Il danno non patrimoniale nella recente giurisprudenza della corte di cassazione e dei giudici di merito
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1 Il danno non patrimoniale nella recente giurisprudenza della corte di cassazione e dei giudici di merito Autore: Anastasio Ernesto In: Diritto civile e commerciale Le Sezioni Unite della Cassazione con quattro pronunce di identico contenuto, depositate l 11 novembre 2008, hanno ridisegnato l assetto del danno patrimoniale, ricostruendo la fattispecie in modo unitario e conferendo alle diverse figure di danno (biologico, morale ed esistenziale) carattere descrittivo. Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate, che conservano al più carattere descrittivo ai fini della quantificazione del danno. Nell ottica di una interpretazione unitaria del danno non patrimoniale, la formula danno morale non costituisce più una autonoma sottocategoria di danno, ma semmai descrive il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Inoltre precisano le S. U. che il danno non patrimoniale di cui parla l art si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Per effetto di tale estensione, va ricondotto nell ambito dell art il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost) denominato danno biologico. In precedenza, come è noto, la tutela del danno biologico era apprestata invece grazie al collegamento tra l art c.c. e l art. 32 Cost. Trova adeguata collocazione nella norma anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i 1 di 22
2 diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.) (sent. n e n. 8828/2003, concernenti la fattispecie del danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto). Eguale sorte spetta al danno conseguente alla violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità, preservata dagli artt. 2 e 3 Cost.(sent. n /2008). La rilettura costituzionalmente orientata dell'art c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art c.c.) e danno non patrimoniale (art c.c.) (sent.n.8827/2003;n.15027/2005;n.23918/2006). Quindi è solo ai fini descrittivi precisa la Corte che in dette ipotesi, ad esempio, nel caso di lesione del diritto alla salute, si impiega un nome, riferendosi al danno biologico. Perentorie si mostrano le affermazioni delle Sezioni Unite nell escludere l esistenza dell autonoma categoria del danno esistenziale( inteso come ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudine di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno) facendo sempre riferimento alla lettura costituzionalmente orientata dell art c.c., unica norma disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale. Restano esclusi dal novero dei diritti risarcibili tanto i pregiudizi di minore rilievo per la cui risarcibilità sono stati invocati diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, il diritto ad essere 2 di 22
3 felici; e soprattutto i danni cd. bagatellari, inerenti a danni irrisori, insignificanti o irrilevanti per la coscienza sociale. Precisa ancora la Corte che è' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sè considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. 3 di 22
4 Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poichè la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato. Possono costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il c.d. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicchè darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione. Certamente incluso nel danno biologico, se derivante da lesione dell'integrità psicofisica, è il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità, del quale non può, a pena di incorrere in duplicazione risarcitoria, darsi separato indennizzo. Dopo l intervento nomofilattico delle Sezioni Unite del novembre 2008, le pronunce successive non sembrano inserirsi tutte nella medesima direzione. Gli interventi giurisprudenziali successivi, sia di legittimità che di merito, impongono, pertanto una breve rassegna, senza alcuna pretesa di esaustività ed autorevolezza, sul diritto vivente in punto di risarcimento del danno non patrimoniale che, attualmente, appare un vero e proprio cantiere aperto, un work in progress rispetto al dettato delle S.U. Il presente contributo avrà come filo conduttore il mero criterio cronologico all interno delle due categorie in cui verranno suddivise le pronunce: in primis quella di legittimità e successivamente quella di merito. La prima sentenza della Cassazione successiva alle Sezioni Unite può essere facilmente inquadrata tra le sentenze dissenzienti rispetto all orientamento espresso da queste ultime. La Corte infatti si dichiara espressamente a favore della netta distinzione tra biologico e morale: nella 4 di 22
5 sentenza infatti si legge come l autonomia ontologica del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione alla diversità del bene protetto, appartiene ad una consolidata giurisprudenza di questa Corte, che esclude il ricorso semplificativo a quote del danno biologico esigendo la considerazione delle condizioni soggettive della vittima e della gravità del fatto e pervenendo ad una valutazione equitativa autonoma e personalizzata. Già ai primi di dicembre la Cassazione rincara la dose riconoscendo al danno morale una propria autonomia rispetto alle lesione del diritto alla salute (c.d. danno biologico): nella pronuncia infatti si afferma che nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto della salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute. La Corte reputa che sia un error in iudicando valutare il danno morale quale in termini di pro quota del danno biologico. Si aggiunge che, nella fattispecie trattata, venendo in rilievo lesioni gravissime con esiti dolorosi anche dal punto di vista psichico, l autonomia ontologica del danno morale deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale della persona, escludendo meccanismi semplificativi di tipo automatico. Cassazione civile sez. lavoro 19/12/2008 n Tale sentenza fa proprie le conclusioni delle SS.UU di novembre 08, smussando però i principi di diritto enunciati dal Supremo Collegio. Se è vero che danno biologico e danno morale non sono categorie distinte, conservando solo valenza descrittiva, si sottolinea tuttavia che il giudice, come in passato, deve tenerne conto ai fini del risarcimento: cambiano le parole, non muta la sostanza. Tale sentenza è invece una recezione non abolizionalista delle S.U.; infatti ponendosi in linea con tale pronunzia enuncia il seguente principio di diritto: Nella fattispecie di illecito sanitario (per responsabilità 5 di 22
6 aquiliana o contrattuale, nel rispetto del principio del devolutum) da cui derivi una lesione gravissima alla salute del neonato, il danno morale richiesto iure proprio dai genitori deve essere comunque risarcito (vedi punto 4.1. delle SU cit.) come danno non patrimoniale, nell'ampia accezione ricostruita dalle SU come principio informatore della materia (vedi punto 3.12 delle SU cit.). Il risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art c.c.), tenendosi conto (punto 4.8 delle S.U. cit.) che anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integrale, e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione che determina la doverosità dell'assistenza familiare ed un sacrificio totale ed amorevole verso il macroleso. Anche con tale sentenza la Cassazione si allinea con i principi affermati dalle S.U. Afferma infatti la Corte: E' vero che nel vigente assetto ordinamentale il danno non patrimoniale di cui all'art c.c., non può più essere identificato (secondo la tradizionale restrittiva lettura dell'art c.c., in relazione all'art. 185 c.p.) soltanto con il danno morale soggettivo, costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento dell'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato. Esso deve essere, piuttosto, inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata dall'art. 185 c.p. Cassazione sez. 3 9/04/2009 n In applicazione dei nuovi principi affermati dalle sentenze gemelle del novembre 2008, la S.C., cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni provocati dal tardivo annullamento in sede di autotutela di una cartella esattoriale, precisando che la risarcibilità del danno non patrimoniale presuppone in primo luogo la rilevanza costituzionale dell interesse leso ed in secondo luogo che la lesione sia grave e che il danno non sia futile. 6 di 22
7 Cassazione sez. III del 11/06/2009 n In tale sentenza sopravvive, anche se nascosto, il danno morale. Precisa la Corte che: in relazione ad un fatto illecito costituente anche fatto reato continuato per atti di libidine in danno di minore, la valutazione unitaria del danno non patrimoniale deve esprimere analiticamente l'iter logico ponderale delle poste e non già una apodittica affermazione di procedere ad un criterio arbitrario di equità pura, non controllabile per la sua satisfattività. La posta del danno morale deve essere dunque comparata a quella del danno biologico, e non è detto a priori che il danno morale sia sempre e necessariamente una quota del danno alla salute, specie quando le lesioni attengano a beni giuridici essenzialmente diversi, tanto da essere inclusi un diverse norme della Costituzione. Al contrario (come nella fattispecie in esame) il danno morale potrà assumere il valore di un danno ingiusto più grave,in relazione all'attentato alla dignità morale del minore ed alla compromissione del suo sviluppo interrelazionale e sentimentale. Cassazione sez.iii, 22/06/2009 n Cassazione sez.iii, 30/09/2009 n Cass. Sez. III, 30/10/2009 n Abbiamo poi altre tre sentenze non abolizioniste in tema di danno non patrimoniale per il decesso di un familiare. In particolare nella prima la Corte sottolinea che in caso di perdita di un familiare, la liquidazione del danno non patrimoniale subito da un congiunto affetto da sordomutismo non può non tener conto della particolare condizione del 7 di 22
8 danneggiato. Al contrario, l'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di riferimento impone di considerare la particolare condizione della persona sordomuta, la quale ha una ridotta capacità di comunicare e di relazionarsi con le altre persone, con la conseguenza che la perdita di un familiare, a maggior ragione se convivente, determina un vulnus particolare e ulteriore della concreta possibilità di comunicare e relazionarsi. Nella seconda la Corte sottolinea invece che, la circostanza che il giudice di merito abbia liquidato agli aventi diritto una somma unitaria definita danno morale non può ritenersi decisione di per sé erronea, in tutti i casi in cui risulti dalla motivazione del provvedimento che il giudicante, nella stima del danno, abbia tenuto conto non solo della sofferenza transeunte, ma di tutte le conseguenze derivate dal fatto illecito. Nella terza la Corte richiama semplicemente i principi generali elaborati in tema di quantificazione del danno morale, oltre che di quello biologico. Cassazione Sez. III, 13/11/2009 n Cassazione Sez. lavoro, 30/11/2009 n A novembre occorre segnalare altre due sentenze che recepiscono fedelmente i principi affermati dalle S.U. Nella prima decisione la Corte ha ritenuto risarcibile ex art c.c. la lesione del diritto alla retribuzione patita dai lavoratori a seguito del reato di false comunicazioni sociali commesso dal datore di lavoro. La Corte fa trapelare che il danno esistenziale non esiste come tale, ma può far parte, a certe condizioni, del danno non patrimoniale. 8 di 22
9 Nella seconda decisione ha affermato che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il cosiddetto danno alla vita di relazione ed i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell integrità psicofisica possono costituire solo voci del danno biologico ( al quale va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva) nel suo aspetto dinamico, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione. Cassazione sez. III 19/01/2010 n.702 A gennaio del corrente anno la S.C. sfida apertamente le Sezioni Unite, ribaltando completamente i principi di diritto enunciati nelle sentenze gemelle del In particolare nel caso di specie la Corte conferma la sentenza d appello del Tribunale di Gela che a seguito di un incidente stradale riconosce al danneggiato non solo il danno biologico, ma altresì il danno morale negato invece dal Giudice di Pace. La Corte a tal proposito precisa che: La liquidazione del danno morale deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto e risarcire la persona delle sofferenze subite; peraltro nulla vieta che sia liquidato in proporzione al danno biologico. 9 di 22
10 Appare ineludibile volgere uno sguardo alle prime pronunce di merito successive al novembre 2008, che rappresentano le prime applicazioni pratiche dei principi emanati dalle S.U. con cui ci dovremmo confrontare nella quotidianità giudiziaria. Il profilo più discusso in giurisprudenza riguarda la possibilità di cumulare la risarcibilità del vecchio danno morale a quella del danno biologico, in presenza di lesione dell integrità psicofisica del danneggiato. Su tale problematica da un campione di 373 sentenze di merito, successive alle SS.UU del 2008, analizzate dall Osservatorio sul danno alla persona, possiamo enucleare tre diversi trend interpretativi. I) Il primo trend interpretativo ritiene che, in dette ipotesi, non risulterebbe più risarcibile il cd. danno morale. Sulla scia dei principi affermati nel poker di sentenze del 2008, una parte degli interpreti ritiene non risarcibile il danno morale in presenza di un danno biologico, in quanto il primo rimarrebbe assorbito nel secondo. Questo primo indirizzo ermeneutico non ha avuto molto seguito nella giurisprudenza di merito ed infatti, sulle 373 sentenze analizzate dall Osservatorio, sono solamente una decina quelle che possiamo classificare come abolizioniste : Tribunale di Monza 25/11/2008, forse la più drastica, il quale nel liquidare i danni da colpa medica, rigetta la richiesta di risarcimento del danno morale in quanto rientrante nell area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente Tribunale di Palermo, 01 aprile del 2009 che a fronte di una richiesta di risarcimento avanzata da un lavoratore esposto al rischio amianto, nega la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, atteso che quesst ultimo,costituisce una componente del primo, dal momento che qualsiasi lesione alla salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica Tribunale di Milano 10 di 22
11 21 aprile del 2009 che nel decidere su una richiesta di risarcimento danni relativa ad un incidente occorso ad un allieva durante l orario scolastico esclude la risarcibilità del danno morale. Esso infatti non è stato concretamente dedotto e non provato nella sua effettività. Il giudice inoltre ritiene la necessità di allegazione e di prova del danno morale tanto più stringente quanto meno invalidanti risultano gli esiti permanenti della lesione. Corte di Appello di Napoli 16 febbario 2009 che in un ipotesi di sinistro stradale è molto rigorosa nell escludere duplicazioni risarcitorie. II) Vi è poi un secondo trend abbastanza diffuso che, pur richiamando le SS.UU. del 2008, di fatto provvedono al risarcimento del danno non patrimoniale mediante il riconoscimento, insieme a quello biologico, di un ulteriore voce di danno, per lo più definito morale,atta a ristorare la vittima delle sofferenze dalla stessa patite. Tale tecnica motivazionale sembra censurabile perché in contrasto con i principi sanciti dalle S.U. di non duplicare il risarcimento e di non liquidare il danno morale come percentuale del danno biologico. 11 di 22
12 Tra le sentenze di questo secondo trend si è potuto constatare che in circa la metà dei casi analizzati il danno morale viene risarcito in considerazione che il fatto illecito integra una fattispecie, seppur astratta, di reato (cfr. Tribunale di Milano 10 febbraio del 2009,Tribunale di Benevento, 27 gennaio del 2009); vi sono poi altre pronunce che, pur prendendo le mosse dal combinato disposto dagli artt cc. e 185 c.p., specificano che in risarcimento del danno morale spetti alla vittima, in quanto l illecito preso in esame ha leso interessi della persona di rango costituzionale (cfr. Tribunale di Roma 11 maggio 2009 n ; Tribunale di Nola del 22 gennaio 2009). 12 di 22
13 Fanno eccezione poi, alcune pronunce in cui, senza alcun riferimento alle note sentenze, viene liquidato il danno morale quale conseguenza delle sofferenze presuntivamente patite dal danneggiato. III) Nel terzo trend, invece, la tecnica motivazionale più diffusa è quella di liquidare il danno non patrimoniale come categoria unitaria, incentrata sul danno biologico, adeguatamente personalizzato alle sofferenze morali patite dal danneggiato. I giudici hanno così liquidato il danno non patrimoniale incentrando la quantificazione sul danno alla salute, ed operando su di essa meccanismi differenti volti ad incrementarla di un quid pluris idoneo a risarcire l incidenza della lesione sulla sfera emotiva del danneggiato. I meccanismi di personalizzazione del danno non patrimoniali effettuati da questi giudici hanno privilegiato la quantificazione del danno biologico aumentato di un quid pluris, consistente, in alcuni casi, in una percentuale del medesimo danno biologico; in altri casi, in un aumento del valore del danno biologico; e, in altri ancora, in una maggiorazione in via equitativa del danno biologico. Questa tecnica si sposa perfettamente con le nuove tabelle di Milano Si richiamano a tal proposito: Tribunale di Montepulciano : qui abbiamo una fedele applicazione delle nuove tabelle di Milano in un ipotesi di danno differenziale da incidente di lavoro. Tribunale di Milano che in un caso analogo così statuisce: La nuova tabella milanese muove dal presupposto che i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute debbano prevedere valori monetari che siano riconducibili a quelli già riconosciuti precedentemente, sia a titolo di danno biologico che di danno morale, da liquidarsi dal giudice complessivamente, all esito di una unitaria personalizzazione del danno accertato. In sostanza, per ciascun punto percentuale di menomazione dell integrità psicofisica, si liquiderà un importo che dia ristoro alle conseguenze della lesione in termini medi : in relazione agli aspetti anatomo- 13 di 22
14 funzionali, agli aspetti relazionali, agli aspetti di sofferenza soggettiva, ritenuti provati anche presuntivamente. 14 di 22
15 Il giudice - in considerazione delle peculiarità allegate e provate nella fattispecie concreta, con specifico riguardo sia alla sofferenza soggettiva che alle particolari condizioni soggettive del danneggiato (nozione accolta anche dagli artt. 138 e 139 Cod. delle Assicurazioni) - procederà ad un adeguata e complessiva personalizzazione della liquidazione del danno entro valori monetari stabiliti in un predeterminato range di aumento dei citati importi medi.- 15 di 22
16 Con gli stessi criteri il giudice liquiderà anche il danno biologico temporaneo, comprensivo altresì del danno morale, entro un range che consenta un idonea personalizzazione. 16 di 22
17 In ogni caso, il giudice sarà sempre libero di liquidare importi diversi da quelli indicati in tabella,con congrua motivazione, soprattutto laddove la fattispecie concreta presenti aspetti affatto peculiari. Nella fattispecie in esame, il Tribunale dovrà necessariamente tenere conto di tutto quanto sinora esposto ai fini di una corretta liquidazione del danno subito dall attore. Tale operazione dev essere compiuta, peraltro, non soltanto in ragione delle domande risarcitorie svolte dall attore medesimo, ma anche ai fini dell azione di surroga svolta dall INAIL nei confronti dei convenuti riconosciuti responsabili, per le somme corrisposte dall ente all attore. 17 di 22
18 Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale patito, occorrerà pertanto tenere conto delle accertate invalidità, della giovane età dell attore (al momento dell accadimento ventiseienne),delle condizioni di vita (tra queste la circostanza, di cui ancora infra, che l attore vantava bell aspetto e velleità di sfruttarlo a fini economici o, comunque, di metterlo in risalto), delle risultanze probatorie, dell espletata CTU, della rilevantissima entità del danno biologico, delle particolari sofferenze fisiche e psichiche sofferte e degli innumerevoli gravi pregiudizi che una menomazione psico-fisica, quale quella subita dall attore, comporta su un giovane, inevitabilmente compromettendone la sfera relazionale e sessuale. Tenuto infine conto dei nuovi criteri tabellari sopra delineati, stimasi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione al diritto alla salute nella sua nuova accezione onnicomprensiva e dinamica, la somma già rivalutata di Euro ; per il danno biologico temporaneo reputandosi equo calcolare (avuto riguardo, sempre, a tale valutazione complessiva del danno biologico) un parametro medio giornaliero di circa Euro X per l inabilità totale si liquida la somma già rivalutata di Euro X+Y. Tribunale di Milano che in un ipotesi di insidia così si pronuncia: A seguito della giurisprudenza espressa dalla sentenze delle sezioni unite della Corte di Cassazione del e sulla base delle indicazioni contenute nelle nuove tabelle predisposte nel 2009 dal Tribunale di Milano, viene effettuata una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale comprensiva della componente conseguente alla lesione temporanea e permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale e del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore e sofferenza soggettiva", da ritenersi provato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione subita, al grado di menomazione ed alla durata del periodo di malattia. In via equitativa ed attestando la liquidazione su valori medi, in assenza di allegazione e prova di particolare afflittività della lesione con riferimento al caso concreto, si determina il danno non patrimoniale riferito a postumi temporanei nella somma di Euro 4.620,00 in valuta attuale, determinata riconoscendo la somma di Euro 88,00 per ogni giorno di invalidità temporanea al 100% e quello relativo ai postumi permanenti, tenuto conto dell'età della persona (77 anni) e del livello di invalidità, nella somma di Euro ,00, al valore attuale. Tribunale di Piacenza che in un ipotesi di risarcimento danni da colpa medica precisa: In particolare, per quanto concerne il danno non patrimoniale, il CTU ha confermato la stima della perizia stragiudiziale prodotta, relativa ad una lesione biologica permanente del 2%. Pertanto, sulla 18 di 22
19 base dei parametri liquidatori cd. del Tribunale di Milano aggiornati al 2009, che qui si intendono applicare in quanto condivisibili ed adeguati, tenuto conto di un'età di 54 anni al momento del sinistro, spetta alla ricorrente un complessivo risarcimento per danno biologico di euro 2.086,00 già comprensivo della sofferenza cosiddetta morale. 19 di 22
20 ************* Un cenno, per finire, a due importanti questioni connesse relative al danno da morte: danno tanatologico e danno da perdita del congiunto. In tema di danno tanatologico oggetto di discussione è stabilire se sussiste o meno, in capo alla vittima primaria, un diritto al risarcimento per perdita della vita, e, conseguentemente, se i congiunti possano pretenderlo iure hereditatis. Sul tema occorre segnalare le recenti pronunce della Cassazione circa la differenza tra danno biologico terminale e danno morale a seconda della durata della sopravvivenza. In primis si segnala : Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 458 Nel caso di specie si verificava un incidente mortale. La vittima coinvolta, a seguito dell incidente, restava in vita 3 giorni e poi decedeva.i familiari della vittima (padre, madre e fratello) agivano per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La Cassazione sul punto è molto chiara: il danno morale non è cumulabile con quello biologico psichico, 3 giorni di agonia non bastano per il danno tanatologico. La Suprema Corte, con tale pronuncia, ritiene di dover precisare una serie di profili. Viene affermato che il danno biologico (del tipo psichico) non può essere cumulato con quello morale,così che i familiari che abbiano subito una malattia nella mente derivante dall illecito non potranno ottenere anche il danno morale: se vi è danno biologico psichico, allora, non vi può essere anche quello morale; diversamente, si avrebbe un inutile duplicazione di voci risarcitorie. 20 di 22
21 Verosimilmente, la Cassazione ritiene che tali danni non possano essere cumulati, perché attinenti al medesimo bene-interesse protetto, quale la salute, ex art. 32 Cost., sotto il profilo mentale. Se, difatti, danno morale e biologico sono posti a presidio del medesimo bene, allora, il secondo rappresenterà un quid pluris assorbente rispetto al primo, perché della medesima natura giuridica. Altresì, la Cassazione afferma che il danno tanatologico va qualificato come danno morale inteso, nella sua nuova e più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita; inoltre, non sarebbero sufficienti tre giorni di agonia per dare vita al danno biologico terminale che, di massima, avrebbe giustificato la trasmissione agli eredi del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale maturato dal de cuius prima di morire, in coerenza con la giurisprudenza a Sezioni Unite. Sul tema è poi intervenuta nuovamente la Suprema Corte con sentenza del 30/10/2009 n statuendo che in tema risarcimento del danno da fatto illecito, ove tra quest ultimo e la morte della vittima sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo l'ammontare del danno biologico, che gli eredi del defunto richiedono iure successionis, va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva. In caso di morte quasi immediata viene negato il riconoscimento del danno biologico. Sul punto occorre richiamare infine la recentissima Cass. 12/02/2010 n che sul tema così si pronuncia: Deve premettersi che il danno subito dal defunto e relativo alla sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, deve essere qualificato, secondo le Sezioni unite di questa Corte (sent del 2008), come danno morale. Una tale sofferenza psichica, di massima intensità anche se di durata contenuta, non è infatti suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesione e morte di degenerare in patologia e dare luogo al danno biologico. 21 di 22
22 A ristoro di tale sofferenza il Giudice dovrà correttamente riconoscere e liquidare il danno tenendo conto della gravità dell'offesa e della serietà del pregiudizio. Si ringrazia il dott.raffaele Vingiani che ha collaborato nella ricerca ed alla stesura della presente relazione. Dott.Ernesto Anastasio PS: Il presente testo e la sintesi della relazione tenuta dal dr. ernesto anastasio all associazione forense di castellammare di stabia in data ei-giudici-di-merito/ 22 di 22
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