REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DEGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO

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1 REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DEGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO Articolo 1 Servizio degli Ausiliari del traffico 1. Il servizio degli Ausiliari del Traffico è disciplinato dal presente regolamento nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dai provvedimenti relativi all'ordinamento degli uffici e servizi del Comune. 2. Costituiscono fonti del presente regolamento i commi 132 e 133 dell art. 17 della L. 15 maggio 1997, n. 127 successivamente oggetto di interpretazione autentica da parte dell art. 68 della L. 23 dicembre 1999, n. 488; l'art. 12, comma 3, lett. b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, di seguito denominato "Codice della Strada"; gli artt.23 e 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n 495, in quanto compatibili; la legge del 24 novembre 1981, n.689, nonché le norme regolamentari e provvedimenti deliberativi e dirigenziali in materia di mobilità. Articolo 2 Ausiliari del traffico 1. Possono essere Ausiliari del Traffico, previa nomina da parte del Sindaco ai sensi del successivo art.3: a) i dipendenti del Comune, ascritti alla categoria B, assegnati al Servizio Polizia Municipale, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, con competenza su tutto il territorio comunale; b) il personale a disposizione della società che gestisce la sosta tariffata con competenza limitata alle aree in concessione; c) il personale ispettivo individuato dalla azienda esercente il trasporto pubblico di persone, nelle forme previste dagli articoli 113 e 31 del D. Lgs. n. 267 del 2000, con competenza su tutto il territorio comunale per l accertamento delle violazioni in materia di sosta e di circolazione e sosta sulle corsie e negli spazi riservati al trasporto pubblico. Articolo 3 Abilitazione e funzioni I dipendenti comunali e delle imprese e società indicati al precedente art. 2 sono abilitati a svolgere le funzioni di Ausiliari del Traffico, di cui ai successivi commi, in forza di nomina conferita dal Sindaco previa attività formativa e di qualificazione, di cui al successivo articolo 10, su proposta del Dirigente del Servizio Polizia Municipale. 2. Agli Ausiliari del Traffico competono funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli, nei limiti delle competenze indicate al precedente art Compete altresì attività di rilevazione per studi e statistiche in materia di traffico e mobilità. 4. Gli Ausiliari del Traffico di cui al precedente art. 2, lettera a), sono individuati fra il personale del comune cui compete, a norma dell'art.12 comma 3 lett. b) del D.L.vo 30 aprile 1992, n.285, l'espletamento dei servizi di polizia stradale per:

2 a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; b) la tutela ed il controllo sull'uso della strada. Articolo 4 Qualità di Pubblico ufficiale 1. I soggetti di cui all'articolo 2 nell'esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento rivestono la qualità di pubblico ufficiale a norma dell'art. 357 del codice penale e gli atti da essi compiuti hanno efficacia ai sensi e per gli effetti degli artt.2699 e 2700 del codice civile. Lo stesso personale provvede a tal fine alla redazione e sottoscrizione dei verbali, nonché alla contestazione immediata delle violazioni, secondo le norme delle procedure sanzionatorie stabilite dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia. 2. Resta ferma la competenza ai sensi dell art. 331 del codice di procedura penale la denuncia dei reati perseguibili d'ufficio di cui vengono a conoscenza nell'esercizio o a causa della loro funzione o del servizio. Articolo 5 Requisiti per il conferimento delle funzioni 1. Per il conferimento delle funzioni previste dall'art.3 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) essere in possesso almeno della licenza di scuola media inferiore; b) avere conseguito la patente di guida della categoria B o superiore; c) assenza di precedenti o pendenze penali per delitti non colposi; 2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 deve essere dichiarato dall'interessato mediante autocertificazione. Il riscontro delle condizioni dichiarate avviene a cura del Servizio Polizia Municipale. 3. Per il regolare svolgimento delle funzioni, gli Ausiliari del Traffico devono avere sana e robusta costituzione fisica e comunque essere immuni da qualsiasi malattia ed indisposizione o imperfezione fisica che possa ridurre il completo ed incondizionato espletamento del servizio. L'accertamento delle condizioni fisiche è effettuato mediante visita medica il cui esito è certificato dal medico competente ovvero dal Servizio di Medicina Legale dell Azienda U.S.L.. Articolo 6 Procedura di nomina 1. Il personale comunale reperito per essere nominato Ausiliario del Traffico viene messo a disposizione del Servizio Polizia Municipale che lo avvia al corso di formazione. 2. Il personale indicato alle lettere b) e c) del precedente art.2 viene avviato al corso di formazione dalle società od imprese da cui dipende, d intesa col Servizio di Polizia Municipale. 3. Terminato il corso di formazione con esito positivo e verificati i requisiti soggettivi, il Sindaco, su proposta del Dirigente del Servizio Polizia Municipale, incarica gli Ausiliari del Traffico, con provvedimento nominativo, allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3. Articolo 7 Doveri e compiti dell'operatore 1. Il personale che espleta il servizio di Ausiliario del Traffico adempie alle sue funzioni con la massima cura, diligenza e costante presenza attiva tesa ad assicurare la più efficace azione Pagina 2

3 di accertamento e prevenzione delle violazioni alle norme di legge, di regolamento e dei provvedimenti emanati dall'autorità comunale in materia di circolazione stradale. 2. Nei confronti della cittadinanza, il personale che espleta il servizio di Ausiliario del Traffico deve mantenere atteggiamento di favorevole disponibilità, fornire ad essa ogni utile informazione sull'uso corretto della strada, delle aree di sosta, del suolo e spazio pubblico, assicurando nel contempo, con attenta e precisa azione di controllo e accertamento, la correttezza dei comportamenti in materia di circolazione stradale. 3. Per assolvere ai compiti di accertamento delle violazioni, il personale che espleta il servizio di Ausiliario del Traffico adempie agli atti previsti secondo le procedure stabilite e osservando le direttive impartite. Utilizza a tal fine correttamente gli strumenti e le apparecchiature di servizio che ha in dotazione, assicurandone il corretto utilizzo e la buona conservazione. Articolo 8 Revoca delle funzioni 1. Il Sindaco dispone con proprio provvedimento la revoca delle funzioni di Ausiliario del Traffico nei seguenti casi : a) perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 5; b) passaggio a categoria superiore; c) risoluzione del rapporto di lavoro. 2. Il Sindaco può disporre, altresì, la revoca delle funzioni, su proposta del Dirigente del Servizio Polizia Municipale, nell'ipotesi di violazione dei doveri e compiti di servizio. Articolo 9 Procedimenti disciplinari 1. I procedimenti disciplinari sono conformi a quanto stabilito in materia dal codice disciplinare di cui alle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo criteri di tempestività, trasparenza, rispetto del diritto alla difesa ed ispirati al principio del contraddittorio. 2. Per i provvedimenti disciplinari si applicano le norme contrattuali vigenti. Articolo 10 Formazione e qualificazione 1. Alla formazione dei soggetti di cui al precedente art.2 lettera a) provvede l'amministrazione Comunale, secondo le modalità stabilite per i programmi di formazione dei dipendenti comunali. 2. Alla formazione dei soggetti di cui al precedente art.2 lettere b) e c) provvede l'amministrazione o la Società di appartenenza 3. I programmi di formazione sono definiti in relazione alle materie e alle nozioni tecniche necessarie a fornire al personale incaricato le competenze e le più ampie conoscenze delle normative e delle tecniche operative attinenti il servizio, nonché a fornire l'abilitazione per lo svolgimento delle specifiche attività di cui all'art Per l'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui al precedente articolo 3, comma 4, il programma del corso di formazione è sviluppato sulla base delle materie previste dall'art. 23 del DPR 16 dicembre 1992, n A conclusione del corso i candidati sono sottoposti ad un esame di idoneità che consiste in una prova teorico-pratica sulle materie oggetto del corso. Pagina 3

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5 Articolo 11 Coordinamento del Servizio 1. Il coordinamento e l'attività operativa del servizio degli Ausiliari del traffico sono determinate dal Servizio Polizia Municipale che cura gli adempimenti amministrativi relativi all'attività sanzionatoria degli stessi Articolo 12 Dotazioni di Servizio 1. Per assolvere adeguatamente ai compiti di servizio, il personale verrà dotato di materiale ed apparecchiature necessarie ad eseguire gli atti e le funzioni derivanti dal suo ufficio. 2. Tali dotazioni devono essere utilizzate solo per gli scopi del servizio. Ai dati, soggettivi ed oggettivi, che vengono trattati è dovuta la massima riservatezza con l'osservanza delle norme sulla tutela della privacy previste dalla legge 31 dicembre 1996, n Dei materiali e apparecchiature il personale risponde direttamente nei confronti del servizio cui è addetto, con le responsabilità disciplinari, civili e penali che ne derivano. 4. Dell'eventuale smarrimento o furto o danneggiamento, in tutto o in parte, dovrà dare tempestiva comunicazione al Responsabile del servizio che disporrà conseguentemente, anche ai fini della sostituzione per la continuità del servizio stesso. 5. Le dotazioni potranno essere in qualsiasi momento ritirate per esigenze di servizio o per la intervenuta cessazione delle funzioni. Articolo 13 Uso dell'uniforme di servizio 1. Gli Ausiliari del Traffico hanno l'obbligo durante il servizio di indossare correttamente l'uniforme prevista. 2. Il tipo, la foggia e il numero dei capi sono stabiliti, per ciascuna tipologia indicata al precedente art.2, con provvedimento del Dirigente del Servizio Polizia Municipale sentite, per le tipologie indicate alle lettere b) e c) la Società od Amministrazione di appartenenza. 3. Tutti i capi e i materiali per l'uniforme sono ceduti ad ognuno in comodato d'uso. Non possono pertanto essere ceduti, distrutti o alienati senza il consenso del proprietario. 4. Spetta altresì al personale di cui al comma 1 la cura ed il mantenimento dei capi dell'uniforme. Articolo 14 Tessera personale di riconoscimento e segnale distintivo di servizio per l'espletamento dei servizi di polizia stradale 1. Per l'espletamento dei servizi di polizia stradale, al personale è rilasciata apposita tessera di riconoscimento come previsto dall'art. 23 comma 4 del DPR 16/12/1992 n Il medesimo personale, per l'espletamento del servizio di polizia stradale, può essere dotato del segnale distintivo previsto dal combinato disposto degli artt. 12 comma 5 del codice della strada e art. 24 del DPR 16 dicembre 1992 n 495. L'ufficio di coordinamento del servizio cura la tenuta di apposito registro di assegnazione Pagina 5

6 Articolo 15 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva. Note: Art C.P.C. Atto pubblico. L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato Art C.P.C. Efficacia dell'atto pubblico. L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti Art. 331 C.P. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio. 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali [c.p. 357] e gli incaricati di un pubblico servizio [c.p. 358] che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero. Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del Entrato in vigore l Pagina 6

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