PROVINCIA DI PISA AVVISO DI PROCEDURA APERTA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L ASSEGNAZIONE DI AREE DEL DEMANIO IDRICO IN CONCESSIONE CAPITOLATO LOTTO 8
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1 Allegato D8 PROVINCIA DI PISA AVVISO DI PROCEDURA APERTA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L ASSEGNAZIONE DI AREE DEL DEMANIO IDRICO IN CONCESSIONE CAPITOLATO LOTTO 8 La Provincia di Pisa intende affidare in concessione a terzi l area del demanio idrico indicata nel successivo art.1. La gestione dell area dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni previste nel presente capitolato. Art. 1 UBICAZIONE E UTILIZZO DELL AREA Oggetto del Lotto 8 è la concessione di un area di demanio idrico nel Comune di San Giuliano Terme, in località Patrignone, di mq ad uso agricolo è identificata al foglio 10 part , del C.T. del Comune, come meglio specificata nella cartografia allegata. Art. 2 PRESCRIZIONI GENERALI La concessione viene rilasciata alla condizione che il concessionario si attenga alle prescrizioni contenute nel presente capitolato. La stessa si intende accordata a titolo precario, nei limiti di competenza della Provincia di Pisa, fatti salvi e riservati i diritti dei terzi e in particolare salvo ulteriori autorizzazioni di competenza di altri enti anche riferite all aspetto paesaggisticoambientale. Il concessionario è tenuto a consentire l'accesso all area da parte del personale della Provincia di Pisa e di altro personale incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Provincia ritenesse necessari per lo svolgimento delle proprie competenze. Il concessionario rimarrà solo ed unico responsabile di 1
2 eventuali danni o molestie a persone o cose, nonché di ogni reclamo o azioni che potessero essere promossi da terzi, per il fatto della presente concessione e dovrà assumere l obbligo di tenere sollevata e indenne la Provincia da ogni molestia e pretesa di danni arrecati con l esercizio della stessa. Il concessionario rimarrà sempre responsabile dell area concessa, pertanto a proprie cure e spese dovrà provvedere a mantenerne la funzionalità, quando fosse venuta meno anche a seguito di piene eccezionali od altre cause naturali oppure determinate da terzi. E comunque vietato, pena la decadenza dalla concessione, un utilizzo, diverso da quello per il quale si intende rilasciata. La Provincia si riserva la facoltà di ordinare, in qualunque tempo e a suo insindacabile giudizio, tutte quelle modifiche, aggiunte e variazioni, qualora ciò dovesse rendersi necessario nell interesse idraulico del corso d acqua interessato, per assicurare il libero deflusso delle acque in tempo di piena e qualora eventuali sopravvenuti interessi pubblici lo richiedessero; in tali casi il concessionario è tenuto a provvedere all esecuzione di quanto gli sarà prescritto nel termine di tempo e con le modalità indicate dalla Provincia. Il concessionario dovrà avere cura dei luoghi e mantenere il terreno, in particolare dovrà provvedere al taglio della vegetazione liberamente cresciuta, alla potatura degli alberi eventualmente presenti o, previa regolare autorizzazione da parte della Provincia, al loro taglio nel caso di pericolo per la pubblica incolumità. La Provincia di Pisa ed il concessionario si riservano comunque la facoltà di stipulare accordi successivi ed integrativi del presente atto, al fine della gestione straordinaria dell area concessa, qualora ciò risultasse conveniente al contemperamento degli interessi delle parti, fatta salva ogni prevalente ragione dell interesse pubblico. Art. 3 PRESCRIZIONI PARTICOLARI L area viene concessa nello stato di fatto in cui si trova. La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche condizioni: A norma del R.D. 523/1904: non è consentito: Utilizzare la fascia di terreno in adiacenza al ciglio di sponda, per una larghezza di almeno 4
3 metri, che dovrà essere lasciata libera da impedimenti e ingombri compresa la piantagione di alberi e siepi; Utilizzare la fascia di terreno lungo la scarpata della sponda; Sradicare gli alberi e le loro ceppaie; Piantare alberi e siepi a distanza inferiore a ml. 4 (quattro) l uno dall altro e dalla sponda; Installare recinzioni fisse non abbattibili dalla corrente in caso di piena; Accumulare rifiuti o detriti; Prelevare terra o sabbia; Manomettere o modificare le difese idrauliche, comprese le sistemazioni della sponda; Impiantare infrastrutture per ricovero e allevamento animali; è soggetto a preventiva autorizzazione da parte della Provincia: Scavare pozzi; Installare nuove baracche o costruzioni di qualsiasi genere; Attingere acqua dal fiume; Installare pontili fissi e galleggianti; Modificare la morfologia del terreno e l attuale conformazione della sponda; Il concessionario non potrà apportare modifiche, aggiunte o variazioni neppure a carattere provvisorio, a quanto concesso, senza la preventiva autorizzazione dell ente competente; è comunque tenuto a conformarsi a tutte le eventuali ed ulteriori prescrizioni che potranno essere indicate, anche successivamente alla firma del disciplinare di concessione, in apposito atto del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Pisa, competente ad eseguire in qualunque momento 3
4 controlli circa la manutenzione dell area. Art. 4 CESSIONE DELL ATTO E vietata la cessione anche parziale della concessione, pena la decadenza. Art. 5 REVOCA La concessione può essere revocata in qualsiasi momento unilateralmente da parte della Provincia, per sopravvenuta incompatibilità con l interesse pubblico, ai sensi dell articolo 19 del Regolamento per la Gestione del Demanio Idrico, approvato con la deliberazione del Consiglio Provinciale del 15 dicembre 2011, n. 99 da ora in poi denominato Nuovo Regolamento. Art. 6 DECADENZA La Provincia ha la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione per: modifiche a quanto concesso senza la preventiva autorizzazione della Provincia; uso improprio dell area concessa; abituale negligenza e inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché di quelle contenute nel disciplinare di concessione; cessione a terzi; mancato o insufficiente pagamento del canone; abituale mancata manutenzione dell area concessa; Art. 7 RINUNCIA Il concessionario ha facoltà di rinunciare prima della scadenza con preavviso in forma scritta. E altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori necessari al ripristino dei luoghi, se non diversamente disposto dalla Provincia con apposito atto. L obbligo del pagamento del canone di concessione cessa al termine dell annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
5 Art. 8 DURATA DELLA CONCESSIONE Salvo i casi di rinuncia, decadenza e revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 12 successivi e continuativi a decorrere dalla data della stipula dell apposito disciplinare sottoscritto dalle parti all atto della concessione. Non oltre il termine di tre mesi prima della scadenza della concessione, il concessionario potrà fare domanda di rinnovo. La concessione può essere rinnovata salvo i motivi di decadenza previsti o per incompatibilità con l interesse pubblico. Art. 9 CANONE ANNUALE All atto della firma del disciplinare di concessione il concessionario dovrà dimostrare di aver pagato il canone per l anno in corso (base d asta + maggiorazione). Per gli anni successivi all anno in corso, il concessionario corrisponderà il canone annuo, anche se non possa o non voglia far uso in tutto o in parte della concessione. L ammontare totale del canone (importo a base d asta+maggiorazione), verrà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale canone sarà richiesto di anno in anno anticipatamente, a mezzo di appositi bollettini, recanti l importo e la scadenza di pagamento, che saranno recapitati al concessionario a cura della Provincia di Pisa. Ai sensi dell art. 29 del Nuovo Regolamento, in caso di mancato o insufficiente pagamento del canone annuale entro la data di scadenza, il concessionario può regolarizzare la violazione eseguendo il pagamento dell importo dovuto, degli interessi legali e di una sanzione pari al 1,25% se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni o pari al 2% se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni. Decorso tale termine il dirigente del Servizio Difesa del Suolo provvederà a notificare apposito atto con il quale verrà richiesto il pagamento dell intero importo dovuto o della quota mancante con la maggiorazione pari al 10% oltre gli interessi legali. Decorso inutilmente il termine assegnato la Provincia procederà a notificare al concessionario la revoca ai sensi dell art. 5 del presente capitolato, l eventuale intimazione di ripristino dei luoghi e contemporaneamente provvederà alla riscossione coattiva delle somme dovute. Il concessionario è comunque tenuto a comunicare alla U.O. Demanio Idrico della Provincia di Pisa ogni variazione relativa alla propria 5
6 sede. Art. 10 DEPOSITO CAUZIONALE La concessione dell area, a titolo cautelativo e a garanzia degli oneri ed obblighi derivanti dalla concessione e dell eventuale mancato pagamento del canone, è soggetta al versamento di un deposito cauzionale a favore dell ente. L importo del deposito cauzionale corrisponde a quello del canone del primo anno. All'atto della firma del disciplinare, il concessionario dovrà dimostrare di aver effettuato il versamento della cauzione, a favore della Provincia di Pisa, secondo le modalità che saranno indicate dall ente. Tale somma sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione entro 90 giorni dalla data di richiesta di rimborso della stessa. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del concessionario la Provincia avrà diritto di avvalersi di propria autorità, in tutto o in parte, della suddetta cauzione salvo ulteriori oneri. Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione, nel termine che verrà prefissato dalla Provincia, qualora abbia dovuto valersi in tutto o in parte di essa durante l esecuzione del contratto. Art. 11 SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese inerenti e consequenziali all atto concessorio, nessuna eccettuata od esclusa, sono a carico del concessionario. Art. 12 REGISTRAZIONE Il disciplinare che sarà sottoscritto dalle parti, con sottoscrizioni non autenticate, ai sensi dell art. 5 comma 2, del D.P.R. n. 131/86, è registrato nel registro delle scritture private della Provincia di Pisa. Art. 13 RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI Oltre alle condizioni contenute nel presente capitolato, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta
7 osservanza di tutte le disposizioni nazionali, regionali e dei regolamenti provinciali vigenti in materia di idraulica e di difesa del suolo. Art. 14 FORO COMPETENTE Per ogni controversia, il Foro competente sarà quello di Pisa. Art. 15 TRATTAMENTO DATI PERSONALI Ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati verranno trattati dal Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Pisa esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, disciplinanti la materia. 7
8 Elenco firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI Questo documento è stato firmato da: NOME: GIOVANNI BRACCI CODICE FISCALE: IT:BRCGNN54P05E625Y DATA FIRMA: 17/05/ :12:24 IMPRONTA: 90DD55CD414364C76A32AE3DB2DBB662602CDAA4
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