IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Tribunale di Teramo. dr. Alessandro Chiauzzi ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Tribunale di Teramo. dr. Alessandro Chiauzzi ha pronunciato la seguente SENTENZA"

Transcript

1 Archivio selezionato: Sentenze Tribunale Autorità: Tribunale Teramo Data: 15/04/2015 n. 547 Classificazioni: COMUNIONE E CONDOMINIO - Cose e servizi comuni di edifici - - innovazioni e opere in genere sulle parti comuni R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Teramo dr. Alessandro Chiauzzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n del ruolo contenzioso generale dell'anno 2007, posta in deliberazione all'udienza del 10 dicembre 2013, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche e vertente tra Ma. D. Fr., elettivamente domiciliata in Atri (TE), via del Commercio n. 2, presso lo studio dell'avv. Fortunato Nicola Mattucci, che la rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine dell'atto di citazione, attrice; e CONDOMINIO RESIDENCE PARK DI SILVI (TE), VIA ROMA N , in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Silvi (TE), via Roma n. 431, presso lo studio dell'avv. Monica Di Marco, che lo rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuto; Conclusioni delle parti: come da verbale del 10 dicembre 2013

2 Fatto Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato, Ma. D. Fr. conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il Condominio Residence Park di Silvi, via Roma n , chiedendo che fosse dichiarata "nulla e/o invalida e/o priva di qualunque effetto giuridico " la delibera condominiale del 4 agosto 2007, con la quale si decideva l'installazione di cancelli di chiusura dell'area condominiale del lato Sud e Nord dell'edificio; in via subordinata chiedeva fosse annullata la delibera. A sostegno delle proprie domande deduceva, tra l'altro, che: era proprietaria di un immobile ad uso negozio, sito nel condominio convenuto; con delibera dell'assemblea condominiale del 4 agosto 2007 si decideva la chiusura, mediante installazione di cancelli, dell'area condominiale posta sui lati Sud e Nord, con conseguente chiusura dei marciapiedi perimetrali, pervenendo così all'integrale chiusura dell'area comune scoperta; dal momento che l'apposizione dei cancelli costituiva innovazione, la delibera sarebbe dovuta essere approvata con la maggioranza dei due terzi del valore dell'edificio, che nel caso di specie non era stata raggiunta. Si costituiva il condominio Residence Park di Silvi, via Roma n , sollevando preliminarmente eccezione di inammissibilità della domanda, la quale era stata proposta con atto di citazione e non con ricorso, come disposto dall'art c.c. Nel merito chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice. Diritto Motivi Della Decisione Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda attrice, sollevata dal convenuto, la quale va rigettata per le ragioni di seguito esposte. L'eccezione di inammissibilità è fondata sul fatto che la domanda introduttiva del giudizio, avente ad oggetto l'impugnazione di delibera dell'assemblea condominiale, era stata introdotta con atto di citazione e non con ricorso, come indicato dal comma secondo dell'art c.c. (vecchia formulazione). In riferimento a tale questione ha osservato la giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata da parte attrice, che la norma contenuta nell'art c.c. non è norma di carattere processuale e pertanto il termine "ricorso" deve intendersi come indicante l'atto con cui si reagisce alla lesione di un diritto e non come la forma dell'atto processuale con il quale si instaura il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di delibera dell'assemblea condominiale ("ritiene il Collegio che l'art c.c., non disciplina la forma che deve assumere l'atto introduttivo dei giudizi di cui si tratta. Depone in questo senso, in primo luogo, la sedes materiae della disposizione, la quale è inserita in un contesto normativo - il codice civile - destinato alla configurazione dei diritti e all'apprestamento delle relative azioni sotto il profilo sostanziale dell'an e non anche sotto quello procedurale del quomodo: contesto normativo nel quale il termine "ricorso" è spesso utilizzato per indicare l'atto con cui si reagisce, eventualmente anche in sede stragiudiziale, alla lesione di un diritto. Proprio nell'ambito della disciplina del condominio, infatti, l'art c.c., prevede la possibilità del "ricorso all'assemblea" contro i provvedimenti dell'amministratore, mentre la parola "citazione" nell'art c.c., indica tutti gli atti con cui il condominio è "convenuto in giudizio", atti che ben possono avere la forma del ricorso, quando si verte in materie per le quali così è disposto. Non è quindi significativo l'argomento lessicale, che viene ricavato dal testo dell'art c.c., nel quale il termine "ricorso" è impiegato nel senso generico di istanza giudiziale, che si ha facoltà di proporre per ottenere l'annullamento delle deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ; cfr. Cass. SS.UU. sent. 8491/11). Alla luce delle osservazioni svolte sopra in riferimento alla natura della norma contenuta nell'art c. c. (vecchia formulazione) e in considerazione del fatto che nell'ordinamento non vi è norma di carattere processuale che impone il ricorso come atto introduttivo del giudizio di impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale, il giudizio andava introdotto con l'atto introduttivo del normale giudizio di cognizione, ovvero l'atto di citazione; segue che l'eccezione di inammissibilità, sollevata dal convenuto, deve essere rigettata.

3 Passando all'esame del merito vanno svolte le considerazioni che seguono. Con l'atto introduttivo del giudizio l'attrice lamentava che con delibera condominiale del giorno 4 agosto 2007, comunicatale in data 5 agosto 2007, veniva decisa "la chiusura, mediante installazione di cancelli, del condominio nei lati Sud e Nord, ovverosia la chiusura dei marciapiedi perimetrali nei lati Sud e Nord del condominio, pervenendo così all'integrale chiusura dell'area comune scoperta". Chiedeva pertanto che la delibera fosse dichiarata nulla e, in subordine, che la stessa fosse annullata. Giova rilevare in punto di diritto che, come osservato dalla fondamentale sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4806/05 in materia di nullità e annullabilità delle delibere condominiali, "sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con l'oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, che incide sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all'oggetto"; sono, invece, annullabili "le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto" (così Cass. SS.UU. sent. 7 marzo 2005 n. 4806). Alla luce della distinzione appena richiamata è possibile affermare che sicuramente la delibera assembleare in questione non può essere dichiarata nulla, dal momento che oggetto della stessa è l'installazione di cancelli su un'area condominiale; con tutta... oggetto non è né impossibile né illecito e non va ad incidere su diritti individuali del singolo condomino. Del resto i motivi di impugnazione esposti nell'atto di citazione dall'attrice riguardavano essenzialmente la formazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della delibera. Vanno esaminati a questo punto i profili riguardanti l'annullabilità della delibera. Nell'atto introduttivo del giudizio la D. Fr. lamentava che la delibera impugnata era stata approvata con una maggioranza non sufficiente, ai sensi dell'art c.c. (vecchia formulazione), in ragione dell'oggetto. Infatti la D. Fr. affermava che nel caso di specie l'apposizione dei cancelli costituiva innovazione ai sensi dell'art c.c. e pertanto per l'approvazione della delibera era necessaria la maggioranza qualificata di cui al quinto comma dell'art c.c. Va osservato che per pacifica giurisprudenza di legittimità per innovazioni delle cose comuni devono intendersi non tutte le modificazioni, ma solamente quelle modifiche che, determinando l'alterazione dell'entità materiale o il mutamento della destinazione originaria, comportano che le parti comuni, in seguito all'attività o alle opere eseguite, presentino una diversa consistenza materiale ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti (tra le tante, si veda Cass. sent. n /06). Nel caso di specie l'apposizione del cancello a chiusura del cortile condominiale non va ad incidere sulla consistenza materiale del bene comune, che può continuare ad essere utilizzato da tutti i condomini, compresa l'attrice, per la medesima finalità per la quale era utilizzato precedentemente, ovvero spazio comune riservato esclusivamente ai condomini; del resto l'apposizione di un cancello con tutta evidenza non incide sulla essenza del cortile e sulla sua destinazione, ma esclusivamente sulla modalità di accesso e pertanto di utilizzo. Privo di pregio è il rilievo, svolto da parte dell'attrice, in riferimento al fatto che l'apposizione del cancello andrebbe ad incidere sul suo diritto di godimento degli accessi sul cortile dall'unità immobiliare di sua proprietà. Infatti l'installazione del cancello costituisce, come osservato sopra, semplicemente una regolamentazione della modalità di godimento del bene comune e non va a limitare l'utilizzo del cortile condominiale, congiuntamente agli altri condomini, da parte della D. Fr., né tanto meno l'utilizzo degli accessi dell'unità immobiliare dell'attrice posti sullo stesso cortile. Tanto premesso in riferimento alla natura dell'oggetto della delibera condominiale è possibile a questo punto verificare se la stessa delibera era approvata secondo le modalità richieste dall'art. 1136

4 c.c. (vecchia formulazione). Il comma 3 del predetto articolo stabilisce che nell'assemblea di seconda convocazione la delibera è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio. Risulta dal verbale di assemblea, regolarmente sottoscritto dal Segretario e dal Presidente, che l'assemblea che approvava la delibera era composta da n. 32 condomini su un totale di n. 48, di cui 14 a mezzo di delegati, ed erano così rappresentati complessivi 680,892 millesimi del l'edificio oggetto del condominio. Risulta dal verbale di assemblea che il punto n. 5 (nel quale si deliberava l'installazione dei cancelli) veniva approvato all'unanimità dei presenti. Dal verbale emerge con evidenza che l'assemblea era regolarmente costituita, con l'intervento di tanti condomini che rappresentavano i due terzi del valore dell'immobile dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio; in secondo luogo la delibera veniva approvata con una maggioranza notevolmente superiore a quella richiesta dal terzo comma dell'art c.c. (un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio). In ogni caso deve essere osservato che, anche a voler aderire alla ricostruzione sostenuta dall'attrice e a considerare l'apposizione del cancello come innovazione ai sensi dell'art c.c., la delibera sarebbe comunque legittima, in quanto sarebbe stata superata la maggioranza richiesta dal quinto comma dell'art c.c., (maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio). Affermava l'attrice che dal verbale di assemblea non risultavano presenti i delegati dai condomini assenti Ca., Sc., Mu., Mu. e Ba.. Dalla lettura del verbale di assemblea invece risulta che i condomini Ma. Sc., Ma. Mu. e Pa. Ca. erano presenti a mezzo della delegata Ma. Pe., il condomino Fe. An. Ba. era presente a mezzo del delegato Ga. To. ed il condomino Ma. Lu. Ru. era presente a mezzo del delegato Ge. Ri.. Del resto il convenuto, costituendosi in giudizio, provvedeva a depositare le deleghe dei condomini in questione (si veda doc. n. 5 del fascicolo di parte convenuta). Parte attrice dal canto suo non produceva alcun elemento idoneo a dimostrare il contrario di quanto attestato dal verbale. Sulla base delle considerazioni svolte deve ritenersi pertanto che la delibera assembleare è stata approvata secondo le modalità di composizione dell'organo assembleare e secondo le maggioranze prescritte dal codice e pertanto anche la domanda di annullamento della delibera deve essere rigettata. Segue dalle considerazioni svolte sopra il rigetto delle domande dell'attrice. Le spese del giudizio (comprensive delle spese sostenute nella fase di reclamo del provvedimento cautelare di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia della delibera) seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in dispositivo. PQM P.Q.M. definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa: - rigetta le domande dell'attrice; - condanna l'attrice alla refusione, in favore del convenuto, delle spese della presente procedura, che liquida in complessivi E 3.600,00 per compensi, oltre iva e cap come per legge. Teramo, 10 aprile 2014 Depositata in cancelleria il 15/04/2015.

5 Note

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 18573 Anno 2014 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 03/09/2014 ORDINANZA sul ricorso 14690-2012 proposto da: NAPOLITANO PAOLO NPLPLA78L04L259I,

Dettagli

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da

Dettagli

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

www.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A

www.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco

Dettagli

contro nei confronti di

contro nei confronti di N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

Tribunale di Torino, 1 aprile 2014. Estensore Edoardo Di Capua.

Tribunale di Torino, 1 aprile 2014. Estensore Edoardo Di Capua. Nullità e annullabilità delle delibere condominiali e sostituzione della delibera impugnata con altra legittima. Cessazione della materia del contendere, liquidazione delle spese e soccombenza virtuale

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella

Dettagli

SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l intervento dei signori magistrati:

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. L Num. 16757 Anno 2015 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 12/08/2015 SENTENZA sul ricorso 11235-2014 proposto da: CALVANI MARZIA C.F. CLVMRZ273D68H901V,

Dettagli

Diritto Processuale Civile. L Appello

Diritto Processuale Civile. L Appello Diritto Processuale Civile L Appello L'appello nell'ordinamento civile è un mezzo di impugnazione ordinario, disciplinato dagli Artt. 339 e ss c.p.c,, e costituisce il più ampio mezzo di impugnazione,

Dettagli

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice

Dettagli

I vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola:

I vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola: IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEA CONDOMINIALE MOTIVI VIZI INSUSSISTENZA RIGETTO [Tribunale di Napoli, Sezione XII, Civile sentenza 24 gennaio 2013 commento e testo (Nota a cura dell Avv. Rodolfo Cusano)

Dettagli

SENTENZA N. 355 ANNO 2005

SENTENZA N. 355 ANNO 2005 SENTENZA N. 355 ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente - Fernanda CONTRI Giudice - Guido NEPPI MODONA

Dettagli

COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE Roma, 8 aprile 2010 Cap. Sergio Tirrò Roma, 8 aprile 2010 Cap. Sergio Tirrò La verbalizzazione Legge di depenalizzazione 24/11/1981 nr. 689 Modifiche al sistema

Dettagli

Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero

Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero A cura di CDL Roberto Cristofaro Lo speciale rito Fornero è istituito dalla riforma del lavoro per l utilizzo nelle controversie relative

Dettagli

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012 N. R.G. 4586/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente

Dettagli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N.. 7 /2009 Trrentto,, 29 dicembrre 2009 Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI PROPOSTI AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO Approvato con delibera n. 83 del 22 febbraio

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA QUINTA SEZIONE CIVILE il dott. Roberto Ghiron, in funzione di Giudice Unico di

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA QUINTA SEZIONE CIVILE il dott. Roberto Ghiron, in funzione di Giudice Unico di REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA QUINTA SEZIONE CIVILE il dott. Roberto Ghiron, in funzione di Giudice Unico di primo grado, V Sezione Civile del Tribunale di Roma ha pronunciato

Dettagli

Cassazione: non serve la maggioranza di cui all'art. 1120 cc per approvare ascensore destinato a disabili sentenza n.18334 /2012 commento e testo

Cassazione: non serve la maggioranza di cui all'art. 1120 cc per approvare ascensore destinato a disabili sentenza n.18334 /2012 commento e testo Cassazione: non serve la maggioranza di cui all'art. 1120 cc per approvare ascensore destinato a disabili sentenza n.18334 /2012 commento e testo Cataldi.it Non è necessaria la maggioranza stabilita dall'articolo

Dettagli

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00341/2015 REG.PROV.COLL. N. 01803/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna Pagina 1 di 5 N. 00377/2014 REG.PROV.COLL. N. 00216/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. Reg.Dec. N. 2172 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso in

Dettagli

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4; R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00405/2014 REG.PROV.COLL. N. 00241/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

R E P U B B L I C A I T A L I A N A R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 8841/1985 proposto

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. 00484/2016 REG.PROV.COLL. N. 00206/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa

Dettagli

INDICE SOMMARIO CAPITOLO I L ASSEMBLEA IN GENERALE

INDICE SOMMARIO CAPITOLO I L ASSEMBLEA IN GENERALE CAPITOLO I L ASSEMBLEA IN GENERALE 1. L assemblea ed i suoi poteri... 1 2. I limiti ai poteri dell assemblea in tema di: a) modifica del regolamento di condominio c.d. contrattuale... 3 3. b) approvazione

Dettagli

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare, N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa

Dettagli

TAR Veneto n. 1212 del 16/9/2014

TAR Veneto n. 1212 del 16/9/2014 MASSIMA La mancata partecipazione di candidati all'originaria gara consente alla stazione appaltante di utilizzare il sistema di assegnazione del servizio nei termini indicati dagli artt. 56 e 57 d.lgs

Dettagli

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 febbraio 2008 OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta Con l istanza di interpello di cui all oggetto, concernente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA Abstract: Il viaggiatore che voglia ottenere risarcimento del danno da vacanza rovinata determinato da inesatto adempimento del contratto di viaggio non deve agire contro l agenzia di viaggi quando questa

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della Dott.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della Dott. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Valentina Vinelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 2 Num. 8824 Anno 2015 Presidente: BUCCIANTE ETTORE Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 30/04/2015 SENTENZA sul ricorso 23330-2009 proposto da: PASCUCCI EMANUELA PSCMNL58S44H501F,

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA N. 05193/2015REG.PROV.COLL. N. 07885/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

Dettagli

contro per l'annullamento

contro per l'annullamento R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

STUDIO LEGALE Avv. Antonella Nigro

STUDIO LEGALE Avv. Antonella Nigro L irregolarità della notifica dell atto di precetto e l opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. di Antonella Nigro L opposizione agli atti esecutivi è disciplinata dall'art. 617 del Codice di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 450/E

RISOLUZIONE N. 450/E RISOLUZIONE N. 450/E Roma, 21 novembre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Modalità di applicazione dell articolo 159

Dettagli

www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823

www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823 «La riforma forense parla chiaro: il voto numerico non basta più ad assolvere l obbligo di motivazione in sede di correzione degli elaborati all esame di abilitazione per gli avvocati» (Tar Lazio, sez.

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

Dettagli

Corso di Amministratore di condominio. L Assemblea Ordine del giorno Verbale Delibere Nulle // Annullabili

Corso di Amministratore di condominio. L Assemblea Ordine del giorno Verbale Delibere Nulle // Annullabili Corso di Amministratore di condominio L Assemblea Ordine del giorno Verbale Delibere Nulle // Annullabili 1 Assemblea E la sede deliberativa del condominio Attribuzioni dell assemblea (art. 1135 c.c.)

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ESENTE DA REGISTRAZIONE Al SENSI DEL D.P.R. 26/411956 N. 131 TAB. ALL. B. - N.5 MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA 2221. 1 5 Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

Prot. n 135 Salerno, lì 11 Febbraio 2015

Prot. n 135 Salerno, lì 11 Febbraio 2015 COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it Prot. n

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente N. 02225/2015 REG.PROV.COLL. N. 02709/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma

Dettagli

TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE La termoregolazione e contabilizzazione del calore sono poco praticate La ripartizione dei costi del servizio riscaldamento deve essere eseguita rispettando

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01346/2013 REG.PROV.COLL. N. 01128/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA. Sezione Lavoro SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA. Sezione Lavoro SENTENZA Pubblicata in GIUS 18/2000, p. 2133 e ss. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CALTANISSETTA Sent. Civ. N. 475/00 Reg. Gen. 1886/99 Cronologico 3133 TRIBUNALE DI CALTANISSETTA Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce. Seconda Sezione SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce. Seconda Sezione SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce N. 1609 Reg.Dec N. 530 Reg.Ric. ANNO 2008 Composto dai Signori Magistrati: Seconda Sezione

Dettagli

TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e

TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall Avv. ********* e dall Avv. ************** ed elettivamente

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

MODULO S3 AVVERTENZE GENERALI

MODULO S3 AVVERTENZE GENERALI MODULO S3 Scioglimento, liquidazione, cancellazione dal Registro Imprese AVVERTENZE GENERALI Finalità del modulo Il modulo va utilizzato per l iscrizione nel Registro Imprese dei seguenti atti: scioglimento

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

Il condominio e le barriere architettoniche

Il condominio e le barriere architettoniche Il condominio e le barriere architettoniche Aspetti legali e normativi Avv. Corrado Tarasconi Rimini 4 Dicembre 2007 I riferimenti normativi - Legge 9 gennaio 1989 n. 13 art. 2 - Legge 9 gennaio 1989 n.

Dettagli

Tribunale di. Atto di citazione **** della Sig.ra XXX, nata a... il. ed ivi residente in via,

Tribunale di. Atto di citazione **** della Sig.ra XXX, nata a... il. ed ivi residente in via, Tribunale di. Atto di citazione **** Nell interesse della Sig.ra XXX, nata a... il. ed ivi residente in via, n., c.f.:., rappresentata e difesa, come da procura a margine del presente atto dall'avv....

Dettagli

Cass. civ. Sez. II, Sent., 25/02/2014, n. 4489 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE

Cass. civ. Sez. II, Sent., 25/02/2014, n. 4489 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Cass. civ. Sez. II, Sent., 25/02/2014, n. 4489 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA

Dettagli

L'ASSEMBLEA DI CONDOMINIO

L'ASSEMBLEA DI CONDOMINIO TEORIA E PRATICA DEL DIRITTO SEZIONE I: DIRITTO E PROCEDURA CIVILE 55 ROBERTO TRIOLA MARCO ANDRIGHETTI-FORMAGGINI L'ASSEMBLEA DI CONDOMINIO SECONDA EDIZIONE GIUFFRÉ P*a EDITORE MILANO 2006 INDICE SOMMARIO

Dettagli

Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:

Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Anche se di proprietà esclusiva risponde il condominio in persona dell amministratore L art. 1126 cod. civ. Lastrici solari

Dettagli

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA REPUBBLICA ITALIANA C. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SPECIALE USI CIVICI composta dai seguenti Magistrati: 1. dott.. Luigi Miraglia 2. dott.. Gaetano Antonio Bursese Presidente

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO *** Sent.350/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO *** Visto il ricorso iscritto al numero 71883/PM del registro di Segreteria;

Dettagli

N. 00131/2012 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/cagliari/sezione 1/2012/201200131/Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA

N. 00131/2012 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/cagliari/sezione 1/2012/201200131/Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA 1 di 5 14/03/2012 10.12 N. 00275/2012 REG.PROV.COLL. N. 00131/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA N. 02647/2014 REG.PROV.CAU. N. 04843/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul

Dettagli

per l'esecuzione del giudicato

per l'esecuzione del giudicato Page 1 of 5 N. 00200/2012 REG.PROV.COLL. N. 01069/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha

Dettagli

====================== TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI In nome del popolo italiano

====================== TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI In nome del popolo italiano /RUGLQDQ]DVHQWHQ]DODSULPDGHO7ULEXQDOHSHULPLQRUHQQLGL1DSROLFKHDIIURQWDLOSUREOHPDGHOOD FRPSHQ]D GHO JLXGLFH PLQRULOH LQ WHPD GL DIILGR FRQGLYLVR q VWDWD UHGDWWD GDO 3UHVLGHQWH 9LFDULR GU 6HUHQD %DWWLPHOOLHG

Dettagli

LINEE GUIDA DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI

LINEE GUIDA DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI LINEE GUIDA DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI (Consiglio di Disciplina Nazionale) Approvato dal Consiglio Nazionale con Delibera del 18 giugno 2015 1 Art.1 Quadro normativo di riferimento 1. Art. 8 del D.P.R.

Dettagli

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it «IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo

Dettagli

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario L ordine di smaltimento presuppone l accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all autore

Dettagli

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici Legge 11 dicembre 2012, n. 220 (Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17/12/2012 ) (in vigore dal 18 giugno 2013) LE NUOVE COMPETENZE ATTRIBUITE ALL ASSEMBLEA

Dettagli

Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio

Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese Il nuovo procedimento di separazione e divorzio Testo vigente Testo in vigore dal 1 marzo 2006 Art. 706. Forma della domanda. La domanda di separazione

Dettagli

Spese straordinarie per l'ascensore: spettano anche ai condominini- proprietari di negozi commerciali situati al pian terreno

Spese straordinarie per l'ascensore: spettano anche ai condominini- proprietari di negozi commerciali situati al pian terreno Spese straordinarie per l'ascensore: spettano anche ai condominini- proprietari di negozi commerciali situati al pian terreno (09/01/2012) Cass. Sez. II Civ. - Sent. del 23/12/2011, n. 28679 Svolgimento

Dettagli

Corte di Cassazione penale: fotovoltaico e reato paesaggistico

Corte di Cassazione penale: fotovoltaico e reato paesaggistico Corte di Cassazione penale: fotovoltaico e reato paesaggistico L'installazione di pannelli solari è inequivocabilmente un intervento idoneo ad incidere negativamente sull'assetto paesaggistico e richiede

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 01766/2008 REG.SEN. N. 00973/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha pronunciato la presente (Sezione Seconda)

Dettagli

TABELLA B DIRITTI DI AVVOCATO

TABELLA B DIRITTI DI AVVOCATO TABELLA B DIRITTI DI AVVOCATO I PROCESSO DI COGNIZIONE E PROCEDIMENTI SPECIALI E CAMERALI DAVANTI AI GIUDICI ORDINARI, AI GIUDICI AMMINISTRATIVI, TRIBUTARI E SPECIALI, AGLI ARBITRI D AUTORITÀ, COMMISSIONI

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 1 di 5 09/04/2015 16:48 N. 01001/2015 REG.PROV.COLL. N. 00206/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione

Dettagli

Il nuovo rito per i licenziamenti. Il novellato art. 18 S.L Mirco Minardi

Il nuovo rito per i licenziamenti. Il novellato art. 18 S.L Mirco Minardi Il nuovo rito per i licenziamenti. Il novellato art. 18 S.L Mirco Minardi lexform.it II.1 IL VECCHIO E IL NUOVO ARTICOLO 18 S.L.. In quali casi si applica il nuovo procedimento giudiziario specifico? In

Dettagli

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede \ Roma, 24.11.2005 Protocollo: Rif.: Allegati: 3224/IV/2005 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti All Area Centrale Personale

Dettagli

CONDOMINIO. Lite tra condominio e condomino: spese processuali, ripartizione. Nella lite tra condominio e condomino non trova applicazione, neppure in

CONDOMINIO. Lite tra condominio e condomino: spese processuali, ripartizione. Nella lite tra condominio e condomino non trova applicazione, neppure in CONDOMINIO Lite tra condominio e condomino: spese processuali, ripartizione Nella lite tra condominio e condomino non trova applicazione, neppure in via analogica, la disposizione dell art. 1132 c.c.,

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE FALLIMENTI

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE FALLIMENTI TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE FALLIMENTI Si rende noto che nel fallimento n. 138/13 il Curatore Dott. Alberto Maurino ha disposto la vendita mediante gara informale del seguente lotto: LOTTO 1:

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00482/2011 REG.PROV.COLL. N. 00169/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com

Dettagli

COMUNE DI SAN GILLIO PROVINCIA DI TORINO. Art. 1

COMUNE DI SAN GILLIO PROVINCIA DI TORINO. Art. 1 REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI SAN GILLIO PROVINCIA DI TORINO TITOLO I - PRINCIPI GENERALI Finalità e Ambito di applicazione Art. 1 Il presente Regolamento disciplina - in coordinamento con

Dettagli

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 1^ convocazione 28 giugno 2014 - ore 10,00. 2^ convocazione 30 giugno 2014 - ore 10,00

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 1^ convocazione 28 giugno 2014 - ore 10,00. 2^ convocazione 30 giugno 2014 - ore 10,00 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 1^ convocazione 28 giugno 2014 - ore 10,00 2^ convocazione 30 giugno 2014 - ore 10,00 CENTRO CONGRESSI PALAZZO DELLE STELLINE CORSO MAGENTA 61 - MILANO

Dettagli