2. L INFORMATIVA PRECONTRATTUALE GLOSSARIO 8 APPROFONDIMENTI 14 NORMATIVA L informativa su operazioni e servizi

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1 2. L INFORMATIVA PRECONTRATTUALE 2.3. L informativa su operazioni e servizi 1 GLOSSARIO 8 APPROFONDIMENTI 14 NORMATIVA 16

2 2.3. L INFORMATIVA SU OPERAZIONI E SERVIZI Al termine del capitolo sarai in grado di individuare le caratteristiche dell'informativa su operazioni e servizi prevista dal provvedimento di Banca d Italia del 29 luglio Come è cambiata l informativa su operazioni e servizi Vediamo adesso quali novità sono state introdotte dalla Banca d Italia nell informativa su operazioni e servizi, mi riferisco quindi ai contenuti dei fogli informativi e dei documenti di sintesi. Ma non solo. Cominciamo dai fogli informativi e anche per questi strumenti consideriamo quanto previsto dalla previgente normativa e le criticità emerse in questi anni. Qualcuno vuole intervenire? Se guardiamo la deliberazione del CICR del 4 marzo 2003 e le vecchie Istruzioni di vigilanza, il foglio informativo rappresenta il principale strumento per far conoscere alla clientela le condizioni contrattuali dei prodotti offerti. Sì, sì, uno strumento mica tanto utile però 1

3 Ti riferisci alla complessità dei suoi contenuti? troppe voci di costo, troppe condizioni giuridiche ma come può un cliente normale capirci qualcosa? Impossibile quindi per noi utilizzare il foglio informativo per illustrare il prodotto al cliente interessato! Stesso discorso per il documento di sintesi: troppe informazioni! Beh, sembra che la Banca d Italia vi abbia dato ascolto: le parole d ordine che hanno guidato questa riforma della trasparenza sono state comprensibilità e semplificazione. Non solo è stato previsto un ampio utilizzo degli indicatori sintetici di costo per evidenziare al cliente costi e oneri, ma sono stati anche fatti consistenti tagli di informazioni non necessarie. Pensate, le pagine dei fogli informativi adesso sono circa la metà e il numero delle parole è stato ridotto di circa l 80%! Sorte simile è toccata anche al documento di sintesi, la cui funzione rimane comunque fondamentale: contribuire alla comprensione dell intero testo contrattuale. 2

4 A proposito di contratto, è ancora prevista la consegna al cliente, se questo la richiede, di una copia del contratto prima della stipula? Certamente, ma anche qui ci sono delle novità. Ma cominciamo dai fogli informativi. 3

5 2.3.2 I fogli informativi e il Foglio comparativo dei mutui I fogli informativi contengono informazioni sull intermediario, sulle principali caratteristiche e sulle condizioni economiche dell operazione o del servizio offerto. I fogli informativi, datati e tempestivamente aggiornati, sono messi a disposizione dei clienti, anche su loro richiesta, nei locali aperti al pubblico. Rispetto alla previgente normativa di riferimento, il provvedimento Banca d Italia del 29 luglio 2009 prevede una semplificazione dei fogli informativi, una riduzione delle informazioni contenute e un esteso utilizzo di indicatori sintetici di costo (ISC). Una delle novità introdotte per i fogli informativi è la distinzione tra prodotti che necessitano di un informativa disciplinata nel dettaglio e standardizzata e prodotti per i quali è preferibile una normativa di principio. Informativa standardizzata Informativa non standardizzata Il foglio informativo standardizzato è previsto per il conto corrente (e per i servizi a questo solitamente collegati, quali carte di debito, assegni, carte di pagamento ecc.) e per il mutuo ipotecario destinato ai consumatori. La Banca d Italia ha predisposto i modelli (Allegati 4A e 4B del provvedimento) che devono essere adottati dagli intermediari. Per gli altri prodotti, il provvedimento della Banca d Italia prevede solo una disciplina di principio che individua le informazioni minime da fornire; è quindi rimessa agli intermediari la formulazione di specifici fogli informativi, la cui redazione comunque deve assicurare la completezza, la sinteticità e la comprensibilità delle informazioni. Per i prodotti per i quali non è prevista un informativa standardizzata, il contenuto minimo è rappresentato da: le informazioni sull intermediario (denominazione, iscrizione in albi e/o registri, indirizzo della sede legale, numero di telefono degli uffici ai quali il cliente si può rivolgere per le ulteriori informazioni e/o per la conclusione del contratto, numero di fax; ove esistenti, sito internet e/o indirizzo di posta elettronica); le caratteristiche e i rischi tipici dell'operazione o del servizio; un elenco completo delle condizioni economiche offerte (che comprendono ogni onere economico, comunque denominato, a carico del cliente, incluse le spese connesse alle comunicazioni periodiche, di scritturazione contabile, di istruttoria, le penali, l indicatore sintetico di costo se richiesto ecc.); le sole clausole contrattuali concernenti il diritto di recesso spettante al cliente e all intermediario e i tempi massimi per la chiusura del rapporto e quelle relative ai mezzi di tutela stragiudiziale di cui la clientela può avvalersi. 4

6 Per i contratti di conto corrente e di mutuo ipotecario esistono ulteriori informazioni da fornire alla clientela, oltre a quelle previste come contenuto minimo per il foglio informativo non standardizzato. Conto corrente Mutuo ipotecario Per i contratti di conto corrente, i fogli informativi riportano anche eventuali requisiti minimi per l apertura del conto (per esempio, il versamento iniziale di una somma di denaro, l accredito dello stipendio ecc.), le valute sui versamenti e sui prelievi, i termini di disponibilità delle somme accreditate sul conto e degli assegni versati, tutte le causali che danno origine a una scritturazione per la quale sono addebitati al cliente oneri economici, specificandone l importo. Per i contratti di mutuo garantito da ipoteca per l acquisto dell abitazione principale, in aggiunta ai fogli informativi, gli intermediari devono mettere a disposizione della clientela, mediante copia asportabile, un Foglio comparativo contenente informazioni generali sulle diverse tipologie di mutui offerti. Questo documento: elenca tutti i prodotti della specie offerti dall intermediario, facendo rinvio ai fogli informativi per la pubblicizzazione delle rispettive condizioni; indica in modo chiaro le caratteristiche e i rischi tipici dei mutui, secondo modalità tali da agevolare per la clientela la comprensione delle principali differenze tra i diversi prodotti offerti. Il documento riporta altresì, per ciascuno dei mutui in questione, almeno: i) il tasso di interesse; ii) la durata minima e massima del mutuo; iii) le modalità di ammortamento; iv) la periodicità delle rate; v) il TAEG; vi) l esempio di importo della rata di ciascun mutuo, in conformità a quanto riportato nei relativi fogli informativi. Nel foglio informativo sono riportate anche le informazioni relative ai servizi accessori. Nel caso in cui il servizio accessorio è commercializzato anche individualmente è altresì predisposto un foglio informativo concernente il solo servizio accessorio. Con riferimento a un determinato prodotto, la pubblicizzazione delle condizioni relative alle diverse linee del servizio offerte (per esempio, conti correnti aventi diverse caratteristiche) può avvenire anche in un unico foglio informativo. I tassi di interesse sono riportati su base annuale e almeno con riferimento all anno civile. Nel caso in cui un contratto relativo a un operazione di raccolta del risparmio o di finanziamento prevede la capitalizzazione infrannuale degli interessi, il valore del tasso, rapportato su base annua, è indicato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Qualora un operazione comporti più voci di costo a carico del cliente, le condizioni economiche a essa relative sono presentate in maniera tale che risulti facilmente comprensibile il costo complessivo. 5

7 2.3.3 Il documento di sintesi Il documento di sintesi deve essere unito al contratto. Nel documento di sintesi sono riportate, in maniera personalizzata (cioè riferite allo specifico cliente) e secondo quanto previsto dal contratto, le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio. La funzione del documento di sintesi è rendere note al cliente, sia durante le trattative sia al momento della stipula del contratto, le condizioni economiche applicate al rapporto che si accinge a instaurare con la banca. Il documento di sintesi costituisce il frontespizio del contratto, del quale è parte integrante solo in presenza di un accordo delle parti in tal senso. Il provvedimento Banca d Italia del 29 luglio 2009 ha previsto una semplificazione anche per il documento di sintesi. In particolare, il documento di sintesi: può coincidere con il foglio informativo quando le condizioni dell offerta non siano personalizzabili. In tal caso, il foglio informativo potrà essere unito al contratto e diventarne il frontespizio; deve essere predisposto solo per i servizi commercializzati secondo schemi contrattuali uniformi, restando quindi esclusi i servizi oggetto di trattativa individuale; riporta solo le condizioni economiche contenute anche nel foglio informativo; riporta le condizioni economiche secondo lo stesso ordine seguito nel foglio informativo, relativamente ai servizi per i quali il foglio informativo è redatto secondo i modelli previsti dal provvedimento; per i servizi per i quali è prevista una parte standardizzata del foglio informativo, è stato standardizzato anche il documento di sintesi; relativamente ai contratti di conto corrente offerti ai consumatori, non riporta l ISC; per i contratti di mutuo che sono o potrebbero rimanere a tasso fisso per tutta la durata del contratto, riporta in calce il piano di ammortamento L indicatore sintetico di costo L indicatore sintetico di costo (ISC) è uno strumento utile che consente al cliente di avere un immediata percezione dei costi legati all utilizzo del servizio e un confronto tra le diverse offerte disponibili sul mercato. Con il provvedimento di Banca d Italia del 29 luglio 2009 l utilizzo dell ISC è stato introdotto anche per i conti correnti offerti ai consumatori e per le aperture di credito offerte a clienti al dettaglio. Per questo, in base alla vigente normativa, il foglio informativo e il documento di sintesi devono riportare un "indicatore sintetico di costo" quando hanno a oggetto: le operazioni di mutuo, di anticipazione bancaria e i contratti riconducibili alla categoria altri finanziamenti ; il conto corrente destinato ai consumatori; le aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio. 6

8 Ogni cliente ha proprie specifiche esigenze connesse all utilizzo del servizio, basti pensare alle differenze in termini di numero di operazioni di utilizzo di assegni e carte di credito. E infatti la documentazione di trasparenza di carattere generale applicabile ai diversi clienti, specie il foglio informativo, può riportare esclusivamente indicatori sintetici di costo riferibili a profili di utilizzo tipo. In particolare, i fogli informativi e i documenti di sintesi dei conti correnti offerti ai consumatori riportano un indicatore sintetico di costo riferibile a profili di operatività individuati dalla Banca d Italia con il coinvolgimento dell Associazione Bancaria Italiana e del Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti La consegna di copia del contratto idonea per la stipula Il provvedimento di Banca d Italia del 29 luglio 2009 prevede che il cliente, prima della conclusione del contratto e senza che ciò impegni le parti, possa ottenere dall intermediario una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula o, a sua scelta, del solo documento di sintesi. La consegna deve avvenire entro tempi congrui rispetto alla richiesta e si applica anche in caso di offerta fuori sede. La nuova disciplina contiene delle innovazioni rispetto alla previgente normativa di riferimento in quanto: a eccezione dei casi tassativamente previsti, la consegna della copia del contratto è gratuita per il cliente; è abolita l attestazione in calce al contratto con la quale il cliente era tenuto a dichiarare se intendeva o no avvalersi del diritto di ricevere copia del contratto prima della sottoscrizione; il cliente può chiedere il solo documento di sintesi. Il diritto del cliente di ottenere copia del testo contrattuale o del solo documento di sintesi non può essere sottoposto a termini o condizioni. In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al cliente, l intermediario, prima della conclusione del contratto, ne dà informativa al cliente stesso che ha diritto di ricevere una copia completa del nuovo testo contrattuale o una nuova copia del documento di sintesi. 7

9 GLOSSARIO Addebito diretto Ai fini della disciplina della trasparenza dei servizi di pagamento, servizio di pagamento per l addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al quale un operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in conformità al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore medesimo. Area unica dei pagamenti L insieme dei paesi aderenti al processo di integrazione dei servizi di pagamento in euro secondo regole e standard definiti in appositi accordi. Beneficiario Ai fini della disciplina della trasparenza dei servizi di pagamento, persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi oggetto dell operazione di pagamento. Cliente luglio 2009, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intende entrare in relazione con l intermediario. Non rientrano nella di cliente i seguenti soggetti: banche, società finanziarie, istituti di moneta elettronica (IMEL), imprese di assicurazione, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV), società di gestione del risparmio (SGR), società di gestione accentrata di strumenti finanziari, fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria, società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell intermediario, società che controllano l intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo. Cliente al dettaglio (argomento trattato a pagina 7 della dispensa) luglio 2009, i consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, gli enti senza finalità di lucro e le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) (argomento trattato a pagina 1 della dispensa) Organismo cui spetta l alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. è composto dal ministro dell Economia e delle finanze, che lo presiede, dal ministro del Commercio con l estero, dal ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, dal ministro dello Sviluppo economico, dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e dal ministro per le Politiche europee. Alle sedute partecipa, senza diritto di voto, il governatore della Banca d Italia. In relazione alla trattazione di argomenti attinenti alle rispettive competenze, il presidente può invitare a prendere parte a singole riunioni del comitato, ai fini consultivi, altri ministri o i presidenti di altre autorità di vigilanza. 8

10 Consorzio di garanzia collettiva fidi (confidi) Consorzio con attività esterna, società cooperativa, società consortile per azioni, a responsabilità limitata o cooperativa, che utilizza le risorse provenienti, in tutto o in parte, dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. I confidi sono costituiti da piccole medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria. Consumatore (argomento trattato a pagina 4 della dispensa) luglio 2009, la persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Contratto quadro Contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che può dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l apertura e la gestione di un conto di pagamento. Identificativo unico Combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento (cioè l intermediario) indica all utilizzatore di servizi di pagamento (cioè il cliente) e che l utilizzatore deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l esecuzione di un operazione di pagamento. In assenza di un conto di pagamento, l identificativo unico identifica solo l utilizzatore del servizio di pagamento. Indicatore sintetico di costo (ISC) (argomento trattato a pagina 4 della dispensa) Misura sintetica del costo totale di un operazione di natura bancaria o finanziaria che consente ai clienti una più rapida e agevole comparabilità del costo complessivo di diverse operazioni. Per i mutui, le anticipazioni bancarie, i contratti riconducibili alla categoria altri finanziamenti e le aperture di credito in conto corrente offerte ai clienti al dettaglio, l ISC è denominato Tasso annuo effettivo globale (TAEG) ed è calcolato come il TAEG previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori, secondo quanto previsto dagli Allegati 5B (per le aperture di credito in conto corrente) e 5C (per i finanziamenti diversi dalle aperture di credito in conto corrente). Intermediario committente luglio 2009, l intermediario per conto del quale è svolta un offerta fuori sede. 9

11 Locale aperto al pubblico (o dipendenza) luglio 2009, la succursale dell intermediario (come definita per le banche al titolo III, capitolo 2, delle Istruzioni di vigilanza per le banche) e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l accesso è sottoposto a forme di controllo. Micro-impresa Ai fini della disciplina della trasparenza dei servizi di pagamento, impresa che, al momento della conclusione di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento, occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro o possiede i requisiti individuati con decreto del Ministro dell economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE. Nullità Una delle forme che può assumere l invalidità di un negozio giuridico. La nullità di un negozio giuridico determina l inidoneità dello stesso a produrre in alcun modo gli effetti suoi propri. Le cause che determinano la nullità di un negozio sono: la mancanza di uno degli elementi essenziali indicati (accordo, causa, oggetto, forma prescritta dalla legge a pena di nullità); l illiceità della causa; l illiceità dei motivi ex art del Codice civile; l impossibilità, illiceità, indeterminatezza e indeterminabilità dell oggetto; la contrarietà a norme imperative; altri casi stabiliti dalla legge. La nullità si dice relativa quando può essere fatta valere solo da una delle parti del contratto. Nuovo Accordo di Basilea International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards - A Revised Framework, detto Basilea II. Versione riveduta dell Accordo di Basilea sul capitale del 1988, pubblicata nel mese di giugno 2004 dal Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria. La revisione delle regole di adeguatezza patrimoniale per le banche si caratterizza, rispetto all Accordo originale, per la presenza di un requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo e, in generale, per un impianto volto ad assicurare una misurazione più accurata dei rischi e una loro copertura più ampia, in linea con le prassi maggiormente evolute di autocontrollo interno. Offerta fuori sede luglio 2009, l offerta (cioè la promozione e il collocamento di operazioni e servizi bancari e finanziari) svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell intermediario. 10

12 Operazione di pagamento Ai fini della disciplina della trasparenza dei servizi di pagamento, attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario. Ordine di pagamento Qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore di servizi di pagamento con la quale è chiesta l esecuzione di un operazione di pagamento. Pagatore Ai fini della disciplina della trasparenza dei servizi di pagamento, persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l ordine di pagamento. Prestatore di servizi di pagamento Ai fini della disciplina della trasparenza dei servizi di pagamento, uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche. Principio di proporzionalità In virtù del principio di proporzionalità le informazioni fornite dalla banca sono rese al cliente tenendo conto delle caratteristiche dei rapporti e dei destinatari. Di conseguenza, il provvedimento di Banca d Italia del 29 luglio 2009 prevede una diversificazione degli obblighi di trasparenza secondo le diverse fasce di clientela e le caratteristiche dei servizi. Reclamo luglio 2009, ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (per esempio, lettera, fax, ) all intermediario un suo comportamento o una sua omissione. Rinvio agli usi Clausola contrattuale che, per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati richiama, anziché parametri fissi, condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza. 11

13 Rischio di non conformità Rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge o di regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina). Rischio di reputazione Rischio derivante dalla possibilità che un errata comprensione delle caratteristiche delle operazioni e dei rischi delle attività intraprese determini un deterioramento dell immagine presso il pubblico, tale da ledere la capacità della banca di mantenere una soddisfacente posizione competitiva. Rischio legale Anche identificato come rischio regolamentare. Rischio derivante dalla possibilità che si verifichino perdite causate dalla violazione di norme, regolamenti o prassi di mercato. Il rischio legale rientra nella categoria dei rischi operativi. Servizi accessori (argomento trattato a pagina 5 della dispensa) luglio 2009, servizi offerti, gratuitamente o a pagamento, insieme a un servizio principale, su base obbligatoria o facoltativa, anche se non strettamente connessi con esso (per esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni ecc.). Strumento di pagamento Qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l utilizzatore (cliente) e il prestatore di servizi di pagamento (intermediario) e di cui l utilizzatore di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento. Supporto durevole luglio 2009, qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate. 12

14 Tasso annuo effettivo globale (TAEG) (argomento trattato a pagina 5 della dispensa) Indicazione del costo totale del credito, espresso in percentuale, calcolata su base annua. Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi dovuti agli intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve sostenere in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi ai servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte. Dal calcolo del TAEG sono comunque escluse: le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora; le spese, diverse dal prezzo di acquisto, che competono al consumatore all atto dell acquisto, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquisto di merci o servizi, tramite pagamenti in contanti o a credito. Il provvedimento di Banca d Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni e integrazioni prevede che il TAEG relativo ai mutui, alle anticipazioni bancarie, ai contratti riconducibili alla categoria altri finanziamenti e alle aperture di credito in conto corrente offerte ai clienti al dettaglio sia calcolato come il TAEG previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori, secondo quanto previsto dagli Allegati 5B (per le aperture di credito in conto corrente) e 5C (per i finanziamenti diversi dalle aperture di credito in conto corrente). Tasso d interesse di riferimento Tasso d interesse che è utilizzato come base per calcolare l interesse da applicare e che proviene da una fonte accessibile al pubblico che può essere verificata da entrambe le parti di un contratto relativo a servizi di pagamento. 13

15 APPROFONDIMENTI Contenuto dei fogli informativi per i prodotti per i quali non è prevista un informativa standardizzata (argomento trattato a pagina 4 della dispensa) Con riferimento ai prodotti diversi da quelli per i quali esiste un informativa standardizzata, in aggiunta al contenuto minimo, è stato previsto che: per le operazioni di finanziamento comunque denominate, i fogli informativi riportino l indicazione che il cliente potrà consultare lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall art. 2 della l. 108/96 (c.d. legge antiusura ) sul cartello affisso ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, nonché sul sito internet, qualora l intermediario se ne avvalga; se l intermediario inserisce nelle offerte relative a contratti di apertura di credito destinati ai clienti al dettaglio forme complesse di remunerazione degli affidamenti o degli sconfinamenti, quali la commissione di massimo scoperto o altre che prevedono una pluralità di voci di costo, le relative condizioni siano spiegate nel foglio informativo in modo da chiarire al cliente il significato delle varie voci di costo. Per le forme di remunerazione degli affidamenti offerti ai clienti al dettaglio, l intermediario fornisce nel foglio informativo anche alcuni esempi formulati con riferimento a ipotetici casi di utilizzo del fido; per i contratti di leasing finanziario, in luogo del tasso di interesse sia indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l acquisto del bene e i relativi interessi; nel caso di prodotti composti, gli intermediari predispongano un unico foglio informativo, relativo a tutte le componenti del prodotto offerto; nel caso di prodotti composti che includono componenti non disciplinate dalle disposizioni in materia di trasparenza adottate dalla Banca d Italia (per esempio, perché aventi natura assicurativa), il foglio informativo rinvii agli eventuali strumenti di trasparenza per esse stabiliti dalle normative di settore. In ogni caso, il foglio informativo riporta tutti i costi che il cliente deve sostenere, a qualsiasi titolo, in relazione al prodotto composto. Modalità di calcolo dell ISC per i finanziamenti (argomento trattato a pagina 6 della dispensa) Per i mutui, le anticipazioni bancarie, i contratti riconducibili alla categoria altri finanziamenti (per esempio, i prestiti personali e i prestiti finalizzati) e le aperture di credito in conto corrente offerte ai clienti al dettaglio, l indicatore sintetico di costo è denominato tasso annuo effettivo globale (TAEG) ed è calcolato come il TAEG previsto dalla disciplina in materia di credito ai consumatori. 14

16 Consegna della copia del contratto (argomento trattato a pagina 7 della dispensa) Nei contratti di finanziamento, considerato che la determinazione delle condizioni economiche è preceduta da un istruttoria, il cliente può scegliere tra: 1. la consegna di copia del contratto idonea per la stipula, che può essere subordinata al pagamento di una somma non eccedente le spese di istruttoria (il cui ammontare massimo è pubblicizzato nel foglio informativo); 2. la consegna gratuita dello schema di contratto privo delle condizioni economiche e di un preventivo contenente le condizioni economiche elaborate in base alle informazioni fornite dal cliente. Per i contratti di mutuo ipotecario offerti ai clienti al dettaglio, la consegna della copia del contratto idonea per la stipula è gratuita a partire dal momento in cui viene concordata la data per la stipula presso il notaio. 15

17 NORMATIVA Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, titolo V. Soggetti operanti nel settore finanziario, art Albo degli intermediari finanziari Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, titolo VI. Trasparenza delle condizioni contrattuali Banca d Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009 Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, decreto n. 117 del 3 febbraio 2011 Banca d Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009, Allegato 1 Banca d Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009, Allegato 2 Banca d Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009, Allegato 3 Banca d Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009, Allegato 4A Banca d Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009, Allegato 4B Banca d Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009, Allegato 6 Banca d Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009, Provvedimento della Banca d Italia sul Conto corrente semplice Provvedimento dell Ufficio Italiano dei Cambi - 29/04/2005, n Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, Deliberazione del 29 luglio 2008 relativa ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela Banca d Italia, Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, 18 giugno 2009 Ministero dello Sviluppo Economico, nota del 21 febbraio 2007, Chiarimenti in merito all applicazione dell art. 10 della legge 4 agosto 2006, n. 248 Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell amministrazione digitale, capo VII, art. 71. Regole tecniche Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, parte III, titolo III, capo I, sezione IV-bis. Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori 16

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