TRATTAMENTO IVA DELLE CESSIONI GRATUITE. (in particolare, delle cessioni di beni a titolo di sconto, premio o abbuono, ecc...)
|
|
- Cesarina Lisa Gentile
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 TRATTAMENTO IVA DELLE CESSIONI GRATUITE (in particolare, delle cessioni di beni a titolo di sconto, premio o abbuono, ecc...) Andreetta Giandomenico Dottore Commercialista
2 SOMMARIO REGOLA GENERALE... 2 I TRE PRESUPPOSTI DELL IVA... 2 CESSIONI DI BENI (presupposto oggettivo)... 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI (presupposto oggettivo)... 2 DEROGHE ALLA REGOLA GENERALE... 2 IMPONIBILITA DELLE CESSIONI GRATUITE... 2 IMPONIBILITA DELLE PRESTAZIONI GRATUITE... 4 BASE IMPONIBILE... 4 DEROGA ALLA DEROGA: RITORNO ALLA REGOLA GENERALE... 4 ESCLUSIONE DA IVA PER ALCUNI TIPI DI CESSIONI GRATUITE... 4 Campioni gratuiti... 4 Sconti e abbuoni in natura... 5 DETRAIBILITA DELL IVA SUGLI ACQUISTI... 6 RIEPILOGO (sunto della normativa)... 6 CASI ED ESEMPLIFICAZIONI... 7 Fattura d acquisto di merci (con sconto-merci)... 7 Fattura d acquisto di omaggi destinati ai clienti... 8 Fattura di vendita merci (con omaggi e sconti-merce ai clienti)
3 REGOLA GENERALE I TRE PRESUPPOSTI DELL IVA L Iva si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi (presupposto oggettivo) effettuate nel territorio dello Stato (requisito territoriale) nell esercizio di imprese, di arti e professioni (presupposto soggettivo), nonché sulle importazioni da chiunque effettuate 1. Scopo molto limitato di questa dispensa è l esame del presupposto oggettivo, con particolare riferimento alle cessioni e alle prestazioni gratuite. Quando esso è verificato (contestualmente agli altri due presupposti: soggettivo e territoriale), allora l operazione rientra nel campo di imposizione dell Iva. CESSIONI DI BENI (presupposto oggettivo) In base al comma 1 dell art. 2 del DPR 26/10/1972, n.633, costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. Dunque, gli atti a titolo gratuito, secondo la regola generale, non integrerebbero il c.d. requisito oggettivo dell Iva. In realtà, come si vedrà nel prosieguo, mai regola generale fu così ampiamente derogata. PRESTAZIONI DI SERVIZI (presupposto oggettivo) L Art. 3, co 1. del Dpr 633/1972, così definisce le prestazioni di servizi: Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Anche le prestazioni gratuite, sulla base della regola generale non integrerebbero il c.d. requisito oggettivo dell Iva; tuttavia, anche in questo caso sono previste alcune eccezioni alla regola generale. DEROGHE ALLA REGOLA GENERALE IMPONIBILITA DELLE CESSIONI GRATUITE Si è già anticipato come il requisito dell onerosità (che costituisce presupposto del requisito oggettivo) delle operazioni in campo Iva sia ampiamente derogato in materia di cessioni e prestazioni gratuite. 1 Art. 1 del DPR DPR 26/10/1972, n
4 Infatti, ai sensi dell art. 2, comma 2, n. 4), del DPR 633/1972, anche se mancanti del requisito dell onerosità, sono comunque considerate cessioni di beni: 4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario 2 non superiore ad euro cinquanta 3 e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis;. E di immediata evidenza come la succitata disposizione ribalti sostanzialmente la regola generale, disponendo che costituiscono comunque (sempreché siano contemporaneamente avverati anche i presupposti soggettivo e territoriale) operazioni imponibili ad Iva: - le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientrano nell attività propria dell impresa; - le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell attività propria dell impresa il cui costo unitario sia uguale o superiore ad euro 50,00; fatta eccezione, peraltro, per i beni per i quali, all atto dell acquisto, non sia stata operata (anche volontariamente) la detrazione dell Iva. L art. 18, 3 comma, del Dpr 633/1972, stabilisce che, per le operazioni in questione, la rivalsa non è obbligatoria; non è, quindi, necessario che l imposta venga in concreto addebitata al cliente (in tal caso, il fornitore resta inciso dall imposta). Esemplificando, un produttore di vino che regali ai suoi clienti una semplice bottiglia di vino del costo di 10 euro, oppure, in alternativa, un agenda avente un prezzo d acquisto di 60,00 euro, dovrà assoggettare ad iva entrambe le predette cessioni gratuite con una delle seguenti modalità: a) emissione di autofattura per omaggi in unico esemplare (che rimane al produttore), imponibile ad Iva (che resta a carico del produttore); b) emissione di una normale fattura, in duplice esemplare (di cui uno destinato al cliente), specificando che, trattandosi di fattura per omaggi con rivalsa dell Iva, il relativo importo imponibile non va pagato; c) emissione di una normale fattura, in duplice esemplare (di cui uno destinato al cliente a scopi promozionali), specificando che, trattandosi di fattura per omaggi senza rivalsa dell Iva, l intero importo (imponibile ed iva) non va pagato (in questo caso, l Iva esposta in fattura non è detraibile per il destinatario); d) istituzione e tenuta del c.d. registro degli omaggi. Diversamente, qualora il produttore di vino, avesse acquistato le agende-omaggio senza scaricarsi, a monte, l Iva (volontariamente sotto i 50 euro di valore unitario, oppure 2 Va osservato come la misura del costo unitario dipenda dal fatto se si sia o meno detratta l Iva a monte. 3 Importo così modificato dall'art. 30, comma 1, lett. a), D.Lgs. 21 novembre 2014, n
5 obbligatoriamente al di sopra di detto limite, come si vedrà nel prosieguo), non avrebbe più alcun onere, a valle, con riferimento alla cessione gratuita. IMPONIBILITA DELLE PRESTAZIONI GRATUITE L art. 3, coma 3, del Dpr 633/1972 stabilisce che le prestazioni di servizi, sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono, per ogni operazione di valore superiore ad euro cinquanta 4 prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, con qualche specifica eccezione, successivamente elencata. Quindi, anche le prestazioni gratuite di servizi possono rientrare nell imponibilità all Iva, ma, diversamente dalle cessioni gratuite, solo se rese nell esercizio dell impresa; la deroga al principio dell onerosità non opera, infatti, nel caso di prestazioni rese nell esercizio di arti o professioni. Esemplificando, la prestazione di consulenza gratuita, del valore di 300 euro, da parte di un legale, non è imponibile ai fini dell Iva; simile prestazione resa da una società, invece, si. BASE IMPONIBILE In base all art. 13, comma 2, lett. c), i corrispettivi imponibili sono costituiti: - per le cessioni indicate ai numeri 4) 5 del secondo comma dell articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; - per le prestazioni di servizi di cui al primo periodo del terzo comma dell articolo 3 6, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l esecuzione dei servizi medesimi. DEROGA ALLA DEROGA: RITORNO ALLA REGOLA GENERALE Le deroghe al principio dell onerosità, stabilite per evidenti ragioni di tutela fiscale, incontrano alcune eccezioni. ESCLUSIONE DA IVA PER ALCUNI TIPI DI CESSIONI GRATUITE Campioni gratuiti Ai sensi dell art. 2, 3 comma, lett. d), del Dpr 633/1972, non sono considerate cessioni di beni...le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati. 4 Importo così modificato dall'art. 30, comma 1, lett. a), D.Lgs. 21 novembre 2014, n Cioè per le cessioni gratuite di beni che costituiscono comunque cessioni di beni imponibili ad Iva. 6 Cioè le prestazioni di servizi imprenditoriali di valore superiore ad euro cinquanta. 4
6 Le condizioni per l esclusione debbono sussistere congiuntamente; occorre cioè che il campione gratuito: - sia di modico valore - e si possa distinguere, recando un apposito contrassegno 7, dai prodotti non costituenti campioni. Sconti e abbuoni in natura Ai sensi dell art. 15, 1 comma, n. 2), del Dpr 633/1972, non concorrono a formare la base imponibile... il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata. Anche in questo caso le condizioni per l esclusione da Iva debbono sussistere congiuntamente; occorre, cioè: - da un lato, che lo sconto in natura sia stato già previsto nelle originarie condizioni di fornitura (è questo il caso, per esempio, del c.d. prendi tre e paghi due ) e non venga, invece, concordato successivamente; - dall altro, che il bene dato in omaggio non rientri tra quelli la cui vendita sarebbe assoggettata ad aliquota più elevata (se la fornitura originaria fosse, per esempio, soggetta ad Iva 10% non si potrebbero cedere a titolo di sconto, premio o abbuono, in regime di esclusione da Iva, beni soggetti all aliquota del 22%). E importante ricordare che l art. 21, 2 c., lett. h), del DPR 633/1972 8, per consentire all Amministrazione Finanziaria una valutazione di congruità dello sconto-merce, richiede l indicazione in fattura: - a livello descrittivo, dei dati relativi ai beni ceduti, in esclusione da Iva, a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali o, comunque, di beni di valore inferiore ai 50 euro che non costituiscono oggetto dell attività dell impresa; - dei corrispettivi 9 relativi agli altri beni, ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in regime di imponibilità ad Iva in quanto: o soggetti ad aliquota più elevata; o la cessione gratuita (sconto, abbuono) è stata pattuita successivamente. 7 Secondo il Ministero delle finanze e l Agenzia delle Entrate non è sufficiente una semplice targhetta adesiva. 8 La fattura contiene le seguenti indicazioni: h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2; i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;. 9 Come si è già visto, in questo caso per corrispettivo (che mancherebbe) si intende il prezzo d acquisto o di costo. 5
7 DETRAIBILITA DELL IVA SUGLI ACQUISTI Secondo l art. 19-bis1, comma 1, lett. h), non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta 10. Le spese di rappresentanza sono deducibili (ai fini delle imposte sul reddito) nel periodo d imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell attività caratteristica dell impresa e dell attività internazionale dell impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50 (art. 108, co. 2, del D.P.R n. 917). Le recenti modifiche recate, all art. 19-bis1, dall'art. 30, comma 1, lett. a), D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, hanno sostanzialmente riallineato (anche se, i concetti di costo unitario e di valore unitario, non sarebbero perfettamente coincidenti) il limite di euro cinquanta, che, allo stato attuale, vale sia per l Iva che per le IIDD. RIEPILOGO (sunto della normativa) In deroga al principio dell onerosità, le cessioni gratuite sono generalmente imponibili ad Iva 11, con le eccezioni che seguono: cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell attività propria dell impresa, se di costo unitario non superiore a euro 50,00; cessioni gratuite di beni di qualunque tipo e valore per i quali non sia stata operata, anche volontariamente, alcuna detrazione all atto dell acquisto (prova a carico del contribuente). Fuori dalla eccezioni testè ricordate, derogando alla deroga (e ristabilendo perciò la supremazia del principio generale dell onerosità), le cessioni gratuite ritornano ad essere escluse da Iva (art. 15 Dpr 633/1972) quando si tratti: di cessioni di campioni gratuiti, purchè: o o di modico valore o e appositamente contrassegnati; di cessioni a titolo di sconto, premio e abbuono 12 di beni qualsiasi 13, purchè: o lo sconto-merce fosse già stato previsto dalle originarie condizioni contrattuali (l onere della prova è a carico del contribuente) o e i beni regalati non siano soggetti ad una aliquota più elevata dei beni ceduti (le due condizioni debbono sussistere entrambe). 10 Importo così modificato dall'art. 30, comma 1, lett. a), D.Lgs. 21 novembre 2014, n Senza rivalsa obbligatoria. 12 Il valore dei beni-omaggio deve essere indicato in fattura. 13 Anche se totalmente diversi da quelli ceduti a titolo oneroso e senza limitazioni di valore. 6
8 CASI ED ESEMPLIFICAZIONI Fattura d acquisto di merci (con sconto-merci) Nell esemplificazione che segue l acquirente è chiamato a corrispondere: il corrispettivo, iva compresa, dei beni ceduti a titolo oneroso ; la sola Iva dei beni ceduti gratuitamente ( 237,74), soggetti ad aliquota più elevata, in quanto il cedente ha scelto di esercitare la rivalsa, altrimenti non obbligatoria. Il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata, deve essere evidenziato in fattura; nell esempio, tratto da un caso concreto, si è scelto di farlo con una doppia indicazione di segno opposto, per superare le limitazioni di taluni programmi informatici in commercio. Descrizione imponibile %Iva Iva Tot. Merce X 85,68 4% 3,43 Merce Y 4.348,17 10% 434,82 Merce Z 1.245,84 22% 274,08 sconto-merce sogg. aliq. più elevata ,62 22% 237,74 Totali imponibile/iva 6.760,31 950,07 Bene omaggio < Bene omaggio < sconto-merce NON soggetto ad 451,41 aliquota più elevata 16 sconto-merce NON soggetto ad -451,41 aliquota più elevata sconto-merce sogg. aliq. più elevata ,62 Totali a debito 5.679,69 950, ,76 14 Sconto-merce art. 15, 1 c. n. 2) soggetto ad Iva senza obbligo di rivalsa (nel caso in esame la rivalsa è stata però esercitata), in quanto trattasi di beni soggetti ad aliquota Iva più elevata oppure di sconto-merce scaturente da pattuizione successiva e sopravvenuta. Trattandosi, comunque, di cessione gratuita, si assume quale corrispettivo, il prezzo di acquisto o, in mancanza, il prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni (art. 13, comma 2, lett. c)). 15 Trattasi di beni che NON costituiscono oggetto dell attività propria del cedente, esclusi dal campo di applicazione dell Iva perchè di valore < 50,00 euro, evidenziati in fattura sia in relazione alla loro funzione promozionale, sia ai fini dei programmi gestionali, per la movimentazione del magazzino. In quanto esclusi, l indicazione del loro valore in fattura potrebbe essere giudicata superflua; tuttavia, siccome i medesimi rientrano comunque nella categoria dei beni ceduti a titolo di sconto premio abbuono, oltre ai dati obbligatori di cui all art. 21, co. 2, lett. h), è prudente l indicazione in fattura altresì del loro valore normale (anche solo nella descrizione). 16 Trattasi di Sconto-merce ESCLUSO da Iva art. 15, 1 c. n. 2), ma con obbligo di indicazione in fattura (anche solo a livello descrittivo) del valore dei beni ceduti gratuitamente. 17 Trattandosi di sconto-merci che ha concorso alla formazione della base imponibile e dell Iva a debito il relativo valore deve essere dedotto dal totale da pagare. 7
9 Per completezza, anche se l argomento esulerebbe dagli scopi del presente lavoro, si riporta qui di seguito la scrittura che l acquirente effettuerà nella propria contabilità, in p.d.: diversi a Fornitori 6.629,76 merci c/acquisti 5.679,69 iva a credito 950,07 Non serve rilevare direttamente lo sconto in natura; infatti, esso determinerà automaticamente i suoi effetti positivi sul reddito di bilancio in sede di valorizzazione delle rimanenze finali ovvero di successiva vendita dei beni-omaggio. La registrazione di cui sopra sarebbe diversa qualora i beni ricevuti in omaggio avessero natura di bene strumentale per l acquirente: diversi a diversi Parz. Tot. merci c/acquisti 5679,69 attrezzatura varia e 1080,62 minuta 18 iva a credito 950, ,38 a Fornitori 6.629,76 a Omaggi e premi da fornitori 1080,62 Fattura d acquisto di omaggi destinati ai clienti Come già precedentemente chiarito, si ricorda preliminarmente che: - qualora, all atto dell acquisto dei beni destinati ad essere distribuiti come omaggio, non sia stata, volontariamente o meno, operata la detrazione dell iva, la loro successiva cessione gratuita è sempre esclusa da Iva (art c., n. 4 del DPR 633/1972); - ai fini delle IIDD, si considerano spese di rappresentanza quelle sostenute per i beni da distribuirsi gratuitamente, anche a scopo promozionale, qualora il loro valore unitario sia superiore a 50,00 (art. 108 Tuir); - ai fini dell Iva non è ammessa in detrazione l imposta relativa alle spese di rappresentanza così definite ai fini delle IIDD. Esempio: acquisto di gadget (beni non costituenti oggetto dell attività dell impresa): Descrizione imponibile %Iva Iva Tot. n. 10 gadget x 10 cad 100,00 22% 22,00 n. 1 maxi gadget x 100 cad 100,00 22% 22,00 Totale imponibile 200,00 22% Totale Iva (di cui detraibile solo 22) 44,00 Totale fattura 244,00 18 In questa sede non sono affrontate le implicazioni in tema di ammortamento del costo e di competenza del correlativo ricavo. 8
10 La registrazione in p.d. è la seguente: diversi a Fornitori 244,00 pubblicità e propaganda 100,00 (interamente detraibili) pubblicità e propaganda 122,00 (assimil. rappresentanza) iva a credito 22,00 Fattura di vendita merci (con omaggi e sconti-merce ai clienti) Dato l esempio di fatturazione che segue: Descrizione imponibile %Iva Iva Tot. Merce X 1.000,00 10% 100,00 sconto merci pattuito originariamente 100,00 sconto merci pattuito originariamente 100,00 22% 22,00 soggetto a Iva più elevata 1 gadget omaggio 10,00 1 maxi gadget omaggio ,00 Totale imponibile 1.100,00 Totale Iva ,00 Sconto merce -100,00 Totale fattura ,00 Si riporta qui di seguito la relativa scrittura in p.d.: diversi a diversi Parz. Tot. Clienti 1.122,00 omaggi a clienti (abbuoni pass.) , ,00 a merci c/vendite 1.100,00 a iva a debito 122,00 19 La cessione del maxi gadget è comunque esclusa da Iva perchè non è stata operata all acquisto la detrazione dell imposta; diversamente la cessione sarebbe imponibile, ma senza obbligo di rivalsa. 20 Ferma restando l Iva a debito di 122, quella addebitata al cliente potrebbe ridursi a soli 100 (invece di 122), qualora il cedente non intendesse esercitare la rivalsa sui beni in omaggio. 21 Qualora non fosse stata esercitata la rivalsa, il totale da pagare sarebbe di 1.100, La registrazione dell abbuono passivo non sarebbe, in realtà necessaria, essendo più che sufficiente l accredito del ricavo delle vendite al netto ( 1.000,00); la registrazione è stata così impostata solo per tener conto dei vincoli tecnici imposti generalmente dai software di mercato. 9
11 Qualora non fosse esercitata la rivalsa dell Iva sul cliente la scrittura in p.d. sarebbe la seguente: diversi a diversi Parz. Tot. Clienti 1.100,00 omaggi a clienti (abbuoni pass.) , ,00 a merci c/vendite 1.100,00 a iva a debito 122,00 Si osserva, infine, che il valore dei beni ceduti gratuitamente costituirebbe, comunque, ricavo ai fini delle II.DD. qualora fosse verificato il caso di destinazione a finalità estranee all esercizio dell impresa (ad esempio, in caso di donazione a terzi con finalità esclusivamente liberali <non commerciali>) La registrazione dell abbuono passivo non sarebbe, in realtà necessaria, essendo più che sufficiente l accredito del ricavo delle vendite al netto ( 1.000,00); la registrazione è stata così impostata solo per tener conto dei vincoli tecnici imposti generalmente dai software di mercato. 24 Ovviamente, se il ricavo fosse stato registrato al netto, per ottenere il reddito d impresa imponibile, occorrerebbe effettuare una variazione in aumento al risultato del bilancio, per integrare i ricavi; se il ricavo fosse già stato registrato al lordo, allora, la variazione in aumento neutralizzerebbe il costo per omaggi ritenuto non deducibile. 10
OGGETTO: Omaggi Aziendali
Informativa per la clientela di studio N. 146 del 14.12.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Omaggi Aziendali Con l approssimarsi delle festività natalizie, sul trattamento fiscale delle spese per
DettagliIL REGIME FISCALE DEGLI OMAGGI - IMPOSTE SUI REDDITI, IRAP E IVA
IL REGIME FISCALE DEGLI OMAGGI - IMPOSTE SUI REDDITI, IRAP E IVA INDICE 1 Premessa 2 Imposte sui redditi e IRAP 2.1 Omaggi ai clienti 2.2 Omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati 2.3 IRAP 2.3.1 Omaggi
DettagliIL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI
Dott. Mario Conte Ragioniere Commercialista Dott. Dario Cervi Ragioniere Commercialista Dott. Giovanni Orso Rag. Pierluigi Martin Consulente aziendale Dott.ssa Arianna Bazzacco co Dott.ssa Sofia Bertolo
DettagliRISOLUZIONE N.80/E QUESITO
RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche
DettagliInformativa per la clientela
Informativa per la clientela Informativa n. 44 del 6 dicembre 2013 Il regime fiscale degli omaggi - Imposte sui redditi, IRAP e IVA INDICE 1 Premessa... 2 2 Imposte sui redditi e IRAP... 2 2.1 Omaggi ai
Dettaglif e r d i n a n d o b o c c i a
Circ. n. 25 del 16 dicembre 2011 A TUTTI I CLIENTI L O R O S E D I Oggetto: IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI NATALIZI L avvicinarsi delle festività natalizie rappresenta l occasione da parte di aziende
Dettaglie/ - Iva per cassa casi particolari
INDICE 1. PREMESSA... 1 2. Omaggi... 2 2.1 Omaggio senza rivalsa Iva (Omaggio Totale).... 2 2.2 Omaggio con rivalsa Iva (Omaggio Imponibile)... 4 2.3 Omaggio esente... 6 3. Anticipi... 8 4. Acconto/Abbuono...
DettagliIL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI
Studio+com segue pagina 1 Ai signori Clienti Loro sedi Circolare n. 35/2014 IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI Con l avvicinarsi delle festività natalizie si ripresenta la necessità di gestire l effettuazione
Dettagliche i beni omaggiati siano o meno oggetto dell attività esercitata; del soggetto destinatario degli stessi (clienti / dipendenti).
Ai Gentili Clienti Gli omaggi natalizi Considerato l avvicinarsi delle festività natalizie, in occasione delle quali costituisce una prassi diffusa tra gli operatori economici effettuare omaggi a clienti
DettagliNews per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi Omaggi natalizi delle imprese: regime fiscale Gentile cliente, in occasione dell approssimarsi delle festività natalizie, riteniamo utile ricordarle
DettagliRISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.
RISOLUZIONE N. 54/E Roma, 16 marzo 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza
DettagliCIRCOLARE N. 25/E. Roma, 19 maggio 2010
CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 maggio 2010 OGGETTO: Chiarimenti in merito alla deducibilità ai fini delle imposte dirette e ai fini IRAP dell IVA non detratta relativa a prestazioni
DettagliRISOLUZIONE N. 27/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Nozione di valore unitario, di cui al comma 2 dell articolo 108 del TUIR
RISOLUZIONE N. 27/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 Marzo 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica - Nozione di valore unitario, di cui al comma 2 dell articolo 108 del TUIR Con la consulenza specificata
DettagliSpese di rappresentanza
Spese di rappresentanza LE NUOVE REGOLE PER LA DEDUCIBILITA Trattamento fiscale fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 La normativa previgente non forniva una definizione di spese di rappresentanza
DettagliLe cessioni a titolo gratuito e gli omaggi
ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 35 7 DICEMBRE 2012 Le cessioni a titolo gratuito e gli omaggi Copyright 2012 Acerbi & Associati
DettagliRISOLUZIONE N. 248/E
RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti
DettagliIl leasing in Nota integrativa
Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 18 19.05.2014 Il leasing in Nota integrativa Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Nota integrativa Le operazioni di leasing
DettagliAnno 2010 N. RC002 CESSIONI GRATUITE DI BENI: SCONTI IN FATTURA E OMAGGI
Anno 2010 N. RC002 Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 7 OGGETTO CIRCOLARE DEL CESSIONI GRATUITE DI BENI: SCONTI IN FATTURA E OMAGGI 7/07/2010 (1 PARTE) Sintesi: si riepilogano gli aspetti
DettagliOPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE A seguito dell ingresso di Romania e Bulgaria nell Unione europea a decorrere dall 1.1.2007, le operazioni poste in essere con operatori residenti in tali Stati sono qualificate
DettagliN. 10 15.03.2016. Le Operazioni con San Marino
1. Le Operazioni con San Marino N. 10 15.03.2016 Le Operazioni con San Marino Trattamento IVA operazioni con soggetti sammarinesi Disciplina monitoraggio e trattamento ai fini delle imposte sui redditi
DettagliRoma, 05 agosto 2008 QUESITO
RISOLUZIONE N. 346/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 agosto 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 ALFA ITALIA S.p.A. Articolo 19 del
DettagliOGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
CIRCOLARE n. 40/E Direzione Centrale Normativa Alle Direzioni regionali e provincial Roma, 28 luglio 2010 OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge
DettagliRISOLUZIONE N. 123/E
RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in
DettagliEROGAZIONI LIBERALI: le agevolazioni fiscali
EROGAZIONI LIBERALI: le agevolazioni fiscali aggiornata con la normativa in vigore al 30 novembre 2007 2. LE LIBERALITÀ ALLE LA DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO DELLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE Per effetto del cosiddetto
DettagliRisoluzione n. 375/E
Risoluzione n. 375/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Settore Fiscalità Indiretta ed Internazionale Roma, 28 novembre 2002 Oggetto: Applicazione dello speciale meccanismo del reverse charge di
DettagliDL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno
Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in
DettagliB) partner nello svolgimento del progetto
L IVA sui progetti di ricerca finanziati dall Unione Europea L'art. 72 del DPR 633/72, come regola generale, prevede che siano non imponibili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese alle Comunità
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli
DettagliEsercitazioni svolte 2010 Scuola Duemila 1. Esercitazione n. 7. Emanuela Perucci SCELTA MULTIPLA
Esercitazioni svolte 2010 Scuola Duemila 1 Risultati attesi Sapere: gli aspetti principali relativi all Iva e alla fatturazione; gli obblighi connessi alla postfatturazione. Saper fare: effettuare i calcoli
DettagliCircolare 30. del 12 dicembre 2014. Il regime fiscale degli omaggi - Imposte sui redditi, IRAP e IVA INDICE
Circolare 30 Il regime fiscale degli omaggi - Imposte sui redditi, IRAP e IVA del 12 dicembre 2014 INDICE 1 Premessa...2 2 Imposte sui redditi e IRAP...2 2.1 Omaggi ai clienti...2 2.2 Omaggi ai dipendenti
DettagliRISOLUZIONE N. 21/E. Quesito
RISOLUZIONE N. 21/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 FEBBRAIO 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Inversione contabile ai sensi dell'articolo 17, comma secondo, del DPR n. 633 del 1972 - irrilevanza
DettagliCIRCOLARE - AGENZIA ENTRATE - 26 marzo 2008, n. 26/E
CIRCOLARE - AGENZIA ENTRATE - 26 marzo 2008, n. 26/E OGGETTO: Cessione gratuita di beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici alle ONLUS. Art 13, comma 3, del decreto legislativo
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 183 TRATTAMENTO
DettagliAuto in uso ai dipendenti
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 23 23.01.2014 Auto in uso ai dipendenti Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette La tematica dell'utilizzo di auto aziendali da parte dei
DettagliRISOLUZIONE N. 337/E
RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -
DettagliCIRCOLARE 36/E 21.06.2010
CIRCOLARE 36/E 21.06.2010 SIMONE DEL NEVO 24.06.2010 Studio Del Nevo I CHIARIMENTI Assumono rilevanza intrastat solo le prestazioni di servizio generiche disciplinate dall articolo 7 ter DPR 633/72: CICLO
DettagliLe vendite e il loro regolamento. Classe III ITC
Le vendite e il loro regolamento Classe III ITC La vendita di merci La vendita di beni e servizi rappresenta un operazione di disinvestimento, per mezzo della quale l impresa recupera i mezzi finanziari
DettagliS E A V TERMINI DI PRESENTAZIONE
Bergamo, marzo 2015 CIRCOLARE N. 15/Consulenza aziendale OGGETTO: Elenco clienti-fornitori La comunicazione dell elenco clienti-fornitori (c.d. spesometro ) per l anno 2014 dovrà essere presentata entro
DettagliPROVA DELLE CESSIONI INTRA UE: LE OPERAZIONI FRANCO FABBRICA ED I RECENTI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVA DELLE CESSIONI INTRA UE: LE OPERAZIONI FRANCO FABBRICA ED I RECENTI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Dr. Stefano Tarricone Dr. Sabino Barbarossa PRESUPPOSTI PER APPLICAZIONE DELL IVA Una operazione
DettagliORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale Marche
Partita Iva: vantaggi e svantaggi L apertura della partita iva consente di diventare liberi professionisti, con conseguenti vantaggi e svantaggi. Lavorare come liberi professionisti, consente di poter
DettagliNota integrativa nel bilancio abbreviato
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma
DettagliCONTABILITA GENERALE
CONTABILITA GENERALE 5 SCRITTURE DI GESTIONE C) SCRITTURE RELATIVE ALLE VENDITE E D) SCRITTURE RELATIVE AL REGOLAMENTO DEI CREDITI 3 novembre 2010 Ragioneria Generale e Applicata - Parte seconda - La contabilità
DettagliFisco & Contabilità La guida pratica contabile
Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 24 25.06.2014 Rimborsi spese a dipendenti e collaboratori Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le spese sostenute dai dipendenti dell
DettagliOGGETTO: Inquadramento fiscale dell attività di affitto di beni strumentali nell ambito dell attività di acconciatore.
Confederazione Nazionale dell Artigianato e della Piccola e Media Impresa Sede Nazionale Via G. A.. Guattani, 13 00161 Roma Tel. 06/44188461 Fax. 06/44249515 E-Mail: polfis@cna.it ISB in Europe 36-38 Rue
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
DettagliAi gentili Clienti Loro sedi. Provaglio d Iseo (BS), 03/12/2013. Circolare n.23 Festività Natalizie
Ai gentili Clienti Loro sedi Provaglio d Iseo (BS), 03/12/2013 Circolare n.23 Festività Natalizie Come consuetudine, con l avvicinarsi delle festività natalizie Vi inviamo la circolare contenente informazioni
DettagliRISOLUZIONE N. 140/E. Oggetto: Istanza di interpello X Articolo 74, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
RISOLUZIONE N. 140/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 novembre 2004 Oggetto: Istanza di interpello X Articolo 74, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con
DettagliOGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti
CIRCOLARE N. 50/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 novembre 2011 OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti La presente circolare intende fornire alcuni chiarimenti in ordine
DettagliLE NUOVE REGOLE PER GLI ACQUISTI/CESSIONI UE E LA PRESENTAZIONE DEI MODD. INTRA
INFORMATIVA N. 075 19 MARZO 2013 IVA LE NUOVE REGOLE PER GLI ACQUISTI/CESSIONI UE E LA PRESENTAZIONE DEI MODD. INTRA Art. 1, commi da 324 a 330, Legge n. 228/2012 DM 22.2.2010 Artt. 39, 46, 47 e 50, DL
DettagliL AUTOFATTURA. Acquisti effettuati da soggetti d'imposta stabiliti nel territorio nazionale
Padova, 23 agosto 2010 L AUTOFATTURA Acquisti effettuati da soggetti d'imposta stabiliti nel territorio nazionale Per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni rese da operatori non residenti nei
DettagliCIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014
CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori
DettagliAGENZIE VIAGGI e TOUR OPERATOR Economia, Gestione ed aspetti fiscali
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO AGENZIE VIAGGI e TOUR OPERATOR Economia, Gestione ed aspetti fiscali GIULIO BENEDETTI S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Definizioni di base 1
DettagliRISOLUZIONE N.55/E QUESITO
RISOLUZIONE N.55/E Roma, 7 giugno 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Agevolazione del 36% - Incompletezza dei dati del bonifico
DettagliRoma, 30 ottobre 2008
RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione
DettagliAUMENTO ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL
Egregi CLIENTI - Loro SEDI Treviso, 1 ottobre 2013. CIRCOLARE N. 10 / 2013. AUMENTO ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL 22% Dall 1/10/2013 l aliquota IVA ordinaria passa dal 21% al 22%. Come da Comunicato stampa
DettagliADOLFO DE STEFANI COSENTINO CONCESSIONARIO. Bologna, 1 aprile 2011 1
ADOLFO DE STEFANI COSENTINO CONCESSIONARIO Bologna, 1 aprile 2011 1 I.V.A. E AUTOVETTURE USATE: ODIO A PRIMA VISTA ALTERAZIONI DEL MERCATO Bologna, 1 aprile 2011 2 Bologna, 1 aprile 2011 3 Valutazione
DettagliDA.MA. srl. Il regime fiscale degli omaggi - Imposte sui redditi, IRAP e IVA CIRCOLARI EUTEKNE PER LA CLIENTELA NUMERO 44-9 DICEMBRE 20151
DA.MA. srl Il regime fiscale degli omaggi - Imposte sui redditi, IRAP e IVA 1 1 PREMESSA La concessione di omaggi da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale,
DettagliUscita dal regime dei minimi
Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 08 03.03.2014 Uscita dal regime dei minimi A cura di Devis Nucibella Categoria: Regimi speciali Sottocategoria: Contribuenti minimi Dopo
DettagliOGGETTO: articolo 30, comma 3, lett. c) del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 rimborso IVA per acquisto di beni ammortizzabili
RISOLUZIONE N. 179/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 dicembre 2005 OGGETTO: articolo 30, comma 3, lett. c) del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 rimborso IVA per acquisto di beni ammortizzabili
DettagliLA SCHEDA FISCALE di Roberto Gabrielli
LA SCHEDA FISCALE di Roberto Acquisto e vendita di autovetture ad uso promiscuo (Aggiornata al 10.05.2009) Riferimenti normativi Relativamente alle imposte dirette, l art. 15-bis del D.L. 81/2007 intervenendo
Dettagli7. La costituzione d impresa e le principali operazioni di gestione
102 C) Il Piano dei conti Capitolo 3 Il Piano dei conti è un elenco ragionato di tutti gli oggetti di conto che il contabile prevede di attivare per le proprie registrazioni e contiene le note illustrative
DettagliRISOLUZIONE N. 47/E. Roma, 28 maggio 2010
RISOLUZIONE N. 47/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 maggio 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento fiscale delle spese sostenute dagli operatori congressuali per l acquisto di servizi alberghieri
DettagliRoma, 22 ottobre 2001
RISOLUZIONE N. 163/E Roma, 22 ottobre 2001 OGGETTO: Istanza di interpello n..2001, ai sensi dell articolo 11, della legge n. 212 del 2000, presentato dal Signor in ordine all assoggettabilità all imposta
DettagliLA FATTURAZIONE DELL OPERATORE SHIATSU
LA ZIONE DELL OPERATORE SHIATSU Le norme relative all emissione ed al contenuto delle fatture, per quanto concerne l attività svolta dall operatore shiatsu, sono sostanzialmente contenute nel D.P.R. 633/72
DettagliGESTIONE AGENZIE VIAGGIO ART. 74 TER
GESTIONE AGENZIE VIAGGIO ART. 74 TER Di seguito verrà riportata la gestione contabile e fiscale delle Agenzie di viaggio regolata dall articolo 74 ter del DPR 633/1972. In questo regime la base imponibile
DettagliLa gestione delle fatture in regime reverse charge
La gestione delle fatture in regime reverse charge 1 1. Introduzione Il reverse charge è un sistema di fatturazione previsto dall art.17, comma 5, del dpr 633/1972 che comporta che il destinatario di una
DettagliFiscal News N. 302. Trasporto internazionale di beni. La circolare di aggiornamento professionale 12. 11.2013. La territorialità IVA.
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 302 12. 11.2013 Trasporto internazionale di beni La territorialità IVA Categoria: IVA Sottocategoria: Territorialità Gli operatori economici che
DettagliFatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017
del 6 Novembre 2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017 Secondo quanto previsto dal DLgs. 127/2015, tutti i soggetti passivi IVA possono
DettagliCONTABILITA GENERALE
CONTABILITA GENERALE 4 SCRITTURE DI RETTIFICA SU ACQUISTI e B) SCRITTURE RELATIVE AL REGOLAMENTO DEI DEBITI 6 dicembre 2007 Ragioneria Generale e Applicata - Parte seconda - La contabilità generale 1 3)
DettagliCONTABILITA GENERALE
CONTABILITA GENERALE 5 SCRITTURE DI RETTIFICA SU ACQUISTI e SCRITTURE RELATIVE AL REGOLAMENTO DEI DEBITI 24 ottobre 2010 Ragioneria Generale e Applicata - Parte seconda - La contabilità generale 1 3) Rettifiche
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con
Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ
DettagliCircolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi
Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi OGGETTO: Novità 2013 nei rapporti internazionali Gentile cliente, Il decreto salva-infrazioni che ha recepito la Direttiva 2010/45/
DettagliFisco & Contabilità La guida pratica contabile
Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 08 26.02.2014 Enti non profit: le scritture contabili Categoria: Associazioni Sottocategoria: Varie Gli enti non commerciali rappresentano un fenomeno
DettagliCircolare informativa n.15 del 22 dicembre 2014 REGISTRI CONTABILI E INVENTARIO DI MAGAZZINO
Circolare informativa n.15 del 22 dicembre 2014 REGISTRI CONTABILI E INVENTARIO DI MAGAZZINO Si ricorda che entro il 31.12.2014 i contribuenti che tengono la contabilità con sistemi meccanografici devono
DettagliRISOLUZIONE N. 75/E. Con l interpello in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 75/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 agosto 2015 OGGETTO: Interpello - Regime di vantaggio ex art. 27, co. 1 e 2, del D. L. n. 98 del 2011 - Iva relativa ai servizi di telecomunicazione,
DettagliNOTA OPERATIVA N. 8/2012. OGGETTO: spese di telefonia e internet criteri di deducibilità e registrazione contabile.
NOTA OPERATIVA N. 8/2012 OGGETTO: spese di telefonia e internet criteri di deducibilità e registrazione contabile. - Introduzione L ormai sempre più rapido progresso tecnologico può rendere difficoltosa,
DettagliRISOLUZIONE N. 99/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 08 aprile 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Spese di ristrutturazione nell ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo
DettagliProgramma di Sviluppo Rurale 2007-2013 REG. (CE) N. 1698/2005
ASSESSORATO DELL AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE AUTORITÀ DI GESTIONE PSR 2007-2013 ALLEGATO 3 al Manuale dei controlli e delle attività istruttorie Misura 431, approvato con Determinazione del Direttore
DettagliRISOLUZIONE N. 57/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 57/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 giugno 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica IRES Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Deducibilità dal reddito d impresa dei corrispettivi
DettagliLa determinazione degli interessi passivi dal reddito di impresa e la compilazione in Unico
Focus di pratica professionale di Sandro Cerato e Michele Bana La determinazione degli interessi passivi dal reddito di impresa e la compilazione in Unico Premessa L articolo 96, co.1, primo periodo, del
DettagliRISOLUZIONE N. 141/E
RISOLUZIONE N. 141/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 novembre 2004 Oggetto: Istanza di interpello - Rimborso dell Iva assolta in Italia sui servizi acquistati da un operatore turistico
DettagliRISOLUZIONE N.254/E QUESITO
RISOLUZIONE N.254/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,20 giugno 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 212 del 2000. Cessione gratuita di beni alle ONLUS. Art. 13,
DettagliOGGETTO: DAL 17 SETTEMBRE 2011 PASSA AL 21% L ALIQUOTA IVA ORDINARIA
OGGETTO: DAL 17 SETTEMBRE 2011 PASSA AL 21% L ALIQUOTA IVA ORDINARIA Con la pubblicazione in G.U. del 16 settembre 2011 della legge di conversione n.148 del 14/09/11 del D.L. n.138/11 - c.d. Manovra bis
DettagliLORO SEDI. Oggetto: DAL 1 OTTOBRE 2013 PASSA AL 22% L ALIQUOTA IVA ORDINARIA
Sondrio, 1 ottobre 2013 A tutti i Sigg. Clienti LORO SEDI CIRCOLARE N. 5/2013 Oggetto: DAL 1 OTTOBRE 2013 PASSA AL 22% L ALIQUOTA IVA ORDINARIA L articolo 40, comma 1-ter, del decreto legge del 6 luglio
DettagliGli elementi comunemente contenuti nella fattura, sia cartacea che elettronica, sono:
Fattura elettronica: caratteristiche e vantaggi La legge per tutti.it Stefano Veltri Il recente decreto sviluppo ha modificato la disciplina sulla fattura elettronica, allo scopo di favorirne la diffusione.
DettagliCOMUNICATO TOP URGENT. Oggetto: Iva 2010 Prestazione di servizi (modalità di fatturazione dei trasporti di merce).
COMUNICATO TOP URGENT Oggetto: Iva 2010 Prestazione di servizi (modalità di fatturazione dei trasporti di merce). In attesa del recepimento nell ordinamento italiano delle modifiche apportate dalla direttiva
DettagliRISOLUZIONE N. 117/E
RISOLUZIONE N. 117/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 novembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Opere ultrannuali Costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore Articoli 93
DettagliSTUDIO GIAMPAOLI Gall. Dei Fonditori 3 PESARO
STUDIO GIAMPAOLI Gall. Dei Fonditori 3 PESARO Pesaro, lì 02 aprile 2009 A TUTTI I SIGNORI CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE n. 02/2009 1 Le spese per alberghi e ristoranti detraibilità/deducibilità e i nuovi
DettagliCIRCOLARE A) IVA E IMPOSTE INDIRETTE SULLA LOCAZIONE
CIRCOLARE Padova, 1^ ottobre 2007 SPETT.LI CLIENTI LORO SEDI Oggetto: Locazione di immobili e altre problematiche fiscali. Con la presente Vi informiamo che è stata pubblicata la Legge 448/2006, che ha
Dettagliw w w. f e r d i n a n d o b o c c i a. i t
Circ. n. 16 del 18 dicembre 2010 A TUTTI I CLIENTI L O R O S E D I Oggetto: IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI Come ogni anno, l avvicinarsi delle festività natalizie rappresenta l occasione da parte
DettagliSCROVEGNI PARTNERS S.R.L.
CIRCOLARE Spettabili Padova, 21 dicembre 2012 CLIENTI LORO SEDI Oggetto: Vendita e locazione di immobili nuovi adempimenti fiscali. VENDITA Con la presente Vi informiamo che si applica il meccanismo dell
DettagliRisoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004
Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione
DettagliQuali enti sono tenuti a pagare l Irap? Tutti indistintamente, sia che svolgano attività commerciale sia che non la svolgano.
Cos è l Irap? E una sorta di tassa sul costo del lavoro. Se l associazione ha personale dipendente, un collaboratore a progetto o delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale deve pagare l Irap su
DettagliOggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.
Alle ditte Clienti Loro sedi Collecchio, 15/06/2015 Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a:. Regimi agevolati utilizzabili
DettagliIL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B
IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B La Legge 217/2011 prevede che le prestazioni di servizi generiche poste in essere con soggetti non residenti si considerino effettuate nel momento
DettagliINNOVAETICA SRL. Bilancio al 31-12-2014 Gli importi presenti sono espressi in Euro
INNOVAETICA SRL Sede in ROMA Codice Fiscale 12170501006 - Numero Rea ROMA 1355872 P.I.: 12170501006 Capitale Sociale Euro 10.000 i.v. Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Società in liquidazione:
DettagliAi gentili Clienti Loro sedi
Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: IL CORRETTO TRATTAMENTO DEGLI OMAGGI L avvicinarsi delle festività pasquali porterà molte aziende e professionisti ad effettuare omaggi di beni nei confronti della
DettagliCONTABILITA GENERALE
CONTABILITA GENERALE 7 II) SCRITTURE DI GESTIONE F) OTTENIMENTO CAPITALE DI TERZI G) OPERAZIONI STRAORDINARIE 6 dicembre 2007 Ragioneria Generale e Applicata - Parte seconda - La contabilità generale 1
DettagliCircolare Informativa n. 2/2013
Dr. Carmelo Grillo Dottore commercialista Revisore contabile Dr. Santi Grillo Consulente del lavoro - Dottore commercialista Revisore contabile Circolare Informativa n. 2/2013 Olivarella, 14.01.2013 Ai
Dettagli