UNIVERSITÀ DI PISA FACOLTÀ DI INGEGNERIA

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1 UNIVERSITÀ DI PISA FACOLTÀ DI INGEGNERIA Presidenza della Facoltà di Ingegneria Corso di Laurea in Ingegneria Edile Ciclo di Seminari Sicurezza Cantieri Temporanei e Mobili Aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione ai sensi dell art. 98 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. con i requisiti di cui all allegato XIV MODULO III/1 8 ORE Nicola Marotta

2 STORIA LEGISLATIVA 1

3 La sicurezza nell antichità Fin dall'antichità gli uomini si sono preoccupati della loro sicurezza; nel libro del Deuteronomio (22,8), troviamo la frase: Quando costruirai una casa nuova, farai un parapetto intorno alla tua terrazza, per non attirare sulla tua casa la vendetta del sangue, qualora uno cada di là. Questa regola dettata da Mosè a tutto Israele oltre il Giordano, può essere considerata la prima norma scritta di prevenzione antinfortunistica riportata, che risale pertanto a più di 3000 anni fa. In essa si ha il concetto di cantiere (costruire una nuova casa), di opera provvisionale (parapetto), dello stato di pericolo per le cadute dall alto, del concetto di rischio infortunistico (qualora uno cada di là) cui consegue la necessaria pena (vendetta del sangue). 2

4 Storia della sicurezza Nel nostro paese le politiche del lavoro, come il processo d industrializzazione, si sono sviluppate con ritardo, trovando maggiori difficoltà (rispetto ad altri paesi) ad acquistare una sua identità ed i suoi connotati autonomi. All inizio del secolo scorso le politiche del lavoro sono apparse, nella realtà, assorbite nelle leggi di polizia e di ordine pubblico, quando la stessa politica previdenziale rientrava nella beneficenza, in alcune forme primordiali del mutualismo, sotto il segno della solidarietà cristiana più che di una lotta di classe. Ciò spiega come nel lontano passato non esisteva una legislazione sociale e, di conseguenza, non era possibile ancorare la tutela del lavoro al sistema normativo. 3

5 1913 La prime disposizioni sulla salute e la sicurezza nei cantieri si riferiscono ad un Regio Decreto, che risale al 1913, sul buon governo igienico nei cantieri delle grandi opere pubbliche: - Regio Decreto 25 luglio 1913, n G.U , n. 207 Approvazione delle norme per il buon governo igienico nei cantieri delle grandi opere pubbliche 1. È approvato l'unito disciplinare, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti, contenente le disposizioni per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle opere pubbliche e specialmente per i grandi lavori in galleria. 2. Il predetto disciplinare deve applicarsi nei cantieri di opere pubbliche che richiedano la formazione di villaggi, di operai il numero dei quali, comprese le rispettive famiglie, sia maggiore di cinquecento. Ove si tratti di opere da eseguirsi in galleria, o che richiedano escavazioni di gallerie, il disciplinare stesso deve applicarsi sempre quando il numero degli operai, comprese le rispettive famiglie, sia maggiore di trecento. 3. Il disciplinare sopra indicato verrà richiamato nei capitoli speciali di appalto, relativi alla assunzione di opere pubbliche. 4

6 Gli anni 50 Negli anni furono promulgate le norme di riferimento che consentirono l'applicazione sistematica dei dettami stabiliti dagli articoli del codice civile ed il rispetto dei principi costituzionali. Si tratta del D.P.R. 547/55, che stabiliva le regole per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle attività produttive in generale, del D.P.R. 303/56 relativo alle norme generali per l'igiene del lavoro e del D.P.R. 164/56 che regolamenta la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni. 5

7 Gli anni 70 Gli anni 70 sono caratterizzati da una maggiore consapevolezza sulla prevenzione degli infortuni e la protezione della salute dei lavoratori nel mondo del lavoro sia da parte del Sindacato sia da parte dei lavoratori. Con l'adozione dello Statuto dei lavoratori (Legge 300/70) e l'introduzione nei contratti collettivi di lavoro di alcuni standars internazionali vengono assunti come valori da tenere in considerazione i temi in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 6

8 La riforma sanitaria: le A.S.L. Con la riforma sanitaria nazionale del 1978 (Legge 833/78) sono nate in ambito regionale le Unità Socio - Sanitarie Locali (attualmente trasformate in Aziende A.S.L.) per la tutela della salute di tutti i cittadini del territorio ed in particolare per la tutela dell incolumità dei lavoratori dipendenti. Con questa riforma sono state trasferite alle Regioni alcune competenze dello Stato, in particolare la vigilanza dell applicazione delle norme di sicurezza nelle imprese e la definizione di buone norme tecniche di lavoro. Alle A.S.L. è così riservato il compito di fornire alle aziende informazioni e chiarimenti in materia antinfortunistica, che, in precedenza, era curata da enti nazionali (E.N.P.I.- Ente Nazionale per la Previdenza degli Infortuni, A.N.C.C.- Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione,...). 7

9 Gli anni 80 Dagli anni 80 la Comunità Europea intraprende una autonoma attività legislativa proponendo agli stati membri delle direttive da recepire nei singoli ordinamenti nazionali al fine di regolamentare in maniera univoca una materia tanto complessa come quella riguardante la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro. Nel 1988 sono state introdotte nell'ordinamento italiano diverse norme per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento derivante dalle attività industriali quali: il DPR 175/88 sui grandi rischi industriali (meglio conosciuta come Direttiva Seveso; materia attualmente integrata e riordinata dal D.Lgs. 334/99 denominata "Seveso 2") ed il DPR 203/88 sul controllo delle emissioni in atmosfera. 8

10 Gli anni 90 Nell'ambito della prevenzione degli infortuni un ruolo considerevole è stato riservato alla sicurezza degli impianti elettrici, di riscaldamento, tecnologici ect con l'avvento della Legge 46 del che ha introdotto precise regole nel settore. Il 27 marzo 2008 è stata abrogata la Legge n. 46/90 facendo decadere anche tutti i relativi decreti attuativi come il regolamento di esecuzione della L. 46/90, il DM di approvazione del modello della dichiarazione di conformità ecc. ecc.. Da tale data entra in vigore Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 il Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici che la sostituisce, nei fatti, integralmente. Il D.Lgs. 277/91 (ora abrogato dal Titolo VIII (Rischi Fisici) Capo II, D.Lgs 81/2008), stabiliva regole precise in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro coinvolgendo i datori di lavoro ed i lavoratori nella valutazione di tali rischi e nell'adozione dei relativi provvedimenti preventivi. Il D.lgs 04/12/1992 n Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale. Innovazioni sostanziali nel quadro giuridico della materia venivano apportate con il recepimento della direttiva CEE n. 391 del 1989 (denominata direttiva generale) e delle direttive CEE di essa applicative - n. 654 del 1989 in materia di luoghi di lavoro; n. 655 del 1989 in materia di attrezzature di lavoro; n. 656 del 1989 in materia di dispositivi di protezione individuali; n.269 del 1990 in materia di movimentazione manuale dei carichi comportanti rischi dorso lombari; n.270 del 1990 in materia di videoterminali; n. 679 del 1990 in materia di agenti biologici; n. 394 del 1990 in materia di agenti cancerogeni - nel D.Lgs. n. 626 del 19 Settembre 1994 e nelle successive modifiche apportate dal D.Lgs. 242/96. 9

11 Il D.Lgs. n. 758 del 19 Dicembre 1994 Con l'affermazione di questi nuovi principi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro l'azione del datore di lavoro non si deve risolvere solo in interventi sporadici e frammentari, ma si deve trasformate sempre più in una vera e propria funzione aziendale. L'evoluzione della materia è proseguita con il D.Lgs. n. 758 del 19 Dicembre 1994 che: da un lato, ha aggravato le sanzioni per violazioni in materia d'igiene e sicurezza, stabilendo la pena dell'arresto in alternativa all'ammenda; dall'altro lato ha previsto che l'organo di vigilanza, una volta riscontrata la contravvenzione, offra la possibilità al contravventore di regolarizzare la sua posizione entro un termine stabilito dallo stesso organo e di estinguere in tal modo il reato (previo pagamento di un quarto del massimo dell'ammontare previsto per l'ammenda). 10

12 1996/1997 Nel 1996 vengono emanati il D.Lgs. 242/96, che integra e modifica il D.Lgs. 626/94; il D.Lgs. 459/96, in materia di sicurezza delle macchine (Direttiva Macchine); il D.Lgs. 493/96, in attuazione della direttiva CEE 58/92 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro; ed infine il D.Lgs. 494/96, che prescrive le misure minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei mobili; con il comune obbiettivo di stabilire delle nuove regole fondate sulla partecipazione attiva di tutti i soggetti nella gestione della sicurezza aziendale. Il D.m. 21 giugno 1996, n. 292, ovvero l individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dei Decreti Legislativi n. 626/94 e n. 242/96. Il D.m. 5 dicembre 1996, che definisce le procedure standardizzate per gli adempimenti ai sensi dell articolo 4, comma 9, del D.Lgs. 626/94, modificato ed integrato dal D.Lgs. 242/96. Il D.m. 16 gennaio 1997, individua i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il D.m. 16 gennaio 1997, definisce i casi di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente. Il DPCM 5 dicembre 1997, che comprende l atto di indirizzo e coordinamento recante i criteri generali per l individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro. 11

13 1998 Il D.m. 10 marzo 1998, ovvero criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro, stabilisce, in attuazione al disposto dell articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 626/94, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare al fine di ridurre l insorgenza di incendi e di limitarne le conseguenze qualora tali eventi dovessero verificarsi. Il D.m. 12 marzo 1998, elenco riepilogativo di norme armonizzate adottate ai sensi del comma 2 dell articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, riguardante il Regolamento per l attuazione delle direttive del consiglio 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine. (G.U. del 23 marzo 1998, n. 68), contiene l elencazione sommaria dei titoli delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti. Il D.m. 5 agosto 1998, n. 363, comprendente il regolamento recante norme per l individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Il D.m. 29 settembre 1998, n. 382, ovvero il regolamento contenente le norme per l individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel D. Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni. 12

14 1999 Il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, di attuazione della direttiva 94/33/CE del 22 giugno 1994 relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, (G.U. n. 237 del 8 ottobre 1999), reca modifiche ed integrazioni alla Legge 17 ottobre 1967, n. 977, al fine di adeguarla ai principi ed alle prescrizioni della direttiva CE menzionata prevedendo inoltre l applicazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni per quanto non stabilito dal presente D.Lgs. 345/99. Il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359, attua la direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (G.U. n. 246 del 19 ottobre 1999), apporta modifiche e integrazioni al Titolo III del D.Lgs. 626/94, precisamente agli articoli 35, 36, 37, nonché modifiche ed integrazioni all articolo 184 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in attuazione della direttiva 95/63/CE del consiglio del 5 dicembre 1995; apporta inoltre modifiche agli articoli 89, comma 2, lettera a) e 90, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 626/94; infine aggiunge a quest ultimo decreto citato l Allegato XIV riportante l elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica e l Allegato XV riguardante le prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche. Il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, di attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (G.U. n. 228 del 28 settembre 1999 supplemento ordinario). Il D.m. 8 settembre 1999, recante le modificazioni al D.m. 10 marzo 1998: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro, (G.U. 223 del 22 settembre 1999). Il D.m. 12 novembre 1999, con le modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 626/94, per l attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, (G.U. 21 del 27 gennaio 2000). 13

15 La nuova direttiva cantieri introdotta con il D.Lgs 528/99 Il D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528 (noto anche come decreto 494-bis ), comprendente modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (direttiva cantieri), recante attuazione della direttiva CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (G.U. 13 del 18 gennaio 2000), ed è la nuova versione della normativa in questo settore, e questo nuovo decreto è entrato in vigore il 18 aprile Le modifiche introdotte sono molte, alcune importanti ed altre di dettaglio. 14

16 2000 Il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66, attua le direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (G.U. n. 70 del 24 marzo 2000), apporta modifiche al D.Lgs. 626/94 al Titolo VII, articoli 60, 61, 62, 63, 70, 71, 72; sostituisce l Allegato VIII del D.Lgs. 626/94 apportando modifiche all elenco delle sostanze, preparati e processi; aggiunge al D.Lgs. 626/94 l Allegato VIII bis; modifica quanto riportato all articolo 89, comma 3 e all articolo 92, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 626/94; stabilisce un termine di adeguamento al presente decreto e precisamente alle disposizioni di cui agli articoli 62 e 70, entro il 31 dicembre 2002 per il datori di lavoro che già svolgono attività comportanti esposizione dei lavoratori a polveri di legno duro; abroga il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n Il D.m. 9 agosto 2000, reca le Linee guida per l attuazione del sistema di gestione della sicurezza. Il D.m. 2 ottobre 2000, contiene le linee guida d uso dei Videoterminali previste dall articolo 56, comma 3 del D.Lgs. 626/94 come modificato dal D.Lgs. 242/96, (G.U. 18 ottobre 2000, n. 244). La Legge 7 novembre 2000, n. 327, fa riferimento alla valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto, (G.U. 13 novembre 2000, n. 265). Nella Legge 29 dicembre 2000, n. 422 (collegato alla legge finanziaria) sono inserite le modifiche agli articoli 51, 55 e 58 del D. Lgs. 626/94 in merito all utilizzo dei VDT 15

17 2001 Il D.m. 16 gennaio 2001, stabilisce la periodicità con cui devono essere fatte le verifiche e le revisioni a bombole, tubi, fusti a pressione, incastellature di bombole e recipienti criogenici (G.U. 31 gennaio 2001, n. 25). Il D.m. 4 giugno 2001, riporta il secondo elenco di norme armonizzate concernente l attuazione della Direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale ( G.U. 3 luglio 2001, n. 152). Il DPR 22 ottobre 2001, n. 462, "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi", disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro. 16

18 2002 La Legge 8 gennaio 2002, n. 1, ovvero conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, recante le disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, (G.U. n. 8 del 10 gennaio 2002). Il D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, attua la direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro, (G.U. n. 57 del 8 marzo 2002, supplemento ordinario n. 40/L). La Legge 1 marzo 2002, n. 39, contenente le disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001, ( G.U. n. 72 del 26 marzo 2002, supplemento ordinario n. 54/L). 17

19 2003 La Legge 3 febbraio 2003, n. 14, "Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alla Comunità europee. Legge comunitaria 2002" (G.U. n. 31 del 7 febbraio 2003 Supplemento Ordinario n. 19) modifica l articolo 55 del D. Lgs. 626/94 al comma 5 così sostituito: "il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell attività svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3- ter e 4 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione". La presente Legge apporta anche modifiche al Decreto Legislativo 26 novembre 1999, n. 532 ed alla Legge 19 gennaio 1955, n. 25 in materia di lavoro notturno. Il D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233, attua la direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischiosi atmosfere esplosive (G.U. n. 197 del 26 agosto 2003), comprende le modifiche riportate al Titolo VIII del D. Lgs. 626/94 al quale è stato aggiunto il Titolo VIII - bis Protezione da Atmosfere Esplosive contenente: Capo I, Disposizioni generali, articolo 88-bis campo di applicazione; articolo 88-ter - definizioni; articolo 88-quater - prevenzione e protezione contro le esplosioni; articolo 88-quinquies - valutazione dei rischi di esplosione; articolo 88-sexies - obblighi generali; articolo 88-septies - coordinamento; articolo 88-octies aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive; articolo 88-novies - documento sulla protezione contro le esplosioni; articolo 88-decies - termini per l adeguamento; articolo 88- undecies verifiche. All articolo 89, comma 2, lettera a), dopo le parole 86, commi 1 e 2 sono state aggiunte le seguenti parole: 88-quater, comma 2; 88-sexies; 88-septies, comma 2; 88-octies, commi 1 e 2; 88-undecies. Al D. Lgs. 626/94, sono stati inoltre aggiunti i seguenti Allegati: Allegato XV - bis (art octies, comma 1; art. 8 novies, comma 2, lettera c) - ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive; Allegato XVter (art.88-octies, comma 2; art. 88-novies, comma 2, lettera d); art.88-decies, commi 1 e 2) - A. Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive, quindi - B. Criteri per la scelta degli apparecchi e dei sistemi di protezione; Allegato XV - quater (art.88 - octies, comma 3) - segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive. Nel D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195, (G.U. 29 luglio 2003, n. 174), sono riportate le modifiche e le integrazioni al D. Lgs. 626/94 per l individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell articolo 21 della Legge 1 marzo 2002, n

20 D.lgs 235/2003 Il D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235, attua la direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, (G.U. del 27 agosto 2003, n. 198) apporta modifiche al D. Lgs. 626/94, precisamente all articolo 34 (definizioni), comma 1, dopo la lettera c) è stata aggiunta la c-bis) lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile; all articolo 36 (disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro) sono stati aggiunti:l art. 36- bis (obblighi del datore di lavoro nell uso di attrezzature per lavori in quota), l art. 36-ter (obblighi del datore di lavoro relativi all impiego delle scale a pioli), l art. 36-quater ( obblighi del datore di lavoro relativi all impiego dei ponteggi), l art. 36-quinquies ( obblighi dei datori di lavoro concernenti l impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi); all articolo 89 (contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti), comma 2: sono state aggiunte alla lettera a), dopo le parole 36, comma 8-ter le seguenti 36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36-quater commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2 ; alla lettera b), segue la b-bis ovvero la dicitura con l arresto fino a tre mesi o con l ammenda da euro 258 a euro 1032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinques, comma 1. E da tenere presente che le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 19 luglio

21 D.Lgs. n. 276/2003 (c.d. decreto Biagi) Con il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (in G.U. 9 ottobre 2003, n. 235, suppl. ord.), Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, sono state introdotte significative innovazioni ai D.Lgs. n. 626/1994 e D.Lgs. n. 494/1996. L art. 66, c. 4, ha esteso ai collaboratori a progetto l applicazione delle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro, di cui al D.Lgs. n. 626/1994, allorché la prestazione lavorativa venga svolta nel luogo di lavoro del committente. L art. 86, c. 10, ha apportato modifiche alla normativa sugli obblighi del committente o del responsabile dei lavoratori (art. 3, c. 8 del D.Lgs. n. 494/1996). In particolare la dichiarazione dell organico medio annuo non dovrà più essere corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all INPS, all INAIL e alle casse edili; andrà invece richiesto ai medesimi enti un certificato di regolarità contributiva e trasmesso all amministrazione concedente il nominativo dell impresa esecutrice dei lavori. 20

22 D.lgs 251/2004 Nella G.U. n. 239 dell 11 ottobre 2004 fu pubblicato il decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, recante Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro. nei cantieri. L art. 20, comma 2, d.lgs. 251/2004 modifica ulteriormente l art. 3, comma 8, d.lgs. 494/1996 mediante l integrale sostituzione della lettera b-ter). In questo modo, oltre alla sostituzione della locuzione concessione edilizia (originariamente presente nella lettera b-ter) con quella attuale di permesso di costruire, viene soprattutto introdotta una sanzione per il committente/responsabile dei lavori che, prima dell inizio dei lavori, non proceda a trasmettere il certificato di regolarità contributiva dell impresa esecutrice dei lavori (o, in sostituzione, il cd. D.U.R.C. che, si ricorda, non può essere oggetto di autocertificazione da parte dell impresa). 21

23 T.U.S.L. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 modificato dal decreto correttivo Dlgs 3 agosto 2009, n. 106 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (GU n. 180, 5 agosto 2009, Suppl. Ord. n. 142/L) 22

24 T.U.S.L. Per T.US.L. (Testo Unico Sicurezza Lavoro) si intende: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (GU n. 101 del 30/04/ Suppl. Ordinario n.108) modificato da: Legge comunitaria n 88 del 7 luglio 2009 (GU n. 161, 14 luglio 2009, Suppl. Ord. n. 110) e dal D.lgs n. 106 del 3 agosto 2009 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (GU n. 180, 5 agosto 2009, Suppl. Ord. n. 142/L) 23

25 Decreto legislativo 81/08 Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante il Testo unico per la sicurezza sul lavoro (o T.U.S.L.), attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è stato pubblicato sulla G.U. del Suppl. Ordinario n. 108 Si tratta di un provvedimento avanzato, complessivamente positivo e innovativo, che in buona misura migliora e unifica la normativa preesistente, non privo tuttavia di qualche criticità 24

26 Entrata in vigore Entrata in vigore 15 maggio 2008 Eccetto: - Valutazione dei rischi: 29 luglio Adeguamento contratti di appalto: 31 dicembre Misure tecniche per campi elettromagnetici (dal 2012) - Valutazione radiazioni ottiche artificiali (dal 2010) Il Testo è strutturato in XIII titoli (per un totale di 306 articoli) e 51 allegati 25

27 Gli aspetti positivi Gli aspetti sicuramente apprezzabili riguardano: lo sforzo di conferire organicità ad un quadro legislativo fortemente frammentato; le previsioni del provvedimento mirate da un lato a garantire l uniformità delle tutele e degli adempimenti sull intero territorio nazionale e dall altro a riordinare le funzioni degli enti e degli organismi di studio, assistenza e controllo; il coordinamento delle attività e degli indirizzi in materia di salute e sicurezza. 26

28 Le principali criticità Le principali criticità riguardano: Insufficiente azioni realmente innovative di prevenzione, informazione, formazione continua. Insufficiente sviluppo di strumenti che possono e devono anticipare il pur necessario momento sanzionatorio. Insufficiente semplificazione degli adempimenti formali e documentali a carico, in particolare, delle piccole imprese, nonostante fosse proprio questo uno dei principali contenuti della delega conferita al Governo per l emanazione del Testo Unico (L. n. 123/2007, art. 1, comma 2, lett. d). 27

29 Un ritardo di 30 anni Sono passati 30 anni da quando la legge istitutiva Servizio sanitario nazionale (L. 833/78), attribuiva al governo la delega per l emanazione di un Testo Unico materia di salute e sicurezza. I tentativi precedenti, dalla 833/78 alle commissioni parlamentari Lama e Smuraglia, hanno sempre avuto esito negativo È stato decisivo il ruolo svolto dal Presidente della Repubblica Sen. Avv. Giorgio Napolitano. È un testo Unico che ha visto il coinvolgimento del Governo, Parlamento, Regioni e Parti sociali È stato preceduto da un confronto ampio con le organizzazione dei lavoratori (favorevoli) e con le organizzazioni imprenditoriali (meno favorevoli) La ristrettezza dei tempi a disposizione (determinati dalla chiusura anticipata della legislazione), la complessità della materia (determinata dalla integrale revisione del quadro legislativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro), l opposizione delle associazioni imprenditoriali (in particolare per quanto riguarda il regime sanzionatorio), non hanno consentito di elaborare un testo privo di imperfezioni. 28

30 Un unico testo normativo L`Atto è stato predisposto in attuazione della delega di cui all'art. 1, della L.123/07, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle stesse in un unico testo normativo e si compone di 306 articoli, XIII Titoli e LII Allegati. È un unico testo normativo (come recita l'art. 1, comma 1 del decreto): UNICO TESTO NORMATIVO in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori assicura l applicazione sull intero territorio nazionale della disciplina dei diritti e degli obblighi di datori di lavoro, delle lavoratrici e dei lavoratori, nel rispetto delle competenze tra Stato e Regioni e delle normative comunitarie ed internazionali in materia. È articolato ma non complicato Riordina, modifica, integra e innova, ma non stravolge la precedente normativa Contiene soprattutto maggiori oneri e responsabilità, anche in relazione alla sicurezza dei cantieri temporanei o mobili. 29

31 Norme abrogate Con l'entrata in vigore del provvedimento ( ) sono stati abrogati: Il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) Il Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni) Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro), ad eccezione dell'articolo 64 Il Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212) Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/ CEE, 89/656/ CEE, 90/269/ CEE, 90/270/ CEE, 90/394/ CEE, 90/679/ CEE, 93/88/CEE, 95/63/CEE, 97/42, 98/24, 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) 30

32 Norme abrogate Il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro) Il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili) Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 187 (Attuazione della Direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni). L art. 36 bis c. 1 e 2 Legge 5 Agosto 2006 n. 223 Gli artt. 2,3,5,6 e 7 Legge 3 Agosto 2007 n. 123 Inoltre "ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal Decreto Legislativo medesimo incompatibile con lo stesso". 31

33 Rimangono in vigore Rimangono in vigore (non contenuti nel provvedimento), tra gli altri: D.Lgs 334/99 (Seveso) DM 10/3/98 (Valutazione rischi incendi) D.lgs 151/01 (tutela e sostegno della maternità e della paternità) D.Lgs 271/99 (lavoratori marittimi a bordo delle navi) D.Lgs 272/99 (servizi portuali e manutenzioni navi) Accordi Stato - regioni Formazione RSPP altri decreti attuativi Fra i provvedimenti ancora in vigore, inoltre, segnaliamo: il D.P.R. n. 302/1956 (espressamente richiamato dall'art. 306 comma 1) "Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547" il D.P.R. n. 320/1956 "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo". 32

34 Novità sostanziali valorizza la presenza degli organismi paritetici e specifica meglio ruoli e compiti degli Istituti/Enti (INAIL, ISPESL,...) chiarendo il principio di incompatibilità secondo il quale personale della pubblica amministrazione addetto al controllo ed alla vigilanza della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro non può svolgere, ad alcun titolo, attività di consulenza prevede formazione, informazione ed addestramento molto più estesa per il lavoratore e per le altre figure: RLS, RLST, Preposti, ecc elimina o semplifica alcuni obblighi formali, attraverso la riduzione di numero e peso degli adempimenti burocratici per le aziende. inasprisce il sistema sanzionatorio per le imprese che violano le norme in materia di sicurezza. 33

35 Novità sostanziali amplia il campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza (oggettivo e soggettivo). In particolare prevede l estensione dell applicazione delle regole sulla sicurezza a tutti i tipi di contratto (compresi quelli a progetto, a termine, a collaborazione o di telelavoro); in breve a tutti i lavoratori e lavoratrici "subordinati ed autonomi", nonché ai soggetti ad essi equiparati. rafforza le prerogative di RLS (Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza eletto in azienda, ora indipendentemente dal numero dei dipendenti), RLST (RLS Territoriali) e crea la figura del RLS di sito produttivo" (ad es. per i cantieri, porti ecc.) rafforza il concetto di coordinamento delle attività di vigilanza. propone il finanziamento di azioni (private e pubbliche) di formazione e informazione (ad es. l'inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della sicurezza sul lavoro). 34

36 Prevenzione nei luoghi di lavoro Le misure di tutela dei lavoratori (i cui costi non devono mai ricadere su questi ultimi) prevedono, tutta una serie di adempimenti: la valutazione ed eliminazione di tutti i rischi (nuovi fattori di rischio stress-lavorocorrelati ) per la salute e la sicurezza dei lavoratori l utilizzo ridotto al minimo possibile di sostanze, lavorazioni, macchinari e/o processi pericolosi l'eliminazione dei difetti rilevati all'interno dei luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi, che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori la messa a disposizione e l utilizzo di misure di protezione collettiva ed individuale il controllo sanitario (adeguato al livello di rischio delle singole mansioni) l informazione e la formazione dei lavoratori e dei dirigenti sui rischi connessi alla propria mansione la pianificazione di coerenti misure di emergenza la manutenzione / revisione regolare dei dispositivi di sicurezza. 35

37 Il Datore di lavoro deve: Obblighi del datore di lavoro valutare i rischi ed elaborare un documento anche in caso di appalto e subappalto designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e nominare il medico competente (ove applicabile) individuare i lavoratori componenti la squadra di emergenza (prevenzione incendi, salvataggio e primo soccorso) ai quali deve garantire specifica formazione e fornire i dispositivi di protezione individuale sorvegliare e garantire l'osservanza, da parte dei lavoratori, di tutte le misure previste dotare (per le ditte in appalto e subappalto) tutti i lavoratori di una tessera di riconoscimento definire le vie di circolazione che conducono ad uscite o ad uscite di emergenza garantire la pulizia di luoghi di lavoro, impianti e dispositivi al fine assicurare condizioni igieniche adeguate manutenzione ed il controllo degli impianti e dei dispositivi di sicurezza 36

38 Libretto sanitario è previsto un libretto sanitario che: Dovrà riguardare il rischio personale per ogni lavoratore e lo seguirà per l'intera vita lavorativa (anche dopo un cambio di lavoro o mansione). Dovrà contenere i dati che dovranno essere comunicati annualmente, tramite le ASL, al Servizio Sanitario Nazionale, rendendo così possibile la creazione e la disponibilità di una informazione epidemiologica per milioni di lavoratrici e lavoratori sottoposti a visite mediche professionali. Viene confermato l'obbligo di tenere, per le aziende sottoposte, un registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni. 37

39 Novità formali : sanzioni Con questo Decreto il legislatore ha voluto dare un'enfasi particolare al tema delle sanzioni (inserendole in ben 27 articoli). Le sanzioni (amministrative e penali) a carico delle diverse figure previste sono state inserite sia nel Titolo I e in ogni Titolo (da II a XI), all interno del: Titolo I al Capo IV (disposizioni penali), Titolo II al Capo II (sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro), Titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale) al Capo III (Impianti e apparecchiature elettriche), Titolo IV al Capo III (cantieri temporanei o mobili), Titolo V al Capo II (segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro), Titolo VI al Capo II (movimentazione manuale dei carichi), Titolo VII al Capo III (utilizzo di attrezzature munite di videoterminali), Titolo VIII al Capo VI (agenti fisici - rumore, vibrazioni, ultrasuoni, campi elettrom., radiazioni, ), Titolo IX al Capo IV (sostanze pericolose), Titolo X al capo IV (esposizione ad agenti biologici), Titolo XI al Capo II (atmosfere esplosive) Si applica la disposizione speciale ove lo stesso fatto sia punito da entrambi i disposti normativi 38

40 Documento di valutazione dei rischi Il documento di valutazione dei rischi, previsto dall articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere, oltre ai documenti già previsti al comma 2, lettere a), b) e c) dell articolo 4 del D.Lgs. n. 626/1994, riproposte nelle omologhe lettere del comma 2 dell articolo 28 del nuovo TUSL (relazione sulla valutazione dei rischi, indicazione delle misure di prevenzione e protezione, programma delle misure), anche: l individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; l indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; l individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 39

41 Sistema Istituzionale Presso il Ministero della salute, viene istituito il Comitato per l indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro con il compito di definire le politiche nazionali e gli indirizzi generali e di dare attuazione al sistema di ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di salute e sicurezza previsto dall art. 117 della Costituzione. In tal modo si intende eliminare le sovrapposizioni delle rispettive attività al fine di realizzare una maggiore efficienza dell azione pubblica. 40

42 Il principio di effettività Pur non essendo una novità vera e propria viene ripreso dall art. 299 del Testo Unico. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) (datore di lavoro, dirigente e preposto) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. 41

43 La formazione e l informazione Il contenuto della formazione e dell informazione devono essere facilmente comprensibili per i lavoratori e devono consentire loro di acquisire le relative conoscenze (viene implicitamente introdotto un obbligo, a carico del datore di lavoro, di accertare l esito del percorso formativo e informativo attraverso test di apprendimento). Nel caso di lavoratori immigrati (non madrelingua), la formazione e l informazione devono avvenire previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo e informativo 42

44 Commissione consultiva E stata ridefinita la composizione e compiti della commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che era già prevista dal DPR 547/55, la quale diviene sede di confronto tra Amministrazioni e Parti Sociali. Tra i diversi compiti della Commissione ci sono quelli di esaminare i problemi applicativi della normativa, di validare le buone prassi, di definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione, di valorizzare gli accordi sindacali, indicare i modelli di organizzazione e gestione aziendale di cui all art.30, di elaborare entro il 31 dicembre 2010 le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi nelle piccole imprese. 43

45 Comitati Regionali di Coordinamento Viene previsto in ogni regioni e provincia autonoma un Comitato Regionale di Coordinamento tra i due precedenti enti (Comitato e Commissione) in una logica sinergica e partecipativa, al fine di realizzare una programmazione coordinata degli interventi e uniformità degli stessi a livello territoriale in materia di salute e sicurezza. 44

46 Interpello Viene disciplinata la possibilità di inoltrare alla apposita Commissione per gli interpelli quesiti di ordine generale sull applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la cui risposta vincola gli organi di vigilanza. Le indicazioni fornite nelle risposte costituiscono criteri vincolanti per l esercizio dell attività di vigilanza, non è stata prevista l esclusione delle sanzioni penali, amministrative e civili per chi vi si adegua. 45

47 TITOLO I: Principi Comuni CAPO I: Disposizioni generali artt. 1-4 CAPO II: Sistema istituzionale artt CAPO III: Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Sez. 1 Misure di tutela e obblighi artt Sez. 2 Valutazione dei rischi artt Sez. 3 Servizio di prevenzione e protezione artt Sez. 4 Formazione, informazione e addestr. artt Sez. 5 Sorveglianza Sanitaria artt Sez. 6 Gestione delle emergenze artt Sez. 7 Consultazione e partecipazione dei RL artt Sez. 8 Documentazione e statistiche artt CAPO IV: Disposizioni penali Sez. 1 Sanzioni artt Sez. 2 Disposizioni in tema di processo penale art

48 TITOLO II: LUOGHI DI LAVORO (allegato IV) CAPO I: Disposizioni generali artt Corrisponde al titolo II del DL 626 in attuazione della direttiva 89/654/CEE e di alcune disposizioni del DPR 303/1956. CAPO II: Sanzioni art

49 TITOLO III: USO DELLE ATTREZZATURE E DEI DPI CAPO I: Uso delle attrezzature (allegati V, VI e VII) artt Corrisponde al titolo III del DL 626 in attuazione della direttiva 89/655/CEE e di alcune disposizioni del DPR 547/1955. CAPO II: Uso dei DPI (allegato VIII) artt Corrisponde al titolo IV del DL 626 in attuazione della direttiva 89/656/CEE. CAPO III: Impianti ed apparecchiature elettriche (allegato IX) artt Derivano da disposizioni scaturenti dal DPR 547/1955 e dalle norme di buona tecnica esistenti. 48

50 TITOLO IV: CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (allegati X-XXIII) CAPO I: Misure per la sicurezza e la salute artt Rappresenta un articolato derivante dal DL 494/96, di recepimento della direttiva 92/57/CE, e da una serie di allegati del DPR 222/2003. CAPO II: Norme per la prevenzione infortuni (cantieri e lavori in quota) Sez. 1 Campo di applicazione artt Sez. 2 Disposizioni generali artt Sez. 3 Scavi e fondazioni artt Sez. 4 Ponteggi e impalcature in legname artt Sez. 5 Ponteggi fissi artt Sez. 6 Ponteggi movibili artt Sez. 7 Costruzioni edilizie artt Sez. 8 Demolizioni artt Sez. 9 Sanzioni artt Rappresenta un articolato derivante dal DPR 547/55, DPR 164/56, DL 494/96, DL 626/94, DL 235/2003, e da una serie di allegati derivanti da decreti del Ministero del Lavoro. 49

51 TITOLO V: SEGNALETICA DI SICUREZZA (allegati XXIV-XXXII) CAPO I: Disposizioni generali artt CAPO II: Sanzioni artt Corrisponde al DL 493/1996 di attuazione della direttiva 92/58/CEE. TITOLO VI: MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI (all. XXXIII) CAPO I: Disposizioni generali artt CAPO II: Sanzioni artt Corrisponde al titolo V del DL 626 in attuazione della direttiva 90/269/CEE. 50

52 TITOLO VII: ATTREZZATURE MUNITE DI VDT (allegato XXXIV) CAPO I: Disposizioni generali artt CAPO II: Obblighi DDL, dirigenti e preposti artt CAPO III: Sanzioni artt Corrisponde al titolo VI del DL 626 in attuazione della direttiva 90/270/CEE 51

53 TITOLO VIII: AGENTI FISICI CAPO I: Disposizioni generali artt CAPO II: Rischi di esposizione al rumore artt Corrisponde al titolo V-bis del DL 626 in attuazione della direttiva 2003/10/CE CAPO III: Rischi di esposizione a vibrazioni (allegato XXXV) artt Corrisponde al DL 187/2005 di attuazione della direttiva 2002/44/CE CAPO IV: Rischi da campi elettromagnetici (allegato XXXVI) artt Corrisponde al DL 257/2007 di attuazione della direttiva 2004/40/CE CAPO V: RISCHI DA RADIAZIONI OTTICHE (allegato XXXVII) artt Dà attuazione alla direttiva 2006/25/CE CAPO VI: Sanzioni artt

54 TITOLO IX: SOSTANZE PERICOLOSE CAPO I: Agenti chimici (all. XXVIII-XLI) artt Corrisponde al titolo VII-bis del DL 626 introdotte dal DL 25/2002, di attuazione della direttiva 98/24/CE CAPO II: Cancerogeni e mutageni (allegato XLII-XLIII) Sez. 1 Disposizioni generali artt Sez. 2 Obblighi del DDL artt Sez. 3 Sorveglianza sanitaria artt Corrisponde al titolo VII del DL 626 sostituito dal DL 66/2000, di attuazione delle direttive 97/42/CE e 99/38/CE che modificano la 90/394/CE CAPO III: Rischi da amianto Sez. 1 Disposizioni generali artt Sez. 2 Obblighi del DDL artt Corrisponde al DL 257/2006, di attuazione della direttiva 2003/18/CE CAPO IV: Sanzioni artt

55 TITOLO X: ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI (allegati XLIV-XLVIII) CAPO I: Disposizioni generali artt CAPO II: Obblighi del DDL artt CAPO III: Sorveglianza sanitaria artt CAPO IV: Sanzioni artt Corrisponde al titolo VIII del DL 626, di attuazione della direttiva 90/679/CE TITOLO XI: PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE (allegati XLIX-LI) CAPO I: Disposizioni generali artt CAPO II: Obblighi del DDL artt CAPO IV: Sanzioni art. 297 Corrisponde al titolo VIII-bis del DL 626, introdotto dall articolo 2 del DL 233/2003 che ha recepito la direttiva 99/92/CE 54

56 TITOLO XII: DISPOSIZIONI DIVERSE IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE artt Art Principio di specialità Art Esercizio di fatto di poteri direttivi Art Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Art Applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 Art Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto Art Circostanza attenuante TITOLO XIII: DISPOSIZIONI FINALI artt Art Abrogazioni Art Clausola finanziaria 55

57 Cantieri temporanei o mobili Titolo IV 56

58 Abrogazione del 494/96 Il nuovo Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro abroga con l art. 304 il D. Lgs. 14/8/1996 n. 494 contenente l attuazione della direttiva 92/57/CEE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, meglio nota come Direttiva cantieri ; le cui disposizioni, integrate e in parte modificate, sono state riportate e riarticolate nel Titolo IV dello stesso Testo Unico. 57

59 Titolo IV - T.U.S.L. 58

60 Dlgs 81/08 Art. 1, comma 2 le disposizioni si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, 3 co., della Costituzione 59

61 Principio di cedevolezza L art. 1 comma II del D.Lgs. 81/2008 attribuisce alle Regioni e alle Province Autonome il potere di sostituire/integrare la disciplina sulla sicurezza con appositi interventi normativi. La cedevolezza, dunque, concorre a giustificare e consentire l intervento normativo statale. La norma statale è, in altre parole, cedevole perché si ritrae, liberando lo spazio momentaneamente occupato, in favore del legislatore locale. La norma statale cedevole concorre, piuttosto, a restituire spazi di autonomia normativa in quegli ambiti di competenza di cui la Regione sarebbe titolare in via generale se non fossero stati compressi o alterati dall esercizio delle competenze speciali dello Stato. Le sue disposizioni trovano applicazione (nell esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza) fino al momento in cui le regioni e le province autonome non determinano proprie norme in materia, in virtù del potestà legislativa (concorrente) loro conferita dall articolo 117 della Costituzione. Dalla data di entrata in vigore delle norme locali, sottolinea il medesimo articolo 1, comma 2 del decreto, le disposizioni statali sancite dal Dlgs 81/2008 perdono dunque efficacia, ad eccezione dei principi fondamentali di competenza dello Stato ex articolo 117 della Carta fondamentale. 60

62 Legge 88/2009 del 7 luglio 2009 La legge comunitaria 88/2009 tratta varie materie e tra queste anche la salute e sicurezza sul lavoro. In particolare ha innovato il Tit. IV del D.lgs 81/08 in alcuni articoli: Art. 90 obblighi del committente o del responsabile dei lavori Art. 91 obblighi del coordinatore per la progettazione. Le modifiche sono state dettate dalla necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 25/07/2008 che ha condannato la Repubblica Italiana per non aver provveduto alla corretta trasposizione nell ordinamento Italiano dell art. 3 della Direttiva 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili. 61

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