionale per lavori "ad impresa". Fig. 2 10

25 art. 6 Ufficiale Addetto alla Sede. 1. É previsto nelle installazioni in cui il Comandante alla Sede è: - Ufficiale Generale; - Colonnello Comandante di Ente o Unità; - Comandante di unità a livello battaglione, non inquadrato in reggimento, dislocato in un complesso infrastrutturale in cui sono stanziate anche altre unità. 2. La carica viene attribuita: - normalmente ad "incarico abbinato", ad uno degli Ufficiali Superiori/Capitani dei Comandi, Enti o unità dislocati nella Sede o al Comandante del reparto alla Sede tipo "A" dove previsto; - eccezionalmente ad "incarico esclusivo", ad un Ufficiale Superiore previa sanzione dello SME, allorquando nella Sede sono dislocati più Comandi e unità. 3. Viene nominato dal Comandante alla Sede che ne fissa i compiti e attribuzioni in relazione alla situazione particolare dell'infrastruttura e delle organizzazioni che vi sono dislocate, seguendo il criterio di devolvergli la direzione e il coordinamento delle attività, riportate nella Fig. 2 del precedente art. 5, rivolte a soddisfare esigenze comuni a più utenti. 4. Qualora situazioni locali prevedono l'attribuzione di particolari e preminenti funzioni/responsabilità a Organi/Enti che comunque abbiano sede in una infrastruttura della Forza Armata (es. Organi della Giustizia Militare), il Comando della Regione Militare competente per territorio dovrà nominare un Ufficiale Addetto alla Sede con attribuzioni "ad hoc" definite di concerto con i predetti Organi/Enti al fine di evitare incompatibilità di funzioni. art. 7 Comando alla Sede. 1. È previsto - previa sanzione dello SME - nelle sedi in cui sono dislocati: - esclusivamente Comandi di Grandi Unità; - più Comandi e non sia previsto un Reparto alla Sede di tipo "A"; - infrastrutture che presentano particolari situazioni locali. 2. É il supporto di comando per assicurare l'organizzazione e il coordinamento dei servizi generali della sede e la gestione tecnico-amministrativa dell'infrastruttura e dei materiali di casermaggio. 11

26 3. È costituito, di massima, da due Sottufficiali con mansioni d'ufficio: - uno addetto al Comando e consegnatario dei materiali; - uno addetto all'infrastruttura (consegnatario e addetto al min mant.). Può includere Ufficiali, altri Sottufficiali e militari di truppa in relazione a particolari situazioni locali con compiti e attribuzioni stabilite di volta in volta dal Comandante alla Sede. Ove non previsto, le relative funzioni vengono esplicate dall'organizzazione di comando che fa capo al Comandante alla Sede. art. 8 Organi esecutivi. L'espletamento delle attività esecutive che caratterizzano la vita nelle sedi stanziali è affidata: - al personale specificamente previsto dagli organici dei Comandi, Enti e unità o in possesso di idonee specializzazioni; - ai Reparti alla Sede o "plotoni servizi infrastrutturali" organicamente inseriti nelle unità. a. Personale dei Comandi, Enti e unità Gli organici dei Comandi, Enti e unità dell'organizzazione centrale, addestrativa e territoriale prevedono il personale preposto all'esecuzione dei servizi generali. Tale personale, pur rimanendo inquadrato nel reparto di appartenenza, deve essere impiegato secondo le disposizioni permanenti o contingenti del Comandante alla Sede. Analogo procedimento deve essere seguito nelle unità operative, utilizzando gli incarichi di specializzazione previsti dalle tabelle organiche e idonei a soddisfare le esigenze di vita in guarnigione. L'entità del personale da impiegare sarà definita dal Comandante alla Sede, sulla base delle direttive impartite dall'autorità che lo ha nominato. b. Reparti alla Sede (1) (1) Compiti. Il Reparto alla Sede è un organismo costituito nell'ambito delle unità (rgt./btg./gr.) operative e addestrative per soddisfare le esigenze di vita in guarnigione e consentire che il personale dell'unità non venga distolto dall'addestramento. (1) Vedasi la Circolare "Organizzazione di Comando e vita nelle sedi stanziali e T.O. dei Comandi alla Sede e degli organi esecutivi", edita e periodicamente aggiornata da SME RPGF. 12

27 Tale organismo è infatti preposto alla gestione dei vari settori funzionali della caserma onde assicurare lo svolgimento delle attività connesse con l'utilizzazione, il minuto mantenimento e la sicurezza dell'infrastruttura. (2) Fisionomia ordinativa. Sotto il profilo ordinativo i Reparti alla Sede si articolano come segue: - Tipo "A": per le caserme di rilevanti dimensioni e per quelle che ospitano, oltre al rgt., altri Enti e/o reparti a livello btg./gr.. Il reparto ha la fisionomia di una compagnia, è dotato delle pedine organiche atte a garantire la propria funzionalità ed è inquadrato nel rgt.; - Tipo "B": per la generalità delle infrastrutture sedi di reggimento. In questo caso, il Reparto è costituito da due plotoni inseriti nell'ambito della cp./btr./sqd. Comando e Servizi del rgt.; - Tipo "C": per le caserme sedi di unità operative/addestrative di livello btg./gr.. In tal caso il Reparto è costituito da un solo plotone inserito nell'ambito della cp./btr./sqd. Comando e Servizi dell'unità; - Tipo "D": previsto per le compagnie in distaccamento. (3) Dipendenze. Il Reparto alla Sede di tipo "A" è posto alle dipendenze di impiego del Comandante alla Sede. Le altre tipologie di Reparti alla Sede hanno con questo solo un collegamento tecnico. Nelle sedi dove il reggimento convive con altri organismi di rango più elevato, per gli aspetti amministrativi connessi con l'espletamento delle funzioni gestionali dell'infrastruttura (minuto mantenimento, contabilità extra-bilancio), il Reparto alla Sede fa capo all'organizzazione amministrativa del reggimento in cui è inquadrato. (4) Tipologia dei vari Reparti alla Sede da costituire in ciascuna caserma (1). c. Plotoni servizi infrastrutturali (o unità assimilabili) (1) Sono inseriti organicamente in tutte le unità non operative/addestrative, per far fronte alle esigenze di vita in guarnigione (gestione delle sale convegno e degli impianti tecnologici, minuto mantenimento dell'infrastruttura, ecc.) senza gravare su altro personale in organico alle citate unità. (1) Sono riportati in appendice alla Circolare "Organizzazione di Comando e vita nelle sedi stanziali e T.O. dei Comandi alla Sede e degli organi esecutivi", edita e periodicamente aggiornata da SME RPGF. 13

28 (2) Vengono costituiti, previa sanzione dello SME, in ragione delle singole realtà locali, secondo degli organici di massima. (3) Sono al comando di un Sottufficiale (o Ufficiale, ove previsto) che: - nelle caserme sedi di un solo Ente/Comando (dove non è previsto il Comando alla Sede) è anche "addetto all'infrastruttura" e "consegnatario dei materiali" (solo se Sottufficiale); - nelle caserme sedi di più Enti/Comandi (dove è previsto il Comando alla Sede) può essere ad "incarico abbinato". 14

29 CAPO III ORGANIZZAZIONE INTERNA art. 9 Destinazione e uso dei locali. 1. Il Comandante alla Sede, alla luce di quanto stabilito dalle norme in vigore, allo scopo di agevolare la vita e le operazioni di caserma e assicurarne il normale svolgimento, sulla base delle esigenze sia del personale sia dell'organizzazione di Comando dell'ente e sentiti i Comandanti eventualmente coesistenti nell'installazione, deve: - ripartire le aree e i locali affinché vengano assicurate l'operatività dei reparti, la funzionalità di comando, la sicurezza delle armi, dei mezzi e dei materiali e il benessere del personale, proponendo, qualora resosi necessario, le eventuali variazioni alle destinazioni d'uso dei locali presso le Autorità competenti deputate alla relativa determinazione; - assicurarsi che in tutti i locali e in particolare in quelli adibiti a officina, posti manutenzione, laboratori, depositi carburanti, riservette munizioni, cucine e alloggi siano osservate le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene ambientale e del lavoro e tutte le disposizioni impartite dalle Autorità superiori per la protezione dagli infortuni e per la prevenzione degli incendi in conformità a quanto sancito dal Regolamento per il servizio di presidio; - garantire un sistema d'illuminazione adeguato alle esigenze dei vari ambienti della caserma. 2. Ogni caserma, oltre ai locali adibiti a uffici e alloggi per il personale con obbligo di accasermamento o di servizio, potrà inoltre disporre di: - sala cimeli; - aule didattiche, sale riunioni e poligono di tiro ridotto; - percorso ginnico sportivo militare e striscia addestrativa; - attrezzature sportive; - sale convegno per Ufficiali, Sottufficiali e militari di truppa; - spaccio, cooperative, locali docce, servizi igienici diurni, ecc.; - sala cinematografica; - infermeria con annessa sala di visita e ricovero; - infermeria quadrupedi per reparti che ne hanno in organico un rilevante numero; 15

30 - mense, cucine e magazzini viveri; - rimesse, tettoie, porticcioli o hangars per i mezzi in dotazione; - deposito carbolubrificanti; - officine, posti manutenzione o laboratori per la riparazione/controlli dei materiali e mezzi in dotazione, magazzini; - piano di lavaggio con idrante; - laboratori per lavori di minuto mantenimento; - locali per il personale di servizio di vigilanza e di controllo; - parlatorio posto in prossimità dell'ingresso dell'installazione e del personale di vigilanza; - riservetta munizioni; - impianto di amplificazione; - laboratori per barbiere, sarto e calzolaio; - impianto autonomo generatore di emergenza di energia elettrica; - locale per la rappresentanza militare e, eventualmente, per l'ufficiale Consigliere; - parcheggi per autovetture private degli Ufficiali, Sottufficiali, militari di truppa e personale civile in servizio presso la caserma, nel limite delle possibilità offerte dall'infrastruttura, a discrezione del Comandante; - alloggi per il personale senza obbligo di accasermamento, compatibilmente con le disponibilità strutturali e logistiche dell'ente. Ogni ambiente della caserma deve essere tenuto sempre in ordine e pulito, ne risponde il reparto/personale che lo ha in consegna. I locali di uso generale sono affidati alla vigilanza del personale preposto al servizio generale di caserma. art. 10 Alloggi per i militari di Truppa. a. Personale con obbligo di accasermamento (1) Tutti i volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1), anche se in rafferma o prolungamento della ferma, nonché i volontari in ferma breve (VFB) con meno di dodici mesi di servizio, hanno l'obbligo di fruire degli alloggi di servizio collettivi, salvo autorizzazione del Comandante di Corpo ad alloggiare esternamente: - in relazione alla situazione infrastrutturale; - in presenza di prole, coniuge o convivente avente domicilio nella località sede (1) Per le disposizioni in materia di alloggi e pernottamenti vds. il D.L. 19 agosto 2005, n

31 di servizio, ovvero in località viciniore. In tal caso il volontario deve pernottare presso il citato domicilio. I locali, ove possibile, dovranno essere suddivisi in stanze per un massimo di quattro posti ciascuno. b. Personale senza obbligo di accasermamento Tutti i volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4), nonché i VFB con più di dodici mesi di servizio, non hanno alcun obbligo di accasermamento. Detto personale, compatibilmente con le disponibilità strutturali e logistiche dell'ente, può chiedere ed essere autorizzato dal Comandante di Corpo, a fruire, a titolo gratuito secondo le norme in vigore, degli alloggi di servizio collettivi. c. Disposizioni comuni ai punti a. e b. (1) Detti locali dovranno essere arredati con letti o brande, armadietti e quant'altro possa contribuire al benessere individuale e collettivo. (2) Qualora condizioni di spazio e situazioni infrastrutturali lo rendano possibile, i servizi igienici dovranno costituire un unico modulo abitativo con le stanze. (3) All'ingresso di ogni camerata/stanza dovrà essere esposta una piantina riportante i nominativi degli occupanti, la loro posizione e l'indicazione del capo camerata/stanza. (4) Il personale maschile e quello femminile dovranno essere alloggiati in locali distinti e separati. E' vietato l'uso comune di camerate, bagni, docce e spogliatoi. art. 11 Alloggi per Ufficiali, Sottufficiali e VSP. 1. Nell'ambito dell'infrastruttura devono essere previsti, ove possibile, locali adibiti ad alloggi per Ufficiali, Sottufficiali e VSP in servizio presso la caserma. Tali alloggi devono consentire una decorosa sistemazione. Essi sono a titolo oneroso secondo la normativa vigente. In relazione alle esigenze da soddisfare, possono essere realizzati gli alloggi previsti dalla legge 18 agosto 1978, n. 497 e dalla legge 28 febbraio 1981, n La ripartizione degli alloggi tra Ufficiali, Sottufficiali e VSP dovrà essere fatta dal Comandante alla Sede, tenuto conto delle esigenze di servizio, delle necessità del personale e delle percentuali delle richieste inoltrate dagli appartenenti alle tre categorie. 3. Il Comandante di Corpo o il Comandante alla Sede, per particolari esigenze di 17

32 servizio, può designare gli Ufficiali, Sottufficiali o VSP che devono pernottare nell'infrastruttura per limitati periodi di tempo. art. 12 Sale convegno per Ufficiali, Sottufficiali e militari di Truppa. 1. Le sale convegno devono consentire al personale di trascorrere il tempo libero dal servizio, di promuovere e rinsaldare i vincoli sociali, di svolgere attività ricreative, culturali e assistenziali, di sviluppare rapporti di convivenza con l'ambiente esterno locale. 2. Sempre che possibile devono disporre di un locale bar, una sala giochi, una sala lettura e scrittura, una sala televisione, sale per organizzare e svolgere attività socio-ricreative e culturali, sale ritrovo, biblioteca, punti telefonici pubblici e postazioni internet. 3. A detti locali, in conformità con quanto previsto dalle speciali norme in vigore e con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, potranno accedere anche i familiari e gli invitati dei soci. 4. Il Comandante di Corpo o il Comandante alla Sede, tenuto conto: - della situazione infrastrutturale (numero di locali disponibili/agibili); - dell'incidenza numerica di Ufficiali, Sottufficiali e militari di Truppa, stabilisce il numero delle sale convegno da costituire e, se più di una, la distribuzione del personale, per categorie, all'interno delle stesse, individuando la soluzione più idonea a soddisfare le esigenze locali. art. 13 Autorimesse, rimesse e hangars. 1. Devono, nei limiti del possibile, rispondere ai seguenti requisiti: - preservare i mezzi dalle intemperie, dall'umidità, dalla polvere e dalla luce diretta; - consentire facilità di accesso e rapida uscita. Quest'ultima condizione, per motivi operativi nonché per poter attuare con la maggior celerità possibile le norme antincendio; - essere dislocate lontano dalle cucine o da locali ove è normale l'uso di combustibili e a distanza di sicurezza da depositi carburanti e riservette munizioni. 18

33 2. Dell'ordine e del funzionamento delle autorimesse, rimesse e hangars ne risponde il reparto/personale che le ha in consegna. art. 14 Scuderie. 1. Ove previste, sono costituite da locali possibilmente suddivisi in box o poste per ogni quadrupede del reparto e per quelli di proprietà se autorizzati. 2. Le scuderie possono disporre, nelle immediate vicinanze, di: - infermeria quadrupedi, se ritenuta necessaria in relazione al numero dei quadrupedi presenti; - magazzino per attrezzi e utensili; - selleria e mascalcia; - magazzino foraggi; - zona coperta per il governo dei quadrupedi; - zona recintata per i quadrupedi posti a regime alimentare particolare; - ogni altro locale e attrezzatura indispensabile per la unità e il governo dei quadrupedi. 3. Del loro assetto e pulizia, ne risponde il reparto che le ha in consegna. art. 15 Magazzini e armerie. Devono possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle norme in vigore in relazione al tipo di materiale custodito, ed essere mantenuti nel massimo ordine, al fine di assicurare la migliore custodia del materiale. art. 16 Affissioni. 1. Le affissioni nella caserma devono essere limitate ai soli ordini e disposizioni indispensabili per il corretto andamento delle varie operazioni giornaliere, delle attività degli organi di rappresentanza e di quelle del consiglio dei delegati e/o dei rappresentanti sindacali aziendali (negli enti che hanno in forza personale civile) ed alle Convenzioni in favore del personale dipendente A.D.. Tutti i documenti dovranno essere facilmente leggibili e costantemente aggiornati. 2. Nell'ambito dell'installazione devono essere previste, per il Comando, per ogni reparto a livello battaglione e compagnia e per le sale convegno, bacheche per 19

34 l'affissione di ordini e disposizioni di massima e bacheche specifiche per organi di rappresentanza e sindacali (ove previsti). 3. Il Comando alla sede o Comando di Corpo deve provvedere affinché siano esposti in luogo ben visibile, oltre ai quadri o alle tabelle previsti per particolari servizi: - orario di massima delle operazioni; - ordine del giorno; - ogni altro ordine o disposizione che il Comandante alla Sede o di Corpo riterrà opportuno esporre; - i documenti previsti per le attività degli organi di rappresentanza e sindacali (ove previsti); - nei refettori di truppa: tabelle delle spettanze viveri giornaliere, programma quindicinale del vitto, menu giornaliero, ecc.; - nelle rimesse: specchio dei mezzi ricoverati suddivisi per tipo con l'indicazione della targa e del consegnatario; tabella degli impianti e delle dotazioni fisse e mobili; - nelle scuderie: specchio dei quadrupedi ricoverati; elenco nominativo dei quadrupedi a riposo o a regime speciale; tabella delle profende; per ogni posta, una tabellina indicante il nome e il numero di matricola del quadrupede che la occupa; - nei magazzini: pianta dei materiali depositati; indicativi dei materiali su ogni scaffale, armadio, ecc.; - nei laboratori, officine o posti manutenzione: su ogni materiale o mezzo ricoverato una tabella indicante il reparto a cui il mezzo o il materiale è assegnato organicamente, la targa o la matricola, la data di ricovero, l'inefficienza lamentata; - all'ingresso di ogni locale: un numero corrispondente all'inventario dell'immobile e una targhetta indicante l'uso; - nell'infrastruttura: segnaletica antinfortunistica e stradale; - in ogni altro locale o ufficio: uno specchio degli impianti, dei mobili e degli arredi in esso contenuti. 4. Il Comandante di compagnia deve provvedere affinché siano esposti: - in vicinanza dell'ufficio di compagnia: ordine del giorno (disposizioni ordinarie e permanenti); tabella dei militari premiati con motivazione e specie del premio; ordine dei servizi di reparto; orario delle operazioni; elenco dei superiori 20

35 gerarchici; tutte le altre indicazioni ritenute necessarie; - in ogni camerata: piantina con indicazioni degli occupanti e loro posizione nonché del capo camerata; su ogni posto letto deve essere appesa una tabella indicante grado, cognome e nome e numero di matricola del militare che l'occupa e la sua posizione (assente o presente). 21

36 PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA 22

37 TITOLO II LA VITA E IL SERVIZIO INTERNO 23

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39 CAPO I ORARI E SEGNALI art. 17 Orario. L'orario delle operazioni regola le attività normali della vita di caserma. L'articolazione delle attività armonizza le norme legislative, riportate in Allegato, con i prioritari aspetti funzionali e operativi delle Unità, tenuto conto delle inderogabili esigenze del personale. I recuperi e compensi spettanti al personale nelle varie situazioni d'impiego, sono regolati da apposite direttive emanate dallo SME. 1. Orario di lavoro a. L'orario di lavoro rappresenta il numero di ore di lavoro che il personale è tenuto a prestare, per disposizioni di legge, nell'arco della settimana. b. L'orario di lavoro per il personale militare in servizio permanente ed in ferma prefissata (ad eccezione dei VFP 1, anche se in rafferma o prolungamento della ferma, nonché dei VFB con meno di 12 mesi di servizio) si ispira ai seguenti principi fondamentali: - il personale ha diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi (art. 36 della Costituzione); - il personale garantisce la totale disponibilità al servizio (art. 10 legge n. 231/90); - la durata dell'orario di lavoro settimanale è stabilito dalle apposite norme di legge (DPR 394/95, DPR 255/99, DPR 163/02 e DPR 52/09); - l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e può essere ripartito nell'arco di 6 o 5 giorni settimanali, in relazione alla specifica organizzazione di ciascuna Forza Armata (DPR 394/95); - le condizioni di lavoro particolari (servizi di caserma, turnazioni, lavoro straordinario ecc.) sono regolate da specifica normativa (D.I. del 10 dicembre 1990, n come modificato dal D.I. del 24 dicembre 1999, n e dal D.I. del 17 marzo 2005). c. L'orario di lavoro del personale militare è normalmente ripartito nell'arco di 5 giorni, ad eccezione di quello relativo al personale che opera nei Comandi e gli Enti del servizio sanitario che è articolato su 6 giorni settimanali. 25

40 Situazioni connesse con esigenze particolari potranno prevedere, previa sanzione da parte dello SME, articolazioni specifiche. d. I VFP 1 sono impiegati per un'attività giornaliera di servizio, di norma corrispondente all'orario di lavoro valevole per il restante personale, e fruiscono, per le ore eccedenti detto orario, di adeguati periodi di recupero psico-fisico concessi dal Comandante di Corpo discrezionalmente ed in relazione alle precipue esigenze di servizio, la cui durata pertanto potrà non essere equivalente all'eccedenza di lavoro prestato. e. Il calcolo dei giorni di licenza ordinaria, da computare in ottemperanza al D.P.R. 394/95, va effettuato sulla base dell'orario di lavoro articolato su 5 giorni settimanali per tutto il personale della Forza Armata, ad eccezione di quello che opera nei Comandi ed Enti del servizio sanitario. Quest'ultimo, infatti, articolando l'orario di lavoro settimanale su 6 giorni, computerà tra i giorni di licenza anche il sabato e, conseguentemente, ha diritto ai giorni di licenza riportati nell'ultima colonna dello specchio sotto riportato. ANNI DI SERVIZIO GIORNI DI LICENZA ORDINARIA SPETTANTE Orario di lavoro articolato su 5 giorni Orario di lavoro articolato su 6 giorni fino a 3 anni da 3 a 15 anni da 15 a 25 anni oltre 25 anni oltre 25 anni (maturati entro il ) Orario di servizio a. L'orario di servizio rappresenta l'arco di tempo durante il quale è sviluppata l'attività lavorativa presso i Comandi, gli Enti, le unità e i reparti della F.A.. b. L'orario di servizio si articola normalmente su 5 giorni, come indicato dettagliatamente nelle Figure 3 e 4 che seguono. c. I Comandanti ad ogni livello hanno ampia e completa facoltà di modificare - fatto salvo l'orario settimanale complessivo - l'orario delle attività giornaliere che segue in relazione all'assolvimento dei compiti istituzionali, ivi compresa l'effettuazione dell'addestramento 26

41 notturno e continuativo anche in giorni festivi e in relazione a particolari situazioni locali. Orario delle attività giornaliere COMANDI Fig. 3 27

42 Orario delle attività giornaliere UNITÀ ED ENTI OPERATIVI, TERRITORIALI E LOGISTICI (1) Fig. 4 28

43 d. I Comandi e gli enti del Servizio Sanitario, in relazione ai compiti peculiari, articolano l'orario di servizio in 6 giorni (Fig.5). Orario delle attività giornaliere COMANDI/ ENTI DELLA SANITÀ MILITARE Fig. 5 29

44 Orario delle attività giornaliere ISTITUTI DI FORMAZIONE - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE REGGIMENTI ADDESTRAMENTO VOLONTARI Fig. 6 30

45 Orario delle attività giornaliere SCUOLE MILITARI (Nunziatella-Teuliè) (1) Fig. 7 31

46 e. L'orario di servizio relativo allo sviluppo di attività fuori sede, di carattere operativo o addestrativo, è stabilito dal Comandante dell'unità o reparto interessato, rispettivamente sulla base: - dello specifico compito da assolvere; - della disponibilità dei poligoni e aree addestrative nonché degli obiettivi da perseguire. Fermo restando il principio che la permanenza fuori sede e le particolari condizioni di impiego sono compensate da specifiche indennità (missione, marcia, onnicomprensiva, compensi forfettari), le ore di lavoro effettivamente prestate, eccedenti quelle previste, danno diritto a recuperi/compensi secondo le norme in vigore (1). f. Incarichi che prevedono un lavoro continuativo di 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana dovranno essere di norma ricoperti da 5 persone (2). Sarà adottato di massima un sistema di turni equidistribuiti non superiori alle 12 ore consecutive, salvo casi particolari che comunque non dovranno eccedere le 24 ore consecutive. Il suddetto sistema è considerato autocompensante dei recuperi orari che spetterebbero al personale per le turnazioni svolte negli archi notturni e/o festivi. A tale personale compete un riposo settimanale continuativo non inferiore alle 36 ore. Altre attività di durata diversa dall'orario di base, sottoposte a turnazioni di vario tipo, devono essere analogamente organizzate. g. Al personale delle unità impegnate in eventuali attività di prontezza, sono corrisposte le indennità previste per la specifica attività (3). In ogni caso, restano validi i recuperi/compensi connessi con le ore di lavoro effettivamente prestate, eccedenti quelle previste, e con i turni di reperibilità appositamente predisposti. In caso di impiego, al personale sarà corrisposta l'indennità prevista per ciascuna tipologia di attività sin dal momento in cui parte per la zona di intervento. Disposizioni di dettaglio saranno emanate di volta in volta. 3. Disposizioni di carattere particolare a. L'orario è valido per tutto l'arco dell'anno. Eventuali deroghe potranno essere concesse soltanto dallo SM dell'esercito a seguito di motivata richiesta (1) (2) (3) In proposito, valgono le direttive emanate da SME. "Direttiva sull'istituto dello straordinario e compensi connessi all'orario di lavoro" dello SME, ed Restano invariate le disposizioni contenute nella circolare numero 77/ "Reparti dell'aves di pronto intervento" in data 2 novembre 1994, di ESERCITO ISPEAVIAZIONE. 32

47 inoltrata dagli Alti Comandi interessati. b. Durante le giornate del sabato e della domenica e il pomeriggio del venerdì la funzionalità dei Comandi, degli Enti e delle Unità e il funzionamento degli impianti e dei servizi dovranno essere garantiti con il personale di servizio o all'uopo comandato. c. I Comandanti di Corpo potranno apportare all'orario le modifiche temporanee rese indispensabili da particolari esigenze locali. d. Nelle unità operative, addestrative e logistiche gli orari di inizio e termine dell'attività, fatto salvo il criterio della continuità dell'impegno lavorativo, possono essere articolati in relazione a particolari esigenze d'impiego. In tale quadro, per esigenze addestrative è possibile programmare parte delle previste ore settimanali in orari diversi, anche durante l'arco notturno. e. Il personale con obbligo di accasermamento, nel periodo compreso fra le e le 08.00, dovrà partecipare alle attività di pulizia personale e consumazione della prima colazione. f. L'adunata per il controllo del personale dovrà essere effettuata per reparto organico, dalla squadra in su e a premessa delle attività del mattino e del pomeriggio. Essa verrà contenuta nel più breve tempo possibile in quanto incidente sull'orario delle istruzioni. g. Alle ore 08.00, con le predisposizioni per l'alzabandiera, ha inizio l'attività lavorativa. A tale cerimonia deve partecipare tutto il personale a meno di quello di servizio o strettamente necessario per il funzionamento degli Uffici. h. Durante il periodo di libera uscita i militari potranno uscire e rientrare in caserma a qualsiasi ora, ferma restando l'azione di controllo del personale preposto a tale compito. Il Comandante alla Sede ha la facoltà di disciplinare/limitare l'accesso alle autovetture private di proprietà del personale di stanza nell'installazione. i. Nei giorni prefestivi infrasettimanali saranno applicati, per la ritirata e il silenzio, gli orari del venerdì e del sabato. j. L'attività didattica del personale frequentatore dei corsi dovrà essere contenuta nei limiti delle 36 ore settimanali. k. I servizi di caserma, presidiari e quelli per garantire la continuità di funzionamento dei Comandi, degli Enti e delle unità danno diritto ai recuperi/compensi previsti dalle norme in vigore (1). (1) In proposito, valgono le direttive emanate da SME. 33

48 l. Il termine delle istruzioni per la giornata del Venerdì per Unità ed Enti operativi, Territoriali o Logistici è previsto per le ore m. Funzionalità dei comandi. COMANDI TIPO DI SERVIZIO da Lunedì a Giovedì DURATA Venerdì Sabato Domenica STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO CDO DELLE FORZE OPV. TERRRESTRI CDO LOGISTICO DELL'ESERCITO Sala operativa 24 h 24 h 24 h 24 h Sala operativa 24 h 24 h 24 h 24 h Sala operativa 24 h 24 h 24 h 24 h ISPETTORATO INFRASTRUTTURE DELL'ESERCITO U. e/o SU. di servizio 24 h 24 h 24 h 24 h 1 FOD 2 FOD CDO T.A. CDI TERRITORIALI CDI B. U. e/o SU. di servizio (1) 24 h 24 h 24 h 24 h U. e/o SU. di servizio (2) 24 h 24 h 24 h 24 h U. e/o SU. di servizio (2) 24 h 24 h 24 h 24 h Unità ed Enti Opv. e L. Servizi di caserma SU. di servizio al Cdo (2) 24 h h h h art. 18 Segnali. 1. Le operazioni possono essere scandite da appositi segnali di tromba anche diffusi attraverso impianti di amplificazione. 2. Nelle ore comprese tra il silenzio e la sveglia è vietato qualsiasi segnale di tromba eccetto quello dell'allarme. 3. L'ora esatta per le operazioni di caserma è quella segnalata dall'orologio collocato in un punto chiaramente visibile. (1) (2) In caso di attività operativa o addestrativa di rilievo, viene attivata la sala operativa con personale ed oneri definiti di volta in volta. Esclusivamente per unità del livello reggimento o battaglione autonomo e per gli Enti che inquadrano personale di truppa, ove ritenuto necessario in relazione alle esigenze del reparto/ente stesso. 34

49 CAPO II ORDINI E COMUNICAZIONI, RAPPORTI, ONORI, ALLARMI E ADUNATE art. 19 Ordini e comunicazioni. 1. Il Comandante di Corpo o alla Sede: - riceve giornalmente comunicazioni sulle novità inerenti al comando e all'attività dei reparti, dai Comandanti subordinati, dal Vice Comandante e dal responsabile del servizio di controllo della caserma; - emana le disposizioni di carattere permanente e, avvalendosi del proprio comando, le comunicazioni relative al personale comandato di servizio. 2. É fatto obbligo a tutto il personale militare di prendere conoscenza delle disposizioni a carattere permanente. 3. Il Comandante del reparto impegnato isolatamente all'esterno dell'installazione, deve lasciare al personale responsabile del servizio di vigilanza all'ingresso della caserma l'indicazione scritta della forza, della località o zona ove esso si reca e dell'esercitazione o del servizio che si appresta a compiere. art. 20 Rapporti. Il Comandante alla Sede e il Comandante di Corpo possono riunire o ricevere: - a "rapporto" il personale militare che ritiene opportuno convocare per necessità di comando o di funzionamento dell'intera installazione; - a "gran rapporto" tutti gli Ufficiali, tutti i Sottufficiali o tutti gli appartenenti a una categoria e rappresentanti delle altre per: assistere al giuramento di Ufficiali, Sottufficiali e VSP; presentare gli Ufficiali, i Sottufficiali e i VSP nuovi assegnati; salutare gli Ufficiali, i Sottufficiali e i VSP destinati ad altro Ente o che lasciano il servizio attivo; comunicare direttive e ordini; rivolgere ammaestramenti, consigli, incitamenti o consegnare ricompense e onorificenze. In relazione alle finalità che il "gran rapporto" si prefigge, lo stesso può essere esteso a tutto o parte dei restanti militari di truppa. 35

50 art. 21 Onori alla Bandiera di Presidio. 1. Le cerimonie dell'alzabandiera e dell'ammainabandiera nell'ambito delle installazioni devono essere svolte con la dovuta austerità. 2. Alla cerimonia dell'alzabandiera, devono partecipare tutti i militari a qualsiasi titolo in servizio presso la caserma, a meno di quello di servizio o strettamente necessario per il funzionamento degli Uffici. La stessa è normalmente presieduta dal Comandante alla Sede che ne definisce nel dettaglio, in relazione alla situazione locale, le modalità di svolgimento. Nelle giornate festive e non lavorative, così come per l'ammainabandiera di ogni giorno, alla cerimonia partecipa il solo personale di servizio. 3. I militari isolati che si trovano all'esterno di edifici fanno fronte alla Bandiera, anche se non direttamente visibile, e rendono gli onori previsti. art. 22 Onori all'ufficiale in particolari circostanze. 1. L'ingresso non preavvisato di un Ufficiale in locali ove sono in corso: - attività/istruzioni tecniche o pratiche (anche se svolte/impartite da militari di lui meno elevati in grado); - attività didattiche svolte da personale civile (docenti, conferenzieri, ecc.); - operazioni che prevedono l'utilizzo di macchine operatrici, motori, utensili pericolosi, sostanze pericolose, ecc., non dà luogo ad onori. 2. Qualora l'ufficiale entri in un locale/area dove militari di lui meno elevati in grado attendono alle loro occupazioni: - chi per primo lo scorge dà l' "attenti"; - il più elevato in grado o il più anziano gli si presenta, per dagli le novità e ricevere eventuali disposizioni; - la dispensa dalla posizione di "attenti", viene data mediante il comando "in azione". 3. Nel caso di visite preannunciate di un Ufficiale nei locali della caserma (uffici, aule, aree addestrative, alloggi, magazzini ecc.), il personale all'interno si fa trovare in piedi, in uniforme, a fianco del proprio posto di lavoro/letto. Il più elevato in grado o il più anziano fra i presenti attende all'ingresso per dare l'attenti e per accompagnare l'ufficiale. 36

51 In ogni caso i militari che si trovano nelle camerate assumono la posizione di "attenti" e la mantengono finché l'ufficiale sia uscito o non li abbia dispensati. 4. Presentandosi un Superiore in una sala ove siano riuniti Ufficiali e/o Sottufficiali per motivi di servizio, questi è ricevuto con l'attenti ordinato dal più elevato in grado o anziano dei presenti. art. 23 Altri onori. Ogni altra forma di onori è disciplinata dai "Regolamenti sul cerimoniale militare". art. 24 Allarmi e adunate. 1. Gli allarmi possono essere ordinati per fronteggiare esigenze impreviste e reali, sulla base del Sistema Nazionale per la Gestione delle Crisi (SNGC), ovvero a solo scopo addestrativo. In quest'ultimo caso, per renderli efficaci, occorre che siano imprevisti. 2. Al previsto segnale di allarme: - il personale di truppa si raduna celermente, con l'uniforme prevista dagli appositi progetti, nel luogo stabilito, seguendo le prescrizioni fissate nei vari disegni predisposti in relazione alle finalità dell'allarme; - il personale di servizio all'uopo designato provvede, secondo le disposizioni del piano d'allarme, al recupero degli Ufficiali, Sottufficiali e militari di truppa non alloggiati in caserma. 3. Qualora l'allarme venga ordinato quando i reparti sono fuori caserma per esercitazioni, marce, ecc., gli stessi sono avvertiti a cura dell'ufficiale più elevato in grado fra i presenti in caserma, il quale comunica loro le disposizioni cui attenersi. 4. Qualora l'allarme venga ordinato durante le ore non di servizio, debbono essere messe in atto tutte le misure che, in aderenza alla situazione contingente, sono ritenute più efficaci per far rientrare il personale in caserma. 37

52 PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA 38

53 CAPO III OPERAZIONI PRINCIPALI art. 25 Sveglia. 1. La sveglia segna l'inizio delle attività della giornata. 2. Al segnale della sveglia: - tutti i militari che hanno l'obbligo di accasermamento devono alzarsi, attendere alla pulizia della propria persona, indossare la prescritta uniforme e mettere in ordine il proprio posto letto; - vengono attivati, se non diversamente disposto, i servizi di controllo diurni per l'accesso all'installazione; - il personale di servizio che, secondo le norme in vigore, deve essere presente al segnale della sveglia, deve già indossare l'uniforme prevista per la prima attività del mattino e si assicura che all'interno del reparto si dia l'inizio in modo rapido e ordinato alle operazioni giornaliere; - il personale di servizio per la funzionalità dei reparti effettua le comunicazioni di rito al personale responsabile del servizio di controllo della caserma, al Comandante del reparto, alle infermerie e agli Uffici eventualmente interessati. art. 26 Cura della persona. 1. La cura della persona è responsabilità individuale e si realizza attraverso la pulizia e l'igiene personale. 2. I Comandanti a tutti i livelli sono tenuti a controlli saltuari per accertare la cura della persona di ciascun militare. 3. Il Comandante di Corpo, al fine di tutelare al meglio la salute del soldato e di impedire la diffusione di eventuali malattie contagiose, deve programmare, con cadenza quindicinale, visite periodiche sanitarie (1) per tutto il personale di truppa, non in servizio permanente, dipendente. Nessuno può essere dispensato da tale visita. Il personale eventualmente assente per giustificati motivi deve essere sottoposto a visita appena disponibile. 4. Il Comandante di Corpo deve, inoltre, assicurare con la cadenza e le modalità (1) Art.128 della Pub. n "Regolamento sul servizio sanitario Territoriale Militare". 39

54 previste dalle norme in vigore, il servizio di lisciviatura, di sartoria e di calzoleria. Il ritiro degli indumenti da lavare e la successiva riconsegna ai militari sono organizzati dal Comandante di compagnia. art. 27 Libera uscita. 1. Il personale con obbligo di accasermamento e accasermato, fruisce di libera uscita secondo gli orari stabiliti nel precedente art Gli orari predetti devono essere resi pubblici nell'ambito di ciascuna unità mediante affissione all'albo di reparto. 3. Il Comandante di compagnia o reparto può anticipare o prorogare l'orario della libera uscita dei militari dipendenti che di volta in volta ne facciano richiesta per motivate esigenze, mediante concessione di permessi sanciti per iscritto. 4. In casi eccezionali, il Comandante di Corpo può disporre limitazioni o sospensioni all'orario della libera uscita nei termini previsti dall'art.34 del Regolamento di Disciplina Militare. 5. I militari puniti e gli ammalati a riposo e a servizio interno non fruiscono di libera uscita. Il personale di servizio di controllo all'ingresso della caserma ne accerta la loro presenza nell'infrastruttura con saltuari controlli. Gli ammalati a servizio interno e i militari puniti possono essere utilizzati nell'interno dei reparti per servizi generali, i secondi, inoltre, sono a disposizione del personale di servizio per eventuali e urgenti attività di manovalanza e pulizia di locali di uso generale. 6. Al personale di servizio di controllo all'ingresso della caserma compete, secondo le consegne all'uopo approntate dal Comandante alla Sede: - identificare, se non direttamente conosciuto, il personale che esce e rientra nell'installazione; - controllare che il personale che si reca in libera uscita indossi l'abito civile o l'uniforme in conformità delle norme previste dagli artt.17 e Regolamento di Disciplina Militare e dei regolamenti di Forza Armata. 18 del 7. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono il vincolo della "libera uscita" anche per il personale in servizio permanente, che acquista la qualifica di allievo, durante i periodi di iter formativo di base presso gli istituti addestrativi. 40

55 art. 28 Ritirata. 1. Il segnale della ritirata, intesa quale termine di rientro dalla libera uscita, viene diffuso all'ora prevista nel precedente art Fatte salve le disposizioni particolari per il personale in servizio permanente frequentatore di corsi formativi, che acquista la qualifica di allievo, al segnale di ritirata tutti i militari con obbligo di accasermamento non provvisti di permesso o di concessione speciale, devono essere rientrati nell'installazione. Ai VFP 4 e ai VFB con più di dodici mesi di servizio accasermati è consentito il rientro due ore dopo l'orario stabilito per la ritirata. 3. Un quarto d'ora dopo la ritirata serale: - il personale di servizio controlla la presenza negli alloggi di tutti i militari di truppa non comandati altrove o non provvisti di permesso. I nominativi degli assenti non giustificati vanno segnalati, prima del silenzio, al personale di servizio di controllo all'ingresso della caserma e, dopo la sveglia, ai competenti Uffici; - nessun estraneo può permanere nell'installazione a meno che non sia autorizzato dal Comandante alla Sede; - vengono chiuse, ove non diversamente disposto dal Comandante alla Sede o da suo delegato, le sale convegno e ogni altro locale non adibito al riposo dei militari. 4. Tutti i militari che rientrano dopo la ritirata sono controllati dal personale di servizio all'ingresso. I nominativi di eventuali ritardatari non autorizzati sono segnalati appena possibile al responsabile del servizio di controllo della caserma e ai competenti Uffici. art. 29 Permessi. 1. A richiesta degli interessati l'autorità gerarchica competente (Comandante di Corpo o suo delegato) può concedere: - ai VFP 4 e ai VFB con più di dodici mesi di servizio, che ne facciano richiesta in tempo utile e salvo improrogabile esigenza di servizio ovvero procedimento disciplinare in corso, permessi per assentarsi durante l'orario lavorativo che non eccedano la metà dell'orario giornaliero e per un massimo di 36 ore 41

56 nell'anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti, secondo le disposizioni del Comandante di Corpo o di reparto, ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo. Analoghi permessi di assentarsi durante l'attività giornaliera di servizio, da recuperare secondo le disposizioni del Comandante di Corpo o di reparto, possono essere concessi ai VFP 1, anche se in rafferma o prolungamento della ferma, nonché ai VFB con meno di dodici mesi di servizio; - ai volontari in ferma prefissata che utilizzano alloggiamenti di reparto, che ne facciano richiesta e salvo improrogabile esigenza di servizio ovvero procedimento disciplinare in corso, i seguenti permessi: speciali notturni; per l'anticipazione o la proroga dell'orario di libera uscita; speciali per trascorrere fuori dalla sede il fine settimana o le festività infrasettimanali, con decorrenza dal termine delle attività dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente la festività. 2. Al militare in permesso può essere ordinato di rientrare in servizio ove particolari esigenze lo richiedano. 3. L'elenco dei permessi serali, compilati dagli Uffici competenti, è consegnato al personale di servizio all'ingresso della caserma. art. 30 Silenzio. 1. Il segnale del silenzio è diffuso trenta minuti dopo la ritirata. 2. Appena suonato: - vengono posti in atto i servizi di vigilanza e sorveglianza e di controllo per l'accesso all'installazione previsti per le ore notturne; - la porta della caserma viene chiusa e la chiave ritirata dal personale di servizio che si deve accertare personalmente di chiunque entri o esca dalla caserma dopo il silenzio; - vengono spente le luci degli alloggi della truppa e attivata l'illuminazione notturna; - tutti coloro che non sono comandati di servizio debbono occupare il proprio posto letto e osservare il più rigoroso silenzio. 3. Dopo il silenzio tutti i militari che rientrano in caserma (provvisti di permesso, 42

57 ritardatari o autorizzati per il loro status) vengono controllati dal personale di servizio all'ingresso della caserma, che procede al riconoscimento e al controllo degli eventuali permessi servendosi degli appositi elenchi in possesso. L'elenco dei non autorizzati viene inviato ai rispettivi Comandi di corpo. 4. Dopo il silenzio al personale accasermato è consentita l'uscita dall'installazione solo se espressamente autorizzato. In casi di urgenza o di comprovata necessità, il personale di servizio all'uopo designato dal Comandante alla Sede, può concedere tale autorizzazione, sotto la propria responsabilità. Al mattino successivo deve riferirne agli Uffici/Autorità competenti. 5. I Comandanti di battaglione e di compagnia, i Comandanti alla Sede e i Comandanti di Corpo devono effettuare e disporre l'effettuazione di saltuari e improvvisi controlli nei locali di rispettiva competenza. 43

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59 TITOLO III SERVIZI 45

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61 CAPO I SERVIZI DI CASERMA art. 31 Generalità. 1. I servizi di caserma richiedono un'accurata organizzazione. Il loro perfetto funzionamento è indice di ordine e funzionalità e contribuisce alla formazione dello spirito disciplinare dei reparti e dei singoli. 2. Il Comandante alla Sede: - organizza i servizi sulla base delle disposizioni vigenti in materia e in relazione alle reali esigenze dell'installazione, alle diverse situazioni di alloggiamento, di inquadramento e di forza; - si avvale dell'opera dei Comandanti di Corpo eventualmente coesistenti nella medesima infrastruttura e del Comando alla Sede ove costituito; - impiega il personale di servizio fornito dai reparti presenti nell'installazione. art. 32 Servizi interni di caserma e servizio di guardia. 1. Generalità a. La struttura gerarchica dei servizi di caserma è delineata in figura 8. Fig. 8 47

62 I servizi di caserma sono organizzati in maniera da: - salvaguardare l'integrità dei reparti nell'addestramento che deve essere, necessariamente, svolto da "moduli" completi (squadra, plotone, compagnia), prevedendo di destinare all'espletamento dei servizi di caserma unità organiche a rotazione; - elevare il livello di efficacia dei servizi stessi perseguendo, nel contempo, l'obiettivo di contenere gli oneri. b. Le presenti norme definiscono i criteri generali e l'architettura di base dei servizi di caserma e lasciano ai Comandanti alla Sede o di Corpo un margine di discrezionalità che consente loro di poter adattare i servizi stessi alle diverse realtà, previa autorizzazione dell'autorità gerarchica superiore competente per quanto ha attinenza con i servizi di guardia/vigilanza. In tale ottica, è stata prevista la possibilità di poter adottare, nelle facoltà contemplate dal precedente art.4, punto 2, varie configurazioni dei servizi così come riportato in Fig. 9. In particolare, la normativa si riferisce al caso più oneroso e complesso. Per tutti gli altri casi, nel rispetto dei limiti imposti dalla "Direttiva sulla Sicurezza delle Installazioni militari" SME, Ed. giugno 2000, i Comandanti hanno ampia flessibilità nell'organizzazione del servizio di vigilanza/sorveglianza della propria installazione. c. I criteri su cui si basa l'organizzazione dei servizi interni di caserma e di guardia, tendono a: - connettere gerarchicamente tutti i servizi di caserma al fine di individuare, in maniera chiara, competenze e responsabilità in ogni momento; - conferire ai servizi una struttura modulare (Fig. 9), flessibile e adattabile alle diverse realtà locali. d. L'architettura così definita, tende a soddisfare tre esigenze fondamentali: il controllo, la vigilanza e la funzionalità dei reparti. (1) Il controllo viene realizzato, di massima, mediante l'effettuazione dei servizi di Ufficiale d'ispezione e di Ufficiale di Picchetto (Fig. 9). (2) Il servizio destinato alla vigilanza è costituito dal servizio di guardia, di durata, di norma, settimanale. Il servizio è svolto da personale tratto dalla stessa unità organica (plotone o compagnia), per consentire ai reparti non impegnati in servizi di svolgere l'addestramento per moduli completi. 48

63 (3) La funzionalità dei reparti viene assicurata, di norma, mediante l'effettuazione del servizio: - di U./SU. di servizio a livello di cp./gruppo di cp./btg.aut. o rgt., su disposizione del Comandante, in relazione alla forza e alla situazione contingente dell'infrastruttura; - di SU. di giornata e piantone a livello compagnia; - di piantone al comando di rgt./btg.aut.. STRUTTURA MODULARE DEI SERVIZI DI CASERMA Fig Ufficiale d'ispezione a. È comandato, nelle caserme ove è alloggiato almeno un Ente di livello rgt/btg. autonomo, in servizio non armato, fra tutti i Tenenti Colonnelli, i Maggiori e i Capitani. Sono esclusi dal servizio gli Ufficiali che svolgono la funzione di Vice Cte di rgt. (anche ad incarico abbinato), i Cti di btg., medici e veterinari e, negli Enti non a ordinamento reggimentale, il personale che svolge funzioni omologhe alle precedenti. Il servizio viene svolto: - nei giorni infrasettimanali feriali con turno giornaliero che si sviluppa a partire dall'orario di inizio delle attività e si conclude con l'inizio delle 49

64 attività del giorno successivo; - nei giorni compresi dal venerdì alla domenica, in un arco di tempo che inizia con le attività del venerdì e termina all'inizio delle attività del lunedì; - nei giorni festivi infrasettimanali, con le modalità previste per il sabato e la domenica considerando però tale turno normalmente inserito in quello feriale. L'Ufficiale d'ispezione, in orario non di servizio, è in posizione di reperibilità (in grado di fare rientro in caserma entro 120' in caso di necessità, laddove si manifesti l'esigenza di interventi presso la sede e si reputi insufficiente la possibilità di impartire ordini telefonici). Qualunque prestazione resa durante il servizio di reperibilità non interrompe il computo del periodo utile al compimento del servizio di reperibilità e, quindi, i relativi compensi (quello della reperibilità e quello della prestazione) si cumulano (1). Eventuali ispezioni comandate rientrano tra le facoltà dei Comandanti di disporre saltuari controlli a cura del personale alle dipendenze. In tale ottica, le stesse devono essere considerate non connesse all'espletamento del servizio di Ufficiale d'ispezione. b. L'Ufficiale d'ispezione è il coordinatore dei servizi di caserma. Nelle ore non di servizio e nei giorni festivi sovrintende, qualora necessario, ai servizi relativi alla funzionalità della caserma e dei reparti ivi dislocati. Non è dispensato dalle sue normali attribuzioni. c. È sostituito, quando è assente dalla caserma, dal personale in servizio di Picchetto. d. Quale Ufficiale più elevato in grado o più anziano tra quelli in turno di servizio è il responsabile dell'installazione, specie in ore non di servizio. e. In caso di urgenza e quando non siano presenti in caserma Ufficiali di grado o di anzianità a lui superiore, adotta i provvedimenti ritenuti necessari riferendone, appena possibile, al Comandante alla Sede. f. Informa immediatamente il Comandante alla Sede di ogni avvenimento di carattere eccezionale o comunque interessante la vita della caserma. g. Controlla personalmente eventuali Ufficiali (se meno elevati in grado o meno anziani), Marescialli, il personale del ruolo "Sergenti" e i VSP che scontano la (1) "Direttiva sull'istituto dello straordinario o compensi connessi con l'orario di lavoro" di SME, Ed

65 consegna di rigore in caserma. h. Si presenta al Comandante alla Sede o suo delegato unitamente all'ufficiale d'ispezione smontante all'atto dell'inizio del servizio. 3. Ufficiale di Picchetto a. É comandato in servizio armato, a turno giornaliero, nelle caserme ove siano alloggiate una o più compagnie. b. È alle dirette dipendenze dell'ufficiale d'ispezione (ove previsto), che sostituisce in tutte le sue attribuzioni durante la sua assenza. Fanno capo a lui tutti i servizi di caserma c. Dispone, quando ritenuto opportuno e necessario, il controllo del contenuto di borse, valigie e pacchi del personale militare e civile che entra o esce dalla caserma e dei materiali trasportati sugli automezzi privati. Nel disporre il controllo di pacchi e di materiali trasportati da veicoli/personale non militare, qualora l'interessato non aderisse alla richiesta, ne dovrà impedire l'entrata o l'uscita informando del fatto immediatamente il Comandante alla Sede. d. Si presenta prima/dopo del suo servizio al Comandante alla Sede o persona da lui delegata al fine di ricevere/riconsegnare le istruzioni e le prescrizioni, nonché i registri, le chiavi e gli altri materiali inerenti il servizio. e. Indossa l'uniforme di Servizio e Combattimento, nella versione Servizi Armati Ordinari (SC.S.A.1) con sciarpa (se Ufficiale) o portando un bracciale azzurro al braccio sinistro (se Sottufficiale), fatta eccezione per le giornate nelle quali è prescritta la grande uniforme. Indossando la sovragiubba, la sciarpa azzurra o il bracciale sono indossati esternamente alla sovragiubba stessa. f. Regola, vigila e controlla le operazioni della giornata che rientrano nel proprio turno di servizio (sveglia, prima colazione, pulizia dei locali di uso generale, libera uscita, ritirata, silenzio, ecc.), accertandosi, in particolare, della messa in funzione degli appositi segnali sonori agli orari stabiliti. g. Si presenta, se non impedito da esigenze connesse al servizio, al Comandante alla Sede e agli altri Comandanti di Corpo eventualmente presenti che entrano in caserma, per riferire in merito ai principali avvenimenti verificatisi. Si presenta, inoltre, agli Ufficiali Generali e alle personalità civili che entrano 51

66 in caserma segnalandone subito l'arrivo al Comandante alla Sede o all'ufficiale più elevato in grado fra i presenti. h. Annota su apposito registro le notizie della giornata che comunque possano interessare il Comando e il servizio. i. Firma, in assenza dell'ufficiale a ciò delegato, i documenti di viaggio del personale e degli automezzi in partenza e provvede, in base alle disposizioni vigenti in materia, ad eventuali rifornimenti urgenti di carbolubrificanti. Provvede, inoltre, sulla base di quanto disposto dal Comandante alla Sede, alla concessione, in ore non di servizio, di eventuali licenze per gravi motivi familiari. j. Al silenzio ritira la chiave della porta della caserma, accertandosi su chiunque entri o esca dopo tale ora. Al riguardo, prende nota del personale che rientra in ritardo non autorizzato e lo comunica all'indomani agli Uffici competenti. k. È responsabile delle operazioni di riconoscimento del personale e dei mezzi che entrano ed escono dalla caserma e, in tale contesto, fa controllare le autorizzazioni del personale che esce o entra in caserma durante le ore non di libera uscita e autorizza, dalla ritirata alla sveglia, l'uscita di militari con obbligo di accasermamento per motivi di comprovata necessità. l. Si assicura che dopo il segnale del silenzio tutti i locali di uso generale siano chiusi e che siano spente le luci che non devono rimanere accese durante la notte. m. Esegue saltuari e improvvisi controlli ai locali della caserma, in particolare nelle camerate, di propria iniziativa e/o su disposizioni del Comandante alla Sede. n. Si attiene a tutte le eventuali ulteriori disposizioni emanate dal Comandante alla Sede ad integrazione o modifica delle precedenti. o. Dirige il servizio di vigilanza, controlla le operazioni e l'assetto della guardia, dei liberi uscenti, del personale e dei mezzi militari, che escono o entrano in caserma. p. Provvede al controllo del personale Volontario eventualmente punito e tenuto a scontare la consegna in caserma. q. È direttamente responsabile del servizio di guardia e del personale preposto alla pulizia generale dell'installazione. 52

67 r. Quando non possa farli recapitare prontamente all'aiutante Maggiore, riceve i telegrammi e i plichi, apre quelli urgenti diretti al Comando e provvede, se del caso, di sua iniziativa. Riceve, inoltre, espressi, telegrammi e vaglia telegrafici diretti a militari in servizio nell'infrastruttura, rilasciandone ricevuta al personale delle Poste e prendendone nota nell'apposito registro. 4. Personale partecipante ai servizi di Picchetto e relativi orari di servizio a. Infrastruttura sede di tre o più compagnie. (1) Partecipano ai servizi: - gli Ufficiali subalterni; - il personale del ruolo Marescialli; - il personale del ruolo Sergenti nel grado di Sergente Maggiore Capo e Sergente Maggiore; (2) Turni di servizio. Di massima, dovranno essere svolti con i seguenti orari: - nei giorni feriali: dal termine delle istruzioni all'inizio di quelle del giorno successivo (l'inizio della prestazione di lavoro giornaliera del soggetto inizia con il servizio stesso. Il personale comandato si presenta in caserma all'inizio del servizio); - nei giorni festivi e non lavorativi il turno inizia alle e termina alle del giorno successivo. Ove ritenuto necessario, il Comandante di Corpo può disporre un servizio continuativo di 24 ore. b. Infrastrutture sedi di una o due compagnie. Partecipano ai servizi: - gli Ufficiali subalterni; - il personale del ruolo Marescialli; - il personale del ruolo Sergenti e del ruolo VSP. c. Varie. (1) Sono esclusi dai servizi in argomento gli Ufficiali medici, veterinari, addetti al vettovagliamento e gli Aiutanti Maggiori, nonché i SU. addetti ai viveri e quelli al vettovagliamento. (2) Il personale che partecipa ai servizi: - è dispensato dalle normali attribuzioni; - non può "transitare" da un servizio all'altro prima della conclusione 53

68 dell'intero ciclo dei servizi stessi; - può riposare, vestito, di notte, nella camera o locale allo scopo adibito; - non può allontanarsi dall'installazione; - nell'attività di controllo all'ingresso può essere sostituito per brevi periodi dal graduato capoposto in turno di vigilanza. (3) In orario di servizio, l'attività di controllo all'ingresso deve essere svolta da un graduato "carica speciale" (1) o, a discrezione del Comandante alla Sede e negli Enti/reparti dove si manifesti l'indisponibilità di graduati, da un Sottufficiale designato per l'esigenza. 5. Servizio di guardia Le modalità per l'effettuazione del servizio di guardia, traggono origine dai disposti contenuti: - nella Pub. SMD-G-106 "Regolamento sul servizio territoriale e di Presidio" Ed. 1973; - nella Pub. n "Sicurezza delle infrastrutture e degli aeromobili, protezione e custodia delle armi, delle munizioni, degli esplosivi, delle mine e dei materiali delle trasmissioni" - Ed. 1984; - nella Circ. n. 1720/ dell'8 luglio 1996 di SME Regolamenti; - nella "Direttiva sulla sicurezza delle installazioni militari (Servizi di vigilanza e di sorveglianza)" Ed. 2000, di SME, Reparto Impiego delle Forze Ufficio Sicurezza e Polizia Militare. 6. Servizi per la funzionalità della caserma Riguardano tutti quei settori che devono comunque essere attivi anche dopo il termine delle attività e nei giorni festivi; sono inseriti nella "struttura gerarchica" dei servizi di caserma e da essa dipendono (nelle ore non di servizio e nei giorni festivi). Di massima e in relazione all'organizzazione interna di caserma, dovranno essere previsti i nuclei: mensa, minuto mantenimento, logistico (rifornimento carburanti, magazzini, ecc.), sanità, centralino TF. 7. Servizi per la funzionalità dei reparti a. Sono previsti i seguenti servizi: - Ufficiale/Sottufficiale di servizio a livello di rgt./btg. autonomo, vi (1) Trattasi di personale, appositamente designato, da impiegare a turno giornaliero o per un periodo di tempo non eccedente la settimana. In tale contesto è comandato in servizio armato e riceve istruzioni specifiche dal Comandante alla Sede. Non espleta funzioni nei confronti del graduato capo posto in turno di sorveglianza a meno di diverse disposizioni del Comandante alla Sede. Può essere sostituito per brevi periodi dal capoposto in turno di sorveglianza. 54

69 partecipano, a turno giornaliero, tutti gli Ufficiali subalterni, il personale del ruolo Marescialli e il personale del ruolo Sergenti del rgt./btg.aut.. Sono esclusi dal servizio gli Ufficiali subalterni Cti di cp. in s.v., gli U. medici, veterinari e al vettovagliamento e, per i ruoli dei Marescialli e dei Sergenti, gli addetti ai viveri e al vettovagliamento. Nelle caserme sedi di una o due compagnie tale servizio può essere abbinato a quello di Ufficiale di Picchetto. Nelle restanti sedi, a discrezione del C.te alla Sede, può essere espletato dal SU. di giornata più anziano in turno di servizio (esclusivamente se personale VSP) il quale, oltre ai compiti, ne assume anche le funzioni nei confronti degli altri SU. di giornata; - Sottufficiale di giornata a livello di cp./btr./sqd.: partecipa, a turno giornaliero, tutto il personale del ruolo militari di truppa (dal grado di caporale). Sono esclusi dal servizio i militari addetti al vettovagliamento e ai viveri; - piantone di cp./btr./sqd. (2-3 militari di truppa): partecipano, a turno giornaliero, tutti i militari di truppa del reparto. Il turno, nei giorni infrasettimanali feriali, se non in contrasto con esigenze locali, potrà essere di massima predisposto come segue: 1 periodo (con possibilità di fruire di libera uscita al termine del periodo); 2 periodo (senza possibilità di libera uscita); - piantone al comando di rgt./btg.autn. (1-2 militari di truppa): partecipano, a turno giornaliero, tutti i militari addetti al Comando. b. L'Ufficiale di servizio: - risponde del regolare funzionamento del servizio interno della/e compagnia/e, nonché della partecipazione agli altri servizi ordinati al proprio reparto; - assiste alle principali operazioni della giornata definite dal Comandante di Corpo e con modalità dallo stesso disposte; - si assicura del benessere dei soldati e della cura dei materiali in dotazione; - predispone affinché al termine di ogni servizio gli automezzi delle compagnie effettuino il rifornimento e i conduttori eseguano i prescritti controlli; - non è tenuto a pernottare in caserma (a meno di diversa prescrizione del 55

70 Comandante) e non è dispensato dalle sue normali attribuzioni; - deve prendere visione, prima dell'inizio del servizio, del piano di allarme. Il servizio: - nei giorni infrasettimanali feriali viene svolto con turno giornaliero in orario di servizio e nei periodi, fuori orario di servizio, in cui si manifesta l'esigenza di interventi presso la sede. Il relativo turno si sviluppa a partire dall'orario di inizio delle attività e si conclude all'inizio delle attività del giorno successivo. In orario non di servizio, può allontanarsi dalla caserma dal termine delle istruzioni restando in posizione di reperibilità (rintracciabile tramite apposito telefono cellulare in dotazione), in grado di farvi rientro entro 120' in caso di emergenza; - nei giorni compresi dal venerdì alla domenica copre un arco di tempo che inizia con le attività del venerdì e termina all'inizio delle attività del lunedì. Il personale di servizio può allontanarsi dalla caserma dal termine delle istruzioni del venerdì, interrompendo il servizio e restando in posizione di reperibilità (rintracciabile tramite apposito telefono cellulare in dotazione), in grado di farvi rientro entro 120' in caso di necessità.; - nei giorni festivi infrasettimanali viene svolto con le modalità previste per il sabato e la domenica considerando però tale turno normalmente inserito in quello feriale. Gli interventi in sede non interrompono il computo del periodo utile al compimento del periodo di reperibilità e danno luogo al recupero compensativo. Eventuali ispezioni comandate rientrano tra le facoltà dei comandanti di disporre saltuari controlli a cura del personale alle dipendenze. In tale ottica le stesse devono essere considerate non connesse all'espletamento del servizio di U. di servizio al rgt./btg. c. Il Sottufficiale di giornata: - coadiuva l'ufficiale/sottufficiale di servizio al rgt./btg. autn.; - risponde delle principali operazioni della giornata, definite dal Comandante di Corpo e con modalità dallo stesso disposte. In particolare deve: effettuare la sveglia; avviare il personale comandato di guardia o in altri servizi particolari; dopo la ritirata, controllare la presenza in camerata di tutti i militari con obbligo di accasermamento non comandati altrove e non provvisti di 56

71 permesso. Dopo il silenzio, segnala all'ufficiale di Picchetto i militari arbitrariamente assenti e altre eventuali novità; - è normalmente tenuto a pernottare in caserma e non è dispensato dalle sue normali attribuzioni; - vigila sui materiali esistenti, servendosi dei piantoni alle camerate. Il servizio: - nei giorni feriali viene svolto dall'inizio delle istruzioni all'inizio di quelle del giorno successivo; - nei giorni compresi dal venerdì alla domenica copre un arco di tempo che inizia con le attività del venerdì e termina all'inizio delle attività del lunedì. In tal caso, il personale di servizio può allontanarsi temporaneamente dalla caserma ma, in caso di necessità, deve essere in grado di farvi rientro in tempi contenuti (entro 60', se tenuto a pernottare in caserma). A discrezione del Comandante alla Sede, il turno di servizio può essere comandato con cadenza giornaliera; - qualora ne abbia diritto usufruisce obbligatoriamente (salvo impellenti esigenze di servizio) del recupero spettante a partire dal giorno successivo a quello del termine servizio; - a discrezione del Comandante alla Sede, la presenza obbligatoria può essere sostituita con la "reperibilità"; d. I piantoni alle camerate: - attendono alla pulizia e all'assetto delle camerate e dei locali di uso generale della reparto, esercitando vigilanza sulle cose ivi esistenti, di cui personalmente rispondono. Nelle ore notturne controllano, in particolare, che il personale riposi al proprio posto branda, senza circolare nelle camerate se non per motivate esigenze; - non partecipano, di norma, alle istruzioni o esercitazioni. Il Comandante di Corpo può disporre che prendano parte a quelle istruzioni o esercitazioni ritenute più importanti; - non fruiscono di libera uscita durante il turno di servizio. 8. Recuperi I recuperi previsti per l'espletamento dei servizi sono stabiliti dalle norme di legge all'uopo emanate. In merito, valgono le disposizioni emanate da SME. 57

72 9. Materiali/apparecchiature in dotazione al personale di servizio Nello specchio che segue, è riportato un elenco orientativo dei materiali/ apparecchiature da prevedere nei locali del personale di servizio. Tale elenco può essere integrato/modificato dal Comandante alla Sede, in relazione alla situazione locale e alle esigenze da soddisfare. MATERIALI/APPARECCHIATURE LOCALI PER UFFICIALE DI PICCHETTO - Apparecchio telefonico. - Sistema di controllo e segnalazione. - Quadro con chiavi di uso generale e della porta d'ingresso alla caserma. - Quadro/busta sigillata con secondo esemplare di chiavi di quei locali che, per ragioni varie, sono normalmente chiusi nelle ore non di servizio e le cui chiavi devono essere tenute dai rispettivi consegnatari. L'eventuale apertura deve essere accompagnata da apposito verbale/annotazione. - Registro delle novità. - Raccolta disposizioni e ordini a carattere permanente. - Cassaforte contenente chiavi di locali protetti e documenti classificati (piani/progetti d'allarme). - Piante della caserma, con indicazione dei vari locali e loro uso, depositi carburanti, idranti, estintori, ecc.. - Prescrizioni relative all'illuminazione. - Prescrizioni da seguire in caso d'incendio (piano antincendio). - Piano d'allarme. - Elenco dei numeri telefonici di maggiore interesse (carabinieri, ospedale, ecc.). - Indirizzi e telefoni del personale che alloggia fuori caserma. - Elenco mobilio e arredi del locale. - Elenco tessere di autorizzazione al rientro dopo la ritirata. - Registro vaglia telegrafici, telegrammi ed espressi, ecc.. - Registro dei puniti. - Norme in vigore per lo svolgimento dei servizi interni di caserma. - Ogni altro documento ritenuto utile ai fini dell'espletamento del servizio. LOCALI PER CORPO DI GUARDIA - Consegne. - Sintesi della normativa in vigore inerente ai doveri e responsabilità del personale di guardia. - Elenco dei materiali in consegna. - Registri vari necessari per l'espletamento del servizio; - Ogni altro documento ritenuto utile ai fini dell'espletamento del servizio. 58

73 art. 33 Servizi per il funzionamento delle installazioni soggette a sorveglianza, ovvero a controllo saltuario. 1. Generalità a. La "Direttiva sulla sicurezza delle installazioni militari (Servizi di vigilanza e di sorveglianza)" ed. 2000, di SME, Reparto Impiego delle Forze Ufficio Sicurezza e Polizia Militare, stabilisce le tipologie di installazioni soggette a sorveglianza 1, in luogo della vigilanza 2, ovvero quelle sottoposte a controllo saltuario 3. b. Nella definizione dei servizi per il funzionamento delle installazioni indicate al precedente para a., è facoltà dei Comandanti, secondo quanto previsto dal precedente art. 32, punto 1 b., di: - sostituire la figura dell'ufficiale di Ispezione con quella dell'ufficiale/maresciallo di servizio all'installazione nelle infrastrutture sottoposte a sorveglianza; - impiegare, nelle infrastrutture sottoposte a controllo saltuario, il personale dipendente in servizio permanente per l'effettuazione delle attività di controllo. 2. Ufficiale/Maresciallo di Servizio all'installazione a. È comandato nelle caserme sottoposte a sorveglianza, in servizio non armato, fra tutto il personale militare dal grado di Tenente Colonnello al grado di Maresciallo. Il servizio viene svolto: - nei giorni infrasettimanali feriali con turno giornaliero in orario di servizio e nei periodi, fuori orario di servizio, in cui si manifesta l'esigenza di interventi presso la sede. Il relativo turno si sviluppa a partire dall'orario di inizio delle attività e si conclude all'inizio delle attività del giorno successivo. L'Ufficiale/Maresciallo di servizio, in orario non di servizio, è in posizione di reperibilità (in grado di fare rientro in caserma entro 120' in caso di necessità, laddove si reputi insufficiente la possibilità di impartire ordini telefonici); - nei giorni compresi dal venerdì alla domenica, in un arco di tempo che inizia con le attività del venerdì e termina all'inizio delle attività del lunedì. (1) (2) (3) Servizio svolto da personale non armato che si concretizza, generalmente, nel controllo delle aree vitali, critiche, sensibili e/o dei sistemi di video-sorveglianza. Servizio svolto da personale armato che si configura quale servizio di guardia ai sensi del Regolamento sul Servizio Territoriale di Presidio (R.S.T.P.) Servizio svolto da personale non armato che si concretizza, generalmente fuori dall'orario di servizio, nell'attività ispettiva delle vitali, critiche e/o sensibili. 59

74 In tal caso, il personale di servizio può allontanarsi dalla caserma dal termine delle istruzioni del venerdì, interrompendo il servizio e restando in posizione di reperibilità; - nei giorni festivi infrasettimanali, con le modalità previste per il sabato e la domenica, considerando però tale turno normalmente inserito in quello feriale. Gli interventi in sede non interrompono la reperibilità e danno luogo al recupero compensativo. b. L'Ufficiale/Maresciallo di servizio all'installazione è il coordinatore del servizio di sorveglianza e, nell'espletamento del turno di servizio, non è dispensato dalle sue normali attribuzioni. c. Quale militare più elevato in grado è il responsabile dell'installazione nelle ore non di servizio e in caso di urgenza e salvo diverse indicazioni del Comandante alla Sede, adotta i provvedimenti ritenuti necessari informando, appena possibile, il Comandante alla Sede e/o di Corpo. d. Effettua le ispezioni comandate dal Comandante alla Sede al sistema di sorveglianza e/o alle aree vitali/critiche dell'installazione. e. Si presenta al Comandante alla Sede o suo delegato unitamente all'ufficiale montante all'atto dell'inizio del servizio. art. 34 Servizi per la funzionalità dei Comandi. 1. Generalità Sono previsti i seguenti servizi: - Ufficiale e/o Sottufficiale di servizio a livello Organi Centrali (per lo SME valgono apposite norme), Alti Comandi Periferici, Brigate ed Enti di corrispondente livello; - Sottufficiale di servizio a livello reggimento, battaglione autonomo e per gli Enti che inquadrano personale di truppa. 2. Servizio presso gli Organi Centrali, Alti Comandi Periferici, Brigate ed Enti di corrispondente livello a. Il servizio viene effettuato: - mediante la presenza ininterrotta nella sede del Comando, in locale all'uopo destinato, di un Ufficiale e/o un Sottufficiale in relazione alla situazione 60

75 contingente, per assicurare la continuità di funzionamento del Comando stesso nelle ore non di servizio; - con l'uniforme di servizio, senza armamento. b. L'Alto Comando Periferico competente, in presenza di valide motivazioni e in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare, può prevedere lo svolgimento del servizio con modalità diverse dalle precedenti, fermo restando il principio dell'equa distribuzione del servizio stesso tra tutto il personale interessato. 3. Servizio presso il Comando di rgt., btg. autonomi ed Enti che inquadrano il personale di truppa Il servizio viene effettuato, ove ritenuto necessario in relazione alle esigenze del reparto/comando interessato: - da un Sottufficiale del Comando stesso; - di massima, con i seguenti orari: da lunedì a giovedì: ; venerdì: ; sabato e festivi: art. 35 Impiego del personale. 1. Durata dei servizi Il Comandante alla Sede, tranne i casi in cui i servizi siano disposti dal Comando di Presidio, stabilisce l'ora di inizio dei vari turni di servizio, normalmente cadenti nell'arco della prima mattinata, in conformità alle disposizioni contenute negli artt. 32, 33 e Registri di servizio a. Gli Uffici competenti, ai vari livelli, impiantano e tengono aggiornati i registri, distinti per il servizio feriale, festivo e per quello superfestivo 1. b. In detti registri: - gli Ufficiali, i Sottufficiali e i VSP sono iscritti in ordine di grado e anzianità; - i restanti militari di Truppa, nell'ordine in cui sono elencati nella tabella di ripartizione delle rispettive unità. (1) Servizio prestato nei giorni di Natale, 26 Dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1 maggio, 2 giugno e Ferragosto (art. 15 del D.P.R. 31 luglio 2002, n. 163). 61

76 c. I turni di servizio sono comandati secondo l'ordine di iscrizione nei succitati registri. d. Deve essere considerato festivo/superfestivo il turno di servizio che ha inizio nella mattinata del giorno festivo/superfestivo. 3. Dispense, sospensioni e ripresa dei turni di servizio a. Di norma nessuno può essere dispensato dai turni di servizio cui è comandato. Le sostituzioni nell'ambito del turno possono avere luogo solo previa autorizzazione da parte dell'autorità che ha comandato il servizio. b. Il Comandante alla Sede, per constatati motivi di servizio o per eccezionali motivi di carattere privato, può concedere esoneri temporanei tra il personale che concorre al servizio. c. Appena possibile ciascuno dovrà recuperare il servizio previsto dal turno e non effettuato. d. Dispensano dal recupero del servizio le assenze per servizio, licenza e infermità di durata uguale o maggiore a quella del turno di servizio. 4. Validità dei servizi I servizi si intendono compiuti quando: - il personale di guardia abbia fatto parte della stessa per un periodo di tempo superiore alla metà dell'intero servizio da prestare; - la ronda o il picchetto armato straordinario eventualmente comandato siano usciti dall'installazione per l'impiego ovvero abbiano atteso al suo interno oltre un'ora; - l'ufficiale, il Sottufficiale o il VSP monti in sostituzione di personale che lo abbia già iniziato e lo disimpegni fino al compimento. Per il personale che viene sostituito, il servizio è considerato svolto se lo ha disimpegnato per un periodo di tempo superiore alla metà dell'intero servizio da prestare. 5. Criteri d'impiego del personale a. Nel comandare i servizi devono essere osservati i seguenti criteri: - divieto di cambi di turno non autorizzati dall'autorità che li ha comandati; - precedenza ai servizi armati rispetto a quelli non armati; - esenzione dai servizi armati del personale che abbia compiuto il 40 anno di età. Per il solo servizio di Ufficiale di Picchetto, il Comandante alla Sede è autorizzato ad inserire nel turno il personale fino ai 45 anni di età allorché, 62

77 per qualsiasi motivo che non comporti il recupero del servizio, il personale disponibile risulti uguale o minore a 20 unità. L inserimento nel turno del personale di età superiore ai 40 anni (e fino al compimento dei 45 anni) deve avvenire partendo dal più giovane in ordine crescente di anzianità anagrafica, ripristinando gradualmente il turno fino al numero di 25 partecipanti; - esenzione dai servizi non armati, della durata di ventiquattro ore o che comportino la permanenza nell'installazione per l'intero arco notturno, del personale che abbia compiuto il 50 anno di età. b. Nell'esecuzione dei servizi armati deve essere, ove possibile: - rispettata l'organicità dei reparti; - evitato che i militari vengano impiegati in un nuovo turno se non siano trascorse almeno ventiquattro ore dal termine del precedente turno. art. 36 Distacco della guardia (1). 1. È operazione di alto significato disciplinare che va eseguita in modo impeccabile. 2. È presieduto dall'ufficiale d'ispezione o, in sua assenza per servizio, dall'ufficiale Addetto alla Sede o da altro Ufficiale designato dal Comandante alla Sede. Deve essere oggetto di controllo da parte del Comandante alla Sede e/o dal Comandante del Corpo che fornisce la guardia. 3. All'ora stabilita, il personale comandato per il servizio di guardia raggiunge il luogo fissato, accompagnato dal Sottufficiale di giornata della compagnia che distacca la guardia stessa. 4. L'Ufficiale designato di cui al comma 2., verifica che siano state effettuate le operazioni previste dalla normativa in vigore, e in particolare: - richiama le principali consegne ed emana eventuali direttive particolari; - accerta che le guardie siano in ordine (composizione, entità, armamento, uniforme), che conoscano le consegne e che abbiano effettuato le previste lezioni di tiro con l'arma in dotazione; - ordina di raggiungere i posti ove, sotto il controllo del personale preposto, avviene il cambio. (1) In proposito valgono le norme contenute nella Pub. SMD-G-106 (Capo IV - Servizio di guardia; Capi XI e XII - Onori). 63

78 5. A servizio compiuto le guardie rientrano ai rispettivi reparti. Il Comandante della guardia smontante, prima di mettere in libertà i militari, ispeziona le armi per assicurarsi che siano scariche e provvede alla riconsegna del munizionamento. art. 37 Accesso all'installazione. 1. Gli Ufficiali, i Sottufficiali e i militari di Truppa hanno libertà di accesso, dopo la loro identificazione e fatti salvi i controlli previsti nei precedenti articoli per il personale fruitore della libera uscita, all'installazione dove prestano servizio. 2. Gli Ufficiali, i Sottufficiali e i militari di Truppa delle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza) che non sono di stanza nell'installazione possono avervi accesso, previa identificazione all'ingresso dell'installazione e successiva autorizzazione da parte del Comandante alla Sede o suo delegato (se Ufficiale o Maresciallo) o dell'ufficiale d'ispezione (rimanenti casi e in orario non di servizio) e, accompagnati dal militare interessato alla visita/servizio, possono recarsi: - nelle rispettive sale convegno o al parlatorio, se per visita a militari del Corpo di loro conoscenza; - negli Uffici richiesti, se per servizio. 3. Il personale civile in genere può accedere all'installazione, previa identificazione, solo se autorizzato dal Comandante alla Sede in via temporanea o permanente (Capi operai, operai, impiegati, dipendenti di ditte che effettuino lavori in caserma, ecc.). All'interno di essa, di norma, i visitatori possono intrattenersi nei locali delle rispettive sale convegno, con Ufficiali e Sottufficiali del Corpo, o nel parlatorio con i militari di Truppa. In particolari circostanze, il Comandante alla Sede ha facoltà di concedere l'accesso a locali di uso comune (mense, alloggi, infermerie, ecc.) nel rispetto della normativa vigente al riguardo. 4. L'accesso all'infrastruttura di particolari categorie di personale (Parlamentari, Ufficiali di Polizia Giudiziaria, funzionari delle ASL, ecc.) è regolato dalla pubblicazione "Disciplina per le autorizzazioni di accesso", Ed e successive varianti, emanata dallo SME - III Reparto Impiego delle Forze Ufficio Sicurezza. 64

79 art. 38 Vigilanza puniti. 1. La vigilanza può esercitarsi, fermo quanto sancito dall'art.65, comma 6 del Regolamento di Disciplina Militare, solo per i militari, con obbligo di accasermamento e accasermati, puniti con consegna di rigore. Saltuari controlli verranno inoltre svolti nei confronti dei militari puniti di consegna al fine di accertare che non abbiano fruito di libera uscita. Detta vigilanza è attuata dall'ufficiale d'ispezione e dall'ufficiale di Picchetto, così come indicato nel precedente art.32, punti 2, 3 e Qualora, in virtù di quanto sancito dall'art.65 del Regolamento di Disciplina Militare, il Comandante di Corpo stabilisca che il personale autorizzato ad alloggiare al di fuori dell'installazione debba scontare la punizione all'interno dell'infrastruttura, deve anche emanare le disposizioni relative alla sua sorveglianza. Nel caso in cui l'installazione non disponga di locali idonei per decoro e riservatezza, il Comandante di Corpo o del distaccamento può rivolgersi al Comando presidio o al Comando da cui dipende per i provvedimenti del caso. 3. Il personale punito viene trascritto giornalmente in 4 registri tenuti: - n. 3 dall'aiutante Maggiore, 1 per il personale del ruolo "Marescialli", 1 per quello del ruolo "Sergenti" e 1 per il personale del ruolo "VSP"; - n. 1 dall'ufficiale di Picchetto, per il restante personale di Truppa. 65

80 PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA 66

81 CAPO II SERVIZI LOGISTICI art. 39 Generalità. 1. In ogni installazione sono svolte attività logistiche. 2. Il funzionamento delle sopra indicate attività è regolato dal RAD e dalle disposizioni tecniche emanate al riguardo dal Comando Logistico dell'esercito. 67

82 PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA 68

83 ALLEGATO RIFERIMENTI NORMATIVI 69

84 PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA 70

85 ALLEGATO "Riferimenti normativi" STRALCIO DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1990, N.231 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE MILITARE" Art. 10 Orario delle attività giornaliere. 1. Ferma restando la totale disponibilità al servizio, con decorrenza dal 1 luglio 1990 l'orario delle attività giornaliere del personale militare delle Forze Armate di cui all'articolo 1, comma 1, nonché dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti, valido in condizioni normali, è fissato in trentasei ore settimanali. Tutto il personale militare è tenuto a prestare ulteriori due ore settimanali obbligatorie, retribuite ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n Entro il 1 settembre 1990, con decreto del Ministro della difesa, saranno disciplinate le articolazioni dell'orario normale delle attività giornaliere, in relazione alle esigenze di servizio; con lo stesso decreto saranno indicati i metodi di rilevazione oggettiva delle presenze. 3. Per la eventuale corresponsione di compensi per prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono istituiti appositi fondi negli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero della marina mercantile, le cui dotazioni non potranno superare, rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228 miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e Con decreti dei Ministeri competenti, di concerto con il Ministero del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari individuali, che dovranno tener conto specificamente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attività che abbiano carattere di continuità o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonché alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale. A-1

86 segue ALLEGATO STRALCIO DEL D.P.R. 394/95 Art. 10 Orario di lavoro. 1. La durata dell'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali. 2. In aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il personale di cui all'art. 1, comma 1, è tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente di 2 ore, a decorrere dal 31 dicembre 1995, e di 1 ora, a decorrere dal 1 gennaio Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui all'art. 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio. L'orario normale delle attività giornaliere è ripartito nell'arco di 6 giorni, fatta salva la possibilità di contenere l'arco settimanale in 5 giorni quando reso opportuno dalla specifica organizzazione di ciascuna Forza Armata. 5. I servizi continuativi di durata pari a 24 ore, fatto salvo l'eventuale recupero della festività qualora effettuati in giornata festiva, danno titolo ad una compensazione pari ad una giornata lavorativa, più 2 ore di riposo compensativo, più un compenso pari a 2 ore. 6. Ove la settimana lavorativa si articoli su cinque giorni, i servizi continuativi di durata pari a 24 ore, con inizio nella giornata di sabato, danno diritto, oltre al recupero di cui al comma precedente, anche al recupero della giornata del venerdì antecedente al servizio stesso. Qualora ciò non sia possibile, per esigenze di servizio, al posto del venerdì verranno concesse, entro i successivi 60 giorni, sei ore libere dal servizio. 7. Le ore di effettiva attività lavorativa da compensare con il recupero, di cui all'art. 4 del decreto del Ministro della Difesa del 25 settembre 1990, ad eccezione di quelle derivanti da servizi che richiedono un immediato recupero fisiologico, sono assoggettate alla normativa della licenza ordinaria e sono con essa cumulabili. Il periodo di fruizione è programmato dall'autorità che esercita le funzioni di Comandante di Corpo/Capo Ufficio, tenendo presente le richieste del personale, fatte salve improrogabili esigenze di servizio. A-2

87 segue ALLEGATO STRALCIO DEL D.P.R. 255/99 Art. 10 Orario di lavoro. 1. La durata dell'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali. 2. In aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il personale di cui all'art. 1, comma 1, è tenuto ad effettuare la prestazione di lavoro obbligatorio settimanale di un'ora fino alla definizione del provvedimento di concertazione per il biennio economico In sede delle relative procedure di concertazione e verificato che le Amministrazioni abbiano predisposto o positivamente sperimentato entro il 31 marzo 2000 stabili modifiche degli assetti organizzativi, la soppressione di tale prestazione obbligatoria è subordinata alla possibilità che il relativo costo venga con esse compensato. 3. Dal 1 luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio continuativo che coprano le 24 ore, non si applica quanto previsto del comma 2. Le Amministrazioni apporteranno le necessarie, stabili modifiche degli assetti organizzativi che portino all'autofinanziamento. 4. I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari al tempo di effettivo impegno lavorativo prestato, oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate. 5. Le ore eccedenti l'orario di lavoro che non siano state retribuite devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. 6. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impegnato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. 7. Ove l'amministrazione articoli l'orario settimanale con criteri di flessibilità, esso si attua di norma in fasce temporali entro le quali è consentito l'inizio e il termine delle prestazioni lavorative giornaliere. A-3

88 segue ALLEGATO STRALCIO DEL D.P.R. 163/02 Art. 11 Orario di lavoro. 1. La durata dell'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali. 2. I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate. 3. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale sono pagate con il compenso per lavoro straordinario nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni vigenti, tenuto conto delle esigenze di servizio. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non siano state retribuite devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. 4. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi sia del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario di lavoro settimanale. 5. I riposi settimanali non fruiti per esigenze connesse con l'impiego in missioni internazionali sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile. 6. Per ragioni di servizio l'amministrazione può ricorrere all'istituto della reperibilità per esigenze di almeno dodici ore consecutive. Il personale può essere comandato di reperibilità per un massimo di sei giornate feriali e due festivi nel mese. 7. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive. 8. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare A-4

89 segue ALLEGATO servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta un'indennità di euro 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero. A-5

90 segue ALLEGATO STRALCIO DEL D.I. DIFESA-TESORO DEL 10 DICEMBRE 1990, N Art. 1 Lavoro straordinario. 1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed è consentito solo per le esigenze tese al conseguimento dei fini istituzionali delle Forze Armate cui non si possa far fronte nel normale orario delle attività giornaliere, con particolare riferimento ai servizi di cui all'art. 3 e all'art. 6 del Decreto Ministeriale 25 settembre 1990 concernente la disciplina delle articolazioni dell'orario delle attività giornaliere. 2. Quando le esigenze di cui al comma 1 non consentono recuperi orari compensativi, le ore di lavoro eccedenti sono retribuite come prestazioni di lavoro straordinario, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, da utilizzare di massima sulla base di una pianificazione trimestrale dei prevedibili impegni, il cui ammontare complessivo individuale non potrà eccedere l'importo annuo corrispondente a: a. 110 ore per il personale fino al grado di Tenente Colonnello e per il personale dei gradi dirigenziali non titolare di posizione organicamente prevista; b. 300 ore per il personale delle unità navali di superficie in navigazione e per quello impiegato in attività operative/addestrative che abbiano carattere di continuità o che comunque impediscano recuperi orari; c. 450 ore per il personale dei sommergibili in navigazione e per il personale dei gradi dirigenziali titolare di posizione organicamente prevista. 3. Per impreviste ed indilazionabili esigenze di servizio o carenze organiche nei singoli gradi o posti funzione superiori al 30 per cento e sempre che non siano possibili recuperi compensativi nell'arco di un mese, le autorità che esercitano le funzioni di Comandante di Corpo o Capo Ufficio possono richiedere il superamento di monti-ore di cui al precedente comma fino ad un massimo del: - 100% per il personale di cui alla lettera a.; - 70% per il personale di cui alla lettera b.; - 20% per il personale di cui alla lettera c. (sommergibilisti); - 10% per il personale di cui alla lettera c. (dirigenti). I predetti incrementi dovranno essere autorizzati dagli Stati Maggiori/Ufficio del Segretario Generale/Alti Comandi Periferici/Direzioni Generali competenti con provvedimento nominativo motivato, riferito ad un arco di validità di un mese. A-6

91 segue ALLEGATO STRALCIO DEL D.I. DIFESA-TESORO DEL 24 DICEMBRE 1999, N Art Il comma 3 dell'art. 1 del decreto interministeriale 10 dicembre 1990 è sostituito dal seguente: "3. Per impreviste ed indilazionabili esigenze di servizio o carenze organiche nei singoli gradi o posti funzione superiori al 30 per cento, le autorità che esercitano le funzioni di Comandante di Corpo o Capo Ufficio e rivestono un grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente autorizzano, per il personale dipendente, nei limiti delle assegnazioni ricevute, con provvedimento nominativo motivato riferito ad un arco di validità di un mese, il superamento dei monti-ore di cui al precedente comma fino ad un massimo del: - 100% per il personale di cui alla lettera a.; - 70% per il personale di cui alla lettera b.; - 20% per il personale di cui alla lettera c. (sommergibilisti); - 20% per il personale di cui alla lettera c. (dirigenti)." A-7

92 segue ALLEGATO STRALCIO DEL D.I. DEL 17 MARZO Art L'art. 1 del decreto interministeriale 10 dicembre 1990, indicato in premessa, è modificato come segue: a. il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Quando le esigenze di cui al comma 1 non consentono recuperi orari compensativi, le ore di lavoro eccedenti sono retribuite come prestazioni di lavoro straordinario, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio da utilizzare di massima sulla base di una pianificazione trimestrale dei possibili impegni, il cui ammontare complessivo non potrà eccedere l'importo annuo corrispondente a: a) 300 ore per il personale dei gradi direttivi e non direttivi, nonché per il personale dei gradi dirigenziali non titolare di posizione organicamente prevista; b) 450 ore per il personale dei gradi dirigenziali, titolare di posizione organicamente prevista, nonché per il personale dei sommergibili in navigazione;" b. il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per impreviste ed indilazionabili esigenze di servizio o carenze organiche nei singoli gradi o posti funzione superiori al 30 per cento, le autorità che esercitano le funzioni di Comandante di Corpo o Capo Ufficio e rivestono un grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente autorizzano, per il personale dipendente, nei limiti delle assegnazioni ricevute, con provvedimento nominativo motivato riferito ad un arco di validità di un mese, il superamento dei monti-ore di cui al precedente comma 2, fino ad un massimo del: - 70% per il personale di cui alla lettera a); - 20% per il personale di cui alla lettera b)." A-8

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