CORTE D'APPELLO DI TORINO
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- Cinzia Riva
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1 CORTE D'APPELLO DI TORINO PROTOCOLLO UDIENZE CIVILI La Corte d'appello di Torino, nella persona del Presidente dott. Arturo Soprano, il Consiglio degli Ordini Forensi del Piemonte e della Valle d'aosta, nella persona del Presidente avv. Mario Napoli, l'osservatorio sulla Giustizia Civile di Torino, nella persona della Presidente avv. Angelica Scozia, visto il lavoro della commissione mista alla quale hanno partecipato i Presidenti di Sezione della Corte d'appello di Torino dotto Edoardo Barelli Innocenti, dotto ssa Emanuela Germano Cortese, dotto Luigi Grimaldi, dott.ssa Renata Silva, i Consiglieri dell'ordine degli Avvocati di Torino, avv. Teresa Besostri e avv. Francesco Zarba, i rappresentanti dell'osservatorio sulla Giustizia Civile di Torino avv. Alberto Maffei e prof. avv. Davide Turroni approvano il seguente Protocollo per i procedimenti civili innanzi alla Corte d'appello di Torino 1) Articolazione in fasce orarie dei giorni di udienza. La Corte d'appello fissa le udienze in giorni e fasce orarie prestabilite in base all'attività da svolgere e al tipo di udienza. In particolare è rispettato il seguente calendario: -I sezione: Prima udienza: martedì dalle 9 alle 9,30 - cause con relatore il presidente o i due consiglieri più anziani; dalle 9,30 alle lo cause con relatori i consiglieri più giovani Precisazione delle conclusioni: martedì dalle lo alle 10,45 Camerali: dalle 10,45 in poi con fissazione dell'orario ad hoc - in genere una ogni quindici minuti -II sezione: Prima udienza, trattazione, precisazione delle conclusioni: martedì alle 9,30 Camerali, sospensive, ecc: martedì alle 10,30
2 -III sezione: Prima udienza: venerdì alle 9,15 Prima udienza in materia di immigrazione: Trattazione: venerdì alle 10:30 venerdì ore 12 (a partire dall'autunno) Correzione e sospensive : venerdì ore 12,00 Precisazione delle conclusioni: venerdì ore 1230, mercoledì. (rito lavoro) dalle ore 9:00 (ogni mezz'ora) 281 sexies; 12:00-12:30 lettura sentenza venerdì: orari variabili secondo il magistrato: tentativi di conciliazione -IV sezione: Prima udienza: trattazione e precisazione conclusioni: giovedì ore 9:00-10:00 ; Sospensive, correzioni, giuramenti ctu, prime udienze locazioni: riservate alle "questioni preliminari": ore 10:00-11 :00; Discussione in materia di locazioni e precisazione delle conclusioni e 281 sexies : mercoledì ore 9:00-10:00; Si raccomanda la massima puntualità a tutti i partecipanti all'udienza, giudici e avvocati in primo luogo, per poter garantire il rispetto dei tempi previsti. La Corte dichiara la disponibilità a modifiche dell'orario di chiamata nella singola causa, in caso di richiesta motivata dei difensori. Particolare attenzione sarà dedicata alle richieste delle avvocatesse incinte, le quali potranno richiedere che le cause nelle quali sono difensori siano chiamate con priorità rispetto alle altre. In caso di udienza prevista ex art. 281 sexies c.p.c. si raccomanda vivamente di avvisare con congruo anticipo (possibilmente di una settimana) l'eventuale definizione amichevole del contenzioso. 2) Udienza per la sola sospensiva art. 351 C.p.c. Nel caso di udienza fissata per la discussione sull'istanza di sospensione, la costituzione per tale udienza non sostituisce quella ordinaria. Rimane quindi salva la facoltà dell' appellato di costituirsi in seguito, nel rispetto dei termini relativi alla prima udienza, senza incorrere in decadenze o precl usioni. 3) Precisazione delle conclusioni. La precisazione delle conclusioni va effettuata nell'apposita udienza, a verbale o con foglio a parte. E' irrituale il previo deposito telematico di un atto di precisazione delle conclusioni, come lo è il suo 2 / ~ ~
3 richiamo all'udienza. Il deposito cartaceo contestuale è ammesso come allegato a verbale; e ai fini di miglior collaborazione si raccomanda l'invio delle conclusioni in formato word via mail ove richiesto dalla Corte. Si ricorda agli avvocati che le norme tecniche del Processo Civile Telematico prescnvono obbligatoriamente, per gli atti depositati, il formato pdf nativo. 4) Note a verbale Non è di regola consentito il deposito di note scritte a verbale, salvo che sia reso indispensabile dallo svolgimento della causa. Non è necessario in sede di precisazione delle conclusioni verbalizzare la non accettazione del contraddittorio su domande, eccezioni e istanze istruttorie nuove, in quanto la tardività è rilevabile d'ufficio e comunque deducibile nella comparsa conclusionale 5) Uso della toga in udienza E' obbligatorio, per i difensori, l'uso della toga nelle udienze pubbliche. Non è richiesto, invece, l'uso della toga nelle udienze istruttorie e in camera di consiglio 6) Modalità di redazione degli atti Nel rispetto della libertà delle forme e dell'autodeterminazione dell'avvocato, SI ritiene utile formulare i seguenti suggerimenti, non vincolanti, tesi, senza alcuna interferenza con il contenuto, a rendere più chiara e sintetica la forma degli atti, per consentirne una più agevole lettura e comprensione. Nessuna conseguenza processuale, disciplinare, di liquidazione delle spese e di nessun altro tipo potrà derivare all'avvocato e alla parte dal mancato rispetto dei seguenti suggerimenti. a. DISTINZIONE DELL'ATTO DI APPELLO IN PARTI Si suggerisce l'articolazione dell'atto di appello in parti. L'Intestazione indica le generalità delle parti, gli estremi della decisione impugnata, la materia trattata; l'eventuale istanza di sospensione; infine può contenere un Sommario, che indichi, per ciascun motivo, titolo e pagina d'inizio. L'Esposizione dei fatti e dello svolgimento del giudizio di primo grado illustra la vicenda per sommi 3
4 capi e il contesto in cui sono sorte le questioni che saranno sviluppate nei motivi di appello. E' quindi sintetica e selettiva: non richiede una narrazione compiuta dell'intera vicenda ma consiste in un resoconto utile a far emergere i punti su cui verteranno i motivi d'impugnazione. I Motivi di appello: sono articolati in paragrafi e sotto-paragrafi, secondo la complessità e la graduazione delle censure svolte. L'Istanza di «sospensiva» (artt. 283 e 351 c.p.c.) della decisione appellata, se proposta. L'evocazione in giudizio dell'appellato (vocatio in ius) e le Conclusioni. L'elenco degli atti e dei documenti. b. ILLUSTRAZIONE DEI MOTIVI DI APPELLO Ciascun motivo di appello è introdotto da un paragrafo numerato e da un apposito titolo. Oltre alla parte propriamente «argomentativa», lo stesso paragrafo contiene l'indicazione a) delle parti della sentenza censurate; b) dei fatti, sostanziali e processuali, utili a fondare la censura; c) degli atti e dei documenti rilevanti; d) del cosiddetto esito alternativo del giudizio, cioè di come l'accoglimento della censura influirebbe sull' esito del giudizio. Quando occorre indicare atti, documenti o parti di sentenza, di essi sono fomiti gli estremi utili al loro immediato reperimento nel fascicolo. Non occorre invece la loro trascrizione integrale nell'atto di appello. Prima di illustrare il motivo di appello la parte può anticiparne il contenuto in un apposito abstract. C. COMPARSA DI RISPOSTA La replica all'atto di appello è redatta secondo criteri indicati nel punti precedenti in quanto compatibili. L'esame delle questioni è condotto preferibilmente secondo lo stesso ordine seguito nell'atto di appello. Hanno la precedenza sulla trattazione dei motivi le questioni sull'ammissibilità (in senso proprio) e
5 la procedibilità dell' atto di appello. d. APPELLO INCIDENTALE I motivi di appello incidentale sono redatti secondo i medesimi criteri. La parte relativa all'appello incidentale è distinta da apposita dicitura, che la separi dalla parte dedicata ai motivi avversari. e. DOMANDE, ECCEZIONI E MEZZI DI PROVA NUOVI E RIPROPOSTI All'eventuale riproposizione di domande, eccezioni e mezzi istruttori viene data adeguata evidenza o in una parte distinta dell'atto introdotta da un'apposita dicitura, o in un sottoparagrafo del motivo d'impugnazione, cui siano strettamente correlati. Le domande riproposte sono declinate compiutamente nelle Conclusioni. Lo stesso vale per i mezzi di prova riproposti. Le eventuali nuove produzioni documentali sono numerate in modo progressivo - preferibilmente con numerazione che segue quella dei documenti prodotti in primo grado. f. CONCLUSIONI Le conclusioni sono redatte nel modo più sintetico possibile: esse indicano i provvedimenti richiesti, con le eventuali graduazioni, senza contaminazioni esplicative con le ragioni e l presupposti del loro accoglimento Nell'articolare le conclusioni è preferibile seguire il loro normale ordine di priorità, quindi rispettare la sequenza J) - eventuale - istanza di sospensiva, con le opportune specificazioni - con istanza a parte in caso di richiesta di provvedere prima dell'udienza di comparizione ex art. 351 c.p.c.; 2) - eventuali - conclusioni «in rito», di inammissibilità o improcedibilità dell'atto di appello; 3) eventuali istanze istruttorie; 4) conclusioni nel merito, oppure invertire gli ultimi due punti. 5
6 g. GIURISPRUDENZA CITATA Si raccomanda agli avvocati di citare le sentenze negli atti con tutti i riferimenti che ne consentano la consultazione nel rigoroso rispetto del loro tenore letterale. h. PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI La parte precisa le conclusioni nell'apposita udienza a) richiamando quelle dei rispettivi atti - in tal caso specifica l'atto richiamato - oppure b) riproponendole in maniera compiuta. i. CONCLUSIONALI Nella comparsa conclusionale non occorre inserire la trascrizione integrale dell'atto introduttivo. Specie se non vi è stata attività istruttoria, o sono mancati significativi sviluppi nella dialettica processuale, i contenuti dell'atto introduttivo possono essere semplicemente richiamati. In tal modo la comparsa conclusionale servirà principalmente a condurre eventuali approfondimenti sulle questioni già trattate, ad affrontare le questioni sorte nel corso del giudizio di appello, a contrastare le deduzioni avversarie. E' auspicabile riportare le conclusioni precisate all'udienza I. NUMERAZIONE Le pagine degli atti sono numerate. Torino, Il Presidente della Corte d'appello di Torino dotto Arturo Soprano Il Presidente del Conl\glio de i Or ni Forensi del Piemonte e della Valle d'aosta avv. Mario Napoli ~ ~~ La Presidente dell'osservatorio sulla Giustizia Civile di Torino 6
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