La babele delle biblioteche



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La babele delle biblioteche La diffusione dell ebook: diritto d autore e licenze d uso Paolo Moretti Moretti & Vitali Editore Studio Legale Moretti & Braga

Cosa è un e-book? possibili definizioni Libro elettronico = sistema informatico per visualizzare contenuti editoriali Libro elettronico = strumento digitale per visualizzare e/o interagire con contenuti editoriali

Andamento e-book d arte 2010-2013 fonte: AIE 2013 «quaderni del giornale della libreria»

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E-book e ISBN L'ISBN - International Standard Book Number - è un numero che identifica a livello internazionale in modo univoco e duraturo un titolo o una edizione di un titolo di un determinato editore. Oltre a identificare il libro, si attribuisce a tutti quei prodotti creati per essere utilizzati come libro. Possono richiederlo: le case editrici e tutti quegli enti/fondazioni pubblici o privati che hanno una produzione editoriale. L'ISBN - a partire dal 1 gennaio 2007 - è formato da un codice di 13 cifre, suddivise in 5 parti dai trattini di divisione:

IDENTIFICATIVO LINGUISTICO Tale numero - il prefisso dell'area linguistica - viene attribuito a ciascuna Agenzia nazionale dall' ISBN International Agency e può avere da 1 a 5 cifre. Il prefisso dell'area linguistica italiana è associato a editori con sede legale in Italia, Svizzera Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. Il prefisso dell'area linguistica italiana è l'88. IL PREFISSO EDITORE Può avere da 2 a 6 cifre in base al gruppo in cui é inserito. Agli editori con una più ampia produzione di titoli verrà assegnato un prefisso editore composto da meno numeri e viceversa a quelli con una minore produzione ne sarà assegnato uno più lungo: più é breve il prefisso editore, maggiore é il numero di identificativi del titolo e quindi di codici ISBN disponibili e viceversa.

IDENTIFICATIVO DEL TITOLO Tenuto conto che un codice ISBN é composto di 13 cifre, il numero di identificazione del titolo potrà disporre di tante cifre quante saranno lasciate disponibili dal prefisso mondo del libro sistema GS1, dall'identificativo dell'area linguistica e dal prefisso editore che lo precedono e dal numero di controllo che lo segue. In pratica, restando fisso lo spazio occupato dall'identificativo di prodotto, da quello dell'area linguistica e dal numero di controllo, il numero degli identificativi del titolo disponibili per un editore varierà in ragione inversa della lunghezza del prefisso editore. Più é breve il prefisso editore, maggiore é il numero di identificativi del titolo e quindi di codici ISBN disponibili e viceversa. NUMERO DI CONTROLLO Può variare da 1 a 9. Il numero di controllo è la quarta parte del codice ISBN ed è una garanzia contro i possibili errori dovuti alla trascrizione manuale.

L utilizzo dell ISBN per gli E-book Perché usare l ISBN per identificare gli e-book I vantaggi: la maggioranza dei canali di vendita on line già utilizza l'isbn. L ISBN garantisce quindi l'apertura del mercato; -l'identificazione univoca del prodotto è essenziale per le transazioni commerciali e, per l utente finale, assicura che l e-book ordinato sia del formato compatibile col proprio reader; -l'identificazione univoca del prodotto è essenziale per una corretta descrizione nei database bibliografici e nei cataloghi dei libri in commercio; -l'identificazione univoca di ogni formato consente l'elaborazione di statistiche di vendita segmentate e comparate e in linea con quelle già disponibili per i libri a stampa. Che cosa accade se un editore non assegna un ISBN a ciascun formato e-book? Se un editore non assegna un ISBN diverso a ciascun formato e-book, la piattaforma di vendita o l'aggregatore possono assegnare direttamente gli ISBN ai diversi formati ma questa pratica crea confusione in quanto rende difficile: identificare correttamente l editore (l editore della versione elettronica risulterà diverso da quello dell opera a stampa); registrare in modo tempestivo e corretto la pubblicazione elettronica nelle banche dati delle Agenzie ISBN; per i cataloghi dei libri in commercio aggregare le informazioni sul prodotto provenienti dall editore con quelle relative al formato provenienti dagli aggregatori o dalla piattaforma mancando un elemento identificativo univoco che associ le informazioni. Le informazioni sull e-book da trasmettere Per l abbinamento codice ISBN/titolo, nel caso di un libro in formato e-book, l editore (o il distributore/gestore della piattaforma) dovrà trasmettere all Agenzia ISBN e/o a Informazioni Editoriali i dati descrittivi specifici dell e book oltre ai dati bibliografici descrittivi classici del libro (titolo, responsabilità, collana, edizione ecc.), agli eventuali dati aggiuntivi (catalogazione, soggettazione, descrizione, immagini ecc.) e il rimando all ISBN del libro cartaceo (qualora l e-book fosse l edizione elettronica di un libro a stampa).

Diritti esclusivi di sfruttamento economico nel diritto d autore e diritti connessi Legge 22 aprile 1941 n. 633 Diritti esclusivi di sfruttamento economico nel diritto d autore e diritti connessi Il diritto di pubblicazione (Art. 12) è il primo tra tutti i diritti esclusivi di sfruttamento economico e spetta all Autore o agli Autori. E anche un diritto morale. L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione. L Autore ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati dalla legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati in seguito. L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta (Art. 18). L Autore è l unico che ha il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione (Art. 18). Per diritti di sfruttamento economico (Artt.12 e 19) si intendono una serie di diritti di seguito elencati. Tutti questi diritti esclusivi previsti dalla legge (Art. 19) sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuno delle sue parti. Attenzione: durata dei diritti economici I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte (Art. 25). Nel caso di morte spettano agli eredi. Il trasferimento o la cessione di tali diritti, si attua attraverso un contratto di cessione e ha una durata limitata nel tempo (Il massimo previsto per legge è comunque fissato in venti anni, vedi precedente (Art. 122 contratto di edizione).

Legge 22 aprile 1941 n. 633 Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio (Art. 85-quater). Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a colui il quale pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio spettano i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, quale risulta dall'attività di revisione critica e scientifica (comma 1.). Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare del diritti di utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta al curatore della edizione critica e scientifica il diritto alla indicazione del nome (comma 2.). La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è di venti anni a partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo effettuata (comma 3.).

Legge 22 aprile 1941 n. 633 artt. 13-14-15 Il diritto esclusivo di trascrivere (Art. 14) ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente. Il diritto esclusivo di riprodurre (Art. 13) ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione. Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico (Art. 15) ha per oggetto, l esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.

diritto di «divulgazione» Il diritto esclusivo di distribuzione (Art. 17) ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera (Art. 16) ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari; comprende altresì la messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Il diritto esclusivo di tradurre (Art. 18) ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto. Il diritto esclusivo di elaborare (Art. 18) comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4. Il diritto esclusivo di noleggiare (Art. 18-bis, comma 1) ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio da parte di terzi. Il diritto esclusivo di dare in prestito (Art. 18-bis, comma 2) ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi dal noleggio. L autore ha il potere esclusivo di autorizzare il prestito da parte di terzi.

Opere collettive artt. 38-43 CAPO IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per talune categorie di opere - SEZIONE II - Opere collettive, riviste e giornali (Artt. 38-43) Nell'opera collettiva, salvo patto contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa, (Art. 38, comma 1.) senza pregiudizio derivante dall'applicazione dell'art. 7 E considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa. E considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro. Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti. (Art. 38, comma 2.) Se un articolo è inviato alla rivista o giornale per essere riprodotto, da persona estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l'autore riprende il diritto di disporne liberamente quando non abbia ricevuto notizia dell'accettazione nel termine di un mese dall'invio o quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia dell'accettazione (Art. 38, comma 1.) Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o giornale ne può differire la riproduzione anche al di là dei termini indicati nel comma precedente. Decorso però il termine di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l'autore può utilizzare l'articolo per riprodurlo in volume o per estratto separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta di rivista (Art. 39, comma 2.). Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso. Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione (Art. 40). Senza pregiudizio dell'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 20 (diritto di modificazione dell opera), il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale. Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo (Art. 41). L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione. Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali (Art. 42). L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta (Art. 43).

DL 91/2013 libro elettronico e diffusione scientifica * L Italia è il terzo paese europeo ad aver approvato una legge sull accesso aperto ai risultati delle ricerche scientifiche, dopo Germania e Spagna nota: Decreto Legge = questione «necessaria e urgente» Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2013 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112 (in G.U. 08/10/2013, n. 236).

Legge 7 ottobre 2013, n. 112/2013 Art. 1 Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese

Art. 4. Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi e per la promozione della recitazione e della lettura. 1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente comma: «Non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo». 2. I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. I predetti articoli devono includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi. L'accesso aperto si realizza: a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente; b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro 18 mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e 24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.

Art. 4. Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi e per la promozione della recitazione e della lettura. 1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente comma: «Non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo». 2. I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. I predetti articoli devono includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi. L'accesso aperto si realizza: a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente; b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro 18 mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e 24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. 2-bis. Le previsioni del comma 2 non si applicano quando i diritti sui risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione godono di protezione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. 3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottano strategie coordinate per l'unificazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica. 4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 4-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 27 luglio 2011, n. 128, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) libri venduti a centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università». 4-ter. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, è abrogata. 4-quater. All'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo periodo, le parole: «90 milioni di euro, per l'anno 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «91,3 milioni di euro, per l'anno 2013, di cui 1,3 milioni di euro da destinare alle istituzioni culturali comprese nella tabella di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534»; b) al quarto periodo, dopo le parole: «carattere finanziario» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione delle risorse da destinare alle istituzioni culturali di cui al terzo periodo cui si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo». 4-quinquies. All'onere derivante dal comma 4-quater, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

contesto economico e giuridico Raccomandazione Europea del 17 luglio 2012 sull accesso all informazione scientifica e sulla sua conservazione: 1) i libri scientifici aumentano costantemente di costo; 2) strutturazione di oligopolio di mercato della divulgazione scientifica; 3) gli operatori non-profit legati alle università non è più sufficiente a garantire la tradizionale presenza sul mercato editoriale delle informazioni scientifiche; 4) Il nuovo modello individuato è l OPEN ACCESS, al quale si attribuisce la capacità di rompere gli schemi competitivi esistenti a incidere anche sul livello dei prezzi delle riviste tradizionali (fonte: Piero Attanasio, prossima pubblicazione su TIRATURE 2014)

note: Considerandum 6: si sottolinea come l accesso aperto possa migliorare le condizioni in cui si effettua la ricerca, garantendo una maggiore diffusione all interno delle comunità scientifiche. L accesso aperto da modo agli attori sociali di interagire nel loro ciclo di ricerca Le piccole e medie imprese, in particolare, miglioreranno la propria capacità di innovazione

cosa è l OPEN ACCESS fonte: Elena Giglia-Università di Torino http://www.oa.unito.it/oadrupal/sites/default/files/oa_sc_terra_bis_26_settemebre_2012.pdf fonte: Elena Giglia-Università di Torino-2012

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impact factor robot index fonte: Elena Giglia-Università di Torino-2012

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Consigli per l autore: autolesionismo?

Editoria scientifica e diritto d Autore In seno al mondo editoriale, il settore STM è quello maggiormente redditizio e la proprietà di una rivista è un capitale i cui ritorni economici sono di gran lunga più elevati di quelli di una sperimentata collana di best seller. Concretamente, mentre gli editori di varia hanno (o pretendono di avere) margini di profitti che nella migliore delle ipotesi raggiungono il 10% del prezzo di copertina, gli editori scientifici dichiarano costantemente margini a due cifre, che in qualche caso raggiungono il 30-40% del loro fatturato. Attraverso quali vicende il segmento STM con il suo pubblico ristretto, le implacabili politiche di selezione, le mancate gratificazioni economiche agli autori, la qualità grafica magari eccezionale, ma sostanzialmente iterativa è diventata una formidabile macchina per fare soldi?

.dal libro.alla finanza

Nel 1665 escono quasi contemporaneamente a Parigi e a Londra il Journal des Savants e le Philosophical transactions of the Royal Society of London, i primi due periodici scientifici al mondo. Pur se idealmente riferibili a uno stesso contesto, essi presentano caratteristiche differenti: il primo è una gazzetta e raccoglie le informazioni e le opinioni di scienziati e filosofi; il secondo ambisce invece fin dall inizio ad essere un archivio pubblico delle conoscenze, in cui siano legittimate l originalità e la paternità di una scoperta scientifica. Le Philosophical transactions introducono un elemento di trasparenza nel mondo delle innovazioni in un epoca in cui il mancato esercizio della proprietà intellettuale favorisce ogni tipo di abuso; esse precedono, e in qualche modo preparano, la strada al Copyright Act approvato dalla regina Anna d Inghilterra nel 1709.

Non più di un centinaio fino al 1800, le riviste sono un migliaio verso il 1850 e salgono a 10.000 intorno al 1900. Le ricche università tedesche, inglesi e americane possono permettersi di acquisire praticamente in modo esaustivo, e in più lingue, tutte le riviste pertinenti in una determinata disciplina. La prima stagione in cui, fermo restando il moltiplicarsi di titoli, si assiste a una contrazione delle acquisizioni bibliotecarie è quella successiva alla Grande crisi del 1929. Le sospensioni di abbonamento vengono orientate da tecniche bibliometriche, applicate per la prima volta su scala massiccia.13 La più famosa è la cosiddetta legge di Bradford, di natura empirica, secondo cui le molte manifestazioni della letteratura scientifica (articoli, citazioni) possono essere ricondotte a poche espressioni (riviste, scienziati). Se dunque si vuole compilare una bibliografia su un tema determinato, un gruppo ristretto di riviste (i core journals) conterrà un terzo degli articoli ricorrentemente citati ed è pertanto da considerare fondamentale per la trattazione del tema; un altro gruppo di riviste, più consistente, coprirà un secondo terzo, mentre il resto delle riviste, in numero molto più elevato, esaurirà l ultimo terzo delle citazioni.

Dalla legge di Bradford discendono due corollari: il primo è che gli articoli presenti in alcune riviste generali di altà qualità sono costantemente citati e definiscono il nucleo essenziale della letteratura specifica su un argomento; il secondo, che le istituzioni drasticamente impoverite da tagli di bilancio dovrebbero limitare le loro acquisizioni alle riviste del nucleo essenziale o, in caso di maggiore disponibilità, a quelle dei nuclei immediatamente limitrofi. La legge di Bradford prelude allo strumento biblioteconomico di maggiore successo, probabilmente l unico che abbia acquisito una sua legittimazione fuori dell ambito strettamente disciplinare, al punto da affermarsi come indicatore universale del valore di una biblioteca, di un università, di un ricercatore: l Impact Factor (fattore di impatto).

L Impact Factor veniva esteso negli anni Settanta al Social sciences citation index (oggi i due Citation index sono cumulati nel Journal citation report), mentre si moltiplicavano le sue applicazioni: editori e fornitori di informazioni lo usano oggi come strumento di ricerca di mercato, le agenzie di pubblicità per fissare le loro tariffe su base discriminatoria e, recentemente, le università e i ministeri per valutare la produttività e il prestigio dei propri ricercatori (e i relativi salari). L aspetto più interessante del sistema realizzato da Garfield, fondatore dell Institute of Science Information, è che esso si attaglia perfettamente al sistema di comunicazione scientifica, dove la valutazione del contenuto degli articoli è svolta dai ricercatori attraverso il sistema di peer review, mentre la funzione di produzione e di marketing dell innovazione scientifica è affidata a organizzazioni esperte. Questa ripartizione del lavoro ha creato le condizioni per un economia di nicchia che gli editori, attraverso gli strumenti classici delle fusioni e delle acquisizioni, hanno trasformato in poco tempo in una rendita di posizione. Si segua, ad esempio, il percorso di Reed-Elsevier. Leader nei Paesi Bassi (dove, per tradizione, gli editori scientifici hanno da tempo scelto l inglese come lingua di lavoro), Elsevier si è alleato con Nederlandse Dagbladunie nel 1979 e ha costruito un impero

Negli stessi anni, Reed ha acquistato case editrici e periodici a ritmi di vittorie napoleoniche; 1982: Update Group; 1985: Bowker e Online Computer Systems; 1987: Octopus Publishing Group, Variety magazine, Malayan Law Journals e KG Saur Verlag; 1988: Communications Today Ltd., Big Farm Weekly, Rigby International & Moving into Maths, Macgregor Trade Show, DW Thorpe, Interfama Trade Fairs Singapore, Printing News, Media International, Industrial Marketing Digest, PC Magazine, Asian Plastics News... Nel 1993 il big bang fra Reed e Elsevier e la nascita del colosso mondiale Reed-Elsevier, rafforzato nel 2001 dall acquisto della casa editrice statunitense più importante nel campo dell educazione: Harcourt Education. Le dimensioni dell oligopolio STM non possono non sbalordire chi è abituato a concepire un impresa editoriale come un azienda artigianale. Il gruppo Reed- Elsevier, con le sue quattro divisioni principali Scienza e medicina, Diritto, Educazione e Business ha avuto nel 2002 un fatturato di 7.982 milioni di euro e margini di profitto operativi anteriori al prelievo fiscale del 22%; nel 2001 il suo fatturato era stato di 7.342 milioni di euro e i margini di profitto del 25%.

Come termine di paragone si può osservare che il fatturato dell intero mercato librario italiano era nel 2000 di 3.456 milioni di euro. Wolters Kluwer, il secondo conglomerato STM, diviso in cinque cluster giuridico-fiscalefinanziario (Europa, America del nord e Asia- Pacifico), scienza & salute internazionale ed educazione ha avuto nel 2002 un fatturato di 3.895 milioni di euro (nel 2001 era di 3.532 milioni di euro). Un gigante medio come John Wiley riesce comunque a fatturare 734 milioni di euro (2002), circa venti volte più del fatturato di Einaudi Attirando nel loro alveo scienziati di grande prestigio come peer reviewers, Elsevier, Kluwer, Springer, John Wiley, Taylor & Francis, Blackwell e gli altri editori STM si sono attestati in questa nicchia piazzando le loro riviste nei primi posti della scala dell Impact Factor. Da queste posizioni di forza essi riescono ad essere gli arbitri delle trattative con le biblioteche. Ma la catena della comunicazione scientifica risulterebbe incompleta senza la descrizione degli operatori presenti sul versante della distribuzione: le agenzie di abbonamento e i servizi di abstracting e indexing

Licenze d uso Le opere protette L'art.2575 c.c. recita: formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. La norma non è altro che la ripetizione quasi letteraria del testo dell'art. 1 della L.d.A. Tale principio è la norma di apertura della disciplina del diritto d'autore.

PARADIGMA SE è possibile lo sfruttamento economico dei diritti d autore ALLORA è possibile la protezione digitale dell opera e- book con tecnologie anti-copia CONSEGUENZA: il valore dell oggetto «LIBRO» non risiede nell oggetto medesimo

LICENZA D USO KINDLE Uso del Contenuto Kindle. Con il download del Contenuto Kindle e con il pagamento dei relativi corrispettivi (comprese le tasse applicabili), il Fornitore di Contenuti ti concede il diritto non esclusivo di vedere, usare e visualizzare tale Contenuto Kindle per un illimitato numero di volte, esclusivamente sul dispositivo Kindle o sull'applicazione di Lettura, oppure con le diverse modalità previste per il tipo di Servizio, unicamente sul numero di dispositivi Kindle o di Dispositivi Supportati specificati nel Kindle Store ed esclusivamente per tuo uso personale e non commerciale. Il Contenuto Kindle ti viene concesso in licenza d'uso e non è venduto dal Fornitore di Contenuti. Il Fornitore di Contenuti potrebbe prevedere delle condizioni d'uso aggiuntive relativamente al suo Contenuto Kindle. Anche quelle condizioni saranno applicabili, ma sarà il presente Contratto a prevalere in caso di un eventuale conflitto. È possibile che alcune tipologie di Contenuto Kindle, come i Periodici, non siano disponibili tramite le Applicazioni di Lettura. Limitazioni. Salvo diversa specifica indicazione, non potrai vendere, dare in noleggio o affitto, distribuire, trasmettere, concedere in sublicenza o altrimenti trasferire qualsiasi diritto relativo al Contenuto Kindle o qualsiasi parte dello stesso a terzi, e non potrai togliere o modificare alcuna informazione o etichetta circa la proprietà riportata sul Contenuto Kindle. Inoltre, non potrai bypassare, modificare, annullare o eludere i dispositivi di sicurezza che proteggono il Contenuto Kindle. Periodici. Potrai recedere dal tuo abbonamento secondo quanto previsto nei termini e condizioni di disdetta del Kindle Store. L'abbonamento può essere cessato a nostra discrezione in qualsiasi momento, ad esempio, se un Periodico non è più disponibile. Se un abbonamento viene cessato prima della scadenza, riceverai un rimborso proporzionale. Ci riserviamo il diritto di cambiare le condizioni di abbonamento e le tariffe di volta in volta, con efficacia a partire dall'inizio del periodo di abbonamento successivo. Rischio di perdita. Il rischio di perdita del Contenuto Kindle si trasferisce nel momento del download o dell'accesso al Contenuto Kindle.

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Con la sentenza n. 549, emanata il 28 febbraio 2006, la prima sezione civile della Corte di cassazione francese ha avanzato un interpretazione del diritto alla copia privata che non può essere accettata in Italia, alla luce dell art. 64-ter della legge sul diritto d autore. Questo il passaggio-chiave della sentenza: Ritenuto che l eccezione della copia privata stabilita negli articoli L. 122-5 et L. 211-3 del Codice della proprietà intellettuale, così come deve essere interpretato alla luce della direttiva comunitaria suindicata non può costituire un ostacolo all inserimento nei supporti sui quali è riprodotta un opera protetta, delle misure tecniche di protezione destinate a impedire la copia, nel caso in cui potrebbe avere un effetto di recare pericolo all utilizzo normale dell opera... Queste frasi concretizzano l ennesimo atto di arroganza e supremazia delle major dell audiovisivo nei confronti dei consumatori che hanno acquisito pagando il diritto di fruire di un opera protetta.

Diritto di copia privata Art. 64-ter Legge D.A. 1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori. 2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso. 3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle.

Sezione Il - Riproduzione privata ad uso personale Art. 71-sexies 1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater. 2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione dei pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102- quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali. 4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

REGOLE D USO ibook STORE APPLE REGOLE D USO DEL PRODOTTO IBOOKS STORE (i) Lei è autorizzato ad utilizzare i Prodotti ibooks Store solo per uso personale, non commerciale. (ii) Lei è autorizzato a memorizzare i Prodotti ibooks Store da un numero massimo di cinque Account alla volta su alcuni dispositivi basati sull ios, come, a titolo esemplificativo, un ipad, ipod touch o iphone (iii) Lei è autorizzato a memorizzare i Prodotti ibooks Store su un numero massimo di cinque dispositivi alla volta (ad esempio, un computer) che abbiano installato il software itunes. (iv) La consegna dei Prodotti ibooks Store non Le trasferisce alcun diritto d uso promozionale dei Prodotti ibooks Store o nessun diritto di masterizzare i Prodotti ibooks Store su un CD. (v) Lei sarà in grado di sincronizzare manualmente i Prodotti ibooks Store da almeno un dispositivo autorizzato itunes con altri dispositivi che hanno un sistema di sincronizzazione manuale, a condizione che il Prodotto ibooks Store sia associato con un Account sul dispositivo primario autorizzato da itunes, dove il dispositivo primario autorizzato da itunes e costituito da quello che e stato sincronizzato per primo con il dispositivo, ovvero quello che Lei ha successivamente indicato come primario per l uso del software itunes.

Cosa succede se l Editore svanisce? John Bohannon pubblica su Scienze dati di un test da lui svolto su oltre 300 riviste «open access glod», che pubblicano a fronte del pagamento di un fee. Le riviste in questione applicano un rigoroso metodo di peer review ma hanno accettato, previo congruo pagamento, di pubblicare un articolo volutamente pieno di errori marchiani. (fonte: http://www.sciencemag.org/content/342/6154/60.full) Possibili deduzioni: A) editoria ad accesso aperto significa abbandono dei criteri di qualità? Possibili obiezioni: B) editoria ad accesso aperto significa offrire nuove possibilità editoriali, tra le quali alcune sono ora considerate, infatti, tra le migliori riviste scientifiche (PLOS Biology e BLOS Genetics si classificano sesta e settima nela categoria di riferimento)

Cosa succede se l Editore diviene Distributore? Amazon.com e altri player internazionali (come Google) detengono oggi le quote di mercato distributivo librario maggiormente significative in rapporto all indice di crescita economica (aumentano sempre più le proprie quote di mercato). Se il Distributore obbliga l utilizzo della propria piattaforma tecnologica per poter utilizzare il prodotto e-book, si trasforma di fatto un editore, poiché il contenuto del «libro» diviene usufruibile per mezzo della piattaforma distributiva. Per l Autore di un opera rileva unicamente che il suo «libro» sia letto dal maggiore numero di lettori possibile e che il proprio lavoro sia remunerato equamente. Possibili deduzioni: A) editoria digitale significa abbandono dei tradizionali mezzi di pubblicazione (selezione, promozione, distribuzione) delle opere? Possibili obiezioni: B) l editoria digitale si differenzia dall editoria tradizionale unicamente perché concentra la filiera produttiva in un unico attore, proprietario delle piattaforme tecnologiche, ma richiede comunque la internalizzazione delle competenze tipiche dell editore tradizionale (capacità di selezione delle opere, marketing, peer review) PROBLEMA IL LETTORE NON E PROPRIETARIO DI UN BENE (LIBRO E SUO CONTENUTO) MA SOLO DEL SUO CONTENUTO IMMATERIALE ; SENZA POSSIBILITA DI TRASFERIRNE IL VALORE MEDIANTE LA CONSEGNA DEL BENE: L EVOLUZIONE TECNOLOGICA RETROCEDE LA CULTURA AI TEMPI DELLA TRADIZIONE ORALE?