TOMASSETTI & PARTNERS Studio di consulenza commerciale tributaria e del lavoro

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1 CIRCOLARE APPROFONDIMENTO NR. 2 DEL ARGOMENTO: COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2013 RIF. DI LEGGE: DL 78/2009 ; Premessa Condizioni e termini per la Compensazione del credito IVA In periodi di crisi economica, ma soprattutto finanziaria, la possibilità di utilizzare crediti di imposta per evitare versamenti di tributi e contributi alle scadenze periodiche di metà mese (ma non solo) è sicuramente una boccata d ossigeno che per i primi mesi dell anno in molte situazioni evita le difficoltà nella gestione dei versamenti. Tuttavia la gestione dei crediti nel corso degli ultimi anni è diventata sempre più articolata. Come noto, l utilizzo in compensazione del credito IVA annuale (c.d. orizzontale ) per il versamento di imposte, contributi ovvero premi dovuti dallo stesso contribuente, trova specifiche limitazioni in base all ammontare del credito medesimo. A questo proposito si precisa che, per il concreto utilizzo del credito IVA 2012, occorre considerare che per la compensazione di importi superiori ad ,00 è necessario presentare preventivamente il mod. IVA 2013; per importi superiori a , è richiesta l apposizione del visto di conformità al mod. IVA Sul punto si sottolinea che la presentazione, nel mese di febbraio 2013, del mod. IVA 2013 in forma autonoma esonera il contribuente dall invio della Comunicazione dati IVA relativa al Il Dl n. 16/2012, c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali, ha abbassato da ,00 a 5.000,00 il limite entro il quale è consentito l utilizzo in compensazione orizzontale nel mod. F24 del credito IVA annuale (trimestrale) senza la preventiva presentazione della dichiarazione annuale. Come disposto dall Agenzia delle Entrate con il Provvedimento , la norma contenente la riduzione del limite di cui sopra, sarà applicabile alle compensazioni effettuate a decorrere dal primo Aprile Con specifico riferimento ai crediti Iva occorre ricordare 3 vincoli alla compensazione: quando il credito supera la soglia di (tale soglia era fissata originariamente ad , ma è stata ridotta ad ad opera del D.L. n.16/12) la compensazione è possibile solo successivamente alla presentazione della dichiarazione Iva, non prima, quindi, del giorno 16 del mese successivo quello di presentazione del modello. Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento alla presentazione del modello TR, posto che tale vincolo riguarda anche il credito trimestrale; quando il credito supera la soglia di (anche tale soglia era fissata originariamente ad , e ridotta dal D.L. n.16/12) il contribuente è altresì tenuto all utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell Amministrazione Finanziaria (Entratel o Fisconline) per effettuare la compensazione (per l eccedenza non è quindi possibile utilizzare il normale canale home banking). Anche tale vincolo riguarda anche il credito trimestrale; quando il credito supera la soglia di (tale soglia è invece rimasta invariata, e risulta ancora fissata all originario limite previsto dal D.L. n.78/09) la compensazione diventa possibile solo previa apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato sulla dichiarazione Iva, ovvero pag.1

2 in alternativa è necessaria l attestazione di aver svolto i prescritti controlli da parte dell organo incaricato del controllo contabile nelle società (ovviamente ove questo sia presente). Quest ultimo vincolo riguarda solo il credito scaturente dalla dichiarazione annuale e non anche quello evidenziato nei modelli TR periodicamente presentati (come chiarito dalla C.M. n.1/e/10, i TR sono istanze e non dichiarazioni). Si ricorda per inciso che l utilizzo di ogni credito è subordinato alla previa verifica del fatto che non vi siano debiti iscritti a ruolo scaduti di importo complessivo superiore ad (limitazione introdotta a decorrere dal 2011 ad opera dell art.31 del D.L. n.78/10 1 ). Utilizzo in compensazione del IVA 2012 Le compensazioni orizzontali Il primo aspetto da analizzare riguarda l individuazione di quali siano le compensazioni da sottoporre al necessario monitoraggio. Non rilevano ai fini dell applicazione delle nuove regole, le compensazioni cosiddette verticali o interne ossia quelle utilizzate all interno della contabilità tra crediti Iva (anche dell anno precedente) per il pagamento di debiti Iva a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico successivo, nemmeno se effettuate per scelta del contribuente con modello F24, ma solo le compensazioni orizzontali o esterne dei crediti Iva che avvengono con altri tributi e contributi (ad esempio con i contributi e le ritenute). Come precisato dall Agenzia delle Entrate nella Circolare , n.1/e, costituisce compensazione orizzontale la compensazione che necessariamente deve essere indicata nel mod. F24. Ci si riferisce alle ipotesi di compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall IVA dovuta (a qualsivoglia titolo di saldo, acconto o versamento periodico). Invece, l utilizzo del credito IVA nel mod. F24 per compensare l imposta dovuta a saldo, acconto o versamento periodico configurando di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione dell eccedenza IVA a credito, non identifica una compensazione orizzontale. L Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 29/E ha precisato che le compensazioni che non soggiacciono alle limitazioni sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito. Per comprendere la portata dell affermazione dell ente erariale, si consideri, ad esempio, al saldo IVA 2012 a debito (codice tributo 6099) compensato con il credito IVA primo trimestre 2013 (codice tributo 6036). In tale situazione il credito in commento è relativo ad un periodo successivo a quello del debito da estinguere e pertanto, considerato che per tale tipo di compensazioni non esiste la possibilità di esposizione in dichiarazione, la stessa va necessariamente effettuata tramite il mod. F24. Sarebbe possibile sostenere, a contrario, che non concorre al raggiungimento dei predetti limiti, l utilizzo in compensazione, (tramite il mod. F24) del credito 2012 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2012) per il pagamento del saldo annuale relativo al 2013 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2013). Tale forma di detrazione trova infatti esposizione nel quadro VL del mod. IVA Non può altresì considerarsi come verticale la compensazione che, pur avendo ad oggetto crediti e debiti dello stesso tributo, non può operarsi se non attraverso il modello F24: per esempio, se si utilizza un credito 1 La compensazione dei crediti torna ad essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 ovvero utilizzando il codice tributo RUOL istituito dalla R.M. n.18/e/11 nell F24 accise. pag.2

3 sorto successivamente (il credito dell'anno 2012) per effettuare il pagamento di un debito anteriore (il saldo relativo al 2011), tale compensazione non si qualifica «verticale», bensì «orizzontale», sicché soggiace a tutti i predetti vincoli e limitazioni. In ogni caso, per l utilizzo di un credito IVA 2012 pari o inferiore a ,00 non è prevista alcuna limitazione alla compensazione e quindi sono applicabili le ordinarie regole previste per la compensazione di crediti tributari/previdenziali; per l utilizzo di un credito IVA 2012 superiore a ,00 le limitazioni in commento concernono l importo del credito IVA 2012 utilizzato in compensazione e non all ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale. Così, ad esempio, in presenza di un credito IVA 2012 pari a , lo stesso può essere utilizzato in compensazione orizzontale senza la necessità di presentare la dichiarazione annuale fino all ammontare di Raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA Qualora il contribuente intenda compensare somme superiori a , la dichiarazione dovrà inoltre essere dotata del visto di conformità. Utilizzo in compensazione del IVA 2012 Rapporto tra i crediti I limiti riguardanti la compensazione dei crediti Iva trovano applicazione, per la parte eccedente i limiti di 5.000, sia per il credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale che per quelli risultanti dalla presentazione delle denunce trimestrali (modelli TR). Le due tipologie di credito, seppur di regola utilizzate in compensazione nel corso del medesimo periodo d imposta, corrispondono a differenti periodi di formazione del credito. Il credito Iva risultante dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva2013, utilizzato dal 1/1/13, è quello relativo all anno 2012; diversamente, i crediti risultanti dai modelli TR presentati nel corso del 2013 sono relativi ad operazioni sorte nel Opportunamente, la C.M. n.1/e/10 è intervenuta su questo aspetto precisando che il tetto di : è riferito all anno di maturazione del credito e non all anno solare di utilizzo in compensazione; viene calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale). Questo, in definitiva, significa che il credito annuale evidenziato nella dichiarazione Iva 2013 relativa al 2012, presentava un tetto pari ad 5.000, da spendere liberamente anche prima delle presentazione della dichiarazione e allo stesso modo per i crediti trimestrali evidenziati nei modelli TR da presentare nel corso del 2013 è a disposizione un ulteriore tetto di Si badi però che il credito relativo ai crediti trimestrali riguarda tutti i crediti derivanti dai modelli TR presentati nel corso del 2013 (se viene quindi speso con il primo TR, il secondo TR avrà un credito che sarà interamente vincolato alla presentazione del modello e all utilizzo dei canali telematici per la presentazione del modello F24). Dal 1/1/2013 sarà comunque possibile una compensazione di senza alcun vincolo; oltre tale soglia occorrerà prima presentare la dichiarazione (se si intende utilizzare il credito oltre , sarà necessario apporre il visto di conformità). pag.3

4 Utilizzo in compensazione del residuo credito IVA 2011 I limiti riguardanti la compensazione dei crediti Iva trovano applicazione, per la parte eccedente i limiti di Altra questione da analizzare riguarda il rapporto tra credito annuale e credito annuale dell anno precedente. Nella C.M. n.1/e/10 si affermava che il credito IVA annuale relativo all anno 2008 (risultante dalla dichiarazione mod. Iva 2009) poteva continuare ad essere utilizzato in compensazione anche nel corso dell anno 2010, senza dover applicare le nuove regole, sino a quando non fosse presentata la successiva dichiarazione. Una volta presentata la dichiarazione annuale, infatti, il residuo credito Iva del 2008 non ancora compensato, sarebbe confluito nella successiva dichiarazione rigenerandosi (per utilizzare il termine utilizzato dall Agenzia nella C.M. n.1/e/10) e andandosi a sommare al credito Iva maturato nell anno successivo. Analoghe considerazioni valgono anche sulle successive annualità: il credito Iva relativo al 2011, non esaurito al 31/12/12, può continuare ad essere utilizzato nel corso del 2013 sino al momento della presentazione delle dichiarazione Iva 2013 (da questo momento la compensazione avviene utilizzano il codice tributo 6099 e anno di riferimento 2012). Ovviamente occorre ricordare che tale credito rigenerato non è liberamente compensabile ma sconta le limitazioni previste essendo già stata presentata la dichiarazione Iva 2013 non vi sono più limitazioni relative al momento dell utilizzo ma se la dichiarazione non è stata vistata, tale credito risulta bloccato per la parte che eccede È quindi importante ricordare che, una volta presentata la dichiarazione Iva 2013 relativa al periodo d imposta 2012, tutto il credito risultante dalla dichiarazione (comprensivo anche dell eccedenza 2011 non ancora utilizzata) sarà soggetto alle limitazioni. Spesso è quindi opportuno attendere di presentare la nuova dichiarazione Iva e completare l utilizzo del vecchio credito. Per chiarezza ipotizziamo il caso in cui un contribuente ha presentato, nel corso del 2012 la dichiarazione Iva relativa al 2011 evidenziando un credito di Al 31/12 tale credito è stato utilizzato solo per Egli potrà continuare ad utilizzare il credito residuo in compensazione nel 2013 con il codice tributo 6099, anno di riferimento Detto credito potrà essere destinato ad esempio: ai versamenti al 16/1/13 delle ritenute di dicembre 2012, utilizzando il codice tributo 6099 anno 2011 nella colonna importi a credito compensati a fronte del codice 1040 per le ritenute del periodo 12/2012. ai versamenti del 18/2/2013 per le ritenute di gennaio 2013 utilizzando il codice tributo 6099 anno 2011 nella colonna importi a credito compensati a fronte del codice 1040 per le ritenute del periodo 1/2013. Se entro il mese di febbraio lo stesso contribuente presenta la dichiarazione Iva e questa presenta un credito complessivo di dato per dalle operazioni dell anno 2012 e per dall eccedenza del credito 2011 non utilizzato, nel caso in cui dovesse utilizzare un credito di in compensazione il 18 marzo per versare ritenute per (ritenute relative al mese di febbraio 2013), la compensazione andrebbe correttamente operata utilizzando il codice tributo 6099 anno di riferimento La dichiarazione, in tal caso, richiederebbe il visto di conformità per autorizzare tale compensazione (l importo complessivo del credito che il contribuente ritiene di utilizzare supera ). pag.4

5 Per esaustività di trattamento, si ipotizzi ancorala seguente situazione: Credito IVA ,00 di cui utilizzato in compensazione orizzontale nel ,00. Nel caso prospettato il credito IVA 2011 è stato certificato nel mod. IVA 2012 e pertanto è possibile utilizzare in compensazione senza limiti il residuo importo di ,00 fino a quando non viene rigenerato quale credito IVA A questo punto le limitazioni all utilizzo del credito IVA saranno riferite all importo risultante dal mod. IVA Si ipotizzi inoltre la seguente situazione: Credito IVA ,00 di cui utilizzato in compensazione orizzontale nel ,00. Nel caso prospettato il credito IVA 2011 è stato certificato nel mod. IVA 2012 e pertanto è possibile utilizzarlo nel 2013 fino a quando non sarà fatto confluire nel mod. IVA 2013, ossia fino a quando non viene rigenerato quale credito IVA L ammontare del credito IVA 2011 utilizzabile senza limiti nel 2013 è pari a ,00. A questo punto le limitazioni all utilizzo del credito IVA saranno riferite all importo risultante dal mod. IVA Si ipotizzi, infine, la seguente situazione: Credito IVA ,00 di cui utilizzato in compensazione orizzontale nel ,00 Nel caso prospettato il credito IVA 2011 non è stato certificato nel mod. IVA 2012 e pertanto è possibile utilizzarlo liberamente nel 2013 soltanto fino al limite di ,00 e fino a quando non sarà fatto confluire nel mod. IVA 2013, ossia finché non viene rigenerato quale credito IVA L ammontare del credito IVA 2011 utilizzabile senza limiti nel 2013 è pari a ,00. A questo punto le limitazioni all utilizzo del credito IVA saranno riferite all importo risultante dal mod. IVA Per una corretta applicazione delle disposizioni in tema di utilizzo del credito IVA, lo studio è a disposizione per una consulenza personalizzata. Utilizzo del canale telematico e presentazione della dichiarazione IVA Per la compensazione del credito IVA di importo superiore a ,00 è necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate quali Entratel o Fisconline. Qualora si preveda di utilizzare in compensazione il credito IVA, è possibile presentare in via anticipata la dichiarazione in forma autonoma, a decorrere dal primo Febbraio di ciascun anno. Tale comportamento è consentito anche nel caso in cui l importo del credito risultante dalla dichiarazione IVA sia inferiore o pari a Infatti, come anticipato sopra, l utilizzo in compensazione del credito IVA 2012 per importi superiori a 5.000,00 è possibile a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA Il contribuente potrà in ogni caso presentare la dichiarazione IVA all interno del mod. UNICO, fermo restando l obbligo di attendere la presentazione prima di poter utilizzare in compensazione il credito IVA per importi superiori a annui. La dichiarazione annuale presentata senza il visto di conformità, necessaria per la compensazione di compensazione crediti IVA superiori ad ,00 in caso di omissione, può essere sostituita da una dichiarazione correttiva nei termini /integrativa, completa del richiesto visto. Anche con riferimento a tale pag.5

6 nuova dichiarazione, la compensazione è possibile a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della stessa. Esempio 1: Si ipotizzi la seguente situazione: Credito IVA ,00 di cui destinato alla compensazione orizzontale ,00. In tale situazione al contribuente non sono applicabili le limitazioni previste per la compensazione orizzontale del credito IVA In particolare non è richiesta la preventiva presentazione del mod. IVA Esempio 2: Si ipotizzi la seguente situazione: Credito IVA ,00 di cui destinato alla compensazione orizzontale ,00 Nel caso prospettato il contribuente è libero di compensare il credito IVA 2012 fino a Per la compensazione orizzontale dell ulteriore credito a disposizione è necessaria la preventiva presentazione del mod. IVA L utilizzo del credito IVA 2012 è così individuato: dall per importi fino a 5.000; se il mod. IVA 2013 è presentato entro il , l utilizzo di ,00 (eccedenza del limite di ,00) è possibile dal ; se il mod. IVA 2013 è presentato dall 1.3 al , l utilizzo di ,00 (eccedenza del limite di 5.000) è possibile dal ; e così via. Si precisa l obbligo di utilizzare il canale Entratel/Fisconline per i modd. F24 relativi agli utilizzi eccedenti ,00 (fino a. 5.00,000 il canale telematico è suggerito). Esempio 3: Si ipotizzi la seguente situazione: Credito IVA ,00 di cui destinato alla compensazione orizzontale ,00 Oltre alle considerazioni illustrate nell esempio 3, occorre considerare che il contribuente deve richiedere ed ottenere l apposizione del visto di conformità per poter utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA 2012 per importi superiori a ,00. L utilizzo del credito IVA 2012 è pertanto così individuato: dall per importi fino a 5.000; se il mod. IVA 2013 è presentato entro il l utilizzo di ,00 (eccedenza del limite di 5.000) è possibile dal ; se il mod. IVA 2013 è presentato dall 1.3 al , l utilizzo di ,00 (eccedenza del limite di ,00) è possibile dal ; e così via. Come nell esempio n. 3, si rammenta l obbligo di utilizzare il canale Entratel/Fisconline per i modd. F24 relativi agli utilizzi eccedenti ,00 (fino a ,00 il canale telematico è suggerito). Esempio 4: Si ipotizzi la seguente situazione: Credito IVA ,00 di cui destinato alla compensazione verticale (IVA da IVA) ,00. Nel caso prospettato avendo deciso di utilizzare il credito IVA 2012 in sede di liquidazioni IVA periodiche non è applicabile alcuna limitazione alla compensazione del credito IVA pag.6

7 Credito IVA superiore ad euro ,00 Apposizione visto di conformità In presenza di crediti Iva derivanti dalla dichiarazione annuale di importo superiore ad , spetta al contribuente richiedere l apposizione sulla stessa del visto di conformità al fine di poter effettuare la compensazione orizzontale del predetto credito. Sono legittimati al rilascio del visto di conformità, come previsto dal co.7 dell art.10 del D.L. n.78/09 così come modificato dalla Legge di conversione n.102/09, i seguenti soggetti: responsabili dell assistenza fiscale (c.d. RAF) dei CAF imprese, ai sensi del co.1, lett.a), dell art.35 del D.Lgs. n.241/97; iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro, ai sensi del co.3 dell art.35 del D.Lgs. n.241/97 (escluse le associazioni professionali di cui il professionista fa parte e la società di servizi composta esclusivamente o per la maggioranza da tali professionisti. iscritti alla data del 30/09/93 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle C.C.I.A.A. per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, anch essi ai sensi del co.3 dell art.35 del D.Lgs. n.241/97. In presenza di soggetti incaricati al controllo contabile ai sensi dell art.2409-bis del codice civile, i contribuenti in alternativa al rilascio del visto da parte dei soggetti elencati in precedenza - hanno facoltà di richiedere a tali soggetti i controlli necessari al fine di poter effettuare la compensazione dei crediti Iva. Al fine di attestare l avvenuta esecuzione dei controlli, i soggetti che esercitano il controllo contabile dovranno sottoscrivere la dichiarazione annuale. Per espressa previsione dell art.10, co.7 del citato D.L. n.78/09, la sottoscrizione da parte dei predetti soggetti comporta l attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui all'art.2, co.2 del decreto n.164/99. Trattasi, dunque, dei medesimi controlli che effettuano i soggetti che appongono il visto di conformità. Precisa la C.M. n.57/e/09 che ai sensi del predetto art.2409-bis c.c., il controllo contabile deve essere esercitato da un revisore contabile o una società di revisione. Occorre, peraltro, osservare che nei casi in cui la funzione del controllo contabile venga attribuita al collegio sindacale, sarà quest ultimo organo a dover attestare la dichiarazione annuale. Rapporti tra tenuta della contabilità e predisposizione della dichiarazione L articolo 23 del decreto n.164/99, riguardante i professionisti, stabilisce che il visto di conformità è rilasciato se le dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e tenute dallo stesso professionista che rilascia il visto. È la stessa norma che opera una opportuna estensione affermando che le dichiarazioni e le scritture contabili si considerano predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente oppure da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista. Nel merito - si ritiene superando il dettato normativo - la C.M. n.57/e/09 ha precisato che: pag.7

8 Tenuto conto della obbligatorietà del visto di conformità ai fini della fruizione dell istituto della compensazione, si ritiene che nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente potrà comunque rivolgersi a un professionista abilitato all apposizione del visto. Quest ultimo soggetto, però, precisa il documento di prassi sarà comunque tenuto a svolgere i controlli di cui ai paragrafi seguenti e a predisporre la dichiarazione. Con la C.M. n.16/e/11 l Agenzia delle Entrate, al paragrafo 1.4, ha ben chiarito quali conseguenze produca l invio (per errore) di una seconda dichiarazione annuale Iva inserita nel modello UNICO, rispetto al precedente invio della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma. Nel caso specifico, la prima dichiarazione recava l apposizione del visto di conformità mentre nella seconda tale visto non compariva più. La logica conclusione dell Agenzia è stata che le compensazioni orizzontali del credito Iva eccedenti i euro intervenute successivamente all invio del modello Unico sono risultate oggetto di scarto dal sistema automatizzato di controllo. Ma il chiarimento importante attiene alle modalità alternative con le quali provvedere al ripristino del credito in compensazione: annullare l invio del modello Unico, contenente la dichiarazione Iva erroneamente inclusa; in questo modo si restituisce efficacia alla dichiarazione Iva originariamente presentata in forma autonoma, su cui è apposto il visto di conformità. In questo caso è necessario, tuttavia, presentare nuovamente la dichiarazione dei redditi, originariamente contenuta nel modello Unico oggetto di annullamento. Tale modalità operativa è attuabile, senza incorrere in sanzioni, entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione; presentare una terza dichiarazione Iva in forma autonoma, con apposizione del visto di conformità. Tale dichiarazione viene considerata sostitutiva della dichiarazione Iva compresa nel modello Unico (senza visto di conformità). In entrambi i casi il credito Iva, per importi superiori a , sarà nuovamente disponibile per la compensazione a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di regolarizzazione della posizione. In ogni caso se la dichiarazione correttiva riduce il credito originario già utilizzato in compensazione, l'eccedenza compensata rispetto al credito risultante dalla seconda dichiarazione integra la violazione di compensazione di un credito inesistente, punibile con la sanzione dal 100 al 200%. Se però questa violazione viene spontaneamente regolarizzata dal contribuente attraverso il ravvedimento operoso, la sanzione da prendere in considerazione per il calcolo delle riduzioni previste dall'art. 13, dlgs n. 472/97 è quella più mite del 30%, come chiarito dall'agenzia delle entrate con la circolare 18/2011 in base a un'interpretazione sistematica delle disposizioni di riferimento, in particolare quelle concernenti la liquidazione automatica delle dichiarazioni, contenute nell'art. 54-bis del dpr 633/72, e quelle concernenti la sanzione applicabile dall'amministrazione nell'ambito di tale attività. Si consiglia comunque il Cliente di contattare direttamente lo Studio per eventuali chiarimenti in merito. Cordiali Saluti. Marco Tomassetti [Aggiornata al 13/2/2013] pag.8

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