Affidamento servizio distribuzione gas nell ATEM BIELLA

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1 Affidamento servizio distribuzione gas nell ATEM ELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI INTERESSATI PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA DI GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONTRATTO Premesso che: Il comma 1 dell art. 14 del D. Lgs. 164/2000, nel qualificare l attività di distribuzione di gas naturale come servizio pubblico, prevede che lo stesso sia affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni; i comuni titolari del servizio sono tenuti a svolgere attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione ed i loro rapporti con il gestore del servizio devono essere regolati da specifico contratto di servizio; Il comma 2 dell art. 46bis del DL 159/2007 conv. dalla L. 222/2007, al fine di incentivare lo sviluppo della concorrenza e migliorare la qualità del servizio di distribuzione del gas, ha attribuito al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero per gli affari regionali, la competenza a determinare gli ambiti territoriali minimi (di seguito anche ATEM) per lo svolgimento delle gare per l affidamento del servizio di distribuzione del gas, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, ed a determinare misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione; Il Decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 19 gennaio 2011, oltre ad individuare 177 ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, specifica che gli enti locali di ciascun ambito territoriale minimo affidino il suddetto servizio di distribuzione gas tramite gara unica e che l'affidamento di tutti gli impianti dello stesso ambito territoriale minimo scadano al dodicesimo anno decorrente dalla data dell'affidamento al gestore vincitore della gara del primo impianto appartenente all'ambito; Ancora il Decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 19 gennaio 2011 dispone che nel periodo di prima applicazione del nuovo sistema, il gestore risultato vincitore della gara d'ambito subentri progressivamente nell'affidamento del servizio dei vari impianti di distribuzione gas dell'ambito territoriale minimo alla scadenza delle singole concessioni presenti nell'ambito, a meno di una loro anticipata risoluzione concordata fra il gestore uscente e l'ente locale; 1

2 Il Decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 18 ottobre 2011 ha individuato i singoli comuni appartenenti ai vari ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, precedentemente determinati con DM del 19 gennaio 2011; l ambito territoriale minimo denominato ELLA risulta composto da 81 Comuni, come elencati al successivo art. 2 della presente convenzione; Il Decreto del Ministro per lo sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011 (di seguito DM 226/2011), pubblicato sulla G.U. del 27 gennaio 2012, nell introdurre il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, ha definito la tempistica, i ruoli, le competenze e le responsabilità della suddetta procedura di affidamento del servizio di distribuzione gas, ed ha presentato gli schemi tipo di riferimento per la predisposizione del bando di gara e del relativo disciplinare; In base a quanto disposto dall art. 2 del DM 226/2011 e dalle scadenze temporali individuate dall allegato A del medesimo decreto ( Data limite entro cui la Provincia, in assenza del Comune capoluogo di provincia, convoca i Comuni dell ambito per la scelta della stazione appaltante e da cui decorre il tempo per un eventuale intervento della Regione di cui all articolo 3 del regolamento ), come modificate per ultimo dall'art.30bis del D.L. n.91 del 24/06/2014 convertito con L. 11/08/2014 n.116, entro il prossimo 11 luglio 2015 la stazione appaltante individuata per l ambito ELLA è tenuta a pubblicare il Bando di gara per l affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale; Il DM 226/2011 definisce le specifiche competenze della stazione appaltante e le responsabilità dei singoli enti appartenenti all ATEM; rientrano tra le competenze della stazione appaltante: o la preparazione e la pubblicazione del bando di gara e del relativo disciplinare per l affidamento del servizio di distribuzione gas; o la preparazione delle linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo della rete di distribuzione del gas; o il coordinamento dei rapporti con il soggetto gestore del servizio di distribuzione gas e la funzione di controparte del contratto di servizio; o la conduzione della funzione di vigilanza e controllo nei confronti del soggetto gestore del servizio; o l avvio delle procedure di risoluzione del contratto; Grava su ogni ente locale appartenente all ATEM la responsabilità di collaborare attivamente con la stazione appaltante al fine di procedere all affidamento del servizio di distribuzione e monitorarne, nell interesse di tutti i comuni, la sua corretta conduzione; nello specifico ogni comune 2

3 appartenente all ATEM è tenuto a fornire, nella tempistica concordata, le informazioni funzionali alla gara -salva facoltà di delega alla stazione appaltante ai sensi dell'art.2, c.6, del D.M. 226/2011- a collaborare nell impostazione della relativa documentazione, a partecipare all attività di monitoraggio del servizio ed a concorrere all eventuale scelta di risoluzione contrattuale; Considerando che il Comune di Biella che doveva essere il Comune capofila in quanto Comune capoluogo dell Ambito, non è nelle condizioni di gestire direttamente le complesse procedure di gara per l individuazione del gestore unico per l Ambito territoriale minimo denominato Biella per le motivazioni addotte dallo stesso Comune nella propria deliberazione di Giunta (377/2014) con la quale peraltro si è provveduto a delegare la Provincia di Biella ad assumere il ruolo del Comune capoluogo, anche ai sensi dell art. 1 comma 88 della legge 56/2014; Visto l art. 1, comma 88 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 che così dispone: La Provincia può altresì, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive ; Considerando che la Provincia ha accolto la delega del Comune di Biella accettando con ciò di svolgere la funzione di Stazione appaltante, per la procedura volta all affidamento mediante gara del servizio di distribuzione del gas naturale per l Ambito medesimo; Nel corso della riunione convocata per il 2 febbraio 2015 ad oggetto Adempimenti per la gestione in forma associata della gara per l affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, i Rappresentanti dei Comuni dell ATEM ELLA, presenti alla suddetta riunione in rappresentanza di n.. enti su n 81 complessivi, hanno accettato la Provincia di Biella quale stazione appaltante ai sensi dell art. 1 comma 88 della legge 7 aprile 2014 n.56; Risulta necessario, al fine di condurre efficacemente gli interventi di affidamento del servizio di distribuzione gas per l intero ATEM ELLA e di monitorarne la conseguente gestione, definire specificatamente competenze, responsabilità, tempistica, procedure, modalità di confronto, rapporti economici tra le parti, attraverso la stipula di specifica convenzione ai sensi dell art. 30 del D. Lgs. 267/2000. Nell Ambito Territoriale ELLA la Provincia di Biella è stata individuata e delegata quale Stazione appaltante dai seguenti Comuni con le rispettive deliberazioni consiliari: COMUNE PROVINCIA Deliberazione Consiglio Comunale 3

4 ALICE CASTELLO BORGO D' ALE BURONZO GUARDABOSONE POSTUA AILOCHE ANDORNO MICCA BENNA ELLA OGLIO BORRIANA CALLAANA CAMANDONA CAMBURZANO CAMPIGLIA CERVO CANDELO CAPRILE CASAPINTA CASTELLETTO CERVO CAVAGLIA' CERRETO CASTELLO CERRIONE COGGIOLA COSSATO CREVACUORE CROSA CURINO DONATO DORZANO 4

5 5 GAGLIANICO GIFFLENGA GRAGLIA LESSONA MAGNANO MASSAZZA MEZZANA MORTIGLIENGO MIAGLIANO MONGRANDO MOSSO MOTTALCIATA MUZZANO NETRO OCCHIEPPO INFERIORE OCCHIEPPO SUPERIORE PETTINENGO PIATTO PIEDICAVALLO POLLONE PONDERANO PORTULA PRALUNGO PRAY QUAREGNA QUITTENGO RONCO ELLESE ROSAZZA SAGLIANO MICCA SALA ELLESE SALUSSOLA

6 SANDIGLIANO SAN PAOLO CERVO SELVE MARCONE SOPRANA SORDEVOLO STRONA TAVIGLIANO TERNENGO TOLLEGNO TORRAZZO TRIVERO VALDENGO VALLANZENGO VALLE MOSSO VALLE SAN NICOLAO VEGLIO VERRONE VIGLIANO ELLESE VILLANOVA ELLESE ZIMONE ZUENA ZUMAGLIA Tutto ciò premesso e considerato che risulta opportuno e necessario stabilire le modalità di gestione del procedimento, le funzioni della stazione appaltante e dei comuni appartenenti all ambito per l aggiudicazione della gara del servizio in oggetto e per il successivo monitoraggio durante il periodo di gestione del servizio, tra i comuni medesimi si concorda la seguente Convenzione Art. 1 - Oggetto e finalità 6

7 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 2. La presente convenzione, nel rispetto delle disposizioni richiamate in premessa, viene stipulata allo scopo di regolamentare lo svolgimento in modo coordinato ed in forma associata delle attività propedeutiche e strumentali all affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori degli enti sottoscrittori, tutti appartenenti all ATEM ELLA, nonché alla conduzione dei rapporti con il gestore del servizio. 3. L esercizio coordinato e associato delle attività di cui al precedente comma rappresenta lo strumento organizzativo prescelto da tutti i Comuni dell ATEM "de qua" per addivenire all affidamento e gestione congiunti del servizio di distribuzione del gas naturale, perseguendo obbiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, in una prospettiva finalizzata a realizzare lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali ed a migliorare sensibilmente gli standard di qualità e sicurezza nell erogazione del servizio, assicurando altresì una gestione professionale, qualificata e ottimizzata di tutti gli adempimenti procedurali, anche a carattere tecnico ed economico, necessari. 4. La presente convenzione viene stipulata allo scopo di svolgere in modo coordinato e uniforme le attività concernenti la gara di affidamento del servizio di distribuzione gas su base d Atem, come disposto dalle norme vigenti ed in particolare dal Decreto Ministeriale 226/2011 e per il successivo monitoraggio della gestione del servizio per tutto il periodo di concessione per anni 12. Art. 2 - Comuni sottoscrittori La presente convenzione viene sottoscritta tra i Comuni facenti parte dell ATEM ELLA come individuati dal D.M. 18 ottobre 2011 e precisamente : COMUNE PROVINCIA ALICE CASTELLO BORGO D' ALE BURONZO GUARDABOSONE POSTUA AILOCHE 7

8 8 ANDORNO MICCA BENNA ELLA OGLIO BORRIANA CALLAANA CAMANDONA CAMBURZANO CAMPIGLIA CERVO CANDELO CAPRILE CASAPINTA CASTELLETTO CERVO CAVAGLIA' CERRETO CASTELLO CERRIONE COGGIOLA COSSATO CREVACUORE CROSA CURINO DONATO DORZANO GAGLIANICO GIFFLENGA GRAGLIA LESSONA MAGNANO MASSAZZA

9 MEZZANA MORTIGLIENGO MIAGLIANO MONGRANDO MOSSO MOTTALCIATA MUZZANO NETRO OCCHIEPPO INFERIORE OCCHIEPPO SUPERIORE PETTINENGO PIATTO PIEDICAVALLO POLLONE PONDERANO PORTULA PRALUNGO PRAY QUAREGNA QUITTENGO RONCO ELLESE ROSAZZA SAGLIANO MICCA SALA ELLESE SALUSSOLA SANDIGLIANO SAN PAOLO CERVO SELVE MARCONE SOPRANA SORDEVOLO STRONA TAVIGLIANO 9

10 TERNENGO TOLLEGNO TORRAZZO TRIVERO VALDENGO VALLANZENGO VALLE MOSSO VALLE SAN NICOLAO VEGLIO VERRONE VIGLIANO ELLESE VILLANOVA ELLESE ZIMONE ZUENA ZUMAGLIA Art.3 Compiti dei Comuni 1. Ciascuno degli Enti sottoscrittori indicherà, all interno della propria struttura tecnica e amministrativa, un referente che fungerà da interlocutore con la Provincia di Biella per la comunicazione delle esigenze specifiche del Comune di riferimento e la trasmissione di tutte le informazioni utili per la predisposizione degli atti di gara. 2. In particolare, ai sensi dell'art.2, comma 6, ultimo periodo, del DM 226/2011, i Comuni sottoscrittori delegano la stazione appaltante qualora manchino i dati relativi alla rete di qualche Comune - per il reperimento diretto dai gestori uscenti di tutti i dati previsti dall'art.4 del D.M. 12 novembre 2011, n.226, secondo il formato previsto dall'aeeg. 3. Per ciò che concerne le altre informazioni specifiche per ogni comune di cui all'art.9 comma 6 del DM 226, eventualmente non rientranti tra i dati acquisibili direttamente dal gestore, la stazione appaltante si impegna a supportare tecnicamente i Comuni concedenti nel reperimento delle informazioni di propria competenza concernenti l impianto servente il proprio territorio. 10

11 4. La stazione appaltante, anche attraverso l'apporto di qualificati professionisti, analizza i dati ricevuti, effettua eventuali ispezioni ed accessi agli impianti e comunica ai gestori, entro i 60 gg. successivi al ricevimento, d'accordo con gli Enti locali interessati, eventuali osservazioni e richieste di rettifica. 5. Gli Enti deleganti si obbligano altresì a trasmettere alla stazione appaltante entro lo stesso termine: a. il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori stradali; b. L'entità della tassa o canone di occupazione del suolo e sottosuolo (TOSAP o COSAP) comunale, nonché i relativi regolamenti; c. ogni altra informazione che sarà necessaria o utile alla redazione degli atti di gara. 6. Successivamente all'acquisizione della documentazione relativa alle consistenze degli impianti, ciascun Ente locale approva, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta che ne farà la Stazione Appaltante, la determinazione del valore da riconoscere ai gestori uscenti proposta dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art.5 del DM 226/2011. Art. 4 - La durata della Convenzione La presente convenzione decorre dal momento della stipula da parte di tutti i rappresentanti dei singoli Comuni ricompresi nell ATEM ELLA ed ha una durata indicativa di anni 12, in ogni caso funzionale a disciplinare le attività propedeutiche e strumentali al primo affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell ATEM ELLA, alla conseguente conduzione dei rapporti con il gestore del servizio. Art. 5 - Individuazione della Provincia di Biella quale ente capofila e stazione appaltante Ai sensi del comma 1 dell art. 1 del DM 226/2011, i Comuni sottoscrittori della presente convenzione individuano la Provincia di Biella quale ente capofila dell ATEM ELLA ed allo stesso delegano e demandano il ruolo di stazione appaltante nel rispetto dei compiti e delle funzioni previste dal DM 226/2011 nonché delle disposizioni contenute nella presente convenzione. Art. 6 - Il rapporto tra i comuni sottoscrittori ed il ruolo della stazione appaltante 1. La gestione dei rapporti tra i comuni appartenenti all ATEM ELLA derivanti dalla stipula della presente convenzione è ispirata ai principi di trasparenza, condivisione e solidarietà. 11

12 2. La Provincia di Biella, nel ruolo di stazione appaltante, garantisce sia nella fase di affidamento del servizio che in quella di gestione del contratto, attività di collaborazione, assistenza, coordinamento e supporto a tutti i comuni dell ATEM ELLA nello svolgimento dei compiti loro spettanti, nella raccolta dei documenti, nella predisposizione di eventuali atti amministrativi, indicazioni operative e quanto altro risulti utile e opportuno al conseguimento delle finalità della presente convenzione. A tal fine la Stazione Appaltante istituisce un Ufficio di Segreteria/ATEM per le pubblicazioni, le richieste, le convocazioni e ogni altra o qualsiasi attività di preparazione, comunicazione e trasparenza connessa allo svolgimento delle competenze dell Assemblea dei Sindaci e del Comitato di Monitoraggio di cui al successivo art.9. Tale Ufficio di Segreteria è tenuto a pubblicare in apposita sezione dedicata del sito web istituzionale della Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni dalla formazione o dalla conoscenza del documento interessato, dandone contestuale comunicazione a tutti i comuni dell ATEM ELLA gli atti adottati dalla Stazione Appaltante medesima e dall Assemblea dei Sindaci e dal Comitato di Monitoraggio di cui al successivo art. 9 nonché ogni altra notizia rilevante per il pubblico ai fini del Servizio e dell attività dell ATEM stesso oggetto della presente Convenzione. 3. La stazione appaltante è altresì delegata ad assumere le funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere in sede amministrativa o civile in ogni fase del procedimento oggetto della presente convenzione, previa acquisizione del parere favorevole espresso dalla maggioranza assoluta dei comuni appartenenti all ATEM ELLA ponderata in funzione del numero delle utenze gas servite in ciascun Comune al 31 dicembre dell anno precedente tale decisione, espresso in sede di Assemblea dei Sindaci di cui al successivo art.9, comma 1, lett.a). 4. Gli eventuali costi di tali contenziosi saranno ripartiti tra i comuni dell ATEM ELLA in proporzione al numero delle utenze gas servite in ciascun ente, come risultante al 31 dicembre dell anno precedente alla quantificazione dei costi da ripartire. Art. 7 - Attività propedeutiche alla gara per l affidamento del servizio di concessione 1. Ai sensi di quanto previsto dal DM 226/2011, rientrano nella competenza della stazione appaltante i seguenti interventi: a) Reperimento, raccolta, integrazione ed omogeneizzazione di tutta la documentazione specifica di ogni Comune appartenente all ATEM ELLA necessaria alla preparazione del bando di gara; 12

13 b) Predisposizione delle linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo dello stesso; c) Predisposizione del documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento della rete nei singoli Comuni; d) Preparazione, approvazione e pubblicazione del bando e del disciplinare di gara; 2. Conduzione ed aggiudicazione della gara. Ogni comune sottoscrittore della presente convenzione si impegna a collaborare operativamente con la stazione appaltante nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1, secondo le modalità definite dal Comitato di Monitoraggio di cui al successivo art.9, comma 1, lett.b). 3. Con riferimento alle attività di cui alle lettere b), e c) del precedente comma 1, è compito di ogni comune collaborare con la stazione appaltante per il reperimento delle informazioni previste dal comma 6 dell art. 9 del DM 226/2011, nonché fornire alla stessa gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione. Art. 8- La gestione del contratto 1. A seguito dell affidamento del servizio di distribuzione del gas, i comuni appartenenti all ATEM ELLA delegano alla provincia di Biella, nella veste di stazione appaltante, la cura e la conduzione dei rapporti con il gestore, per cui la Provincia stessa svolge in tal modo la funzione di controparte del contratto di servizio. 2. Nello svolgimento della funzione di cui al precedente comma 1, la stazione appaltante, previa manifestazione della volontà, nell ambito della Assemblea dei Sindaci di cui al successivo art.9, comma 1, lett.a), della maggioranza dei comuni appartenenti all ATEM ELLA ponderata in funzione del numero delle utenze gas servite in ciascun Comune al 31 dicembre dell anno precedente tale decisione, è delegata a disporre la risoluzione del contratto di affidamento al gestore dell'ambito. 3. Il Comitato di monitoraggio di cui al successivo art.9, comma 1, lett.b), coadiuva la Stazione Appaltante nella funzione di vigilanza e controllo in ordine ai compiti di cui al precedente comma 1. Art. 9 Strumenti e modalità di consultazione e collaborazione operativa tra i comuni Al fine di assicurare adeguate forme di partecipazione e consultazione fra gli enti associati, nonché 13

14 di gestione, vigilanza e controllo sul servizio e sullo stato di attuazione della presente convenzione, sono costituiti: a) L Assemblea dei Sindaci, quale Organo di indirizzo e controllo amministrativo dell ATEM, disciplinata dal successivo art.10, di cui fanno parte i Sindaci degli enti aderenti, i quali, in caso di assenza o impedimento, possono farsi sostituire da un Assessore o da un Consigliere del rispettivo ente di appartenenza; b) il Comitato di Monitoraggio, di cui all art. 2, comma 5, del DM 226/2011, quale Organo tecnicoamministrativo e consultivo dell ATEM, disciplinato dalle norme di cui al successivo art.11.. Art 10 L Assemblea dei Sindaci 1. All Assemblea dei Sindaci compete deliberare: a) sulle modifiche della presente convenzione ; b) su eventuali contenziosi con il soggetto gestore ai sensi del precedenti art. 6, comma 3, e art.8, comma 2 ; c) su eventuali scelte strategiche ; d) gli indirizzi alla Stazione appaltante ed al Comitato di Monitoraggio in ordine alle loro attività di competenza stabilite ai sensi della presente convenzione ; e) l approvazione/ratifica degli atti di cui al precedente art. 7, comma 1, lettere b),c),d), previa acquisizione, quando richiesta, del parere del Comitato di Monitoraggio; f) la determinazione delle spese ammissibili e delle modalità di rimborso, anche in relazione a quanto stabilito al successivo art.12, comma 1, ultimo periodo; g) l approvazione a preventivo e a consuntivo delle spese relative al rimborso degli oneri sostenuti, ai sensi dell art.8, comma 2, del DM 226/2011, dal Comitato di Monitoraggio per lo svolgimento delle attività di competenza stabilite nella presente convenzione, nonché la determinazione delle spese ammissibili e delle modalità di rimborso. In caso di ritardo ingiustificato da parte dell'assemblea dei Sindaci ad esprimersi in merito alle determinazioni di cui al precedente comma 1, lettere e), f) e g), la Stazione Appaltante può procedere prescindendo dalle deliberazioni dell'assemblea dei Sindaci qualora la stessa non si pronunci entro trenta giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere da parte della medesima Stazione Appaltante. 2. l Assemblea dei Sindaci è presieduta dal Presidente della Provincia di Biella ed è convocata telematicamente, a pena di non validità della seduta, con preavviso di almeno quattro giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione. A tale scopo la Provincia utilizzerà quale recapito per gli avvisi di convocazione alle sedute dell'assemblea nonché per ogni altra comunicazione la casella di posta elettronica certificata pubblicata da ogni Comune. La convocazione alle sedute 14

15 dell'assemblea è altresì pubblicata nel sito istituzionale dell Ente, nella sezione albo pretorio. Nei casi di motivata urgenza il termine di cui sopra è ridotto a ventiquattro ore. La convocazione di norma prevede anche la data di seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.. La convocazione è disposta dal Presidente: a) per iniziativa del Presidente medesimo; b) entro 10 giorni dalla richiesta : 1) su istanza del Comitato di monitoraggio di cui al precedente art.9, comma 1, lett.b); 2) su istanza dei Sindaci di un numero di Comuni tale da rappresentare almeno il 25 % delle utenze gas servite complessivamente all interno dell ATEM ELLA al 31 dicembre dell anno precedente a quello in cui si intende convocare l Assemblea dei Sindaci. 3. Le sedute dell Assemblea dei Sindaci sono validamente costituite in prima convocazione se intervengono i rappresentanti di un numero di Comuni tale da rappresentare almeno il 60% delle utenze gas servite complessivamente all interno dell ATEM al 31 dicembre dell anno precedente a quello della data di convocazione; in seconda convocazione la seduta della Assemblea dei Sindaci è validamente costituita se sono rappresentate almeno il 45% delle utenze gas servite complessivamente all interno dell ATEM ELLA al 31 dicembre dell anno precedente a quello della data di convocazione. 4. Ad eccezione della decisione in merito alla risoluzione del contratto di servizio con il gestore, per cui è richiesto il parere favorevole della maggioranza assoluta dei Comuni appartenenti all'ambito, ponderata in funzione del numero delle utenze gas servite in ciascun Comune al 31 dicembre dell anno precedente tale decisione, l Assemblea dei Sindaci delibera a maggioranza dei presenti alla seduta, come determinata in proporzione alle utenze gas servite al 31 dicembre dell anno precedente alla data di convocazione della seduta, fermo restando che, sia in prima che in seconda convocazione, ogni deliberazione potrà essere approvata solo se si raggiungerà altresì il voto favorevole dei Comuni rappresentanti almeno il 35% delle utenze gas, come sopra definite. Art. 11 Il Comitato di Monitoraggio 1. Il Comitato di Monitoraggio di cui al precedente art.9, comma 1, lett.b),, è composto da 5 membri in rappresentanza dei comuni appartenenti all ATEM, suddivisi secondo la zonizzazione allegata e determinata in relazione al numero di Punti di Restituzione - come segue : ZONA N

16 ZONA N 2..2 ZONA N Il Comitato di monitoraggio svolge le seguenti funzioni in collaborazione con la Stazione Appaltante: a. coadiuva l Ente capofila nella funzione di vigilanza e controllo quale controparte del contratto di servizio; b. esprime pareri e/o proposte richiesti dall Assemblea dei Sindaci. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, il quale provvede alla convocazione, alla determinazione dell ordine del giorno ed alla predisposizione degli atti da sottoporre al Comitato nonché di ogni altra documentazione necessaria per lo svolgimento dei lavori. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno tre componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari. Gli astenuti non si computano tra i votanti. 3. Il Comitato si riunisce periodicamente su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi componenti. Per assicurare le forme di consultazione tra gli enti aderenti, previste dall art. 30 del TUEL, ogni ente associato può richiedere audizione al Presidente. Qualora ne ravvisi l opportunità, il Presidente può disporre che l audizione avvenga alla presenza del Comitato. Art Rapporti economici 1. Con riferimento al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara della Stazione Appaltante, ivi inclusi quelli di funzionamento della Commissione di gara, di cui al comma 1 dell art. 8 del DM 226/2011, preso atto della deliberazione n.407/2012 dell Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas, la relativa quantificazione è effettuata secondo la metodologia ivi indicata. Per la determinazione delle relative spese ammissibili e delle modalità di rimborso si applica il precedente art. 10, comma 1, lett.f). L'eventuale eccedenza rispetto alle spese ammissibili effettivamente sostenute viene attribuita ai Comuni dell'atem in base al seguente criterio: 1/3 in parte uguale tra i Comuni e 2/3 in base al numero delle utenze servite al 31 dicembre dell'anno precedente alla ripartizione. 2. Il corrispettivo di cui al comma 2 dell'art.8 del citato DM, viene utilizzato per sostenere gli oneri ammissibili del Comitato di Monitoraggio per lo svolgimento delle attività di competenza stabilite nella presente convenzione. Per la determinazione delle relative spese ammissibili e delle modalità di rimborso si applica il precedente art. 10, comma 1, lett.g). 16

17 3. Le modalità di riconoscimento ai singoli comuni degli altri corrispettivi previsti dall art. 8 del DM 226/2011 derivanti dal rapporto con il gestore del servizio di distribuzione gas, sono definiti nell ambito della documentazione di gara, nonché del conseguente contratto di servizio. Art Responsabilità dei comuni sottoscrittori ed obblighi di segnalazione 1. Ricade nella responsabilità di ogni Comune l obbligo di collaborare tempestivamente ed efficacemente allo svolgimento delle attività previste dal DM 226/2011 nonché ai compiti delineati dalla presente convenzione. 2. In caso di ritardi od omissioni, la stazione appaltante, in relazione ai compiti alla stessa attribuiti ai sensi del precedente articolo 7, ha l obbligo di sollecitare e richiamare i Comuni inadempienti. 3. In caso di ritardi o mancati riscontri agli interventi di cui al comma precedente, la stazione appaltante avvia le procedure di segnalazione di cui al comma 3 dell art. 2 del DM 226/2011 alla Regione, e segnala i fatti alle autorità di vigilanza e controllo, tra cui l Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, l Autorità per l energia elettrica ed il gas, nonchè, se del caso, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Art.14 Controversie 1. Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall interpretazione o esecuzione della presente convenzione, è rimessa all Assemblea dei Sindaci per la composizione bonaria, ferma restando la competenza esclusiva del TAR Piemonte in caso di ricorso al contenzioso. Art Obblighi di riservatezza e di esclusiva 1. Ciascuno degli Enti sottoscrittori si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all esecuzione della Convenzione, dati e informazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione della presente convenzione e della sua attuazione. 2. L obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell esecuzione della presente convenzione e per il periodo di tre anni dopo il decorso del suo termine di efficacia. 3. Ciascuno degli Enti si impegna affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato agli obblighi previsti dal presente articolo. 17

18 Art. 16 Rinvio 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle disposizioni di legge nonché a successivi accordi tra i comuni sottoscrittori, da approvarsi nelle medesime forme previste per la presente convenzione. 2. In relazione a novità normative che dovessero intervenire successivamente alla stipula della presente convenzione e che risultino di interesse in relazione agli interventi disciplinati nel presente documento, è compito della stazione appaltante proporre eventuali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti della presente convenzione, che dovranno essere approvate dall Assemblea dei Sindaci e ratificate dai competenti Organi Comunali. ALLEGATO A zonizzazione dell ambito ALLEGATO B Cartografia 18

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