Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
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1 2017 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 PARTE GENERALE Approvato dal Consiglio di Amministrazione dell EPPI con delibera n. 575 del 21 dicembre 2017 Revisione Contenuto della modifica Data 1 Aggiornamento ex D.Lgs. 38/2017 e determinazione ANAC n. 1134/ dicembre Prima Emissione 28 aprile 2016
2 SOMMARIO 1. Il Decreto Legislativo n. 231 dell 8 giugno Tipologia di reati contemplati Sanzioni applicabili Azioni da parte dell Ente che il Decreto considera esimenti dalla responsabilità amministrativa Modello di Organizzazione e Gestione Articolazione del modello Finalità del modello Regole per l approvazione del modello e suoi aggiornamenti Organismo di Vigilanza Codice etico Struttura organizzativa Procedure aziendali Sistema delle deleghe e dei poteri Formazione e informativa Personale con poteri di rappresentanza Altro personale Informativa a collaboratori esterni e fornitori Sistema sanzionatorio Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione Reati societari Reati informatici Reati in tema di salute e di sicurezza sul lavoro Reati in materia di violazione del diritto d autore Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio Delitti di criminalità organizzata e terrorismo Reati ambientali Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato Reati di falso nummario Reati contro la personalità individuale e impiego di personale irregolare Adempimenti in tema di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
3 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL 8 GIUGNO 2001 Con il Decreto Legislativo n. 231 dell 8 giugno 2001, (di seguito il Decreto) recante la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (di seguito il Decreto ), entrato in vigore il 4 luglio successivo, si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall Italia, in particolare: - la convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea; - la convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri; - la convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. Con tale Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche (di seguito ente ), un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio i reati in discorso siano stati compiuti. È una responsabilità però del tutto autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato; tanto è vero che, ai sensi dell art. 8 del Decreto in parola, l ente può essere dichiarato responsabile anche se l autore materiale del reato non è imputabile o non è stato individuato. Perché si configuri in capo all ente tale responsabilità, occorre che: - il reato commesso rientri tra quelli previsti agli artt. 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis.1, 25 ter, 25 quater, 25 quater.1, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 novies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001; nonché dagli artt. 3 e 10 della legge n. 146/2006; - il soggetto attivo del reato sia legato all ente da un rapporto organico e abbia agito nell interesse o a vantaggio dell ente medesimo; - non sussistano le condizioni esimenti di cui all art. 6 del D.lgs. n. 231/2001. Un simile ampliamento della responsabilità a carico degli Enti mira ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto agli Enti che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati. La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato. 1.1 TIPOLOGIA DI REATI CONTEMPLATI I punti chiave del Decreto riguardano: a) Le persone coinvolte nella commissione del reato, che sono: - persone fisiche che rivestono posizioni c.d. apicali (rappresentanza, amministrazione o direzione dell Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che ne esercitino, di fatto, la gestione ed il controllo); - persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati. b) La tipologia di reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l Ente, i quali sono espressamente indicati nel D.lgs. 231/2001, nonché in altri provvedimenti ai quali il D.lgs. 231/2001 fa rinvio. 2
4 Questo l'insieme dei reati attualmente richiamati dal D.Lgs. 231/01, da cui consegue la responsabilità amministrativa dell Ente: - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.lgs. n. 231/2001): i. Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) ii. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.) iii. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.) iv. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) v. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) - Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016]: i. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.) ii. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) iii. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) iv. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) v. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art quater c.p.) vi. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) vii. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) viii. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) ix. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) x. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) xi. Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) - Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]: i. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.p.) ii. Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] iii. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) iv. Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) v. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) vi. Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall art. 416-bis c.p. per agevolare l attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91) vii. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.) - Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]: i. Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ii. Corruzione per l esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015] iii. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] iv. Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) v. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] 3
5 vi. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015] vii. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) viii. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) ix. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) x. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012] - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009]: i. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) ii. Alterazione di monete (art. 454 c.p.) iii. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) iv. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) v. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) vi. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) vii. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) viii. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) ix. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) x. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) - Delitti contro l industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]: i. Turbata libertà dell industria o del commercio (art. 513 c.p.) ii. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) iii. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514) iv. Frode nell esercizio del commercio (art. 515 c.p.) v. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) vi. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) vii. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) viii. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art quater c.p.) - Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 69/2015]: i. False comunicazioni sociali (art c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ii. Fatti di lieve entità (art bis c.c.) iii. False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622) [articolo modificato dalla L n. 69/2015] iv. Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) v. Indebita restituzione di conferimenti (art c.c.) vi. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art c.c.) vii. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art c.c.) viii. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art c.c.) ix. Omessa comunicazione del conflitto d interessi (art bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005] x. Formazione fittizia del capitale (art c.c.) 4
6 xi. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art c.c.) xii. Corruzione tra privati (art c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012] xiii. Istigazione alla corruzione tra privati (art bis c.c.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017] xiv. Illecita influenza sull assemblea (art c.c.) xv. Aggiotaggio (art c.c.) xvi. Ostacolo all esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.) - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]: i. Associazioni sovversive (art. 270 c.p.) ii. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell ordine democratico (art. 270 bis c.p.) iii. Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.) iv. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.) v. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.) vi. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.) vii. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.) viii. Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.) ix. Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) x. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.) xi. Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.) xii. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.) xiii. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.) xiv. Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) xv. Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.) xvi. Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.) xvii. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.) xviii. Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1) xix. Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2) xx. Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3) xxi. Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5) xxii. Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2) - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis) - Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003]: i. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) ii. Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) iii. Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) iv. Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater) v. Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38] vi. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) vii. Tratta di persone (art. 601 c.p.) viii. Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) ix. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) x. Adescamento di minorenni (art. 609-undecies) - Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]: i. Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998) ii. Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998) 5
7 - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]: i. Omicidio colposo (art. 589 c.p.) ii. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio (Art. 25- octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]: i. Ricettazione (art. 648 c.p.) ii. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) iii. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) iv. Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) - Delitti in materia di violazione del diritto d autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]: i. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un opera dell ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis) ii. Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3) iii. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1) iv. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2) v. Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un opera dell ingegno protetta dal diritto d autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) vi. Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941) vii. Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art octies legge n.633/1941). - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]: i. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all autorità giudiziaria (art bis c.p.). 6
8 - Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015]: i. Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) ii. Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) iii. Delitti colposi contro l ambiente (art. 452-quinquies c.p.) iv. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) v. Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) vi. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) vii. Distruzione o deterioramento di habitat all interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) viii. Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6) ix. Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137) x. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256) xi. Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257) xii. Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259) xiii. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258) xiv. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260) xv. False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis) xvi. Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279) xvii. Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8) xviii. Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9) xix. Cessazione e riduzione dell impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3) - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012]: i. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998) - Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013): i. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.) ii. Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.) iii. Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.) iv. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.) v. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) vi. Frode nell esercizio del commercio (art. 515 c.p.) vii. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) viii. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) ix. Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art quater c.p.) - Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]: 7
9 i. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) ii. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) iii. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) iv. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all autorità giudiziaria (art bis c.p.) v. Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) vi. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) vii. Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) 1.2 SANZIONI APPLICABILI Le sanzioni amministrative per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: a) sanzioni pecuniarie; b) sanzioni interdittive; c) confisca di beni; d) pubblicazione della sentenza. Per l illecito amministrativo da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. Il giudice determina la sanzione pecuniaria tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell Ente, nonché dell attività svolta da questo per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. La sanzione pecuniaria è ridotta nel caso: a) l autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l Ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato vantaggio minimo; b) l Ente abbia adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Le sanzioni interdittive si applicano quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: - l Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; - in caso di reiterazione degli illeciti. In particolare le principali sanzioni interdittive, peraltro applicabili ai soli reati di cui agli articoli 24, 25, 25-bis e 25-quater del Decreto, concernono: a) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; b) il divieto di pubblicizzare beni o servizi; c) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell illecito; d) l esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi; 8
10 e) l interdizione dall esercizio delle attività. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell Ente viene applicata una sanzione interdittiva. 1.3 AZIONI DA PARTE DELL ENTE CHE IL DECRETO CONSIDERA ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA L articolo 6 del Decreto prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa qualora il reato sia stato commesso dalle persone che rivestono posizioni c.d. apicali (rappresentanza, amministrazione o direzione dell Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che ne esercitino, di fatto, la gestione ed il controllo) e l Ente provi che: a) l organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un modello di Organizzazione e Gestione (di seguito modello ) idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati; b) ha affidato, ad un organo interno, il cosiddetto Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull efficace osservanza del modello in questione, nonché di curarne l aggiornamento; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di Organizzazione e Gestione; d) non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell Organismo di Vigilanza. Il Decreto prevede inoltre che il modello di Organizzazione e Gestione debba rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare i rischi aziendali, ovvero le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati; b) escludere che un qualunque soggetto operante all interno dell Ente possa giustificare la propria condotta adducendo l ignoranza delle discipline aziendali e di evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall errore dovuto anche a negligenza o imperizia nella valutazione delle direttive aziendali; c) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; d) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati; e) prevedere un sistema di controlli preventivi tali da non poter essere aggirati se non intenzionalmente; f) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell Organismo di Vigilanza deputato a controllare sul funzionamento e l osservanza del modello. In concreto gli Enti per poter essere esonerati dalla responsabilità penale devono: a) dotarsi di un Codice Etico che statuisca principi di comportamento in relazione alle fattispecie di reato; b) definire una struttura organizzativa, in grado di garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti, di attuare una segregazione delle funzioni e di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti; 9
11 c) formalizzare procedure aziendali manuali ed informatiche al fine di regolamentare lo svolgimento delle attività. Una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla segregazione dei compiti tra coloro che svolgono fasi cruciali di un processo a rischio; d) assegnare poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite; e) comunicare al personale in modo capillare, efficace, chiaro e dettagliato il Codice Etico, le procedure aziendali, il sistema sanzionatorio, i poteri autorizzativi e di firma, e tutti gli altri strumenti atti ad impedire la commissione di atti illeciti; f) prevedere un adeguato sistema sanzionatorio; g) costituire un Organismo di Vigilanza: i. caratterizzato da una sostanziale autonomia e indipendenza; ii. iii. iv. i cui componenti abbiano la necessaria professionalità per poter svolgere l attività richiesta; che valuti l adeguatezza del modello, vigili sul suo funzionamento e curi il suo aggiornamento; che operi con continuità di azione, in stretta connessione e avvalendosi delle funzioni aziendali. È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall organo dirigente. 2. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE L Ente, al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto necessario adottare un modello di Organizzazione e Gestione in linea con le prescrizioni del Decreto. L Ente ritiene che l adozione di tale modello costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un valido strumento di sensibilizzazione e informazione di tutti i dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati (fornitori, consulenti, partner, ecc.). Tutto ciò affinché i suddetti soggetti seguano, nell espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira l Ente nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto. L Ente ha predisposto il modello sulla base di quanto previsto dal Decreto e dalle Linee Guida formulate da Confindustria in data 7 marzo 2002 (aggiornate da ultimo in data 31 marzo 2008) e integrate in data 3 ottobre 2002 con Appendice integrativa alle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001 con riferimento ai reati introdotti dal D.lgs. n. 61/2002. In merito alle linee guida delle associazioni di categoria, il D.M. 26 giugno 2003 n. 201 ("Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, degli Enti e delle associazioni anche prive di personalità giuridica") ribadisce che le associazioni rappresentative degli enti comunicano al Ministero della Giustizia i codici di comportamento contenenti indicazioni specifiche e concrete di settore per l'adozione e per l'attuazione dei Modelli di organizzazione e di gestione previsti e prevede espressamente che, decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del Ministero della Giustizia del codice di comportamento senza che siano state formulate osservazioni, il codice di comportamento acquista efficacia. In attuazione di quanto previsto dal Decreto, l Ente ha costituito il proprio Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, sull efficacia e sull osservanza del modello stesso. 10
12 2.1 ARTICOLAZIONE DEL MODELLO Il modello di Organizzazione e Gestione predisposto dall Ente si fonda su: a) predisposizione di un Codice Etico, che fissa le linee di comportamento generali; b) definizione di una struttura organizzativa, che miri a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti (prevedendo per quanto possibile una chiara segregazione delle funzioni o in alternativa, controlli compensativi) e a controllare la correttezza dei comportamenti; c) individuazione e documentazione dei potenziali rischi, e adozione di strumenti per mitigarli (risk management); d) utilizzo di procedure aziendali formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative per assumere ed attuare decisioni nei settori sensibili ; e) articolazione di un sistema delle deleghe e dei poteri aziendali, coerente con le responsabilità assegnate e che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni; f) attuazione di un piano di formazione del personale, in particolare del personale dirigente e dei quadri che operano in aree sensibili, e di informazione di tutti gli altri soggetti interessati (fornitori, consulenti, agenti, partner, ecc.); g) applicazione di sanzioni disciplinari in caso di comportamenti che violino le regole di condotta stabilite dall Ente; h) attribuzione ad un Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull efficacia e sul corretto funzionamento del modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico. 2.2 FINALITÀ DEL MODELLO Le finalità del modello sono pertanto quelle di: a) prevenire e ragionevolmente limitare, nell ambito dei reati previsti ex D.Lgs. 231/01, i rischi connessi all attività aziendale mirando ad eliminare la possibilità che si dia luogo ad eventuali condotte illegali; b) determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell Ente, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni alle disposizioni previste dal D.lgs. 231/01 e riportate nel modello, in un reato passibile di sanzioni penali e amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti dell Ente; c) ribadire che l Ente non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali cui l Ente intende attenersi. 2.3 REGOLE PER L APPROVAZIONE DEL MODELLO E SUOI AGGIORNAMENTI La documentazione relativa al Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/01 si compone delle seguenti parti: - Parte Generale ; - Parte speciale A - Codice Etico 11
13 - Parte speciale B - Struttura Organizzativa e Sistema delle Deleghe e dei Poteri - Parte speciale C - Sistema Sanzionatorio - Parte speciale D- Reati contro la Pubblica Amministrazione - Parte speciale E - Reati societari - Parte speciale F - Reati informatici - Parte speciale G Reati in tema di salute e di sicurezza sul lavoro - Parte speciale H Reati in materia di diritto d autore - Parte speciale I Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio - Parte speciale J Delitti di criminalità organizzata e terrorismo - Parte speciale K Reati ambientali - Parte speciale L Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato - Parte speciale M Reati di falso nummario - Parte speciale N Reati contro la personalità individuale e impiego di personale irregolare - Parte speciale O - Regolamento dell Organismo di Vigilanza Poiché il modello, in conformità all articolo 6, comma 1, lettera a), deve essere un atto di emanazione dell organo dirigente, dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione. Spetterà all Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l aggiornamento al fine di adeguarlo ai mutamenti intervenuti. A tal proposito si precisa che nel caso in cui dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze aziendali ovvero per adeguamenti normativi modifiche ed integrazioni che abbiano carattere sostanziale, tali modifiche dovranno essere rimesse all approvazione del Consiglio di Amministrazione. Laddove le modifiche riguardino aspetti che abbiano carattere formale (es. modifiche intervenute nella struttura organizzativa che si traducono nella necessità di aggiornare la Parte speciale B del modello) tali modifiche dovranno essere sottoposte all approvazione del Consiglio di Amministrazione. 3. ORGANISMO DI VIGILANZA In ottemperanza a quanto previsto all art. 6, lettera b, del Decreto, che prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento, sia affidato ad un organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, denominato Organismo di Vigilanza, l Ente ha provveduto all identificazione e nomina di tale Organismo. Per dettagli si rimanda alla Parte speciale O: Regolamento dell Organismo di Vigilanza. 12
14 4. CODICE ETICO Il Codice Etico è il documento elaborato ed adottato in via autonoma dall Ente per comunicare a tutti i soggetti cointeressati i principi di deontologia aziendale, gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali cui l Ente intende uniformarsi. Se ne pretende il rispetto da parte di tutti coloro che operano nell Ente e che con essa intrattengono relazioni contrattuali. Il Codice Etico dell Ente, che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione e Gestione, è riportato nella Parte speciale A: Codice Etico. 5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA La Struttura Organizzativa dell Ente, che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione e Gestione dell Ente, è riportata nella Parte speciale B: Struttura Organizzativa e rappresenta la mappa delle aree dell Ente e delle relative funzioni che sono attribuite ad ogni area, con l indicazione nominativa dei responsabili di funzione di ogni settore. 6. PROCEDURE AZIENDALI L Ente si è dotato di una struttura di procedure formalizzate, a disciplina delle principali attività, a disposizione di tutti i dipendenti sulla rete aziendale. Per ogni procedura è stata chiaramente identificata la funzione responsabile sia della sua redazione che delle eventuali revisioni. È stato inoltre disciplinato l iter autorizzativo cui le stesse procedure devono essere sottoposte prima di essere divulgate. Tale iter autorizzativo si sostanzia come di seguito definito: - i singoli responsabili di funzione hanno il compito, per le attività di competenza, e sulla base delle conoscenze maturate sugli argomenti da trattare, di redigere le procedure aziendali; - la bozza della procedura deve poi essere visionata dall Organismo di Vigilanza affinché ne possa valutare la coerenza con quanto disciplinato dal modello di Organizzazione e gestione; - la stessa deve infine essere approvata ufficialmente dal CdA. 7. SISTEMA DELLE DELEGHE E DEI POTERI Il Sistema delle Deleghe e dei Poteri dell Ente, che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione e Gestione dell Ente, è riportato nella Parte speciale B: Struttura Organizzativa e Sistema delle Deleghe e dei Poteri. Il principio cui l Ente ispira la propria struttura organizzativa e la propria attività è quello in base al quale solo i soggetti muniti di specifici e formali poteri possono assumere, in suo nome e per suo conto, obbligazioni verso terzi. A tutti i poteri - attribuiti mediante delega di poteri - corrispondono esattamente mansioni e responsabilità come riportate nell organigramma dell Ente. 13
15 8. FORMAZIONE E INFORMATIVA Ai fini dell attuazione del modello, l Ente organizzerà la formazione del personale in stretta cooperazione con l Organismo di Vigilanza. La formazione sarà effettuata secondo le modalità che seguono. 8.1 PERSONALE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA La formazione del personale fornito di poteri di rappresentanza dell Ente deve avvenire sulla base di corsi di formazione e aggiornamento e, per i neo assunti, anche di un informativa contenuta nella lettera di assunzione o al contratto di collaborazione. Ai fini di una adeguata attività di formazione, i responsabili di funzione in stretta cooperazione con l Organismo di Vigilanza, provvederanno ove necessario, a curare la diffusione del modello. Ai componenti degli organi aziendali sarà resa disponibile una copia in formato elettronico della versione integrale del documento illustrativo del Modello. 8.2 ALTRO PERSONALE La formazione della restante tipologia di personale dovrà avvenire sulla base di una nota informativa interna, che, per i neo assunti, verrà allegata alla lettera di assunzione o al contratto di collaborazione. Ai fini di una adeguata attività di formazione, la Direzione in stretta cooperazione con l Organismo di Vigilanza, provvederà a curare la diffusione del modello. Ai dipendenti verrà garantita la possibilità di accedere e consultare il presente documento sull intranet aziendale. 8.3 INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E FORNITORI Tutti i soggetti esterni all Ente dovranno essere opportunamente informati in merito all adozione da parte dell Ente stesso di un modello di organizzazione e gestione includente un Codice Etico. A tal fine l Ente comunicherà a tutti i fornitori l esistenza di un indirizzo internet ( nel quale è possibile visionare un estratto del modello ed il Codice Etico. Verrà inoltre, chiesto loro il formale impegno al rispetto delle disposizioni contenute nei suddetti documenti. Saranno incluse clausole risolutive espresse nei contratti di collaborazione che facciano esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni del Modello e del Codice Etico. La Parte Generale del Modello sarà resa disponibile su rete internet. 9. SISTEMA SANZIONATORIO La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel modello, è condizione essenziale per garantire l effettività del modello stesso. Al riguardo, infatti, l articolo 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 14
16 L applicazione delle sanzioni disciplinari determinate ai sensi del Decreto prescinde dall esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal modello sono assunte dall Ente in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del modello stesso possano determinare. In particolare, l Ente si avvale di un sistema sanzionatorio che: a) è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari; b) individua esattamente le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei soggetti destinatari per il caso, da parte di questi ultimi, di violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel modello, il tutto nel rispetto delle relative disposizioni dei CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili; c) prevede una apposita procedura di irrogazione delle suddette sanzioni, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione e in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del Sistema Sanzionatorio; d) introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione. L Ente ha redatto ed applicato il Sistema Sanzionatorio conformemente ai principi di cui sopra, il quale forma parte integrante e sostanziale del modello come Parte Speciale C. 10. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte dell Ente in merito a quanto disciplinato dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/01 (reati vs. la PA) è riportata nella Parte Speciale D: Reati contro la Pubblica Amministrazione. 11. REATI SOCIETARI Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte dall Ente in merito a quanto disciplinato dall articolo 25- ter del D.lgs. 231/01 è riportata nella Parte Speciale E: Reati Societari. 12. REATI INFORMATICI Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte dall Ente in merito a quanto disciplinato dagli articoli artt. 24 e 24-bis, del D.lgs. 231/01 è riportata nella Parte Speciale F: Reati Informatici. 13. REATI IN TEMA DI SALUTE E DI SICUREZZA SUL LAVORO Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte dall Ente in merito a quanto disciplinato dall art.25- septies del D.lgs. 231/01, è riportata nella Parte Speciale G: Reati in tema di salute e di sicurezza sul lavoro. 14. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D AUTORE Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte dall Ente in merito a quanto disciplinato dall art.25- novies del D.lgs. 231/01, è riportata nella Parte Speciale H: Reati in materia di violazione del diritto d autore. 15
17 15. REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte dall Ente in merito a quanto disciplinato dall art.25-octies del D.lgs. 231/01, è riportata nella Parte Speciale I: Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio 16. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E TERRORISMO Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte dall Ente in merito a quanto disciplinato dagli art. 24-ter e 25-quater del D.lgs. 231/01, è riportata nella Parte Speciale J: Delitti di criminalità organizzata e terrorismo. 17. REATI AMBIENTALI Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte dall Ente in merito a quanto disciplinato dall art.25- undecies del D.lgs. 231/01, è riportata nella Parte Speciale K: Reati ambientali. 18. ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte dall Ente in merito a quanto disciplinato dall art.25-sexies del D.lgs. 231/01, è riportata nella Parte Speciale L: Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. 19. REATI DI FALSO NUMMARIO Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte dall Ente in merito a quanto disciplinato dall art.25-bis del D.lgs. 231/01, è riportata nella Parte Speciale M: Reati di falso nummario. 20. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E IMPIEGO DI PERSONALE IRREGOLARE Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte dall Ente in merito a quanto disciplinato dagli artt. 25- quater, 25-quinquies e 25-duodecies del D.lgs. 231/01, è riportata nella Parte Speciale N: Reati contro la personalità individuale e impiego di personale irregolare. 21. ADEMPIMENTI IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla determinazione ANAC n. 8 dell 11 novembre 2017, l EPPI ha esteso l ambito di applicazione del proprio Modello 231 non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal D.lgs. 231/01 ma anche a tutti quelli considerati nella Legge 190/2012, ricomprendendo tutti i Reati compresi nel Libro II/Titolo II/Capo I del C.P. dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall Ente, al fine di: - ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; - aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; - creare un contesto sfavorevole alla corruzione. Sono stati inoltre previsti specifici protocolli in tema di Trasparenza, in ottemperanza alla normativa vigente. In particolare, l EPPI si impegna a rafforzare lo strumento della Trasparenza quale misura fondamentale per la prevenzione della corruzione in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente al riguardo, in particolare tenuto conto del fatto che l Ente svolge attività di pubblico interesse regolate dal diritto nazionale e dell Unione Europea. 16
18 Il CdA dell EPPI, con delibera 358/2016, ha nominato: - il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), - il Responsabile della Trasparenza (RTR). Il D.lgs. 97/2016 ha unificato le due figure in un unico ruolo: Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT). 17
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