Indice. 1 Matrimonio civile e matrimonio canonico sino al Concordato

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1 INSEGNAMENTO DI DIRITTO DELLE RELIGIONI LEZIONE VII IL MATRIMONIO CON EFFETTI CIVILI PROF. MARCO SANTO ALAIA

2 Indice 1 Matrimonio civile e matrimonio canonico sino al Concordato Il matrimonio concordatario (art. 34 Conc. 1929) Il matrimonio in seguito alla revisione del Concordato Procedura per il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio Il matrimonio davanti ai ministri delle confessioni religiose acattoliche di 17

3 1 Matrimonio civile e matrimonio canonico sino al Concordato Sino al Concordato del 1929 il matrimonio civile ed il matrimonio canonico erano, ciascuno nel proprio ambito, contrapposti ed inconciliabili. Infatti, fino al Concordato, l unica forma di matrimonio valida per l ordinamento giuridico statuale era quella del matrimonio civile, previsto e regolato dalle leggi dello Stato e celebrato unicamente alla presenza di un organo di esso. Il matrimonio civile fu introdotto in Italia solo con il codice civile del 1865, sicchè dal 1 gennaio 1866, lo Stato riconobbe soltanto il matrimonio celebrato davanti all ufficiale dello stato civile. Tale regime fu detto del matrimonio civile obbligatorio, in quanto la legge non riconosceva altra modalità di formazione del rapporto di coniugio. Nell arco di tempo tra il 1866 ed il 1929, la Chiesa cattolica era rimasta libera quanto alla celebrazione del matrimonio religioso dei propri fedeli, ma tale evento era, per lo Stato, un fatto privo di rilevanza giuridica, onde quanti volessero celebrare nozze valide, sia per lo Stato, sia per la Chiesa dovevano effettuare una doppia celebrazione: davanti all ufficiale dello stato civile e innanzi al ministro di culto cattolico. In questo periodo, i principi fondamentali sui quali era fondato il diritto matrimoniale italiano erano i seguenti: esclusività e, quindi, obbligatorietà del matrimonio civile, disciplinato dagli artt del c.c. del 1865; irrilevanza del matrimonio canonico per l ordinamento giuridico italiano. 3 di 17

4 2 Il matrimonio concordatario (art. 34 Conc. 1929) Con il Concordato del 1929, questo sistema di separazione tra i due ordinamenti, quello statale e quello canonico, in materia matrimoniale, subì una radicale trasformazione. La Chiesa riacquistò sul matrimonio un potere in qualche modo simile a quello esclusivo previsto dal Concilio di Trento: il matrimonio canonico divenne rilevante anche agli effetti civili, purchè fosse trascritto nei registri dello stato civile. Inoltre, le cause di nullità del vincolo e le dispense dai matrimoni rati e non consumati erano riservate alla giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici, le cui sentenze erano rilevanti nel diritto dello Stato. Però, venne mantenuto in vita il matrimonio civile. L art. 34 dei Patti Lateranensi testualmente recitava: Lo Stato italiano, volendo ridonare all istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili. Al fine di consentire l unificazione dei due riti, le pubblicazioni del matrimonio dovevano essere effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco era tenuto a spiegare ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile, riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi ed a redigere l atto di matrimonio, del quale, entro cinque giorni, era tenuto a trasmettere copia integrale al comune, affinché venisse trascritto nei registri dello stato civile. Inoltre, l art. 34, al 4 comma stabiliva che le cause concernenti la nullità e la dispensa matrimoniale erano riservati alla competenza esclusiva dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici. I provvedimenti e le relative sentenze, una volta divenute definitive, erano inviate al Supremo Tribunale della Segnatura, al quale spettava il compito di controllare se fossero state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti. I provvedimenti e le sentenze definitive, insieme ai relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura, venivano trasmessi alla Corte di Appello competente per territorio, la quale, con ordinanza emessa in camera di consiglio, li avrebbe resi esecutivi agli effetti civili ed ordinato che fossero annotati nei registri dello stato civile a margine dell atto di matrimonio. 1 1 E. Vitali S. Berlingò Il matrimonio canonico Ed. Giuffrè, seconda edizione, Milano di 17

5 Con l introduzione dell art. 34 del Concordato del 1929 e della successiva legge n. 847/1929, detta comunemente legge matrimoniale, che ne dava attuazione, il matrimonio civile da obbligatorio diventava facoltativo. Infatti, i cittadini italiani di fede cattolica erano liberi di scegliere tra matrimonio civile e matrimonio religioso produttivo di effetti civili, senza dover più ricorrere ad una doppia celebrazione. Però, la disciplina concordataria veniva a creare una certa diarchia della Chiesa e dello Stato in ordine al matrimonio: alla prima spettava il compito di disciplinare la validità del negozio matrimoniale e di dichiararne l eventuale nullità, all ente statale spettava il compito di attribuire effetti civili al negozio canonico. In tema di competenze, statuali ed ecclesiastiche, occorre distinguere: 1. rimaneva di competenza dello Stato la determinazione degli effetti civili del matrimonio; 2. lo Stato non lasciava interamente alla Chiesa la disciplina della formazione del vincolo coniugale, ma conservava un proprio ruolo, sia pure simbolico, rappresentato dalle pubblicazioni all ufficio di stato civile e dalla lettura degli articoli del codice civile, relativi ai diritti ed ai doveri dei coniugi; 3. restava, infine, di competenza dello Stato la conservazione dei registri dello stato civile al fine di determinare lo status, di libero o di coniugato, delle persone. In definitiva, il riconoscimento del matrimonio canonico e della giurisdizione ecclesiastica sulla nullità e sullo scioglimento importava la rilevanza civile del diritto della Chiesa, quanto alla disciplina degli impedimenti, dei requisiti di capacità e delle cause di nullità del vincolo. Però, secondo autorevoli esponenti della dottrina giuridica, come il Finocchiaro, con tali previsioni, il diritto italiano apportava una notevole deroga all uguaglianza giuridica dei cittadini in materia di stato civile, perché, quanto al matrimonio, era stato introdotto solo a favore dei cattolici, il principio della rilevanza della legge personale confessionale. 2 Tale previsione era conforme al regime dittatoriale e fascista dell epoca. L istituto del matrimonio concordatario importava, in definitiva e di regola, l uniformità dello status canonistico di coniuge con l analogo status civilistico, nel senso che questo sorgeva con il matrimonio religioso e cadeva quando il vincolo fosse dichiarato nullo dalla Chiesa o cessava quando fosse emanata la dispensa super rato. 2 F. Finocchiaro, Diritto Ecclesiastico,Zanichelli, Bologna, 2007, pag di 17

6 Tale istituto non poteva non entrare in crisi con il mutamento del regime del paese e con l adozione della Costituzione repubblicana. È vero che il nuovo ordinamento, sorto dopo il 1946, con la caduta della monarchia, aveva confermato in blocco i Patti Lateranensi, nell art 7 cpv., ma restava aperto il confronto tra le singole norme di derivazione pattizie e le singole norme costituzionali, che avevano ribadito l uguaglianza dei cittadini senza distinzione di religione (art. 3, 1 comma Cost.), la libertà religiosa (art. 19 Cost.), il diritto di difesa (art. 24 Cost.), ecc. La crisi del matrimonio concordatario, a livello istituzionale, si è manifestata proprio attraverso la sua struttura, prevista dagli accordi del Infatti, questi, come già accennato, istituivano, di fatto, una diarchia tra Stato e Chiesa sul matrimonio concordatario. Inoltre la legge n. 898/1970 aveva previsto che lo Stato italiano poteva anche disciplinare il venir meno degli effetti civili del matrimonio canonico trascritto in forza di una pronuncia del giudice civile; in aggiunta, poiché i singoli che, per unirsi nel vincolo coniugale, optavano per il matrimonio concordatario, prima di celebrare tali nozze, compivano un autonomo atto di scelta, del tutto disciplinato dal diritto dello Stato, tra il regime concordatario ed il diverso regime del matrimonio civile; la trascrizione era impugnabile quando la scelta fosse stata compiuta da un incapace naturale. In pratica, gli effetti civili del matrimonio religioso dovevano essere voluti da parte di persona capace di intendere e di volere o da una persona maggiorenne. Perciò, la Corte Costituzionale, tenendo presente la modifica dell età matrimoniale introdotta dalla legge di riforma del diritto di famiglia n. 151/1975, ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 12 della legge matrimoniale n. 847/1929, nella parte in cui non prevedeva la minore età degli sposi o di uno di essi fra gli impedimenti alla trascrizione civile del matrimonio canonico. Dando rilevanza giuridica all atto di scelta, la Corte Costituzionale ha situato la volontà degli effetti civili in un momento anteriore a quello della celebrazione del matrimonio canonico, escludendo, così, che potesse avere influenza sulla sussistenza e sulla validità di tale autonomo atto di volontà ciò che atteneva alla celebrazione del vincolo canonico. In tal modo, la disciplina del matrimonio concordatario ha perduto quella caratteristica della uniformità tra lo status coniugale canonico e lo status coniugale civile, che era stata ad essa attribuita nel In sintesi, poteva sussistere un valido ed efficace matrimonio canonico improduttivo di effetti civili, perché non era valida la trascrizione civile e, per contro, il matrimonio canonico poteva essere stato dichiarato nullo, ma restava valido il rapporto coniugale civile, perché la sentenza ecclesiastica non poteva essere resa esecutiva nel diritto italiano. 6 di 17

7 3 Il matrimonio in seguito alla revisione del Concordato Dopo una lunga trattativa, visti, ormai, i rapporti conflittuali tra l ordinamento civile e quello canonico, a proposito del matrimonio, si arriva alla revisione del Concordato del 1929, la quale ha tenuto conto dei mutamenti intervenuti con le pronunce della Corte Costituzionale. L art. 34 del Concordato del 1929 e la relativa legge di attuazione n. 847/1929 sono stati, così, sostituiti dall art. 8 dell Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984 e dal n. 4 del Protocollo Addizionale (L. n. 121/1985), che hanno disciplinato ampiamente la materia matrimoniale e hanno riprodotto, in sede concordataria, anche norme non facenti parte del sistema del vecchio Concordato del 1929, ma presenti nella legge matrimoniale n. 847/1929, la quale prevede formalmente norme dettate unilateralmente dallo Stato italiano. Il nuovo Accordo del 1984 è nato in un periodo storico-culturale in cui, nella concezione generale, il matrimonio si è sempre più allontanato dalla nozione cristiana di sacramento indissolubile, laicizzandosi, e subendo le influenze dei cambiamenti intervenuti nel costume sociale. Secondo l art comma dell Accordo di Villa Madama, sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme di diritto canonico, a condizione che l atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Pertanto, senza la trascrizione il matrimonio rimane del tutto irrilevante sul piano giuridico. L espressione matrimoni contratti, al posto di quella di matrimoni celebrati, usata dalle parti nel testo definitivo dell art. 8.1 dell Accordo, porta a pensare che il riconoscimento dello Stato concerna il matrimonio canonico come atto negoziale, disciplinato interamente dal diritto della Chiesa. I nubenti, nel celebrare il matrimonio canonico, manifestano una volontà negoziale, necessaria, ma non sufficiente per ottenere lo status coniugale civile, il quale può essere ottenuto solo quando sia stato da loro compiuto, previamente o successivamente, l atto volontario di iniziativa del procedimento di trascrizione. Quindi, la nuova disciplina prevede due tipi di trascrizione, quella tempestiva, delineata nell art. 8.1, comma 1 e quella tardiva di cui al comma 6. La novità è costituita dalla possibilità di richiedere la trascrizione tardiva ai soli coniugi e non più a chiunque vi abbia interesse. Perciò, a produrre effetti nel diritto dello Stato è il matrimonio disciplinato dal diritto canonico, quanto alla validità; ma gli effetti civili di tale negozio sono subordinati alla trascrizione nei registri dello stato civile; senza la trascrizione il vincolo rimane un rapporto puramente 7 di 17

8 religioso. La trascrizione può aver luogo solo dopo che siano state effettuate le pubblicazioni previste, come per il matrimonio civile, dagli artt. 93 e ss. Cod. civ. e dagli artt. 50 e ss. dell ordinamento dello stato civile (d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396). La nuova disposizione distingue il negozio matrimoniale canonico dal procedimento mediante il quale le parti intendono attribuire effetti civili al matrimonio religioso. La seconda parte dell art. 8 conterrebbe, secondo parte autorevole della dottrina, la fine della riserva di giurisdizione, esistente a favore dei tribunali ecclesiastici, nelle cause di nullità del matrimonio canonico con effetti civili, prevista dall art. 34, comma 4 del Concordato del 1929 che sanciva letteralmente le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa del matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici. Infatti, nell Accordo di revisione del Concordato, del 18 febbraio 1984 si legge: Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della Corte di Appello competente. L abbandono del principio della riserva di giurisdizione comporta, sul piano giuridico, che le parti sono libere di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio o attraverso la procedura concordataria o attraverso la procedura prevista dalla legge sul divorzio (L. n. 989/1970). A riprova di ciò sta, quindi, il fatto che le sentenze di nullità del matrimonio, pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per produrre effetti nell ordinamento giuridico italiano devono essere sottoposte ad un giudizio di delibazione, analogamente a quanto previsto per tutte le altre sentenze straniere (Sent. C.C. n. 18 del 22/01/1982). 8 di 17

9 4 Procedura per il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio L ordinamento giuridico dello Stato italiano ha stabilito, al fine di riconoscere effetti civili al matrimonio concordatario al suo interno, il compimento di una serie di adempimenti, precedenti e susseguenti alla celebrazione del matrimonio stesso, che possono essere riassunti in quattro fasi fondamentali: 1)pubblicazioni civili; 2) eventuali opposizioni; 3) celebrazione del matrimonio; 4) trascrizione. A) Le pubblicazioni In tema di pubblicazioni, l art. 8 del nuovo Concordato stabilisce che la celebrazione del matrimonio canonico con effetti civili deve essere preceduta dalle pubblicazioni. Testualmente il suddetto articolo parla di previe pubblicazioni nella casa comunale ; a tale proposito, l art. 6, comma 2 L.m. prescrive che la richiesta delle pubblicazioni all ufficiale di stato civile, deve essere effettuata, oltre che dalle persone indicate nell art. 96 c.c., ossia entrambi gli sposi o la persona che ne ha ricevuto da essi speciale incarico, anche dal parroco dinanzi al quale sarà celebrato il matrimonio. Più dettagliatamente, la pubblicazione richiesta per la trascrizione deve essere eseguita con le stesse modalità previste dalla legge per la pubblicazione che precede il matrimonio civile (artt c.c.). In base al codice civile, l atto di pubblicazione del matrimonio (redatto in conformità dell art. 93 c.c.) deve restare affisso alla porta della casa comunale per almeno otto giorni, comprendenti due domeniche successive (art. 95 c.c.). Eventualmente, il Tribunale civile può autorizzare la riduzione del termine di durata della pubblicazione o la sua omissione, in presenza di gravi motivi e, se ricorrono cause gravissime (art. 100 c.c.). 1) Al fine della pubblicazione, le parti devono presentare all ufficiale dello stato civile i documenti richiesti dall art. 97 c.c.; allo stesso ufficiale devono anche essere rese le 9 di 17

10 dichiarazioni, previste da tale disposizione, dirette ad accertare l insussistenza degli impedimenti di parentela, affinità, adozione e affiliazione previsti dall art. 87 c.c.. Le parti devono, altresì, presentare una richiesta scritta del parroco (art. 6 comma 2 L. n. 847/1929), perché l ufficiale dello stato civile sappia che quella pubblicazione è correlata alla trascrizione di un matrimonio canonico e non alla celebrazione di un matrimonio civile. L ufficiale di stato civile ha l obbligo di effettuare in ogni caso la pubblicazione, ove questa sia regolarmente richiesta, salvo che gli risulti: 1) l esistenza di un impedimento comune al diritto matrimoniale civile e a quello canonico, non dispensato dall autorità ecclesiastica; 2) l esistenza di uno degli impedimenti alla trascrivibilità del matrimonio canonico, previsti dall art. 8 nuovo Concordato. Nel caso della sussistenza di impedimenti derogabili, l ufficiale dello stato civile può procedere alla pubblicazione solo quando le parti abbiano ottenuto l autorizzazione del tribunale prevista per gli impedimenti di cui ai nn. 3, 5, 6, 7, 8, 9 dell art. 87 comma 4 c.c.. In mancanza di tale autorizzazione le parti non sono legittimate a chiedere la pubblicazione civile. Scopo della pubblicazione è quello di rendere manifesto che sta per celebrarsi un matrimonio, affinché chi è a conoscenza di un qualunque impedimento possa renderlo noto. B) Opposizioni al matrimonio. Certificato di nulla osta. L art. 102 c.c. prevede che possono fare opposizione al matrimonio : i genitori o, in loro mancanza gli altri ascendenti o collaterali entro il terzo grado; il tutore o il curatore se uno degli sposi è soggetto a tutela o a curatela; il coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio; i parenti del precedente marito, quando si tratta di un matrimonio in contravvenzione all art. 89 c.c., se il precedente matrimonio fu dichiarato nullo; colui con il quale il matrimonio era stato contratto e i parenti di lui, se il matrimonio fu dichiarato nullo; 10 di 17

11 il Pubblico Ministero (quando sia a conoscenza dell esistenza di qualche impedimento). Durante il termine di otto giorni, previsto per la pubblicazione, possono verificarsi due ipotesi: a) che all ufficiale di stato civile non sia stata notificata alcuna opposizione e che non sussista alcun impedimento alla trascrizione; b) che all ufficiale di stato civile e agli sposi ed, eventualmente, anche al parroco, sia stata notificata opposizione a norma dell art. 103 c.c.. In questo secondo caso, l ufficiale di stato civile, il quale non ha il potere di giudicare sull opposizione, deve, ai sensi dell art. 7, comma 2 L.m., astenersi dal rilasciare il certificato di avvenute pubblicazioni, sospendendo le stesse, sino a che gli impedimenti siano derogati o sino a che l opposizione non sia rimossa con sentenza passata in giudicato, e dare comunicazione al parroco della opposizione notificatagli. Invece, trascorsi tre giorni dalla pubblicazione, senza che sussistano impedimenti alla trascrizioni, né opposizioni alla stessa, l ufficiale dello stato civile deve rilasciare alle parti un certificato di nulla osta, in cui dichiara che non risulta l esistenza di cause che si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili (art. 7 comma 1 L.. n. 847/1929). Del rilascio del certificato dovrà farsi annotazione a margine dell atto di richiesta delle pubblicazioni. C) Celebrazione del matrimonio. La celebrazione del matrimonio avviene secondo quanto previsto dal diritto canonico (canoni 1108 C.I.C. e ss.). Ai fini della trascrizione civile, occorre che subito dopo la celebrazione, il parroco o un suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile, riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi (gli attuali artt. 143, 144 e 147 c.c.), e redigerà, quindi, in doppio originale, (uno, direttamente sul libro parrocchiale, l altro su foglio volante per lo stato civile) l atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile (es. regime patrimoniale dei coniugi) (art. 8 comma 1 Accordo). Tale atto di 11 di 17

12 matrimonio dovrà essere redatto in lingua e contenere tutte le indicazioni previste dall art. 9 L.m., nonché la menzione dell eseguita lettura agli sposi dei prescritti articoli del codice civile. Come dispone il testo normativo dell Accordo, gli adempimenti da esso previsti devono essere effettuati subito dopo la celebrazione canonica del matrimonio, ossia senza soluzione di continuità con tale negozio. Non è, perciò, ipotizzabile che gli adempimenti stessi possano aver luogo a distanza di tempo dalla celebrazione matrimoniale e/o ad opera di una persona diversa dal ministro del culto (il parroco o un suo delegato) che abbia assistito ad essa. La norma sopra riportata attribuisce al ministro di culto, che compie gli adempimenti richiesti per la trascrizione, la qualità di pubblico ufficiale, perché, quando redige l atto di matrimonio in doppio originale e ne trasmette uno all ufficiale dello stato civile, con la richiesta di trascrizione, esercita una pubblica funzione certificativa. Non oltre cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio, uno dei detti originali deve essere trasmesso dal parroco all ufficiale di stato civile del comune in cui il matrimonio è stato celebrato, affinché si possa far luogo alla trascrizione dell atto di matrimonio nei registri dello stato civile. La trasmissione dell atto di matrimonio da parte del parroco non è un attività meramente materiale, ma un atto giuridico appartenente al genere delle notificazioni. D) Trascrizione. La trascrizione è l atto giuridico per mezzo del quale il matrimonio canonico produce effetti civili nel nostro ordinamento; si tratta di un atto di accertamento costitutivo. L ufficiale dello stato civile, ove sussistano tutti i requisiti per la trascrizione, ossia se sia stata effettuata la pubblicazione e se l atto di matrimonio sia regolare, cura la trascrizione stessa entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell atto. Anche se quest ultimo termine non sia rispettato, il matrimonio, una volta trascritto, produce effetti civili dal momento della celebrazione (art. 8.1 commi 4 e 5 Accordo). Ancora nelle successive ventiquattro ore, l ufficiale di stato civile deve dare notizia al parroco dell avvenuta trascrizione. La trascrizione del matrimonio canonico, effettuata dall ufficiale dello stato civile è un atto giuridico del genere delle certificazioni, ossia è un atto che vale a qualificare il fatto complesso del matrimonio canonico, preceduto e accompagnato dal compimento degli adempimenti civilistici, come idoneo a produrre nel diritto dello Stato gli stessi effetti del matrimonio civile. 12 di 17

13 Nel testo dell art. 8.1 dell Accordo del 18 febbraio 1984 è possibile individuare due tipi di trascrizione: quella tempestiva, delineata nell art. 8.1 primo comma, e quella tardiva, di cui al successivo 6 comma. La trascrizione tempestiva ha luogo, quando, secondo il procedimento sopra descritto, il parroco trasmetta l atto di matrimonio entro i cinque giorni dalla celebrazione e l ufficiale di stato civile, riscontrando regolare l atto, essendo stata previamente effettuata la pubblicazione civile (o essendo questa stata omessa a seguito di autorizzazione del tribunale) ed avendo rilasciato il certificato che nulla ostava agli effetti civili del matrimonio canonico, trascriva l atto nelle ventiquattro ore dalla sua ricezione. Con riguardo alla trascrizione tempestiva, è opportuno sottolineare che, quando sia stato rilasciato il certificato di cui all art. 7 L.m., la trascrizione dell atto riconosciuto regolare, deve essere sempre eseguita, anche se l ufficiale di stato civile abbia notizia di qualcuna delle circostanze che, a norma dell art. 12 L.m,. impediscano la trascrizione; è previsto, però, che, in tal caso, egli debba prontamente informare il Procuratore della Repubblica il quale, ove occorra, può impugnare la trascrizione, ai sensi dell art. 16 L.m. La disciplina della trascrizione tardiva (art. 8.1 comma 6 Accordo) consente che il matrimonio canonico produca effetti anche se la richiesta della trascrizione non sia stata effettuata entro i cinque giorni dalla celebrazione. A tal fine, occorre che le parti abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione del matrimonio canonico a quello della richiesta della trascrizione. Inoltre, poiché l acquisto dello status coniugale civile è un diritto individuale personalissimo, la trascrizione tardiva può essere effettuata solo a richiesta di entrambe le parti o di una sola di esse, ma con la conoscenza e senza l opposizione dell altra parte. Non è, perciò, ammissibile la trascrizione dopo la morte di una delle parti, a meno che questo evento non sopravvenga dopo la richiesta di trascrizione e l ufficiale di stato civile abbia già acquisito agli atti il consenso di entrambe. La trascrizione tardiva serve per recuperare gli effetti civili di un matrimonio canonico, che, ab origine era destinato alla trascrizione, poi non avvenuta per ragioni di caso fortuito o di forza maggiore. La trascrizione tardiva produce effetti dal momento della celebrazione, ma lascia impregiudicati i diritti legittimamente quesiti dai terzi prima della trascrizione. La trascrizione tardiva può essere richiesta in ogni tempo e, quindi, il diritto di richiederla deve considerarsi imprescrittibile. Il secondo comma dell art. 8.1 dell Accordo e il n. 4 del Protocollo aggiuntivo prevedono gli impedimenti alla trascrizione del matrimonio, che non può avere luogo: a) 13 di 17

14 quando gli sposi non abbiano l età matrimoniale richiesta dalla legge dello Stato (art. 84 c.c.); b) quando sussistano gli impedimenti considerati da questa come inderogabili. Sono impedimenti alla trascrizione: 1) il precedente matrimonio avente effetti civili contratto fra le parti; 2) il precedente matrimonio avente effetti civili di una delle parti con altra persona (art. 86 c.c.); 3) l interdizione per infermità di mente di una delle parti (art. 85 c.c.) 4) l adozione speciale; 5) l affinità in linea retta (art. 87 n. 4 c.c.); 6) il delitto tra persone delle quali l una sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell altra. (art. 88 c.c.) Per quanto riguarda tali impedimenti, il terzo comma dell art. 8.1 dell Accordo prevede che la trascrizione possa aver luogo quando l azione per far valere l impedimento non sia più proponibile. In conseguenza, la trascrizione del matrimonio dei minori può essere effettuata tempestivamente, quando gli stessi siano stati preventivamente autorizzati alle nozze dal competente tribunale dello Stato, dopo aver accertato la loro maturità psicofisica e la fondatezza delle ragioni addotte (art. 84 comma 2 c.c.). In mancanza di tale autorizzazione, il matrimonio non è trascrivibile tempestivamente, ma, in base alla regola del 3 comma dell art. 8.1 dell Accordo, solo dopo che sia trascorso il termine previsto dall art comma c.c. per l impugnazione del matrimonio civile dei minori non autorizzato: occorre, cioè, che i minori abbiano raggiunto la maggiore età e sia trascorso ancora un anno da tale momento. Il precedente matrimonio civile, o comunque avente effetti civili, da cui siano già legate le parti, impedisce la trascrizione del matrimonio canonico, perché lo stato libero è un requisito fondamentale e non derogabile per contrarre matrimonio. Ma, se tale precedente matrimonio sia dichiarato nullo o sia stato annullato, il matrimonio canonico potrebbe essere trascritto. La trascrizione, invece, sarebbe inammissibile se il precedente matrimonio sia stato sciolto per divorzio pronunziato con sentenza passata in giudicato successivamente alla celebrazione del matrimonio canonico. 14 di 17

15 Per quanto concerne l infermità di mente, se l istanza di interdizione sia stata solo promossa, il pubblico ministero può chiedere che la trascrizione del matrimonio sia sospesa, fino a che non passi in giudicato la sentenza che si pronuncia su tale istanza (art. 85 comma 2 c.c.). Tuttavia, in base alla norma dell art. 8.1 terzo comma dell Accordo, poiché il matrimonio civile celebrato dall interdetto per infermità di mente è annullabile, ma non può essere più impugnato ove i coniugi abbiano coabitato un anno dopo la revoca dell interdizione, la trascrizione tardiva è ammissibile, se, dopo la revoca dell interdizione, le parti abbiano coabitato per un anno. L adozione speciale esclude la trascrizione, perché tale rapporto è parificato dalla legge al rapporto di filiazione legittima e, perciò, dà luogo agli impedimenti inderogabili previsti dall art. 87 n. 1 e n. 2 c.c. Anche l affinità in linea retta dà luogo ad un impedimento inderogabile. Ma, quando il matrimonio da cui deriva il rapporto di affinità sia stato dichiarato nullo ( e, perciò, non annullato o sciolto per morte o per divorzio), le parti possono ottenere dal tribunale l autorizzazione al matrimonio e, in conseguenza, possono effettuare sia la pubblicazione per la trascrizione tempestiva del matrimonio canonico, sia chiedere la trascrizione tardiva di tale vincolo. L impedimento da delitto ha luogo tra persone delle quali l una sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell altra. Poiché tale impedimento nasce non dal fatto delittuoso, ma dalla sentenza di condanna, se sia stata ordinata la cattura dell imputato o vi sia stato rinvio a giudizio, la trascrizione del matrimonio, ove il procedimento sia stato iniziato, sarà sospesa e potrà aver luogo solo se sia pronunciata sentenza di proscioglimento (art. 88 c.c.). Vi sono, inoltre, casi di matrimoni canonici non previsti dall Accordo. In tali casi, il matrimonio canonico non può essere trascritto, in quanto la richiesta di trascrizione non riguarda un matrimonio canonico celebrato in conformità all Accordo del 18 febbraio 1984 (L. n. 121/1985). Ciò avviene o perché il matrimonio sia stato celebrato in una delle forme speciali previste dal diritto interno della Chiesa o perché sia stato contratto fuori del territorio nazionale. Forme canoniche speciali di celebrazione del matrimonio non trascrivibili nel diritto interno italiano sono: il matrimonio segreto, il matrimonio in periculo mortis, il matrimonio davanti ai soli testimoni. 15 di 17

16 5 Il matrimonio davanti ai ministri delle confessioni religiose acattoliche Nel 1929 il legislatore, dopo aver riconosciuto agli effetti civili il matrimonio canonico, ritenne di dovere, in qualche modo, agevolare gli appartenenti alle confessioni religiose di minoranza, consentendo loro di celebrare un matrimonio valido per lo Stato davanti ai ministri di tali confessioni. Tale istituto è disciplinato dagli artt della L. n. 1159/1929 e dagli artt del R.D. n. 289/1930. Si consentì, in questo modo, ai seguaci delle confessioni acattoliche, di celebrare, con l osservanza delle formalità prescritte dalla legge statale, il matrimonio davanti ai ministri dei rispettivi culti ammessi nello Stato italiano. Questa legislazione non si applica, però, ai matrimoni contratti dagli appartenenti alle confessioni religiose che hanno stipulato con lo Stato le intese di cui all art. 8 comma 2 della Costituzione. Per essi le leggi emanate sulla base delle intese, prevedono un regime giuridico affine a quello del matrimonio concordatario. Il matrimonio davanti ai ministri di culto delle confessioni religiose acattoliche, per essere valido secondo il diritto dello Stato italiano, deve essere celebrato davanti ad un ministro di una delle confessioni di minoranza, la cui nomina sia stata approvata dal Ministero dell Interno (art. 7 L. n. 1159/1929). Inoltre, il ministro di culto acattolico, abilitato ad assistere alla celebrazione del matrimonio, deve avere la cittadinanza italiana e parlare la lingua italiana (art. 21 comma 3 R.D. n. 289/1930). Per la validità civile del matrimonio in questione si richiede ulteriormente che siano osservate tutte le altre disposizioni dettate in materia dalla L. n. 1159/1929. Le parti, nel richiedere la pubblicazione all ufficiale dello stato civile competente, infatti, devono dichiarare l intenzione di celebrare il matrimonio davanti al ministro di culto. In conseguenza, l ufficiale dello stato civile, oltre ad accertare che non sussistono impedimenti fra le parti e che non sono state proposte opposizioni al matrimonio, accerta che il ministro di culto indicato dagli sposi abbia ricevuto l approvazione della nomina. L ufficiale dello stato civile, effettuata la pubblicazione e gli accertamenti anzidetti, ove nulla si opponga alla celebrazione del matrimonio, rilascia un autorizzazione, indicante anche il nome del ministro di culto davanti al quale la celebrazione dovrà aver luogo e la data del provvedimento ministeriale di approvazione della nomina (art. 8 L. n. 1159/1929). L autorizzazione rilasciata, di volta in volta, dall ufficiale dello stato civile vale a consentire al ministro di culto, nel singolo caso, l esercizio della facoltà a lui attribuita dalla legge, in quanto tale facoltà non può essere esercitata a sua discrezione. Il ministro di culto acattolico, nel corso della celebrazione, deve compiere una serie di adempimenti, affinché il matrimonio sia civilmente valido. Egli, infatti, deve 16 di 17

17 dare lettura agli sposi degli artt. 143, 144 e 147 c.c., riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e deve ricevere, alla presenza di due testimoni idonei la dichiarazione espressa di entrambe le parti, l una dopo l altra, di volersi prendere, rispettivamente, in marito e moglie. Il ministro di culto, immediatamente dopo la celebrazione, deve redigere l atto di matrimonio in lingua italiana, secondo le norme stabilite per la formazione degli atti dello stato civile e contenente le indicazioni previste dall art. 10 della L. n. 1159/1929. L atto, infine, può contenere eventuali dichiarazioni delle parti riguardanti la scelta del regime patrimoniale tra i coniugi e il riconoscimento o la legittimazione di figli (art. 280, 283 c.c.). Dopo la compilazione dell atto di matrimonio, il ministro di culto acattolico lo trasmette, in originale, all ufficiale dello stato civile, subito dopo la celebrazione o, al massimo, entro cinque giorni da essa. L ufficiale di stato civile, da parte sua, avendo ricevuto un atto regolare di matrimonio, ne cura la trascrizione nei registri del matrimonio entro ventiquattro ore (art. 125 comma 1 dell ordinamento dello Stato civile, R. D. n. 1238/1939). Nello svolgimento degli adempimenti di sua competenza, il ministro di culto è pubblico ufficiale, in quanto esercita la funzione certificativa, avente carattere pubblico, volta ad attestare che il matrimonio celebrato davanti a lui è un matrimonio civilmente valido. La legge non prevede alcunché per il caso in cui l atto di matrimonio non sia trascritto o perché non trasmesso, o perché trasmesso oltre i cinque giorni dalla celebrazione o perché irregolare nelle indicazioni richieste. Mancano norme specifiche per la trascrizione tardiva dei matrimoni acattolici. Il matrimonio celebrato davanti ai ministri di culti acattolici è impugnabile, oltre che per le cause di nullità o di annullamento previste dagli artt. 117 e ss. c.c., per i vizi propri della speciale forma di celebrazione. Le cause di invalidità specifiche del matrimonio acattolico sono: mancata approvazione governativa della nomina del ministro di culto, mancanza di autorizzazione al matrimonio che deve essere rilasciata dall ufficiale dello stato civile, differenza di religione tra il ministro di culto e gli sposi e ministro di culto operante fuori sede. Ma, secondo parte della dottrina, queste ultime due ipotesi non sarebbero causa di nullità. E controverso, in dottrina, se il matrimonio celebrato davanti ai ministri delle confessioni religiose di minoranza, sia un matrimonio religioso rilevante agli effetti civili, oppure un matrimonio civile, oppure, ancora, un terzo tipo di matrimonio. Parte autorevole degli studiosi, come il Finocchiaro, propende per la tesi del matrimonio civile celebrato in forma speciale. Ma, la questione della natura giuridica di tale matrimonio è tuttora aperta e variamente dibattuta. 17 di 17

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