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1 Newsletter Nuovo regime IVA per cassa 20 Dicembre Condizioni soggettive ed oggettive per l accesso al regime. 2. Effettuazione delle operazioni ed esigibilità dell imposta. 3. Detrazione. 4. Fatturazione e registrazione. 5. Liquidazione. 6. Modalità di esercizio dell opzione. 7. Abrogazione del previgente regime IVA per cassa.

2 L art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012 n ha introdotto, dal 1 dicembre il cd. regime IVA per cassa che consente alle imprese e ai professionisti, il cui volume di affari non superi i 2 milioni di euro, di differire al momento dell incasso/pagamento il momento di esigibilità/detraibilità dell imposta a debito/credito. Tale nuovo regime sostituisce il previgente regime IVA per cassa disciplinato dall art. 7 del D.L. n. 185/2008 e a differenza di quest ultimo non esplica effetti sul diritto alla detrazione del committente/cessionario dei soggetti che aderiscono al regime IVA per cassa, che è esercitabile secondo i criteri ordinari a decorrere dal momento di effettuazione dell operazione e per effetto della registrazione della fattura. 1) Condizioni soggettive ed oggettive per l accesso al regime Possono optare per tale regime: - i soggetti passivi (inclusi gli enti non commerciali relativamente all attività commerciale da essi svolta) il cui volume d affari nell anno precedente non è stato superiore a 2 milioni di euro; o - i soggetti passivi che, con riferimento al primo esercizio, prevedono di realizzare un volume d affari non superiore a 2 milioni di euro. Le operazioni per le quali risulta applicabile il nuovo regime sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell esercizio di impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato. Il regime non si applica alle seguenti operazioni, per le quali il debitore d imposta non è il cedente/prestatore: - cessioni intracomunitarie, cessioni all esportazione e assimilate e servizi internazionali; - operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l imposta mediante l applicazione del reverse charge. Sono inoltre escluse le operazioni attive sottoposte a regimi speciali, cioè: - i regimi monofase di cui all art. 74, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 (d ora in avanti indicato come Decreto IVA 3 ); - il regime del margine (art. 36 D.L. n. 41/1995); - il regime delle agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter del Decreto IVA); - il regime per l agricoltura e attività agricole connesse (artt. 34 e 34-bis del Decreto IVA); - il regime delle attività di agriturismo (ex art. 5, comma 2, Legge n. 413/1991). Per i soggetti cui si applicano i predetti regimi speciali, l amministrazione finanziaria ha chiarito che in caso di esercizio congiunto di attività in regime speciale e in regime ordinario e previa separazione delle attività ex art. 36 del Decreto IVA il contribuente può optare per il regime dell IVA per cassa relativamente all attività svolta in regime ordinario. In merito, tuttavia, al computo del volume d affari ai fini della soglia oltre la quale non è consentita l opzione per il regime in commento, vale la regola secondo cui quest ultimo è dato dalla somma del volume d affari di tutte le attività esercitate. Il regime non esplica effetti sulle cessioni ad esigibilità differita di cui all ultimo 1 Convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n La data di entrata in vigore è stata stabilita dal Decreto attuativo dell 11 ottobre E previsto che le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data del 30 novembre non rientrano nella disciplina dell IVA per cassa. 3 Commercio di sali, tabacchi, fiammiferi, settore dell editoria, servizi di telefonia, vendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta etc. 2

3 comma dell art. 6 del Decreto IVA 4. 2) Effettuazione delle operazioni ed esigibilità dell imposta Le operazioni, in costanza di regime, si considerano effettuate secondo le regole ordinarie previste dall articolo 6 del Decreto IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. Tuttavia l imposta, in deroga a quanto ivi previsto, diviene esigibile unicamente al momento del pagamento del relativo corrispettivo 5 e, in ogni caso, dopo che è trascorso un anno dal momento di effettuazione dell operazione. Il limite di un anno non si applica se il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine è stato assoggettato a procedure concorsuali. In relazione al momento in cui si ritiene percepito il corrispettivo, l amministrazione finanziaria ha avuto modo di precisare che i pagamenti effettuati con assegni bancari, bonifici, etc. si considerano incassati con l accreditamento delle somme sul conto corrente 6. 3) Detrazione I soggetti che applicano il regime IVA per cassa possono detrarre l imposta riguardante le operazioni passive al momento del pagamento del relativo corrispettivo 7 ovvero decorso un anno dal momento in cui l imposta sarebbe stata esigibile secondo le regole ordinarie e alle condizioni esistenti in tal momento. Tuttavia, sono escluse dal regime del differimento della detrazione le seguenti operazioni: - acquisti di beni e servizi soggetti all IVA con il metodo del reverse charge; - acquisti intracomunitari di beni; - importazioni di beni; - estrazione di beni dai depositi IVA. Le operazioni effettuate in regime di IVA per cassa concorrono al volume di affari e alla determinazione della percentuale di detrazione ex art. 19-bis del Decreto IVA, nell esercizio in cui sono effettuate. In relazione alle operazioni passive poste in essere prima del 1 dicembre 2012, ma registrate successivamente, è stato previsto che esse siano regolate dal nuovo regime e, dunque, la detraibilità dell IVA relativa a tali operazioni sarà differita al momento del pagamento della relativa prestazione/cessione. Come già accennato il cessionario o committente che applica l IVA con i criteri ordinari e riceve una fattura emessa in regime di IVA per cassa deve trattarla come una normale fattura; pertanto, ai fini della detrazione, sarà sufficiente numerarla e annotarla nel registro degli acquisti ai sensi dell articolo 25 del Decreto IVA, senza dover attendere il pagamento del corrispettivo. 4 Nulla muta quindi per (i) le cessioni di prodotti farmaceutici, di cui al n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, da parte dei farmacisti; (ii) le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere, verso il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, a favore dei soci, associati o partecipanti degli enti e associazioni non commerciali; (iii) le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di soggetti pubblici (Stato, enti pubblici territoriali, ASL, Camere di Commercio, etc.). 5 Laddove il corrispettivo sia stato incassato solo in parte, l imposta diviene esigibile in capo al cedente o prestatore nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell operazione. 6 Incertezze potrebbero sussistere con riferimento alle cambiali e alle carte di credito, con riferimento alle quali sarebbe auspicabile una conferma dell orientamento espresso in passato dall amministrazione finanziaria in relazione a tutt altra problematica, secondo il quale il pagamento/incasso mediante carta di credito avverrebbe al momento dell uso della stessa. 7 Laddove il corrispettivo sia stato pagato solo in parte, il diritto alla detrazione dell imposta sorge in capo al soggetto che ha aderito al nuovo regime nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell operazione. 3

4 4) Fatturazione e registrazione L emissione della fattura continua ad essere regolata dal combinato disposto degli artt. 6 e 21, comma 4, del Decreto IVA. Sulle fatture emesse si deve indicare che trattasi di operazione effettuata in regime di IVA per cassa ex art. 32-bis del D.L n. 83. La registrazione delle fatture, sia attive che passive, segue le regole ordinarie. 5) Liquidazione L IVA riferita alle operazioni attive e passive in regime di IVA per cassa concorre alla determinazione dell IVA a debito/credito di periodo nella liquidazione mensile/trimestrale in cui avviene l incasso/pagamento del corrispettivo ovvero nella liquidazione periodica in cui scade il termine di un anno dall effettuazione dell operazione. Nella liquidazione relativa all ultimo mese in cui è stato applicato il regime dell IVA per cassa (ove questo si interrompa per effetto di revoca o superamento della soglia di 2 milioni di euro) è computato a debito l ammontare dell imposta non ancora versata relativa alle operazioni effettuate ed i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati. Con riferimento alla medesima liquidazione, può essere esercitato il diritto alla detrazione dell imposta per le operazioni passive i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati. 6) Modalità di esercizio dell opzione L opzione ha effetto a partire dal 1 gennaio dell anno in cui è esercitata mediante comportamenti concludenti (in primis, l emissione delle fatture con l indicazione del regime) ovvero, in caso di inizio dell attività in corso d anno, dalla data di inizio attività. L esercizio dell opzione e della sua revoca devono essere comunicati nella prima dichiarazione successiva al periodo d imposta nel quale il nuovo regime è stato adottato/revocato. L opzione è vincolante per un triennio e, successivamente, è rinnovata automaticamente di anno in anno, salvo espressa revoca o superamento del volume d affari. Qualora nel corso dell anno sia stato superato il limite del volume d affari, come detto pari a 2 milioni di euro, le operazioni attive e passive effettuate nel mese successivo saranno sottoposte a regime ordinario. 7) Abrogazione del previgente regime IVA per cassa A partire dal 1 dicembre 2012 è abrogato l art. 7 del D.L. n. 185/2008, il quale prevedeva un regime di IVA per cassa relativo alle sole operazioni attive. Le operazioni passive, per converso, seguivano le regole ordinarie. L accesso al regime, inoltre, era vincolato ad un volume d affari che non doveva eccedere i 200mila euro. Infine, per il committente/cessionario che operava in regime ordinario e riceveva una fattura emessa in applicazione del regime di IVA per cassa, la detrazione era rinviata al momento del pagamento del corrispettivo. 3

5 In assenza di una specifica disciplina transitoria, l amministrazione finanziaria ha chiarito che le operazioni poste in essere in applicazione del regime abrogato fino al 30 novembre 2012 restano assoggettate al medesimo. Riferimenti: - Art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134; - Decreto 11 ottobre 2012; - Provvedimento Agenzia delle Entrate 21 novembre 2012; - C.M. 26 novembre 2012, n. 44/E. Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l espressione di un parere professionale. La Newsletter è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni. Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati Vi preghiamo di contattare: Guido Zavadini guido.zavadini@cms-aacs.com Massimo Pellecchia massimo.pellecchia@cms-aacs.com 4

6 ROMA Via Agostino Depretis, Italia T F MILANO Via Michelangelo Buonarroti, Italia T F TIRANA Rr. Sami Frashëri Red Building - 1 Floor Albania T F CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti. CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni Gli studi di CMS sono: CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni (Italia); CMS Albiñana & Suárez de Lezo, S. L. P. (Spagna); CMS Bureau Francis Lefebvre S. E. L. A. F. A. (Francia); CMS Cameron McKenna LLP (Regno Unito); CMS DeBacker SCRL / CVBA (Belgio); CMS Derks Star Busmann N. V. (Paesi Bassi); CMS von Erlach Henrici Ltd (Svizzera); CMS Hasche Sigle, Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern (Germania); CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH (Austria) e CMS Rui Pena, Arnaut & Associados RL (Portogallo). Uffici di CMS ed associati CMS nel mondo: Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Lisbona, Londra, Madrid, Parigi, Roma, Vienna, Zurigo, Aberdeen, Algeri, Amburgo, Anversa, Barcellona, Belgrado, Bratislava, Bristol, Bucarest, Budapest, Casablanca, Colonia, Dresda, Duesseldorf, Edimburgo, Francoforte, Kiev, Lione, Lipsia, Lubiana, Lussemburgo, Milano, Monaco, Mosca, Pechino, Praga, Rio de Janeiro, Sarajevo, Siviglia, Shanghai, Sofia, Stoccarda, Strasburgo, Tirana, Utrecht, Varsavia e Zagabria.

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