DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE. Determinazione n. 26

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1 O P E R A R O M A N I (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona) Via Roma, NOMI (TN) Costituita ai sensi della L.R. 21 settembre 2005, n. 7. DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE Determinazione n. 26 L anno duemilatredici, il giorno ventisette del mese di marzo, alle ore 14.00, presso l Ufficio di direzione, in Via Roma n. 21, in Nomi (TN) il Direttore dell Opera Romani dottor Luigi Ferrari, ha adottato la seguente determinazione: OGGETTO: Risoluzione del rapporto di lavoro con l OSA ad esaurimento ****** ***** per recesso dell amministrazione per non idoneità fisica. Ricordato che lo Statuto dell Azienda, in vigore dal 1 gennaio 2008, in applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri d indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all art. 2, comma 4, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, e s.m.i. ha affidato al Direttore la gestione dell attività amministrativa dell Azienda mediante l emanazione di autonome determinazioni; Richiamato l art. 56, commi 1 e 2, del CCPL del 20/10/2003, nel testo vigente il quale prevede che: 1. Fuori dalle assenze per infortunio e infermità disciplinate dagli artt. 52 e 53, l'amministrazione ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del dipendente da parte di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico. 2. Nei confronti del dipendente riconosciuto, a seguito degli accertamenti di cui al precedente comma 1, fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni della figura professionale di appartenenza, è esperito, a seguito di domanda dell'interessato, ogni utile tentativo, compatibilmente con le esigenze delle strutture amministrative, per recuperarlo al servizio attivo in mansioni diverse, anche se rientranti tra quelle di una figura professionale di categoria e/o livello inferiore. In quest'ultimo caso, il dipendente conserverà quanto ha maturato per anzianità e la differenza di retribuzione tra le categorie e/o livelli sarà computata nel maturato. Detta differenza sarà utilizzata a conguaglio nel caso di successivo passaggio a categoria e/o livello superiore. Ricordato che: - con nota prot del 24/09/2012 il Direttore dell Opera Romani richiedeva all Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (più oltre solo APSS) di Trento di sottoporre a visita Pagina 1 di 7

2 medica collegiale l Operatore Socio Assistenziale (OSA) ad esaurimento **********, nata il **********, per accertare se la stessa fosse: inabile permanentemente al servizio di istituto oppure inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o idonea alle funzioni di competenza; - il collegio medico ha convocato l interessata in data 9 novembre 2012 per il prioritario esame istruttorio medico legale da parte del Dottor Fabio Cembrani ed il successivo 12 novembre ha emesso, in sede collegiale, il parere medico legale di cui all art. 17, comma terzo, lettera d), della LP 5 novembre 1991, nr. 23, ritenendo la dipendente in argomento: 1) che la stessa non sia nelle condizioni previste per la dispensa dal servizio; 2) che la stessa non sia incondizionatamente idonea a svolgere i compiti della qualifica professionale ricoperta; 3) che dovrà essere a cura del medico competente l individuazione delle attività lavorative controindicate alla lavoratrice ; Ritenuto necessario quindi acquisire il giudizio del Dottor Gennaro Antonacci, medico competente dell Ente, il quale, su richiesta anche dell interessata, ha emesso il seguente giudizio, in data 20/12/2012: idonea con limitazioni. Non può effettuare attività che prevede movimenti ripetitivi e sovraccarico delle mani (Sono a disposizione della Direzione per collaborare per un eventuale diverso collocamento della lavoratrice Centro diurno, guardaroba, animazione o quanto verrà proposto dalla Direzione) ; Richiamato l art. 42 del D.Lgs. 9 aprile 2008, nr. 81 e s.m.i., nel testo vigente dal 20 agosto 2009, che sancisce: Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto, dalla legge 12 marzo 1999, nr. 68, in relazione ai giudizi di cui all art. 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto a mansioni inferiori garantendo il trattamento economico delle mansioni di provenienza ; Considerato che la direzione si è tempestivamente attivata ed in data 22 dicembre 2012 vi è stato il colloquio con il Medico Competente Dottor Antonacci il quale alla luce delle considerazioni svolte, ha emesso, in data 31 dicembre 2012, il seguente giudizio relativo sempre alla dipendente **********: Sulla base del colloquio telefonico con il Dottor Ferrari (Direttore Opera Romani Nomi) del 22 dicembre scorso, in cui mi si ribadiva, sulla base dell attuale organizzazione del lavoro della struttura, l impossibilità di ricollocare la Signora ********** presso i reparti e le mansioni suggerite dal sottoscritto, devo confermare quanto indicato nelle comunicazioni seguite ai precedenti giudizi di idoneità e cioè che tali limitazioni configurano a questo punto, un giudizio di non idoneità alla mansione specifica di OSS. Si prega quindi la Direzione dell Opera Romani di comunicare tali conclusioni alla lavoratrice in oggetto, per consentire eventuali ricorsi entro 30 giorni all USL di competenza ; Valutata la necessità quindi di trasmettere il giudizio di inidoneità, emesso dal Medico Competente, ai sensi dell art. 41 del D.Lgs. 81/08, in data 31 dicembre 2012, all interessata per l eventuale ricorso, con specifica nota attestante le motivazioni per le quali non risultava possibile utilizzare la dipendente, stante l attuale organizzazione aziendale, in mansioni segnalate dal medico competente (confrontasi nota del 8 gennaio 2013 protocollata al nr. 37 del 9/01/2013 che in allegato forma parte essenziale e sostanziale del presente atto e ricevuta dall interessata il successivo 14 gennaio 2013); Accertato che: Pagina 2 di 7

3 - la dipendente ha presentato ricorso, ai sensi dell art. 41, comma 9, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., avverso il giudizio di non idoneità del Medico competente, al Dipartimento di Prevenzione U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro dell APSS della Provincia Autonoma di Trento, come comunicato con nota prot. n. APSS del 29/1/2013; - l U.O. richiamata ha comunicato con nota prot. n. APSS del 13/3/2013 le seguenti conclusioni relative al ricorso: Sulla scorta dei dati clinico-anamnestici raccolti in occasione del presente accertamento sanitario e dei dati della documentazione sanitaria acquisita, questa Commissione, visto anche il parere medico-legale espresso dalla competente Commissione medico-legale in data , ritiene che la signora ******* sia idonea alla mansione di operatore socio- assistenziale, dovendo tuttavia essere esclusa dalle attività comportanti il sovraccarico biomeccanico e funzionale degli arti superiori (come avviene, ad esempio, nelle attività di assistenza diretta all ospite), attraverso l adozione di adeguate misure di tipo organizzativo e/o tecnico. A distanza di 6 mesi il presente giudizio andrà rivalutato da parte del medico competente, al fine di monitorare la compliance lavorativa della dipendente, anche in relazione alle limitazioni e prescrizioni formulate da questa Commissione Considerato che: - gli Operatori Socio Sanitari (OSS), già OSA ad esaurimento, come la Signora **********, tenuto conto dell attuale organizzazione, svolgono tutti attività di assistenza diretta all ospite in modo esclusivo e totale e quindi con sovraccarico biomeccanico e funzionale degli arti superiori; - il giudizio di idoneità, espresso con limitazioni e prescrizioni, emerso in sede di ricorso, sia la conferma del giudizio già espresso dal collegio medico legale in data 13/11/2012 che aveva ritenuto, fra l altro, che la stessa non sia incondizionatamente idonea a svolgere i compiti della qualifica professionale ricoperta ; Considerato altresì che il giudizio di idoneità, emesso in seguito al ricorso, con la significativa prescrizione e limitazione dell esclusione di tutte le attività di assistenza diretta all ospite, comportanti il sovraccarico biomeccanico e funzionale degli arti superiori, possa essere attuato mediante l adozione di adeguate misure di tipo organizzativo e/o tecnico; Ritenuto necessario accogliere la sollecitazione dell Organo, che ha emesso il parere medico legale in sede di ricorso avverso il giudizio del medico competente, ai sensi dell art. 41, 9 comma, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e pertanto sono state valutate tutte le adeguate e possibili misure di tipo organizzativo e/o tecnico per superare le prescrizioni e le limitazioni formulate; Ritenuto pertanto di dover confermare sostanzialmente, in questa sede, tutte le valutazioni effettuate in data 8 gennaio 2013 e comunicate all interessata specificando, qualora non fosse chiaro che anche al Centro Diurno, servizio semiresidenziale per anziani non autosufficienti, della rete dei servizi territoriali, vengono svolte oltre all attività di animazione, che risulta particolarmente gravosa per la Signora ********, attività di assistenza diretta all Ospite le cui caratteristiche sono specificate dall art. 12 della LP. 28/05/1998, nr. 6 e s.m.i., e che comportano sovraccarico biomeccanico e funzionale degli arti superiori tenendo conto anche delle mutate tipologie di ospiti non autosufficienti inviati recentemente dall Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM), dal 1 gennaio 2012, a seguito del passaggio della gestione dei Centri Diurni dal Servizio dalle Politiche Sociali a quello delle Politiche Sanitarie; Verificato che, per quanto sopra esposto, è stato quindi fatto ogni tentativo, ivi comprese l individuazione delle adeguate misure di tipo organizzativo e/o tecnico, e non Pagina 3 di 7

4 risulta possibile ricollocare l Operatrice Socio Assistenziale ad esaurimento (OSA) a tempo indeterminato ed a tempo parziale orizzontale, a 18 ore settimanali, ********** in mansioni confacenti alle sue condizioni di salute, tenuto conto della attuale organizzazione aziendale, infatti alla base di ogni preclusione del nuovo collocamento figura la grave patologia cronica degenerativa della mani cui risulta affetta la dipendente come è evidente ictu oculi da parte anche di non sanitari; Verificato altresì che la dipendente ai sensi dell art. 56, 2 comma, del CCPL del 20/10/2003, nel testo vigente, dopo le necessarie verifiche istruttorie è fisicamente inidonea in via permanente alle mansioni della figura professionale di appartenenza; Considerato che le peculiari condizioni di salute, sopradescritte, non garantiscono inoltre le condizioni di sicurezza per l assistenza erogata agli anziani ospiti non autosufficienti e per terzi che collaborano con la Signora ********** nell attività assistenziale di competenza; Ritenuto che ciò comporti la necessità di attivare, prioritariamente innanzi al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, la procedura di conciliazione per il licenziamento ex art. 7 comma 1 e 2 della legge 604 del 1966 in relazione alla risoluzione del rapporto di lavoro con l OSA ad esaurimento **********, ai sensi dell art. 68 lettera c) del CCPL del 20/10/2003, per recesso dell amministrazione, in quanto alla luce del giudizio medico legale del 13/11/2012, tenuto conto di quanto esperito dal medico competente e dall Organo di Vigilanza (U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro del Servizio di Medicina del Lavoro) la Signora **********: non sia incondizionatamente idonea a svolgere i compiti della qualifica ricoprente e non è stato possibile ricollocare, all interno dell Ente, in altra mansione, ai sensi dell art. 42 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e di quanto previsto dall art. 56, 2 comma, del CCPL del 20/10/2003 nel testo vigente, e quindi non sussiste più l idoneità fisica incondizionata, che deve permanere in capo al dipendente durante tutto il rapporto d impiego pubblico. Ritenuto necessario riconoscere alla dipendente l indennità sostitutiva per il mancato preavviso, se ed in quanto competente, ai sensi del CCPL del 20/10/2003, nel testo vigente; Verificato altresì che per superare le prescrizioni e limitazioni dell Organo che ha deciso il ricorso sul giudizio del medico competente, ai sensi dell art. 41, comma 9, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. non sussistono misure né di tipo organizzativo né di tipo tecnico per superare la patologia di cui è affetta la dipendente che è evidente ictu oculi anche ai non sanitari; Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell Azienda; d e t e r m i n a 1. di prendere atto che il Collegio Medico Legale in data 13/11/2012 ha emesso il seguente giudizio medico legale: 1) che la stessa non sia nelle condizioni previste per la dispensa dal servizio; 2) che la stessa non sia incondizionatamente idonea a svolgere i compiti della qualifica professionale ricoperta; 3) che dovrà essere a cura del medico competente l individuazione delle attività lavorative controindicate alla lavoratrice ; Pagina 4 di 7

5 2. di prendere atto, per le motivazioni in premessa meglio specificate, che il medico competente dell Ente ha emesso, sollecitato dal collegio medico legale, ai sensi dell art. 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in data 31 dicembre 2012, il seguente giudizio : Sulla base del colloquio telefonico con il Dottor Ferrari (Direttore Opera Romani Nomi) del 22 dicembre scorso, in cui mi si ribadiva, sulla base dell attuale organizzazione del lavoro della struttura, l impossibilità di ricollocare la Signora ********** presso i reparti e le mansioni suggerite dal sottoscritto, devo confermare quanto indicato nelle comunicazioni seguite ai precedenti giudizi di idoneità e cioè che tali limitazioni configurano a questo punto, un giudizio di non idoneità alla mansione specifica di OSS. Si prega quindi la Direzione dell Opera Romani di comunicare tali conclusioni alla lavoratrice in oggetto, per consentire eventuali ricorsi entro 30 giorni all USL di competenza ; 3. che la dipendente **********, nata il 07/03/1955, ha presentato ricorso al Dipartimento Prevenzione U. O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Servizio di Medicina del lavoro, avverso il giudizio del Medico del Medico Competente, ed ha emesso il seguente parere medico legale in data 11/03/2013: Sulla scorta dei dati clinico-anamnestici raccolti in occasione del presente accertamento sanitario e dei dati della documentazione sanitaria acquisita, questa Commissione, visto anche il parere medico-legale espresso dalla competente Commissione medico-legale in data , ritiene che la signora ******** sia idonea alla mansione di operatore socioassistenziale, dovendo tuttavia essere esclusa dalle attività comportanti il sovraccarico biomeccanico e funzionale degli arti superiori (come avviene, ad esempio, nelle attività di assistenza diretta all ospite), attraverso l adozione di adeguate misure di tipo organizzativo e/o tecnico. A distanza di 6 mesi il presente giudizio andrà rivalutato da parte del medico competente, al fine di monitorare la compliance lavorativa della dipendente, anche in relazione alle limitazioni e prescrizioni formulate da questa Commissione 4. di valutare, alla luce del giudizio del collegio medico legale del 13/11/2012, del medico competente del 31/12/2012 e del relativo parere medico legale in sede di ricorso, tenuto conto delle misure di tipo organizzativo e/o tecnico invano ricercate, che la dipendente **********: non sia incondizionatamente idonea a svolgere compiti della qualifica professionale ricoperta ; 5. di dare atto che quanto emesso dal collegio medico legale in data 13/11/ che la stessa non sia nelle condizioni previste per la dispensa dal servizio è da considerarsi come non apposto per quanto evidenziato in tutta l attività istruttoria per trovare una impossibile ricollocazione della dipendente; 6. di prendere atto altresì che in forza dei giudizi emessi nel loro complesso, tenuto conto dell attività svolta per la ricollocabilità all interno dell Ente, come da nota del 8 gennaio 2013, allegata al presente provvedimento ed aggiornata con le successive valutazioni effettuate come in premessa, determinano l idoneità condizionata che non permette alla Signora ********** l espletamento della propria attività di OSA ad esaurimento e ciò equivale conseguentemente a definitiva inidoneità fisica alle mansioni di competenza ai sensi dell art. 56, 2 comma, del CCPL del 20/10/2003, nel testo vigente; 7. di attivare, previa conciliazione innanzi al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, la procedura di licenziamento ex art. 7, comma 1 e 2, della legge 604 del 1966 in relazione alla risoluzione, per le motivazioni sopra esposte, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo parziale orizzontale a 18 ore settimanali con l OSA ad Pagina 5 di 7

6 esaurimento Signora ********** per recesso dell amministrazione, ai sensi dell art. 68 lettera c) del CCPL del 20/10/2003 nel testo vigente, in quanto, ai sensi dell art. 42 del D.Lgs. 81/2008, non è possibile ricollocare all interno dell Ente perché è stata dichiarata non idonea alla mansione specifica del medico competente, ai sensi dell art. 41 del Decreto Legislativo richiamato e così come previsto dall art. 56, 2 comma, del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro del 20/10/2003, nel testo vigente; 8. di corrispondere, in caso di risoluzione, al termine della procedura di conciliazione, alla Signora ********** l indennità sostitutiva del mancato periodo di preavviso da parte dell Ente, se ed in quanto competente; 9. di pubblicare la presente determinazione all albo on line dell Ente secondo quanto previsto dall art. 32 della Legge nr. 69 del 18/06/2009; 10. di non sottoporre il presente atto al preventivo esame di legittimità ai sensi dell art. 13, comma 1, della L.P. 24 luglio 2012, nr. 15 e, per motivi di urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi dell art.20, 5 comma, della L.R. 21/09/2005, n. 7. Pagina 6 di 7

7 f.to Parere favorevole/contrario di regolarità contabile Il Responsabile della Ragioneria Nomi, RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione è stata in pubblicazione all Albo Dell Azienda dal 29/03/2013 e per 10 giorni consecutivi. Registro pubblicazione N. 38 Nomi, 29/03/2013 f.to DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ PER PROVVEDIMENTI NON SOGGETTI AL PREVENTIVO CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ DELLA GIUNTA PROVINCIALE. La presente deliberazione è esecutiva il ai sensi dell art. 20, comma 4, della L.R , n. 7. Nomi, O P E R A R O M A N I (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona) Via Roma, NOMI (TN) PROT. N. ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO ECONOMIA E PROGRAMMAZIONE SANITARIA Via Gilli, Trento Pec: serv.econsan@pec.provincia.tn.it Provvedimento inviato al preventivo controllo della Giunta Provinciale Nomi, La deliberazione risulta pervenuta alla Giunta Provinciale per il competente controllo in data E divenuta esecutiva ai sensi dell art. 13, 2 comma, della L.P. 24 luglio 2012 nr. 15 poiché la G.P. con nota prot. n. di data ha comunicato che nella seduta di data sub. ha emesso il competente giudizio di merito. E divenuta esecutiva ai sensi dell art. 13, 3 comma, della L.P. 24 luglio 2012 nr. 15 poiché la G.P. con nota prot. n. di data ha comunicato che nella seduta di data sub. ha emesso il competente giudizio di legittimità sul bilancio d esercizio. Nomi, Copia conforme all originale in carta libera per uso amministrativo. Nomi, Pagina 7 di 7

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