CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO INDAGINE SUI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI NELLA REGIONE VENETO



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CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO INDAGINE SUI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI NELLA REGIONE VENETO CON COMPARAZIONI IN AMBITO NAZIONALE

PRESIDENTE COORDINATORE PRIMO REFERENDARIO RELATORE ELABORAZIONE SCHEMA RELAZIONE REVISIONE CONTABILE TABELLE E GRAFICI Bruno Prota Alberto Mingarelli Francesca Cosentino Raffaella Brandolese Gabriele Regini Laura Scaramella Tiziana Barbin

INDICE

Deliberazione pag. 11 Premessa 13 1 Quadro normativo di riferimento pag. 17 2 Quadro economico-finanziario delle risorse impiegate 20 2.1 Finanziamenti in Conto Esercizio 20 2.2 Finanziamenti in Conto Investimenti 26 2.3 Ex Fondo Trasporti per spese correnti e Fondo Trasporto per investimento, 31 somministrati negli esercizi 1998/1999/2000 dallo Stato alla Regione (con indicazione delle singole poste di bilancio ove sono stati allocati i fondi in questione) 2.4 Risorse proprie regionali destinate al settore del trasporto pubblico per spese 32 correnti e per investimenti relative agli esercizi 1998/1999/2000, con la specifica indicazione delle singole poste di bilancio ove sono stati allocati i fondi in questione 2.5 Attestazione del riparto dei fondi destinati al trasporto pubblico locale per spese 33 correnti e per investimenti da parte della Regione tra i soggetti gestori dei trasporti, con le indicazione dei provvedimenti amministrativi sulla base dei quali si è provveduto alla suddetta ripartizione 3 Analisi delle soluzioni legislative adottate in ambito regionale pag. 34 3.1 Attività di programmazione regionale e strumenti di pianificazione 36 4 Soluzioni pianificatorie previste in ambito regionale ai sensi della L.R. 25/98 e pag. 38 successive modificazioni 4.1 Piano Regionale dei Trasporti 38 4.2 Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale 38 4.3 Documento di Indirizzi per la Pianificazione del Trasporto Pubblico Locale, in 39 particolare per i Piani di Bacino 4.4 Piani di Bacino 39 4.5 Piano del Trasporto Pubblico Locale 40 4.6 Programmi Triennali dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale 40 5 Analisi delle soluzioni pianificatorie adottate su base regionale pag. 44 5.1 Previsione della istituzione di agenzie territoriali per la elaborazione di contratti di 44 servizio 5.2 Previsione di un processo di integrazione dei titoli di viaggio a livello di bacino 45 5.3 Piano Regionale integrato dei Trasporti 47 5.4 Accordi di programma e atti di intesa con lo Stato, la Regione e gli Enti locali, 49 finalizzati ad interventi per la riorganizzazione della mobilità 5.5 Progettazione dei servizi, da chi è stata elaborata, con quale modalità e sulla base di 49 quali dati conoscitivi, in ordine alla locale domanda di modalità territoriale (dati storici, statistici, altri) 5.6 I c.d. servizi integrativi: loro individuazione e modalità di finanziamento 55 5.7 Integrazioni di servizio e tariffarie con il sistema ferroviario 57 6 Quadro delle società di trasporti operanti sul territorio della Regione pag. 59 6.1 Le società complessivamente operanti nel ramo dei servizi pubblici locali. Natura 59 pubblica o privata di tali soggetti 6.2 Numero delle concessioni in atto sul territorio regionale: il dato ripartito per 61 amministrazione committente 6.3 Durata e scadenza delle concessioni in atto 61 6.4 Presenza di un modello standardizzato di contratto di servizio su base regionale 62 6.5 Gestione di servizi minimi e aggiuntivi da parte delle società operanti sul territorio 62 regionale 6.6 Percentuale di copertura per ogni esercizio esercitato 63 6.7 Gestione di servizi pubblici o privati da parte delle società operanti sul territorio 63 6.8 Iniziative per favorire la ottimizzazione dimensionale delle aziende gerenti e loro 63 definizione 6.9 Modalità di ripartizione da parte della Regione delle risorse disponibili tra Enti 64 locali e società gerenti 7 Analisi dello stato di apertura alla concorrenza pag. 67 7.1 Termine fissato in ambito regionale per l apertura dei servizi alla concorrenza 67 7.2 Modalità di espletamento delle eventuali gare per l affidamento del servizio trasporto locale 67

7.3 Procedure e criteri di aggiudicazione prescelti pag. 68 7.4 Requisiti dei concessionari nei capitolati e nei bandi 69 8 Analisi dei rapporti (giuridici ed economico-finanziari) tra Amministrazioni pag. 71 concedenti e società gerenti 8.1 Modalità con cui è determinato il corrispettivo 71 8.2 Modalità con cui viene corrisposto il corrispettivo 72 8.3 Modalità con cui vengono aggiornate le condizioni economiche tra concedente e 73 concessionario 8.4 Come sono strutturate le tariffe. Precisazione sull utilizzo o meno del price-cap 75 8.5 Previsione di un rapporto tra corrispettivi e disavanzi di gestione 77 8.6 Previsione di un rapporto con la frequentazione dell utenza 79 8.7 Il subaffidamento dei servizi 80 8.8 Disciplina dello jus variandi dell affidatario 80 8.9 Incidenza sul contratto di servizio dell istituzione di nuove linee, della soppressione 81 di linee esistenti e della variazione dei programmi di esercizio (anche se non prevista nel contratto) 8.10 Potestà di variazione dei contratti stipulati dagli Enti locali 81 8.11 Previsione o meno di tenere la contabilità analitica da parte della società gerente in 82 caso di gestione di tipi diversi di servizi 8.12 Trend storico di copertura delle spese nell ultimo triennio 82 8.13 Determinazione del rapporto entrate-spese ai fini della copertura 82 8.14 Inserimento o meno delle risorse derivanti dalla pubblicità nel calcolo della 83 copertura dei costi di gestione 8.15 Clausole in ordine alla politica del personale e dei mezzi in caso di subentro di altri 84 soggetti nella gestione 8.16 Sfruttamento del patrimonio immobiliare in project financing 84 8.17 Utilizzo del contratto di leasing per l approvvigionamento dei mezzi 85 8.18 Proprietà dei mezzi 85 9 Analisi delle attività di alcune società gerenti: A.P.S. S.p.A. ACAP di Padova e pag 86 A.M.T. S.p.A. di Verona 9.1 Utilizzo del contratto di leasing per l approvvigionamento dei mezzi 86 9.2 Norme utilizzate dalle società gerenti nell approvvigionamento dei servizi e 86 forniture e nell esecuzione dei lavori quali sono le norme utilizzate dalla società gerente 9.3 Requisiti richiesti ai prestatori e le procedure di qualificazione adottate 86 9.4 Report dell attività contrattuale 87 9.5 Incidenza delle procedure concorsuali o negoziate 87 10 Valutazione degli standard di qualità dell attività posta in essere dalle società gerenti pag 88 10.1 Obblighi di qualità nella prestazione del servizio pubblico: modalità di 88 determinazione e controllo 10.2 Gli obiettivi di efficienza nei contratti di servizio: loro determinazione 89 10.3 Previsioni della normativa regionale o delle disposizioni contrattuali in tema di 90 materiale rotabile 10.4 Previsioni in materia di età media dei veicoli circolanti 91 10.5 Valutazioni sull impatto ambientale degli autoveicoli 91 10.6 Adozione della Carta dei servizi 91 10.7 Procedure di riscontro effettivo degli standard delle carte poste in essere 93 10.8 Corrispondenza tra la Carta dei servizi e gli obblighi di qualità 93 10.9 Previsioni rispetto al servizio di pulizia dei mezzi, alla informazione della clientela e 93 alla regolarità del servizio 10.10 Previsioni per il mancato rispetto degli standard 94 10.11 Misure già adottate per questo motivo 94 10.12 Obblighi per il gestore di presentare sintesi periodiche dei risultati conseguiti. 95 Cadenza temporale e livello di analiticità delle stesse 10.13 Rilevazioni della soddisfazione all utenza: responsabili, modalità e conseguenze 95 11 Valutazione dei controlli pag 97 11.1 Criteri per il monitoraggio e la rendicontazione dei servizi svolti 97 11.2 Il tipo di monitoraggio in ambito regionale con riguardo alle singole aziende, di 98 elementi fondamentali di riferimento quali: ricavi complessivi, chilometri, percorsi e numero di passeggeri trasportati 11.3 Obbligo del concessionario di adottare un sistema informativo di controllo di gestione compatibile con quello delle amministrazioni regionali interessate 100

11.4 Esempi applicativi di autocorrezione delle gestioni disposte sulla base di dati pag. 100 emergenti in sede di controllo di gestione 11.5 Frequenza con cui è previsto il report 100 11.6 Oggetto del monitoraggio (materiale rotabile utilizzato, personale utilizzato, 100 passeggeri trasportati, rapporto proventi/costi, incidenti, altre informazioni) 11.7 Sanzioni previste in caso di omissione di controlli o di monitoraggi 101 11.8 Attività di controllo e/o monitoraggio prima dei pagamenti in favore delle società 102 gerenti 12 Stato del contenzioso pag. 104 12.1 Quadro delle eventuali controversie in atto tra Amministrazioni concedenti e gestori, 104 e tra Regione ed Enti locali 12.2 Possibilità di arbitrato 104 12.3 Cause tra l utenza e i gestori attivate nell ultimo triennio 104 12.4 Richieste di risarcimento di privati verso i gestori risolte in via bonaria o transattiva 104 nell ultimo triennio 12.5 Durata media delle vicende contenziose 104 12.6 Valore complessivo dei risarcimenti corrisposti dal gestore all utenza nell ultimo 105 triennio 12.7 Valore complessivo delle condanne subite dai gestori nell ultimo triennio 105 13 Tabelle sinottiche pag. 106 13.1 Ripiano disavanzi esercizi pregressi 106 13.2 Spese correnti 106 13.3 Spese d investimento 108 14 Analisi degli indicatori delle due aziende scelte a campione esercenti il servizio di pag. 110 trasporto pubblico locale sul territorio della Regione Veneto 14.1 Analisi degli indicatori relativi all azienda A.M.T. S.p.A. Verona Anni 1998, 110 1999 e 2000 14.1.1 Struttura operativa 110 14.1.2 Efficienza tecnica e produttiva dei fattori 112 14.1.3 L efficienza economica: costi, ricavi e risultati economici 113 14.1.4 L efficacia: le politiche dell offerta 115 14.2 Analisi degli indicatori relativi all azienda A.P.S. S.p.A. A.C.A.P. (Divisione 118 Mobilità dell A.P.S.) di Padova Anni 1998, 1999 e 2000 14.2.1 Struttura operativa 118 14.2.2 Efficienza tecnica e produttività dei fattori 119 14.2.3 L efficienza economica: costi, ricavi e risultati economici 120 14.2.4 L efficacia: le politiche dell offerta 122 15 Conclusioni pag. 124 Tabelle, grafici e prospetti pag. 141

DELIBERAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per il Veneto DELIBERAZIONE N.1/2002/G L'anno 2002, il giorno 11 del mese di aprile in Venezia, presso la sede della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto, alle ore 11.00, si è riunita la Sezione nelle persone di: dott. Bruno PROTA dott. Vittorio GIUSEPPONE dott. Pietro FAVARO dott. Alberto MINGARELLI dott. Fabio Gaetano GALEFFI Presidente Consigliere Consigliere Primo Referendario Referendario E presente, quale segretario, il Direttore Amministrativo Dott.ssa Elena PAPIANO. VISTA la legge 20/1994; VISTO il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo delle Corte dei conti (deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000) con il quale sono state istituite le Sezioni regionali di controllo; VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 21 dicembre 2000, che ha disposto l insediamento delle Sezioni regionali di controllo dal 1 gennaio 2001; VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite n. 4/contr. del 29 dicembre 2000, con la quale sono stati definiti, ai sensi dell art.5, comma 1, del regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo, il quadro programmatico, i criteri e gli indirizzi di coordinamento del controllo sulla gestione per il 2001, e sono state individuate le materie della sanità e dei trasporti locali quali specifici settori sui quali effettuare indagini unitarie, da condurre in modo coordinato e con il metodo comparativo; VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 2/2001/Gestione del 9 aprile 2001 di aggiornamento ed integrazione del programma di lavoro per l anno 2001;

VISTA l ordinanza del Presidente della Sezione regionale di controllo n. 2/2001/Gestione del 10 aprile 2001con la quale, ai sensi dell art 2, comma 5, del Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (14/DEL/2000), l indagine relativa ai trasporti locali viene attribuita al Dott. Alberto MINGARELLI; VISTA la relazione del Magistrato istruttore Dott. Alberto MINGARELLI; DELIBERA l allegata relazione concernente l indagine, condotta in modo unitario, coordinato e comparativo, sui trasporti in ambito locale. DISPONE che copia della relazione sia trasmessa agli organi interessati La Sezione chiude la seduta alle ore 13.15. Letto, confermato e sottoscritto. F.TO dott. Bruno PROTA F.TO dott. Vittorio GIUSEPPONE F.TO dott. Pietro FAVARO F.TO dott. Alberto MINGARELLI F.TO dott. Fabio Gaetano GALEFFI Presidente Consigliere Consigliere Primo Referendario Referendario IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.TO Dott.ssa Elena PAPIANO DEPOSITATA IN SEGRETERIA IN DATA 11 APRILE 2002

PREMESSA Con deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 4/contr. del 29 dicembre 2000, sono stati definiti in conformità a quanto previsto dal regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo, il quadro programmatico, i criteri e gli indirizzi di coordinamento del controllo sulla gestione per il 2001. La medesima deliberazione delle SS.RR. ha individuato nei trasporti locali uno dei settori specifici su cui effettuare indagini unitarie, da condursi in modo coordinato e con il metodo comparativo da parte delle Sezioni Regionali del controllo della Corte dei conti. Con nota direttiva del Presidente della Corte dei conti del 18 gennaio 2001 (prot. 116/Pres.), venivano indicati, prima della Conferenza di coordinamento del 5/2/2001, i punti nodali della gestione trasporti, che potevano essere oggetto di proficue verifiche. Essi sono: A) Il riparto e la destinazione del fondo regionale. Il fondo regionale di parte corrente a differenza che nel passato può essere utilizzato liberamente dalle regioni destinatarie, che potrebbero impiegarne solo una parte per gli specifici obiettivi dei trasporti. Diversamente va detto per quello destinato agli investimenti che è vincolato. B) Il livello di copertura minima tariffaria dei costi. Sono aspetti da approfondire, sotto questo profilo, le diverse metodologie di calcolo impiegate, la perdurante insufficienza del livello di copertura, soprattutto nelle regioni del sud, il trend storico di copertura per cui, anche in realtà economicamente deficitarie, si possono accertare significativi miglioramenti nella percentuale di copertura. In questi ultimi casi l attività di controllo dovrebbe focalizzarsi sugli strumenti, che hanno permesso questo miglioramento. C) L apertura dei servizi alla concorrenza. Finora nella maggior parte dei casi salvo la Regione Friuli ci si è limitati a trasformare in S.p.A. i gestori, senza procedere alla riassegnazione, attraverso gara, dei servizi. In quali modalità si è realizzato il rispetto da parte dei gestori dei servizi delle norme comunitarie in materia di contratti di lavori, forniture e servizi. D) Il livello di soddisfazione dell utenza. Le Carte dei Servizi non sono state ancora recepite in alcuni ambiti regionali, salvo alcune eccezioni. Comunque, anche nei casi in cui ciò è accaduto, poco risulta documentato circa il loro effettivo rispetto.

Dopo alcune indicazioni sulla metodologia consigliata per l indagine, in cui veniva, tra l altro, raccomandata l analisi dei contratti di servizio, venivano indicati, quali possibili elementi comuni delle relazioni: 1. il quadro normativo di riferimento; 2. gli accordi di programma stipulati tra il ministero e le regioni per effetto degli artt. 8 e 12 del D.Lgs. 422/97; le risorse destinate; 3. le aziende operanti sul territorio, debitamente ripartito quanto alla natura pubblica o privata e alle dimensioni (media, piccola, grande), con eventuale verifica dell eventualità se sia in corso un processo di ottimizzazione delle dimensioni e le modalità con cui esso viene perseguito; 4. l esistenza di eventuali integrazioni di servizio e tariffaria con il sistema ferroviario; 5. le modalità di esercizio della vigilanza; 6. l esistenza e l articolazione dei servizi di controllo interno. Venivano infine evidenziate a titolo meramente esemplificativo alcune questioni ritenute particolarmente rilevanti sui contratti di servizio con i gestori dei trasporti. Dopo la conferenza di coordinamento dei Presidenti di sezione, nonché dopo la conferenza dei magistrati istruttori incaricati dell indagine (cui per la Sezione Regionale di controllo del Veneto ha preso parte il dottor Alberto Mingarelli), ai sensi dell art. 3 della legge n. 20 del 1994, la Sezione Regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti ha effettuato la necessaria attività istruttoria in relazione all indagine sui trasporti che ha interessato la Regione Veneto, le 7 Amministrazioni provinciali del Veneto, i 7 Comuni capoluoghi di provincia (Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza), nonché le due aziende di trasporti urbani delle città di Padova e Verona, ossia rispettivamente l ACAP e l AMT (prese a campione perché riguardanti due delle maggiori città del Veneto con caratteristiche generali alquanto omogenee), avvalendosi di richieste scritte ed orali. Alla Regione Veneto sono state inviate due richieste istruttorie, entrambe in data 24/4/2001, una all Assessorato ai Trasporti ed una all Assessorato al Bilancio, entrambe con risposta in data 30/5/2001. Alle altre Amministrazioni, eccezion fatta per le due aziende di servizio, per le quali sono state effettuate richieste istruttorie anche in date successive, è stata inviata richiesta istruttoria in data 24/4/2001.

Tutte le Amministrazioni hanno risposto a partire dal 31/5/2001 (Comuni di Vicenza, Belluno, Padova, Amministrazione Provinciale di Padova) fino al 18/7/2001 (Comune di Treviso). Quanto alle due Aziende di servizio, l ACAP ha fornito una prima risposta in data 4/6/2001, una ulteriore risposta in data 27/8/2001 (su richiesta istruttoria del 20/7/2001) ed una terza in data 18/9/2001 (su richiesta istruttoria del 17/7/2001); l AMT di Verona ha fornito una prima risposta in data 7/7/2001, una ulteriore risposta in data 12/7/2001 (su richiesta istruttoria del 5/7/2001) ed una terza in data 20/8/2001 (su richiesta istruttoria del 20/7/2001). Nella richiesta istruttoria alla Regione Veneto (Assessorato ai Trasporti), venivano chiesti in particolare una serie di dati afferenti n. 9 punti: - Quadro economico-finanziario delle risorse impiegate; - Soluzioni legislative adottate in ambito regionale; - Soluzioni pianificatorie adottate su base regionale; - Quadro delle società di trasporti operanti sul territorio della Regione; - Analisi dello stato di apertura alla concorrenza; - Analisi dei rapporti (giuridici ed economici finanziari) tra amministrazioni concedenti e società gerenti; - Valutazione degli standard di qualità dell attività posta in essere dalle società gerenti; - Valutazione dei controlli; - Stato del contenzioso. Nella richiesta istruttoria alla Regione Veneto (Assessorato al Bilancio), si invitava tale ente a fornire il quadro economico finanziario delle risorse impiegate nella gestione dei trasporti pubblici. Nelle richieste alle Province e ai Comuni capoluogo di provincia, venivano chieste notizie rispetto al: - quadro economico finanziario delle risorse impiegate; - quadro delle società di trasporti operanti sul territorio comunale; - analisi dello stato di apertura della concorrenza; - analisi dei rapporti (giuridici ed economici finanziari) tra amministrazioni concedenti e società gerenti; - valutazioni degli standard di qualità nell attività posta in essere dalle società gerenti; - valutazione dei controlli; - stato del contenzioso.

Nella istruttoria alle due Aziende di servizio venivano richiesti una serie di dati, sia fisici che finanziari, relativi alla loro attività nell ultimo triennio. E stato inoltre utilizzato, come materiale istruttorio a supporto della presente relazione, anche quello fornito nella riunione presso il Seminario permanente dei controllo della Corte dei conti, dai magistrati della Corte dei conti incaricati dell indagine sui trasporti locali del 10/10/2001, dall Avvocato Alessia Nicotera, quale esponente di Federtrasporto ed in particolare il documento TPL 2000 (Monitoraggio dello sviluppo del trasporto pubblico locale). Sono seguiti incontri tra il Magistrato istruttore con il suo staff ed il Dirigente della Direzione Mobilità e altri Funzionari della Direzione, mentre con le Amministrazioni degli Enti locali si è mantenuto un contatto telefonico ed epistolare, utilizzando ampiamente strumenti informatici. Infine in data 5 aprile 2002 si è proceduto ad una verifica della bozza della presente relazione in forma contraddittoria con il Dirigente del Servizio di Trasporto Pubblico Locale della Direzione Mobilità della Regione Veneto. Nota: si precisa che le parti della Relazione in corsivo attengono al confronto con le altre regioni italiane.

1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Il settore dei trasporti pubblici locali è attualmente interessato da un processo di riforma che trae spunto, principalmente, dall emanazione del D.Lgs. 422/97 e del D.Lgs. 400/99, provvedimenti normativi nati dalla esigenza di dover efficacemente fronteggiare i problemi di scarsa efficienza e diseconomicità caratterizzanti il settore dei trasporti pubblici locali e, in generale, la materia dei servizi pubblici 1, nonché dalle 1 Prima del D.Lgs. 422/97 c.d. decreto Burlando, la materia dei trasporti pubblici locali trovava regolamentazione nella legge quadro 151/81, con la quale lo Stato aveva individuato i principi fondamentali cui le Regioni dovevano attenersi nell esercizio delle loro potestà legislative e di programmazione in materia, sottolineando, altresì, che la politica regionale dovesse svolgersi in armonia con il Piano Generale dei Trasporti e le sue articolazioni settoriali: I principi fondamentali di cui alla legge 151/81 erano: Scelta del bacino di traffico come minima unità territoriale entro la quale deve essere organizzato il trasporto pubblico, integrato e coordinato ai fini della mobilità di persone e di merci; L istituzione del Fondo Nazionale Trasporti con una componente in conto esercizio ed una in conto capitale, da ripartire tra le Regioni per la erogazione alle aziende di trasporto pubblico locale; Definizione annuale, da parte delle Regioni, di un livello di costi (Costo standard) nell ambito del quale le aziende dovevano operare; Determinazione annuale, da parte del Ministero dei trasporti, di una aliquota percentuale di copertura dei costi di esercizio su scala regionale, distintamente per i servizi urbani ed extraurbani; Definizione, da parte della Regione, di tariffe minime, sia per il settore urbano che extraurbano, idonee a garantire il livello di copertura dei costi prefissati dallo Stato. La mancata dotazione del FNT di risorse sufficienti, le scelte governative successive alla legge quadro (legge finanziaria 1984 e ss.), che hanno reso impossibile l uso della manovra tariffaria ai fini della ristrutturazione e bloccato l adeguamento annuale delle tariffe, nonché il fatto che il FNT fosse ripartito tra le regioni tenendo conto della spesa storica, hanno contribuito al crearsi di disavanzi nelle gestioni aziendali e all insorgere di notevoli difficoltà, per le Regioni, nella realizzazione di potenziamenti e miglioramenti del servizio di trasporto pubblico locale. La Regione Veneto ha comunque cercato di regolamentare in maniera più efficiente il sistema dei trasporti pubblici locali, in coerenza con le previsioni della legge 151/81, mediante l emanazione delle leggi regionali 18/82 e 54/85. Quest ultima legge recante Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, (abrogata dall art. 50 della recente legge regionale 25/98, che fa salvo unicamente il disposto di cui all art. 49 del predetto testo normativo), prevedeva: A) In materia di strumenti di programmazione regionale: Il concorso della Regione nella elaborazione del Piano nazionale dei Trasporti e dei Piani di settore; L emanazione di direttive regionali per l esercizio delle funzioni delegate; L elaborazione del Piano regionale dei trasporti: con cui la Regione determinava i propri interventi e coordinava quelli degli Enti locali e di ogni altro soggetto, pubblico e privato, operante nel settore; L elaborazione di criteri direttivi per la redazione dei Piani di trasporti di bacino e relativi programma di attuazione.

B) La suddivisione del territorio regionale, ai fini dell organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, in circoscrizioni, normalmente coincidenti con le province, denominate bacini di traffico, la cui individuazione veniva operata in sede di Piano regionale dei trasporti; le funzioni amministrative della Regione in materia di trasporti pubblici locali venivano delegate alle Province che, a tal fine, assumevano la qualifica di Autorità di bacino ed agivano in conformità delle direttive formulate dalla Regione. Esse provvedevano a redigere, in conformità del Piano regionale dei trasporti, ulteriori strumenti di pianificazione del sistema dei trasporti pubblici locali denominati Piani di trasporto di bacino, che venivano attuati mediante programmi annuali di esercizio approvati dalla Regione. C) Le modalità di gestione delle linee di trasporto pubblico locale consistevano in: gestione in economia gestione mediante Aziende speciali gestione tramite concessione a soggetti, pubblici o privati, che venivano rilasciate dalla Regione o dalle Autorità di bacino, secondo le rispettive competenze. I concessionari venivano scelti con il metodo della istruttoria comparativa, secondo un determinato ordine di priorità, che dava la prevalenza alle aziende pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica, con la possibilità, per l Ente concedente, di adottare il metodo della licitazione privata nel caso in cui non vi fosse alcun concorrente con diritto di preferenza. Era vietata la subconcessione delle linee di trasporto pubblico, salva espressa autorizzazione dell Ente concedente, motivata da esigenze di pubblico interesse. D) In materia di contributi regionali per l esercizio e per gli investimenti, era prevista l erogazione, da parte della Regione, ai soggetti esercenti il servizio di trasporto pubblico locale, di contributi per il ripiano degli eventuali disavanzi, secondo le modalità stabilite dalla legge 151/81. I criteri per la determinazione di tali contributi venivano stabiliti dalla Regione, tenendo conto del costo economico standardizzato del servizio; dei ricavi presunti del traffico ai sensi del punto b) dell art. 6, legge 151/81-; dell ammontare del contributo di cui al punto c) del citato art. 6; dello stato di attuazione dei provvedimenti tesi a conseguire l equilibrio economico del bilancio secondo i modi e i termini previsti dall art. 6, legge 151/81. (I soggetti gestori del servizio erano, infatti, tenuti ad elaborare Piani di riorganizzazione e ristrutturazione dei servizi diretti al riordino economico della gestione e al miglioramento del servizio, i quali dovevano assicurare annualmente un incremento del rapporto ricavi-costi nella misura stabilita dalla Regione). I contributi, per un importo non inferiore al 90%, venivano erogati direttamente dalla Regione ai soggetti gestori, con rate anticipate, sulla base delle percorrenze effettivamente esercitate nell anno precedente, salvo successivo conguaglio. Gli eventuali disavanzi non coperti dai contributi regionali restavano a carico dei singoli soggetti gestori, i quali provvedevano alla loro copertura sulla base di un piano che doveva prevedere il raggiungimento dell equilibrio di bilancio entro il termine massimo di 5 anni E) In materia tariffaria era previsto che la determinazione delle tariffe minime fosse fatta annualmente dalla Regione in modo tale da coprire il costo effettivo del servizio, almeno nella misura stabilita annualmente con Decreto del Ministero dei trasporti. F) In materia di investimenti, era prevista la redazione di Programmi regionali di intervento (in attuazione dell art. 2, lett. c), legge 151/81) e la redazione di proposte di investimento da parte delle Autorità di Bacino; era, inoltre, prevista la concessione di contributi in conto investimenti sulle spese di investimento sostenute dagli esercenti i servizi stessi, per la concessione dei quali veniva utilizzata la quota assegnata alla Regione in sede di ripartizione del fondo per gli investimenti di cui all art. 11 della legge 151/81, nonché i fondi regionali iscritti in bilancio per le stesse finalità.

connesse esigenze in materia di disinquinamento e di protezione ambientale, espresse anche a livello comunitario. Il fondamento della riforma risiede nel trasferimento di competenze e poteri decisionali dagli organi centrali statali agli enti territoriali (Regioni, Province e Comuni), in coerenza con quell ampio processo di decentramento di funzioni e compiti amministrativi, che ha investito tutta la materia dei rapporti fra istituzioni centrali ed enti territoriali, in vista del raggiungimento del cosiddetto obiettivo del federalismo a Costituzione invariata. I contenuti e gli obiettivi della riforma possono così sinteticamente elencarsi: - Individuazione delle funzioni da attribuire a Regioni ed enti locali - Definizione del livello di servizio atto a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini - Promozione del miglioramento della qualità del servizio - Promozione del riassetto della rete extraurbana e della integrazione fra i diversi servizi - Ottimizzazione dell utilizzo delle risorse finanziarie Gli strumenti predisposti per il raggiungimento dei predetti obiettivi sono: L introduzione di regole per la concorrenza nella gestione dei servizi tramite il ricorso a procedure concorsuali per la scelta del gestore L introduzione di contratti di servizio per incentivare l economicità, l efficienza e la trasparenza nella gestione L introduzione di un sistema di monitoraggio dei trasporti pubblici locali.

2 QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLE RISORSE IMPIEGATE 2.1 FINANZIAMENTI IN CONTO ESERCIZIO La L.R. 25/98 prevede all art. 30, comma 4, la proroga dei servizi in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima fino al 31/12/2003, purché vengano riconosciuti come servizi minimi. Per essi, in base alla modifica apportata dalla L.R. 4/2001, si procede alla stipula di contratti di servizio con l attuale affidatario con scadenza non oltre il 31/12/2003. L art. 32 della legge regionale sopra citata prevede che la Giunta regionale assegni annualmente agli Enti affidanti i finanziamenti destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con gli affidatari dei servizi minimi di trasporto pubblico locale. La corresponsione dei contributi direttamente agli Enti affidatari è affidata al Dirigente della struttura regionale competente in rate mensili anticipate.. L onere complessivo risultante dai contratti di servizio relativi a tutti i servizi minimi corrisponde allo stanziamento complessivo che la Regione iscrive nel proprio bilancio di previsione. La Giunta Regionale, con D.G.R. n. 5031/98, ha individuato i servizi minimi per gli anni 1999-2000, e con D.G.R. n. 1418/99, (che ha per oggetto il finanziamento dei contratti di servizio ai sensi dell art. 32 L.R. 25/98, nonché l approvazione dello schema-tipo di contratto di servizio per i servizi minimi di trasporto pubblico locale), ha deliberato: a) di approvare lo schema-tipo di contratto di servizio, cui gli Enti affidanti fanno riferimento nella stipula del contratto di servizio ai sensi dell art. 30, L.R. 25/98 - con le aziende affidatarie dei servizi minimi di Tpl nel periodo 1999/2000; b) di assegnare agli Enti affidanti, ai sensi dell art. 32, L.R. 25/98, i contributi regionali, per l esercizio 1999 e 2000, per la copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con le aziende affidatarie dei servizi minimi di Tpl. L assegnazione delle risorse agli Enti è stata determinata sulla base dei seguenti criteri: - contributo in /Km., determinato su base storica e più specificatamente sull ultima ripartizione definitiva del Fondo Nazionale Trasporti approvata dalla Giunta Regionale per l esercizio 1996, che tiene conto sia dei costi standardizzati aziendali

delle aziende affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale, sia degli effettivi disavanzi aziendali, che costituiscono il limite entro il quale le contribuzioni sono state contenute; - percorrenza ammissibile a contribuzione per il periodo transitorio 1999/2000 determinata con riferimento ai servizi minimi approvati dalla Giunta Regionale, con propri provvedimenti, entro il 31/12/1998. c) di erogare le predette risorse con le seguenti modalità, tenendo conto delle mensilità di contributo già erogate direttamente dalla Regione stessa alle aziende affidatarie ai sensi del 1 e 2 comma dell art. 49 L.R. 25/98. - il 95% del contributo assegnato viene erogato agli Enti affidanti in rate mensili anticipate, ai sensi del 4 comma dell art. 32, L.R. 25/98; - il 4% del contributo assegnato viene erogato, a seguito di rendicontazione, entro il limite del disavanzo accertato, tenuto conto di eventuali riduzioni della percorrenza ammessa preventivamente a contributo; - l 1% del contributo assegnato viene erogato, con le medesime modalità di cui al punto precedente, a condizione che l azienda affidataria raggiunga uno dei seguenti obiettivi: conseguimento del rapporto ricavi/costi pari o superiore allo 0,35; miglioramento di 1 punto percentuale del rapporto ricavi/costi rispetto all anno precedente. d) di subordinare all avvenuta stipula dei contratti di servizio l erogazione delle predette risorse. La L.R. 4/2001, nel modificare la L.R. 25/98 (recependo le direttive di cui al D.Lgs. 400/99) ha previsto, tra l altro, la proroga, fino al 31/12/2003, dei servizi minimi in atto esercitati. A causa delle difficoltà riguardanti il reperimento delle risorse occorrenti per far fronte al maggior onere derivante agli Enti affidanti dall applicazione dell I.V.A. sui contratti di servizio, i predetti Enti hanno chiesto di rinviare la stipula dei medesimi. Con D.G.R. 326/01 si è provveduto ad assegnare agli Enti competenti le risorse, da destinare per il triennio 2001/2003 alla copertura degli oneri derivanti dall affidamento

dei servizi minimi di Tpl, ai sensi del comma 4 dell art. 30, L.R. 25/98, così come modificato ed integrato dall art. 13, L.R. 4/2001, che dispone la proroga dei servizi di Tpl, in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della legge sino al 31/12/2003, a condizione che vengano riconosciuti come servizi minimi, stabilendo inoltre che gli stessi vengano disciplinati mediante stipula di contratto di servizio con l attuale affidatario del servizio. Pertanto, con D.G.R. 326/2001, la Giunta ha deliberato: A) di approvare lo schema-tipo di contratto di servizio, ai sensi dell art. 30, L.R. 25/98, (così come modificato dall art. 13, L.R. 4/2001 succitata), per il periodo 2001/2003; B) di erogare agli Enti affidanti, ai sensi dell art. 32, L.R. 25/98, le risorse regionali per la copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con le aziende affidatarie dei servizi minimi di Tpl. L assegnazione delle risorse regionali è determinata secondo i seguenti criteri: percorrenza ammissibile a finanziamento determinata con riferimento ai servizi minimi approvati dalla Giunta Regionale per il periodo transitorio 2001-2003; finanziamento in /Km., determinato sulla base del disavanzo standard, riferibile all azienda che gestisce attualmente i servizi, risultante dalla differenza tra il costo standard individuato per ogni azienda e per ogni tipologia di servizio e i ricavi a copertura dello stesso, determinati in attuazione della D.G.R. 2665/1995; ripartizione del finanziamento tra gli enti cui compete l esercizio delle relative funzioni in ambito urbano o provinciale, ai sensi degli artt. 8 e 9, L.R. 25/98, in misura pari al rapporto percentuale intercorrente tra le diverse tipologie (urbano, extraurbano, navigazione) dei servizi che costituiscono il disavanzo standard dell azienda affidataria. C) di trasferire agli Enti affidanti le predette risorse secondo le seguenti modalità: - il 95% delle risorse assegnate, con i criteri descritti innanzi, sono erogate agli Enti competenti all affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. 25/98, in rate mensili anticipate, ai sensi del 4 comma dell art. 32, L.R. 25/98, salvo che le prime mensilità dell esercizio 2001, che sono state trasferite a seguito dell approvazione del predetto provvedimento, per

la proposta del quale si è dovuto necessariamente attendere l approvazione della legge di modifica della L.R. 25/98 e l approvazione del bilancio di previsione regionale, che ha previsto uno stanziamento di 382,5 miliardi da destinare alla stipula dei contratti di servizio; - il 5% delle risorse viene erogato, entro tre mesi dalla rendicontazione annuale dei servizi effettuati dalle aziende affidatarie, prevista dall art. 8 dello schema di contratto di servizio, trasmessa in copia alla Regione, da parte degli Enti affidanti. La Regione provvede a ridurre proporzionalmente le risorse assegnate, in relazione alla percorrenza effettivamente prodotta dall azienda affidataria, nel caso di eventuale scostamento in riduzione rispetto alla percorrenza risultante dal programma di esercizio allegato al contratto di servizio. Gli Enti affidanti provvedono ad erogare mensilmente alle aziende affidatarie dei servizi, entro l ultimo giorno del mese di competenza, il 95% delle risorse assegnate, rinviando alla rendicontazione del servizio effettuato l erogazione del residuo 5%. Gli Enti affidanti subordinano l erogazione dell 1% delle risorse assegnate al raggiungimento, da parte dell azienda affidataria, di uno dei seguenti obiettivi: - conseguimento del rapporto ricavi/costi pari o superiore allo 0.35; - miglioramento del rapporto ricavi/costi rispetto all anno precedente; L erogazione di un ulteriore 2% del corrispettivo è subordinata al rispetto delle condizioni concernenti gli standard qualitativi del servizio, che ogni Ente affidante potrà proporre all azienda contraente, tenendo conto delle specifiche peculiarità dell organizzazione aziendale. A seguito delle assegnazioni delle risorse regionali spettanti ai singoli Enti interessati, da destinare alle attuali aziende affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale individuate negli allegati della suddetta delibera, si procederà, ai sensi del 4 comma dell art. 32 della L.R. 25/98, con decreto del dirigente della Direzione Mobilità, all erogazione delle risorse assegnate. Le risorse sono trasferite alle aziende affidatarie, a cura degli Enti stipulanti, a seguito di emissione di apposita fattura attestante l effettuazione del servizio svolto ed il

corrispettivo dovuto, sul quale dovrà essere applicata l I.V.A., a carico dell Ente affidante. Poiché la D.G.R. 326/01 ha avuto efficacia dalla data di entrata in vigore della L.R. 4/2001, per gli esercizi 1999 e 2000, dopo che sono state sospese le procedure per il finanziamento dei contratti di servizio, già disposte giusta DGR 1418/1999, sono state applicate le disposizioni di cui all art. 49, 1 e 2 comma, L.R. 25/98, che prevedono l assegnazione dei contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio dei servizi di Tpl, disciplinati dal Titolo III, L.R. 54/85, direttamente alle Aziende che hanno gestito i servizi minimi di Tpl, erogati in acconto con decreto del Dirigente regionale competente in rate mensili anticipate. L art. 21 della predetta legge prevede che la Regione, con l obiettivo di conseguire l equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto pubblico locale, eroghi alle Aziende, imprese ed esercizi di trasporto pubblico locale, contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio nei limiti e secondo le modalità della L. 151/81, e successive modificazioni ed integrazioni. I criteri e le procedure per la determinazione dei contributi sono stabiliti tenendo conto del costo economico standardizzato del servizio e dei ricavi da traffico presunti, derivanti dall applicazione di tariffe minime. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la determinazione del contributo con riferimento all estensione della rete dei servizi aziendali e alle caratteristiche ambientali in cui gli stessi si svolgono, calcolando il costo economico standardizzato del servizio, i ricavi presunti del traffico, l ammontare del contributo, tenuto conto dello stato di attuazione dei provvedimenti tesi a conseguire l equilibrio economico del bilancio, secondo i modi e i termini previsti dall art. 6 della L. 151/81. La Giunta regionale provvede annualmente alla determinazione del contributo spettante a ciascuna azienda, impresa o esercizio di trasporto pubblico locale, che viene erogato, per un importo non inferiore al 90%, sulla base delle percorrenze autorizzate ed effettivamente esercitate nell anno precedente. Il conguaglio avviene in base alle percorrenze autorizzate ed effettuate nell anno a cui si riferiscono i contributi.

L erogazione dei contributi è fatta con decreto del Presidente della Giunta regionale, in rate bimestrali anticipate, direttamente alle Aziende, Imprese o Esercizi di trasporto. Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali, come sopra determinati, restano a carico delle singole Aziende, Imprese o Esercizi di trasporto. Gli enti locali o i loro consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende eccedenti i contributi regionali, senza possibilità di rimborso da parte dello Stato, sulla base di un piano che prevede il raggiungimento dell equilibrio di bilancio entro il termine massimo di 5 anni a decorrere dall entrata in vigore della legge stessa. La verifica dello stato di attuazione del piano viene effettuata sulla base di resoconti semestrali da inviare alla Giunta regionale. La Regione, inoltre, in collaborazione con le Autorità di bacino, compie annualmente la rilevazione dei costi effettivi dei servizi di Tpl. Ogni gestore di servizi è tenuto ad inviare alla Regione e alla competente Autorità di bacino, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i propri stati di previsione, con allegata una tabella di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati calcolati dalla Regione. Entro il 31 maggio di ciascun anno tutti i soggetti gerenti esercizi di Tpl hanno l obbligo di presentare alla Regione e alla Autorità di bacino competente per territorio il conto consuntivo dell anno precedente, ancorché non approvato, fornendo tutte le informazioni richieste. Ogni gestore di servizi di Tpl è tenuto a fornire tutti i dati e le informazioni concernenti i servizi entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta; in caso di mancata o non tempestiva ottemperanza, è sospesa l erogazione al singolo gestore omettente dei contributi previsti (art. 27, L.R. 54/85). Nella tabella 1 quadro economico finanziario delle risorse impiegate, viene data dimostrazione dell evoluzione delle spese per gli esercizi 1998-1999-2000 e 2001: occorre precisare che il dato attinente all esercizio 2000/2001 non è ancora convalidato, essendo in corso, da parte della Regione, la verifica dei bilanci. Un ulteriore considerazione va fatta per i dati afferenti al 1999: infatti, nella quarta colonna, vengono riportati i contributi rideterminati a consuntivo.

Nell andamento dei totali dei contributi regionali si osserva, nel corso degli esercizi, un importo costante, se si eccettua l impennata al rialzo tra l esercizio 1998 e l esercizio 1999. L anno 2001 va individuato quale anno di transizione, in quanto solo con esso si è attuato nel settore il decentramento. Infatti, a decorrere dal 1 gennaio 2001, la Regione eroga le somme non più alle singole Aziende ma agli enti locali territorialmente competenti. Si rende pertanto utile integrare la precedente tabella con la tabella n 2 nella quale viene per l appunto dato conto del trasferimento agli enti predetti. 2.2 FINANZIAMENTI IN CONTO INVESTIMENTI La legge n. 151/81 (Legge quadro per l ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore) prevede l adozione, da parte delle Regioni, di programmi di intervento per gli investimenti (art. 2, lett. c), nonché l istituzione, per 4 anni (fino al 1984), del Fondo per gli investimenti nel settore dei Tpl, presso il Ministero dei trasporti, a destinazione vincolata 2. Le Regioni sono tenute a quantificare, con il concorso degli enti locali interessati, il fabbisogno degli investimenti formulando le relative richieste di finanziamento. Il Ministro dei trasporti effettua la ripartizione delle quote del fondo alle Regioni, che devono essere utilizzate per la concessione, alle imprese di trasporto, di contributi nella misura massima del 75% della spesa ammissibile. Le Regioni possono aumentare tali quote con la destinazione di propri mezzi finanziari. La L.R. n. 54/85, nel recepire le disposizioni di cui alla legge 151/81, prevede l approvazione, da parte della Regione, del programma regionale degli investimenti, di durata di 3 o 5 anni, per interventi nel settore dei trasporti terrestri e della navigazione, nonché la concessione di contributi in conto investimenti a destinazione vincolata, sulle spese di investimento sostenute dagli esercenti i servizi di TPL. Per la concessione di 2 art 11 comma 4 legge 151/81:tale fondo è destinato: 1) all acquisto di autobus, tram, filobus( )e di altri mezzi di trasporto 2) alla costruzione a ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi di tecnologie di controllo, di officine-deposito con le relative attrezzature e di sedi. Per la costruzione e l ammodernamento di sedi o di officine-deposito, ciascuna Regione non può destinare più del 25% della somma a propria disposizione..

tali contributi viene utilizzata la quota assegnata alla Regione in sede di ripartizione del Fondo per gli investimenti ex art. 11 legge 151/81, nonché i fondi regionali iscritti in bilancio per le stesse finalità. La Giunta regionale, sulla base delle proposte di investimento avanzate dalle Autorità di bacino e del programma regionale per gli investimenti, attua la ripartizione annuale dei fondi assegnati dallo Stato in conto investimenti distintamente per interventi nei settori dei trasporti terrestri e della navigazione interna. La successiva L.R. n. 25/98, nell abrogare la L.R. 54/85, ha fatto salvo (art. 49) il titolo V della stessa legge regionale in materia di contributi in conto investimenti, fino all attivazione delle procedure previste dalla nuova normativa. Pertanto, l assegnazione dei predetti contributi è disciplinata dalla procedura, di cui alla L.R. 54/85, sopra sommariamente descritta. Con provvedimento del Consiglio regionale n. 126/97 è stato approvato il programma di investimenti per il quinquennio 1997-2001, per uno stanziamento complessivo di. 145.796.678.126, prevedendosi l impegno annuale dei fondi con provvedimento della Giunta regionale, sulla base del piano di ammortamento di un mutuo assunto con D.G.R. 5403/96 (mutuo assunto ai sensi dell art. 18 ter Legge 202/91, di conversione del D.L. 151/91, che ha previsto la possibilità per le Regioni di contrarre mutui totalmente a carico dello Stato, con il vincolo di destinazione di cui all art. 11, Legge 151/81, citato nella nota 2). Conseguentemente, la Giunta regionale ha approvato per il triennio 1997-99, i piani di riparto dei contributi per l acquisto di mezzi rotabili e natanti (DD.G.R. 2073/98 e 1616/99), nonché i piani di riparto dei contributi destinati al finanziamento delle infrastrutture e tecnologie di controllo del TPL (DD.G.R. 2805/98 e 3645/99). Con D.G.R. 1076/00 è stato approvato il piano di riparto, per il biennio 2000-2001, dei contributi per l acquisto dei mezzi rotabili e dei natanti, mentre con D.G.R. 2428/00 è stato approvato il piano di riparto dei contributi, per il biennio 2000-2001, per infrastrutture e tecnologie telematiche sia del settore terra che di quello acqueo. La ripartizione delle somme in parola trova rappresentazione nella tabella n 3 : in essa sono contenuti i dati relativi agli stanziamenti disposti dalla Regione, dei relativi impegni assunti, nonché delle erogazioni disposte (pagamenti). Si è ritenuto utile,

proprio per quanto attiene ai pagamenti, evidenziare gli anni in cui tali somme sono state effettivamente erogate; infatti, trattandosi di somme afferenti ad investimenti, i tempi che intercorrono tra il momento dell assunzione dell impegno e quello dell effettivo pagamento è normalmente maggiore rispetto alle spese di parte corrente. Si precisa che le somme relative alle DD.G.R. 2073/98 e 2805/98 riguardano gli esercizi 1997 e 1998; pertanto, solo il 50% degli importi stanziati sono ricompresi nelle successive tabelle. Nelle tabelle nn 4 a), 4 b) e 4 c) vengono distinti, per singola azienda e per destinazione (acquisto mezzi rotabili e natanti acquisto tecnologie e infrastrutture), le somme stanziate dalla Regione a favore delle Aziende per il periodo 1998-2001, in attuazione della legge statale n 202/91 e della normativa regionale n 54/85. Il 75% del totale degli stanziamenti interessano lo svecchiamento del parco automezzi e natanti, mentre il 25% viene destinato all acquisto di nuove tecnologie e infrastrutture. Non si rilevano particolari fluttuazioni nel tempo considerato degli importi stanziati a favore delle singole Aziende nel corso del periodo considerato. La legge n. 194/98 ( Interventi nel settore dei trasporti ) ha previsto, all art. 2, interventi nel settore del TPL al fine di contribuire, tramite investimenti, al miglioramento dello stesso, concedendo la possibilità alle Regioni di contrarre mutui o altre operazioni finanziarie con rate a carico dello Stato. I finanziamenti sono destinati alla sostituzione di autobus in esercizio da oltre 15 anni, nonché all acquisto di mezzi a trazione elettrica, da utilizzare all interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari. Inoltre, una quota non inferiore al 5% dovrà esser utilizzata per finanziare autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale, mentre una quota non superiore al 5% sarà assegnata per finanziare tecnologie connesse al Tpl. Con D.M. del Ministero dei Trasporti del 20 ottobre 1998 sono stati ripartiti fra le Regioni i contributi statali. Con le rate annuali di ammortamento a carico dello Stato, la Regione Veneto ha previsto un finanziamento per un importo complessivo di. 166 mld., spesa da attivarsi,