REGOLAMENTO SULLA TENUTA DELL INVENTARIO DEI BENI MOBILI

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1 REGOLAMENTO SULLA TENUTA DELL INVENTARIO DEI BENI MOBILI TITOLO I - PRINCIPI GENERALI Art. 1 Oggetto dell inventario Art. 2 Normativa Applicabile TITOLO II - INVENTARIO Art.3 Contenuto dell'inventario dei beni mobili Art. 4 Beni da non inventariare Art. 5 Beni con contratto d'uso Art. 6 Classificazione dei beni TITOLO III - UNITA OPERATIVA INVENTARIO BENI MOBILI AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO Art. 7 I compiti dell' Unità Operativa Inventario Beni Mobili Art. 8 Criteri per le rilevazioni inventariali dei beni mobili Art. 9 Modalità di inventariazione dei beni TITOLO IV CONSEGNA DEI BENI Art. 10 Consegna Art. 11 Consegnatari e Subconsegnatari Art. 12 Compiti dei consegnatari TITOLO V VALUTAZIONE E AMMORTAMENTO DEI BENI MOBILI Art.13 Attribuzione del valore inventariale Pagina 1 di 16

2 Art.14 Ammortamento dei beni mobili TITOLO VI CARICO E SCARICO DEI BENI MOBILI DALL INVENTARIO Art.15 Registrazione e presa in carico dei beni mobili nell'inventario Art. 16 Trasferimento dei beni Art. 17 Scarico inventariale dei beni mobili TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI Art. 18 Ricognizione dei beni mobili Art. 19 Beni esistenti ma non inventariati Art. 20 Beni inventariati ma mancanti Art. 21 Chiusura dei registri di inventario Art. 22 Opere d arte, beni di interesse storico e scientifico Pagina 2 di 16

3 REGOLAMENTO SULLA TENUTA DELL INVENTARIO DEI BENI MOBILI Titolo I Descrizioni Generali Art. 1 Oggetto 1. Oggetto del presente Regolamento è la tenuta dell Inventario dei Beni mobili dell'azienda Ospedaliero - Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia (di seguito Azienda Ospedaliera), quando per beni mobili debbono intendersi quelli iscritti tra le Immobilizzazioni Materiali dello Stato Patrimoniale redatto in base allo schema previsto dal Dlgs 118/ L'inventario dei Beni Mobili è il documento contabile destinato a consentire, in termini qualitativi, quantitativi e di valore, la conoscenza del complesso dei beni mobili di pertinenza dell Azienda Ospedaliera, nonché al monitoraggio della loro dislocazione fisica. 3. Il fine del presente Regolamento è la disciplina dei processi legati alla gestione dei beni mobili ed in particolare a: - acquisizione, conservazione e dismissione - redazione e tenuta dell Inventario - definizione dei compiti e delle responsabilità del personale coinvolto nei processi stessi. Art. 2 Normativa applicabile 1. La tenuta dell'inventario dei beni mobili dell'azienda Ospedaliera è disciplinata dal titolo IX della L.R. del 30 dicembre 1994 n 38 e dalle successive disposizioni attuative, dalle norme del Codice Civile, dal Dlgs 118/2011 e dal presente Regolamento. Pagina 3 di 16

4 Titolo II Inventario dei Beni Mobili Art. 3 Contenuto dell'inventario dei beni mobili 1. Formano oggetto dell Inventario dei Beni Mobili tutti i beni di uso durevole, così detti beni a fecondità ripetuta, che non esauriscono la loro funzione nell arco dell esercizio contabile nel quale entrano a far parte del patrimonio aziendale a qualunque titolo. 2. I beni oggetto di inventariazione sono -i beni aventi valore di acquisto superiore a 516,46 IVA inclusa e durata presunta di utilizzo superiore a 12 mesi -i beni di stessa specie e natura, con valore unitario inferiore a 516,46 IVA e durata presunta di utilizzo superiore a 12 mesi, oggetto di un unica procedura di acquisizione. Gli stessi verranno inventariati singolarmente I criteri e le modalità di inventariazione sono disciplinati ai successivi artt. 6 e 9. Art. 4 Beni da non inventariare Tutti i beni che non rientrano in quanto previsto all art. 3 sono considerati beni consumabili e formano oggetto della contabilità di magazzino. Sono altresì da considerarsi non inventariabili quei beni che, seppur di uso durevole, quando immessi in uso corrispondono al consumo per fragilità o facile deterioramento (ad es. materiali vetrosi, ceramici, lampade, lenti), per installazione in modo fisso nelle strutture edilizie (ad es. impianti elettrici, tende per finestre, lampadari e porte) o perché costituiscono completamento di altri senza incrementarne il valore (ad es. software, schede elettroniche, obiettivi). Inoltre, sono da considerarsi non inventariabili i beni di proprietà del personale dipendente che, allo scopo di evitare confusione con i beni di pertinenza dell'azienda Ospedaliera dovranno essere dettagliati al Responsabile del Centro di Responsabilità di assegnazione con un elenco contenente tutti i dati necessari ad identificare i beni stessi (descrizione/denominazione, marca, modello, numero seriale, ecc.). Le opere d arte non sono soggette a quanto previsto dal presente regolamento, ma saranno annotate in apposito registro di carico e scarico dal quale risulterà la descrizione del bene, il consegnatario, lo stato di conservazione. Pagina 4 di 16

5 Art. 5 Beni con contratto d'uso I beni mobili detenuti dall'azienda Ospedaliera a titolo di leasing, locazione e comodato sono inventariati analogamente a quanto previsto per i beni di proprietà ad eccezione del valore e dell'ammortamento In caso di acquisizione del bene al termine del periodo di leasing la U.O. Inventario provvede all'annotazione della avvenuta acquisizione in proprietà del bene medesimo, osservando per la valorizzazione le prescrizioni dell'art. 14 quarto capoverso. Nel caso in cui venga disposto il ritiro del bene per termine del contratto o per inidoneità all utilizzo, ne viene disposta la cancellazione dall inventario. Art. 6 Classificazione dei beni I beni mobili che sostituiscono il Patrimonio dell Azienda Ospedaliera sono classificati nelle seguenti categorie: Categoria A/ Conto : Autoveicolo, motoveicole e simili (compr. Ambulanze) Categoria B/ Conto : Mobili e arredi Categoria C/Conto : Macchine elettroniche (e strumenti informatici) d'ufficio Categoria D/ Conto : Altri beni Categoria E / Conto : Attrezzature sanitarie Categoria F / Conto : Attrezzature sanitarie destinate alla ricerca (o alla didattica) Categoria G/ Conto : Attrezzature non sanitarie (comprese quelle riguardanti la didattica e ricerca) Categoria H/ Conto : Cellulari (e strumenti similari) Categoria I / Conto : Macchine ordinarie d'ufficio Categoria L/ Conto : Oggetti d Arte Per la classificazione delle attrezzature sanitarie si utilizzano i criteri del Classificazione Nazionale Dispositivi. Il numero di inventario che identifica ciascun bene viene riportato sullo stesso tramite applicazione di un apposita etichetta stampata in maniera indelebile Pagina 5 di 16

6 Titolo III L'Unità Operativa Inventario Area Gestione del Patrimonio Art. 7 I compiti dell' Unità Operativa Inventario dei beni mobili Area Gestione del Patrimonio L"'Unità Operativa Inventario", è un'articolazione organizzativa dell'area "Gestione del Patrimonio"; ad essa sono attribuiti i seguenti compiti: eseguire le rilevazioni inventariali e la classificazione dei beni per mezzo di strumenti e programmi informatici integrati nel sistema informatico aziendale e con modalità tali da rendere conoscibile la composizione del patrimonio secondo i criteri indicati all'art. 8 del presente regolamento ; curare la tenuta e l'aggiornamento annuale dell'inventario con l'indicazione dei relativi consegnatari curare, avvalendosi del magazzino generale, il processo di entrata e uscita dei beni che costituiscono il patrimonio aziendale curare la tenuta del Registro dei beni ammortizzabili per la parte relativa ai beni mobili;??? trasmettere trimestralmente all'unità "Programmazione e Controllo " l'ammontare della spesa sostenuta per i beni mobili acquistati nell'anno distinti per Centro di Responsabilità e per categoria inventariale; Controlli a campione di verifica della corrispondenza tra le scritture inventariali e la reale consistenza fisica dei beni, da farsi in contraddittorio con il Consegnatario della struttura che decide di verificare. Art. 8 Criteri per le rilevazioni inventariali dei beni mobili I beni oggetto di inventariazione sono quelli di cui all art. 3 del presente regolamento. Sono da considerare accessori quei componenti non dotati di vita autonoma e/o di autonomo sfruttamento produttivo che singolarmente non sono soggette a revisioni manutentive. Essi vengono rilevati insieme al bene principale ed identificati, in maniera univoca, con riferimento al numero di inventario di quest ultimo con apposizione di etichetta riportante lo stesso numero Pagina 6 di 16

7 Nel caso in cui i beni siano composti da più moduli che normalmente hanno funzionalità autonoma e/o possono essere ubicati in centri di costo diversi, si procederà ad inventariazione separata per ciascun modulo. Art. 9 Modalità di inventariazione dei beni 1. Le rilevazioni inventariali devono garantire la rilevazione ed il monitoraggio dei beni mobili attraverso la raccolta delle seguanti informazioni : Dati identificativi a. numero progressivo di carico e estremi del documento di presa in carico b. data di presa in carico. Va indicata secondo le risultanze delle scritture contabili o, in mancanza di dati documentati, istituita dall'anno di stima già considerato ai fini della valutazione del bene c. categoria di appartenenza secondo quanto previsto dal Piano dei Conti aziendali, classificazione e codifica; d. denominazione e/o descrizione del bene e. ubicazione del bene f. consegnatario g. fonte di finanziamento (con contributo senza contributo) Caratteristiche tecniche h. fornitore codifica contabile i. produttore j. n. di matricola/serie k. eventuali accessori Titolo dell inventariazione l. titolo di possesso (proprietà, locazione, leasing, comodato, donazione etc) m. centro di costo, codice e denominazione n. n. e data dell ordine o. n. e data della bolla di consegna p. n. e data della fattura Valorizzazione q. valore iniziale e le successive variazioni valore d acquisto o valore attribuito r. stato di conservazione (NV non valutabile P pessimo- C cattivo M mediocre B buono O ottimo I imballato). s. anni di ammortamento e quota di ammortamento t. valore residuo Pagina 7 di 16

8 u. estremi del verbale di collaudo/attestazione di regolare fornitura Titolo IV Consegna dei Beni Art. 10 Consegna Nell ipotesi di prima consegna, la consegna dei beni ai Consegnatari è comprovata dalla sottoscrizione di questi ultimi con timbro del DDT. Nell ipotesi di passaggio di gestione del bene dal consegnatario originario al nuovo consegnatario, si provvederà a redigere un verbale di passaggio di consegna (come da schema disponibile- sito/ presso la struttura UO Inventario). Quest ultimo, redatto in triplice copia, dovrà essere sottoscritto dal consegnatario uscente e dal consegnatario subentrante; una copia verrà conservata dal consegnatario uscente, una dal consegnatario subentrante e la terza copia verrà trasmessa all'"unità Operativa Inventario beni mobili", affinché possa procedere ad aggiornare gli inventari annotando il nominativo del nuovo consegnatario. Art. 11 Consegnatari e sub - consegnatari Ai fini del presente regolamento i consegnatari sono individuati nei Direttori delle Strutture Aziendali. Il Consegnatario può procedere alla nomina di un sub-consegnatario, nonché alla nomina del sostituto in caso di sua assenza o impedimento. La nomina deve avvenire con atto formale sottoscritto dal sub-consegnatario e trasmesso alla UO Inventario beni mobili. Ai fini del presente regolamento, per le strutture sanitarie, il sub consegnatario è individuato nel Capo Sala (Coordinatore infermieristico) I sub consegnatari hanno l'obbligo di: a) vigilare sui beni avuti in consegna; b) adottare tutte le misure idonee alla conservazione degli stessi; c) segnalare tempestivamente al consegnatario ogni perdita o deterioramento dei beni loro affidati. Pagina 8 di 16

9 Art.12 Compiti e responsabilità dei consegnatari I consegnatari sono responsabili per la vigilanza, la conservazione ed il corretto uso del bene loro affidato per compiti istituzionali, anche nelle more del perfezionamento del processo di inventariazione. Essi hanno l obbligo di adottare tutte le misure idonee alla conservazione del bene, alla segnalazione di ogni perdita o deterioramento. Al consegnatario, infine, farà carico ogni e qualsiasi tipo di responsabilità (disciplinare, patrimoniale ed anche penale, a seconda della gravità del caso), per comportamenti difformi dalle disposizioni dettate con il presente regolamento e di quelle successive che verranno impartite dagli organi competenti. Il consegnatario non è direttamente e personalmente responsabile in caso di uso non appropriato e/o di colpevole deterioramento dei beni dati in uso ai singoli dipendenti, per ragioni di servizio, salvo nei casi di omissione di vigilanza o di esercizio del proprio ufficio. E compito del consegnatario dei beni mobili: - prendere in carico i beni che gli vengono assegnati, sia che si tratti di quelli che vengono consegnati a seguito di acquisizione con procedura di gara, o per donazione etc. ovvero che provengano dal reimpiego da trasferimento da altre strutture - Provvedere alla verifica dello stato di consegna dei beni di nuova acquisizione, segnalare deterioramenti o difformità dal contratto d acquisto - Effettuare ricognizioni sullo stato dei beni con periodicità almeno annuale - Proporre ogni provvedimento necessario alla buona conservazione - Segnalare alla UO Inventari le variazioni sullo stato di conservazione dei beni. - Segnalare la necessità di manutenzione, intervento tecnico o restauro ai servizi competenti - Segnalare immediatamente alla UO Inventari la perdita, il furto o comunque la sparizione del bene assegnato o la accidentale rottura o distruzione. In caso di perdita furto o sparizione il consegnatario ha l obbligo di inoltrare formale denuncia alle Autorità competenti - Proporre nelle forme e con le modalità previste all art 20 l eventuale fuori uso ed il conseguente scarico dall inventario - Procedere al trasferimento dei beni inventariati tra un centro di costo e l altro di quelli attribuiti al Centro di Responsabilità, dandone comunicazione alla uo Inventari - Rimettere a consegna perfezionata, il ddt/fattura accomp. all Area Gestione del Patrimonio Pagina 9 di 16

10 Titolo V Valutazione e Ammortamento dei Beni mobili Art.13 Attribuzione del valore inventariale I beni mobili acquistati vengono rilevati al valore iniziale, costituito dal prezzo di acquisto comprensivo di Iva, degli oneri accessori (trasporto, imballo e installazione) e diminuito di eventuali sconti. Il costo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati sui beni mobili o degli accessori acquistati ad integrazione dei beni mobili stessi, va considerato e rilevato come incremento del costo di acquisto del bene mobile a cui si riferisce Nel caso di sostituzione di un componente di un bene, si da luogo ad una corrispondente variazione del suo valore data dalla differenza fra il valore d'acquisto del nuovo componente ed il valore residuo del componente sostituito stimato, laddove non individuabile, sulla base del valore del componente sostitutivo. Ai beni mobili acquisiti in via definitiva al termine dei contratti di leasing o locazione va attribuito il corrispondente valore di riscatto, come da fattura emessa in seguito al trasferimento della proprietà. Ai beni mobili acquisiti a titolo gratuito viene attribuito il valore presunto di mercato del bene al momento dell acquisizione, tenendo conto dello stato di conservazione. Ai beni esistenti al momento della formazione dell inventario e per tutti i beni per i quali sia impossibile risalire al valore iniziale ed alla data certa di acquisto, sarà attribuito un valore storico alla data di iscrizione che tenga conto dello stato di conservazione del bene stesso, ovvero utilizzando il valore d acquisto di un modello similare. Si procede all abbattimento tramite indicatori legati alla obsolescenza tecnica e fisica. E' facoltà dell'azienda non procedere a valutazione del materiale bibliografico. Art.14 Ammortamento dei beni mobili Annualmente, ai fini della redazione del bilancio di esercizio, l Area Gestione delle Risorse Finanziarie effettua il calcolo dell ammortamento. L ammortamento è effettuato in quote annue costanti secondo le aliquote previste dal D.Lgs. 118/2011 Allegato 3 -. Pagina 10 di 16

11 L ammortamento decorre dalla data della fattura di acquisizione o dalla data di effettiva entrata in funzione del bene, ovvero per i beni soggetti a collaudo dalla data di esito positivo del collaudo stesso. I beni acquisiti a titolo gratuito sono soggetti ad ammortamento Titolo VI Carico e Scarico dei Beni mobili dall'inventario Art.15 Registrazione e presa in carico dei beni mobili nell'inventario Tutte le operazioni che comportino un aumento o una diminuzione nella consistenza dei beni mobili inventariati, debbono essere registrate nell inventario seguendo le procedure sotto evidenziate. La registrazione è effettuata al momento in cui il bene perviene alle strutture utilizzatrici e comunque non appena sia stato possibile eseguire gli opportuni controlli sulla regolarità della fornitura e, quando previsto, il relativo collaudo, in ogni caso antecedentemente alla determina dirigenziale di liquidazione della fattura. La procedura di presa in carico dei beni mobili da inventariare si svolge attraverso le seguenti fasi: 1. FASE DELL ORDINATIVO. l Area Patrimonio che ha inoltrato l ordine di acquisto di un bene strumentale soggetto ad inventariazione, trasmette una copia dell ordine: - all'"unità Operativa Inventari" - al Responsabile del Centro di Responsabilità (Consegnatario o sub consegnatario) a cui è assegnato il Centro di Costo destinatario del bene - al Resp. Del Magazzino generale - al direttore dell Area Tecnica- servizio di Ingegneria clinica, qualora sia un bene della categoria Attrezzature sanitarie e comunque soggetto a collaudo e/o verifica di congruità tecnica 2. FASE DELL ARRIVO DEL BENE. Ogni bene deve necessariamente passare, fisicamente o virtualmente, dal magazzino generale, il cui responsabile: - Verifica che sul documento accompagnatorio (DDT/Fattura Accompagnatoria) sia riportato il codice identificativo dell'ordine (numero di protocollo) e gli estremi di riferimento della procedura di acquisto (cig, oggetto, n. determina di aggiudicazione.) - effettua la prima registrazione di presa in carico sulla procedura Pagina 11 di 16

12 informatica per la gestione dell inventario e se il bene è fisicamente consegnato, appone l etichetta riportante il numero di inventario - Invia copia del DDT e dell etichetta riportante il numero di inventario da apporre sul bene all Area Tecnica servizio di ingegneria clinica ai fini dell avvio del procedimento di collaudo e/o verifica tecnica. A conclusione di tale procedimento l Ingegneria Clinica apporrà l etichetta sul bene e trasmetterà copia del verbale di avvenuto collaudo, in contraddittorio con l impresa fornitrice, alla UO Inventario Se la consegna fisica del bene avviene presso la Struttura Aziendale, il responsabile del Centro di Responsabilità, o un suo delegato,: a. verifica che la merce consegnata sia corrispondente a quella descritta nell ordine e riscontrare la stessa corrispondenza sul DDT/Fattura Accompagnatoria b. In caso di mancata corrispondenza di cui al punto a): - se riguarda la quantità il resp. del CdR potrà accettare il quantitativo di merce uguale o inferiore a quello riportato sull ordine, in nessun caso una quantità di merce superiore - se riguarda le caratteristiche del bene, il resp. del CdR valutata la difformità tra l ordine/contratto sottoscritto dall impresa e la merce consegnata, non accetterà la merce dandone immediata comunicazione alla UO che ha effettuato l ordine. c. Appone sul DDT/Fattura accompagnatoria il timbro identificativo del reparto/servizio e la propria firma leggibile, attestando cosi la presa in possesso dei beni oggetto dell'ordine e la re-invia immediatamente al Magazzino Generale. 3. FASE DELL INVENTARIAZIONE. 2.1 Iscrizione provvisoria del bene nell inventario A) Nel caso il ricevente sia il magazzino generale, dopo le verifiche di cui al punto precedente il resp. del magazzino provvederà ad inserire nella procedura informatizzata di inventario i primi dati essenziali ( descrizione del bene, data di arrivo, numero ddt, centro di costo di destinazione), e apporrà l etichetta con il numero di inventario corrispondente sul bene medesimo. B) Nel caso il ricevente sia il Centro di Responsabilità e pertanto il bene di cui trattasi è soggetto a collaudo e/o verifica tecnica, il resp. del magazzino generale una volta ricevuto il DDT firmato per presa possesso dal Consegnatario del bene (responsabile del Centro di Responsabilità) avrà cura di: - inserire i primi dati essenziali del bene nella procedura informatizzata di inventario Pagina 12 di 16

13 - inviare copia del DDT e l etichetta con numero di inventario all Area Tecnica sezione ingegneria clinica, registrando tale operazione nella procedura informatizzata di inventario C) Tutti i DDT firmati saranno inviati all Area Gestione del Patrimonio a cura del resp. di Magazzino 2.2 Iscrizione definitiva del bene nell inventario - L area Gestione e Risorse finanziarie invia copia della fattura relativa al bene mobile all Area Gestione del Patrimonio, che provvede alla liquidazione della stessa, dopo aver verificato ddt e verbale di collaudo - Copia del provvedimento di liquidazione (completo di tutti gli allegati) è trasmesso alla uo inventario a cura del funzionario liquidatore dell area patrimonio, ai fini della definitiva registrazione del bene nell inventario. Art.16 Trasferimento dei beni 1. Il cambiamento di assegnazione di un bene mobile già inventariato, che comporti una variazione di uno dei seguenti parametri: ubicazione del bene; centro di costo; consegnatario; dovrà essere comunicato alla UO Inventari, da parte del consegnatario, tramite "Modulo di Trasferimento" (disponibile sul sito aziendale o presso la UO Inventario beni mobili ) firmato anche dal nuovo consegnatario. 2. Le variazioni dei precedenti parametri si configurano come trasferimento solo e soltanto quando rappresentano variazioni definitive. Art. 17 Scarico inventariale dei beni mobili L'operazione di scarico inventariale consiste nella cancellazione dall'inventario dei beni che per varie cause cessano di far parte del patrimonio dell'azienda Ospedaliera. Pagina 13 di 16

14 Gli scarichi inventariali vengono proposti dai Consegnatari al verificarsi delle seguenti condizioni: a. scarico per Fuori uso dei beni: ciò avviene quando il bene perde la propria efficienza funzionale (obsolescenza), o il ripristino o la reversibilità non sia possibile o economicamente conveniente; b. scarico per distruzione o furto; c. scarico per errore d'inventariazione, ciò avviene a seguito di un errata iscrizione nel Registro Inventari di un bene già inventariato o che non doveva esserlo; d. scarico per cessione o permuta. Al verificarsi delle cause di cui sopra, allo scopo di procedere allo scarico ed alla conseguente cancellazione dei beni dall'inventario dei beni mobili, i consegnatari trasmettono all'area Gestione del Patrimonio il Modello di Richiesta Scarico Inventariale Beni Mobili (disponibile sul sito aziendale o presso la UO Inventario beni mobili), annotando i motivi che hanno dato luogo allo scarico ed allegando allo stesso i documenti giustificativi (copia della denuncia di furto ecc.) Nei casi riconducibili alla fattispecie a): i. il Consegnatario del bene avvia il percorso di accertamento tecnico del fuori uso attraverso la richiesta di intervento dell Area Gestione Tecnica per la formulazione di un parere che motivi la obsolescenza del bene in questione, che ne definisca lo stato d uso e ponga in evidenza l eventuale possibilità del loro riutilizzo (riconversione) ii. l Area Gestione del Patrimonio, sulla base degli esiti di cui al punto i, predispone gli atti ai fini della deliberazione del Direttore Generale della dichiarazione dello stato fuori uso Per i beni di limitata quantità e di uso comune (sedie, scrivanie, tavoli etc) gli accertamenti potranno essere effettuati direttamente dal Consegnatario del bene, con la presenza dei suoi dipendenti operanti nel centro di costo interessato o comunque assegnati al CdR stesso. In tal caso il percorso si concluderà con la stesura di una relazione del Consegnatario che sarà allegata sia al modello di scarico sia alla eventuale richiesta di acquisto in sostituzione. In ogni caso non potrà essere presa in considerazione né disposta alcuna cancellazione ove il bene oggetto dell accertamento risulti carente degli elementi d identificazione. L Unità Operativa Inventari provvederà, in conformità al provvedimento che dispone la dismissione dei beni, ad effettuare le operazioni di scarico dandone comunicazione ai Consegnatari. Prima dell emanazione di detto atto nessuna operazione di cancellazione potrà essere attuata. Pagina 14 di 16

15 Titolo VII Disposizioni Finali Art.18 Ricognizione dei beni mobili La ricognizione dei beni mobili è effettuata, annualmente anche a campione, a cura della UO Inventario. Tale rilevazione al dell anno di riferimento consiste nella estrazione dall archivio dell inventario dell elenco dei beni mobili assegnati per ciascuna Struttura Aziendale. Ad ogni Consegnatario sarà trasmesso l elenco di propria competenza e dovrà effettuare la segnalazione alla UO Inventario di: - beni esistenti in uso, ivi compresi quelli rinvenuti in sede di ricognizione e non assunti in carico nonché gli eventuali errori materiali rispetto alle precedenti scritture, riscontrati in sede di ricognizione - beni mancanti - beni non più utilizzabili Le risultanze delle operazioni di ricognizione saranno definite con verbale sottoscritto dal Consegnatario e dal dirigente della UO Inventario, che provvederà ad iscrivere le eventuali variazioni nell Inventario informatizzato. Art.19 Beni esistenti ma non inventariati Accertate le cause che hanno determinato la mancata iscrizione nell inventario e definita l effettività del titolo, detti beni devono essere assunti in carico ed iscritti nell inventario. Ove non sia possibile risalire alla titolarità del diritto, ciò deve essere esplicitato nel verbale, fermo restando l assunzione in carico e la conseguente iscrizione nell inventario. Qualora non sia possibile risalire al valore del bene dalla documentazione esistente agli atti d ufficio o se inesistente, si seguono i criteri definiti all art. 15 Art.20 Beni inventariati ma mancanti Tali beni dovranno essere evidenziati ai fini dello scarico. Dopo aver verificato le eventuali responsabilità dell Utilizzatore finale o di chi aveva in carico il bene, si procede alla denuncia all Autorità di P.S. e conseguentemente allo scarico dall Inventario. Pagina 15 di 16

16 Art. 21 Chiusura dei registri di inventario 1. Il valore dell'inventario dei beni mobili, riepilogato per classifica con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, deve essere attestato, dopo essere stato vidimato dal Responsabile dell UO Inventario, con provvedimento dell Area Gestione del Patrimonio. Art. 22 Opere d arte, beni di interesse storico e scientifico 1. Le opere d'arte, i beni di interesse storico, culturale, e scientifico e loro annessioni e pertinenze, esclusi quelli facenti parte integrante dei beni immobili, vanno annotati in apposito registro a carico e scarico separati nelle due seguenti categorie: opere d arte non facenti parte integrante di immobili beni che rivestono interesse storico, culturale e scientifico. 2. Detti registri dovranno riportare i seguenti dati: descrizione del bene; consegnatario; stato di conservazione; verbale di consegna. Pagina 16 di 16

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