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Rinnovo delle pensioni 2012 e Mod. ObisM

I bustoni e la modulistica Anche quest anno ci saranno i due classici invii (circ. 10/2012): Nella prima busta, spedizione per fine febbraio, ci saranno: il certificato fiscale 2011 (CUD 2012) per i titolari di prestazioni assoggettate a tassazione (Deve essere consegnato agli interessati entro il 28 febbraio 2012) L eventuale richiesta dei redditi

I bustoni e la modulistica Anche quest anno ci saranno i due classici invii (circ. 10/2012): Nella seconda busta, spedizione rinviata a fine febbraio per aggiornamento alle nuove norme, ci saranno: La lettera di spiegazione Il certificato di pensione (ObisM) Eventuale modello per dichiarazioni degli invalidi civili

Modello ObisM (punto 17 Circ 10/2012 La circolare rimanda a un successivo messaggio Dovrebbe continuare a riportare una sola volta le informazioni relative al titolare della prestazione un riquadro con l indicazione dell importo mensile spettante a gennaio 2012, e delle eventuali variazioni nel corso dell anno, nonché della tredicesima mensilità, se spettante, per ogni pensione. E in forma modulare: gli aumenti di perequazione previsionale 2012 le addizionali regionali e comunali le detrazioni riconosciute i familiari per i quali viene attribuita la detrazione gli eventuali benefici accessori alla prestazione Il modello ObisM sarà inviato all indirizzo di residenza del pensionato. In presenza di tutore, rappresentante legale o amministratore di sostegno, viene inviato all indirizzo di residenza del tutore, del rappresentante legale o dell amministratore di sostegno

Modello ObisM Le pensioni che sorgono in corso d anno riceveranno il Modello TE08 che è equiparabile all ObisM L ObisM lo riceveranno solo a partire dall anno successivo

Modello ObisM L ObisM conterrà le variazioni di prestazioni che possono cambiare natura o importo: Prestazioni degli I.C. che al compimento del 65 anno di età si trasformano in AS (punto 5 della circolare 10/2012) Assegno di invalidità INPS che si trasforma in pensione di vecchiaia a 62 per le donne e 66 anni per gli uomini (??; la circ. 10/2012 punto 8 parla di età per il diritto alla pensione di vecchiaia) in presenza del requisito contributivo (non sempre l INPS lo fa) M.S. al compimento dei requisiti di età e/o contribuzione

Modello ObisM Controllo importo aggiuntivo di. 154,94 corrisposto sulla 13^ mensilità E stato istituito per compensazione l indeducibilità delle spese per incapienza fiscale Spetta a: soggetti soli titolari di redditi fino a 1,5 volte il T.M. soggetti coniugati titolari di redditi cumulati fino a 3 volte il T.M. NON è più concesso ai soggetti titolari di maggiorazione sociale o del milione

Modello ObisM Prestazioni agli invalidi civili Punto 6 circ. INPS 10/2013 Le prestazioni sono sospese dal mese successivo a quello di scadenza della revisione sanitaria. Attenzione ai verbali che prevedono la revisione: se non convocati per tempo sollecitare

Modello ObisM - Allegati: Modulo ICLAV: dichiarazione di responsabilità iscrizione nelle liste speciali collocamento obbligatorio per i titolari di assegno di invalidità (La legge 247/2007 di recepimento del protocollo sul welfare, Art 1 commi 34 e 35, ha previsto ora una autodichiarazione di non svolgere attività lavorativa) Per i disabili intellettivi e psichici la presentazione del certificato medico va venir meno l obbligo di dichiarazione sia dello svolgimento dell attività lavorativa che del reddito) Modulo ICRIC: dichiarazione di responsabilità di ricovero a titolo gratuito per i titolari di indennità di accompagnamento MOD ACC.ASPS: dichiarazione di responsabilità, per i titolari di pensione sociale e assegno sociale, relativa alla permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia e per i soli titolari di assegno sociale anche la dichiarazione di responsabilità sulla sussistenza dello stato di ricovero o meno, in istituto (ACC.ASPS). Vanno compilati e restituiti attraverso i CAF Le dichiarazioni non vengono richieste ai titolari di prestazioni INVCIV disabili intellettivi e minorati psichici che hanno presentato il certificato medico (medico di famiglia)

Modello ObisM - Allegati: Modulo ICRIC: dal volume Inca conoscere per tutelare L indennità può essere sospesa in caso di ricovero gratuito solo per: RICOVERI NON CONTINGENTI per malattie acute (SOLO LUNGODEGENZA E RIABILITATIVI ) DURATE SUPERIORI AL MESE (inteso come mese che va dal 1 alla fine del mese corrispondente al periodo mensile di pagamento dell indennità; L INDENNITA NON E FRAZIONABILE IN GIORNI) soggetto già ricoverato a pagamento (non serve dichiarare altro!? Clausola in Nota informativa per l ospite di una RSA: Per i ricoveri in altre strutture (ospedale, cliniche, centri specializzati, ect) gli ospiti sono tenuti a corrispondere, per un periodo massimo di giorni 15, l 80% della retta giornaliera in atto. In caso di assenza prolungata oltre tale termine (15 giorni) l ospite sarà tenuto a corrispondere oltre l 80% della retta in vigore in quel periodo, anche la quota sanitaria Regionale.

Modello ObisM - Allegati: Modulo ICRIC_IF: dal volume Inca conoscere per tutelare L indennità può essere sospesa solo per: RICOVERI a carattere continuativo e permanente La durata deve essere SUPERIORI AL MESE (inteso come mese che va dal 1 alla fine del mese stesso e quindi corrispondente al periodo mensile di pagamento dell indennità; L INDENNITA NON E FRAZIONABILE IN GIORNI) L indennità di frequenza spetta dal mese successivo all inizio della frequenza o dal mese successivo al riconoscimento del diritto alla prestazione economica se successivo all inizio della frequenza

Modello ObisM Sospensione indennità di accompagnamento per ricovero Messaggio INPS n. 18291 del 26/09/2011 Ad oggi non abbiamo indicazioni di invio di comunicazioni di recupero dell indennità a seguito della dichiarazioni 2011 relativa ai ricoveri 2010

Modello ObisM Modulo ACCAS/PS (solo per AS): IMPORTO ASSEGNO SOCIALE MENSILE 2011: 418,12 Riduzione della prestazione per ricoveri con retta: a totale carico del SSN riduzione dell assegno mensile del 50% (2011 pari a 209,06) a proprio carico: per un importo superiore al 50% dell AS (2011 pari a 209,06) nessuna riduzione per un importo inferiore al 50% dell AS (2011 209,06) riduzione dell assegno mensile del 25% (2011 pari a 104,53) La durata del ricovero deve essere SUPERIORI AL MESE (inteso come mese che va dal 1 alla fine del mese stesso e quindi corrispondente al periodo mensile di pagamento dell indennità; L AS NON E FRAZIONABILE IN GIORNI)

Perequazione Pensioni

Pensioni Integrate al T.M. Conguaglio 2011 Inflazione Definitiva 1,6 Perequazione Provvisoria 1,4% Differenza per ricalcolo pari allo 0,2%

Pensioni Integrate al T.M. Perequazione 2011 100% inflazione provvisoria registrata nel 2010: 1,4% 460,97 x 1,014 = 467,42358 arrotondato a 467,43 (annuo 6.076,59) 100% Inflazione definitiva 2010: 1,6% 460,97 x 1,016 = 468,34552 arrotondato a 468,35 (annuo 6.088,55) Arretrato a gennaio 2012 = 11,96

Pensioni superiori al T.M. Perequazione su Inflazione dal 2011 Nel 2011 era stata ripristinata (dopo il periodo 2008-2010 con perequazione del 100% fino a 5 volte il T.M.) la perequazione su 3 fasce: 100% fino a 3 volte minimo 90% per le fasce tra 3 e 5 volte il minimo 75% per la parte superiore a 5 volte il minimo

Pensioni superiori al T.M. Perequazione su Inflazione Anno 2010 Si effettua sull importo spettante al 31/12/2010 Attribuita provvisoriamente 100% fino a 3 volte minimo INPS 1,4% (100%) fino a 1.382,91 90% per la parte da 3 a 5 volte 1,26 % (90%) sulla quota da 1.382,92 a 2.304,85 75% per la parte superiore a 5 volte 1,05 % (75%) sulla quota eccedente 2.304,85

Pensioni superiori al T.M. Perequazione su Inflazione Anno 2010 Si effettua sull importo spettante al 31/12/2010 Da Attribuire definitivamente per il 2011 100% fino a 3 volte minimo INPS 1,6% (100%) fino a 1.382,91 90% per la parte da 3 a 5 volte 1,44 % (90%) sulla quota da 1.382,92 a 2.304,85 75% per la parte superiore a 5 volte 1,2 % (75%) sulla quota eccedente 2.304,85

Pensioni superiori al T.M. Perequazione su Inflazione Anno 2010 Si effettua sull importo spettante al 31/12/2010 Da Attribuire definitivamente per il 2011 Esempio di ricalcolo su pensione pari a 1.000 al 31.12.2010 Importo in pagamento nel 2011 = 1.014,00 Importo spettante definitivo 2011 = 1.016,00 Arretrato spettante = 26,00

Pensioni superiori al T.M. Perequazione su Inflazione Anno 2010 Si effettua sull importo spettante al 31/12/2010 Da Attribuire definitivamente per il 2011 Esempio di ricalcolo su pensione pari a 1.382,91 al 31.12.2010 Importo in pagamento nel 2011 = 1.402,29 Importo spettante definitivo 2011 = 1.405,05 Arretrato spettante = 35,88

Pensioni superiori al T.M. Perequazione su Inflazione Anno 2010 Si effettua sull importo spettante al 31/12/2010 Da Attribuire definitivamente per il 2011 Esempio di ricalcolo su pensione pari a 2.304,85 al 31.12.2010 Importo in pagamento nel 2011 = 1402,29 + 933,56 = 2.335,85 Importo spettante definitivo 2011 = 1405,05 + 935,22 = 2.340,27 Arretrato spettante = 57,46

Pensioni superiori al T.M. Perequazione su Inflazione Anno 2010 Si effettua sull importo spettante al 31/12/2010 Da Attribuire definitivamente per il 2011 Esempio di ricalcolo su pensione pari a 2.500,00 al 31.12.2010 Importo in pagamento nel 2011 = 1402,29 + 933,56 + 197,20 = 2.533,05 Importo spettante 2011 = 1405,05 + 935,22 + 197,49 = 2.537,76 Arretrato spettante = 61,23

PEREQUAZIONE AUTOMATICA Evoluzione normativa Legge n. 388/2000 Importo pensione Fasce di importo % di rivalutazione Qualsiasi Quota di pensione fino a 3 volte il TM 100 Quota di pensione da 3 a 5 volte il TM 90 Quota di pensione oltre 5 volte il TM 75 Legge nlegge n. 247/2007 (dal 1.1.2008 al 31.12.2010)12.2010) Importo pensione Fasce di importo % di rivalutazione Qualsiasi Quota di pensione fino a 5 volte il TM 100 Quota di pensione oltre 5 volte il TM 75 Legge non rifinanziata: dal 1.1.2011 si ritorna alla legge 388/2000 Importo pensione Fasce di importo % di rivalutazione Qualsiasi Quota di pensione fino a 3 volte il TM 100 Quota di pensione da 3 a 5 volte il TM 90 Quota di pensione oltre 5 volte il TM 75

TETTI SU PEREQUAZIONE AUTOMATICA: Evoluzione normativa Normativa sulla base delle manovre Berlusconi L. 111/2011 art. 18 c.3 Nuova modalità applicativa per gli anni 2012 e 2013 Mai applicato Rivalutazione applicabile per il 2012 e 2013 Fasce importo % rivalutazione Pensione fino a 5 volte il T.M. Fino a 3 volte il TM 100 Da 3 a 5 volte il TM 90 Pensioni superiori a 5 volte il T.M. Fino a 3 volte il TM 70 Parte eccedente 3 volte il TM 0 Era prevista una norma di salvaguardia per le pensioni di importo compreso tra 5 volte il TM e tale importo rivalutato secondo le nuove regole, che a seguito della perequazione ridotta rimangano al di sotto di tale importo perequato vengano portate a tale cifra.

TETTI SU PEREQUAZIONE AUTOMATICA: Evoluzione normativa L. 111/2011 art. 18 c.3 Nuova modalità applicativa per gli anni 2012 e 2013 Mai applicato Ipotizzando l inflazione nel 2011 pari al 2,6% (Quella utilizzata in via provvisoria per il 2012) la perequazione attribuibile secondo tale norma sarebbe stata pari a: Rivalutazione applicabile dal 2012 Pensione 2011 Fasce importo Aliq. rival. % rivalutaz. Rivalutazi one Pensione 2012 Pensione fino a 5 volte il T.M. 2.341,75 1.405,05 2,6% 100 36,53 2.400,02 936,70 90 21,92 Pensioni superiori a 5 volte il T.M. 2.360,00 1.405,05 2,6% 70 25,55 2.385,55 954,95 0 0 La norma di salvaguardia prevedeva che alla pensione di importo compreso tra 2.341,76 e 2.400,02 che a seguito della perequazione ridotta fosse rimasta al di sotto di 2.400,02 venisse portata a tale cifra. Quindi nel caso dell esempio l importo della perequazione ridotta doveva essere incrementato di una ulteriore cifra pari alla differenza tra (2.400,02 2.385,55 = 14,47 euro) al fine di garantire almeno la cifra di 2.402,02. Diversamente si sarebbero create situazioni di disparità di trattamento. Con l inflazione provvisoria al 2,6% tutte le pensioni della fascia da 2.341,76 a 2.374,47 dovevano essere allineate a 2.400,02 mentre per importi da perequare superiori a 2.374,47 si sfuggiva all allineamento.

TETTI SU PEREQUAZIONE AUTOMATICA: Norma in vigore L. 214/11 Art. 24 c.25 Per gli anni 2012 e 2013 sono stati introdotti i tetti sull applicazione della perequazione automatica: pensioni di importo fino a 3 volte il trattamento minimo Inps (1405,05 euro lordi mensili): la rivalutazione automatica nella misura del 100%. pensioni di importo superiore a 3 volte il trattamento minimo Inps (1405,05 euro lordi mensili): non è prevista alcuna rivalutazione E prevista poi una norma di salvaguardia per le pensioni di importo compreso tra 3 volte il trattamento minimo Inps e il medesimo importo incrementato della rivalutazione automatica ordinaria. Tale norma dispone che in questi casi l aumento di rivalutazione automatica è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto maggiorato dell aumento di perequazione

TETTI SU PEREQUAZIONE AUTOMATICA: Norma in vigore L. 214/11 Art. 24 c. 25 Data l inflazione provvisoria nel 2011 pari al 2,6% la perequazione attribuibile secondo norma sarà pari a: Rivalutazione applicabile dal 2012 Pensione Fasce Aliq. % Rivalutazi Pensione 2012 2011 importo rival. rivalutaz. one Pensione fino a 3 volte il T.M. 1405,05 1405,05 2,6% 100 36,54 1441,59 Pensioni superiori a 3 volte il T.M. 1435 1405,05 0% 0 6,59 1441,59 La norma di salvaguardia prevede che alla pensione di importo compreso tra 1405,05 e 1441,59 che a seguito della mancata perequazione rimane al di sotto di 1441,59 venga comunque portata a tale cifra. Quindi nel caso dell esempio l importo della perequazione sarà incrementato di una ulteriore cifra pari alla differenza tra (1441,59 1435 = 6,59 euro) al fine di garantire almeno la cifra di 1441,59. Diversamente le pensioni perequate avrebbero superato l importo delle pensioni di poco superiori al limite creando situazioni di disparità di trattamento. Conseguenze: Una pensione lorda di 1.500 euro perderà in 2 anni di 77,50 euro al mese per mancata perequazione una pensione lorda di 2.341 euro perderà 116,86 euro mensili Senza possibilità di recupero!!!

TETTI SU PEREQUAZIONE AUTOMATICA: Norma in vigore L. 111/2011 art. 18 c.3 Fasce di importo Biennio 2012-2013 Dal 2014 L. 214/11 Art. 24 c. 25 Fino a 3 volte il trattamento minimo INPS Da 3 a 5 volte il trattamento minimo INPS 100% 100% 0% 90% Sopra 5 volte il trattamento minimo 0% 75%

PEREQUAZIONE e TASSAZIONE PLURITITOLARI DI PENSIONE LA PEREQUAZIONE e LA TASSAZIONE E CALCOLATA TENENDO CONTO DEL COMPLESSO DEI TRATTAMENTI E ATTRIBUITE PROPORZIONALMENTE ALL IMPORTO DI CIASCUNA PRESTAZIONE DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO DAL 2011 (Legge 106/2011) L OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE E SANCITO SOLO NEI CASI DI VARIAZIONE DEI DATI

Legge n. 214 del 22/12/2011 INTERVENTI sulle pensioni elevate: da verificare le modalità applicative Nel periodo agosto 2011 - dicembre 2014 per: L. 122/2010 pensioni superiori a 90.000 euro fino a 150.000: riduzione del 5% parte eccedente fino a 150.000 euro pensioni da 150.000 euro a 200.000: riduzione del 5% parte eccedente fino a 150.000 euro e riduzione del 10% della parte eccedente fino a 200.000 pensioni oltre i 200.000: riduzione del 5% parte eccedente fino a 150.000 euro, riduzione del 10% della parte eccedente fino a 200.000 e 15% della parte eccedente i 200.000 Esempio L. 214/11 Art. 24 c.31bis Pensione in euro Fasce di pensione in euro Riduzione % Euro Fino a 90.000 Nessuna == Da 90.000 a 150.000 5 3.000 250.000 Da 150.000 a 200.000 10 5.000 Da 200.000 15 7.500

Legge n. 214 del 22/12/2011 CONTRIBUTO SOLIDARIETA : da verificare le modalità applicative L. 214/11 Art. 24 c.21 Dal 2012 al 2017 introduzione di un contributo di solidarietà per gli iscritti e i pensionati dei fondi speciali confluiti all INPS Si applica sulla contribuzione versata al 31 dicembre 1995 Non si applica a: Pensioni inferiori a 5 volte il trattamento minimo Pensioni di inabilità Assegno ordinario di invalidità

Legge n. 214 del 22/12/2011 CONTRIBUTO SOLIDARIETA : da verificare le modalità applicative L. 214/11 Art. 24 c.21 ANZIANITA CONTRIBUTIVE AL 31/12/1995 DA 5 A15 ANNI DA 15 ANNI A 25 ANNI OLTRE I 25 ANNI PENSIONATI Ex fondo trasporti 0,3% 0,6% 1% Ex fondo elettrici 0,3% 0,6% 1% Ex fondo telefonici 0,3% 0,6% 1% Ex inpdai 0,3% 0,6% 1% Fondo volo 0,3% 0,6% 1% LAVORATORI Ex fondo trasporti 0,5% 0,5% 0,5% Ex fondo elettrici 0,5% 0,5% 0,5% Ex fondo telefonici 0,5% 0,5% 0,5% Ex inpdai 0,5% 0,5% 0,5% Fondo volo 0,5% 0,5% 0,5%

MAGGIORAZIONI su T.M. Incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati Perequazione: NON è prevista sull intero importo ma sulla sola quota relativa alla prestazione base L importo della maggiorazione al milione del T.M. è pari a 136,44 è definita come maggiorazione non perequabile IMPORTO 2012: 480,53 + 136,44 = 616,97 PER CHI PERCEPISCE LA SOMMA AGGIUNTIVA IMPORTO 2012: 480,53 + (136,44 12,00) = 604,97

Attenzione!!!! per PENSIONI DI IMPORTO INFERIORE AL T.M. Titolari di una sola pensione NON CONIUGATI: la pensione è ridotta per reddito (eventuale verifica del RED in caso di variazione rispetto all anno precedente) Per redditi influenti fino all importo pari al T.M.: INTEGRAZIONE PIENA Per redditi influenti superiori al doppio dell importo del T.M.: NESSUNA INTEGRAZIONE Per redditi influenti DI IMPORTO COMPRESO TRA IL T.M. e il doppio del suo importo: PARZIALE INTEGRAZIONE

Attenzione!!!! per PENSIONI DI IMPORTO INFERIORE AL T.M. Titolari di una sola pensione CONIUGATI: Pensione di importo inferiore al T.M. (eventuale verifica della data di decorrenza e del RED individuale e del coniuge in caso di variazione rispetto all anno precedente) Per le pensioni con decorrenza fino al 01/1994: solo reddito individuale (vedi regole per non coniugati) Per le pensioni con decorrenza nel 1994 (escluso 01/1994): limiti di reddito individuale (due volte il T.M.) e limiti di reddito coniugale (cinque volte il T.M.) Per le pensioni con decorrenza dal 1995: limiti di reddito individuale (due volte il T.M.) e limiti di reddito coniugale (quattro volte il T.M.)

Attenzione!!!! per PENSIONI DI IMPORTO INFERIORE AL T.M. Titolari di una sola pensione CONIUGATI: Limiti di reddito coniugali pari a 6 volte il T.M. Pensioni categorie VO per donne nate negli anni 1939 e 1940 e uomini nati negli anni 1934 e 1935 Pensioni categorie VO/ART VO/COM - VR per donne nate negli anni 1934 e 1935 e uomini nati negli anni 1929 e 1930 Se importo pensione in pagamento uguale a importo pensione a calcolo verifica richiesta RED (per gli anni precedenti e.. )

Attenzione!!!! per PENSIONI DI IMPORTO INFERIORE AL T.M. Titolari di più pensioni tutte con decorrenza anteriore al 10.1983 di importo una pari al T.M. e le altre inferiori al T.M. Se la pensione VO/IO non integrata al T.M. è inferiore a. 154,19 Se la pensione VO/ART V0/COM - VR non integrata al T.M. è inferiore a. 129,17 Domanda di applicazione sentenza cassazione a sezioni unite (12797/2005) per irrilevanza delle competenze arretrate per l integrazione al trattamento minimo e alla cristallizzazione (circolari inca 95 e 101/2005)

ATTENZIONE!!!! per maggiorazione sociale al Milione Controlli da effettuare su ObisM: ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALI AL MILIONE SU PENSIONE DIRETTA (viene attribuita automaticamente dall INPS a chi è già titolare di altra maggiorazione anche prima dei 70 anni in base agli anni di lavoro) PER I SOLI TITOLARI DI REVERSIBILITA (SO ) CON ETA COMPRESA TRA 65 E 70 ANNI attribuzione della maggiorazione tenendo conto della contribuzione del dante causa

ATTENZIONE!!!! Maggiorazione sociale al milione LA DECORRENZA E DAL 1 GENNAIO 2002 O DA DATE SUCCESSIVE per maturazione dei requisiti di età o reddituali Gli aventi diritto possono recuperare lo spettante (solo se già titolari della maggiorazione) NON SONO PREVISTI SPECIFICI MODELLI DI DOMANDA: Vanno utilizzati i modelli di Ricostituzione e RED milione

Attenzione!!!! Maggiorazione sociale al milione PENSIONI DI GUERRA La pensione di guerra è rilevante come reddito ai fini del diritto alla pensione e all assegno sociale NON LO E per la maggiorazione a 616,97 (604,97) La maggiorazione non spetta nel caso in cui non si è titolari della prestazione base

ATTENZIONE!!!! Ricerca diritti: TRASFORMAZIONE DEL TITOLO DI PENSIONE (da pensioni di invalidità a vecchiaia al compimento dell età pensionabile + finestra in presenza dei requisiti contributivi) Cambiano i requisiti per l integrazione al T.M. Non si è più soggetti a revisione sanitaria

ATTENZIONI!!!! Ricerca diritti: Accredito e riscatto periodi corrispondenti a MATERNITÀ INTERVENUTE FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO (Art. 2, comma 504, legge 24 Dicembre 2007, n. 244 e circ. INPS 100 del 14/11/2008) Il periodo è accreditabile o riscattabile solo agli iscritti in servizio alla data del 27.4.2001 intendendosi per tali i soggetti non titolari di pensione (Abbiamo perso una causa a BG) Sono fatti salvi i benefici già attribuiti

ATTENZIONI!!!! Ricerca diritti: PENSIONATO ULTRA65^ CONIUGATO TITOLARE DI PENSIONE DI IMPORTO ANNUO INFERIORE A 11.154,00 Se coniuge ultra 65enne richiesta AS da parte del coniuge Se coniuge infra 65enne richiesta diretta dell AS (problema rinunciabilità!)

ATTENZIONE!!!! QUESTIONI VARIE: ANF Se nel nucleo familiare sono presenti persone inabili e questa condizione non è mai stata comunicata all ente erogatore della pensione, si può aver diritto all assegno al nucleo familiare o, se già corrisposto, all incremento del suo importo in quanto si applicano tabelle e fasce di reddito più convenienti il titolare di pensione di reversibilità inabile ha diritto all assegno al nucleo familiare se il suo reddito totale 2010 (con esclusione delle indennità di accompagnamento e delle rendite INAIL) è inferiore a. 29.205,92 (Circ. INPS 83/2011 Allegato 1 Tabella 19) Se i coniugi sono titolari di una pensione a carico del FPLD e di una gestione speciale dei lavoratori autonomi è sicuramente più conveniente l ANF rispetto all AF

Cumulo pensioni reddito CUMULO TOTALE (Art. 19 L. 133/2008) SIA CON REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE che AUTONOMO SE PENSIONATI CON: PENSIONE DI VECCHIAIA TUTTE LE PENSIONI DI ANZIANITA DEL SISTEMA RETRIBUTIVO TUTTE LE PENSIONI DI VECCHIAIA DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO (Mess. INPS 21394 del 25/09/2009 su parere del MdL

Cumulo pensioni reddito CUMULO (Art. 19 L. 133/2008) Rimangono in essere le specifiche norme in materia di incumulabilità per: Lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili titolari di assegno straordinario per sostegno al reddito

Cumulo pensioni reddito RIMANGONO CONFERMATE LE NORME SUL CUMULO TRA INVALIDITA E LAVORO: PENSIONATI DI INVALIDITA (da LAVORO) CUMULABILITA PARZIALE con REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (quota incumulabile pari al 50% della parte eccedente il T.M.) e AUTONOMO (quota incumulabile pari al 30% della parte eccedente il T.M.; max 30% del reddito prodotto) Eccezioni: CUMULABILITA TOTALE con REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE con rapporto di lavoro a tempo determinato fino a 50 gg. e con REDDITI DA LAVORO AUTONOMO di importo fino al T.M. (2012 = 480,53 mensili; 6.246,89 annui)

ATTENZIONI!!!! Cumulo pensioni reddito PER I PENSIONATI CHE INCORRONO NELLE NORME SULL INCUMULABILITA L AVVIO DI UNA ATTIVITA DIPENDENTE O AUTONOMA COMPORTA IL DOVERE DI COMUNICARE AGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI, ENTRO 30 GIORNI, I FATTI CHE INCIDONO SUL TRATTAMENTO PENSIONISTICO IN PAGAMENTO I SOGGETTI SONO TENUTI ALLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEI REDDITI PRESUNTI DERIVANTI DALL ATTIVITA AUTONOMA E ENTRO 30 GIORNI DAL TERMINE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI L IMPORTO DEFINITIVO CONSEGUITO

ATTENZIONI!!!! Cumulo pensioni reddito IN BASE ALLA DICHIARAZIONE PRESUNTIVA L ISTITUTO EFFETTUA LA TRATTENUTA IN BASE ALLA DICHIARAZIONE DEFINITIVA L ISTITUTO PROCEDE AL CONGUAGLIO

Periodicità del pagamento delle pensioni Per il 2012 la circolare INPS n. 10 del 2012 punto 16 ribadisce queste regole: FINO A 5,00 DI IMPORTO MENSILE vengono corrisposte in rate annuali anticipate; IMPORTO MENSILE SUPERIORE A 5,00 E FINO A 70,00 vengono corrisposte in rate semestrali anticipate; IMPORTO MENSILE SUPERIORE A 70,00 vengono corrisposti in rate mensili anticipate Nessun pagamento per mandati di importo inferiori a 3

Aumento delle pensioni basse Somma Aggiuntiva per l anno 2012 14^ mensilità Requisiti di età L aumento spetta a coloro che hanno già compiuto o compiono il 64 anno di età entro il 31 dicembre dell anno di erogazione. Requisiti di contribuzione La somma aggiuntiva è determinata in funzione dell anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Anni di contribuzione Anno 2012 (soggetti nati prima del 1 gennaio 1948) Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi Limite imponibile pensioni Somma aggiuntiva (max) Limite redditi totali del pensionato Aumento spettante < 15 anni (< 780 crt.) > 15 < 25 anni (> 781 < 1.300 crt.) > 25 anni (> 1.301 crt.) < 18 anni (< 936 crt.8 > 18 < 28 anni (> 937 < 1.456 crt.) > 28 anni (> 1.457 crt.). 9.370,34. 336,00. 9.706,34. 420,00. 9.790,34. 504,00. 9.879,34 Limite massimo - Totale redditi pensionato

M.S. (milione) SOGGETTI INTERESSATI Titolari con più 70 anni di: Pensione minima o superiore al minimo ma di importo inferiore a 616,97 (INPS e dei fondi sostitutivi ed esclusivi) Pensione sociale (tutte 616,97 ) Assegno sociale (tutti 616,97 ) Assegni vitalizi Ciechi civili titolari di pensione (tutti)

M.S. (milione) SOGGETTI INTERESSATI Titolari, con più 65 anni, di: Pensione minima o superiore al minimo ma di importo inferiore a 616,97 in base agli anni di contribuzione (INPS e dei fondi sostitutivi ed esclusivi) Pensione sociale (derivante da pensione di invalidità civile) non dovrebbero più essercene perché hanno tutti più di 70 anni Assegno sociale (derivante da pensione di invalidità civile o in base agli anni di contribuzione) Assegni vitalizi in base agli anni di contribuzione

M.S. (milione) SOGGETTI INTERESSATI Titolari con 60 e più anni di: Pensione di invalidità (invalidi civili totali) Pensione per sordomuti Pensione per ciechi (Tutti! L. 289 art. 39 c. 5) Pensione di inabilità (art. 2 L. 12/6/84 n. 222)

M.S. (milione) SOGGETTI INTERESSATI Condizioni reddituali Il beneficiario non dovrà possedere se solo redditi annui pari o superiori a 8.020,61 se coniugato redditi annui: propri pari o superiori a 8.020,61 cumulati col coniuge pari o superiori a 13.597,61 [ 8.020,61 più il valore annuo dell assegno sociale che è di 5.577,00 (429,00 x 13)]

Potenziali destinatari Anni di contributi versati Espressi in settimane Anni età richiesta Reddito previsto Titolari di: Pensione da lavoro Pensione sociale Assegno sociale Assegno vitalizio Pensione x ciechi civili parziali Almeno 5 anni da 7,5 a12,5 da 12,5 a 17,5 da 17,5 a 22,5 almeno 22,5 Da 130 a 389 Da 390 a 649 Da 650 a 909 Da 910 a 1169 Da 1170 in poi 69 68 67 66 65 Se singoli NON superiore a euro 8.020,61 Pensione x Invalidi civili totali Pensione ciechi assoluti Pensione sordomuti Pensione inabilità (art. 2 L. n. 222/84 60 Se coniugati NON superiore a euro 13.597,61

Maggiorazione sociale T.M. 25,83 al mese per età tra 60 anni e 65 anni (T.M. 480,53 + Magg. 25,83 = 506,36) Se non hanno titolo a 616,97 (o 604, 97*) perché non titolare di pensione di inabilità 82,64 in più al mese con età tra 65 e 70 anni (T.M. 480,53 + Magg. 82,64 = 563,17) Se non hanno titolo a 616,97 (o 604, 97*) perché non titolare di pensione di inabilità o per anticipo dell età riferita a contribuzione 124,44 (o 136,44*) in più al mese, sempre!, con età pari o superiore a 70 anni (* se non si ha diritto alla 14^ mensilità)

Maggiorazione sociale T.M. LIMITI DI REDDITO ANNUO (OLTRE IL T.M.) SE SOLI 60-64 enni 335,79 (T.M. 6.246,89 = Limite RED TOT: 6.582,68) 1.773,72 solo se inabili (T.M. 6.246,89 = Limite RED TOT: 8.020,61) 65-69 enni 1.074,32 (T.M. 6.246,89 = Limite RED TOT: 7.321,21) 1.773,72 se inabili o in base alla contribuzione accreditata (T.M. 6.246,89 = Limite RED TOT: 8.020,61) ultra70 enni 1.773,72 (T.M. 6.246,89 = Limite RED TOT: 8.020,61) NON si considera il reddito della casa di abitazione etc.

Maggiorazione sociale T.M. LIMITI DI REDDITO ANNUO (OLTRE IL T.M.) SE CONIUGATI se 60-64enni 5.912,79 [(5.577,00 A.S. + 335,79 M.S.) + 6.246,89 T.M. = 12.159,68] 7.350,72 [(5.577,00 A.S. + 1.773,72 M.S.) + 6.246,89 T.M. = 13.597,61] solo se inabili se 65-69enni 6.651,32 [(5.577,00 A.S. + 1.074,32 M.S.) + 6.246,89 T.M. = 12.575,81] 7.350,72 [(5.577,00 A.S. + 1.773,72 M.S.) + 6.246,89 T.M. = 13.597,61] se inabili o in base alla contribuzione accreditata ultra70enni 7.350,72 [(5.577,00 A.S. + 1.773,72 M.S.) + 6.246,89 T.M. = 13.597,61] I nuclei familiari con i coniugi entrambi titolari di T.M. mentre fino al 2000 non avevano diritto alla M.S. dal 2001 uno dei coniugi poteva chiederlo se ultra65

Maggiorazione sociale CONFRONTO LIMITI DI REDDITO CONIUGALE ANNUO: NUOVA MAGGIORAZIONE 13.597,61 PENSIONE SOCIALE 15.836,08 ASSEGNO SOCIALE 11.154,00

Maggiorazione sociale Legge 488/2001 Redditi esclusi il reddito della casa di abitazione, come espressamente previsto dal comma 6 dell articolo il reddito delle pensioni di guerra l indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati le indennità di accompagnamento per invalidi civili, le indennità previste per i ciechi parziali e l indennità di comunicazione per i sordomuti l importo aggiuntivo di 154,94 previsto dal comma 7 dell articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) N0 per gli anni successivi i trattamenti di famiglia eventuali sussidi economici, erogati da Enti pubblici, che non abbiano carattere di continuità

PRESTAZIONI COLLEGATE AL REDDITO E' istituito presso l'istituto Nazionale della Previdenza L. 122/10 art. 13 c. 2 Sociale il "Casellario dell'assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relative ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Tutti i dati richiesti tramite il CAF sulle prestazioni assistenziali andranno ad alimentare il "Casellario dell'assistenza"

PRESTAZIONI COLLEGATE AL REDDITO Con la finanziaria 2011 e a partire dal 1 giugno 2010: E stata ripristinata la periodicità 1 gennaio / 31 dicembre L. 122/10 art. 13 c. 6 Messaggio INPS 12.08.10 n. 21172 dell erogazione delle prestazioni collegate al reddito e dei limiti di reddito per il diritto alle prestazioni i redditi influenti per il diritto sono: Per le prime liquidazioni: c.9 art. 35 l. 14/2009 c.8 art.35 l. 14/2009 il reddito di riferimento è quello dell anno in corso dichiarato in via presuntiva Per le liquidazioni e le ricostituzioni (non è ancora stato chiarito!!): quello dell anno in corso per i redditi derivanti da prestazioni contenute nel casellario delle pensioni quello dell anno precedente per i redditi diversi

PRESTAZIONI COLLEGATE AL REDDITO Nell arco del biennio 2009/2010 si sono applicate le seguenti regole: L. 122/10 art. 13 c. 6 Messaggio INPS 12.08.10 n. 21172 Fino a marzo 2009: Reddito anno in corso sia per prima liquidazione che per la verifica prestazioni in essere (escluso gli Inv. Civ., per i quali valeva il reddito dell anno precedente, ad eccezione delle maggiorazioni per cui valeva l anno in corso) Da aprile 2009 fino al 31 maggio 2010: Reddito anno in corso per prima liquidazione mentre per la verifica e l erogazione delle prestazioni in essere si guardava reddito dell anno precedente. Tale reddito valeva per il periodo 1 luglio 30 giugno anno successivo (in realtà interrotto al 31 maggio).

PRESTAZIONI COLLEGATE AL REDDITO Nell arco del biennio 2009/2010 si sono applicate le seguenti regole: L. 122/10 art. 13 c. 6 Art. 8 d.lgs. 314/97 Messaggio INPS 12.08.10 n. 21172 Dal 1 giugno 2010: Si mantiene la distinzione dei redditi rilevanti per la prima liquidazione e la verifica delle prestazioni in essere; per cui: Per la prima Liquidazione : si fa riferimento ai redditi presunti dell anno in corso Per la verifica, assume rilevanza invece la tipologia di reddito: Redditi del casellario pensioni (tutto quello erogato dagli enti previdenziali): si utilizza quello dell anno in corso Altri redditi (lavoro dipendente, pensioni estere, interessi, ecc): si utilizza quello dell anno precedente

PRESTAZIONI COLLEGATE AL REDDITO SOSPENSIONI/REVOCHE/RIPRISTINO L. 122/10 art. 13 c. 6 Lettera c Nota: Per coloro che non fanno il 730, Mod. Unico o altri redditi che non entrano nelle dichiarazioni (es. interessi, pensioni svizzere, ecc.) i titolari di prestazioni collegate al reddito, che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. Sospensione: In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.

PRESTAZIONI COLLEGATE AL REDDITO SOSPENSIONI/REVOCHE/RIPRISTINO L. 122/10 art. 13 c. 6 Lettera c Revoca e indebito: Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito. Recupero somme:.e al recupero di tute le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa Ripristino: Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.

TERMINI PRESCRIZIONALI L. 111/2011 art. 38 C. 1 lettera d) p. 2 Prescrizione breve quinquennale dei ratei arretrati, anche se non liquidati e dovuti a seguito di sentenza che riconosce il diritto Si applica a tutti/e: i trattamenti pensionistici le prestazioni temporanea (disoccupazione, fondo di garanzia tfr, cassa integrazione le differenze dovute a seguito di riliquidazioni La norma ha applicazione immediata!!! Prima applicazione da parte dell ENPALS (Anche senza circolare)

DECADENZA GIUDIZIALE L. 111/2011 art. 38 C. 1 lettera d) p. 1 DPR 639/1970 La decadenza triennale è estesa anche alle riliquidazioni delle prestazioni. Trova applicazione a decorrere dal 06.07.2011 ed è applicabile anche ai giudizi pendenti in primo grado. I legali hanno individuato numerosi profili di incostituzionalità che saranno introdotti in tutti i giudizi pendenti e in quelli da presentare Da individuare le ricadute sulle ricostituzioni delle pensioni (progetto controllo pensioni)

CONTENZIOSO LEGALE Riduzione per scoramento (contenimento) dell azione giudiziaria perché: Partecipazione alle spese legali Spese di soccombenza Contributo unificato Questo per ogni grado di giudizio