ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. CARDANO Via Natta, 11 20151 MILANO C.F. 80122590151 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. CARDANO Il presente regolamento di Disciplina è stato redatto a norma dell art. 14 del DPR 08 marzo 1999, n.275, nonché dell art. 4 del Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli studenti della scuola secondaria, DPR 24 giugno 1998, n 249. Art.1 (FINALITA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI) In ottemperanza alle finalità educative stabilite dal POF d istituto e in conformità a quanto disposto dallo statuto delle studentesse e degli studenti all art. 4 comma 2 i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all interno della comunità scolastica. Il comma 3 dello stesso art. ricorda che nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le sue ragioni. Il comma 5 prevede che allo studente debba essere sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica. Art.2 (comportamenti sanzionabili) Facendo riferimento ai diritti-doveri indicati nel Regolamento d Istituto, vengono di seguito individuati i principali comportamenti sanzionabili, i provvedimenti disciplinari ed i relativi procedimenti da adottare. COMPORTAMENTI SANZIONABILI Costituiscono mancanza ai doveri: a) la frequenza non regolare alle lezioni, dovute ad assenze o a ripetuti ritardi non per motivi di salute, mancata giustificazione delle assenze e ritardi entro 3 gg; b) il rientro in ritardo alla fine degli intervalli e nei trasferimenti nelle aule ai laboratori e alle palestre e viceversa; Tel. +39.02.38.00.55.99/72.04 Fax +39.02.33.40.27.39E-mail info@iiscardano.it Sito Internet www.iiscardano.it
c) l assumere comportamenti che ostacolino il sereno e produttivo svolgimento delle lezioni (chiacchere, distrarsi, occuparsi d altro, ecc.) o il rapporto con le famiglie (mancanza del libretto delle assenze quando richiesto); d) gli schiamazzi e le urla nei locali della scuola; e) l uso del telefono cellulare o apparecchi audio durante le lezioni, fatta salva l autorizzazione del docente; f) la violazione delle norme di sicurezza, del divieto di fumare, delle disposizioni organizzative riguardanti sia attività interne che esterne alla scuola o produrre di proposito sporcizia nei locali della scuola; g) la non osservanza delle regole relative alla salvaguardia della sicurezza propria ed altrui (scherzi, spintoni, o altri atti che POSSONO CREARE SITUAZIONI DI PERICOLO); h) esprimersi in modo arrogante, utilizzare un linguaggio volgare a parole o a gesti nei confronti dei docenti, del personale della scuola o dei propri compagni; i) la mancanza di rispetto nei confronti di: religione, cultura, caratteristiche etniche o individuali di docenti, di compagni o di personale della scuola, di utenti in generale; Costituiscono reati oltre che mancanza di doveri: j) l esercitare qualsiasi comportamento di violenza fisica o psicologica atta ad intimidire i compagni o a limitarne la libertà personale; k) il danneggiare con colpa 1 strumenti o ambienti della scuola o attrezzature didattiche dei compagni; l) il danneggiare con dolo 2 strumenti o ambienti della scuola o attrezzature didattiche dei compagni; m) il compiere furti a danno dei compagni, del personale o dell Istituto, di utenti in generale; n) commettere altri reati di particolare gravità all interno della scuola (falsità in atti, spaccio di di sostanze stupefacenti ecc.) o) ostacolare con intimidazione o con atti di violenza l accesso agli spazi scolastici) Le mancanze sanzionabili sono da considerarsi tali, sia se commesse durante l attività didattica ordinaria sia in altra sede esterna all Istituto (es. visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportiva o culturale) Art. 3 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A) Richiamo verbale Da comminarsi da parte del Docente e/o del Personale della scuola, in caso di comportamenti ritenuti scorretti. B) Richiamo scritto 1 Colpa: il comportamento colposo può essere ravvisato quando il soggetto, pur non volendo cagionare un danno, lo provoca ugualmente a causa di un comportamento negligente; 2 Dolo: il comportamento doloso si verifica quando il soggetto coscientemente e volutamente cagiona l evento dannoso; 2
Di competenza del Docente, nel caso in cui il comportamento riprovevole dello studente impedisca il regolare svolgimento delle lezioni. C) Allontanamento momentaneo dalla lezione Di competenza del Docente nel caso in cui il comportamento riprovevole dello studente impedisca il regolare svolgimento delle lezioni. D) Ammonizione 3 Di competenza del Preside, è da comminarsi dopo 3 provvedimenti disciplinari formali già precedentemente contestati e relativi ai comportamenti sanzionabili ai punti b,c,d,e,f,g, o per la gravità della violazione posta in essere. E) Diffida 4 Di competenza del Preside, è da comminarsi dopo 4 provvedimenti disciplinari formali già precedentemente contestati e relativi ai comportamenti sanzionabili ai punti b,c,d,e,f,g, o per la gravità della violazione posta in essere. F) Provvedimenti disciplinari relativi a ritardi reiterati e superiori a quelli consentiti nel regolamento d Istituto Per ogni allievo è consentito un numero massimo di 10 fra ingressi in ritardo e uscite anticipate per quadrimestre. L autorizzazione agli ingressi in ritardo viene effettuata dal docente in presenza di giustificazione della famiglia, e dal Collaboratore del Preside in assenza di giustificazione. Le uscite anticipate vengono autorizzate dai Collaboratori del Preside. Dopo 10 tra entrate posticipate e uscite anticipate verranno contattati i genitori dello studente per un colloquio. Nel caso in cui lo studente perseveri nell accumulare ritardi o richieste di uscite anticipate, si procederà all ammonizione scritta o alla diffida dello studente. G) Allontanamento da 1 a 15 giorni Di competenza del C.d.C. completo, in seguito a violazioni ritenute particolarmente riprovevoli e indicate nei comportamenti sanzionabili ai punti g,h,i,j,k,l,m,n,o, oppure a seguito di comportamenti già sanzionati e reiterati. H) Allontanamento oltre i 15 giorni Di competenza del Consiglio di Disciplina dell Ufficio Scolastico Regionale. L allontanamento dello studente, così come previsto dall art. 4 comma 9 dello statuto delle studentesse e degli studenti, può essere disposto solo quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l incolumità delle persone. I) Verifica condizioni per il rientro Nei casi in cui l Autorità Giudiziaria, servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d anno, ad altra scuola (art. 4 comma 10 Statuto studentesse e studenti) Art. 4 3 ammonizione: richiamo formale alla scrupolosa osservanza dei doveri al quale lo studente deve attenersi; 4 diffida formale: intimazione ad astenersi da un determinato comportamento o dal compiere una determinata attività, avvertendo il soggetto interessato delle conseguenze che possono derivare dalla sua ulteriore inadempienza; 3
(procedura relativa ai precedenti provvedimenti disciplinari) Procedura Richiamo scritto Il docente annota sul registro di classe il fatto ed il punto del regolamento di disciplina violato e lo comunica alla famiglia tramite il libretto personale dello studente. Procedura per l allontanamento temporaneo Il docente annota sul registro di classe il fatto ed il punto del regolamento di disciplina violato e lo comunica alla famiglia tramite il libretto personale dello studente; affida lo studente allontanato al controllo del personale ATA in servizio. Procedura per l ammonizione Il Dirigente scolastico o il Collabore di Presidenza delegato, su segnalazione di un docente o del Coordinatore di classe, compila il documento di ammonizione e annota il provvedimento nel registro di classe. La Segreteria provvede ad allegarlo al fascicolo personale dello studente e ad inviarne copia alla famiglia. Procedura per l allontanamento da 1 a 15 giorni Il Dirigente Scolastico avvia la procedura di sospensione, convocando il consiglio di classe allargato ai rappresentanti dei genitori e degli studenti. Il consiglio di classe, così composto, informato dei fatti e sentiti tutti i protagonisti dell episodio da sanzionare, stabilisce il provvedimento conseguente. Allo studente deve essere offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica. Il provvedimento deve essere annotato nel registro di classe, trascritto nel fascicolo personale dello studente e notificato alla famiglia. Procedura per la sospensione oltre i 15 giorni Il Dirigente scolastico convoca, in prima istanza, il Consiglio di classe allargato ai rappresentanti dei genitori e degli studenti. Il Consiglio di classe, così composto, informato dei fatti e sentiti tutti i protagonisti dell episodio da sanzionare, propone il provvedimento conseguente. Il Consiglio di disciplina dell Ufficio Scolastico Regionale ne acquisisce il parere e successivamente adotta la sanzione. Il provvedimento deve essere annotato nel registro di classe, trascritto nel fascicolo personale. Art. 5 (ricorsi contro i provvedimenti disciplinari) Ricorsi Ricorsi per sospensione Contro tutte le sanzioni disciplinari esclusa la sospensione oltre 15 giorni è ammesso il ricorso all organo di garanzia interno alla scuola. Tale ricorso va presentato dallo studente o dai genitori in forma scritta entro 3 gg e va opportunamente integrato da tutti gli elementi utili. Entro 5 gg l organo di garanzia ricevuto ed esaminato il ricorso decide in maniera definitiva. Contro la decisione definitiva dell organo di garanzia interno è ammesso ricorso al Dirigente dell Amministrazione Scolastica Periferica in base al comma 4 dell art.5 dello statuto delle studentesse e degli studenti. 4
Art. 6 (Organi Disciplinari) Consiglio di classe con funzioni disciplinare E costituito dal Dirigente Scolastico, dal Consiglio di classe, nonché dai rappresentanti degli studenti e dei genitori della classe stessa. E l organismo deliberante in materia di provvedimenti che implichino l allontanamento di uno studente, per un massimo di 15 giorni, a causa di mancanze gravi o gravissime. Commissione dei garanti Viene istituita annualmente. E composta dal Dirigente Scolastico, che la presiede e da due docenti, eletti dal Collegio dei docenti, uno studente e un genitore facente parte del Consiglio d Istituto e da questo nominati. E l organo competente ad esaminare i ricorsi. Approvazione del Consiglio di Istituto: Milano, 12 aprile 2007 Il Dirigente Scolastico (Prof. Cataldo Russo) Il Presidente del Consiglio di Istituto (Sig. Paolo Finizii) 5