OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB REGOLAMENTO INTERMEDIARI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2004/39/CE (MIFID)

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1 Roma, 15 settembre 2007 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB REGOLAMENTO INTERMEDIARI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2004/39/CE (MIFID) L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione pubblicata in consultazione dalla CONSOB e con il presente documento intende formulare le proprie valutazioni, distinte, come riportato di seguito, tra commenti generali e osservazioni specifiche sui singoli articoli. COMMENTI GENERALI La regolamentazione oggetto della consultazione è stata predisposta, ovviamente, avendo esclusivo riguardo al comparto finanziario, introducendo novità di rilievo in attuazione della normativa MiFID. Le imprese di assicurazione, già dotate di una propria specifica disciplina (v. Codice delle assicurazioni e relativa normativa attuativa), a livello comunitario non sono assoggettate alla normativa in materia finanziaria, ma limitatamente ai prodotti finanziari da loro emessi risultano sottoposte agli artt. 21 e 23 del TUF in conseguenza di una scelta effettuata esclusivamente in sede di legislazione nazionale (v. art. 25-bis del TUF). Il quadro normativo sinteticamente descritto determina alcune difficoltà interpretative e di coordinamento in relazione alla disciplina applicabile alle imprese assicuratrici e alla relativa rete distributiva tradizionale (agenti, loro collaboratori e dipendenti, produttori diretti) in tutti i casi in cui il rinvio per relationem, previsto dall art. 87 della bozza di regolamento in esame (di seguito, Regolamento), viene effettuato a disposizioni che regolano attività e fattispecie tipiche dei soggetti abilitati ai sensi del TUF e, quindi, non rinvenibili nell ambito dell ordinamento assicurativo. Rinviando al commento dei singoli articoli per le osservazioni di maggior dettaglio, si riportano alcuni esempi di termini recati dal TUF (come modificato dallo schema di 1

2 d.lgs. di recepimento della direttiva MiFID di primo livello) che, laddove applicati al collocamento dei prodotti finanziari assicurativi, comportano difficoltà interpretative: servizi di investimento, per tali intendendosi in particolare le seguenti attività, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: negoziazione per conto proprio; esecuzione di ordini per conto di clienti; sottoscrizione e/o collocamento; gestione di portafogli; ricezione e trasmissione di ordini; consulenza in materia di investimenti; strumenti finanziari, per tali intendendosi i valori mobiliari (azioni, obbligazioni ecc.), le quote di OICR, i contratti di opzione, i futures, gli swaps ecc.; consulenza in materia di investimenti, per tale intendendosi una consulenza personalizzata e avente ad oggetto la vendita di un determinato strumento finanziario (cfr., al riguardo, la relativa scheda di approfondimento inclusa nella documentazione in consultazione). Al riguardo, si osserva che i termini sopra citati si riferiscono a servizi o attività riservati in via esclusiva ai soggetti abilitati ai sensi del TUF. In particolare, nel nostro settore la consulenza viene svolta dagli intermediari assicurativi esclusivamente in relazione ai prodotti che gli intermediari stessi sono abilitati a collocare. Appare pertanto necessario precisare in qual modo le suddette espressioni debbano essere applicate nell ambito dell attività assicurativa. Tutto ciò premesso, si rileva che come già osservato nella precedente procedura di consultazione relativa alle modifiche del Regolamento Intermediari entrate in vigore il 1 luglio u.s. le disposizioni dettate dalla CONSOB in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione danno luogo ad inevitabili sovrapposizioni con la disciplina assicurativa già vigente. Va altresì rilevato che ulteriori sovrapposizioni potrebbero derivare da disposizioni CONSOB di contenuto analogo e poste a carico sia degli emittenti sia degli intermediari. Al riguardo, infatti, deve essere tenuto presente che: le imprese di assicurazione rivestono il ruolo di soggetti emittenti prodotti finanziari assicurativi (come tali sottoposti allo specifico Regolamento CONSOB) e risultano, al contempo, assoggettate anche alle regole di comportamento tipiche degli intermediari autorizzati ; le banche e le SIM, che possono collocare prodotti di ramo III e V nella specifica veste di intermediari assicurativi iscritti nell apposito Registro tenuto dall ISVAP, sono sottoposte sostanzialmente alle stesse regole di comportamento 2

3 delle imprese di assicurazione di cui collocano i prodotti (v. artt. 85, comma 1, e 87, comma 1). Il mercato assicurativo ritiene che la giusta ed incontestabile esigenza di tutelare la clientela debba essere perseguita e soddisfatta mediante disposizioni che consentano una applicazione chiara ed efficace da parte degli operatori interessati. Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si formulano di seguito osservazioni sulle singole disposizioni del Regolamento che interessano il settore assicurativo, proponendo nel contempo eventuali modifiche in relazione alle quali si chiede la valutazione di codesta Autorità. OSSERVAZIONI SPECIFICHE SUI SINGOLI ARTICOLI Art. 27 (Requisiti generali delle informazioni) La disposizione in esame detta i requisiti generali cui si debbono uniformare tutte le informazioni alla clientela, ivi comprese quelle pubblicitarie e promozionali. A tale riguardo, si osserva che le imprese di assicurazione, nel collocare i propri prodotti finanziari assicurativi, devono utilizzare gli appositi schemi di prospetto informativo allegati al Regolamento Emittenti (ad eccezione delle particolari esimenti previste dall art. 33 di detto Regolamento). Il contenuto dei prospetti è predeterminato dalla CONSOB e quindi risponde già, implicitamente, ai requisiti generali recati dall art. 27 in commento (correttezza, chiarezza, idoneità a far comprendere al cliente la natura del prodotto collocato in modo che egli possa assumere decisioni consapevoli). Inoltre le imprese assicuratrici, nel pubblicizzare i prodotti finanziari da loro emessi, devono rispettare gli artt. 17 (salvo il comma 3) e 18 del citato Regolamento Emittenti, che in tema di pubblicità recano principi analoghi a quelli contenuti nell art. 27 in commento. A ciò si aggiunga che ulteriori e similari informazioni vengono fornite al cliente tramite la consegna dei modelli di cui agli allegati 7A e 7B del Regolamento Intermediari ISVAP n. 5/2006. Quanto poi alla definizione di sede di esecuzione (v. art. 2, comma 2, lett. e, del Regolamento: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione- MTF, un internalizzatore sistematico, un market maker o altro negoziatore per conto proprio, nonché una sede equivalente di un Paese extracomunitario), non è dato comprendere con immediatezza in che modo essa possa essere applicata ai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione. Al riguardo, si rileva comunque che: 3

4 o per sede di esecuzione si intende il mercato di riferimento degli investimenti cui le prestazioni dei prodotti finanziari assicurativi sono collegate e, in tal caso, tale informazione è evidentemente già presente negli schemi di prospetto informativo; oppure, una volta chiarito in che modo la definizione in questione possa essere applicata ai prodotti finanziari assicurativi, essa dovrebbe essere inserita negli schemi di prospetto informativo stessi. Tutto ciò considerato, si chiede di confermare l interpretazione secondo cui gli obblighi di informazione e comunicazione nei confronti della clientela risultano correttamente adempiuti, in caso di collocamento di prodotti finanziari assicurativi, tramite la consegna del prospetto informativo al cliente e l illustrazione dei contenuti informativi dello stesso nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Regolamento Intermediari. Art. 28 (Condizioni per informazioni corrette, chiare e non fuorvianti) La disposizione in esame stabilisce le modalità da seguire per fornire informazioni chiare e corrette alla clientela. Come già osservato in sede di commento all art. 27, si rileva che gli schemi di prospetto informativo per i prodotti finanziari assicurativi predisposti dalla CONSOB soddisfano le condizioni previste dai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell art. 28 in commento. Ciò considerato, si chiede di confermare l interpretazione secondo cui gli obblighi di informazione e comunicazione nei confronti della clientela risultano correttamente adempiuti, in caso di collocamento di prodotti finanziari assicurativi, tramite la consegna del prospetto informativo al cliente e l illustrazione dei contenuti informativi dello stesso nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Regolamento Intermediari. Art. 29 (Informazioni sull impresa di investimento e i suoi servizi) La disposizione in esame esplicita nel dettaglio il contenuto delle informazioni di cui al comma 2, lett. a), del precedente art. 27. Al riguardo si rileva, in coerenza con quanto già osservato in sede di commento all art. 27, che le imprese di assicurazione già forniscono alla clientela le informazioni indicate nell art. 29, comma 1, poiché esse, nel collocare i propri prodotti finanziari assicurativi, devono utilizzare gli appositi schemi di prospetto informativo allegati al Regolamento Emittenti. Parimenti, similari informazioni vengono fornite al cliente tramite la consegna dei modelli di cui agli allegati 7A e 7B del Regolamento Intermediari ISVAP n. 5/

5 Ciò posto in via generale, con specifico riferimento ad alcune delle informazioni sull impresa di investimento e i suoi servizi indicate al comma 1 dell art. 29, si rileva quanto segue: alla lettera e), la norma prevede una dichiarazione in cui venga specificato lo Stato membro in cui è registrato l agente collegato attraverso cui l impresa colloca prodotti finanziari assicurativi. Dato che la definizione di agente collegato, ai sensi dell art. 23 della direttiva MiFID di primo livello, corrisponde a quella di promotore finanziario di cui all art. 31, comma 2, del TUF (come modificato dallo schema di d.lgs. di recepimento della stessa direttiva) e sembra trovare riscontro nella figura dell agente di assicurazione, si chiede conferma di tale interpretazione; alla lettera f), si prevede che vengano indicate al cliente la natura, la frequenza e le date dei rendiconti di cui agli articoli da 53 a 56; dato che ai sensi dell art. 87, comma 1, del Regolamento soltanto l art. 53 (ma si veda al riguardo, più avanti, il relativo commento) risulterebbe applicabile alle imprese di assicurazione, si chiede di precisare che la documentazione da fornire al cliente da parte delle imprese assicuratrici è esclusivamente quella prevista da detto articolo; alla lettera g), si prevede che venga fornita al cliente una descrizione sintetica delle misure adottate per la tutela degli strumenti finanziari o delle somme di denaro di clienti detenuti dall impresa. Considerato che le imprese di assicurazione non detengono né strumenti finanziari né somme di denaro per conto della clientela attività peraltro riservata in via esclusiva ai soggetti abilitati ai sensi del TUF ma impiegano i premi ai fini dell adempimento delle proprie obbligazioni utilizzando a tal fine attivi di loro proprietà, si ritiene che tale previsione non sia applicabile alle imprese assicuratrici stesse. Si chiede pertanto di eliminare la lettera g) del comma 1 dell art. 29 dall elenco delle norme applicabili alle imprese di assicurazione ai sensi dell art. 87, comma 1, del Regolamento. Tutto ciò considerato, si chiede di confermare l interpretazione secondo cui gli obblighi di informazione e comunicazione nei confronti della clientela risultano correttamente adempiuti, in caso di collocamento di prodotti finanziari assicurativi, tramite la consegna del prospetto informativo al cliente e l illustrazione dei contenuti informativi dello stesso nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Regolamento Intermediari. Art. 30 (Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela) La disposizione in esame è focalizzata sulla detenzione di strumenti finanziari o somme di denaro appartenenti alla clientela. Per le stesse ragioni indicate in relazione alla lettera g) del comma 1 dell art. 29, essa non risulta applicabile alle imprese di assicurazione. 5

6 Si chiede pertanto di eliminare l articolo 30 dall elenco delle norme applicabili alle imprese di assicurazione ai sensi dell art. 87, comma 1, del Regolamento. Art. 31 (Informazioni sugli strumenti finanziari) La disposizione in esame esplicita nel dettaglio il contenuto delle informazioni di cui al comma 2, lett. b), del precedente art. 27. Al riguardo si ribadisce, in coerenza con quanto già osservato in sede di commento agli artt. 27 e 29, che le imprese di assicurazione già forniscono alla clientela le informazioni indicate nell art. 31, poiché esse, nel collocare i propri prodotti finanziari assicurativi, devono utilizzare gli appositi schemi di prospetto informativo allegati al Regolamento Emittenti. Parimenti, similari informazioni vengono fornite al cliente tramite la consegna dei modelli di cui agli allegati 7A e 7B del Regolamento Intermediari ISVAP n. 5/2006. Ciò considerato, si chiede di confermare l interpretazione secondo cui gli obblighi di informazione e comunicazione nei confronti della clientela risultano correttamente adempiuti, in caso di collocamento di prodotti finanziari assicurativi, tramite la consegna del prospetto informativo al cliente e l illustrazione dei contenuti informativi dello stesso nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Regolamento Intermediari. Art. 32 (Informazioni sui costi e sugli oneri) La disposizione in esame esplicita nel dettaglio il contenuto delle informazioni di cui al comma 2, lett. d), del precedente art. 27. Al riguardo si ribadisce, in coerenza con quanto già osservato in sede di commento agli artt. 27, 29 e 31, che le imprese di assicurazione già forniscono alla clientela le informazioni indicate nell art. 32, poiché esse, nel collocare i propri prodotti finanziari assicurativi, devono utilizzare gli appositi schemi di prospetto informativo allegati al Regolamento Emittenti. Parimenti, similari informazioni vengono fornite al cliente tramite la consegna dei modelli di cui agli allegati 7A e 7B del Regolamento Intermediari ISVAP n. 5/2006. Ciò posto in via generale, con specifico riferimento all indicazione del prezzo totale che il cliente deve pagare, si osserva che nel caso dei prodotti finanziari assicurativi non è dato comprendere con immediatezza cosa si debba intendere, appunto, per prezzo totale. 6

7 Al riguardo, si ipotizza che per prezzo totale debba essere inteso il premio complessivo del contratto di assicurazione; in tal caso, l informazione in questione è evidentemente già riportata nel contratto stesso nonché nella quietanza di pagamento rilasciata al cliente. Inoltre, va evidenziato che all interno degli schemi di prospetto informativo è già presente la scomposizione percentuale del premio pagato (capitale investito, eventuali coperture assicurative, costi di caricamento), unitamente all indicazione dei costi del contratto e del costo percentuale medio annuo. Ciò considerato, si chiede di confermare l interpretazione secondo cui gli obblighi di informazione e comunicazione nei confronti della clientela risultano correttamente adempiuti, in caso di collocamento di prodotti finanziari assicurativi, tramite la consegna del prospetto informativo al cliente e l illustrazione dei contenuti informativi dello stesso nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Regolamento Intermediari. Art. 34 (Modalità e termini di consegna delle informazioni) La disposizione in esame prevede, ai commi da 1 a 5, l indicazione delle modalità e dei termini di consegna delle informazioni da fornire ai clienti. Al riguardo si ribadisce, in coerenza con quanto già osservato in sede di commento agli artt. 27, 29, 31 e 32, che le imprese di assicurazione già sono tenute a rispettare detti termini e modalità nella consegna alla clientela degli appositi prospetti informativi. Parimenti, anche gli intermediari assicurativi già rispettano gli stessi termini e modalità nella consegna alla clientela dei modelli di cui agli allegati 7A e 7B del Regolamento Intermediari ISVAP n. 5/2006. Con riferimento, poi, alla comunicazione delle modifiche rilevanti delle informazioni fornite alla clientela, disciplinata dal comma 6 della disposizione in esame, si osserva che il Regolamento Emittenti già prevede la tempestiva comunicazione ai clienti delle variazioni delle informazioni contenute nel prospetto informativo (cfr. art. 28-septies, comma 8). Ciò considerato, si chiede di confermare l interpretazione secondo cui la disposizione in esame risulta correttamente adempiuta, in caso di collocamento di prodotti finanziari assicurativi, tramite la consegna del prospetto informativo al cliente e l illustrazione dei contenuti informativi dello stesso nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dal Regolamento Intermediari. 7

8 Art. 35 (Informazioni riguardanti la classificazione dei clienti) Sulla base della nuova classificazione della clientela finanziaria ( cliente al dettaglio, cliente professionale, controparte qualificata ) classificazione alla quale è connesso un diverso grado di tutela del cliente medesimo la disposizione in esame disciplina i relativi obblighi informativi posti a carico degli intermediari autorizzati. In particolare, essa obbliga a comunicare ai nuovi clienti per iscritto la loro classificazione e ad informare i clienti medesimi circa la facoltà di chiederne il cambiamento. Ai sensi degli artt. 85 e 87, sia le imprese di assicurazione sia i soggetti abilitati all intermediazione assicurativa sono stati assoggettati alla disciplina in parola nel caso della distribuzione di prodotti finanziari assicurativi. Al riguardo, si rileva che l obbligo di comunicazione scritta ai nuovi clienti retail della loro classe di appartenenza e del relativo diritto di cambiare la classe stessa non sembra essere coerente, nel caso del collocamento dei prodotti finanziari assicurativi, con una adeguata analisi costi/benefici. Ed infatti, i clienti rientranti in tale tipologia non avrebbero alcun interesse a richiedere una diversa classificazione, che comporterebbe un grado di tutela certamente inferiore. In ogni caso, sempre in un ottica di analisi costi/benefici, la condivisa esigenza di informare la clientela circa le tutele cui ha diritto appare sostanzialmente realizzata attraverso la consegna dei documenti informativi precontrattuali (prospetto informativo e modelli di cui agli allegati 7A e 7B del Regolamento Intermediari ISVAP n. 5/2006), piuttosto che con la mera assegnazione di una determinata classe di appartenenza. A ciò si aggiunga che la clientela relativa ai prodotti finanziari assicurativi risulta, sul piano numerico, quasi esclusivamente al dettaglio. Si chiede, pertanto, che la clientela retail dei prodotti finanziari assicurativi possa essere classificata come tale in via automatica, ferma restando la facoltà per l impresa di comunicare per iscritto al cliente al dettaglio la sua classificazione. Parallelamente, si chiede di prevedere l obbligo di comunicazione scritta della classe di appartenenza esclusivamente nei confronti dei clienti professionali e delle controparti qualificate, i quali potrebbero essere effettivamente interessati a richiedere la classificazione di clienti al dettaglio in quanto caratterizzata da un maggior grado di tutela. A prescindere da quanto sopra richiesto, si ritiene che l obbligo di comunicazione in questione si possa considerare adempiuto indipendentemente dal fatto che vi provveda l impresa di assicurazione ovvero un altro soggetto. Ciò allo scopo di evitare appesantimenti operativi peraltro potenzialmente fonte di confusione per la stessa clientela. Conseguentemente, si chiede di inserire nell art. 35 una norma di contenuto analogo a quello recato dal comma 3 dell art. 53 o, in subordine, di confermare la correttezza di tale interpretazione. 8

9 Infine, si chiede di raccordare la norma in esame con le fattispecie di esonero dalla consegna del prospetto informativo di cui all art. 33 del Regolamento Emittenti (cfr., in particolare, comma 1, lett. c). Artt. 39, 40, 41 e 42 (Informazioni dai clienti nei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli; Valutazione dell adeguatezza; Informazioni dai clienti nei servizi diversi da quelli di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli; Valutazione dell appropriatezza.) Premesso che: per consulenza in materia di investimenti si intende la consulenza personalizzata e avente ad oggetto la vendita di un determinato strumento o prodotto finanziario; la consulenza in materia di investimenti costituisce formalmente attività tipica e riservata dei soggetti abilitati (v. art. 1, comma 5, lett. f, del TUF, come modificato dallo schema di d.lgs. di recepimento della direttiva MiFID di primo livello); il regime dell appropriatezza si pone come residuale rispetto al regime dell adeguatezza ( servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli ); nell ordinamento assicurativo la consulenza viene svolta dalle imprese di assicurazione e dalle proprie reti distributive tradizionali (agenti, loro collaboratori e dipendenti, produttori diretti) esclusivamente in relazione a prodotti emessi dalle stesse imprese assicuratrici; il Regolamento Intermediari ISVAP n. 5/2006, all art. 52, reca già una dettagliata disciplina in materia di adeguatezza dei contratti offerti, sostanzialmente simile a quanto previsto dalla normativa CONSOB nella stessa materia, si chiede di chiarire in che modo le disposizioni in esame, con specifico riguardo alla consulenza e alla relativa valutazione di adeguatezza, possano trovare applicazione nei confronti del settore assicurativo. In particolare, si chiede di precisare: quali siano i presupposti che danno luogo all obbligo di valutare l adeguatezza piuttosto che l appropriatezza del prodotto finanziario assicurativo offerto; se, una volta verificata l impossibilità di prestare l attività di consulenza, si possa comunque procedere nel collocamento del prodotto offerto valutandone, in ogni caso, l appropriatezza. 9

10 Artt. 49, 50 e 51 (Principi generali; Aggregazione e assegnazione; Assegnazione a seguito di aggregazione di ordini di clienti con disposizioni per conto proprio) Le disposizioni in esame disciplinano l attività di gestione di ordini per conto dei clienti. Al riguardo, si osserva che tale disciplina non sembra attagliarsi ai contratti di assicurazione, i quali non hanno ad oggetto la gestione di ordini per conto dei clienti, ma l adempimento di obbligazioni contrattuali a fronte del pagamento di un premio. Si chiede pertanto di eliminare gli articoli 49, 50 e 51 dall elenco delle norme applicabili alle imprese di assicurazione ai sensi dell art. 87, comma 1, del Regolamento. Qualora, invece, si ritenesse di poter comunque trasporre in campo assicurativo l attività di gestione di ordini per conto dei clienti, intendendosi per tali i singoli atti di esecuzione del contratto (per esempio, richiesta di riscatto o di switch), si ritiene che in ogni caso possano trovare concreta applicazione nei confronti delle imprese assicuratrici i soli commi 1, 3 e 5 dell articolo 49. Art. 52 (Incentivi) Il settore assicurativo è consapevole delle ragioni che hanno condotto all introduzione della disciplina in tema di c.d. inducements nel comparto finanziario, tenuto anche conto che nell ambito della normativa assicurativa esiste una specifica disciplina in materia di retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalle imprese in virtù di accordi con soggetti terzi (v. art. 29, comma 4, della circolare ISVAP n. 551/2005). Tuttavia, sussistono dubbi sulla applicabilità della disciplina in esame alla fattispecie del collocamento dei prodotti finanziari assicurativi da parte degli agenti legati all impresa preponente da un rapporto in esclusiva (c.d. monomandatari). Ed infatti, la normativa MiFID non include nel novero dei soggetti terzi cui fa riferimento la disciplina sugli inducements né i lavoratori dipendenti, né i produttori diretti, in quanto essi: sono vincolati all impresa da un rapporto di lavoro o di collaborazione; sono sottoposti al potere di indirizzo e di controllo ( eterodirezione ) da parte dell impresa; agiscono per conto dell impresa e pertanto la stessa risponde civilisticamente del loro operato; costituiscono con l impresa una unica realtà economica ed operativa, poiché l impresa stessa senza il loro operato non potrebbe svolgere la sua ordinaria attività e, viceversa, i soggetti in questione non potrebbero operare in assenza del rapporto di lavoro o di collaborazione con l impresa. 10

11 Per le stesse ragioni, la normativa MiFID non considera soggetti terzi ai fini della disciplina sugli inducements i promotori finanziari. Al riguardo, si osserva che alla stessa stregua dei lavoratori dipendenti e dei produttori diretti, nonché dei promotori finanziari anche gli agenti in esclusiva (monomandatari): sono giuridicamente vincolati all impresa preponente da uno specifico rapporto di agenzia; agiscono per conto dell impresa stessa e, in genere, anche in suo nome; sono sottoposti al potere di indirizzo e di controllo ( eterodirezione ) da parte dell impresa, che risponde civilisticamente del loro operato; costituiscono una unica realtà economica ed operativa con l impresa preponente. Ciò posto, si ritiene che, ai fini della disciplina sugli inducements, anche gli agenti in esclusiva non debbano, a rigore e secondo il principio del level playing field, essere considerati soggetti terzi rispetto all impresa di assicurazione di cui collocano i prodotti. Argomentare al contrario, infatti, implicherebbe: nel caso di collocamento attraverso lavoratori dipendenti o produttori diretti, che gli stessi dovrebbero essere considerati quali soggetti terzi rispetto all impresa di assicurazione, il che appare giuridicamente insostenibile e sostanzialmente illogico; una disciplina irragionevolmente diversa secondo la quale i promotori finanziari non sarebbero sottoposti alla regolamentazione in tema di inducements, mentre lo sarebbero gli agenti in esclusiva (monomandatari), e ciò nonostante che questi ultimi abbiano la stessa configurazione giuridica e svolgano di fatto la medesima attività (cfr. la definizione di agente collegato di cui all art. 4, comma 1, numero 25 della direttiva MiFID di primo livello). A ciò si aggiunga che la disciplina in tema di inducements si riferisce evidentemente ai rapporti tra intermediari e terzi (ad esempio, tra una banca o una SIM collocatrice e una SGR emittente il prodotto collocato). Al riguardo, si rileva che le imprese di assicurazione risultano sottoposte alla normativa sugli intermediari, pur non essendo tali sul piano formale, in conseguenza del richiamo operato dall art. 25-bis del TUF. Tuttavia, le imprese assicuratici sono allo stesso tempo emittenti i prodotti finanziari assicurativi e soggetti collocatori degli stessi attraverso personale dipendente, produttori diretti ed agenti che per le ragioni sopra illustrate non rientrano nel novero dei soggetti terzi nonché attraverso broker e soggetti abilitati all intermediazione assicurativa che viceversa, data la loro configurazione giuridica, rientrano nell ambito dei soggetti terzi. 11

12 A nostro avviso, pertanto, la disciplina sugli inducements ha ragione di essere applicata alle imprese di assicurazione nei loro rapporti con terzi, salvo poi verificare quando questi siano qualificabili effettivamente come tali. Al contrario, tale applicazione appare incoerente se si considerano gli agenti di assicurazione in esclusiva alla stessa stregua degli intermediari (banche, SIM, ecc.), sia per le ragioni sopra esposte sia perché, come la stessa Commissione ha già avuto modo di sottolineare, il riferimento operato dal 25-bis del TUF alle sole imprese di assicurazione non sembra in grado di attrarre sotto la vigilanza della CONSOB anche la distribuzione di prodotti assicurativi finanziari realizzata dagli agenti, produttori diretti e broker di assicurazione, che rimane quindi regolata dal Codice delle assicurazioni e dalle connesse disposizioni di attuazione (v. considerazioni alle pagg. 3 e 8 del documento CONSOB Regolamento Intermediari Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione art. 25-bis del TUF Esito delle consultazioni del 1 giugno 2007). Da ultimo, si osserva che gli incentivi ricevuti ai sensi dell art. 52 dovrebbero essere indicati, ai sensi dell art. 37, comma 2, lett. f), del Regolamento, all interno dei contratti sulla base dei quali gli intermediari forniscono ai clienti al dettaglio i propri servizi di investimento. Orbene, la stessa Commissione ha riconosciuto che tale disposizione non debba trovare applicazione nei confronti delle imprese di assicurazione non inserendola nell elenco di cui al comma 1 dell art. 87 ragion per cui per le imprese stesse viene a mancare lo strumento in cui esplicitare gli incentivi in parola. Al riguardo, va ricordato che all interno del prospetto informativo deve essere in ogni caso specificato, in forma tabellare, la quota parte percepita dai distributori. In definitiva, si chiede conferma dell interpretazione sopra argomentata secondo cui gli agenti di assicurazione non possono essere considerati soggetti terzi ai sensi dell articolo 52 del Regolamento. Art. 53 (Rendicontazione nei servizi diversi dalla gestione di portafogli) La disposizione in esame disciplina gli obblighi di rendicontazione nei confronti della clientela rispetto agli ordini eseguiti. Al riguardo, si osserva che gli schemi di prospetto informativo per i prodotti finanziari assicurativi allegati al Regolamento Emittenti recano già una dettagliata disciplina sia in materia di lettera di conferma dell investimento dei premi, sia più in generale in tema di rendicontazione periodica cui è tenuta l impresa assicuratrice nei confronti della clientela. Peraltro, essendo la disciplina in questione posta anche a carico dei soggetti abilitati all intermediazione assicurativa, la pedissequa applicazione delle concorrenti 12

13 discipline in tema di rendicontazione porterebbe quindi al paradosso di dover inviare al medesimo cliente, ad esempio, più lettere di conferma dell investimento. Si chiede pertanto di confermare l interpretazione secondo cui gli obblighi di rendicontazione nei confronti della clientela risultano correttamente adempiuti, in caso di collocamento di prodotti finanziari assicurativi, tramite il rispetto di quanto già previsto dalla CONSOB nell ambito degli schemi di prospetto informativo per i prodotti finanziari assicurativi, che peraltro fanno anche riferimento alla vigente normativa in materia di assicurazione sulla vita. *** Il Regolamento in consultazione non contiene alcuna disposizione transitoria. Al riguardo, posto che l art. 37 sui contratti si applica ai soli intermediari autorizzati, si chiede di confermare se gli adempimenti posti a carico delle imprese di assicurazione sono da attuarsi a partire dal 1 novembre Qualora la Commissione ritenesse che alcune disposizioni, con riferimento alle imprese di assicurazione, possano riguardare i prodotti finanziari assicurativi collocati prima di detta data, si chiede di precisare quali siano tali disposizioni e di concedere, ai fini della loro applicazione, un congruo periodo di differimento, come peraltro concesso ai soggetti abilitati dallo stesso schema di d.lgs. di recepimento della direttiva MiFID di primo livello. 13

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