Il contratto a progetto e le novità introdotte dalla legge n. 92/2012

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Il contratto a progetto e le novità introdotte dalla legge n. 92/2012"

Transcript

1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Contratto a progetto, mini partite IVA e altre forme di collaborazione non subordinata dopo la riforma Fornero Il contratto a progetto e le novità introdotte dalla legge n. 92/2012 Avv. Giordano Franchi 12 marzo Auditorium di Milano

2 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO La nozione di contratto a progetto Il contratto a progetto costituisce un sotto-tipo della collaborazione coordinata e continuativa di cui all art. 409, n. 3), c.p.c. ed è stato introdotto dall art. 61 del D.lgs. 20 settembre 2003, n. 276 (c.d. Legge Biagi) che ha previsto che: «Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentati di commercio, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all art. 409 c.p.c., devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestititi autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l esecuzione dell attività lavorativa»

3 Progetto e programma Circolare del Ministero del Lavoro dell 8 gennaio 2004, n. 1 il progetto consiste in un attività produttiva funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale, cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione e che può essere connesso sia all attività principale che ad un attività accessoria dell azienda committente il programma di lavoro consiste in un tipo di attività cui non è direttamente collegato un risultato finale, caratterizzandosi invece per la produzione di un risultato parziale, destinato ad essere integrato da altre lavorazioni e da altri risultati parziali. Per la giurisprudenza Tribunale di Milano, 21 aprile 2009: «il progetto allude al raggiungimento di un obiettivo particolare da attingere attraverso la collaborazione dl prestatore e la sua attività consulenziale, ossia con un particolare apporto ideativo, mentre il programma rimanda in maggior misura ad attività chiamate a realizzare una nuova modalità organizzativa e temporale della struttura del committente». 3

4 Elementi costitutivi del contratto a progetto Sono gli stessi della collaborazione coordinata e continuativa: Autonomia: rientra nell area del contratto d opera o di servizi di cui al art c.c. Personalità della prestazione: è utilizzabile solo prestazioni di lavoro rese in forma prevalentemente personale (altrimenti è contratto di appalto art c.c.). Continuità: dubbia applicabilità al progetto, posto che l esecuzione di un progetto ha fatto venire meno l elemento del protrarsi nel tempo dell attività lavorativa perché ciò che conta non è la messa a disposizione delle energie lavorative per un arco di tempo ma il risultato pattuito (cui è riferito il compenso). Coordinazione: il committente può controllare la correttezza dell operato del collaboratore e pretendere che si adatti alle esigenze dell azienda. Di conseguenza, la prestazione può essere svolta sia all esterno che all interno dell azienda. Ma in più: deve sussistere un progetto o programma di lavoro 4

5 La nozione di progetto Già ai sensi della Legge Biagi il progetto: può riguardare prestazioni proprie dell attività aziendale del committente; deve comunque avere una sua specificità e non può identificarsi totalmente nell attività aziendale in se stessa; deve fare riferimento ad un risultato, ancorché parziale. In questo senso la giurisprudenza: Tribunale di Torino, 10 maggio 2006: «anche a non intendersi la specificità quale individualizzazione del progetto sul singolo collaboratore, non si può accettare l estremo opposto, verificatosi nella fattispecie, di una standardizzazione di centinaia di contratti a progetto in tutto e per tutto identici fra loro ed identici altresì all oggetto sociale: tale standardizzazione conferma che ai collaboratori non è stato affidato uno specifico incarico a progetto o una specifica fase di lavoro ma, in totale, l unica attività che non può essere identica per tutti, l attività aziendale in se stessa» 5

6 Tribunale di Milano, 17 luglio 2007: «si deve escludere che il progetto o il programma o fase di esso possano essere costituiti da segmenti del processo produttivo tipico dell attività di impresa». Corte d Appello di Brescia, 3 febbraio 2011: «Il progetto non deve coincidere con l oggetto sociale del committente». Corte d Appello di Firenze, 12 febbraio 2010: «Il progetto non può essere identificato con l obiettivo aziendale nel suo complesso». Tribunale di Milano, 27 marzo 2009: «La prescrizione normativa contenuta nell art. 61 d.lg. n. 276/2003 può dirsi rispettata qualora il progetto indicato nel contratto individuale di lavoro non si risolva in una mera identificazione con obbiettivi sociali dell impresa, salvaguardando l autonomia di iniziativa del collaboratore, la cui prestazione è riconducibile all ambito concettuale del lavoro autonomo». Tribunale di Milano, 2 agosto 2006: «Per mancata individuazione del progetto si deve intendere sia la mancata indicazione formale del contenuto del progetto o programma, sia la non configurabilità di un effettivo progetto come si verifica nel caso in cui il progetto si risolve nella semplice descrizione del contenuto delle mansioni attribuite al lavoratore. Pertanto, la prestazione dedotta in un contratto a progetto può consistere in un'obbligazione di mezzi solo se realizzata nell ambito di un coordinamento progettuale individuato, con la precisa indicazione dell obiettivo da raggiungere». 6

7 Tribunale di Napoli, 4 luglio 2012: «Il rapporto di lavoro con descrizione del contenuto delle mansioni attribuite, dell'obiettivo che si intende raggiungere e delle attività prodromiche e funzionali al suo conseguimento, con la generica collaborazione nello svolgimento dell'attività imprenditoriale del committente, non può identificarsi come lavoro a progetto. Il progetto deve, infatti, essere dotato di una compiutezza ed autonomia da parte del lavoratore con propria prestazione e reso all'impresa quale adempimento della propria obbligazione lavorativa». Progetto di «realizzazione di un progetto, attraverso l'esecuzione di analisi biologiche e cliniche, tendente ad acquisire uno screening della diffusione delle principali risultanze patologiche nel territorio, da utilizzarsi successivamente a fini statistici e di verifica della funzionalità dei rimedi sanitari utilizzati» Per il Tribunale: a) vi è sia descrizione del contenuto delle mansioni attribuite sia indicazione dell'obiettivo che si intende raggiungere e delle attività ad esso prodromiche e funzionali al suo conseguimento ma b) ll progetto non può identificarsi con la generica collaborazione nello svolgimento dell'attività imprenditoriale del committente 7

8 Tribunale di Bergamo, 15 marzo 2012: «Il progetto non può coincidere con la mera attribuzione di mansioni rientranti nella normale attività d'impresa, posto che, già sul piano logico, non è concepibile che le mansioni siano destinate a cessare per il raggiungimento del risultato finale». Tribunale di Milano, 10 novembre 2011: «Ove il progetto si caratterizzi per un'illustrazione oggettivamente oscura e generica, limitandosi sostanzialmente a indicare un'attività di consulenza e assistenza per la realizzazione di un (non meglio precisato) servizio di assistenza su tecnologie, il rapporto è da considerarsi fin dalla sua costituzione di natura subordinata in forza dell'art. 69, d.lg. 10 settembre 2003 n. 276, trattandosi di presunzione assoluta che non ammette prova contraria da parte del datore di lavoro». 8

9 Nello stesso senso Circolare del Ministero del Lavoro del 29 gennaio 2008, n. 4: Il progetto non può totalmente coincidere con l attività principale o accessoria dell impresa come risulta dall oggetto sociale e non può ad essa sovrapporsi ma può solo essere ad essa funzionalmente correlato. Il progetto non può limitarsi a descrivere il mero svolgimento della normale attività produttiva né può consistere nella mera elencazione del contenuto tipico delle mansioni affidate al collaboratore 9

10 Gli elementi di validità del contratto: a) la durata Art. 62. Forma. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: «a) indicazione della durata, determinata o determinabile della prestazione di lavoro». L oggetto del contratto non può consistere in un mera attività protratta nel tempo, ma nella realizzazione di un risultato entro un determinato tempo (per esempio, la consegna di un gestionale informatico o la redazione di una procedura interna entro una certa data). È quindi possibile: affidare al collaboratore l esecuzione di più progetti successivi: ma a condizione che ogni progetto sia specifico, diverso dai precedenti e effettivo; prevedere, alla scadenza del contratto, una proroga della collaborazione, quando sia necessaria per completare il progetto. 10

11 In questo senso: Circolare del Ministero del Lavoro del 29 gennaio 2008, n. 4 Sono legittimi: una proroga nel caso in cui il risultato pattuito non sia stato raggiunto nel termine fissato il rinnovo sulla base di un progetto nuovo o affine. Però il sistema delle proroghe ingiustificate e dei rinnovi con la presenza di un oggetto identico a quello precedente costituisce un significativo elemento indiziario di subordinazione. 11

12 b) l indicazione del progetto «b) indicazione del progetto o programma di lavoro o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante». La giurisprudenza chiarisce che il progetto deve essere individuato con precisione e specificità e descritto in termini non generici ed astratti. Tribunale di Milano, 2 agosto 2006: «per mancata indicazione del progetto deve intendersi sia la mancata indicazione formale del contenuto del progetto o programma, sia la non configurabilità di un effettivo progetto come si verifica nel caso in cui il progetto si risolve nella semplice descrizione del contenuto delle mansioni attribuite al lavoratore» Tribunale di Milano, 19 dicembre 2006: «si richiede che il progetto riguardi segmenti dell attività organizzata dal committente ben identificati e ben definiti sotto il profilo sia strutturale sia temporale». 12

13 Tribunale di Milano 17 novembre 2007: «Oggetto del contratto è, infatti, il risultato che nel progetto stesso deve essere specificatamente delineato, ed il cui raggiungimento deve avvenire da parte del collaboratore, contemperando le proprie autonome modalità di conseguimento con il coordinamento dell organizzazione del committente. Pertanto, laddove il progetto non presenti i richiamati connotati della specificità ed analiticità, si è di fronte a una mera messa a disposizione di energie del prestatore del lavoro in favore del committente, con la conseguenza di ricadere nello schema della subordinazione». 13

14 Progetti ritenuti non validi dalla giurisprudenza «servizi di portierato e guardiania presso i terzi committenti»: manca qualsiasi elemento idoneo a distinguere il lavoro svolto dal collaboratore dal risultato che, nel caso di specie, altro non era che il servizio esterno fornito dalla società ai suoi clienti (Tribunale di Milano, 17 luglio 2007); «collaborazione con il personale presente alla gestione del canile per quanto inerente le pulizie e l alimentazione dei cani e dei gatti, collaborazione con le autorità preposte al controllo sanitario, individuazione degli animali presenti nel canile di problematiche di compatibilità con altri della stessa specie»: indicazione inadeguata e vaga nell individuazione dei modi e dei tempi dell attività (Tribunale di Bologna, 6 febbraio 2007); «svolgimento dell attività professionale di tecnico di controllo qualità»: semplice descrizione del contenuto delle mansioni senza alcun accenno all obiettivo che si intendeva raggiungere ed alle attività funzionali al suo conseguimento (Tribunale di Milano, 9 febbraio 2007); 14

15 «ricerca iconografica» e «realizzazione dell archivio fotografico» per conto di un azienda editrice: mansioni coincidenti con l ordinaria attività della società e comunque descritte in termini generici (Tribunale di Milano, 23 gennaio 2007); incarichi di: «consulente in ambito commerciale» (Tribunale di Milano, 8 gennaio 2007); «vendita servizi telefonici, ricerca e selezione clienti, attivazione contratti» (Tribunale di Milano, 18 gennaio 2007); «monitoraggio delle opinioni, tendenze e grado di soddisfazione dei consumatori» (Tribunale di Milano, 2 agosto 2006); «addetta al call center» (Tribunale di Milano, 5 febbraio 2007). 15

16 Progetti ritenuti validi dalla giurisprudenza «verifica della conoscenza, della diffusione e del posizionamento sul mercato dei farmaci dei prodotti dell impresa committente, realizzando uno studio che comporti la rilevazione, l analisi e l elaborazione dei dati relativi alle specialità farmaceutiche»: progetto sufficientemente specifico in assenza della prova, che deve dare il collaboratore, della sussistenza dell eterodirezione (Tribunale di Milano, 10 novembre 2005); il compito di «realizzare un ufficio commerciale/operativo pienamente efficiente»: nel contratto erano dettagliatamente specificati le procedure operative ed organizzative ed i risultati da raggiungere, quindi riconducibile ad un progetto «anche utilizzando la nozione restrittiva del progetto che lo correla ad un attività innovativa, creativa ed eccezionale» (Tribunale di Ravenna, 24 novembre 2005); 16

17 l incarico di «controllo e sistemazione contabilità» che era accompagnato da una dettagliata descrizione delle attività, delimitate anche funzionalmente e temporalmente e inerenti ad un chiaro risultato finale (Tribunale di Milano, 19 dicembre 2006); «studio progettuale di schizzi e proposte commerciali» e «studio grafico progettuale di prototipi, packing e materiali promo-pubblicitari» riferiti a specifiche collezioni di moda e specificanti con precisione le attività da svolgere ed i termini temporali per la realizzazione del progetto (Tribunale di Milano, 2 febbraio 2007). 17

18 c) forme di coordinamento «d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l autonomia nell esecuzione dell obbligazione lavorativa» Circolare Ministero del Lavoro dell 8 gennaio 2004, n. 1 il collaboratore a progetto può operare all interno del ciclo produttivo del committente e, per questo, deve necessariamente coordinare la propria prestazione con le esigenze dell organizzazione del committente; il coordinamento può essere riferito sia ai tempi di lavoro che alle modalità di esecuzione del progetto o del programma di lavoro, ferma restando, ovviamente, l impossibilità del committente di richiedere una prestazione o un attività esulante dal progetto o programma di lavoro originariamente convenuto Circolare Ministero del Lavoro del 29 gennaio 2008, n. 4 L inserimento organico del collaboratore nel contesto aziendale non è, di per sé solo, elemento decisivo per la natura subordinata del rapporto di lavoro, in quanto connaturato a qualunque prestazione lavorativa inserita in un contesto organizzativo (anche resa da terzi nell ambito di un appalto) 18

19 Sulla compatibilità fra inserimento nell organizzazione aziendale e lavoro a progetto anche: la giurisprudenza: «La presenza di un collegamento funzionale del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con l'organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro non fa venir meno il requisito dell'autonomia che caratterizza detto rapporto e che ne determina la disciplina sostanziale. E' stato rilevato in dottrina che l'inserimento del prestatore nell'organizzazione aziendale sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa è stato previsto dal legislatore come elemento di atipicità che l'autonomia delle parti può legittimamente introdurre nei contratti di lavoro autonomo. D'altro canto la necessità di una presenza quotidiana nella struttura per l'espletamento dei propri compiti e la responsabilità verso l'amministrazione sono elementi non esclusivi del rapporto di lavoro subordinato, che ricorrono anche nel lavoro autonomo» (Cass. 9 marzo 2009, n. 6545). la legge: Art. 33 T.U. Sicurezza: «Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui all art. 61 e ss. del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all art. 409, n. 3, c.p.c. le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente». 19

20 Il lavoro a progetto nei call center Circolare del Ministero del Lavoro 14 giugno 2006, n. 17 Il progetto può essere individuato anche nell ambito delle attività operative telefoniche offerte dai call center purché il ci sia la specificazione: a) del singolo committente finale cui è riconducibile la campagna; b) della durata della campagna, rispetto alla quale il contratto di lavoro a progetto non può mai avere una durata superiore; c) del singolo tipo di attività richiesta al collaboratore nell'ambito di tale campagna (promozione, vendita, sondaggi, ecc.); d) della concreta tipologia di prodotti o servizi oggetto dell'attività richiesta al collaboratore; e) della tipologia di clientela da contattare. Il progetto è quindi: configurabile nella campagne out bound perché il compito assegnato al collaboratore è quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l'utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente; non configurabile nelle attività in bound perché l'operatore non gestisce la propria attività, né può in alcun modo pianificarla perché questa consiste prevalentemente nel rispondere alle chiamate dell'utenza, limitandosi a mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie psicofisiche per un dato periodo di tempo. 20

21 d) Il corrispettivo «c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese» Art. 63: «Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto» a) le condizioni retributive devono essere quindi predeterminate in funzione del risultato promesso e non commisurate al tempo della prestazione; b) il compenso deve essere corrisposto in rifermento ad un importo complessivo: è legittima la previsione di acconti e saldo finale alla realizzazione del progetto Circolare Ministero del Lavoro del 29 gennaio 2008, n. 4 Va verificato che il compenso non sia esclusivamente legato al tempo della prestazione, ma sia riferibile anche al risultato enucleato nel progetto. Quale è termine di raffronto della proporzionalità del compenso? I minimi tariffari? Come si determinano i compensi per le analoghe prestazioni di lavoro autonomo? 21

22 e) Divieto di collaborazioni atipiche Art. 69. Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto «1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. 3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale e' limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente». Per alcuni interpreti (e giurisprudenza maggioritaria) è una presunzione assoluta: la mancanza del progetto comporta la conversione del rapporto a prescindere dalle modalità (autonome o subordinate) con cui è stato eseguito. Per altri interpreti (e giurisprudenza minoritaria) è una presunzione relativa: è fatta salva la possibilità per il committente di provare che, nonostante la mancata indicazione di un progetto, la prestazione è stata effettivamente autonoma 22

23 Attività deducibili in un progetto Per la giurisprudenza, nel caso di attività elementari e ripetitive, vi è un attenuazione del vincolo etero-direttivo: Cass. 4 ottobre 2011, n : Quando la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, ed, al fine della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre, a detti fini, far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti)e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro (confermata, nella specie, la decisione dei giudici d'appello, che avevano riconosciuto la natura subordinata dell'attività di commesso prestata dal figlio del titolare di un società). 23

24 Per la Circolare 29 gennaio 2008, n. 4 vi è invece tendenziale incompatibilità con il lavoro a progetto delle seguenti attività, salva la prova di una autentica e concreta autonomia. Di qui un elenco di professioni non declinabili in un progetto: -addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici; - addetti alle agenzie ippiche; - addetti alle pulizie; - autisti e autotrasportatori; - babysitter e badanti; - baristi e camerieri; - commessi e addetti alle vendite; - custodi e portieri; -estetiste e parrucchieri; - facchini; -istruttori di autoscuola; -letturisti di contatori; -manutentori; - muratori e qualifiche operaie dell edilizia; - piloti e assistenti di volo; - prestatori di manodopera nel settore agricolo; -addetti alle attività di segreteria e terminalisti. 24

25 Riassunto delle linee di interpretazione del contratto a progetto I punti fondamentali emersi dall interpretazione della giurisprudenza e del Ministero sono quindi i seguenti: il progetto deve essere specificamente e concretamente descritto il progetto deve essere collegato ad un risultato finale il progetto non può consistere nella mera riproposizione dell oggetto sociale del committente il progetto è tendenzialmente incompatibile con attività meramente esecutive e ripetitive in caso di mancanza di progetto vi è una presunzione assoluta di subordinazione il progetto deve esplicarsi in una attività autonoma e il giudice deve accertare se, nella realizzazione dell attività dedotta in contratto, ricorrono i profili di subordinazione (con onere della prova a carico del lavoratore) 25

26 Cosa cambia con la legge 28 giugno 2012, n. 92 La definizione di progetto Art. 61, comma 1: Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa. La nuova formulazione Art. 61, comma 1: Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 26

27 Per effetto della riforma: il progetto è funzionalmente collegato ad un risultato finale il progetto non può consistere nella mera riproposizione dell oggetto sociale del committente il progetto non può comportare l esecuzione di compiti meramente esecutivi o ripetitivi il progetto è l unica fattispecie legale ammessa: è soppressa la fattispecie del contratto di lavoro a programma di lavoro o ad una fase di esso ( al comma 1 dell art. 67 le parole o del programma o della fase di esso sono soppresse ) 27

28 Sul punto: la Circolare Ministero del Lavoro 11 dicembre 2012, n. 29 Il progetto, pur potendo rientrare nel ciclo produttivo dell impresa e insistere in attività che rappresentano l ordinaria attività aziendale, deve essere caratterizzato da una autonomia di contenuti e obiettivi (all interno di una società di software, creazione di no specifico programma informatico). Viceversa, nell ipotesi di mera riproposizione dell oggetto sociale dell azienda, non sussiste un genuino progetto. E necessario che il contenuto dell attività oggetto del progetto non sia elementare e ripetitiva. In particolare: a) compiti esecutivi: sono quelli che si limitano all esecuzione delle direttive impartite e quindi non hanno alcun margine di autonomia anche operativa (non vi è autodeterminazione delle modalità esecutive); b) compiti ripetitivi: sono attività che non necessitano alcuna indicazione da parte del committente in quanto elementari (cameriere, barista). In tale caso, è riconoscibile un progetto solo se al collaboratore sono lasciati margini di autonomia anche operativa. E riproposta l elencazione di professioni non declinabili in progetto di cui alla Circolare 29 gennaio 2008, n

29 L indicazione del progetto Art. 62. Il contratto di lavoro a progetto e' stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto. La nuova formulazione Art. 62. Il contratto di lavoro a progetto e' stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: «b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire». Per effetto della riforma il progetto: non deve solo essere indicato, ma descritto deve essere funzionale ad un risultato finale che deve essere, a sua volta, dedotto e descritto in contratto 29

30 Sul punto la Circolare del Ministero del Lavoro 11 dicembre 2012, n. 29 Il contenuto del progetto deve necessariamente indicare l attività prestata dal collaboratore in relazione alla quale si attende il raggiungimento di un determinato risultato obiettivamente verificabile e che sia idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente. Il risultato finale costituisce parte integrante del progetto e elemento necessario ai fini della sua validità La stipula del contratto a progetto è subordinata alla individuazione di un risultato compiuto inteso come modificazione della realtà materiale che il collaboratore si impegna a realizzare in un dato arco temporale (sviluppo di uno specifico software e non attività ordinariamente necessaria ai fini della sua gestione, ideazione di una specifica scenografia per uno spettacolo teatrale e non mero allestimento del palco). 30

31 Il compenso Art. 63. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. La nuova formulazione Art. 63. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto. 31

32 Per effetto della riforma, la determinazione del compenso: non può essere inferiore a quella dei lavoratori subordinati svolgenti mansioni equiparabili; è comparata sulla base dell estensione temporale dell attività oggetto della prestazione; prende a riferimento i minimi tabellari Ma il contratto a progetto non dovrebbe tener conto solo del risultato e non del tempo impiegato? E se nel contratto stabilisco solo il risultato, come determino il tempo impiegato? Contratto a progetto part-time? E se la natura della prestazione non consente di determinare un minimo di compenso? La riforma potrebbe essere peggiorativa per il collaboratore? 32

33 Modalità di recesso dal contratto Art. 67, comma 2: I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale. La nuova formulazione Art. 67, comma 2: Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro. 33

34 Per effetto della riforma, il recesso dal contratto a progetto: è consentito al committente prima del termine se il collaboratore è inidoneo professionalmente è consentito prima della scadenza del termine e con preavviso al solo collaboratore (se la facoltà è prevista dal contratto). 34

35 Profili sanzionatori Art. 69. comma 2: Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. L aggiunta di un ulteriore periodo Art. 69, comma 2, secondo periodo: Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 35

36 Per effetto della riforma: In deroga alla regola per cui la subordinazione deve essere provata dal collaboratore, la subordinazione si presume nel caso di svolgimento di attività con mansioni analoghe a quella svolta dai dipendenti dell impresa (orario di lavoro, direttive vincolanti, inserimento nell organizzazione produttiva), salva la prova contraria da parte del committente e salva l esclusione delle prestazioni di elevata capacità professionale, individuabili anche dai contratti collettivi. E una ipotesi di assenza del progetto? Ma non si spiegherebbe la presunzione relativa E una ipotesi di presunzione di subordinazione anche in presenza di valido progetto? 36

37 Presunzione assoluta di subordinazione Art. 69, comma 1: I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. La disposizione interpretativa introdotta dalla riforma: L articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Per effetto della riforma: In caso di mancata individuazione del progetto, la presunzione di subordinazione è assoluta e quindi non è ammessa prova contraria da parte del committente. 37

38 Novità per i call-center Ai call-center che operano outbound non si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 276 del 2003 relative ai requisiti del contratto di lavoro a progetto Art. 24-bis, comma 7, del Decreto Sviluppo 2012 (Legge 7 agosto 2012, n. 134): All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo le parole: «rappresentanti di commercio» sono inserite le seguenti: «,nonche' delle attivita' di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center "outbound" per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto e' consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento,». )) 38

39 Grazie 39

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale Il lavoro autonomo coordinato Lavoro autonomo / Lavoro subordinato Lavoro autonomo (art. 2222 cod. civ.) Quando una persona si obbliga a compiere

Dettagli

LE COLLABORAZIONI A PROGETTO

LE COLLABORAZIONI A PROGETTO LE COLLABORAZIONI A PROGETTO Un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa esiste in quanto sussistano i requisiti di: continuità della prestazione; inserimento funzionale; personalità della

Dettagli

GUIDA AL NUOVO LAVORO A PROGETTO

GUIDA AL NUOVO LAVORO A PROGETTO Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro Riforma del Mercato del Lavoro Legge 92/2012 GUIDA AL NUOVO LAVORO A PROGETTO DI RENZO LA COSTA LUGLIO 2012 Il nuovo lavoro a progetto 1 Il contratto di lavoro

Dettagli

La riforma del lavoro

La riforma del lavoro La riforma del lavoro Cosa cambia per le imprese LAVORO A CHIAMATA Contratto di lavoro con cui il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione in modo discontinuo

Dettagli

Circolare Inail 42 del 5 settembre 2012: Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1 gennaio 2012.

Circolare Inail 42 del 5 settembre 2012: Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1 gennaio 2012. Organo: DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI Documento: Circolare n. 13 del 19 febbraio 2013 Oggetto: Collaborazione coordinata e continuativa a progetto a lla

Dettagli

Circolare N.38 del 28 Febbraio 2013

Circolare N.38 del 28 Febbraio 2013 Circolare N.38 del 28 Febbraio 2013 A rischio la collaborazione a progetto per le attività di promoter, contratto valido per ONG/ONLUS A rischio la collaborazione a progetto per le attività di promoter,

Dettagli

Call center: collaborazioni a progetto anche per indagini di mercato, statistiche e scientifiche

Call center: collaborazioni a progetto anche per indagini di mercato, statistiche e scientifiche CIRCOLARE A.F. N. 141 del 20 Settembre 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Call center: collaborazioni a progetto anche per indagini di mercato, statistiche e scientifiche Gentile cliente, desideriamo informarla

Dettagli

Oggetto: Lavoro Collaborazioni a progetto Circolare Ministero del Lavoro n. 4 del 29.1.2008.

Oggetto: Lavoro Collaborazioni a progetto Circolare Ministero del Lavoro n. 4 del 29.1.2008. Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576 e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com Roma, 29 febbraio

Dettagli

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge

Dettagli

I contratti di lavoro a progetto, di collaborazione con titolari di partita IVA e di associazione in partecipazione

I contratti di lavoro a progetto, di collaborazione con titolari di partita IVA e di associazione in partecipazione I contratti di lavoro a progetto, di collaborazione con titolari di partita IVA e di associazione in partecipazione IL SUPERAMENTO DEI CO.CO.PRO. E IL RITORNO DEI CO.CO.CO. D. Lgs. n. 81/2015 Due norme

Dettagli

RIFORMA DELLA L. 92/2012: INTRODUZIONE

RIFORMA DELLA L. 92/2012: INTRODUZIONE S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO CONTRATTO A PROGETTO, PARTITE IVA DOPO LA RIFORMA FORNERO RIFORMA DELLA L. 92/2012: INTRODUZIONE avv. Antonella Lo Sinno 12 Marzo 2013 Ordine dei Commercialisti

Dettagli

Scheda approfondita LAVORO A PROGETTO

Scheda approfondita LAVORO A PROGETTO Scheda approfondita LAVORO A PROGETTO Nozione Finalità Ambito soggettivo di applicazione Legenda Contenuto Precisazioni Riferimenti normativi Ambito oggettivo di applicazione Forma Durata Trattamento economico

Dettagli

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Presunzioni, riqualificazioni ed abrogazioni: come vanno gestiti i contratti a progetto e le partite IVA? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

FAQ PARTITE IVA. Cos è la Partita Iva?

FAQ PARTITE IVA. Cos è la Partita Iva? FAQ PARTITE IVA Cos è la Partita Iva? La Partita Iva è un particolare strumento fiscale riservato, oltre che alle imprese, ai lavoratori autonomi, ovvero a quei lavoratori che, ai sensi dell art. 2222

Dettagli

JOBS ACT APPRENDISTATO E SOMMINISTRAZIONE

JOBS ACT APPRENDISTATO E SOMMINISTRAZIONE JOBS ACT APPRENDISTATO E SOMMINISTRAZIONE A cura di Avv. Prof. Gabriele Fava Presidente Studio Legale FAVA&ASSOCIATI www.favalex.it 1 Introduzione L apprendistato è stato oggetto di numerose modifiche

Dettagli

STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste 88 00198 Roma Tel. 06/8848666 (RA) Fax 068844588 info@mt-partners.

STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste 88 00198 Roma Tel. 06/8848666 (RA) Fax 068844588 info@mt-partners. CIRCOLARE INFORMATIVA NR. 26/2014 ARGOMENTO: CONTROLLI A TAPPETO PER VERIFICARE: I) LE FALSE PARTITE IVA E LE FALSE COLLABORAZIONI A PROGETTO. II) I CONTRATTI A TERMINE Gentile Cliente, con la presente

Dettagli

LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO La riforma Fornero: - entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sulla GU (pubblicata ieri entra in vigore il 18 luglio p.v.) - prevede un applicazione dei

Dettagli

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Città di Nichelino Provincia di Torino Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino il 29.4.2014

Dettagli

GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI

GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI Qual è l ambito di applicazione della nuova normativa previdenziale? A decorrere dal 1 gennaio 2012 sono iscritti alla Gestione

Dettagli

Anaao-Cref Servizio Tutela Lavoro

Anaao-Cref Servizio Tutela Lavoro 1 QUESITO Si chiede se un dirigente medico con incarico libero professionale sia pienamente autonomo nello svolgimento delle proprie mansioni nell ambito dell unità operativa di afferenza. Si chiede, inoltre,

Dettagli

LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO LE PRINCIPALI NOVITA Ancona, 9 luglio 202 Stefano Carotti Carotti Rodriguez Progetti Lavoro S.r.l. www.an.camcom.gov.it La riforma del lavoro (Riforma Fornero ) Legge

Dettagli

Incontro informativo LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO. Area Sindacale e Lavoro-Previdenza Confindustria Monza e Brianza Monza, 24 settembre 2012

Incontro informativo LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO. Area Sindacale e Lavoro-Previdenza Confindustria Monza e Brianza Monza, 24 settembre 2012 Incontro informativo LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Area Sindacale e Lavoro-Previdenza Confindustria Monza e Brianza Monza, 24 settembre 2012 La riforma del lavoro Legge 28 giugno 2012, n. 92 Flessibilità

Dettagli

COMUNE DI VILLESSE PROVINCIA DI GORIZIA REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

COMUNE DI VILLESSE PROVINCIA DI GORIZIA REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE COMUNE DI VILLESSE PROVINCIA DI GORIZIA REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE Approvato con deliberazione giuntale n. 116 del 29/09/2005, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi

Dettagli

I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA GIUSEPPE SANTORO-PASSARELLI I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA UNA FATTISPECIE IN VIA DI TRASFORMAZIONE? JOVENE EDITORE NAPOLI 2015 INDICE Introduzione... p. XIII CAPITOLO PRIMO LE

Dettagli

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 12.1 Individuazione delle Strutture Semplici e Complesse Nell individuare le strutture complesse di cui all allegato n. 2

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 INDICE GESTIONE DELLE RISORSE Messa a disposizione delle risorse Competenza, consapevolezza, addestramento Infrastrutture Ambiente di lavoro MANUALE DELLA QUALITÀ Pag.

Dettagli

LA SICUREZZA SUL LAVORO Sicurezza significa svolgimento dell attività lavorativa in condizioni tali che la vita, l incolumità fisica e la salute non siano esposte a pericolo. Oggetto di tutela non è esclusivamente

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

I contratti a progetto e i lavoratori autonomi a partita Iva dopo la riforma Fornero

I contratti a progetto e i lavoratori autonomi a partita Iva dopo la riforma Fornero I contratti a progetto e i lavoratori autonomi a partita Iva dopo la riforma Fornero La riforma del mercato del lavoro proposta da Elsa Fornero entrata in vigore il 18 Luglio 2012 è orientata a razionalizzare

Dettagli

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE RAPPORTO DI LAVORO 1 Il rapporto individuo azienda si basa su un contratto per lo scambio di una prestazione di lavoro a fronte di un corrispettivo economico retribuzione

Dettagli

COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona. Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna

COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona. Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna Approvato con D.G.C. n. 104 del 31.07.2008 Modificato con D.G.C. n. 139 del 30.10.2008

Dettagli

Comune di OLGIATE OLONA SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Comune di OLGIATE OLONA SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Comune di OLGIATE OLONA SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 1. INTRODUZIONE La legge-delega 4 marzo 2009, n. 15, ed il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito Decreto,

Dettagli

IL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

IL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA IL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (ANCHE NELLA MODALITA A PROGETTO) Concetto di parasubordinazione: perché sia configurabile un rapporto di parasubordinazione ai sensi dell articolo

Dettagli

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO QUESITI (posti in data 3 aprile 2014) Sono stato assunto quale dirigente medico a tempo determinato presso un azienda ospedaliera del SSN, per la sostituzione

Dettagli

2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Chiarimenti 2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Questo soggetto della prevenzione

Dettagli

RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni in attuazione della Legge delega

Dettagli

Il lavoro a progetto 1. La nuova normativa del lavoro a progetto

Il lavoro a progetto 1. La nuova normativa del lavoro a progetto Il lavoro a progetto 1. La nuova normativa del lavoro a progetto Come anticipato in premessa, nell'ambito delle nuove tipologie di lavoro create dalla recente riforma del mercato del lavoro ed individuate

Dettagli

Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l.

Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l. 161/13 Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l. Regolamento per l affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni Sommario Articolo 1 Oggetto del Regolamento... 2 Articolo 2 Presupposti e limiti...

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

Allegato A al CCNL 2006/2009 comparto Ministeri

Allegato A al CCNL 2006/2009 comparto Ministeri Allegato A al CCNL 2006/2009 comparto Ministeri AREA FUNZIONALE PRIMA ( ex A1 e A1S ) Appartengono a questa Area funzionale i lavoratori che svolgono attività ausiliarie, ovvero lavoratori che svolgono

Dettagli

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B La Legge 217/2011 prevede che le prestazioni di servizi generiche poste in essere con soggetti non residenti si considerino effettuate nel momento

Dettagli

IL LAVORO NEL TURISMO

IL LAVORO NEL TURISMO IL LAVORO NEL TURISMO Recenti interventi normativi e prospettive per il settore Castelfranco Veneto, 20 febbraio 2012 Area Relazioni Sindacali, Previdenziali e Formazione Tempo Determinato Maggiore costo

Dettagli

CONTRATTI DI LAVORO TIPOLOGIE E DIFFERENZE

CONTRATTI DI LAVORO TIPOLOGIE E DIFFERENZE CONTRATTI DI LAVORO TIPOLOGIE E DIFFERENZE COS È? Il contratto individuale di lavoro è un accordo tra un datore di lavoro (impresa individuale, società, associazione, studio professionale, etc.) ed un

Dettagli

La norma ISO 9001:08 ha apportato modifiche alla normativa precedente in

La norma ISO 9001:08 ha apportato modifiche alla normativa precedente in La norma ISO 9001:08 ha apportato modifiche alla normativa precedente in base alle necessità di chiarezza emerse nell utilizzo della precedente versione e per meglio armonizzarla con la ISO 14001:04. Elemento

Dettagli

3. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO di Andrea Morzenti

3. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO di Andrea Morzenti 3. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO di Andrea Morzenti La normativa sul contratto di lavoro a tempo determinato è contenuta nel Decreto Legislativo n. 368 del 2001, decreto attuativo della Direttiva Comunitaria

Dettagli

8 ottobre 2010 Sicurezza Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

8 ottobre 2010 Sicurezza Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Chiarimenti 8 ottobre 2010 Sicurezza Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nel Decreto Legislativo 81/2008, e sue successive modifiche ed

Dettagli

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO di BERGAMO. Avv. Patrizia Tiraboschi Foro di Bergamo. segreteria@studiolegale1raboschi.it

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO di BERGAMO. Avv. Patrizia Tiraboschi Foro di Bergamo. segreteria@studiolegale1raboschi.it L Apprendistato professionalizzante: quadro giuridico dell is7tuto ed adempimen7 forma7vi dopo la Sentenza della Corte Cos7tuzionale n. 176 del 10/05/2010 ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO di BERGAMO Avv.

Dettagli

Riforma del lavoro e tutela del credito:

Riforma del lavoro e tutela del credito: Riforma del lavoro e tutela del credito: nuovi scenari di un mercato in evoluzione. 26 luglio 2012 Roma ATA Hotel Villa Pamphili 2 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE COLLABORAZIONI A PARTITA IVA E DELLE COLLABORAZIONI

Dettagli

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Approvato con atto G.C. n. 492 del 07.12.2011 1

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

Jobs Act: La nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative. Enzo De Fusco

Jobs Act: La nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative. Enzo De Fusco Jobs Act: La nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative Enzo De Fusco CONTRATTO A PROGETTO - NOVITA A far data dall 1/01/2016, l art. 2 si applica la disciplina del rapporto di lavoro

Dettagli

LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO. Dalla Fornero ai decreti del governo Letta

LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO. Dalla Fornero ai decreti del governo Letta LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Dalla Fornero ai decreti del governo Letta Avv. Pasquale Staropoli PIESSE@LIBERO.IT 1 IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Art. 1 d.lgs. 368/2001: Co. 01 Il contratto di lavoro

Dettagli

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA 16 maggio 2014 Avv. Marcello Giustiniani www.beplex.com Il trasferimento d azienda e di ramo d azienda A) La nozione di trasferimento d azienda (art. 2112,

Dettagli

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 222 DEL 29/11/2011 Articolo 1 Finalità ed ambito applicativo 1. Il presente

Dettagli

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA COMUNE DI LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DEL PERSONALE E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE Approvato con deliberazione G.C. n. 45 del 27-02-2007 Modificato con deliberazione

Dettagli

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Definizione di RLS (Art 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per

Dettagli

Operatori Socio Sanitari risorsa e opportunità per il miglioramento della qualità e dell assistenza. Attribuzione o delega?

Operatori Socio Sanitari risorsa e opportunità per il miglioramento della qualità e dell assistenza. Attribuzione o delega? Operatori Socio Sanitari risorsa e opportunità per il miglioramento della qualità e dell assistenza. Attribuzione o delega? Pordenone, Marzo 2014 Dott.ssa Catia Cassin Delega In ambito gestionale per delega

Dettagli

OGGETTO: Principio di cassa allargato

OGGETTO: Principio di cassa allargato Informativa per la clientela di studio N. 01 del 08.01.2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Principio di cassa allargato Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo

Dettagli

Avv. Marina Tona. - Partner - Trifirò & Partners - Avvocati. Via San Barnaba, 32 20122 Milano - Tel 02.550011 Fax 02.5460391 www.trifiro.

Avv. Marina Tona. - Partner - Trifirò & Partners - Avvocati. Via San Barnaba, 32 20122 Milano - Tel 02.550011 Fax 02.5460391 www.trifiro. Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo Avv. Marina Tona - Partner - Trifirò & Partners - Avvocati Via San Barnaba, 32 20122 Milano - Tel 02.550011 Fax 02.5460391 www.trifiro.it

Dettagli

Circolare Informativa n 30/2013. Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro

Circolare Informativa n 30/2013. Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro Circolare Informativa n 30/2013 Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 5 INDICE Premessa pag.3 1) Collocamento disabili e disciplina

Dettagli

Comune di San Martino Buon Albergo

Comune di San Martino Buon Albergo Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona - C.A.P. 37036 SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI Approvato dalla Giunta Comunale il 31.07.2012 INDICE PREMESSA A) LA VALUTAZIONE

Dettagli

AVV. LUCIA CASELLA Patrocinante in Cassazione. AVV. GIOVANNI SCUDIER Patrocinante in Cassazione AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. LUCIA CASELLA Patrocinante in Cassazione. AVV. GIOVANNI SCUDIER Patrocinante in Cassazione AVV. ROBERTA PACCAGNELLA Circolare n. 5/09 del 26 giugno 2009* CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO La Corte di Cassazione con la sentenza del 10 febbraio 2009, n. 3276 è recentemente intervenuta in materia di risoluzione anticipata

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI REGOLAMENTO AVVOCATI ELENCO SPECIALE

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI REGOLAMENTO AVVOCATI ELENCO SPECIALE CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI REGOLAMENTO AVVOCATI ELENCO SPECIALE NAPOLI 2015 Prefazione Con l art. 23 della L. 247/12, istitutiva del nuovo ordinamento forense, viene portato a termine

Dettagli

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime

Dettagli

TRASFERIMENTO E MUTAMENTO DI MANSIONI

TRASFERIMENTO E MUTAMENTO DI MANSIONI TRASFERIMENTO E MUTAMENTO DI MANSIONI SCUOLA FORENSE MILANO, 7 MARZO 2014 Avv. Marcello Giustiniani www.beplex.com Il mutamento del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa 1. Il trasferimento

Dettagli

I CONTRATTI DI LAVORO. A cura di Emanuela De Palma Consulente del Lavoro

I CONTRATTI DI LAVORO. A cura di Emanuela De Palma Consulente del Lavoro I CONTRATTI DI LAVORO A cura di Emanuela De Palma Consulente del Lavoro JOB ACT NOVITA GIA IN VIGORE Recenti modifiche in materia di contratti di lavoro finalizzate a SEMPLIFICAZIONE + STABILIZZAZIONE

Dettagli

Circolare Informativa n 40/2013. Prestazioni autonome, Collaborazioni a progetto e in regime di partita IVA

Circolare Informativa n 40/2013. Prestazioni autonome, Collaborazioni a progetto e in regime di partita IVA Circolare Informativa n 40/2013 Prestazioni autonome, Collaborazioni a progetto e in regime di partita IVA Pagina 1 di 9 INDICE Premessa pag. 3 1) Ministero del Lavoro: circolare n.29/2012 Co.co.pro pag.

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

1. Il presente regolamento ha lo scopo di recepire i principi previsti per le pubbliche amministrazioni in materia di limiti ad alcune tipologie di spesa di cui al comma 2, in esecuzione della deliberazione

Dettagli

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE del personale amministrativo dell Avvocatura dello Stato

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE del personale amministrativo dell Avvocatura dello Stato SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE del personale amministrativo dell Avvocatura dello Stato PREMESSA. Il presente Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale

Dettagli

Contratto di collaborazione professionale non subordinata di tipo a progetto

Contratto di collaborazione professionale non subordinata di tipo a progetto Contratto di collaborazione professionale non subordinata di tipo a progetto Tra la Cooperativa in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via, tel. partita IVA (o codice fiscale) n

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MANOVRA D ESTATE 2008: LA DEDUCIBILITA AI FINI IVA E PER LE IMPOSTE SUI REDDITI Il D.L. n. 112/2008, ha adeguato la normativa nazionale

Dettagli

Trentino Mobilità s.p.a. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

Trentino Mobilità s.p.a. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI Trentino Mobilità s.p.a. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2012 In vigore dal 22 dicembre 2012

Dettagli

ART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, SPESE DI SPONSORIZZAZIONE, SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ E RAPPRESENTANZA. ART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

Dettagli

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI)

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI) COMUNE DI RAVENNA Il sistema di valutazione delle posizioni del personale dirigente GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI) Ravenna, Settembre 2004 SCHEMA DI SINTESI PER LA

Dettagli

(1). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

(1). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 (1). Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo

Dettagli

LA RIFORMA DELL AUTOTRASPORTO ALLA LUCE DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015 (L. 190/2014)

LA RIFORMA DELL AUTOTRASPORTO ALLA LUCE DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015 (L. 190/2014) LA RIFORMA DELL AUTOTRASPORTO ALLA LUCE DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015 (L. 190/2014) Mercoledì 4 marzo 2015 Bologna Prof. Avv. Stefano Zunarelli stefano.zunarelli@studiozunarelli.com La Legge 190/2014 (Legge

Dettagli

REGOLAMENTO DEL PART-TIME

REGOLAMENTO DEL PART-TIME REGOLAMENTO DEL PART-TIME (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 279 del 14/11/2012, integrato con deliberazione di Giunta comunale n. 311 del 17/12/2013 e, da ultimo, modificato con deliberazione

Dettagli

Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione coordinata e continuativa

Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione coordinata e continuativa Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione coordinata e continuativa Art. 1 (Oggetto del Regolamento) Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per

Dettagli

PARTITE IVA FITTIZIE

PARTITE IVA FITTIZIE PARTITE IVA FITTIZIE ART. 1 C. 26, L. 92/2012 IN G.U. N. 136 DEL 3 LUGLIO 2012 DALLA RIFORMA DEL LAVORO NUOVE REGOLE PER LE PARTITE IVA FITTIZIE Con la pubblicazione in GU (n. 153 del 03/07/2012) della

Dettagli

OGGETTO SPECIALISTA AMBULATORIALE O MEDICO DIPENDENTE PROSPETTIVE PROFESSIONALI ED ECONOMICHE A CONFRONTO

OGGETTO SPECIALISTA AMBULATORIALE O MEDICO DIPENDENTE PROSPETTIVE PROFESSIONALI ED ECONOMICHE A CONFRONTO 1 OGGETTO SPECIALISTA AMBULATORIALE O MEDICO DIPENDENTE PROSPETTIVE PROFESSIONALI ED ECONOMICHE A CONFRONTO QUESITO (posto in data 4 luglio 2014) Ho un contratto da specialista ambulatoriale a tempo indeterminato

Dettagli

SCUOLA FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO INCONTRO DEL 30.09.2011

SCUOLA FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO INCONTRO DEL 30.09.2011 SCUOLA FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO INCONTRO DEL 30.09.2011 Gli indici della natura subordinata del rapporto di lavoro Relazione dell Avv. Paolo Valla * * * Traccia dei casi da trattare Controversia

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

C i r c o l a r i. Siri. E d i z i o n e V d i A p r i l e 2 0 1 5

C i r c o l a r i. Siri. E d i z i o n e V d i A p r i l e 2 0 1 5 C i r c o l a r i E d i z i o n e V d i A p r i l e 2 0 1 5 Siri Consulenza e Organizzazione Srl Piazza IV Novembre, 5 20025 Legnano MI Tel. 0331-776177 Fax 0331-773216 www.siri.it 2 NOVITÀ CO.CO.PRO E

Dettagli

La successione. Obiettivi

La successione. Obiettivi La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento

Dettagli

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PEGASO 03 S.r.l. Sede legale ed operativa: Via Cagliero 3/I-3/L 100 41 CARIGNANO (TO) Tel 011-969.87.11 Fax 011-969.07.97 Capitale Sociale Eu ro 100.000,00 i.v. Registro delle Imp rese n. 08872320018 Tribunale

Dettagli

REGOLAMENTO SULLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI

REGOLAMENTO SULLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI REGOLAMENTO SULLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI REGOLAMENTO SULLA FACOLTA DI ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI Sommario Art. 1 - Principi, finalità, e oggetto...3 Art. 2 -

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2832 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI Modifiche

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (Treviso)

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (Treviso) Allegato sub A) alla deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 17.03.2008 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (Treviso) DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE

Dettagli

Circolare N.161 del 1 dicembre 2011. Dal primo dicembre via libera ai contratti di lavoro intermittente

Circolare N.161 del 1 dicembre 2011. Dal primo dicembre via libera ai contratti di lavoro intermittente Circolare N.161 del 1 dicembre 2011 Dal primo dicembre via libera ai contratti di lavoro intermittente Dal primo dicembre via libera ai contratti di lavoro intermittente Gentile cliente con la presente

Dettagli

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di apprendistato: nuova disciplina Il 25 giugno 2015 è entrato in vigore uno dei decreti attuativi del c.d. Jobs Act (D.Lgs. 81/2015, di seguito Decreto

Dettagli

Manuale della qualità. Procedure. Istruzioni operative

Manuale della qualità. Procedure. Istruzioni operative Unione Industriale 19 di 94 4.2 SISTEMA QUALITÀ 4.2.1 Generalità Un Sistema qualità è costituito dalla struttura organizzata, dalle responsabilità definite, dalle procedure, dai procedimenti di lavoro

Dettagli