Il nuovo redditometro 2.0

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1 Numero 14/2013 Pagina 1 di 23 Il nuovo redditometro 2.0 Numero : 14/2013 Gruppo : Oggetto : Norme e prassi : ACCERTAMENTO REDDITOMETRO ART. 38, D.P.R. N. 600/1973; ART. 22, D.L. N. 78/2010; D.M , PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 3 DEL ; CONVEGNO AGENZIA ENTRATE DEL ; CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N DEL Sintesi E stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio scorso l atteso decreto attuativo del nuovo redditometro. Si tratta del Decreto MEF , che individua il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche. Il nuovo redditometro prende in considerazione nuovi elementi induttivi, classificati in oltre 100 voci di spesa, che tengono conto dell analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati per nucleo familiare e contesto territoriale. Il nuovo strumento di accertamento sarà utilizzato per accertare i redditi relativi agli anni d imposta a decorrere dal Non verranno prese in considerazione dal Fisco le posizioni dei contribuenti con scostamento tra spese e reddito dichiarato pari a mille euro al mese, 12mila euro l anno. Importante, infine, la recente sentenza n /2012 del 20 dicembre 2012 della Corte di Cassazione, nella quale, rivedendo il precedente orientamento, viene conferito all accertamento da redditometro carattere di presunzione semplice. Gli argomenti 1. IL NUOVO REDDITOMETRO ED IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 2. UN CONFRONTO TRA VECCHIO E NUOVO REDDITOMETRO 3. LE TIPOLOGIE DI NUCLEO FAMILIARE 4. GLI ELEMENTI DI SPESA INDICATIVI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA 5. UTILIZZO DEI DATI RELATIVI AGLI ELEMENTI INDICATIVI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO 6. PROVA CONTRARIA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE 7. LA FRANCHIGIA DI EURO MENSILI 8. REDDITEST E REDDITOMETRO 9. IL PARERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

2 Numero 14/2013 Pagina 2 di 23 Il nuovo Redditometro ed il quadro normativo di riferimento L accertamento sintetico è un tipo di accertamento esperibile solo nei confronti delle persone fisiche e a cui gli Uffici dell Amministrazione finanziaria possono ricorrere ogniqualvolta vi sia uno scostamento tra il reddito dichiarato effettivamente dal contribuente ed il reddito a lui attribuibile sinteticamente sulla base delle spese sostenute. Al fine di consentire agli Uffici di procedere all accertamento sintetico in base a parametri uniformi, il Ministero dell Economia e delle Finanze stabilisce gli indici ed i coefficienti presuntivi di reddito (o di maggior reddito) in relazione alla disponibilità da parte del contribuente di beni o servizi indicatori di un elevata capacità contributiva (c.d. redditometro ). La disciplina dell accertamento sintetico, contenuta nell art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, è stata quasi completamente riformulata dal D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 (c.d. Manovra correttiva 2010 ), anche in termini di potenziamento del redditometro, come strumento di accertamento rivolto a contrastare il fenomeno dell evasione fiscale. L intervento legislativo, infatti, ha avuto come obiettivo principale, quello di adeguare l accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio. I motivi principali che hanno spinto alla definizione del nuovo redditometro sono: obsolescenza del sistema precedente, basato su tipologie di spesa al giorno d oggi non più significative (cioè non più rappresentative di vera capacità contributiva); necessità di ridurre l evasione fiscale, attraverso strumenti accertativi di reddito. La nuova normativa sarà applicata per accertare i redditi a partire dal periodo d imposta 2009 (quindi, dai redditi dichiarati nel 2010 UNICO PF 2010 o 730/2010). Il nuovo redditometro, definito anche redditometro 2.0 restava, tuttavia, in sospeso in attesa del decreto attuativo, che è stato approvato solo il e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio Il nuovo strumento ridefinisce in modo significativo l operatività dell accertamento sintetico sui redditi, ampliando sia il paniere dei beni oggetto di osservazione (più di 100 voci di spesa), sia ridefinendo le modalità di pesatura degli acquisti. L amministrazione finanziaria, tra febbraio ed i primi giorni di marzo di quest anno, definirà le liste selettive dei contribuenti a rischio evasione e da sottoporre ad accertamento. E ipotizzabile, quindi, che il nuovo

3 Numero 14/2013 Pagina 3 di 23 redditometro entri a pieno regime da marzo. Analizziamo, quindi, il nuovo strumento di accertamento sintetico alla luce delle novità nel frattempo intervenute. Un confronto tra vecchio e nuovo redditometro Per capire cosa è cambiato rispetto al passato, è necessario, innanzitutto, effettuare un confronto tra il vecchio ed il nuovo redditometro. A tal fine, appare utile riportare il testo dell art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 ante e post modifiche, con particolare riferimento ai commi dal 4 in poi: ART. 38, D.P.R. N. 600/1973 ANTE MODIFICHE ( VECCHIO ACCERTAMENTO SINTETICO). 4. L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta. ART. 38, D.P.R. N. 600/1973 POST MODIFICHE ( NUOVO ACCERTAMENTO SINTETICO). 4. L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. 5. Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti. 5. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza,

4 Numero 14/2013 Pagina 4 di Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione. con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso, è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma. 6. La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi e' ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. 7. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato reddito di capitale salva la facoltà del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi. 8. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4). 7. L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.

5 Numero 14/2013 Pagina 5 di 23 Come si può osservare, è stata eliminata la necessaria esistenza di elementi e circostanze certi per poter avviare la procedura di accertamento sintetico. Con il nuovo testo normativo, gli uffici dell Agenzia delle Entrate possono sempre determinare sinteticamente il reddito del contribuente sulla base di spese di qualunque genere, sostenute nel periodo d imposta. Le spese sostenute dal contribuente si presumono finanziate con i redditi conseguiti nello stesso periodo d imposta, salva ovviamente la facoltà di provare che la spesa è stata supportata con redditi relativi ad altri periodi d imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, esclusi per legge dalla formazione della base imponibile. In base alle nuove regole, inoltre, l Agenzia delle Entrate attiva la procedura di accertamento sintetico quando l ammontare del reddito accertabile si discosta di almeno 1/5 (20%) rispetto all ammontare del reddito dichiarato dal contribuente. Prima della manovra correttiva 2010 gli uffici potevano avviare l iter accertativo solo quando la differenza fra il reddito accertabile sinteticamente e quello dichiarato era superiore ad almeno 1/4 (25%). Rispetto alla precedente previsione normativa, quindi, il range di tolleranza tra i due redditi si è abbassato del 5%. Non è più necessario, inoltre, che il gap tra i due redditi si manifesti per almeno 2 anni periodi d imposta, bensì è sufficiente che si manifesti uno scostamento annuale. La manovra correttiva 2010 ha poi stabilito il preciso obbligo, a carico dell Amministrazione Finanziaria, di: invitare il contribuente a comparire e a fornire le informazioni e dati rilevanti ai fini dell accertamento (prima della modifica era previsto solamente la facoltà, a carico del contribuente, di fornire la prova contraria anche prima della notifica dell avviso di accertamento); avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell articolo 5 del d.lgs. n. 218 del 1997, nel caso in cui l ufficio ritenga, sulla base dei nuovi elementi acquisiti, di dover proseguire il controllo; emettere l avviso di accertamento, nel caso in cui l accertamento con adesione non vada a buon fine per il mancato raggiungimento di un accordo da parte del contribuente e del fisco. È stata così garantita al contribuente la possibilità di fornire la prova contraria in sede di contraddittorio, prima dell instaurazione del contenzioso. Attraverso il contraddittorio, il contribuente potrà dimostrare che la spesa è stata possibile grazie a redditi diversi da quelli dichiarati nel periodo d imposta oggetto di accertamento, ad esempio attraverso redditi esenti o

6 Numero 14/2013 Pagina 6 di 23 soggetti a ritenuta a titolo d imposta. E da considerare, infine, che il redditometro è uno strumento di accertamento sintetico che permette al Fisco di determinare il reddito complessivo delle persone fisiche sulla base di determinati indici di capacità contributiva che fanno presumere il possesso di redditi superiori rispetto a quelli dichiarati. Prima della Manovra correttiva 2010 gli indici di spesa presi in considerazione erano essenzialmente: aeromobili; navi e imbarcazioni da diporto; autoveicoli; altri mezzi di trasporto a motore; roulottes; residenze principali e secondarie; collaboratori familiari; cavalli da corsa o da equitazione; assicurazioni. Da tempo, però, si sentiva la necessità di aggiornare questi beni, che ormai non erano più indicativi della reale capacità di spesa dei contribuente per diversi motivi: alcuni risultavano essere ormai obsoleti, come nel caso delle roulottes; spesso non tenevano conto di altri aspetti importanti, come nel caso delle residenze, per le quali era prevista una differenziazione troppo generica tra Nord-Centro-Sud, non tenendo conto del fatto che un abitazione in centro a Roma ha un valore diverso rispetto a una ubicata in un paese limitrofo; spesso i moltiplicatori previsti ex lege risultavano essere ambigui. La Manovra correttiva 2010 ha, pertanto, previsto l individuazione di nuovi elementi induttivi di spesa, tenendo conto però anche dell analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati in base al nucleo familiare e al contesto territoriale. L individuazione dei nuovi elementi indicativi di capacità contributiva, del rispettivo contenuto e delle tipologie di nuclei familiari di riferimento per l applicazione del redditometro, era affidato all emanazione di un apposito decreto attuativo del Ministero dell Economia e delle Finanze. Questo, dopo una lunga attesa, è stato approvato il e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013.

7 Numero 14/2013 Pagina 7 di 23 PRINCIPALI DIFFERENZE TRA VECCHIO E NUOVO ACCERTAMENTO SINTETICO VECCHIO (fino al periodo d imposta 2008) L ufficio può avviare la procedura di accertamento sintetico in presenza di elementi e circostanze certi. NUOVO (dal periodo d imposta 2009) L ufficio può sempre avviare la procedura di accertamento sintetico sulla base di spese di qualunque genere sostenute nel periodo d imposta. L ufficio può avviare la procedura di accertamento sintetico quando lo scostamento tra reddito accertabile e reddito dichiarato è pari almeno al 25% (1/4). L ufficio può avviare la procedura di accertamento sintetico quando lo scostamento tra reddito accertabile e reddito dichiarato è pari almeno al 20% (1/5). Ai fini dell accertamento sintetico, il suddetto scostamento deve esserci per almeno 2 periodi d imposta. Ai fini dell accertamento sintetico, è sufficiente che il suddetto scostamento ci sia per un solo periodo d imposta. Il contribuente ha la facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d imposta. L entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione. L ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n, 218. Il vecchio strumento del redditometro si fondava su pochi e ormai obsoleti indici di spesa, essenzialmente: aeromobili; navi e imbarcazioni da diporto; autoveicoli; altri mezzi di trasporto a motore; roulottes; residenze principali e secondarie; collaboratori familiari; cavalli da corsa o da equitazione; assicurazioni; senza considerare la composizione familiare né il luogo di residenza. Il nuovo strumento del redditometro prende in considerazione nuovi elementi induttivi di spesa, classificati in oltre 100 voci di spesa, che tengono conto dell analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati per: nucleo familiare; contesto territoriale.

8 Numero 14/2013 Pagina 8 di 23 Le tipologie di nucleo familiare Il Decreto MEF , alla Tabella B ad esso allegata, individua 11 macrotipologie di nuclei familiari (analoghe a quelle previste per il ReddiTest, il nuovo strumento di compliance tra contribuente e Fisco 1 ), differenziate per numero ed età dei componenti: una persona sola con meno di 35 anni; una coppia senza figli con meno di 35 anni; una persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni; una coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni; una persona sola con 65 anni o più; una coppia senza figli con 65 anni o più; una coppia con un figlio; una coppia con due figli; una coppia con tre o più figli; un monogenitore; altre tipologie. Queste tipologie di nucleo familiare sono poi ulteriormente suddivise per area geografica di appartenenza: TIPOLOGIE DI NUCLEI FAMILIARI E RELATIVE AREE TERRITORIALI DI APPARTENENZA TIPOLOGIA FAMIGLIA 1: Persona sola con meno di 35 anni TIPOLOGIA FAMIGLIA 1_1: Persona sola con meno di 35 anni residente nella zona geografica Nord-Ovest TIPOLOGIA FAMIGLIA 1_2: Persona sola con meno di 35 anni residente nella zona geografica Nord-Est TIPOLOGIA FAMIGLIA 1_3: Persona sola con meno di 35 anni residente nella zona geografica Centro TIPOLOGIA FAMIGLIA 1_4: Persona sola con meno di 35 anni residente nella zona geografica Sud TIPOLOGIA FAMIGLIA 1_5: Persona sola con meno di 35 anni residente nella zona geografica Isole TIPOLOGIA FAMIGLIA 2: Coppia senza figli con meno di 35 anni TIPOLOGIA FAMIGLIA 2_1: Coppia senza figli con meno di 35 anni residente nella zona geografica Nord-Ovest TIPOLOGIA FAMIGLIA 2_2: Coppia senza figli con meno di 35 anni residente nella zona geografica Nord-Est TIPOLOGIA FAMIGLIA 2_3: Coppia senza figli con meno di 35 anni residente nella zona geografica Centro TIPOLOGIA FAMIGLIA 2_4: Coppia senza figli con meno di 35 anni residente nella zona geografica Sud TIPOLOGIA FAMIGLIA 2_5: Coppia senza figli con meno di 35 anni residente nella zona geografica Isole TIPOLOGIA FAMIGLIA 3: Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni TIPOLOGIA FAMIGLIA 3_1: Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Nord-Ovest 1 Vedi nostra CDG n

9 Numero 14/2013 Pagina 9 di 23 TIPOLOGIA FAMIGLIA 3_2: Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Nord-Est TIPOLOGIA FAMIGLIA 3_3: Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Centro TIPOLOGIA FAMIGLIA 3_4: Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Sud TIPOLOGIA FAMIGLIA 3_5: Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Isole TIPOLOGIA FAMIGLIA 4: Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni TIPOLOGIA FAMIGLIA 4_1: Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Nord-Ovest TIPOLOGIA FAMIGLIA 4_2: Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Nord-Est TIPOLOGIA FAMIGLIA 4_3: Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Centro TIPOLOGIA FAMIGLIA 4_4: Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Sud TIPOLOGIA FAMIGLIA 4_5: Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Isole TIPOLOGIA FAMIGLIA 5: Persona sola con 65 anni o più TIPOLOGIA FAMIGLIA 5_1: Persona sola con 65 anni o più residente nella zona geografica Nord- Ovest TIPOLOGIA FAMIGLIA 5_2: Persona sola con 65 anni o più residente nella zona geografica Nord- Est TIPOLOGIA FAMIGLIA 5_3: Persona sola con 65 anni o più residente nella zona geografica Centro TIPOLOGIA FAMIGLIA 5_4: Persona sola con 65 anni o più residente nella zona geografica Sud TIPOLOGIA FAMIGLIA 5_5: Persona sola con 65 anni o più residente nella zona geografica Isole TIPOLOGIA FAMIGLIA 6: Coppia senza figli con 65 anni o più TIPOLOGIA FAMIGLIA 6_1: Coppia senza figli con 65 anni o più residente nella zona geografica Nord-Ovest TIPOLOGIA FAMIGLIA 6_2: Coppia senza figli con 65 anni o più residente nella zona geografica Nord-Est TIPOLOGIA FAMIGLIA 6_3: Coppia senza figli con 65 anni o più residente nella zona geografica Centro TIPOLOGIA FAMIGLIA 6_4: Coppia senza figli con 65 anni o più residente nella zona geografica Sud TIPOLOGIA FAMIGLIA 6_5: Coppia senza figli con 65 anni o più residente nella zona geografica Isole TIPOLOGIA FAMIGLIA 7: Coppia con un figlio TIPOLOGIA FAMIGLIA 7_1: Coppia con un figlio residente nella zona geografica Nord-Ovest TIPOLOGIA FAMIGLIA 7_2: Coppia con un figlio residente nella zona geografica Nord-Est TIPOLOGIA FAMIGLIA 7_3: Coppia con un figlio residente nella zona geografica Centro TIPOLOGIA FAMIGLIA 7_4: Coppia con un figlio residente nella zona geografica Sud TIPOLOGIA FAMIGLIA 7_5: Coppia con un figlio residente nella zona geografica Isole TIPOLOGIA FAMIGLIA 8: Coppia con due figli TIPOLOGIA FAMIGLIA 8_1: Coppia con due figli residente nella zona geografica Nord-Ovest TIPOLOGIA FAMIGLIA 8_2: Coppia con due figli residente nella zona geografica Nord-Est TIPOLOGIA FAMIGLIA 8_3: Coppia con due figli residente nella zona geografica Centro TIPOLOGIA FAMIGLIA 8_4: Coppia con due figli residente nella zona geografica Sud TIPOLOGIA FAMIGLIA 8_5: Coppia con due figli residente nella zona geografica Isole TIPOLOGIA FAMIGLIA 9: Coppia con tre o più figli TIPOLOGIA FAMIGLIA 9_1: Coppia con tre o più figli residente nella zona geografica Nord-Ovest TIPOLOGIA FAMIGLIA 9_2: Coppia con tre o più figli residente nella zona geografica Nord-Est TIPOLOGIA FAMIGLIA 9_3: Coppia con tre o più figli residente nella zona geografica Centro

10 Numero 14/2013 Pagina 10 di 23 TIPOLOGIA FAMIGLIA 9_4: Coppia con tre o più figli residente nella zona geografica Sud TIPOLOGIA FAMIGLIA 9_5: Coppia con tre o più figli residente nella zona geografica Isole TIPOLOGIA FAMIGLIA 10: Monogenitore TIPOLOGIA FAMIGLIA 10_1: Monogenitore residente nella zona geografica Nord-Ovest TIPOLOGIA FAMIGLIA 10_2: Monogenitore residente nella zona geografica Nord-Est TIPOLOGIA FAMIGLIA 10_3: Monogenitore residente nella zona geografica Centro TIPOLOGIA FAMIGLIA 10_4: Monogenitore residente nella zona geografica Sud TIPOLOGIA FAMIGLIA 10_5: Monogenitore residente nella zona geografica Isole TIPOLOGIA FAMIGLIA 11: Altre Tipologie TIPOLOGIA FAMIGLIA 11_1: Altre Tipologie residente nella zona geografica Nord-Ovest TIPOLOGIA FAMIGLIA 11_2: Altre Tipologie residente nella zona geografica Nord-Est TIPOLOGIA FAMIGLIA 11_3: Altre Tipologie residente nella zona geografica Centro TIPOLOGIA FAMIGLIA 11_4: Altre Tipologie residente nella zona geografica Sud TIPOLOGIA FAMIGLIA 11_5: Altre Tipologie residente nella zona geografica Isole Gli elementi di spesa indicativi di capacità contributiva Il D.M , come detto, ha definito il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche. Il decreto precisa che per elemento indicativo di capacità contributiva si intende la spesa sostenuta dal contribuente per l acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento. Il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva, indicato nella tabella A allegata al Decreto, è determinato tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente; tale contenuto induttivo corrisponde alla spesa media risultante dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie condotta dall Istat in funzione del Programma statistico nazionale, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti, appunto, alle 11 tipologie di nuclei familiari sopra esaminate distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale. Il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva è, inoltre, determinato considerando le risultanze di analisi e studi socio-economici, anche di settore. In presenza delle spese indicate nella tabella A, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, non si ricorre a coefficienti moltiplicatori, come avveniva nel vecchio redditometro, ma si considera l ammontare più elevato tra: quello disponibile o risultante dalle informazioni presenti in ; quello determinato considerando la spesa media rilevata dai risultati dell'indagine sui consumi dell Istat o da analisi e studi socio economici, anche di settore. Resta ferma la facoltà dell'agenzia delle Entrate di utilizzare, altresì: elementi di capacità contributiva diversi da quelli riportati nella tabella A, qualora siano disponibili dati relativi alla spesa sostenuta per l'acquisizione di

11 Numero 14/2013 Pagina 11 di 23 servizi e di beni e per il relativo mantenimento; quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno. Si considerano sostenute dal contribuente anche le spese relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico. Non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi, se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all attività di impresa o all'esercizio di arti e professioni, sempre che ciò risulti da idonea documentazione. Si riportano qui di seguito gli elementi indicativi di capacità contributiva individuati dal Decreto MEF : CONSUMI TIPOLOGIA DI SPESA ANAGRAFE TRIBUTARIA CONTENUTO INDUTTIVO ALIMENTARI E BEVANDE ABBIGLIAMENTO E CALZATURE ALTRO ABITAZIONE TIPOLOGIA DI SPESA ANAGRAFE TRIBUTARIA CONTENUTO INDUTTIVO MUTUO CANONE DI LOCAZIONE FITTO FIGURATIVO (in assenza, nel Comune di residenza, di: abitazione in proprietà o altro diritto reale; locazione; abitazione in uso gratuito da familiare) Spesa calcolata moltiplicando il valore del fitto figurativo mensile al mq, basato sui dati dell OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare), cat. A/2 x mq 75 x numero mesi

12 Numero 14/2013 Pagina 12 di 23 CANONE DI LEASING IMMOBILIARE ACQUA E CONDOMINIO MANUTENZIONE ORDINARIA INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI (compensi ad agenti immobiliari) ALTRO (spesa media mensile ISTAT del nucleo familiare di riferimento / 75 mq) x numero dei mq delle unità abitative: detenute in proprietà o altro diritto reale (qualora non siano concesse in locazione o in uso gratuito al coniuge o ad un familiare ivi residenti, non fiscalmente a carico); detenute in locazione Spesa media ISTAT (per mq delle unità abitative) della (spesa media mensile ISTAT del nucleo familiare di riferimento / 75 mq) x numero dei mq delle unità abitative: detenute in proprietà o altro diritto reale (qualora non siano concesse in locazione o in uso gratuito al coniuge o ad un familiare ivi residenti, non fiscalmente a carico); detenute in locazione; detenute in uso gratuito dal coniuge o da un familiare o da un familiare non fiscalmente a carico, residente nell unità abitativa

13 Numero 14/2013 Pagina 13 di 23 COMBUSTIBILI ED ENERGIA TIPOLOGIA DI SPESA ANAGRAFE TRIBUTARIA CONTENUTO INDUTTIVO ENERGIA ELETTRICA GAS RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO ALTRO MOBILI, ELETTRODOMESTICI E SERVIZI PER LA CASA TIPOLOGIA DI SPESA ANAGRAFE TRIBUTARIA CONTENUTO INDUTTIVO ELETTRODOMESTICI E ARREDI ALTRI BENI E SERVIZI PER LA CASA (biancheria, detersivi, pentole, lavanderia e riparazioni) COLLABORATORI DOMESTICI x numero di unità abitative detenute in proprietà o altro diritto reale (qualora non siano concesse in locazione o in uso gratuito al coniuge o ad un familiare ivi residenti, non fiscalmente a carico) o detenute in locazione x numero di unità abitative detenute in proprietà o altro diritto reale (qualora non siano concesse in locazione o in uso gratuito al coniuge o ad un familiare ivi residenti, non fiscalmente a carico) o detenute in locazione

14 Numero 14/2013 Pagina 14 di 23 ALTRO SANITA TIPOLOGIA DI SPESA ANAGRAFE TRIBUTARIA CONTENUTO INDUTTIVO MEDICINALI E VISITE MEDICHE ALTRO TRASPORTI TIPOLOGIA DI SPESA ANAGRAFE TRIBUTARIA CONTENUTO INDUTTIVO ASSICURAZIONE RC, incendio e furto per auto, moto, caravan, camper, minicar BOLLO (auto, moto, caravan, camper, minicar) ASSICURAZIONE RC, incendio e furto per natanti, imbarcazione ed aeromobili PEZZI DI RICAMBIO, OLIO E LUBRIFICANTI, CARBURANTI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE di auto, moto, caravan, camper, minicar (Spesa media ISTAT relativa ai mezzi di trasporto del nucleo / kw medi relativi ai mezzi di trasporto del nucleo familiare di appartenenza, come individuati nell allegato 1 del D.M ) x kw effettivi relativi al mezzo di trasporto PEZZI DI RICAMBIO, OLIO E LUBRIFICANTI, CARBURANTI, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ORMEGGIO E RIMESSAGGIO di natanti e imbarcazioni A motore A vela 4 7 mt 400/ mt 200/ mt 7 10 mt 700/ mt 350/ mt mt 1.600/ mt 700/ mt mt 3.000/ mt 1.500/ mt mt 5.500/ mt 2.500/ mt > 24 mt / mt 5.500/ mt

15 Numero 14/2013 Pagina 15 di 23 PEZZI DI RICAMBIO, OLIO E LUBRIFICANTI, CARBURANTI, SERVIZI DI HANGARAGGIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE di aeromobili TRAM, AUTOBUS, TAXI E ALTRI TRASPORTI CANONE DI LEASING O NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO ALTRO Ultraleggeri e alianti < Kg Kg Monomotore Bimotore Motore a scoppio Turboelica Aerei a reazione familiare di appartenenza COMUNICAZIONI TIPOLOGIA DI SPESA ANAGRAFE TRIBUTARIA CONTENUTO INDUTTIVO ACQUISTO APPARECCHI PER TELEFONIA SPESE TELEFONO ALTRO ISTRUZIONE TIPOLOGIA DI SPESA ANAGRAFE TRIBUTARIA CONTENUTO INDUTTIVO LIBRI SCOLASTICI, TASSE SCOLASTICHE, RETTE e SIMILI per: asili nido; scuola per l infanzia; scuola primaria; scuola secondaria; corsi di lingue straniere; corsi universitari;

16 Numero 14/2013 Pagina 16 di 23 tutoraggio; corsi di preparazione agli esami; scuole specializzazione; master di SOGGIORNI STUDIO ALL ESTERO CANONI DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI ALTRO TEMPO LIBERO, CULTURA E GIOCHI TIPOLOGIA DI SPESA ANAGRAFE TRIBUTARIA CONTENUTO INDUTTIVO GIOCHI E GIOCATTOLI, RADIO, TELEVISIONE, HI-FI, COMPUTER, LIBRI NON SCOLASTICI, GIORNALI E RIVISTE, DISCHI, CANCELLERIA, ABBONAMENTI RADIO, TELEVISIONE ED INTERNET, LOTTO E LOTTERIE, PIANTE E FIORI, RIPARAZIONI RADIO, TELEVISORE, COMPUTER ABBONAMENTI PAY-TV ATTIVITÀ SPORTIVE, CIRCOLI CULTURALI, CIRCOLI RICREATIVI, ABBONAMENTI EVENTI SPORTIVI E CULTURALI GIOCHI ON-LINE CAVALLI Spesa per cavallo mantenuto in proprio: 5 x numero dei giorni di possesso risultanti in

17 Numero 14/2013 Pagina 17 di 23 Spese per cavallo a pensione: 10 x numero dei giorni in ANIMALI DOMESTICI (comprese le spese veterinarie) ALTRO ALTRI BENI E SERVIZI TIPOLOGIA DI SPESA ANAGRAFE TRIBUTARIA CONTENUTO INDUTTIVO ASSICURAZIONI DANNI, INFORTUNI E MALATTIA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI BARBIERE, PARRUCCHIERE ED ISTITUTI DI BELLEZZA PRODOTTI PER LA CURA DELLA PERSONA CENTRI BENESSERE ARGENTERIA, GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA E OROLOGI BORSE, VALIGIE ED ALTRI EFFETTI PERSONALI ONORARI LIBERI PROFESSIONISTI ALBERGHI, PENSIONI E VIAGGI ORGANIZZATI PASTI E CONSUMAZIONI FUORI CASA ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI DAL CONIUGE

18 Numero 14/2013 Pagina 18 di 23 ALTRO INVESTIMENTI INCREMENTO PATRIMONIALE (ammontare degli investimenti effettuati nell anno, meno ammontare dei disinvestimenti effettuati nell anno e dei disinvestimenti netti dei 4 anni precedenti all acquisto dei beni, risultante da dati ) IMMOBILI (fabbricati e terreni) BENI MOBILI REGISTRATI (autoveicoli, caravan, motoveicoli, minicar, natanti e imbarcazioni, aeromobili) POLIZZE ASSICURATIVE (investimento, previdenza, vita) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VOLONTARI AZIONI OBBLIGAZIONI CONFERIMENTI FINANZIAMENTI CAPITALIZZAZIONI QUOTE DI PARTECIPAZIONE FONDI DI INVESTIMENTO DERIVATI CERTIFICATI DI DEPOSITO PRONTI CONTRO TERMINE BUONI POSTALI FRUTTIFERI CONTI DI DEPOSITO VINCOLATI ALTRI TITOLI DI CREDITO ALTRI PRODOTTI FINANZIARI VALUTA ESTERA ORO NUMISMATICA FILATELIA OGGETTI D ARTE O ANTIQUARIATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE UNITA ABITATIVE DONAZIONI ED EROGAZIONI LIBERALI ALTRO CONTENUTO INDUTTIVO Incremento patrimoniale, meno ammontare totale del mutuo Incremento patrimoniale, meno il finanziamento Incremento patrimoniale Incremento patrimoniale Incremento patrimoniale Incremento patrimoniale Incremento patrimoniale Incremento patrimoniale Incremento patrimoniale

19 Numero 14/2013 Pagina 19 di 23 Allegato 1 al D.M : KW MEDI DELLE TIPOLOGIE DI NUCLEI FAMILIARI RELATIVI AI MEZZI DI TRASPORTO KW MEDI DELLA TIPOLOGIA DI NUCLEO FAMILIARE CENTRO ISOLE NORD EST NORD OVEST SUD Persona sola con meno di 35 anni 60,8 63,4 61,1 63,0 60,9 Coppia senza figli con meno di 35 anni 127,2 124,4 124,0 128,7 119,9 Persona sola con età tra 35 e 64 anni 79,4 72,9 80,5 80,2 72,0 Coppia senza figli con età tra 35 e 64 anni 141,2 121,6 143,9 139,9 121,6 Persona sola con 65 anni o più 27,2 20,0 25,3 24,8 18,5 Coppia senza figli con 65 anni o più 77,2 61,4 78,5 77,4 58,3 Coppia con 1 figlio 157,3 138,5 156,2 156,1 138,7 Coppia con 2 figli 164,3 150,8 158,8 160,9 149,4 Coppia con 3 o più figli 171,3 161,6 151,2 158,0 164,7 Monogenitore 95,3 90,0 89,2 93,5 88,5 Altre tipologie 150,1 144,9 133,3 138,7 150,5 Utilizzo dei dati relativi agli elementi indicativi di capacità contributiva ai fini della determinazione sintetica del reddito L'Agenzia delle Entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base: dell ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle indicate nella tabella A che, dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell, risultano sostenute dal contribuente; della quota parte, attribuibile al contribuente, dell'ammontare della spesa media ISTAT riferita ai consumi del nucleo, pari alla percentuale corrispondente al seguente rapporto: Reddito complessivo attribuibile al contribuente Totale dei redditi complessivi attribuibili ai componenti del nucleo familiare ovvero, in assenza di redditi dichiarati dal nucleo familiare, pari alla percentuale corrispondente al seguente rapporto: Spese sostenute dal contribuente Totale delle spese dell intero nucleo familiare risultanti dai dati disponibili o dalle informazioni presenti in

20 Numero 14/2013 Pagina 20 di 23 dell ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni e servizi, presenti nella tabella A, nella misura determinata considerando la spesa rilevata da analisi e studi socio economici; della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d'imposta, nella misura determinata con le modalità indicate nella tabella A; a tal fine, vanno considerati gli incrementi patrimoniali netti, cioè gli investimenti al netto dei disinvestimenti dello stesso anno e dei 4 precedenti; della quota di risparmio dell anno, individuata verosimilmente dalla differenza del saldo del c/c al rispetto al saldo all 1.1. DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO IN BASE AL NUOVO REDDITOMETRO Spese, anche diverse da quelle della tabella A, risultanti dai dati disponibili o dalle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria + REDDITO SINTETICO ACCERTABILE IN CAPO AL CONTRIBUENTE Quota parte riferita al contribuente della spesa media ISTAT del nucleo Ulteriori spese riferite ai beni/servizi di cui alla Tabella A desunte da analisi e studi socio economici + Quota degli incrementi patrimoniali netti dell anno + + Quota di risparmio formatasi nell anno Prova contraria da parte del contribuente In caso di accertamento sintetico, il contribuente può dimostrare, in sua difesa: che il finanziamento delle spese è avvenuto: con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta; con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile; da parte di soggetti diversi dal contribuente;

21 Numero 14/2013 Pagina 21 di 23 il diverso ammontare delle spese attribuite al medesimo. La franchigia di euro mensili Il vicedirettore dell Agenzia delle Entrate Di Capua, nel corso di un convegno tenutosi il 16 gennaio a Roma al Comando Generale della Guardia di Finanza, ha precisato che non verranno prese in considerazione dal Fisco le posizioni dei contribuenti con scostamento tra spese e reddito dichiarato pari a mille euro al mese, 12mila euro l anno. Il redditometro, infatti, come spiega il vicedirettore, ha l obiettivo di intercettare forme di evasione spudorata e i finti poveri, mentre uno scostamento entro il limite marginale di euro mensili fa perdere al Fisco interesse nei confronti della posizione del contribuente. ReddiTest e redditometro Si ritiene utile precisare che il ReddiTest (si veda nostra CDG n ) è cosa ben diversa dal nuovo redditometro, in quanto il ReddiTest è semplicemente un software, reso disponibile dal 20 novembre 2012, con cui l Agenzia delle Entrate permette ai contribuenti di valutare la coerenza tra il reddito lordo del nucleo familiare e le spese sostenute nell anno (in questo caso, quelle sostenute nel 2011). Tale software non può far scattare un accertamento, ma si pone semplicemente come strumento di compliance tra Fisco e contribuente per incentivare quest ultimo a dichiarare un reddito adeguato almeno alle spese standard da lui sostenibili ed evitare, quindi, fastidiosi avvisi di accertamento. Il parere della Corte di Cassazione E, infine, da segnalare una recente importante pronuncia della Corte di Cassazione in merito alla caratteristica di presunzione legale o di presunzione semplice dell accertamento sintetico da redditometro. Ricordiamo che le presunzioni semplici sono quelle che la legge non stabilisce espressamente, rimettendole al libero apprezzamento del giudice. Sono quelle che il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto. L art del codice civile prevede, in particolare, che: Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice e aggiunge che il giudice non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Non si tratta, dunque, di una libertà di apprezzamento senza limiti. La legge esige una particolare cautela nel lasciare all esperienza del giudice la valutazione di come dedurre i fatti ignoti da fatti noti. Le presunzioni legali, invece, sono quelle il cui valore probatorio è riconosciuto una volta per tutte dalla legge, senza che il giudice le possa valutare liberamente. Sono quelle conseguenze che la legge trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto.

22 Numero 14/2013 Pagina 22 di 23 A loro volta, le presunzioni legali si suddividono a seconda del grado di vincolo in: presunzioni legali assolute, contro cui non è ammessa la prova contraria; presunzioni legali relative, contro cui è possibile fornire una prova contraria. In relazione al vecchio redditometro, la Corte di Cassazione, fino al 2011, aveva sempre precisato che si tratta di una presunzione legale relativa, che inverte l onere della prova mettendolo in capo al contribuente. Nel 2011, invece, la Cassazione, con sentenza n /2011, ha affermato che l accertamento sintetico da redditometro rientra tra quelli cosiddetti standardizzati 2, cioè quella tipologia di accertamenti che partono da un dato medio-ordinario, spesso determinato con metodi anche statistici, che hanno necessità di un concreto adeguamento, attraverso il contraddittorio, alla reale situazione del contribuente. Per tale ragione, secondo il parere della Cassazione del 2011, che ribaltava le precedenti sentenze, se l Amministrazione emette un atto di accertamento, quest ultimo deve tenere conto di tale personalizzazione, per cui non si è in presenza di un fatto noto stabilito dalla legge, prerogativa delle presunzioni legali, ma di una presunzione semplice. Il giudice, quindi, deve valutare se la personalizzazione effettuata dall ufficio rispetta i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici. Pertanto, secondo questo parere della Cassazione, l onere probatorio incombe per primo sull ufficio, il quale deve dare prova di tale personalizzazione. Dopo la sentenza n /2011, la Cassazione era, però, tornata sul suo vecchio orientamento, inquadrando il vecchio redditometro tra le presunzioni legali (Cass /2011). Ora, invece, con la recente sentenza n /2012, depositata il 20 dicembre 2012, la Corte attribuisce nuovamente all accertamento da redditometro carattere di presunzione semplice, ma soprattutto lo fa non solo con riferimento al vecchio redditometro, ma anche e soprattutto con riferimento al nuovo redditometro, nella parte in cui afferma che: «l'accertamento sintetico disciplinato dall'articolo 38 Dpr n. 600/1973, già nella formulazione anteriore a quella successivamente modificata dall'articolo 22 del Dl 78/2010 tende a determinare, attraverso l'utilizzo di presunzioni semplici, il reddito complessivo del contribuente mediante i cosiddetti elementi indicativi di capacità contributiva stabiliti dai decreti ministeriali con periodicità biennale». 2 Riguardo all appartenenza dell accertamento da redditometro agli accertamenti standardizzati si era espressa anche la relazione n. 94 del 9 luglio 2009 dell'ufficio del massimario e del ruolo della Cassazione.

23 Numero 14/2013 Pagina 23 di 23 Secondo la Corte di Cassazione, quindi, anche l accertamento in base al nuovo redditometro (così come il "vecchio") è da inquadrare tra le presunzioni semplici, per cui non si inverte in alcun modo l onere probatorio nei confronti del contribuente. Con queste parole, la Cassazione indica già la strada circa l effettiva valenza del nuovo accertamento sintetico e, in particolare, del nuovo redditometro, visto che, con quest ultimo, si è in presenza di una serie di elementi che devono essere assolutamente personalizzati. Insieme alle spese effettive rintracciate dall'amministrazione, rilevano, infatti, anche gli incrementi patrimoniali ed i valori Istat, oltre quelli derivanti da analisi e studi socio economici. Appare, perciò, necessaria la personalizzazione dei valori figurativi e degli incrementi patrimoniali ed è evidente che non si è in presenza di un fatto noto stabilito dalla legge, prerogativa delle presunzioni legali, ma di una presunzione semplice. La recente pronuncia della Cassazione potrebbe alleviare, nella maggior parte dei casi, gli oneri dei contribuenti nel fornire la documentazione idonea a provare il reale motivo per cui si sono prodotti redditi inferiori rispetto a quelli accertati. In tali casi, infatti, l ufficio, anche dopo il contraddittorio, dovrebbe fornire altri elementi idonei ad integrare il risultato dell elaborazione statistica. Vedremo come l Amministrazione finanziaria risponderà al nuovo orientamento della Corte di Cassazione. E da rilevare, però, che già per gli accertamenti da studi di settore, che rientrano anch essi tra quelli standardizzati, si verificano spesso contestazioni basate esclusivamente sulla base del valore derivante dal calcolo statistico.

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