ARGOMENTI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
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1 Paolo Biavati ARGOMENTI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE Seconda edizione aggiornata Ag g i o r na m e n t o n giugno 2015 Bononia University Press
2 L editore mette a disposizione sul sito nella sezione download i materiali e le schede di aggiornamento riferite alle novità normative e giurisprudenziali successive alla data di pubblicazione. Bononia University Press Via Farini Bologna tel. (+39) fax (+39) info@buponline.com 2011, 2013 Bononia University Press I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi. ISBN: Progetto di copertina e impaginazione: Irene Sartini Stampa: Tipografia Moderna (Bologna) Prima edizione: settembre 2011 Seconda edizione: settembre 2013
3 Ag g i o r n a m e n t o n.4 AGGIORNAMENTO N giugno 2015 La responsabilità civile dei giudici dopo la legge 27 febbraio 2015, n. 18 La legge n. 18 del 27 febbraio 2015 ha ampiamente rivisitato il tema della responsabilità civile dei magistrati. Ai fini di questo aggiornamento, si reputa utile ripetere quanto previsto in origine dalla legge n. 117 del 13 aprile 1988 e mettere poi in luce le principali novità della recente riforma (v. Argomento n. 26). 1. La struttura della l. n. 117 è la seguente. Il cittadino, che lamenti di essere stato ingiustamente danneggiato da comportamenti, atti o provvedimenti giudiziari posti in essere da un magistrato con dolo o colpa grave nell esercizio delle sue funzioni ovvero per effetto di un diniego di giustizia, un azione volta a conseguire il risarcimento dei danni patrimoniali (e, nel caso di ingiusta privazione della libertà personale, anche di quelli non patrimoniali) da proporre però non contro il magistrato, ma nei confronti dello Stato. La facoltà di convenire in giudizio il magistrato spetta al danneggiato solo per il caso limite di comportamento che costituisca reato ex art. 13 della legge. Se la domanda viene accolta, vi potrà poi seguire l azione di rivalsa dello Stato verso il magistrato responsabile, peraltro limitata, sul piano patrimoniale, a un importo non superiore a un terzo di un annualità dello stipendio netto (art. 8). Obiettivo del legislatore è quello di evitare un diretto contrasto fra il cittadino e il magistrato (che può però intervenire volontariamente nella causa civile promossa dal presunto danneggiato), ponendo lo Stato in una collocazione intermedia. L art. 2 della legge precisa che costituiscono colpa grave: a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; b) e c) l affermazione o la negazione, determinate da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta, rispettivamente, incontrastabilmente esclusa ovvero affermata negli atti di causa; d) l emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione. La norma poneva al di fuori dello spazio di responsabilità del magistrato l attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove. La fattispecie del c.d. «diniego di giustizia», secondo l art. 3 della legge, sussiste in caso di rifiuto, omissione o ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio, quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Questo termine può essere prorogato dal dirigente dell ufficio, nei casi previsti dal comma 2 dell art. 3 e risulta invece ridotto nelle ipotesi del comma 3, collegate a misure restrittive della libertà personale. Naturalmente, il primo mezzo di tutela del cittadino nei confronti del provvedimento giudiziario ingiusto 3
4 argomenti di diritto processuale civile Paolo Biavati è quello delle impugnazioni. Pertanto, l azione risarcitoria per colpa del magistrato è proponibile solo dopo l esperimento di tutti i mezzi ordinari di impugnazione. La legge prevede poi un termine di decadenza, che decorre dal momento in cui l azione è esperibile. La competenza a conoscere della domanda di risarcimento, come di quella eventuale e successiva di rivalsa, spetta al tribunale (come si ricorderà, in prudente composizione collegiale) nella sede della Corte d appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l ufficio giudiziario nel quale operava il magistrato al momento del fatto (art. 4), secondo il criterio adottato dalla l. 22 dicembre 1980, n. 879 in tema di competenza nei procedimenti penali a carico dei magistrati. Il tribunale deve, dapprima, emettere un giudizio sull ammissibilità ovvero sulla manifesta infondatezza della domanda (artt. 2-4 della legge), pronunciando al riguardo con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell art. 739 c.p.c. innanzi alla Corte d appello. Se la domanda supera questo primo vaglio, ha luogo la prosecuzione del giudizio (art. 5). Come si è detto, è ammesso l intervento adesivo del giudice ex art. 105, comma 2, c.p.c., ma non la sua chiamata in causa né ovviamente la sua testimonianza. Se la domanda viene accolta e lo Stato è condannato al risarcimento, il presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a esercitare, entro un anno, l azione di rivalsa nei confronti del magistrato (art. 7). È bene segnalare che la decisione pronunciata nel giudizio contro lo Stato non è vincolante nel giudizio di rivalsa, se il magistrato non era divenuto parte di quel processo, intervenendo volontariamente (art. 6). Ne segue che, a rigore, l effettiva responsabilità del magistrato deve essere nuovamente accertata. Si deve aggiungere che, oltre all azione risarcitoria, il magistrato riconosciuto responsabile è soggetto a responsabilità disciplinare. 2. La legge n. 117 è stata al centro di numerose polemiche, collegate al ruolo politico svolto da alcuni settori della magistratura nei decenni successivi. Un ruolo di rilievo ai fini del cambiamento è stato svolto dalla giurisprudenza europea e in particolare dalla pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia nel caso Traghetti del Mediterraneo (sentenza 13 giugno 2006, causa C-173/03). In questa vicenda, la Corte di giustizia ha operato un collegamento fra le ipotesi in cui uno Stato membro è responsabile per violazione del diritto dell Unione attuata dai propri organi giudiziari e l estensione, fissata dalle norme nazionali, della responsabilità dei giudici. Essa ha affermato che il diritto comunitario osta a una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultima istanza, per il motivo che tale violazione dipenda da un interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo. Così pure, la Corte ha ritenuto contraria al diritto comunitario una normazione che limiti la responsabilità del giudice ai soli casi di dolo e colpa grave, qualora tale limitazione fosse funzionale all esclusione della responsabilità dello Stato membro. 3. La legge n. 18 del 27 febbraio 2015 modifica parzialmente la l. n. 117, introducendo quattro novità essenziali: tutte dirette a rendere più stringente la responsabilità dei magistrati. 4
5 Ag g i o r n a m e n t o n.4 Prima di tutto, il cittadino può chiedere sempre il risarcimento anche dei danni non patrimoniali. In secondo luogo, viene meno il previo giudizio di ammissibilità. Ne segue che il cittadino leso può agire immediatamente contro lo Stato. Inoltre, il termine di decadenza per l esercizio dell azione passa da due a tre anni. Ancora, si ampliano i casi in cui lo Stato (che agisce in persona del Presidente del Consiglio) è tenuto ad esercitare l azione di rivalsa nei confronti del magistrato, la cui responsabilità sia stata accertata, e si accresce la misura della rivalsa, che sale da un terzo alla metà di un annualità di stipendio. Il quarto e rilevante aspetto di fondo è che cambiano i presupposti della responsabilità. Ferma restando la responsabilità per dolo e per diniego di giustizia, ne esce modificata la nozione di colpa grave, dove, essenzialmente, cade il muro della non sindacabilità dell attività di interpretazione del diritto o di valutazione dei fatti e delle prove. Infatti, secondo il nuovo testo del comma 3 dell art. 2, costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge (italiana o europea), il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l affermazione di un fatto la cui esistenza è incontestabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione. L art. 3-bis, introdotto dalla l. n. 18, chiarisce, poi, le circostanze che rendono manifesta la violazione della legge. Al riguardo, si tiene conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate e dell inescusabilità e della gravità dell inosservanza. Infine, se la violazione concerne il diritto dell Unione europea, si deve tenere conto dell eventuale mancata osservanza dell obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell art. 267 Tfue, nonché del contrasto dell atto o del provvedimento con l interpretazione espressa dalla Corte di giustizia (v. Argomento n. 55). Probabilmente, la l. n. 18 va oltre ciò che derivava da una semplice trasposizione delle indicazioni della Corte di giustizia. Anche se è lecito pensare che la magistratura provvederà ad un applicazione prudente delle nuove disposizioni, non vi è dubbio che il sillogismo giudiziale viene in qualche misura investito dalla nuova sfera di controllo. Ci si deve augurare che nel diritto vivente si giunga ad un ragionevole punto di equilibrio. 5
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