Decisione N del 01 giugno 2017

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1 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) SIRENA (RM) PAGLIETTI (RM) SCIUTO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) NERVI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) PETRILLO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore SCIUTO MAURIZIO Nella seduta del 21/04/2017 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO 1. Riferisce il ricorrente, titolare di un conto corrente presso la banca resistente, che in data 5 luglio 2016 suo figlio Tizio, nell utilizzare il bancomat per un acquisto, si avvedeva dell assenza di ogni disponibilità così che, effettuato un controllo, constatava come il conto registrasse un saldo negativo di ,00 a causa di alcuni assegni incassati a valere su di esso. 2. Ad una più approfondita verifica presso la filiale da parte del ricorrente, emergeva che dal al l altro figlio convivente, Caio - con disturbi psichici di schizofrenia e pensione di invalidità del 50% - aveva posto all incasso sette assegni a suo favore dopo aver sottratto i relativi moduli al ricorrente ed avendovi contraffatto la sua firma. Riferisce il ricorrente, a questo riguardo, che il libretto degli assegni era custodito in casa, in un cassetto sotto ad un letto, ed era stato utilizzato dallo stesso ricorrente, in quel periodo, per rilasciare alcuni assegni al figlio Tizio per effettuare alcune spese, senza però accorgersi della mancanza di alcuni di essi. Il quindi, sporgeva denuncia per furto e sostituzione di persona nei confronti del figlio Caio, in relazione ai seguenti assegni: 1) n. xxxxxx6639 posto all incasso in data dell importo di 4.000,00; Pag. 2/6

2 2) n. xxxxxxx6640 posto all incasso in data dell importo di 3.000; 3) n. xxxxxxx6638 posto all incasso in data dell importo di 3.000; 4) n. xxxxxxx9140 posto all incasso in data dell importo di 2.000; 5) n. xxxxxxx9139 posto all incasso in data dell importo di 4.000; 6) n. xxxxxxx9138 posto all incasso in data dell importo di 4.700; Oltre a questi ve ne fu poi un altro, n. xxxxxxx9137, posto all incasso in data dell importo di 4.850, che tuttavia già è stato riaccreditato al ricorrente, come pure dedotto dalla resistente, e che quindi non è considerato fra le pretese avanzate con il ricorso. 3. Successivamente il ricorrente si avvedeva che il figlio Caio aveva acquistato un automobile nella giornata del , pagandola in contanti, e che già nel 2015 aveva posto all incasso altri due assegni oltre a quelli riferiti e segnatamente quelli: 7) n. xxxxxxx6631 dell importo di incassato in data (data in cui, peraltro, il ricorrente era stato ricoverato); 8) n. xxxxxxxx2150 dell importo di incassato in data ; Di ciò veniva dato conto in un integrazione della denuncia già sporta. Dopo di che il ricorrente si avvedeva pure che il figlio Caio, frattanto sottoposto a TSO e ricoverato presso il reparto di psichiatria dell ospedale, aveva sottratto tutta la corrispondenza familiare. 4. A fronte di tutto ciò, il ricorrente proponeva quindi reclamo all intermediario per ottenere il riaccredito delle somme abusivamente prelevate dal proprio conto, ricevendo però un riscontro negativo in ragione della non palese difformità delle sottoscrizioni apposte sugli assegni contestati. 5. Il ricorrente contesta tuttavia la fondatezza di un tale riscontro, ritenendo negligente la condotta dell intermediario nel non aver riscontrato l anomalia degli assegni contestati rispetto all andamento storico del suo conto, con una bassa movimentazione di assegni e un titolare anziano (ex dipendente di banca in pensione); e evidenziando come, piuttosto, le firme apposte sui titoli risultassero sufficientemente difformi dall originale per accorgersi della contraffazione, poi confessata dal figlio Caio in sede di colloquio psichiatrico. Del resto aggiunge il ricorrente - Caio doveva essere noto all intermediario, presso il quale aveva tenuto un conto corrente che poi venne chiuso, con ritiro delle carte, a causa di utilizzi non corretti e fuori plafond; e ciò oltretutto nell ambioto di un rapporto intrattenuto presso un agenzia situata in un piccolo paese. 6. Nelle sue controdeduzioni l intermediario - precisato come gli assegni bancari, oggetto di disconoscimento e delle conseguenti pretese economiche del ricorrente, siano gli otto sopra citati (salvo che per gli ultimi due si indica la stessa data ma per il 2016, non 2015 come detto dal ricorrente) per un importo totale di complessivi ,00 - nega ogni sua responsabilità in ragione della circostanza che le sottoscrizioni apposte sugli assegni oggetto del ricorso non apparivano sufficientemente difformi dall originale (cioè dallo specimen di cui la resistente produce copia) da giustificare un diniego dell incasso a favore del presentatore, considerato oltretutto che questi era figlio dell apparente traente. 7. Anzi, sottolinea il resistente, era stato lo stesso ricorrente che in data aveva delegato suo figlio Caio al ritiro del libretto di assegni; e per di più, dopo essere stato contattato dalla stessa filiale che gli rappresentava l opportunità (considerato il suo profilo cliente ) di ritirare un solo libretto a fronte di una richiesta di due libretti, egli acconsentiva espressamente a che il figlio ritirasse il libretto. Né in alcun modo il ricorrente aveva rappresentato alla banca e poi, neppure in sede di ricorso, in alcun modo ha documentato la circostanza dei problemi psichici del figlio. 8. Si tratta quindi di circostanze dalle quali non emergono profili di responsabilità della banca resistente: mancando ogni elemento che avrebbe potuto giustificare, secondo la Pag. 3/6

3 diligenza professionale esigibile dalla banca medesima, un mancato pagamento degli assegni posti all incasso. 9. In ultimo, rileva l intermediario che il ricorrente ha comunque presentato regolari denunce nelle quali muoveva chiare accuse nei confronti di suo figlio Caio. Sicché - alla luce delle circostanze riferite nelle denunce - non è da escludersi che si sia attivato un procedimento penale finalizzato ad un analisi complessiva della vicenda e all accertamento della responsabilità a carico dei soggetti a diverso titolo coinvolti in essa. Cosicché soltanto all esito di tale accertamento potrà essere valutata l entità e l imputabilità dell eventuale danno. 10. In ragione di tutto quanto precede, la banca resistente chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato, o in subordine - ove venissero accertati profili di responsabilità della banca - che venga accertato altresì un concorso nella produzione del danno da parte del ricorrente. 11. A tali controdeduzioni seguivano repliche del ricorrente e controrepliche dell intermediario, nelle quali entrambe le parti insistevano nelle proprie richieste specificando taluna delle circostanze già esposte; fra le quali quella rappresentata dal ricorrente che la delega del figlio Caio al ritiro di un libretto di assegni venne rilasciata solo nel maggio 2016, quando cinque degli assegni contestati già erano stati incassati. DIRITTO 12. Occorre preliminarmente rilevare - per quanto la resistente ponga la questione non in termini di eccezione di inammissibilità del ricorso, ma solo quale profilo incidente sulla imputazione delle eventuali responsabilità che il ricorrente ha sporto più d una denuncia penale nei confronti del figlio Caio per le condotte sopra riportate: il che potrebbe rilevare (d ufficio) nella prospettiva di cui alla Sez. I, 4, delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, secondo cui non possono essere proposti all ABF ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all autorità giudiziaria. La questione, tuttavia, nel caso di specie non rileva, considerato da un lato che non risulta che alla suddetta denuncia abbia fatto seguito l apertura di un procedimento penale; e considerato d altro lato che neppure emerge una significativa sovrapposizione degli elementi soggettivi e/o oggettivi che caratterizzano la fattispecie controversa rispetto a quelli oggetto di denuncia (il che sarebbe invece necessario per addivenire ad un giudizio di irricevilbilità del ricorso, come già affermato da questo Collegio, dec. n. 6632/2015). Difatti, nella sua denuncia il ricorrente ha chiesto l accertamento della responsabilità penale del figlio per la contraffazione e sostituzione di persona: elementi, questi, incontroversi fra le parti della presente procedura; nell ambito della quale, invece, il ricorrente tende all accertamento dell eventuale responsabilità civile dell intermediario per non essersi avveduto della contraffazione e quindi, in definitiva, a far valere la diversa questione dell inadempimento della banca alle sue obbligazioni contrattuali. 13. Tanto premesso, nella prospettiva dell accertamento di un siffatto tipo di inadempimento, viene primariamente in questione l esame della condotta della banca per non essersi avveduta della contraffazione (incontestata fra le parti) della firma apposta sugli assegni contestati. Al riguardo, deve ricordarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale lo standard di diligenza professionale esigibile dalla banca alla quale sia presentato per l incasso un assegno bancario, viene solitamente individuato nel suo dovere di rifiutarsi di pagarlo solamente quanto l eventuale irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori dello strumento di pagamento non sia rilevabile ictu oculi, cioè osservando una Pag. 4/6

4 diligenza che non comporta anche la predisposizione e l utilizzo di tecniche o strumenti idonei a rilevare l autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione (Cass. civ., sez. I, 26 ottobre 2011, n ; Cass. civ., sez. III, 27 gennaio 2010, n. 1699; orientamento a cui, come noto, si conforma usualmente questo Arbitro, e v. fra gli altri Coll. Roma, decisione n. 51/2015). Del resto, in questa sede neppure rileva la questione inerente ad una generale carenza, da parte di quest Arbitro, di poteri istruttori idonei ad accertare (segnatamente mediante perizia calligrafica), l avvenuta contraffazione degli assegni, considerato come nel caso esaminato una tale contraffazione risulta incontestata fra le parti e può quindi aversi per provata. Rileva piuttosto stando allora ad un giudizio che come sopra detto sia soltanto ictu oculi, dunque possibile anche da parte di quest Arbitro - se una tale contraffazione risultasse agevolmente rilevabile dalla resistente. 14. A questo riguardo, sembra a questo Collegio che da una comparazione tra la firma apposta sugli assegni in contestazione e quella depositata presso la banca emerga per la verità una sensibile (e in alcuni casi macroscopica) difformità che avrebbe potuto essere rilevata dai dipendenti della filiale presso cui gli assegni vennero presentati, se essi avessero usato la diligenza professionale esigibile dal bonus argentarius, e cioè nel caso di specie un attento confronto, seppure ictu oculi, con lo specimen depositato dall apparente traente. 15. Non pare invece che, al di là di questo e come invece sostiene il ricorrente, sussistessero altre circostanze che oggettivamente potessero o dovessero indurre in allarme l intermediario: (i) considerato che da un lato - quanto al diverso andamento storico del conto corrente invocato dal ricorrente (cioè ai normali precedenti utilizzi della disponibilità sul conto corrente del ricorrente) pare condivisibile il rilievo già espresso da questo Collegio (dec. n. 1214/2017) secondo cui se il pagamento a mezzo assegno non è oggi la modalità di pagamento più diffusa, non ha senso condurre a posteriori una verifica sulla frequenza o sulla periodicità con cui tale operatività viene posta in essere ; (ii) e considerato dall altro lato che, come eccepito dall intermediario resistente, in effetti esso non solo non era mai stato avvertito dal ricorrente degli asseriti disturbi psicologici del figlio Caio che utilizzò gli assegni contraffatti, ma per di più la relazione parentale di quest ultimo col ricorrente, ed anzi la stessa circostanza che esso fosse stato delegato a ritirare il libretto degli assegni, non potesse certo almeno di per sé, e al di là di quanto emergesse dall apocrifìa delle sottoscrizioni - condurre ad escludere, o a giudicare con particolare sospetto, la circostanza che egli potesse effettivamente essere beneficiario di assegni tratti dal padre. 16. Piuttosto, deve dirsi in accoglimento della domanda subordinata della resistente, la complessiva vicenda di cui al ricorso denota molteplici profili di negligenza da parte del ricorrente stesso che possono rilevare nei termini di un suo concorso nella produzione del danno patrimoniale subito per effetto dell incasso degli assegni contraffatti. In primo luogo, poiché egli mai rilevò, nel corso di molteplici mesi, gli addebiti derivanti sul suo conto corrente dall incasso degli assegni contraffatti (in tale direzione Collegio di Roma, decisione n del 16/02/2017; Collegio di Roma, decisione n. 296 del 16/01/2015), neppure potendo rilevare in senso opposto la circostanza peraltro solo allegata ma non provata dal ricorrente che la corrispondenza inviatagli veniva sottratta dal figlio Caio: il che semmai avrebbe dovuto indurre in sospetto il ricorrente ed effettuare le opportune verifiche. In secondo luogo, poiché il ricorrente, per sua stessa ammissione, neppure rilevò mai la mancanza dal carnet di assegni, pur utilizzato nel corso del periodo (di ben dieci mesi) in cui vennero incassati gli otto assegni oggetto del ricorso, dei relativi moduli. Pag. 5/6

5 In terzo luogo, per aver egli stesso accreditato il figlio Caio presso la banca come persona del tutto degna di sua fiducia, delegandolo al ritiro del libretto degli assegni, e senza mai informare la banca delle sue possibili anomalie comportamentali. 17. In ragione di tale condotta negligente imputabile al ricorrente, e dunque del suo rilevante concorso alla produzione del danno subìto, questo Collegio ritiene che la misura in cui un tale danno possa imputarsi alla sola responsabilità della banca sia stimabile, in via equitativa, in 8.000,00. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 8.000,00, a titolo di risarcimento del danno, liquidato in via equitativa. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6

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