COMUNIONE LEGALE - TESTAMENTO OLOGRAFO - DONAZIONE - SIMULAZIONE - VITALIZIO IMPROPRIO

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1 5.1. Guida e svolgimento di un parere con più questioni giuridiche: traccia assegnata agli esami nel COMUNIONE LEGALE - TESTAMENTO OLOGRAFO - DONAZIONE - SIMULAZIONE - VITALIZIO IMPROPRIO TRACCIA Tizio, separato di fatto dalla moglie Caia sin dal 1968, trascorsi 21 anni dalla separazione, chiede a Caia e a Mevia di rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che l immobile sito in è di sua esclusiva proprietà. Asserisce infatti Tizio di aver acquistato detto immobile da Mevia con rogito del 19 dicembre 1983, ma che detto atto di vendita dissimulava, in realtà, una donazione, così come era da desumersi da una scrittura privata del 20 dicembre 1980 controfirmata da tale Sempronio, con cui Mevia, dichiarava di donare tutti gli immobili di sua proprietà a Tizio in cambio delle cure che egli le andava prestando. Tizio chiede, dunque, che, a conferma di quanto avvenuto, venga rilasciata adeguata dichiarazione di cui risulti la simulazione e l inefficacia della compravendita, e al contempo, la validità ed efficacia della donazione dissimulata. Mevia aderisce spontaneamente a quanto richiesto da Tizio. Caia, invece, sostenendo di essere separata solo di fatto ed in comunione dei beni, contestando che fosse intervenuta la donazione, si oppone alla richiesta ed afferma che, in ogni caso, si tratta di donazione a lei non opponibile. Tizio si reca da un legale, cui fa presente, tra l altro, di essere in possesso, a riprova del suo diritto, di copia di un testamento olografo datato 2 dicembre 1983, consegnato a mani del notaio Sempronio, con il quale Mevia lasciava ad esso Tizio tutti i suoi beni a condizione che egli si fosse curato di lei in vita. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame. RIFERIMENTI NORMATIVI Art Oggetto della comunione Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi. Art Beni personali Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione; c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; d) i beni che servono all esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una

2 azienda facente parte della comunione; e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all atto dell acquisto. L acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l altro coniuge. Art Definizione La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un obbligazione. Art Forma della donazione La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio. L accettazione può essere fatta nell atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l atto di accettazione è notificato al donante. Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione. Art Effetti della simulazione tra le parti Il contratto simulato non produce effetto tra le parti. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario. Art Prova della simulazione La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti. Art. 47, L. 16 febbraio 1913 n Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili L atto notarile non può essere ricevuto dal notaro se non in presenza delle parti e, salvo che la legge stabilisca diversamente, di due testimoni. La presenza dei testimoni non è necessaria negli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell art. 1, nonché di quelli di autenticazione delle firme apposte su titoli all ordine, e in genere su tutti i titoli commerciali trasmissibili mediante girata, e su quelli del debito pubblico. Spetta al notaro soltanto d indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell atto. Art. 48, Legge 16 febbraio 1913 n Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili Per tutti gli atti tra vivi, eccettuate le donazioni e i contratti di matrimonio, la parte o le parti che sappiano leggere e scrivere, hanno facoltà di rinunziare di comune accordo alla assistenza dei testimoni all atto. Il notaro farà espressa menzione di tale accordo in principio dell atto. Se una sola delle parti non consenta alla detta rinunzia, l atto dovrà essere compiuto con l assistenza dei testimoni. Anche nel caso di rinunzia delle parti, il notaro, ove lo creda necessario, può richiedere l assistenza dei testimoni. L atto ricevuto in conformità alla presente disposizione, deve considerarsi a tutti gli effetti come compiuto con l assistenza dei testimoni.

3 Art. 228, L. n. 151 del 1975 Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, decorso il termine di due anni dalla detta data, sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volontà contraria in un atto ricevuto da notaio o dall ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio. Entro lo stesso termine i coniugi possono convenire che i beni acquistati anteriormente alla data indicata nel primo comma siano assoggettati al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi. Gli atti di cui al presente articolo compresi i trasferimenti eventuali e conseguenti di diritti sono esenti da imposte e tasse e gli onorari professionali ad essi relativi sono ridotti alla metà. Essi non possono essere opposti a terzi se non sono annotati a margine dell atto di matrimonio. GIURISPRUDENZA PERTINENTE ALLA SOLUZIONE DEL CASO PROSPETTATO Orientamento sul vitalizio alimentare (o contratto di mantenimento) Cass., n /1995 Il contratto con il quale una parte si obbliga a prestare ad un altra, per tutta la durata della vita servizi, assistenza e cure personali in corrispettivo della cessione di un bene immobile (o dell attribuzione di altri beni o utilità: Cass. 1992/1401), va qualificato come negozio atipico, il quale, pur essendo affine a quello di rendita vitalizia, se ne differenzia per l intuitus personae, che determina la scelta dell obbligato, nonché per il carattere non meramente patrimoniale e per l infungibilità delle prestazioni, consistenti in un facere invece che in un dare, come nel vitalizio tipico, e cioè in una serie di prestazioni di carattere essenzialmente morale e spirituale, quali la compagnia, l accompagnamento ed il sostegno morale in favore dell anziano. Giurisprudenza sull accertamento giudiziale della simulazione relativa. Cass., n /2003 In tema di prescrizione, mentre non assume rilievo la natura assoluta o relativa dell azione di simulazione, essendo comunque diretta ad accertare la nullità del negozio apparente, l azione è ai sensi dell art c.c. imprescrittibile. SCHEMA DEL PARERE MOTIVATO Esordio: trattazione del regime patrimoniale legale tra i coniugi, del contratto di donazione, della simulazione nel contratto e del c.d. contratto di vitalizio alimentare (o contrato di mantenimento). Prima questione: verificare il regime patrimoniale tra Tizio e Caia; considerato che dalla traccia risulta che i coniugi sono separati di fatto dal 1968 e cioè prima dell entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia con la L. n. 151 del Seconda questione: verificare la validità giuridica della scrittura privata del 20 dicembre 1980 controfirmata da tale Sempronio, con cui Mevia dichiarava di donare tutti gli immobili di sua proprietà a Tizio in cambio delle cure che egli le andava prestando Terza questione: verificare la validità giuridica della scrittura privata datata 2 dicembre 1983, consegnata a mani del notaio Sempronio contenente il testamento olografo con il quale Mevia lasciava a Tizio tutti i suoi beni a condizione che egli si fosse curato di lei in vita Quarta questione: verificare la validità giuridica del negozio dissimulato contenuto nella vendita effettuata il 19 dicembre Prima soluzione interpretativa sulla quarta questione: validità della donazione in presenza dei testimoni e

4 Seconda soluzione interpretativa sulla quarta questione: nullità della donazione in assenza dei testimoni e possibile riqualificazione del negozio dissimulato in vitalizio alimentare sussistenza dell intuitu personae, del requisito della infungibilità della prestazione e carattere non patrimoniale della stessa. Quinta questione: verificare la sussistenza dei presupposti per l azione di simulazione relativa: prescrizione, prova, effetti della simulazione fra le parti (opponibilità a Caia). Soluzione: Riepilogare gli orientamenti principali richiamati nel parere e le rispettive soluzioni - Tizio ben potrà esperire giudizialmente l azione di simulazione diretta per far valere il contratto dissimulato: donazione, nel caso in cui alla stipula dell atto di vendita fossero presenti i testimoni, o contratto di vitalizio alimentare in caso di loro assenza. Caia non potrà, perciò, validamente sostenere la non opponibilità nei suoi confronti dell accordo dissimulato SVOLGIMENTO La vicenda prospettata esige la trattazione del regime patrimoniale legale tra i coniugi, del contratto di donazione, della simulazione relativa e del c.d. contratto di vitalizio alimentare (o contratto di mantenimento). La prima questione che merita di essere affrontata nel caso in esame riguarda il regime patrimoniale tra Tizio e Caia; dalla traccia risulta che i coniugi sono separati di fatto dal Prima dell entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia con la L. n. 151 del 1975, vigeva la presunzione di separazione dei beni. È noto che la nuova normativa, volendo attuare il principio costituzionale di eguaglianza formale e sostanziale di cui all art. 3, per favorire il coniuge debole ha introdotto il regime presuntivo di comunione. La stessa legge di riforma ha voluto specificare all art. 228 che tutte le coppie sposate in regime di separazione dei beni anteriormente all entrata in vigore della L. n. 151 del 19 maggio 1975, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 1975, n. 135 ed entrata in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione, avevano tempo sino al 15 gennaio 1978 per mantenere il regime patrimoniale di separazione dei beni. Nel silenzio, il legislatore ha applicato la presunzione ex lege di comunione. Poiché dalla traccia non risulta che la coppia formata da Tizio e Caia abbia mai stipulato alcuna convenzione matrimoniale di separazione dei beni successiva alla legge di riforma, è possibile affermare che tra i coniugi intercorresse il regime di comunione legale. Giova altresì evidenziare che la separazione di fatto non è idonea a produrre effetti giuridici sul regime patrimoniale. Occorre chiedersi, a questo punto, quale valenza giuridica abbia la scrittura privata del 20 dicembre 1980 controfirmata da tale Sempronio, con cui Mevia dichiarava di donare tutti gli immobili di sua proprietà a Tizio, nostro assistito, in cambio delle cure che egli le andava prestando. La risposta a tale quesito viene fornita dall art. 782 c.c. nel quale viene chiaramente imposta alla donazione la forma dell atto pubblico sotto pena di nullità; si tratta di un formalismo giustificato dalla necessità di una maggiore riflessione e consapevolezza che il donante deve possedere al momento della stipula. Passando, invece, ad affrontare una ulteriore questione, occorre chiedersi quale validità abbia la scrittura privata datata 2 dicembre 1983, consegnata a mani del notaio Sempronio contenente il testamento olografo con il quale Mevia lasciava a Tizio tutti i suoi beni a condizione che egli si fosse curato di lei in vita. Il testamento olografo infatti, è quello scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore (art. 602, primo comma, c.c.), ed è la forma più semplice di testamento che, se ha qualche svantaggio (possibilità di smarrimento, alterazione, soppressione, falsificazione, etc.) ha diversi vantaggi, quali la semplicità, la segretezza e la redazione fuori dalla presenza di terze persone. Segnatamente, se gli atti inter vivos sono destinati ad avere effetto durante la vita dei soggetti, i negozi mortis causa come il testamento olografo, invece, sono destinati a regolamentare la vicenda successoria, o a disporre per il tempo successivo alla morte del soggetto. Pertanto, considerato il fatto che Mevia è ancora viva, si deve ritenere che il negozio giuridico testamentario sia al momento inesistente.

5 A questo punto è necessario affrontare un ulteriore questione, verificando se col rogito del 19 dicembre 1983 Mevia, con vendita dissimulante una donazione, può aver validamente fatto acquistare a Tizio il suddetto immobile. L art. 1414, primo comma, c.c. stabilisce che il contratto simulato non produce effetto tra le parti. Si tratta della c.d. simulazione assoluta, ossia quando le parti stipulano un negozio giuridico ma, in realtà, non vogliono alcun negozio. Il secondo comma della disposizione in esame afferma che se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. Tale comma codifica la figura della c.d. simulazione relativa ipotesi voluta da Mevia e Tizio - che ricorre quando le parti pongono in essere un dato negozio (c.d. simulato) ma in realtà vogliono un negozio diverso (c.d. dissimulato). Come risulta dal secondo comma dell art c.c. per la validità del negozio dissimulato è necessaria la forma prevista per quella categoria; quindi, nel caso di negozio dissimulante una donazione, ex artt. 769 c.c. e 47 e 48 legge notarile, è necessaria la presenza di almeno due testimoni al momento del rogito. Proprio gli artt. 47 e 48 della L. n. 89/1913 impongono per la validità di un contratto di donazione la presenza di due testimoni in sede di redazione dell atto. Tuttavia dalla traccia non si ricava tale circostanza e, quindi, se l attività negoziale è stata posta in essere regolarmente (alla presenza del pubblico ufficiale e dei due testimoni), la donazione dissimulata è valida e, pertanto, l immobile dovrà ritenersi di proprietà esclusiva di Tizio ex art. art. 179 c.c.; se, invece, ciò è avvenuto solo in presenza del notaio, la donazione può considerarsi nulla e, pertanto, l immobile ricade nella comunione legale e dovrà ritenersi fondata la pretesa avanzata da Caia. In un ottica difensiva va però rilevato che, anche aderendo a tale impostazione che sancisce la nullità della donazione dissimulata per difetto dell osservanza delle norme generali, si potrebbe ritenere che l attività negoziale posta in essere da Mevia e Tizio possa aver concretato in realtà un vitalizio alimentare. Ed infatti, per la giurisprudenza dominante il contratto con il quale una parte si obbliga a prestare ad un altra, per tutta la durata della vita servizi, assistenza e cure personali in corrispettivo della cessione di un bene immobile (o dell attribuzione di altri beni o utilità: Cass. 1992/1401), va qualificato come negozio atipico, ed è comunemente definito come contratto di alimenti o vitalizio assistenziale, cioè un contratto attraverso il quale una parte, definita vitaliziante, si obbliga, in corrispettivo del trasferimento di un bene o della cessione di un capitale, a fornire all altra, beneficiario, prestazioni alimentari o assistenziali per tutta la durata della vita. Il vitaliziante quindi si obbliga a fornire vitto, alloggio, vestiario, pulizia cure mediche ed in genere tutto ciò che risultasse indispensabile per vivere. Si tratta di una figura negoziale che, pur essendo affine a quello di rendita vitalizia, se ne differenzia per l intuitus personae, che determina la scelta dell obbligato, nonché per il carattere non meramente patrimoniale e per l infungibilità delle prestazioni, consistenti in un facere invece che in un dare, come nel vitalizio tipico, e cioè in una serie di prestazioni di carattere essenzialmente morale e spirituale, quali la compagnia, l accompagnamento ed il sostegno morale in favore dell anziano (Cass., n /1995). Ben può, pertanto, definirsi l atto negoziale posto in essere da Mevia e Tizio come vitalizio alimentare in quanto sussistono tutte le condizioni sopra specificate e precisamente: l intuitu personae è rilevabile dalla circostanza che Mevia viene assistita solo da Tizio, e quindi il rapporto è prettamente personale e fiduciario; inoltre queste prestazioni infungibili per volontà dei contraenti - non hanno prevalentemente carattere patrimoniale, ma piuttosto morale ed assistenziale che ne rivela lo spirito di liberalità. Ove si riuscisse a provare che l atto di compravendita del 1983 dissimulava un vitalizio alimentare avente ad oggetto un immobile con i requisiti di validità richiesti dalla legge (forma scritta) si dovrebbe solo verificare se questo atto, al pari della donazione, renderebbe il bene di esclusiva proprietà di Tizio e lo facesse rientrare nei beni personali. La risposta può essere affermativa: infatti l art.179 lett. b) c.c. dispone che restino personali tutti i beni pervenuti per donazione o successione, quando nell atto di liberalità non è indicato che appartengono alla comunione. La liberalità cui si riferisce l art.179 c.c. non è riconducibile alle sole donazioni ma ad ogni altro tipo di liberalità comprese quelle indirette. Nell ipotesi in esame si considererebbe tale proprio la trasmissione dell immobile da parte di Mevia a favore di Tizio con il contratto dissimulato. Ulteriore questione giuridica che merita di essere affrontata è quella dell eventuale prescrizione dell azione di simulazione relativa che il difensore di Tizio dovrà necessariamente esercitare per far ricadere il bene

6 nella proprietà esclusiva di quest ultimo. Una parte della giurisprudenza ha stabilito che in tema di prescrizione dell azione suddetta, ritenendo irrilevante la natura assoluta o relativa dell azione di simulazione, essendo comunque diretta ad accertare la nullità del negozio apparente, l azione è ai sensi dell art c.c. imprescrittibile (Cass., n /2003). Pertanto sarà possibile per Tizio far valere la simulazione relativa ed ottenere una sentenza dichiarativa della sua proprietà esclusiva sul bene immobile. Altra linea interpretativa indurrebbe a far ritenere, invece, che l azione in questione sia soggetta al termine prescrizionale decennale, al pari di ogni altra azione contrattuale. Ma anche in questo caso sarebbe possibile per Tizio esercitare validamente l azione diretta a far valere la simulazione relativa in quanto il contratto è stato stipulato il 19 dicembre 1983 ma tuttavia, da quanto è dato desumere dalla lettura della traccia, Tizio si rivolge al proprio legale 21 anni dopo dal momento della separazione di fatto dalla moglie Caia e poiché questa è avvenuta nel 1968, la richiesta di parere deve ritenersi collocata temporalmente nell anno 1989; ne deriva pacificamente l azionabilità della richiesta sopra delineata. Un altra problematica legata all azione suddetta dovrebbe, sotto altro profilo, rinvenirsi in tema di prova della simulazione. L art c.c. dispone, poi, che i terzi possano provare la simulazione con qualsiasi mezzo; le parti del negozio simulato, invece, salvo il caso di illiceità, devono provare l accordo simulatorio per iscritto. È per tale motivo che di norma le parti stipulano un negozio simulato e si rilasciano una controdichiarazione scritta che deve possedere alcuni requisiti: primo tra tutti deve provenire dalla parte contro il cui interesse è redatta; in secondo luogo il suo valore probatorio è tanto minore, quanto più esso sia distante cronologicamente dalla stipulazione del contratto che si assume simulato. Infine, si deve ricordare che il giudice può ammettere la prova testimoniale (e quella per presunzioni) in deroga al normale divieto, laddove esista un principio di prova per iscritto, cioè laddove vi sia un documento che rende verosimile la simulazione a condizione che quel documento sia diverso dall atto del quale si deduce la simulazione (art n. 1, c.c.). Nel caso in esame, risulta evidente che Tizio non ha una controdichiarazione scritta di Mevia, prossima alla data della stipulazione del contratto di vendita, ma dispone invece di una dichiarazione di donazione del 1980 e della copia di un testamento olografo del 1983 che potrebbero essere un indizio della volontà di Mevia, ma che certo non rappresentano controdichiarazioni in senso stretto; ha inoltre una controdichiarazione del 1989 che, però, non a la piena efficacia, perché di molto tempo successiva all atto simulato. Tuttavia, per quanto sopra già esposto, tutti questi documenti potranno essere da utilizzati come principio di prova scritta che attesta la volontà di Mevia di donare l immobile: potrà così richiedere al giudice di ammettere la prova dell accordo simulatorio per testi, indicando quale teste il notaio Sempronio, che ha controfirmato l atto del 20 dicembre 1980 e che ha ricevuto il testamento olografo del 2 dicembre Infine, ultima ma non meno importante problematica legata all efficacia operativa dell azione di simulazione riguarda l art.1415 c.c., il quale dispone che la simulazione non può essere opposta ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente: è necessario verificare, quindi, se Caia possa definirsi un terzo che ha acquistato dal titolare apparente e, dunque, se la simulazione in definitiva non possa esserle opposta. In realtà Caia, avendo in ipotesi acquistato la contitolarità del bene in forza delle norme sulla comunione legale, giammai potrebbe avere acquistato dal titolare apparente poiché Tizio non è titolare apparente ma titolare reale. Alla luce delle considerazioni su esposte Tizio ben potrà esperire giudizialmente l azione di simulazione diretta per far valere il contratto dissimulato: donazione, nel caso in cui alla stipula dell atto di vendita fossero presenti i testimoni, o contratto di vitalizio alimentare in caso di loro assenza. Caia non potrà, perciò, validamente sostenere la non opponibilità nei suoi confronti dell accordo dissimulato.

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