Anche questo documento è stato redatto con la collaborazione del Gruppo di lavoro Società, che si desidera ringraziare per la preziosa opera prestata.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Anche questo documento è stato redatto con la collaborazione del Gruppo di lavoro Società, che si desidera ringraziare per la preziosa opera prestata."

Transcript

1 Prot. OF/ Roma, 12 febbraio 2004 AGLI ASSOCIATI LORO SEDI Società commerciali (pos. 282) Gruppo societario e gruppo bancario Cod.Attività ABI: OF1090 Si fa seguito alla lettera del 28 gennaio scorso (prot. OF/296), con la quale si era trasmessa una nota sul tema della riforma del diritto societario e istruttoria per l erogazione del credito, per inviarne un altra che approfondisce, sempre sotto il profilo operativo, i rapporti fra la disciplina del gruppo societario e quella del gruppo bancario. Anche questo documento è stato redatto con la collaborazione del Gruppo di lavoro Società, che si desidera ringraziare per la preziosa opera prestata. Si coglie l occasione per porgere i migliori saluti. IL DIRETTORE GENERALE (Giuseppe Zadra) Allegato FP ROMA PIAZZA DEL GESU, 49 TEL. (06) TELEFAX /1

2 Riforma del diritto societario e gruppi bancari SOMMARIO: 1. I rapporti tra disciplina dell attività di direzione e coordinamento e il TUB. 2. La responsabilità della cd. holding individuale. 3. I presupposti per l esercizio dell azione di responsabilità: l agire della controllante nell interesse proprio. 4. (segue) La violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale. 5. La lesione della redditività e del valore della partecipazione. 6. I vantaggi compensativi. 7. La motivazione delle decisioni. 1. I rapporti tra la disciplina dell attività di direzione e coordinamento e il TUB Sotto un profilo generale, si rileva come nella nuova disciplina codicistica si rinviene non già una definizione strutturale del gruppo, bensì una specifica disciplina della responsabilità per esercizio dell attività di direzione e coordinamento all interno di questo, oltre ad alcune norme che tutelano i soci e di creditori delle società del gruppo. Tale aspetto costituisce elemento centrale nell ottica dei rapporti tra disciplina codicistica del fenomeno e regolamentazione del settore: la mancanza di un espressa nozione di gruppo, infatti, non genera interferenze di sorta rispetto alla definizione che del gruppo bancario è contenuta negli artt. 59 e ss. tub e porta a concludere per la coesistenza dei due sistemi normativi (tub e nuova disciplina codicistica) nella regolamentazione del gruppo bancario. Per quanto riguarda, in particolare, il nuovo regime pubblicitario posto a tutela dei terzi, questo non sembra incompatibile con quello relativo all eventuale appartenenza ad un gruppo bancario. L operatore bancario si troverà, pertanto, a dover adempiere a due regimi complementari di pubblicità: quello previsto dal tub e dalle relative norme di attuazione, che potrebbe definirsi speciale in quanto funzionale all attuazione di quel particolare tipo di affidamento che deriva in capo ai terzi dalla sottoposizione al regime di vigilanza previsto per i

3 2 gruppi bancari e la pubblicità prevista dal d. lgs. n. 6/2003, dedicata oltre che alla generalità dei soggetti terzi anche ai soci di minoranza ed ai creditori sociali, in quanto funzionale all attuazione delle misure di tutela previste in capo a questi ultimi. Una qualche forma di coordinamento tra i due regimi va prevista, in sede di normativa secondaria, al fine di alleggerire gli oneri in capo alle banche risultando, ad esempio, un evidente aggravio prevedere, negli atti e nella corrispondenza, l indicazione relativa, oltreché all appartenenza al gruppo bancario, anche del soggetto esercitante l attività di direzione e coordinamento. Fermo restando l auspicio ora formulato, merita ricordare che la mancanza di un termine per l iscrizione nel registro di cui al comma 2 dell art bis deve comunque esser letta con quanto prevede il comma 3 dello stesso articolo, in base al quale gli amministratori che omettono di effettuare la pubblicità in esame (inizio o cessazione dell attività di direzione) sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti ha arrecato ai soci o ai terzi. Conseguentemente, sebbene non vi sia alcun termine per provvedere e sebbene, quindi, non possa ritenersi applicabile la sanzione amministrativa di cui agli artt e 2194 c.c., per omessa esecuzione di depositi, denunce o comunicazioni, a motivo dei principi di tipicità e di legalità che caratterizzano l illecito amministrativo, la responsabilità per danni di cui all art bis, comma 3 appare insidiosa, tanto da suggerire di effettuare al più presto l iscrizione. 2. La responsabilità della cd. holding individuale L art c.c., nell individuare le società che esercitano attività di direzione e coordinamento, si riferisce espressamente a società ed enti, e dunque a soggetti collettivi, ponendo con ciò il problema della riconducibilità del gruppo alla persona fisica (c.d. holding individuale). Si ritiene che detta riconducibilità, con la conseguente responsabilità della persona fisica per scorretta gestione, emerga con l applicazione del comma 2 dell art c.c., il quale stabilisce la responsabilità solidale di chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, (di) chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio. E pertanto la persona fisica che stia dietro alla società o all ente che esercita la direzione e

4 3 che si possa, per ciò stesso, ritenere abbia in qualche modo ( comunque ) orientato le decisioni del soggetto collettivo responsabile di cattiva gestione, risponderà anch essa del danno arrecato, nei limiti del consapevole vantaggio ricavato. Va tuttavia considerato che si tratterà di responsabilità solidale e che, secondo la disposizione in esame, presupposto di tale responsabilità appare essere la circostanza che la mala gestio sia ascrivibile ad una società o ad un ente. La lettura del comma 2 dell art c.c., sotto altro punto di vista, non consente di escludere che essa si applichi anche alla banca finanziatrice della società che esercita attività di direzione e coordinamento. 3. I presupposti per l esercizio dell azione di responsabilità: l agire della controllante nell interesse proprio La prima condizione di ammissibilità per l azione dei soci e dei creditori sociali è che la controllante abbia agito nell interesse imprenditoriale proprio o altrui. Tale disposizione pone il problema dell applicabilità ai gruppi dell art c.c., norma che impone all amministratore di dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che per conto proprio o di terzi abbia in una determinata operazione della società. Se si tratta di amministratore delegato, l art c.c. gli impone di astenersi dal compiere l operazione, investendo della stessa l organo collegiale. Si sottolinea come nei gruppi di società tale limitazione legale dei poteri gestori dell amministratore delegato avrebbe in sé, evidentemente, addirittura la capacità di paralizzare il funzionamento delle società partecipanti al gruppo, nel caso delle cd. interlocking directorates, ossia quando le medesime persone ricoprono incarichi gestori in più società del gruppo. Se, infatti, si dovesse assumere la costante estraneità dell interesse del gruppo rispetto all interesse sociale delle società che del gruppo fanno parte, sugli amministratori che ricoprono tale carica sia nella controllante che in una controllata ricadrebbe sempre l obbligo di astenersi dal compiere la maggior parte delle operazioni della società soggetta a direzione unitaria, e a investire delle medesime il consiglio di amministrazione. Non è da escludersi il rischio che tale disciplina, nel caso di gruppi di società, possa rivelarsi inadeguata per eccesso, potendo comportare, in determinate ipotesi, la paralisi dell organo amministrativo, se tutti gli ammini-

5 4 stratori sono designati dalla controllante (o sono ad essa comuni), ovvero la rimessione delle decisioni sempre e solo alla minoranza degli amministratori. Tale rischio può essere evitato laddove si consideri l interesse di gruppo anch esso interesse sociale, ovvero ritenendo che la norma in esame non si applichi tutte le volte in cui l interesse di cui l amministratore si fa portatore è espressione fisiologica dell attività di direzione e coordinamento. Vi possono essere naturalmente altre ipotesi in cui la paventata paralisi dell organo amministrativo può non verificarsi, come, ad esempio, nei casi in cui agli amministratori designati dalla capogruppo non siano attribuiti, nella società controllata, poteri deliberativi delegati sulla stessa operazione, fermo restando il regime di piena disclosure, motivazione e responsabilità previsto dagli articoli 2497 ss. 4. (segue) La violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale La seconda condizione di ammissibilità per l azione dei soci e dei creditori sociali è che la controllante non abbia rispettato i principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale. Il carattere sostanzialmente indeterminato di siffatta clausola può essere meglio precisato alla luce della disciplina contenuta nel tub, ai sensi della quale, in buona sostanza, la società capogruppo costituisce il referente della Banca d Italia per l esercizio della vigilanza su base consolidata ovvero la cinghia di trasmissione tra l Autorità di controllo e le componenti del gruppo bancario. Tale peculiare posizione trova il principale riconoscimento normativo nell art. 61, comma 4 tub, ove si prevede che la capogruppo, nell esercizio dell attività di direzione e coordinamento, emani disposizioni alle componenti del gruppo per l esecuzione di quelle impartite dalla Banca d Italia nell interesse della stabilità del gruppo. A loro volta, gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato ed informazione per l emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata. Lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento costituisce per la capogruppo comportamento doveroso (un potere-dovere), come testimoniato dagli artt. 98 e 99 tub, che individuano nelle gravi o gravissime inadempienze nell espletamento di tale funzione una causa per l assoggettamento della capogruppo alle procedure di amministrazione straordinaria o di liquida-

6 5 zione. Conseguentemente, si ritiene che non dovrebbero sorgere problemi a configurare come un comportamento conforme ai principi della corretta gestione societaria ed imprenditoriale il rispetto da parte della capogruppo delle indicazioni della Banca d Italia - e la loro conseguente attuazione sulle controllate - nell esercizio dell attività di direzione e coordinamento. Infatti, generalmente, nell ipotesi di esercizio del potere-dovere di coordinare e dirigere il gruppo assume rilievo prevalente non tanto l agire della controllante nell interesse imprenditoriale proprio o di terzi, bensì il profilo del perseguimento degli obiettivi della vigilanza su base consolidata. Tale considerazione porta ad affermare a contrario che, allorquando vi siano dei margini di discrezionalità nella trasmissione delle direttive di vigilanza ovvero la controllante si muova al di fuori degli obblighi imposti da tali direttive, deve trovare applicazione la disciplina di diritto comune dettata dall art c.c. e, quindi, una valutazione caso per caso delle fattispecie. 5. La lesione della redditività e del valore della partecipazione La responsabilità della capogruppo nei confronti dei soci è relativa, tra l altro, al pregiudizio arrecato al valore della partecipazione sociale. Anche tale clausola generale può sollevare dubbi interpretativi, ma si tende ad escludere che essa possa configurare un vero e proprio diritto all utile, atteso che in una precedente versione del provvedimento tale diritto era esplicitamente menzionato e che l attuale dizione è frutto di un emendamento formulato dall ABI. 6. I vantaggi compensativi Il legislatore ha riconosciuto la possibile esistenza di operazioni giustificate nell interesse del gruppo e, a tale riguardo, ha precisato che di responsabilità della controllante non può parlarsi laddove il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato a seguito di operazioni a ciò dirette. Si ritiene possibile interpretare la norma nel senso che un superamento

7 6 del danno è ammissibile (e utile ai fini dell esimente in discorso) non già all interno del risultato complessivo dell attività di direzione e coordinamento dell intero gruppo, bensì all interno dell attività di direzione e coordinamento di ogni singola società controllata. In sostanza, la norma richiede una valutazione non limitata alla singola operazione per determinare l esistenza del conflitto, ma allargata alla verifica della sua congruità rispetto all interesse sociale della controllata, attraverso la considerazione dell intera attività di direzione e coordinamento che la controllante ha esercitato nei confronti di questa. Appare altresì opportuno che i vantaggi compensativi siano adeguatamente determinati, specie sotto l aspetto temporale. 7. Le motivazione delle decisioni Ai sensi dell art ter le decisioni della società controllata, quando influenzate dall esistenza di un attività di direzione e coordinamento, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. La norma lascia margini di incertezza, legati soprattutto alle modalità con cui assolvere questo obbligo di motivazione, le quali che non appaiono agevoli, a meno di non voler immaginare motivazioni tralatizie e anodine, che difficilmente potrebbero soddisfare il dettato normativo. Conseguentemente, non si ritiene possibile, né utile, enucleare schemi tipo sui quali strutturare le motivazioni ma, se mai, proporre alcune guidelines o indici attraverso cui valutare la conformità della motivazione al dettato normativo. Più in particolare, sembra possibile affermare che attraverso la motivazione dovrebbe essere possibile valutare: la conformità dell agire della controllante al criterio di corretta gestione societaria della controllata, non attraverso la valutazione di atti isolatamente considerati bensì, piuttosto, all interno del più generale disegno dell attività di direzione e coordinamento della controllata stessa; la conformità della conduzione della controllata da parte degli amministratori ai principi di corretta gestione societaria. Sulla base della lettera dell art ter, inoltre, nulla vieta che la motivazione dell operazione venga enucleata dallo stesso consiglio di ammini-

8 7 strazione -senza bisogno di particolari istruttorie - in quanto è possibile che vi siano ragioni semplicissime atte a giustificare un atto o tutta una serie di atti. Naturalmente, nel caso di motivazioni particolarmente complesse, potrebbe essere opportuna una vera e propria istruttoria o il ricorso ad expertise esterni. Per le considerazioni sopra esposte, ancora, la norma non dovrebbe consentire motivazioni dell operazione che si basino su di una presenza solo ipotetica di vantaggi futuri per la società controllata; parimenti, non sembra che la sola appartenenza al gruppo possa considerarsi valida motivazione di una decisione, lì dove si richiede la puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi che hanno giustificato l operazione. Si segnala tuttavia che secondo taluni primi commentatori della norma (Irace, Abriani, che però ragionava solo sui contenuti della legge delega) l obbligo in esame non impone di motivare tutte le decisioni della controllata che possono considerarsi frutto dell appartenenza al gruppo, ma solo quelle prese in situazioni di conflitto di interessi da parte della società controllante e/o da società sorelle e, perciò, potenzialmente dannose per la controllata. L emersione del conflitto avverrebbe in questi casi con le modalità di cui all art c.c. Tali indicazioni, operativamente, consigliano alla capogruppo, nell esercizio della propria attività di direzione e coordinamento ed al fine di non vedersi esposta ai relativi profili di responsabilità, di trasmettere alle proprie controllate direttive di carattere generale, con cui sollecitare il rispetto scrupoloso della norma relativa all obbligo di motivazione e l adozione delle necessarie cautele deliberative al riguardo.

DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ

DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI PARTICOLARITÀ SULLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIE- TÀ SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE MO- DIFICHE DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ Artt. 2497-2497-sexies - D. Lgs. 17.01.2003,

Dettagli

RESPONSABILITA CIVILE E PENALE DEGLI ORGANI SOCIALI(AMMINISTRATORI E SINDACI)

RESPONSABILITA CIVILE E PENALE DEGLI ORGANI SOCIALI(AMMINISTRATORI E SINDACI) RESPONSABILITA CIVILE E PENALE DEGLI ORGANI SOCIALI(AMMINISTRATORI E SINDACI) 1. - La responsabilità in generale degli amministratori PRINCIPI DA TENERE PRESENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE GENERALE: Legalità;

Dettagli

ALLEGATO. Sistema disciplinare HP ITALY SRL. Data di approvazione: 17 settembre

ALLEGATO. Sistema disciplinare HP ITALY SRL. Data di approvazione: 17 settembre ALLEGATO Sistema disciplinare HP ITALY SRL 1 SOMMARIO 1. Principi generali... 3 2. Sanzioni per i Lavoratori Dipendenti... 3 2.1 Personale dipendente in posizione non dirigenziale... 4 2.2 Dirigenti...

Dettagli

Ministero del Lavoro E delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro E delle Politiche Sociali LETTERA CIRCOLARE Roma, 6 novembre 2001 Ministero del Lavoro E delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI RISORSE UMANE E ATTIVITA ISPETTIVA Divisione VII Coordinamento Ispezione

Dettagli

Tutti i patti che non hanno le finalità sopra previste, ovvero che non riguardano tali oggetti, non sono soggetti alla nuova disposizione.

Tutti i patti che non hanno le finalità sopra previste, ovvero che non riguardano tali oggetti, non sono soggetti alla nuova disposizione. I PATTI PARASOCIALI di Claudio Venturi Sommario: - 1. La natura e l oggetto dei patti parasociali. 2. La durata dei patti parasociali. 3. La pubblicità nel Registro delle imprese. 4. Le sanzioni per la

Dettagli

Responsabilità ex d.lgs. 231 e gruppi PROBLEMA: la capogruppo risponde dei reati commessi nell ambito della controllata?

Responsabilità ex d.lgs. 231 e gruppi PROBLEMA: la capogruppo risponde dei reati commessi nell ambito della controllata? Responsabilità ex d.lgs. 231 e gruppi PROBLEMA: la capogruppo risponde dei reati commessi nell ambito della controllata? Il decreto 231 nulla dispone circa le problematiche di reati commessi nell ambito

Dettagli

L esercizio dell azione di responsabilità contro amministratori e sindaci da parte dell amministratore giudiziario.

L esercizio dell azione di responsabilità contro amministratori e sindaci da parte dell amministratore giudiziario. L esercizio dell azione di responsabilità contro amministratori e sindaci da parte dell amministratore giudiziario. L esercizio dell azione Il potere dell amministratore giudiziario di esercitare l azione

Dettagli

Sindaci & revisori: comunicazioni al M.E.F R.G.S

Sindaci & revisori: comunicazioni al M.E.F R.G.S Sindaci & revisori: comunicazioni al M.E.F R.G.S SINDACI-REVISORI: OBBLIGO DI COMUNICARE AL M.E.F.-R.G.S. Anche nel caso di dimissioni o revoca di sindaci incaricati della revisione legale (nel seguito

Dettagli

OPERAZIONI BANCARIE. a. Dissesti bancari (Banca Romana): v. De Stefani, Baraonda. Art cod. civ.

OPERAZIONI BANCARIE. a. Dissesti bancari (Banca Romana): v. De Stefani, Baraonda. Art cod. civ. 1 OPERAZIONI BANCARIE Cenni storici: a. Dissesti bancari (Banca Romana): v. De Stefani, Baraonda bancaria. b. Legislazione bancaria 1936-1938. c. Banca d Italia [Vigilanza/Gruppi bancari] d. Testo Unico

Dettagli

INDICE. Art c.c. Responsabilità... 1

INDICE. Art c.c. Responsabilità... 1 Art. 2462 c.c. Responsabilità... 1 1. Le ragioni per una riforma delle s.r.l.... 1 1.2. I criteri della legge delega... 4 1.3. Autonomia della disciplina e profili di personalizzazione della nuova s.r.l....

Dettagli

PREMESSA IL SISTEMA TRADIZIONALE IL SISTEMA MONISTICO IL SISTEMA DUALISTICO

PREMESSA IL SISTEMA TRADIZIONALE IL SISTEMA MONISTICO IL SISTEMA DUALISTICO PREMESSA IL SISTEMA TRADIZIONALE Principali innovazioni Il Consiglio di Amministrazione Il Collegio Sindacale IL SISTEMA DUALISTICO Principali caratteristiche Il Consiglio di Gestione Il Consiglio di Sorveglianza

Dettagli

Bilancio consolidato di gruppo. Assetto istituzionale e la governance dei gruppi

Bilancio consolidato di gruppo. Assetto istituzionale e la governance dei gruppi Assetto istituzionale e la governance dei gruppi 1 Fabbisogno di integrazione Nei gruppi si manifesta un fabbisogno di integrazione, variabile a seconda della tipologia di gruppo pensata e resa operativa

Dettagli

Principi di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate: Attività del collegio sindacale nella crisi di impresa

Principi di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate: Attività del collegio sindacale nella crisi di impresa MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Commissione Procedure Concorsuali (Presidente R. Rordorf) ALLEGATO B Principi di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate: Attività del collegio sindacale nella

Dettagli

Memorial Marcello Tita

Memorial Marcello Tita Memorial Marcello Tita Ciclo di seminari di Diritto Commerciale 21 ottobre 2016 GIURISPRUDENZA SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI L acquisto della qualità di imprenditore Criterio di imputazione soggettiva dell

Dettagli

Casi e modalita' di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revis...

Casi e modalita' di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revis... Pagina 1 di 6 Fisco e contabilita' Casi e modalita' di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale by Luisa Polignano e Simona Cremonesi 22 Apr 2013 In anteprima da Il

Dettagli

RIFORMA DIRITTO SOCIETARIO

RIFORMA DIRITTO SOCIETARIO RIFORMA DIRITTO SOCIETARIO Dal 1 Gennaio 2004 è in vigore il nuovo diritto societario. Cosa cambia? PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA RIFORMA riconfermare e rafforzare i doveri degli Amministratori e dei Sindaci

Dettagli

RUOLO, TIPOLOGIA E RESPONSABILITA DEGLI AMMINISTRATORI NELLE SOCIETA QUOTATE IN BORSA

RUOLO, TIPOLOGIA E RESPONSABILITA DEGLI AMMINISTRATORI NELLE SOCIETA QUOTATE IN BORSA Ente pubblico non economico RUOLO, TIPOLOGIA E RESPONSABILITA DEGLI AMMINISTRATORI NELLE SOCIETA QUOTATE IN BORSA a cura di Dott.ssa Annamaria RONCARI per il Comitato Pari Opportunità dell ODCEC di Torino

Dettagli

INDICE INTRODUZIONE CONSIDERAZIONIINTRODUTTIVEALTEMA... 1

INDICE INTRODUZIONE CONSIDERAZIONIINTRODUTTIVEALTEMA... 1 VII INTRODUZIONE CONSIDERAZIONIINTRODUTTIVEALTEMA... 1 CAPITOLO I IL PRINCIPIO DI CONTINUITÀ QUALE PRINCIPIO GENERALE DELL ORDINAMENTO. ANALISI DEGLI ISTITUTI DELLA PROROGATIO E DELLA SUPPLENZA NELLA PROSPETTIVA

Dettagli

IL CAPITALE SOCIALE NELLA NUOVA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA

IL CAPITALE SOCIALE NELLA NUOVA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA IL CAPITALE SOCIALE NELLA NUOVA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA di Claudio Venturi Sommario: - 1. La competenza dell assemblea. 2. Aumento del capitale mediante nuovi conferimenti. 2.1. Diritto di opzione.

Dettagli

Comitato lntenninisteriale per il Credito ed il Risparmio

Comitato lntenninisteriale per il Credito ed il Risparmio Comitato lntenninisteriale Segreteria 277 DELIBERAZIONE 29 luglio 2008 Disciplina delle attività di rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti

Dettagli

La responsabilità degli amministratori: recenti orientamenti giurisprudenziali

La responsabilità degli amministratori: recenti orientamenti giurisprudenziali La responsabilità degli amministratori: recenti orientamenti giurisprudenziali Avv. Vittorio Allavena Genova, 25 febbraio 2016 Finalità della relazione Ambito di estensione della responsabilità degli amministratori

Dettagli

PARTE I LA TRASFORMAZIONE IN GENERALE

PARTE I LA TRASFORMAZIONE IN GENERALE SOMMARIO V PARTE I LA TRASFORMAZIONE IN GENERALE CAPITOLO I LA DISCIPLINA GENERALE DELLA TRASFORMAZIONE 1. La trasformazione: mutamento delle regole di organizzazione nella continuità dei rapporti patrimoniali

Dettagli

PARTE SPECIALE Sezione V. Reati Societari

PARTE SPECIALE Sezione V. Reati Societari PARTE SPECIALE Sezione V Reati Societari PARTE SPECIALE Sezione V Sommario 1.Le fattispecie dei reati presupposto (Artic. 25 ter D.Lgs 231/01)... 3 2.Processi Sensibili... 5 3.Regole generali... 5 4.Procedure

Dettagli

AIFI Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital

AIFI Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital SPETTABILE AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA Oggetto: Istanza di consulenza giuridica sull interpretazione dell art. 30, Legge 23 dicembre 1994, n. 724 AIFI (), con sede legale in Via

Dettagli

SERVIZIO LEGALE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

SERVIZIO LEGALE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO UNIVERSITÀ DEGLI STUD I DI PAVIA SERVIZIO LEGALE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA Emanato con D.R. n. 2256-2015 del 2 novembre 2015 INDICE SOMMARIO

Dettagli

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA Art. 1, commi Legge , n. 208

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA Art. 1, commi Legge , n. 208 GRUPPO DI LAVORO FISCALITÀ IMMOBILIARE TRASFORMAZIONE AGEVOLATA Art. 1, commi 115-120 Legge 28.12.2015, n. 208 Analisi dei principali aspetti civilistici 13 luglio 2016 Alberto Miglia Trasformazione -

Dettagli

L IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLA NUOVA VIGILANZA SUL GRUPPO INTRODOTTA DA SOLVENCY II

L IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLA NUOVA VIGILANZA SUL GRUPPO INTRODOTTA DA SOLVENCY II L IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLA NUOVA VIGILANZA SUL GRUPPO INTRODOTTA DA SOLVENCY II Serena Marzucchi 17 novembre 2016 QUADRO GENERALE DI RECEPIMENTO la vigilanza sul gruppo secondo il CAP previgente

Dettagli

CORSO DI REVISIONE CONTABILE IL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO

CORSO DI REVISIONE CONTABILE IL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO CORSO DI REVISIONE CONTABILE IL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO ALESSIO SILVESTRI Università di Pisa -Legge n. 1966, 1939 - D.P.R. n. 136, 1975 - D. Lgs. n. 88, 1992 - D. Lgs. n. 58, 1998 (Legge Draghi)

Dettagli

Nozione di atto amministrativo. Elementi (di sostanza) Elementi (quanto alla forma) L. 241/90. Atti amministrativi 1

Nozione di atto amministrativo. Elementi (di sostanza) Elementi (quanto alla forma) L. 241/90. Atti amministrativi 1 Nozione di atto amministrativo ATTO E PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO UNA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ, DI DESIDERIO, DI CONOSCENZA, DI GIUDIZIO, COMPIUTA DA UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELL'ESERCIZIO DI UNA

Dettagli

Risoluzione n. 379/E

Risoluzione n. 379/E Risoluzione n. 379/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 3 Dicembre 2002 Oggetto: Disciplina applicabile ai compensi correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati. DPR n. 917/1986,

Dettagli

DELCLIMA S.P.A. Sede Legale in Treviso - Via L. Seitz n. 47. Capitale Sociale Euro int. vers.

DELCLIMA S.P.A. Sede Legale in Treviso - Via L. Seitz n. 47. Capitale Sociale Euro int. vers. DELCLIMA S.P.A. Sede Legale in Treviso - Via L. Seitz n. 47 Capitale Sociale Euro 224.370.000 int. vers. Cod. Fisc. 06830580962 e Partita I.V.A. 06830580962 REA di Treviso 352567 * * * * RELAZIONE DEL

Dettagli

Srl commerciali - Soci lavoratori e amministratori - Obblighi contributivi - Novità del DL n. 78 INDICE. Circolare n. 17.

Srl commerciali - Soci lavoratori e amministratori - Obblighi contributivi - Novità del DL n. 78 INDICE. Circolare n. 17. Via Principe Amedeo 11 10123 Torino c.f. e p.iva 06944680013 Tel. 011 8126939 Fax. 011 8122079 Email: info@studiobgr.it www.studiobgr.it Circolare n. 17 del 9 luglio 2010 Srl commerciali - Soci lavoratori

Dettagli

mod. 9 SEG BANCA CARIGE

mod. 9 SEG BANCA CARIGE Relazione degli Amministratori all Assemblea degli azionisti in sede ordinaria convocata per i giorni 31 gennaio 2011 in prima convocazione e, occorrendo, 1 febbraio 2011 in seconda convocazione, in merito

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL 8 SETTEMBRE 2010, N.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL 8 SETTEMBRE 2010, N. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL 8 SETTEMBRE 2010, N. 32941. Fattispecie relativa ad attività di modifica e deviazione degli argini di fontanili, di copertura dei corsi d acqua e

Dettagli

A12 91 QUADERNI DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE COMUNICAZIONI E DEI MEDIA

A12 91 QUADERNI DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE COMUNICAZIONI E DEI MEDIA QUADERNI DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE COMUNICAZIONI E DEI MEDIA per la Facoltà di Giurisprudenza dell Università LUMSA Libera Università Maria SS. Assunta 5 A12 91 Federico Maurizio d Andrea LA SOCIETÀ

Dettagli

Separazione funzionale

Separazione funzionale Risposte alle domande frequenti: Separazione funzionale (aggiornamento 04/10/2016) 1 Gestore indipendente... 2 2 Responsabile di Conformità... 4 3 Separazione del marchio e delle politiche di comunicazione...

Dettagli

Massimo Cartella LA RIFORMA DELLE S.P.A. ED IL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE

Massimo Cartella LA RIFORMA DELLE S.P.A. ED IL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE INDICE SOMMARIO PREFAZIONE di Alessio Lanzi e Vincenzo Franceschelli... V Parte I STUDI DI DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE INTRODUZIONE AI LAVORI di Vincenzo Franceschelli... 3 Massimo Cartella LA RIFORMA

Dettagli

UNA BREVE SINTESI PRATICA

UNA BREVE SINTESI PRATICA a cura Dott. Marco Rigetti www.studiorighetti.it UNA BREVE SINTESI PRATICA AMMINISTRATORI Ai sensi dell art. 2475 bis del Codice civile, gli amministratori hanno la rappresentanza generale e legale della

Dettagli

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI TITOLO III Capitolo 2 CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DI SOCIETÀ VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE EX LEGGE 130/1999 Sezione I Disposizioni di carattere generale Titolo III - Capitolo 2 CONCESSIONE

Dettagli

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 n. 241 COME MODIFICATA E INTEGRATA DALLA LEGGE 11 FEBBRAIO

Dettagli

INDICE-SOMMARIO. Parte Prima L AMMINISTRAZIONE. Capitolo II. FUNZIONE AMMINISTRATIVA E SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE di Gian Domenico Mosco

INDICE-SOMMARIO. Parte Prima L AMMINISTRAZIONE. Capitolo II. FUNZIONE AMMINISTRATIVA E SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE di Gian Domenico Mosco INDICE-SOMMARIO Parte Prima L AMMINISTRAZIONE Capitolo I FUNZIONE AMMINISTRATIVA E SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE di Gian Domenico Mosco 1. Origini e motivazioni, linee e profili critici generali del dato

Dettagli

CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A. Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di San Miniato (CARISMI)

CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A. Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di San Miniato (CARISMI) CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A. Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di San Miniato (CARISMI) Dichiarazioni rese dagli Esponenti aziendali in applicazione: dell Art. 136 T.U.B. (Obbligazioni degli

Dettagli

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 1 della L. n. 244 del 2007, è stato esposto il seguente QUESITO

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 1 della L. n. 244 del 2007, è stato esposto il seguente QUESITO RISOLUZIONE N. 27/E Direzione Centrale Normativa Roma, 07 marzo 2011 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Regime dei contribuenti minimi - Chiarimenti in merito alla fattispecie

Dettagli

D&O Rc Patrimoniale

D&O Rc Patrimoniale D&O Rc Patrimoniale ------------------------ ------------------------ La polizza D&O Presentazione: Chi assicuriamo? Membri passati, presenti e futuri di: CdA, Collegio Sindacale, Dirigenti Amministratori

Dettagli

INDICE SOMMARIO. pag. Introduzione... L INFEDELTÀ PATRIMONIALE art c.c. di Antonio D Avirro. Parte I

INDICE SOMMARIO. pag. Introduzione... L INFEDELTÀ PATRIMONIALE art c.c. di Antonio D Avirro. Parte I INDICE SOMMARIO Introduzione................................... pag. IX L INFEDELTÀ PATRIMONIALE art. 2634 c.c. di Antonio D Avirro Parte I CAPITOLO I MODELLI COMPARATI DI RIFERIMENTO DELL INFEDELTÀ PATRIMONIALE

Dettagli

RISOLUZIONE N. 377/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 377/E QUESITO RISOLUZIONE N. 377/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 09 ottobre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Corresponsione competenze accessorie anno

Dettagli

Controlli in materia lavoro: il GPS necessita di accordo sindacale

Controlli in materia lavoro: il GPS necessita di accordo sindacale CIRCOLARE A.F. N. 172 del 13 Dicembre 2016 Ai gentili clienti Loro sedi Controlli in materia lavoro: il GPS necessita di accordo sindacale Premessa Con la circolare n. 2 del 07.11.2016 l Ispettorato Nazionale

Dettagli

Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. Prot. n. 2010/30900 Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

Dettagli

Scheda approfondita LAVORO RIPARTITO

Scheda approfondita LAVORO RIPARTITO Scheda approfondita LAVORO RIPARTITO Nozione Finalità Ambito soggettivo di applicazione Legenda Contenuto Precisazioni Riferimenti normativi Ambito oggettivo di applicazione Forma Durata Trattamento economico

Dettagli

nella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante

nella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante CAPITOLO 2 I soggetti del contratto di rete Principi generali "La legge" fornisce due indicazioni in relazione ai soggetti che possono essere parte di un contratto di rete. Innanzitutto, con riferimento

Dettagli

GOVERNO SOCIETARIO COMPOSIZIONE QUALI QUANTITATIVA OTTIMALE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DEL GRUPPO BANCA POPOLARE DI CIVIDALE

GOVERNO SOCIETARIO COMPOSIZIONE QUALI QUANTITATIVA OTTIMALE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DEL GRUPPO BANCA POPOLARE DI CIVIDALE GOVERNO SOCIETARIO COMPOSIZIONE QUALI QUANTITATIVA OTTIMALE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DEL GRUPPO BANCA POPOLARE DI CIVIDALE (Approvato dal C.d.A. della Capogruppo Banca Popolare di Cividale il 18 marzo

Dettagli

DIREZIONE REGIONALE AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI AREA CONSULENZA E ASSISTENZA GIURIDICA

DIREZIONE REGIONALE AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI AREA CONSULENZA E ASSISTENZA GIURIDICA DIREZIONE REGIONALE AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI AREA CONSULENZA E ASSISTENZA GIURIDICA CIRCOLARE sul rapporto tra la legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di

Dettagli

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE UE E ALTRI RICORSI DIRETTI

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE UE E ALTRI RICORSI DIRETTI LA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE DELL UNIONE E GLI ALTRI RICORSI DIRETTI PROF.SSA MARIA TERESA STILE Indice 1 RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE UE E ALTRI RICORSI DIRETTI -------------------------- 3

Dettagli

Roma, 26 settembre 2005

Roma, 26 settembre 2005 RISOLUZIONE n. 129/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 settembre 2005 OGGETTO: Sottoscrizione della dichiarazione dei redditi da parte dell organo di controllo della società ai sensi

Dettagli

Il collegio sindacale nelle s.p.a. e l organo di controllo o revisore nelle. s.r.l. (Oreste Cagnasso)

Il collegio sindacale nelle s.p.a. e l organo di controllo o revisore nelle. s.r.l. (Oreste Cagnasso) Il collegio sindacale nelle s.p.a. e l organo di controllo o revisore nelle s.r.l. (Oreste Cagnasso) Il primo e il secondo comma dell art. 35 del d. l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni

Dettagli

CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI: REQUISITI SOGGETTIVI DEI PARTECIPANTI

CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI: REQUISITI SOGGETTIVI DEI PARTECIPANTI Quesito di Impresa n. 331-2013/I CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI: REQUISITI SOGGETTIVI DEI PARTECIPANTI Si chiede se sia possibile procedere: 1) alla costituzione di un consorzio di cooperative sociali

Dettagli

N. 2 DEL 16 FEBBRAIO Consultazioni. Osservazioni al questionario Consob su raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line.

N. 2 DEL 16 FEBBRAIO Consultazioni. Osservazioni al questionario Consob su raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line. N. 2 DEL 16 FEBBRAIO 2013 Consultazioni Osservazioni al questionario Consob su raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line. Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 ( c.d. Decreto crescita

Dettagli

La responsabilità dei sindaci: profili penali. Mario Garavoglia Stefania Gianoncelli

La responsabilità dei sindaci: profili penali. Mario Garavoglia Stefania Gianoncelli La responsabilità dei sindaci: profili penali Mario Garavoglia Stefania Gianoncelli CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE Rimedi posti a presidio del corretto adempimento dei doveri del collegio sindacale : Responsabilità

Dettagli

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Commissione Procedure Concorsuali (Presidente R. Rordorf) ALLEGATO A

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Commissione Procedure Concorsuali (Presidente R. Rordorf) ALLEGATO A MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Commissione Procedure Concorsuali (Presidente R. Rordorf) ALLEGATO A Procedimento di allerta e mediazione di cui all art. 4 dello schema di disegno di legge recante la Delega

Dettagli

IL NUOVO APPELLO C.D. FILTRATO. Il legislatore, dopo aver alla fine dell anno scorso con la legge n. 183/2011,

IL NUOVO APPELLO C.D. FILTRATO. Il legislatore, dopo aver alla fine dell anno scorso con la legge n. 183/2011, IL NUOVO APPELLO C.D. FILTRATO Il legislatore, dopo aver alla fine dell anno scorso con la legge n. 183/2011, c.d. legge di stabilità, introdotto una pena pecuniaria in presenza di istanze di sospensione

Dettagli

DOCUMENTI ARISTEIA. documento n. 5 Incompatibilità degli organi deputati all amministrazione e al controllo delle fondazioni bancarie

DOCUMENTI ARISTEIA. documento n. 5 Incompatibilità degli organi deputati all amministrazione e al controllo delle fondazioni bancarie DOCUMENTI ARISTEIA documento n. 5 Incompatibilità degli organi deputati all amministrazione e al controllo delle fondazioni bancarie giugno 2001 INCOMPATIBILITÀ DEGLI ORGANI DEPUTATI ALL AMMINISTRAZIONE

Dettagli

Gli statuti delle società a partecipazione pubblica dopo il correttivo del TUSP

Gli statuti delle società a partecipazione pubblica dopo il correttivo del TUSP 14/2017 Interventi Gli statuti delle società a partecipazione pubblica dopo il correttivo del TUSP Margherita Bianchini e Valentina Miscischia Incontro Gruppo di lavoro tecnico Assonime Società a partecipazione

Dettagli

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI Normativa di riferimento Ottobre 2013

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI Normativa di riferimento Ottobre 2013 LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI Normativa di riferimento Ottobre 2013 Indice 1. Norme applicabili 2. Abrogazione / entrata in vigore 3. La revisione legale dei conti 4. Registro dei revisori legali 5. Gli

Dettagli

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. sulla Proposta di trasformazione di BANCA POPOLARE DI

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. sulla Proposta di trasformazione di BANCA POPOLARE DI Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. sulla Proposta di trasformazione di BANCA POPOLARE DI VICENZA - Società cooperativa per azioni in Banca Popolare

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 dicembre 2012 OGGETTO: Chiarimenti in merito all applicabilità dell istituto della remissione in bonis Sono pervenute alla scrivente, da parte

Dettagli

Responsabilità degli amministratori

Responsabilità degli amministratori Università Politecnica delle Marche Idee imprenditoriali innovative Focus group 23 ottobre 2009 Le società ed il bilancio Responsabilità degli amministratori Responsabilità degli amministratori Gli amministratori

Dettagli

Parte I. Profilo autori... Prefazione... di Guido Bevilacqua

Parte I. Profilo autori... Prefazione... di Guido Bevilacqua SOMMARIO Profilo autori... Prefazione... V VII Parte I PROFILI CIVILISTICI di Guido Bevilacqua Capitolo 1 - Principi generali in tema di trasformazione 1. Premessa... 6 2. Il principio di continuità...

Dettagli

D.M , N. 29 IN MATERIA DI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ARTT. 106, 107, 113 E 155 TUB - INDICAZIONI OPERATIVE.

D.M , N. 29 IN MATERIA DI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ARTT. 106, 107, 113 E 155 TUB - INDICAZIONI OPERATIVE. AREA VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA SERVIZIO SUPERVISIONE INTERMEDIARI SPECIALIZZATI (846) DIVISIONE INTERMEDIARI EX ART. 106 TUB E ALTRI OPERATORI D.M. 17.2.2009, N. 29 IN MATERIA DI INTERMEDIARI FINANZIARI

Dettagli

RISOLUZIONE N. 52/E. Soluzione prospettata dal contribuente

RISOLUZIONE N. 52/E. Soluzione prospettata dal contribuente RISOLUZIONE N. 52/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 marzo 2007 Oggetto: Esercizio dell opzione per il consolidato fiscale nazionale da parte di società consortile di capitali. Articoli

Dettagli

Accertamenti bancari e finanziari (pos. 433/f) Richiesta di informazioni bancarie e finanziarie da parte degli uffici finanziari

Accertamenti bancari e finanziari (pos. 433/f) Richiesta di informazioni bancarie e finanziarie da parte degli uffici finanziari Prot. TR/001471 Roma, 31 marzo 2005 AGLI ASSOCIATI Accertamenti bancari e finanziari (pos. 433/f) Cod. Attività ABI: TR 4080 Com è noto, con la recente legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria

Dettagli

L ORGANISMO DI VIGILANZA EX D. LGS. 231/2001

L ORGANISMO DI VIGILANZA EX D. LGS. 231/2001 L ORGANISMO DI VIGILANZA EX D. LGS. 231/2001 A cura di Sonia Mazzucco Dottore Commercialista, Revisore Legale e Componente del CdA della Fondazione Centro Studi UNGDCEC Il D. Lgs. 231/2001, recante la

Dettagli

Università degli Studi di Ferrara

Università degli Studi di Ferrara Università degli Studi di Ferrara SENATO ACCADEMICO 22 febbraio 2017 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 24 febbraio 2017 DECRETO RETTORALE di 1ª emanazione rep. n. 265/2017-27 febbraio 2017 DECRETO RETTORALE

Dettagli

Grosseto, 27 febbraio 2014

Grosseto, 27 febbraio 2014 La forma giuridica delle imprese Grosseto, 27 febbraio 2014 Il punto 1 dell articolo 3 della Legge 689/1981 cita testualmente : Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è

Dettagli

REGOLAMENTO SUI LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

REGOLAMENTO SUI LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO REGOLAMENTO SUI LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Approvato dall Assemblea degli Azionisti del 5 maggio 2014 Pagina 1 di 9 I N D I C E PARTE PRIMA: NORMATIVA 1) Normativa

Dettagli

Sistema Disciplinare

Sistema Disciplinare 1 INDICE Premessa... 3 I principali riferimenti normativi nel Sistema Disciplinare... 3 Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti... 4 Misure nei confronti dei dirigenti... 5 Misure nei confronti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 60/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 60/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 febbraio 2008 RISOLUZIONE N. 60/E f Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 febbraio 2008 Oggetto: Istanza di interpello art. 11, legge 27/07/2000, n.212 ALFA S.p.A Conferimento di partecipazioni di controllo

Dettagli

Tabella: Modifiche alla disciplina in materia di illeciti penali e amministrativi

Tabella: Modifiche alla disciplina in materia di illeciti penali e amministrativi Tabella: Modifiche alla disciplina in materia di illeciti penali e amministrativi Legge sul risparmio (l. n. 262/2005) Disposizione incriminatrice modificata Fattispecie illecita Sanzioni Modifiche introdotte

Dettagli

Relazione sulla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie e deliberazioni conseguenti

Relazione sulla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie e deliberazioni conseguenti Relazione sulla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie e deliberazioni conseguenti (redatta ai sensi dell art. 73 del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni)

Dettagli

Circolare numero 145 del 17/11/2010

Circolare numero 145 del 17/11/2010 1 di 5 18/11/2010 10:30 Versione Testuale Circolare numero 145 del 17/11/2010 Direzione centrale Entrate Dirigenti centrali e periferici Direttori delle Agenzie Coordinatori generali, centrali e Roma,

Dettagli

6. Terme di Santa Cesarea s.p.a., partecipata al 50,49% dalla Regione Puglia.

6. Terme di Santa Cesarea s.p.a., partecipata al 50,49% dalla Regione Puglia. 6. Terme di Santa Cesarea s.p.a., partecipata al 50,49% dalla Regione Puglia. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2014, n. 812 Legge Regionale n. 26/2013, art. 25 Norme in materia di controlli.

Dettagli

Progetto di fusione per incorporazione di. MPS Immobiliare S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ex art ter Codice civile

Progetto di fusione per incorporazione di. MPS Immobiliare S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ex art ter Codice civile rogetto di fusione per incorporazione di MS Immobiliare S.p.A. in Banca Monte dei aschi di Siena S.p.A. ex art. 2501-ter Codice civile rogetto di fusione per incorporazione di MS Immobiliare S.p.A. di

Dettagli

CIRCOLARE N. 411 D. DEL 30 MAGGIO 2000

CIRCOLARE N. 411 D. DEL 30 MAGGIO 2000 CIRCOLARE N. 411 D. DEL 30 MAGGIO 2000 Oggetto: Istruzioni in merito all applicazione del decreto legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 2000, n. 137. Nella Gazzetta

Dettagli

I patrimoni destinati

I patrimoni destinati Giuseppe Cavallaro I patrimoni destinati Giuseppe Cavallaro I patrimoni destinati Articolazioni, tipi societari, gestione e azioni di responsabilità ISBN 978-88-6611-529-8 20,00 cacucci editore bari Giuseppe

Dettagli

OGGETTO: Appalti: la responsabilità solidale per il pagamento dell Iva e delle ritenute

OGGETTO: Appalti: la responsabilità solidale per il pagamento dell Iva e delle ritenute Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Appalti: la responsabilità solidale per il pagamento dell Iva e delle ritenute Gentile Cliente, Le inviamo la presente per comunicarle che l amministrazione finanziaria

Dettagli

Il nuovo diritto fallimentare nella sua pratica applicazione. Come strutturare un concordato fallimentare

Il nuovo diritto fallimentare nella sua pratica applicazione. Come strutturare un concordato fallimentare Il nuovo diritto fallimentare nella sua pratica applicazione Siena, 16 aprile 2009 Come strutturare un concordato fallimentare Dott. Eros Ceccherini Chi può presentare la proposta di concordato Uno o più

Dettagli

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ELENCO DELLE REVISIONI REV. DATA NATURA DELLE MODIFICHE APPROVAZIONE 01 28/01/2016 Adozione Consiglio di Amministrazione 2 Sommario 1. PREMESSA... 4 2. LAVORATORI DIPENDENTI (QUADRI, IMPIEGATI E OPERAI)...

Dettagli

CODICE ETICO AZIENDALE. Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 16 luglio 2010

CODICE ETICO AZIENDALE. Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 16 luglio 2010 CODICE ETICO AZIENDALE Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 16 luglio 2010 1 INDICE PREMESSA. 3 PRINCIPI E NORME.. 4 INDICAZIONE DELLE MODALITA DI ATTUAZIONE E CONTROLLO 6 Ambito di applicazione

Dettagli

Diritto commerciale I. Lezione del 25 ottobre 2016

Diritto commerciale I. Lezione del 25 ottobre 2016 Diritto commerciale I Lezione del 25 ottobre 2016 «Statuto dell imprenditore commerciale» sta per insieme delle norme speciali di disciplina dell imprenditore commerciale: Pubblicità (il registro delle

Dettagli

Relazione sulla gestione Bilancio ordinario al 31/12/2014

Relazione sulla gestione Bilancio ordinario al 31/12/2014 REGGIO CHILDREN S.R.L. Sede legale: VIA BLIGNY 1/A REGGIO NELL'EMILIA (RE) Iscritta al Registro Imprese di REGGIO NELL'EMILIA C.F. e numero iscrizione: 01586410357 Iscritta al R.E.A. di REGGIO NELL'EMILIA

Dettagli

La riforma dei controlli nelle società di capitali: costi e benefici del sistema dei controlli, l organo monocratico nelle s.r.l.

La riforma dei controlli nelle società di capitali: costi e benefici del sistema dei controlli, l organo monocratico nelle s.r.l. S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO XIII FORUM SAF La riforma dei controlli nelle società di capitali: costi e benefici del sistema dei controlli, l organo monocratico nelle s.r.l. Fabio Mischi

Dettagli

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA PER GLI ANNI 2014-2016 (P.T.T.I.)

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA PER GLI ANNI 2014-2016 (P.T.T.I.) PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA PER GLI ANNI 2014-2016 (P.T.T.I.) DELLA SOCIETA ACSEL S.p.A. Predisposto dal Responsabile per la Trasparenza Adottato dal Consiglio di Amministrazione

Dettagli

29 aprile Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il al seguente indirizzo:

29 aprile Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il al seguente indirizzo: PROPOSTA DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE INFORMAZIONI DA RENDERE NOTE IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DI LISTE PER L ELEZIONE DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI DELLE SOCIETA CON AZIONI QUOTATE 29 aprile

Dettagli

Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. N. 3 del Festività 17 marzo 2011.

Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. N. 3 del Festività 17 marzo 2011. Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro N. 3 del 10.03.2011 Festività 17 marzo 2011. Quadro normativo L art. 7-bis, comma 1 del decreto legge n. 64 del 30 aprile 2010 contenente disposizioni

Dettagli

RISPOSTA ABI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

RISPOSTA ABI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE RISPOSTA ABI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti 14 luglio 2017 POSITION PAPER 07/2017

Dettagli

RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Atto n. 146) RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA

Dettagli

I poteri istruttori e di controllo dell Amministrazione finanziaria. In particolare: accessi, ispezioni e verifiche

I poteri istruttori e di controllo dell Amministrazione finanziaria. In particolare: accessi, ispezioni e verifiche I poteri istruttori e di controllo dell Amministrazione finanziaria. In particolare: accessi, ispezioni e verifiche Obiettivi In questa lezione affronteremo il tema dei poteri istruttori dell Amministrazione

Dettagli

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI Normativa di riferimento

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI Normativa di riferimento LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI Normativa di riferimento Settembre 2016 Università degli Studi di Bari Facoltà di Economia Esame di Revisione Aziendale CPA Anno Accademico 2016-2017 Materiale a supporto

Dettagli

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL ASSEMBLEA DEI SOCI DEL BILANCIO SEPARATO DI ASCOPIAVE S.P.A. AI SENSI DELL ART. 153 DEL D.LGS

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL ASSEMBLEA DEI SOCI DEL BILANCIO SEPARATO DI ASCOPIAVE S.P.A. AI SENSI DELL ART. 153 DEL D.LGS RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL ASSEMBLEA DEI SOCI DEL BILANCIO SEPARATO DI ASCOPIAVE S.P.A. AI SENSI DELL ART. 153 DEL D.LGS. 58/1998 E DELL ART. 2429 COMMA 2 DEL CODICE CIVILE Signori Azionisti,

Dettagli

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA INCORPORATA / CONTROLLANTE S.R.L. NELLA INCORPORANTE / PARTECIPATA S.P.A.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA INCORPORATA / CONTROLLANTE S.R.L. NELLA INCORPORANTE / PARTECIPATA S.P.A. PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA INCORPORATA / CONTROLLANTE S.R.L. NELLA INCORPORANTE / PARTECIPATA S.P.A. Ai sensi dell art. 2501-ter del codice civile gli organi amministrativi della Incorporante

Dettagli

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO Deliberazione di Giunta n. 32 / 12.4.2016 32 C1) SOCIETÀ POLO LOGISTICO INTEGRATO BIONE LECCO-MAGGIANICO SPA: PROPOSTA DEL SOCIO DI MAGGIORANZA

Dettagli