LA GESTIONE DEI RIFIUTI DI CANTIERE Istituto BAZZI

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1 LA GESTIONE DEI RIFIUTI DI CANTIERE Istituto BAZZI Area Territorio Tecnologia Economia Geom. Roberto Caporali 1

2 TESTO UNICO DELL AMBIENTE Le definizioni più importanti per il nostro settore (art. 183 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.). RIFIUTO (art. 183 comma 1 lettera a]) Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l intenzione o abbia l obbligo di disfarsi. 2

3 PRODUTTORE DI RIFIUTI (art. 183 comma 1 lettera f]) Il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti. 3

4 DETENTORE (art. 183 comma 1 lettera h]) Il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso GESTIONE (art. 183 comma 1 lettera n]) La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario 4

5 COMMERCIANTE (art. 183 comma 1 lettera i]) Qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti. INTERMEDIARIO (art. 183 comma 1 lettera l]) Qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti. 5

6 RACCOLTA (art. 183 comma 1 lettera o]) Il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento, RACCOLTA DIFFERENZIATA (art. 183 comma 1 lettera p]) La raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico. 6

7 RECUPERO (art. 183 comma 1 lettera t]) Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all interno dell impianto o nell economia in generale. L allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero. 7

8 ALLEGATO C Operazioni di recupero R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia R2 Rigenerazione/recupero di solventi R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) R4 Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l inquinamento R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell agricoltura o dell ecologia R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R117 R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti 8

9 SMALTIMENTO (art. 183 comma 1 lettera z]) Qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento. 9

10 OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (Allegato B parte IV D.Lgs 152/06 e s.m.i) - D1 deposito sul o nel suolo (ad esempio discariche per rifiuti inerti, se la ditta è autorizzata a ritirare i rifiuti nella propria discarica) - D2 trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli) - D3 iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali) - D4 lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o fanghi in pozzi, stagni ) - D5 messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall ambiente) - D6 scarico dei rifiuti solidi nell ambiente idrico eccetto l immersione - D7 immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino - D8 trattamento biologico non specificato che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo i procedimenti da D1 a D12 10

11 - D9 trattamento fisico-chimico non specificato che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo i procedimenti da D1 a D12 - D10 incenerimento a terra - D11 incenerimento in mare - D12 deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera) - D13 raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 - D14 ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 - D15 deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) 11

12 DEPOSITO TEMPORANEO art. 183 comma 1 lettera bb] Il deposito temporaneo è inteso come il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (cioè presso il cantiere), alle seguenti condizioni: I rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti (es. diossine) di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento. 12

13 I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di: - recupero (costi di conferimento) oppure - smaltimento (costi di conferimento + costi ecotassa) 13

14 Il recupero o lo smaltimento dei rifiuti DEVE AVVENIRE secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. 14

15 In ogni caso, anche se il quantitativo dei rifiuti non supera i 30 metri cubi all anno, il deposito temporaneo (in cantiere) non può avere durata superiore ad un anno. Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose. 15

16 Il deposito temporaneo si può effettuare, solo nel luogo di produzione (cioè il cantiere edile). Deroga Ai sensi dell art. 230 e 266 comma 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. solo per i rifiuti non pericolosi provenienti da attività di manutenzione il deposito temporaneo può essere effettuato anche presso la sede o il domicilio (magazzino/deposito) del soggetto che svolge tali attività. 16

17 RIFIUTO PERICOLOSO (art. 183 comma 1 lettera b]) rifiuto che presenta una o più caratteristiche di pericolo di cui all allegato I della parte quarta del presente decreto per esempio: H3-B infiammabile H5 nocivo H4 irritante H7 cancerogeno H14 ecotossico H1 esplosivo 17

18 L elenco dei Codici C.E.R. dei rifiuti di cui all allegato D alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell origine e della composizione dei rifiuti e, dove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. L elenco è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. (N.B. detti rifiuti sono stati indicati con apposito asterisco *) 18

19 L inclusione di una sostanza o di un oggetto nell elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all art. 183 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto. 19

20 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI art. 184 secondo la provenienza: rifiuti urbani rifiuti speciali secondo le caratteristiche di pericolosità: rifiuti pericolosi rifiuti non pericolosi 20

21 Precisazione Per il nostro settore sono invece trattati come rifiuti urbani, ai fini della loro gestione, i rifiuti che: - provengono dallo spazzamento delle strade; - si trovano su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d acqua; 21

22 Rifiuti Speciali NON Pericolosi art. 184, comma 3 a) i rifiuti da attività agricole e agro - industriali, ai sensi e per gli effetti dell art c.c.; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione,costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall art. 184 bis; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; 22

23 f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dall attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; 23

24 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI EDILI (art. 184, c.3, lettera b) I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo sono classificati rifiuti speciali non pericolosi e non possono essere assimilati ai rifiuti urbani (pertanto, di norma, è vietato conferire detti rifiuti presso centri di raccolta piazzole ecologiche comunali). 24

25 CODICI CER (Codice Europeo Rifiuto) PER IL SETTORE EDILE A partire dall elenco CER vigente (di cui alla direttiva 9 aprile 2002 e riportato nell Allegato D parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.),vengono di seguito riportati i codici CER riferiti ai rifiuti che potenzialmente un impresa edile può produrre in cantiere o nella propria officina meccanica di manutenzione del parco veicolare aziendale. Precisazione importante Tuttavia un materiale figurante nel catalogo CER non è in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto. 25

26 Rifiuti prodotti in cantiere derivanti da attività di costruzione, demolizione e scavo cemento mattoni legno vetro plastica * miscele bituminose contenenti catrame di carbone miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce (fresato e guaine bituminose) 26

27 ferro e acciaio * terre e rocce contenenti sostanze pericolose terre e rocce non pericolose, diverse da quelle di cui alla voce * * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose (lana di vetro/roccia pericolosa/cancerogena) materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci e (lana di vetro/roccia non pericolosa/cancerogena) materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci e (perlite e vermiculite) * materiali da costruzione contenenti amianto (eternit) 27

28 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose * rifiuti da demolizione e costruzione contenenti mercurio * rifiuti dell attività di costruzione e demolizione contenenti PCB * altri rifiuti dell attività di costruzione e demolizione contenenti sostanze pericolose rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci , e

29 Rifiuti derivanti da attività accessorie a quelle edili (per es. presso magazzini e depositi) fanghi provenienti dal convogliamento delle acque di lavaggio degli automezzi * scarti di olio minerale per motori * scarti di olio sintetico per motori filtri per l aria pneumatici fuori uso * filtri olio/gasolio * pastiglie per freni contenenti amianto 29

30 pastiglie per freni diverse da quelle delle voce * metalli ferrosi (dischi freni, rottami ferrosi) * batterie al piombo * rifiuti contenenti olio/gasolio (pulizia cisterne) imballaggi in carta e cartone 30

31 Altri rifiuti fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione (bentonite) * toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose (vedere scheda tecnica del prodotto) toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce imballaggi in materiali misti 31

32 legno (mobili in legno da sgombero solai e cantine) metallo (scaffali metallici da sgombero solai e cantine) rifiuti biodegradabili (ex compostabili provenienti dalla manutenzione verde, ad esempio sfalci e potature) 32

33 rifiuti urbani non differenziati (vari rifiuti derivanti da sgombero solai e cantine) fanghi delle fosse settiche (pozzi neri e bagni chimici) 33

34 Rifiuti classificati SPECIALI PERICOLOSI nel settore edile Sono classificati rifiuti speciali pericolosi quelli che rientrano nell'elenco CER e sono indicati con asterisco (*). Per il nostro settore segnaliamo, ad esempio: * materiali da costruzione contenenti amianto (ad es. lastre in cemento-amianto c.d. eternit) * scarti di olio sintetico per motori (derivanti da manutenzione del parco veicolare) * terre e rocce contenenti sostanze pericolose (ad esempio derivanti da attività di bonifica dei terreni) 34

35 Rifiuti urbani assimilabili Sono rifiuti urbani assimilabili quei rifiuti speciali ricompresi in appositi regolamenti comunali che ne definiscono l assimilazione per quantità e qualità sulla base delle disposizioni fissate dall art. 198,comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. I criteri di assimilazione vengono determinati dallo Stato con apposito decreto. 35

36 NON sono assimilabili: 1) i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; 2) i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie 2 volte maggiore ai limiti di cui all art. 4, comma 1 lett. d D.lgs. n. 114/1998; 3) non si applica la TARSU/tariffazione agli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati. 36

37 PREVENZIONE (art. 183 comma 1 lettera m]) Le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; 37

38 PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO (art. 183 comma 1 lettera q]) le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; RIUTILIZZO (art. 183 comma 1 lettera r]) qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti; 38

39 TRATTAMENTO (art. 183 comma 1 lettera s]) operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento; RICICLAGGIO (art. 183 comma 1 lettera u]) qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento; 39

40 STOCCAGGIO (art. 183 comma 1 lettera aa]) Le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell Allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta; 40

41 SOTTOPRODOTTO art. 183 comma 1 lettera qq] Qualsiasi sostanza od oggetto che: - soddisfa le condizioni di cui all articolo 184-bis, comma 1, OPPURE - rispetta i criteri stabiliti in base all articolo 184-bis, comma 2. 41

42 art. 184-bis comma 1 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; 42

43 c) la sostanza o l oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l oggetto soddisfa, per l utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull ambiente o la salute umana. 43

44 art. 184-bis comma 2 2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri - qualitativi oppure - quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti ministeriali (ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400). 44

45 Quadro normativo - D.L. n. 69/2013 Decreto del Fare (G.U. n. 114 del 21/06/13) - Legge 9 agosto 2013 n. 98 di conversione del D.L. 69/2013 (G.U. n. 194 del 20/08/2013) MATERIALI DA SCAVO art. 41 e 41-bis del D.L. Fare (come convertito dalla legge 98/2013) MATRICI MATERIALI DI RIPORTO art. 41 del D.L. Fare (come convertito dalla legge 98/2013) 45

46 MATERIALI DA SCAVO Premessa GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO CONTAMINATI bonifiche In tale caso resta confermato l obbligo di notifica agli Enti competenti dei potenziali ritrovamenti di contaminanti al fine di attivare l eventuale procedimento di bonifica (ai sensi degli artt. 239 e ss del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). 46

47 MATERIALI DA SCAVO Premessa GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO NON CONTAMINATI come RIFIUTI come MATRICE AMBIENTALE UTILIZZO IN SITO come SOTTOPRODOTTI UTILIZZO FUORI SITO art.185 c.1 lettera c) del D.Lgs 152/06 La gestione dei materiali da scavo come RIFIUTI dipende solo ed esclusivamente da due fattori: - un fattore QUALITATIVO cioè il materiale da scavo non deve essere contaminato; - un fattore SOGGETTIVO cioè il produttore del rifiuto può scegliere di disfarsene anche se il materiale da scavo non è contaminato. 47

48 MATERIALI DA SCAVO Premessa GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO NON CONTAMINATI come RIFIUTI come MATRICE AMBIENTALE UTILIZZO IN SITO come SOTTOPRODOTTI UTILIZZO FUORI SITO art.185 c.1 lettera c) del D.Lgs 152/06 Per le modalità di gestione come RIFIUTI e per UTILIZZO IN SITO non sono obbligatorie specifiche autorizzazioni né alcuna procedura amministrativa, oltre ai necessari titoli abilitativi edilizi, salvo diverse indicazioni dei singoli Comuni. In caso di gestione come rifiuti rimane invece l obbligo dell osservanza di tutte le disposizioni in materia (ad es. autorizzazione Albo Gestori Ambientali, trasporto con FIR). 48

49 MATERIALI DA SCAVO D.L. Fare GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO NON CONTAMINATI come RIFIUTI come MATRICE AMBIENTALE UTILIZZO IN SITO come SOTTOPRODOTTI UTILIZZO FUORI SITO art.185 c.1 lettera c) del D.Lgs 152/06 DISPOSIZIONI DL FARE-legge 98/13 UTILIZZO FUORI SITO: recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali, altri utilizzi sul suolo, in un successivo ciclo di produzione industriale. SI in ambito VIA/AIA NO in ambito VIA/AIA 49

50 UTILIZZO FUORI SITO UTILIZZO FUORI SITO IN AMBITO AIA/VIA indipendentemente dai volumi prodotti D.M. 161/2012 PIANO DI UTILIZZO (art. 41 comma 2 della legge 98/2013) 50

51 UTILIZZO FUORI SITO UTILIZZO FUORI SITO NON IN AMBITO AIA/VIA indipendentemente dai volumi prodotti (cioè sia superiori sia inferiori a m³) DICHIARAZIONE DI UTILIZZO (art. 41-bis della legge 98/2013) È ABROGATO il PIANO SCAVI di cui all art. 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (per effetto del comma 6 dell art. 41-bis della legge 98/2013). 51

52 DICHIARAZIONE 1) Lo scavo e l utilizzo devono riferirsi ad attività AUTORIZZATE. Il proponente l intervento edilizio all ATTO DELLA RICHIESTA DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (Permesso di Costruire, DIA, SCIA, o di eventuali varianti edilizie) manifesta formalmente sia la VOLONTA di gestire i materiali da scavo come sottoprodotti sia l impegno di far verificare lo stato qualitativo dei suoli da escavare al fine di accertare la non contaminazione dei medesimi. Il sottoscritto..proponente l intervento edilizio situato in via richiesto tramite il seguente titolo edilizio manifesta la volontà di gestire i materiali da scavo come sottoprodotti di cui all art. 41-bis del D.L. 69/2013, così come convertito dalla legge 98/2013. Il sottoscritto si impegna a verificare/far verificare lo stato qualitativo del materiale da scavo e la rispondenza di tutte le condizioni previste dall art. 41-bis che saranno attestate tramite dichiarazione resa all ARPA, ai sensi del DPR 445/

53 DICHIARAZIONE 2) Rilascio del titolo edilizio da parte dell Autorità competente. 3) Dopo aver ritirato il titolo edilizio, il proponente o il produttore del materiale da scavo hanno l obbligo di attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 dell art. 41-bis della legge 98/2013 tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000 da trasmettere all ARPA e per conoscenza al Comune del luogo di produzione precisando: - il luogo di produzione; - il luogo di utilizzo; - le quantità destinate a utilizzo; - i tempi previsti per l utilizzo (che di norma non possono superare un anno, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore); - l eventuale sito di deposito (anche esterno al sito di produzione). 53

54 DICHIARAZIONE CONDIZIONI (comma 1 art. 41- bis della legge 98/2013) a) è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; b) in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; c) in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute ne' variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. 54

55 DICHIARAZIONE La trasmissione della dichiarazione dovrà avvenire solo dopo il rilascio del titolo abilitativo edilizio e pertanto detta dichiarazione potrà essere effettuata anche in occasione dell inizio delle attività di scavo (fatte salve diverse disposizioni dei vari regolamenti edilizi comunali o di altri atti amministrativi). Si precisa che la citata dichiarazione non comporta alcun atto di approvazione da parte di ARPA, pur rimanendo in capo a detto Ente tutte le funzioni di controllo previste dalla normativa vigente. 55

56 DICHIARAZIONE 4) Dopo aver trasmesso la dichiarazione ad ARPA, è possibile intraprendere l attività di scavo in modo conforme a quanto indicato nella dichiarazione. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio non prevede l obbligo di allegare documentazione, tuttavia consigliamo alle imprese di allegare le analisi chimico-fisiche che comprovano la non contaminazione del materiale da scavo. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio (comprensiva di eventuali allegati) si può trasmettere via PEC oppure tramite raccomandata postale con r/r. 56

57 DICHIARAZIONE 5) Il trasporto, sia in regime di conto proprio sia in regime di conto terzi, dei materiali da scavo deve essere accompagnato dal DDT fiscale oppure, in caso di trasporto in conto terzi, da copia del contratto di trasporto o della scheda di trasporto (D.Lgs. 286/2005). Si deve utilizzare il DDT in quanto i materiali da scavo sono sottoprodotti e non rifiuti. Si consiglia alle imprese di tenere a bordo dell autocarro che effettua il trasporto anche una copia della dichiarazione, al fine di dimostrare, in caso di controlli, che i materiali da scavo trasportati sono sottoprodotti e quindi soggetti a DDT e non a FIR. 57

58 DICHIARAZIONE 6) VARIANTI Eventuali modifiche ai contenuti indicati nella dichiarazione dovranno essere comunicate entro 30 giorni (dal momento in cui è intervenuta la variazione) al Comune del luogo di produzione e per conoscenza all ARPA. La COMUNICAZIONE delle varianti dovrà essere trasmessa tramite PEC oppure tramite raccomandata postale con r/r. 7) Il produttore deve, in ogni caso, confermare che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate con la citata dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai seguenti Enti e più precisamente: - all ARPA del Comune di produzione; - al Comune del luogo di produzione; - al Comune del luogo di destino; - all ARPA del Comune di destino. 58

59 Modulistica materiali da scavo Fac-simile dichiarazione utilizzo materiali da scavo realizzata da Assimpredil Ance OPPURE Circolare ARPA Lombardia sulla gestione dei materiali da scavo con relativa modulistica. È fatta salva alle imprese la possibilità di utilizzare anche moduli diversi purché rispondenti ai requisiti dell art. 41-bis della legge 98/2013 e del DPR 445/

60 MATERIALI DI RIPORTO L art. 41 della legge n. 98/2013: - ha confermato che i materiali di riporto sono matrici ambientali (art. 41, comma 3 lettera b)); - ha specificato la loro composizione chiarendo che sono: [ ] costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito [ ] (art. 41, comma 3 lettera a)) 60

61 MATERIALI DI RIPORTO TEST DI CESSIONE D.M. 05/02/1998 SUI SUOLI CONTENENTI MATERIALI DI RIPORTO (ai sensi del comma 3 dell art. 41 del D.L. 69/2013) NON ESCAVATI (art.185 comma 1 lettera b) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) ESCAVATI e UTILIZZATI NELLO STESSO SITO DI PRODUZIONE (art.185 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.). Se le matrici materiali di riporto che si intendono utilizzare sono conformi ai limiti del TEST DI CESSIONE, devono rispettare anche i limiti di cui alla tabella 1 Allegato 5 Parte IV Titolo V del D.Lgs 152/06 cioè la c.d. caratterizzazione, al fine di escludere la contaminazione dei suoli e quindi la necessità di effettuare bonifiche. 61

62 MATERIALI DI RIPORTO Se le matrici materiali di riporto NON SONO CONFORMI ai limiti del test di cessione DEVONO: ESSERE RIMOSSE ESSERE RESE CONFORMI AL TEST DI CESSIONE tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti ESSERE SOTTOPOSTE A MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE tramite le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili Sono tutte procedure di bonifica. 62

63 CONTATTI AREA TERRITORIO TECNOLOGIA ECONOMIA geom. Roberto Caporali Tel dr.ssa Alessandra Zanni Tel

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