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1 federfarma federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani Roma, 14 giugno 2010 Uff.-Prot.n UE.AA 9864/250/F7/PE Oggetto: RAEE Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche. Decreto 8 marzo 2010 n. 65. ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI ALLE UNIONI REGIONALI SOMMARIO: E stato pubblicato sulla G.U. n. 102 del 4 maggio 2010 il Decreto 8 marzo 2010 n. 65 contenente un regolamento con il quale sono state dettate modalità semplificate per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le norme su tale tipologia di rifiuti discendono da direttive comunitarie recepite in Italia con il Decreto Legislativo 25 luglio 2005 n. 151 che ha introdotto, tra l altro, per i distributori (ossia i negozianti) l obbligo di assicurare, al momento della fornitura di un apparecchio nuovo, il ritiro gratuito dell apparecchiatura usata. Il ritiro è uno contro uno, ossia avviene solo a fronte dell acquisto, destinato ad un nucleo domestico, di un apparecchio nuovo, a condizione che l apparecchio restituito sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni di quello nuovo. Il Decreto semplificativo 65/2010 ribadisce tale impegno per chi fornisce al pubblico tali prodotti, regola il raggruppamento ossia la raccolta delle apparecchiature usate che può avvenire presso il punto vendita o in altro luogo, prevede la compilazione di un documento che attesta il ricevimento di tale merce da parte del negoziante e regola il trasporto al centro di raccolta. Le farmacie sono coinvolte in tali novità che andranno in vigore a partire dal prossimo 19 giugno, in quanto tra le apparecchiature prese in esame da tali disposizioni figurano anche prodotti presenti in farmacia quali ad esempio, dispositivi medici, bilance elettroniche, ecc. I distributori hanno l obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili. Questa Federazione ritiene necessario informare le organizzazioni in indirizzo sulle norme che regolano la gestione dei RAEE rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche e sugli aspetti di tali norme che si riflettono sulla farmacie. Via Emanuele Filiberto, ROMA Tel. (06) Telefax (06) box@federfarma.it Cod. Fisc

2 IL QUADRO NORMATIVO LE DIRETTIVE CE E IL D. LGS. 151/2005 Le disposizioni di riferimento sui RAEE discendono dalle seguenti norme europee: Direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, Direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come modificata dalla Direttiva 2003/108/CE. Tali direttive sono state recepite nell ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 25 luglio 2005 n. 151, pubblicato sul S.O. n. 135/L alla G.U. n. 175 del 29 luglio 2005, che ha tra le proprie finalità prioritarie la prevenzione della produzione dei rifiuti derivanti dalle suddette apparecchiature, la promozione del loro reimpiego, il riciclaggio o altre forme di recupero, la promozione della progettazione di nuove apparecchiature al fine di facilitarne il riuso ed il recupero. Chiarito che per apparecchiatura elettrica o elettronica (AEE) si intende, ai sensi di tale decreto, l apparecchiatura che dipende, per un corretto funzionamento da correnti elettriche o da campi elettromagnetici, il campo di applicazione di tali norme è vasto perché comprende la gestione dei rifiuti derivanti, tra l altro, da: grandi e piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, giocattoli, dispositivi medici, distributori automatici ecc. Tenendo presente che alcuni di tali prodotti sono in vendita al pubblico in farmacia (ad esempio misuratori per la pressione, scaldabiberon, sterilizzatori per biberon, bilance elettroniche, reflettometri, giocattoli per l infanzia elettronici, ecc.) scatta anche per le farmacie quanto previsto dall art. 6 del citato decreto 151. In base all art. 6, comma 1, lettera b) del decreto 151/2005 i distributori (ossia coloro che nell ambito di una attività commerciale forniscono un apparecchiatura elettrica o elettronica ad un utilizzatore e quindi, in sostanza, le farmacie) assicurano, se richiesti dal cittadino, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica destinata ad un uso domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno (ossia a fronte dell acquisto di un prodotto analogo e nuovo) dell apparecchiatura usata. Tale obbligo, in base a quanto previsto dall art. 30 del decreto-legge milleproroghe n. 248/2007, decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di un decreto ministeriale semplificativo che è stato recentemente pubblicato in gazzetta ufficiale e di seguito commentato. IL DECRETO SEMPLIFICATIVO 8 MARZO 2010 N. 65 Sulla G.U. n. 102 del 4 maggio 2010 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell Ambiente 8 marzo 2010 n. 65 Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei

3 centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature in vigore dal 19 maggio 2010 che si trasmette comprensivo dei relativi allegati (allegato n.1). Si chiarisce che gli adempimenti di seguito illustrati andranno in vigore, come anticipato, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale semplificativo, ossia dal 19 giugno Al solo fine di una maggiore comodità espositiva vengono suddivisi i vari adempimenti. Ritiro Il regolamento, applicando le disposizioni del citato milleproroghe ha confermato che i distributori al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica od elettronica, destinata ad un nucleo domestico, assicurano, se richiesto, il ritiro gratuito della apparecchiatura che viene sostituita. A tale riguardo è previsto che i distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche, hanno l obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili. Raggruppamento Tali RAEE vengono raggruppati presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo (risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del Regolamento in oggetto), in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che vieta di miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. E' necessario, inoltre, che il distributore garantisca l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose. Documentazione del ritiro I distributori che effettuano il raggruppamento adempiono all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all'atto del ritiro, di uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all'allegato I del Regolamento semplificativo, dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso. Tale schedario, unitamente ai documenti di trasporto di seguito illustrati, dovrà essere conservato per 3 anni dalla data dell'ultima registrazione. Trasporto e relativa documentazione

4 I distributori, o i terzi che agiscono in loro nome, sono autorizzati ad effettuare il trasporto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici solo se riguarda: a) il tragitto dal domicilio del consumatore al centro di raccolta o al luogo ove è effettuato il raggruppamento; b) il tragitto dal punto vendita al luogo ove è effettuato il raggruppamento; c) il tragitto dal punto vendita al centro di raccolta. Nei tragitti a) e c), il trasporto e' accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato II del Regolamento, numerato e redatto in tre esemplari. Nel tragitto di cui al punto b) il trasporto è accompagnato da una copia fotostatica delle pagine dello schedario (esaminato nel paragrafo precedente) compilata e firmata dal distributore con le modalità indicate dall art.2, comma 3, del Regolamento. I distributori che effettuano il trasporto adempiono all obbligo di tenuta del registro di carico e scarico conservando per 3 anni le copie dei documenti di trasporto relativi ai trasporti effettuati, unitamente allo schedario prima esaminato. I RAEE sono poi trasportati presso i centri di raccolta comunali di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 151/2005 con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg. Iscrizione in un'apposita sezione dell'albo Nazionale Gestori Ambientali Per le attività di ritiro, raggruppamento e trasporto ai centri di raccolta dei RAEE domestici di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento è necessaria la previa iscrizione dei distributori in un'apposita sezione dell'albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n Ai fini dell'iscrizione per le suddette attività di raccolta e trasporto i distributori presentano alla sezione regionale o provinciale dell'albo territorialmente competente una comunicazione con la quale attestano sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241: - la sede dell'impresa; - l'indirizzo del punto vendita presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto; - nei casi in cui il raggruppamento di cui all'articolo 1 sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita, l'indirizzo del luogo presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto, il nominativo o ragione sociale del proprietario dell'area e il titolo giuridico in base al quale avviene l'utilizzo dell'area stessa; - le tipologie di RAEE raggruppati, con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

5 - la rispondenza ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del luogo dove i RAEE sono raggruppati; - gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica degli eventuali mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE; - il versamento del diritto annuale di iscrizione di cui al comma 4 (ossia 50 euro/anno). I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE ai sensi del regolamento in oggetto sono esonerati dall'obbligo della comunicazione MUD di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n SANZIONI In base all art. 16, comma 1 del D. Lgs. 151/2005 il distributore che, indebitamente, non ritira, a titolo gratuito, un RAEE, è punito con la sanzione amministrativa da 150 a 400 euro, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso. La mancata iscrizione del distributore che effettua attività di raccolta e trasporto dei RAEE nell apposita sezione dell Albo Nazionale Gestori Ambientali è punita, severamente, con la sanzione di cui all art. 256 del D.Lgs 152/2006, ossia con l arresto da 3 mesi a 1 anno (2 anni se si tratta di rifiuti pericolosi) e una ammenda da 2600 a euro. Trovano, inoltre, applicazione anche le sanzioni, particolarmente severe, previste dall art 258 del citato D.Lgs. 152/2006 relative alla violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei documenti di trasporto. Cordiali saluti. IL SEGRETARIO Dott. Alfonso MISASI IL PRESIDENTE Dott.ssa Annarosa RACCA All. n.1

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