bozza Convenzione quadro di collaborazione istituzionale Università degli Studi *****
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- Mirella Farina
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1 bozza Convenzione quadro di collaborazione istituzionale Università degli Studi ***** e Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati L Università degli studi di., con sede in via, n.., Città, cap., p.i..., nella persona del legale rappresentante, e il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati, con sede in via di San Basilio n. 72, Roma, presieduto dal per. ind. Giampiero Giovannetti, rappresentato dal delegato Collegio territoriale di, in persona del presidente per. Ind.. Premesso che I. L Università degli Studi di (di seguito semplicemente Università), istituita con decreto del Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca del., è impegnata nella ricerca scientifica, formazione e diffusione della cultura nelle varie aree disciplinari. II. L Università svolge le attività didattiche e ogni tipo di formazione di livello superiore, universitario e postuniversitario, ivi compresi l'orientamento, la formazione permanente e l'aggiornamento culturale e professionale, utilizzando innovative metodologie e tecnologie anche di e-learning. III. L Università, al fine di realizzare le proprie finalità istituzionali, in specie per meglio diffondere la propria offerta formativa, supportare l apprendimento e l orientamento degli studenti, oltre che per sviluppare la ricerca applicata, diffondere la cultura scientifica e partecipare a progetti, bandi, iniziative e attività esterne, può stipulare convenzioni con Enti pubblici rappresentativi di categorie professionali interessate. IV. L Ordine professionale dei Periti industriali e dei periti industriali laureati, istituito dalla legge 24 giugno 1923, n. 1395, regolamentato con Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, è composto da oltre 45 mila iscritti, muniti di 26 specializzazioni, distribuiti nei collegi territoriali provinciali. V. L Ordine professionale è rappresentato dal Consiglio nazionale dei periti industriali (di seguito semplicemente CNPI) che, tra le proprie finalità istituzionali, ha anche quella di predeterminare per i propri iscritti le condizioni per il migliore utilizzo delle opportunità formative finalizzate alla valorizzazione, sviluppo, aggiornamento e specializzazione delle competenze professionali. VI. Il CNPI intende favorire l acquisizione di una elevata preparazione di livello universitario per tutti i periti industriali, sia tra quanti sono già iscritti all Ordine in base alla precedente normativa che non richiedeva il possesso del diploma di laurea, sia tra i nuovi periti laureati in uno dei corsi accademici abilitanti per l accesso alla professione. VII. In esecuzione ai principi contenuti nel d. Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13 ( Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e
2 informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ), la Conferenza Permanente Stato Regioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l accordo del 20 dicembre 2012 n. 252, ha referenziato, tra gli altri punti, le abilitazioni professionali relative alle professioni regolamentate alle quali si applica in Italia quanto disposto dalla Direttiva 36/2005/CE in corso di revisione. VIII. Con tale riferimento, nel Primo Rapporto di referenziazione delle Qualificazioni al quadro europeo EQF, nella Sezione 2 Qualificazioni rilasciate nel sistema italiano delle professioni, testualmente è stabilito che per le professioni che prevedono l iscrizione all Albo presso un Ordine professionale, il rilascio del diploma di abilitazione prevede il superamento di un Esame di Stato e l iscrizione ad un Albo presso un Ordine Professionale. Tali abilitazioni richiedono come prerequisito il possesso di un titolo accademico specifico. IX. Le disposizioni contenute nel decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall art. 9 del decreto legge 1/2012 hanno stabilito i principi di riforma delle professioni regolamentate, secondo criteri di liberalizzazione per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività; X. Individuata nei regolamenti di delegificazione, di cui all art. 6 DPR 137/2012 la modalità normativa attraverso cui provvedere alla voluta liberalizzazione delle professioni, in un più ampio contesto di norme finalizzate all eliminazione delle indebite restrizioni all accesso e all esercizio delle attività economiche, i principi cui conformare l attività normativa secondaria, con particolare riferimento alla formazione continua permanente è obbligatoria, sanzionando disciplinarmente la violazione di tale obbligo. XI. A tal fine, Il CNPI orienta altresì gli studenti delle scuole superiori verso la scelta dei percorsi di studio universitario più appropriati, lo svolgimento dei tirocini formativi e di quelli propedeutici all esame di abilitazione per l accesso alla professione di perito industriale, nonché all acquisizione della formazione professionale continua obbligatoria per le diverse specializzazioni. XII. In base ai principi generali dell ordinamento ex lege 141/1990, oltre che alle disposizioni contenute nelle altre normative sulla formazione e le professioni, è prevista la possibilità di stipulare accordi tra le istituzioni pubbliche del mondo accademico e del sistema ordinistico per sviluppare la collaborazione istituzionale e definire, in termini condivisi, l attuazione di alcune discipline di comune interesse. XIII. L Università e il CNPI (di seguito denominati anche Parti) intendono collaborare in partenariato, nell ambito delle proprie finalità e competenze istituzionali, per la realizzazione e lo sviluppo delle proprie attività. XIV. IL CNPI, con deliberazione n 232/39 del , ha approvato il presente schema di accordo, delegando per la stipula il Collegio territoriale di., in persona del presidente p.t. o di un suo referente che nella medesima qualità di rappresentante dell Ordine provvederà altresì alla sottoscrizione degli ulteriori protocolli aggiuntivi e attuativi, nonché allo svolgimento delle iniziative inerenti alla collaborazione istituzionale tra il CNPI e l Università. Articolo 1 Finalità e oggetto Convengono e stipulano quanto segue
3 Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione quadro che le parti stipulano con la finalità di collaborare istituzionalmente per sviluppare insieme progetti, iniziative e attività su tematiche di comune interesse. La collaborazione tra le parti, anzitutto, si riferisce a quattro principali aree tematiche: formazione universitaria per gli iscritti; l orientamento formativo; i tirocini formativi e professionali; la formazione continua obbligatoria dei periti industriali. L ambito della presente convenzione quadro si può estendere ad altre aree tematiche di comune interesse che le parti ritengano opportuno ricondurre ai principi generali della loro collaborazione. La convenzione quadro di collaborazione può essere seguita da convenzioni specifiche su singole aree tematiche o per particolari progetti, iniziative e attività. Art. 2 Percorsi di formazione universitaria per gli iscritti all ordine dei periti industriali In base alle rinnovate normative europee e nazionali, per accedere all attività professionale di perito industriale occorre il possesso di un diploma di laurea almeno triennale, in una delle seguenti classi: L-17 Scienze dell architettura e dell ingegneria civile L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale L-7 Ingegneria civile e ambientale L-8 Ingegneria dell informazione L-9 Ingegneria industriale L-34 Scienze geologiche L-25 Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali L-27 Scienze e tecnologie chimiche L-3 Disciplina delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda L-30 Scienze e tecnologie fisiche L-31 Scienze e tecnologie informatiche L-4 Disegno Industriale L-23 Scienze e Tecniche dell'edilizia L-26 Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari Le parti intendono collaborare nella costruzione dei percorsi formativi universitari più adeguati alle esigenze dei periti industriali, sia per i 45 mila professionisti iscritti all ordine e sia per coloro che si iscriveranno nei prossimi anni. Per un verso, infatti, sono interessati alla formazione universitaria i professionisti che, in base al precedente regime, si sono potuti iscrivere all Ordine dei periti industriali senza la laurea, ma che adesso intendono conseguirla per innalzare il livello della propria formazione e, in base al quadro europeo delle qualifiche per l apprendimento permanente (EQF), riuscire a competere a
4 pieno titolo sui mercati nazionali e internazionali. Per altro verso, all ottenimento dei diplomi di laurea triennale aspirano gli studenti delle scuole superiori che si devono iscrivere ai predetti corsi universitari per accedere alla professione di perito industriale laureato e riuscire a specializzarsi nelle molteplici aree di attività, in base all attuale regime ordinistico. Nella collaborazione rientra la disponibilità a condividere gli adeguamenti dell offerta formativa universitaria e post universitaria (Master, Corsi di alta formazione, etc.) maggiormente funzionali alle esigenze di innalzamento del titolo di studio e di specializzazione dei periti industriali. Ai sensi delle discipline vigenti (D.M. 270/2004), le parti si impegnano altresì a collaborare per il riconoscimento all interno dei predetti corsi di laurea dei crediti formativi universitari spettanti ai periti industriali per le conoscenze e abilità professionali e formative conseguite attraverso la partecipazione ad attività svolte all esterno degli atenei. In quanto coerenti con i corsi di laurea, tra le attività esterne legate all abilitazione professionale e allo svolgimento dell attività di perito industriale si segnalano: i tirocini formativi e professionali, la formazione professionale, le attività lavorative e i corsi di specializzazione, le abilità informatiche e le conoscenze di lingue straniere. A tal fine, le parti affidano alla Commissione bilaterale di cui al successivo art. 7 la catalogazione delle principali attività esterne e l individuazione dei criteri per il riconoscimento dei corrispondenti crediti formativi universitari spettanti per ciascuno dei predetti corsi di laurea attivati dall Ateneo, in modo da rendere per tempo l informazione ai periti industriali e agli studenti interessati. Art. 3 Orientamento degli studenti ai corsi di laurea e alla professione di perito industriale L attività di orientamento è fondamentale per supportare gli studenti nelle scelte consapevoli dei percorsi di studio universitari e degli sbocchi professionali più adeguati. Le parti si impegnano a collaborare nella predisposizione e svolgimento delle varie iniziative informative, di supporto e di orientamento per gli studenti, in fase sia di entrata che in uscita dai corsi universitari finalizzati all accesso alla professione di perito industriale. Anzitutto, l orientamento si riferisce all assistenza da prestare nell individuazione dei percorsi di studio universitari, per quanto attiene all iscrizione alle lauree abilitanti per la professione di perito industriale e all esercizio delle conseguenti opzioni accademiche legate alla scelta da parte dello studente dell indirizzo, del curriculum, degli insegnamenti non vincolati e delle restanti attività formative professionalizzanti interne ed esterne all Ateneo, comprese quelle organizzate in collaborazione e accreditate dall Ordine dei periti industriali. Le attività di orientamento, inoltre, favoriscono la conoscenza tra gli studenti universitari della professione di perito industriale e delle modalità dell accesso al relativo Ordine per i laureati interessati che siano in possesso del necessario diploma accademico. La collaborazione tra le parti si concreta nella condivisione delle attività di informazione sulle competenze e le specializzazioni dei periti industriali e nello stimolare la partecipazione degli studenti universitari e dei neolaureati alle iniziative divulgative e formative patrocinate dall Ordine, comprese quelle legate allo svolgimento presso gli studi professionali dei tirocini formativi e di quelli professionali propedeutici all esame di abilitazione per perito industriale. Le parti, avvalendosi anche delle proprie piattaforme web e delle nuove tecnologie comunicative, si impegnano a realizzare e condividere materiali informativi, iniziative divulgative, attività di supporto e di orientamento per gli studenti e i periti industriali sui comuni percorsi formativi e professionali.
5 A tal fine, le parti affidano alla Commissione bilaterale di cui al successivo art. 7 la definizione delle modalità di condivisione delle principali attività di orientamento, in modo da rendere per tempo l informazione sui corsi di laurea e la professione di periti industriali. Art. 4 Tirocini formativi e professionali presso i periti industriali I percorsi formativi universitari e postuniversitari prevedono lo svolgimento di attività di tirocinio presso studi professionali, con funzione sia formativa pratica che di orientamento professionalizzante verso il mondo del lavoro. All interno dei corsi di laurea, i tirocini permettono agli studenti di specializzare e completare il proprio piano di studi, conseguendo i corrispondenti crediti formativi universitari. Dopo la laurea, lo svolgimento del tirocinio favorisce l acquisizione di ulteriori conoscenze e competenze utili a prendere contatto con il modo produttivo e a favorire l occupazione dei neolaureati. Lo svolgimento delle attività di tirocinio presso gli studi professionali dei periti industriali e gli uffici tecnici delle aziende e delle amministrazioni convenzionate con l Ordine e l Università realizza un importante sinergia istituzionale che contribuisce alla formazione e all orientamento degli studenti verso l accesso alla professione tecnica e la scelta tra le varie specializzazioni. Per l accesso alla professione di perito industriale, oltre al possesso di una laurea almeno triennale, occorre un tirocinio professionale di sei mesi, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi tramite convenzioni stipulate tra gli ordini o collegi professionali e le Università o con istituti secondari superiori (art. 6 D.P.R. n. 328/01). Il tirocinio professionale svolto in convenzione con l università, pertanto, è compreso nei percorsi formativi accademici e attribuisce crediti utili al conseguimento del diploma di laurea. Il medesimo tirocinio ha pure carattere professionalizzante ed è utile al candidato per la scelta della sezione alla quale accedere ai fini dell ammissione all esame di Stato per l abilitazione della professione di perito industriale. Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, quanto al tirocinio per l accesso alla professione, all art. 6 stabilisce che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il Ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. Siffatto accordo quadro con il CNPI è in fase di approvazione ad opera dei Ministeri competenti. Le parti, tramite propri delegati, si impegnano a individuare e condividere i contenuti e le modalità di svolgimento delle predette tipologie di tirocini formativi e professionali da svolgere presso gli studi professionali dei periti industriali. Le parti si impegnano, inoltre, a svolgere le attività informative, di supporto e di orientamento per gli studenti e i periti industriali interessati. Le parti definiranno mediante apposite convenzioni i reciproci rapporti nella gestione dei tirocini e il riconoscimento dei crediti formativi universitari spettanti agli studenti all interno dei corsi di laurea. A tal fine, le parti affidano alla Commissione bilaterale di cui al successivo art. 7 la condivisione delle principali attività di supporto dei tirocini presso gli studi professionali dei periti industriali, in modo da rendere per tempo l informazione agli studenti interessati. Art. 5 Formazione professionale continua obbligatoria per i periti industriali Per i periti industriali, così come per gli altri ordini professionali, da alcuni anni è prescritto l obbligo della formazione professionale continua.
6 Più precisamente, il D.P.R. 137/2012, regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, all art. 7 stabilisce anche per i periti industriali l assoggettamento alla formazione continua obbligatoria, prevedendo al comma 4: Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere scritte regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. e al comma 5: L attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e dai collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.. Il regolamento del 20 novembre 2013 emanato dal CNPI, approvato dal Ministero della Giustizia, disciplina l attività di formazione professionale obbligatoria dei periti e, tra l altro, all art. 4, prevede: 1. Il Consiglio Nazionale: a) predispone linee guida finalizzate all assolvimento dell obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti ed alla gestione e organizzazione dell attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati ed effettua attività di monitoraggio; b) stipula convenzioni con le università e con altri ordini per stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari a norma dell art. 7, comma 4, del DPR 137/12. Per garantire l elevata qualità, la completezza per tutte le aree di specializzazione dei periti industriali, nonché il collegamento della loro formazione continua professionale ai corsi universitari occorre la stretta collaborazione tra il sistema delle professioni e il mondo accademico. La formazione universitaria e quella professionale, infatti, si devono raccordare e integrare dando vita alla costruzione di più ampi e articolati percorsi formativi che siano capaci di soddisfare le rinnovate esigenze di apprendimento tanto degli studenti quanto dei professionisti. Le attività della formazione universitaria e post universitaria, compresa quella professionale dell Ordine dei periti industriali, quindi, devono tradursi nell elaborazione di nuovi percorsi che, in maniera convenzionale, riescano a condividere i programmi, oltre che le regole di riconoscimento e i sistemi di reciproco accreditamento. Così, da un lato, si permette ai periti industriali di fruire degli insegnamenti impartiti nei corsi di laurea e post lauream d ateneo ottenendo il riconoscimento dei crediti formativi universitari e di quelli formativi professionali, da utilizzare per assolvere all obbligo di formazione continua. Dall altro lato, anche agli studenti universitari si garantisce la possibilità di fruire dell aggiornamento della formazione professionale dei periti industriali all interno delle carriere universitarie, mediante il riconoscimento dei corrispondenti crediti formativi universitari utili ai fini del conseguimento della laurea. Le parti, tramite propri delegati, si impegnano a individuare e condividere i contenuti dei programmi e le modalità di svolgimento delle predette tipologie di attività formative universitarie e professionali dei periti industriali che siano di comune interesse. Le parti si impegnano, inoltre, a svolgere le attività informative, di supporto e di orientamento per gli studenti e i periti industriali interessati. Le parti definiranno mediante apposite convenzioni i reciproci rapporti nella gestione delle predette attività formative e le regole comuni per il reciproco riconoscimento dei crediti formativi universitari e professionali spettanti agli studenti all interno dei corsi di laurea e ai periti industriali nell ambito del sistema della formazione continua obbligatoria. A tal fine, le parti affidano alla Commissione bilaterale di cui al successivo art. 7 la condivisione delle principali attività di supporto per la formazione di comune interesse universitaria e professionale, in modo da rendere per tempo l informazione agli studenti e ai periti industriali interessati. Art. 6 Integrazioni e specificazioni della convenzione quadro di collaborazione sui temi comuni riferiti ai periti industriali
7 La presente convenzione quadro è suscettibile di essere integrata e specificata con riferimento alle aree tematiche di comune interesse riferite ai periti industriali, mediante la stipulazione di accordi aggiuntivi e attuativi della collaborazione Università-CNPI. Le parti si danno la reciproca disponibilità a stipulare gli accordi aggiuntivi e a compiere gli ulteriori atti esecutivi che si rendessero necessari per la piena realizzazione della condivisa collaborazione. Ciascuna parte, in conformità al proprio ordinamento e alle regole di funzionamento, provvede all esecuzione della convenzione quadro e degli accordi integrativi e attuativi della collaborazione sulle aree tematiche di interesse comune. Inoltre, le parti assentono alla pubblicazione della convenzione e alla diffusione dei relativi contenuti tra gli studenti e i periti industriali che possono chiedere di beneficiare delle attività oggetto della collaborazione istituzionale. Le parti, ancora, acconsentono alla comunicazione all esterno della collaborazione, nonché all utilizzo della stessa convenzione nell ambito delle proprie finalità istituzionali, comprese la partecipare a progetti, iniziative e attività con altre pubbliche amministrazioni ed enti terzi. Infine, le parti possono convenire di mantenere coperti da riservatezza alcuni accordi aggiuntivi o singoli profili della collaborazione che non ritengono opportuno divulgare o portare a conoscenza di terzi. Art. 7 Commissione bilaterale Università-CNPI per la collaborazione con i periti industriali Ciascuna parte, in conformità al proprio ordinamento e alle regole di funzionamento, provvede all esecuzione della presente convenzione quadro e di quelle integrative e attuative della collaborazione sulle tematiche di interesse comune riferite ai periti industriali. Nei reciproci rapporti, per l esecuzione della convenzione, ciascuna delle parti designa almeno un proprio delegato, comunicando le generalità alla controparte. I delegati si occupano di supportare la corretta attuazione degli obblighi attuativi della parte che li ha nominati e di segnalare alla controparte le eventuali difficoltà da superare. I delegati delle parti compongono una Commissione bilaterale che si occupa del supporto e del monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, segnalando eventuali criticità da superare o migliorie da apportare, anche mediante la stipula di ulteriori accordi. Art. 8 Durata Le parti prevedono la periodica revisione della convenzione quadro di collaborazione ogni quinquennio, ovvero allorquando si renda necessario apportare delle significative novità per adeguarsi al mutato quadro normativo e organizzativo. Per gli accordi aggiuntivi o su punti specifici della collaborazione le parti possono concordare limitazioni di durata e ulteriori meccanismi di revisione. Art. 9 Mancanza di oneri aggiuntivi La presente convenzione quadro di collaborazione non comporta oneri aggiuntivi per le parti, in quanto si riferisce alle rispettive attività istituzionali. Per singole attività o iniziative le parti possono concordare, con uno specifico accordo, il pagamento di somme a titolo di rimborso spese o compensi, in conformità alle normative vigenti.
8 La fruizione della formazione universitaria e professionale, dell orientamento, dei tirocini e delle altre attività di collaborazione in favore degli studenti e dei periti industriali interessati, di regola, avviene secondo il regime universitario o ordinistico di erogazione. Le parti, tuttavia, possono concordare regimi differenti, nei reciproci rapporti e verso tutti o alcuni dei beneficiari dell attività di collaborazione. Le parti possono anche attivare dei progetti comuni per abbattere i costi a carico degli studenti universitari e dei periti industriali, eventualmente richiedendo di accedere ai finanziamenti disponibili per singole attività oggetto della collaborazione e di accreditarsi presso gli enti finanziatori o le istituzioni preposte. Art. 10 Rinvio Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione quadro di collaborazione, ovvero negli accordi integrativi, si applicano le disposizioni vigenti in materia universitaria e ordinistica, in quanto compatibili. Università degli studi di.. per il Consiglio Nazionale Dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (Il Rettore) Il Collegio territoriale di. (Il Presidente/referente)
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