Curatela fallimentare Profili deontologici: la prospettiva del commercialista Torino 29 maggio Mario Pia 1

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1 Curatela fallimentare Profili deontologici: la prospettiva del commercialista Torino 29 maggio 2013 Mario Pia 1

2 Codice Deontologico dei DC e, poi, dei DCEC 21/22 ottobre 1961 Codice deontologico dell Ordine di Torino (cosiddetto CD Codice Spertino ) 10 febbraio 1987 primo testo delle Norme di Deontologia professionale emanate dal CNCD. 9 aprile 2008 Codice Deontologico della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile emanato in applicazione dell art. 29 lettera c del D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 CNDCEC - 9 aprile 2008 (ultimo aggiornamento 1 settembre 2010) In attesa di una più ampia riforma del Codice Deontologico, nel cui ambito saranno incluse norme di maggior dettaglio per l esercizio della professione e di funzione di essa;... Mario Pia 2

3 E s o r d i o INQUADRAMENTO generale Deontologia, Disciplina, Codice Deontologico della professione: materie cenerentole. Materie di insegnamento e dell orale all esame di stato - D.Lgs. n 139/2005 art. 46, 1 co. lett. c). Dominus e Praticantato Anzianità e tipo di attività professionale dello Studio Maturazione progressiva Dualismo nell attività in genere, con casistica e sensibilità differenziate: Prestazioni di servizi professionali esecutivi Consulenza professionale Mario Pia 3

4 E s o r d i o ( s e g u e ) INQUADRAMENTO specifico Il Commercialista e l attività delle procedure concorsuali: - Oggetto della professione: - Generale: D.Lgs. 28/6/2005 n. 139 (art. 1, 1 comma) - Specifico: D.Lgs. 28/6/2005 n. 139 (art. 1, 3 comma, lett. d) - Rapporto con AGO; - Alto livello di competenza professionale tecnica, in materia concorsuale, bilancistica, societaria, fiscale, contrattuale ecc. - Pubblico Ufficiale - Altre attività di studio - Poche azioni disciplinari, ma il più delle volte gravi Mario Pia 4

5 Attività di Studio e Concorsuali Le attività dello Studio 1. Attività Concorsuali unicamente. 1. Attività Mista, Concorsuale e di Altro tipo ( generale o specifica). 1. Suddivisione delle attività Concorsuali : a) attività nella fase propedeutica/preparatoria/propositiva; b) attività nella fase della pura esecuzione. Mario Pia 5

6 E s o r d i o ( s e g u e ) INQUADRAMENTO specifico. segue Violazioni disciplinari riscontrate: Rendiconti ed appropriazione di fondi; Corruzione; Conflitto di interessi; Ritardi nell esecuzione; Rapporti con la cancelleria e/o colleghi; Mario Pia 6

7 Il Curatore: Ordinamento e Codice deontologico Inesistenza, nel CD, di una norma o di una serie di norme specifiche, concernenti la curatela ed, in genere, le attività concorsuali. Necessità di procedere ad una lettura di ciascuna delle attività (specifiche e non ) alla luce dei principi generali. Mario Pia 7

8 Capo VI - Altri rapporti. Articolo 38: Rapporti con i pubblici uffici 1 -. Nei rapporti con i magistrati, i membri delle commissioni tributarie e i funzionari della pubblica amministrazione, il professionista si comporta con rispetto delle pubbliche funzioni, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità professionale Il professionista che sia in rapporti di parentela o amicizia o familiarità con i soggetti di cui al primo comma non deve utilizzare, né sottolineare, né vantare tale circostanza al fine di avvantaggiare l esercizio della propria attività professionale. Mario Pia 8

9 Il Codice Deontologico dei DCEC Principi generali, senza di regola tipicizzazione specifica dei comportamenti che comportano una violazione deontologica. Assenza di individuazione specifica dei comportamenti rilevanti. Assenza di collegamento fra violazione deontologica e sanzione. Eterogeneità delle decisioni e eterogeneità delle sanzioni applicate: la giurisprudenza Le sanzioni devono esser adeguate alla gravità degli atti compiuti. (Art.3 CD DCEC). La giurisprudenza disciplinare diviene la fonte primaria ed essenziale della deontologia. Mario Pia 9

10 Il Codice Deontologico dei DCEC Percorso della valutazione deontologica della fattispecie: 1) individuazione dei principi deontologici specifici; 2) - riconduzione ai doveri generali di dignità, probità e decoro; 3) - applicazione dei canoni del Procedimento disciplinare; 4) - decisione.

11 D.Lgs. 28 giugno 2005 n 139 Ordinamento DCEC Capo V - Il procedimento disciplinare 4 co. S e g u e : Articolo 49 - Esercizio dell azione disciplinare. L azione disciplinare è esercitata dal Consiglio dell Ordine nel cui Albo il professionista è iscritto. ** * Articolo 50 - Procedimento disciplinare 3 co. - La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate la inosservanza dei doveri professionali e le intenzionalità della condotta anche se omissiva. 4 co. - La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza o imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. 6 co. - Il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l immagine e la dignità della categoria. Mario Pia 11

12 D.Lgs. 28 giugno 2005 n 139 Ordinamento DCEC Articolo 52 Sanzioni disciplinari Le sanzioni irrogabili dal CdO sono: a. la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo; b. la sospensione dall esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore ai 2 anni; c. la radiazione dall Albo. * * * (?). L avvertimento (art. 53 Ordinamento Professione Forense) * * * Art. 53 la sospensione cautelare Art. 54 la sospensione per morosità Mario Pia 12

13 D.Lgs. 28 giugno 2005 n 139 Ordinamento DCEC Capo V - Il procedimento disciplinare Articolo 49 - Esercizio dell azione disciplinare. 1 co. - Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell Albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di: - norme di legge - regolamenti - codice deontologico o siano comunque ritenute in contrasto con i - doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell interesse pubblico al corretto esercizio della professione. Mario Pia 13

14 Violazione della norma penale - Art co. L E S O G L I E D I S C I P L I N A R I (art Ordinamento DCEC) Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l imputato non l ha commesso. - Art co. L Autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al CdO di appartenenza dell esercizio dell azione penale nei confronti di un iscritto. Mario Pia 14

15 L E S O G L I E D I S C I P L I N A R I Violazione di norme di legge (non penali) Codice Civile, T u f, T u b Normativa s/privacy, s/antiriciclaggio, s/sicurezza Normativa fiscale, ecc. DPR n. 137 del 7/8/2012 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali): - art. 7 - Tirocinio per l accesso alla professione - art. 8 - Formazione continua Codice della strada (!!!??? ) Alcune condotte, pur se ammesse dall ordinamento di diritto comune, possono comportare violazione del Codice Deontologico qualora siano qualificabili come lesive del decoro e del prestigio della professione o comportino la anteposizione degli interessi personali del professionista a quelli del cliente. ( CNDCEC 12 nov 2009, n 48 e n 51). Mario Pia 15 (art Ordinamento DCEC)

16 L E S O G L I E D I S C I P L I N A R I ( art Ordinamento DCEC ) Violazione di Regolamenti (normativa di secondo livello) Decreto 7/8/2009 n. 143: Regolamento dei ministeri dell istruzione, dell università e della ricerca per il tirocinio professionale emesso ex art. 42, comma 2 del D.Lgs. n. 139 del 2005 Regolamento del CNDCEC per gli Ordini territoriali per l esercizio della funzione disciplinare in caso di inadempimento dell obbligo formativo Regolamento del CNDCEC sull'uso del Sigillo professionale Norme di comportamento del CS, dettate dal CNDCEC Altri regolamenti delle materie dell attività professionale. Mario Pia 16

17 L E S O G L I E D I S C I P L I N A R I ( art Ordinamento DCEC ) Violazione del Codice Deontologico - Codice deontologico * * * (Struttura e analisi nelle diapositive successive) * * * Mario Pia 17

18 Gravità dell infrazione L E S O G L I E D I S C I P L I N A R I (art Ordinamento DCEC) Soglia dell infrazione - Norme di legge penale - Norme di legge civile - Regolamenti - Codice deontologico: - doveri generali di dignità, probità e decoro Regole di educazione o stile Mario Pia 18

19 Struttura del Codice Deontologico Titolo I Disposizioni generali Titolo II Rapporti professionali: - Capo 1 - Rapporti con i colleghi - Capo 2 - Rapporti con i clienti - Capo 3 - Rapporti con gli Enti istituzionali di categoria - Capo 4 - Rapporti con collaboratori e dipendenti - Capo 5 - Rapporti con i tirocinanti - Capo 6 - Altri rapporti Titolo III Concorrenza Titolo IV Disposizioni transitorie Mario Pia 19

20 Titolo primo: disposizioni generali Articolo 1 - Definizioni 1 co. f) Cliente è il soggetto che affida l incarico al professionista ed è il destinatario o beneficiario della prestazione professionale; qualora un soggetto affidi un incarico a beneficio o nell interesse di terzi, tutti i soggetti coinvolti dovranno essere considerati Cliente ; Mario Pia 20

21 Titolo primo: disposizioni generali Articolo 1 - Definizioni f) Cliente. segue va rilevato che nella gestione della procedura l attività del curatore mira alla tutela non soltanto degli interessi privatistici del fallito e dei suoi creditori, ma anche alla tutela dell interesse pubblicistico della par condicio creditorum (pag. 320). l attribuzione al curatore di tale qualità ( Pubblico Ufficiale) vuole rappresentare anche una maggiore garanzia di correttezza del suo comportamento, essendo più gravi rispetto ad altri soggetti le sanzioni penali (pag. 320). il curatore fallimentare è pur sempre un organo che esercita una funzione pubblica finalizzata a perseguire gli obiettivi e gli scopi dell esecuzione collettiva nell interesse non solo del ceto creditorio, ma anche della giustizia (pag ). Fallimento e altre procedure concorsuali di G. Faucelia e L. Panzani, UTET. Mario Pia 21

22 Articolo 5 - Interesse pubblico Il professionista ha il dovere e la responsabilità di agire nell interesse pubblico. Soltanto nel rispetto dell interesse pubblico egli potrà soddisfare le necessità del proprio cliente. [ 1 ] A causa dell interesse pubblico il professionista che venga conoscenza di violazioni del presente codice ha il dovere di informare il Consiglio dell ordine competente delle suddette violazioni. L uso del sigillo professionale è disciplinato da apposito regolamento del Consiglio nazionale. [Art. 1 L esercizio della professione di dottore commercialista è attività di scienza e di pubblica utilità [ 1.e Norme di deontologia professionale dei DC) ]. [ 1 ] Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione hanno rilevanza disciplinare. ( Art. 3 - L.247 del Nuova disciplina dell ordinamento della professione forense). Mario Pia 22

23 Codice Deontologico della professione di DC ed EC Disposizioni generali - Doveri di probità, dignità e decoro Art. 6 Integrità (Lealtà) Art. 7 - Obiettività Art. 8 - Competenza, diligenza e qualità delle prestazioni Art. 9 - Indipendenza Art Riservatezza Art Comportamento professionale (Lealtà) Tabella di confronto CD DCEC e CDF Codice Deontologico Forense Art. 5 - Doveri di probità, dignità e decoro Art. 6 Doveri di lealtà e correttezza Art. 8 - Dovere di diligenza Art Dovere di competenza Art. 13 Dovere di aggiornamento professionale Art Dovere di indipendenza Art. 9 - Dovere di segretezza e riservatezza Probità, Dignità Decoro Lealtà Professione forense (legge 247/2012) Diligenza Competenza Indipendenza 23

24 Articolo 6 - Integrità Il professionista dovrà agire con integrità, onestà e correttezza in tutte le sue attività e relazioni, sia di natura professionale, sia di natura personale, senza fare discriminazioni di religione, razza, nazionalità, ideologia politica, sesso o classe sociale. Il professionista non deve essere in alcun modo associato con dichiarazioni, comunicazioni o informative, a chiunque indirizzate, che non rispondano a verità, ovvero che contengano informazioni fuorvianti, ovvero che omettano informazioni fondamentali ad evitare di fuorviare il destinatario delle suddette comunicazioni. Il professionista deve evitare di perseguire utilità non dovute e deve adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti del cliente o di terzi in genere. Integrità: Onestà e rettitudine assolute; condotta di una probità assoluta. Mario Pia 24

25 Articolo 7 - Obiettività Il professionista deve agire in assenza di pregiudizi, conflitti di interessi o indebite pressioni di altri che possono influenzare il suo giudizio o la sua attività professionale. Egli dovrà quindi evitare qualsiasi relazione che possa essere causa di pregiudizio o di indebite influenza nel suo giudizio o nella sua attività professionale. Il professionista deve fornire i suoi pareri senza essere influenzato dalle aspettative del cliente e si deve pronunciare con sincerità, in totale obiettività, evidenziando, se del caso, le riserve necessarie sul valore delle ipotesi formulate e delle conclusioni raggiunte. Obiettività: Atteggiamento di realismo, imparzialità. Essere equanime, imparziale, spassionato, non alterato da pregiudizi, da preferenze o sentimenti personali. Mario Pia 25

26 Articolo 8 - Competenza, diligenza e qualità delle prestazioni ll professionista ha il dovere continuo di mantenere la sua competenza e capacità professionale al livello richiesto per assicurare ai suoi clienti l erogazione di prestazioni professionali di livello qualitativamente elevato, secondo le correnti prassi e tecniche professionali e disposizioni normative. Il professionista non deve accettare incarichi professionali materie su cui non ha un adeguata competenza, tenuto conto della complessità della pratica e di ogni altro elemento utile alla suddetta valutazione. Il professionista deve dedicare ciascuna questione esaminata la cura il tempo necessari, in maniera da acquisire una sufficiente certezza prima di formulare qualsiasi parere. Il professionista dovrà informare il cliente della necessità di avvalersi, nell erogazione della prestazione professionale, della collaborazione di un altro professionista avente specifica competenza, a causa della sua specializzazione, in problematiche attinenti l incarico affidatogli, su cui il primo non abbia adeguata competenza. Tale obbligo si applica anche qualora le circostanze richiedano l intervento di soggetti iscritti in altri Albi professionali. Mario Pia 26

27 Articolo 8 - Competenza, diligenza e qualità delle prestazioni segue L adempimento degli obblighi di formazione professionale continua, secondo quanto previsto dai regolamenti emanate dal Consiglio Nazionale degli Ordini locali, costituisce il requisito minimo richiesto al professionista per il mantenimento della sua competenza professionale ma non lo esonera dalle ulteriori attività formative, rese necessarie dalla natura degli incarichi professionali assunti, al fine di adempiere a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo. Il professionista, nell erogare le proprie prestazioni deve agire in modo diligente, secondo quanto richiesto dalla prassi professionale dei principi di comportamento approvati dal Consiglio Nazionale. Nell esercizio della professione il professionista è tenuto a far sì che i propri dipendenti e collaboratori operino con la competenza e la diligenza richiesta dalla natura dell attività da essi svolta. Il professionista deve dotarsi di una organizzazione materiale e personale coerente con le necessità imposte dalla tipologia di prestazioni professionali rese. Competenza: Diligenza: La capacità, per cultura o esperienza, di affrontare, dare pareri, risolvere problemi con la necessaria professionalità. La cura attenta e scrupolosa; l esattezza nell operare, con solerzia e premura. Mario Pia 27

28 Articolo 9 - Indipendenza Il professionista deve agire nel rispetto delle norme sull indipendenza e sulle incompatibilità previste in relazione alla natura dell incarico affidatogli. I requisiti di indipendenza e le incompatibilità sono stabiliti dalla legge; il professionista è tenuto ad ottemperare alle interpretazioni in materia di indipendenza ed incompatibilità approvate dal Consiglio Nazionale. In assenza di interpretazioni approvate dal Consiglio Nazionale in relazione a specifiche funzioni professionali, si applicano le regole di indipendenza e di incompatibilità maggiormente rigorose tra quelle previste dalla legge e quelle previste dal vigente Code of Ethics for Professionals Accountants emanato dall IFAC. In ogni caso, il professionista non deve mai porsi in una situazione che possa diminuire il suo libero arbitrio o essere di ostacolo all adempimento dei suoi doveri, così come deve evitare qualsiasi situazione in cui egli si trovi in conflitto di interessi. Mario Pia 28

29 Articolo 9 Indipendenza ( segue).. Segue.. Il professionista eviterà parimenti che dalle circostanze un terzo possa presumere la mancanza di indipendenza; a tal fine, il professionista dovrà essere libero da qualsiasi legame di ordine personale, professionale o economico che possa essere interpretato come suscettibile di influenzare negativamente la sua integrità o la sua obiettività. Indipendenza: Condizione di chi non è subordinato ad altre persone; non è vincolato all autorità o al modo di vedere e di pensare altrui; non atteggia il proprio comportamento per favorire o ingraziarsi altri soggetti. Mario Pia 29

30 Articolo 10 - Riservatezza Il professionista, fermi restando gli obblighi del segreto professionale e di tutela dei dati personali, previsti dalla legislazione vigente, deve rispettare la riservatezza delle informazioni acquisite nell esercizio della professione e non deve diffondere tali informazioni ad alcuno, salvo che egli abbia il diritto o il dovere di comunicarle in conformità alla legge. Le informazioni acquisite nell esercizio della professione non possono essere utilizzate per ottenere alcun indebito vantaggio personale del professionista o di terzi. I professionista vigilerà affinché il dovere di riservatezza sia rispettato anche dai suoi dipendenti e collaboratori. Riservatezza: Atteggiamento discreto e misurato nell esprimersi e comportarsi. Mario Pia 30

31 Articolo 11 - Comportamento professionale Il comportamento del professionista deve essere consono alla dignità, all onore, al decoro e all immagine della professione, anche al di fuori dell esercizio della stessa. Esso deve essere altresì conforme al dovere di lealtà nei confronti dei clienti e dei colleghi. Il professionista deve adempiere alle disposizioni dell ordinamento giuridico di volta in volta applicabili ed astenersi da qualsiasi azione che possa recare discredito al prestigio della professione e dell ordine al quale appartiene. Il professionista deve comportarsi con cortesia rispetto nei confronti di tutti coloro con i quali egli viene in contatto nell esercizio della professione. * * * Lealtà e correttezza: Indicano un modo di agire e invitano al rispetto delle regole ed al rifiuto di mezzi non leciti coltivati da chi voglia arrivare ad una conclusione favorevole a qualsiasi costo. ( Remo Danovi Il CDF, pag. 158) Mario Pia 31

32 E c c e s s i e Non E c c e s s i Summum ius summa iniuria L uso rigoroso e indiscriminato di un diritto o l applicazione rigida di una norma può diventare un ingiustizia. Cicerone - De Officiis I, 10 Surtout, pas de zèle Frase che l uomo politico francese Talleyrand rivolse ai suoi impiegati del ministero degli Esteri a significare che li voleva attenti esecutori dei suoi ordini e diffidava di loro iniziative individuali. Non Regole di educazione e stile * * * Mario Pia 32

33 Casistica da CD P A U S A

34 Articolo 2 - Contenuto del codice deontologico Il presente codice contiene principi e regole che il professionista deve osservare nell esercizio della professione. Il comportamento del professionista, anche al di fuori dell esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa. Il professionista è tenuto alla conoscenza delle norme del presente codice, la cui ignoranza non esime dalla responsabilità disciplinare. Mario Pia 34

35 Articolo 3 - Potestà disciplinare L inosservanza dei precetti, degli obblighi dei divieti fissati dal presente codice e ogni azione od omissione, comunque contraria al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dalla legge. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità degli atti compiuti. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze, soggettive ed oggettive, che hanno concorso a determinare l infrazione (art. 2, C.D.F.). Mario Pia 35

36 Le principali fattispecie disciplinari Ordinamento DCEC ( D.Lgs. n 139/2005) Art. 3 Tutela dei titoli professionali Art. 4 - Incompatibilità Art. 5 - Obbligo del segreto professionale Art. 39 Titoli professionali Art. 42 Tirocinio Art. 44 Svolgimento del tirocinio professionale Mario Pia 36

37 Le principali fattispecie disciplinari Codice deontologico DCEC Titolo I - Disposizioni generali Art. da 1 a 13: - Principi generali già esaminati. Art. 14 Responsabilità professionale 1. Il professionista deve porsi in condizione di poter risarcire gli eventuali danni causati nell esercizio della professione, anche mediante adeguata copertura assicurativa. Mario Pia 37

38 Le principali fattispecie disciplinari Codice deontologico DCEC Titolo II - Rapporti professionali CAPO 1 RAPPORTI CON I COLLEGHI Art. 15 Collaborazione tra colleghi 4. Il professionista deve astenersi dall esprimere giudizi o dall avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, senza fondato motivo. Art. 16 Subentro ad un collega Art. 17 Assistenza congiunta allo stesso cliente Mario Pia 38

39 Le principali fattispecie disciplinari Codice deontologico DCEC CAPO 1 RAPPORTI CON I COLLEGHI.. s e g u e Titolo II - Rapporti professionali Art. 18 Assistenza a clienti aventi interessi in conflitto con clienti assistiti da un altro professionista 1. La tutela dei giusti interessi del cliente non può mai condurre a comportamenti che non siano improntati a correttezza e lealtà. 3. Il professionista non esprime apprezzamenti o giudizi critici sull operato del collega ed usa la massima moderazione quando insorgono contrasti di opinione sulle modalità tecniche si svolgimento della pratica. Art. 19 Corrispondenza tra colleghi Mario Pia 39

40 Art. 20 Principi generali Le principali fattispecie disciplinari Codice deontologico DCEC Titolo II - Rapporti professionali CAPO 2 RAPPORTI CON I CLIENTI 1. Il cliente ha diritto di scegliere il suo professionista e di sostituirlo in qualsiasi momento. 2. Il professionista ha diritto di scegliere i clienti nei confronti dei quali erogare le sue prestazioni professionali. Art. 21 Accettazione dell incarico 5. il professionista che accetta un incarico deve assicurare la specifica competenza richiesta ed anche un adeguata organizzazione dello studio. Mario Pia 40

41 Le principali fattispecie disciplinari Codice deontologico DCEC Titolo II - Rapporti professionali CAPO 2 RAPPORTI CON I CLIENTI Art. 22 Esecuzione dell incarico 2. Il professionista deve, tempestivamente, illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi alla pratica affidatagli. 3. Il professionista deve inoltre, nel corso del mandato ragguagliare tempestivamente il cliente sugli avvenimenti essenziali. Mario Pia 41

42 Le principali fattispecie disciplinari Codice deontologico DCEC Titolo II - Rapporti professionali CAPO 2 RAPPORTI CON I CLIENTI Art. 22 Esecuzione dell incarico. segue 4. Il professionista non deve esorbitare, salvo i casi di urgente necessità, dai limiti dell incarico conferitogli. Egli deve, tuttavia, con prudenza, assumere le iniziative opportune e svolgere tutte le attività confacenti allo scopo concordato con il cliente. 5. Il professionista, nell esecuzione dell incarico conferito, non deve perseguire interessi personali in conflitto con quelli del cliente o assumere cointeressenze di natura economico professionale negli affari del cliente che possano compromettere la sua integrità o indipendenza. Sono fatte salve le disposizioni di maggior rigore in relazione all esercizio di specifiche funzioni professionali. Mario Pia 42

43 Le principali fattispecie disciplinari Codice deontologico DCEC Titolo II - Rapporti professionali CAPO 2 RAPPORTI CON I CLIENTI Art. 23 Cessazione dell incarico Il professionista non deve proseguire nello svolgimento dell incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio, condizionare il suo operato, porlo in una situazione di conflitto di interessi o far venir meno la sua indipendenza od obiettività. 2. Il professionista non deve proseguire nell assolvimento dell incarico se la condotta o le richieste del cliente, o altri gravi motivi, ne impediscono il corretto svolgimento. Mario Pia 43

44 Le principali fattispecie disciplinari Codice deontologico DCEC Titolo II - Rapporti professionali CAPO 2 RAPPORTI CON I CLIENTI Art. 23 Cessazione dell incarico segue 3. Il professionista che non sia in grado di assolvere al proprio incarico con specifica competenza, a causa di sopravvenute modificazioni alla natura del medesimo ovvero per difficoltà della pratica, deve informare tempestivamente il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da un altro professionista. Mario Pia 44

45 Le principali fattispecie disciplinari Codice deontologico DCEC Titolo II - Rapporti professionali CAPO 2 RAPPORTI CON I CLIENTI Art. 24 Fondi dei clienti, garanzie e prestiti 1. Il professionista non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie al cliente o per conto di questi. 2. Il professionista che detiene somme del cliente o per conto di questi, deve operare con la massima diligenza ed applicare, con rigore, i principi della buona amministrazione e della corretta contabilità. Mario Pia 45

46 Le principali fattispecie disciplinari Codice deontologico DCEC Titolo II - Rapporti professionali CAPO 2 RAPPORTI CON I CLIENTI Art. 25 Compenso professionale. 6. E fatto divieto di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate. Mario Pia 46

47 Le principali fattispecie disciplinari Codice deontologico DCEC Titolo II - Rapporti professionali CAPO 3 RAPPORTI CON GLI ENTI ISTITUZIONALI DI CATEGORIA Art. 26 Elettorato attivo Art. 27 Elettorato passivo Art. 28 Incarichi istituzionali Art. 29 Rapporti con gli Ordini locali ed il Consiglio Nazionale Art. 30 Rapporti con la Cassa Nazionale di Previdenza Mario Pia 47

48 Le principali fattispecie disciplinari Codice deontologico DCEC Titolo II - Rapporti professionali CAPO 4 RAPPORTI CON I COLLABORATORI E DIPENDENTI Art. 31 Rapporti con collaboratori Art. 32 Remunerazione dei dipendenti Art. 33 Rispetto della riservatezza Art. 34 Collaboratori di altri professionisti Mario Pia 48

49 Le principali fattispecie disciplinari Codice deontologico DCEC Titolo II - Rapporti professionali CAPO 5 RAPPORTI CON I TIROCINANTI Art. 35 Doveri del professionista 4. Non è consentito affidare a chi svolge tirocinio professionale solo compiti meramente esecutivi. Art. 36 Obblighi del tirocinante Art. 37 Trattamento economico e durata del tirocinio Mario Pia 49

50 Le principali fattispecie disciplinari Codice deontologico DCEC Titolo II - Rapporti professionali CAPO 6 ALTRI RAPPORTI Art. 38 Rapporti con i pubblici uffici Art. 39 Rapporti con la stampa 1. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione il professionista, in particolar modo in occasione di interventi professionali in eventi di grande risonanza, deve usare cautela in ossequio all obbligo di riservatezza nei confronti del cliente e all osservanza delle disposizioni del presente Codice. Art. 40 Rapporti con altre professioni Mario Pia 50

51 Le principali fattispecie disciplinari Codice deontologico DCEC Titolo III - Concorrenza Art. 41 Utilizzo di cariche pubbliche 1. Il professionista non deve avvalersi di cariche politiche o pubbliche in modo tale da far fondatamente ritenere che, per effetto di esse, egli possa conseguire vantaggi professionali per sé o per altri. Art. 42 Esercizio abusivo dell attività professionale 1. E vietato al professionista favorire l esercizio abusivo della professione. Mario Pia 51

52 Le principali fattispecie disciplinari Codice deontologico DCEC Titolo III - Concorrenza segue Art. 43 Divieto di intermediazione Art. 44 Informazione e pubblicità informativa 1. La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura della studio ed i compensi delle prestazione, è libera. 2. Il messaggio pubblicitario e la scelta dei mezzi devono in ogni caso ispirarsi al buon gusto e all immagine della professione. Mario Pia 52

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